LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12
INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE
Art. 13
Osservatorio regionale
sulle politiche di cooperazione e banca dati
1. La Regione svolge funzioni di osservatorio regionale sulle
politiche di cooperazione al fine di favorire l'integrazione tra le
politiche regionali e i soggetti di cui all'art. 4 afferenti le
tematiche oggetto della presente legge.
2. Le funzioni di osservatorio comprendono il reperimento delle
informazioni necessarie all'attuazione di una banca dati regionale
delle attivita' di cooperazione internazionale e decentrata promosse
dalla Regione e dagli Enti locali dell'Emilia-Romagna.
3. La Regione, attraverso le funzioni di osservatorio, si propone
come punto informativo e divulgativo e come luogo di promozione delle
iniziative in atto.
NOTA ALL'ART. 13
Comma 1
Il testo dell'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, concernente
Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il
seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".