REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

          Art. 2                                                                
Intervento regionale                                                            
nella materia della cooperazione internazionale                                 
1. L'intervento regionale nella materia della cooperazione                      
internazionale si svolge nel rispetto dei principi fondamentali                 
espressamente stabiliti con legge dello Stato o da essa dedotti,                
nonche' nel rispetto della competenza statale in materia di politica            
estera e di rapporti internazionali di cui alla lettera a) del comma            
secondo dell'art. 117 della Costituzione favorendo le iniziative dei            
soggetti pubblici e privati del territorio dell'Emilia-Romagna.                 
2. Nelle materie di propria competenza, per gli interventi volti alle           
finalita' di cui alla presente legge, la Regione provvede anche                 
all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli           
atti dell'Unione Europea, ai sensi e nel rispetto del comma quinto              
dell'art. 117 della Costituzione.                                               
3. Ai sensi del comma nono dell'art. 117 della Costituzione, la                 
Regione stipula accordi con Stati e intese con Enti territoriali di             
altro Stato nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello                 
Stato.                                                                          
4. L'attivita' di mero rilievo internazionale si svolge nell'ambito             
dei principi che la riguardano.                                                 
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo della lettera a) del comma secondo dell'art. 117 della                 
Costituzione e' il seguente:                                                    
"Art. 117                                                                       
omissis                                                                         
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:                      
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti              
dello Stato con l'Unione Europea; diritto di asilo e condizione                 
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;           
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
Il testo del comma quinto dell'art. 117 della Costituzione e' il                
seguente:                                                                       
"Art. 117                                                                       
omissis                                                                         
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle                 
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla             
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono                         
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli            
atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura                 
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di                  
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.                       
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
Il testo del comma nono dell'art. 117 della Costituzione e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 117                                                                       
omissis                                                                         
Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi              
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei            
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.".                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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