LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12
INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la cooperazione allo sviluppo
quale strumento essenziale di solidarieta' tra i popoli ai fini della
pace e della piena realizzazione dei diritti umani, e con la presente
legge intende contribuire al loro conseguimento, utilizzando anche
proprie risorse umane e finanziarie.
2. A tal fine la Regione, valorizzando le esperienze dei soggetti
attivi sul territorio regionale, promuove e attua interventi di
cooperazione allo sviluppo nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi
in via di transizione, come definiti dall'Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), e di ricostruzione nei
Paesi colpiti da calamita', per quanto possibile in collaborazione
con gli Enti locali ed i soggetti pubblici e privati del proprio
territorio, con altri soggetti omologhi esteri pubblici e privati,
con le Istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie competenti
in materia.