REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

          Art. 13                                                               
Osservatorio regionale                                                          
sulle politiche di cooperazione e banca dati                                    
1. La Regione svolge funzioni di osservatorio regionale sulle                   
politiche di cooperazione al fine di favorire l'integrazione tra le             
politiche regionali e i soggetti di cui all'art. 4 afferenti le                 
tematiche oggetto della presente legge.                                         
2. Le funzioni di osservatorio comprendono il reperimento delle                 
informazioni necessarie all'attuazione di una banca dati regionale              
delle attivita' di cooperazione internazionale e decentrata promosse            
dalla Regione e dagli Enti locali dell'Emilia-Romagna.                          
3. La Regione, attraverso le funzioni di osservatorio, si propone               
come punto informativo e divulgativo e come luogo di promozione delle           
iniziative in atto.                                                             
NOTA ALL'ART. 13                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, concernente           
Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della           
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il                
seguente:                                                                       
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a                   
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli               
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla              
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa                 
spesa.                                                                          
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative               
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli                 
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione            
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in             
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia                      
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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