LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12
INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE
Art. 14
Norme finanziarie
1. Per le finalita' e per gli oneri derivanti dall'applicazione della
presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle Unita'
previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che
verranno dotati delle necessarie disponibilita' ai sensi di quanto
disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, anche
apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie
alle Unita' previsionali di base e ai capitoli esistenti.
NOTA ALL'ART. 14
Comma 1
La L.R. 9 marzo 1990, n. 18 concerne Partecipazione della Regione
Emilia-Romagna ai programmi statali di cooperazione con i Paesi in
via di sviluppo.
La L.R. 25 febbraio 1992, n. 9 concerne Utilizzazione, per iniziative
internazionali di carattere umanitario e di cooperazione, dei beni
delle Unita' sanitarie locali oggetto di inventariazione cancellati
dai rispettivi inventari.
La L.R. 1 febbraio 1994, n. 4 concerne Iniziative per la
valorizzazione dei principi della pace, della cultura multietnica e
della solidarieta' fra i popoli.
La L.R. 2 aprile 1996, n. 5 concerne Interventi a favore di
popolazioni colpite da calamita', conflitti armati, situazioni di
denutrizione e carenze igienico-sanitarie.