REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la cooperazione allo sviluppo            
quale strumento essenziale di solidarieta' tra i popoli ai fini della           
pace e della piena realizzazione dei diritti umani, e con la presente           
legge intende contribuire al loro conseguimento, utilizzando anche              
proprie risorse umane e finanziarie.                                            
2. A tal fine la Regione, valorizzando le esperienze dei soggetti               
attivi sul territorio regionale, promuove e attua interventi di                 
cooperazione allo sviluppo nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi             
in via di transizione, come definiti dall'Organizzazione per la                 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), e di ricostruzione nei             
Paesi colpiti da calamita', per quanto possibile in collaborazione              
con gli Enti locali ed i soggetti pubblici e privati del proprio                
territorio, con altri soggetti omologhi esteri pubblici e privati,              
con le Istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie competenti           
in materia.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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