LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12
INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE
Art. 2
Intervento regionale
nella materia della cooperazione internazionale
1. L'intervento regionale nella materia della cooperazione
internazionale si svolge nel rispetto dei principi fondamentali
espressamente stabiliti con legge dello Stato o da essa dedotti,
nonche' nel rispetto della competenza statale in materia di politica
estera e di rapporti internazionali di cui alla lettera a) del comma
secondo dell'art. 117 della Costituzione favorendo le iniziative dei
soggetti pubblici e privati del territorio dell'Emilia-Romagna.
2. Nelle materie di propria competenza, per gli interventi volti alle
finalita' di cui alla presente legge, la Regione provvede anche
all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli
atti dell'Unione Europea, ai sensi e nel rispetto del comma quinto
dell'art. 117 della Costituzione.
3. Ai sensi del comma nono dell'art. 117 della Costituzione, la
Regione stipula accordi con Stati e intese con Enti territoriali di
altro Stato nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello
Stato.
4. L'attivita' di mero rilievo internazionale si svolge nell'ambito
dei principi che la riguardano.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
Il testo della lettera a) del comma secondo dell'art. 117 della
Costituzione e' il seguente:
"Art. 117
omissis
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l'Unione Europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;
omissis".
Comma 2
Il testo del comma quinto dell'art. 117 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 117
omissis
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
omissis".
Comma 3
Il testo del comma nono dell'art. 117 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 117
omissis
Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.".