LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 11
FINANZIAMENTO DELLA QUOTA PARTE DI PERTINENZA REGIONALE DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE SANITARIE E DEGLI ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI MATURATI AL 31 DICEMBRE 2000
Art. 4
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di apposite
unita' previsionali di base e appositi capitoli nella parte entrata e
nella parte spesa del bilancio regionale, per quanto concerne
l'autorizzazione disposta dalla presente legge alla contrazione del
mutuo ed alla sua attribuzione ai destinatari di cui all'articolo 3 e
mediante l'istituzione di appositi capitoli nell'ambito delle unita'
previsionali di base della parte spesa del bilancio regionale, per
quanto concerne l'onere relativo alle rate di ammortamento la cui
copertura e' garantita utilizzando i fondi a tale scopo specifico
accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui all'UPB
1.7.2.2.29100 e al Capitolo 86350, voce n.13, allegato alla L.R. 28
dicembre 2001, n. 50 "Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e Bilancio pluriennale
2002-2004".
2. La Giunta della Regione Emilia-Romagna e' autorizzata ad apportare
con proprio atto le necessarie variazioni al bilancio di competenza e
di cassa a norma di quanto disposto dall'articolo 10 della L.R. 28
dicembre 2001, n. 50.
NOTA ALL'ART. 4
Comma 2
Il testo dell'art. 10 della L.R. 28 dicembre 2001, n. 50 concernente
"Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno
finanziario 2002 e Bilancio pluriennale 2002/2004, e' il seguente:
"Art. 10 - Variazioni di bilancio a norma della lettera d) del comma
2 dell'art. 31 della L.R. n. 40 del 2001
1. In attuazione della lettera d) del comma 2 dell'art. 31 della L.R.
15 novembre 2001, n. 40, al fine di consentire l'ottimizzazione della
gestione degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione,
la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare per l'esercizio
finanziario 2002, ove necessario, con proprio atto, le opportune
variazioni al bilancio di competenza e di cassa, esclusivamente nel
caso in cui siano approvate leggi settoriali di spesa per le quali
sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito specifico
accantonamento nell'ambito dei fondi speciali e nel rispetto degli
equilibri economico-finanziari del bilancio.".