REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 11

FINANZIAMENTO DELLA QUOTA PARTE DI PERTINENZA REGIONALE DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE SANITARIE E DEGLI ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI MATURATI AL 31 DICEMBRE 2000

          Art. 2                                                                
Contrazione di un mutuo                                                         
con oneri a carico del bilancio regionale                                       
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 la Regione Emilia-Romagna             
e' autorizzata, a norma di quanto disposto dagli articoli 1 e 3 del             
decreto legge 19 febbraio 2001, n. 17 convertito nella Legge 28 marzo           
2001, n. 129 e dall'articolo 4 del decreto legge 18 settembre 2001,             
n. 347 convertito nella Legge 16 novembre 2001, n. 405, a contrarre,            
con oneri a carico del proprio bilancio, un mutuo, da assumere in               
deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge,           
fino all'importo massimo di Euro 516.456.899,09.                                
2. Il mutuo sara' stipulato ai sensi di quanto disposto dall'articolo           
1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.               
284, con la Cassa depositi e prestiti per la durata dell'ammortamento           
di anni trenta e ad un tasso variabile, ai sensi di quanto previsto             
all'articolo 3 del medesimo decreto.                                            
3. Il mutuo, concesso dalla Cassa depositi e prestiti, entra in                 
ammortamento dall'1 luglio 2002.                                                
4. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione del           
mutuo predetto con proprio atto deliberativo nei limiti, alle                   
condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.                    
5. Il pagamento delle annualita' di ammortamento del mutuo e'                   
garantito dalla Regione Emilia-Romagna mediante l'utilizzo di                   
apposite unita' previsionali di base e di appositi capitoli che                 
verranno dotati della necessaria disponibilita', per l'intera durata            
del mutuo stesso. La Regione puo' dare in carico al proprio tesoriere           
il versamento a favore della Cassa depositi e prestiti delle rate               
semestrali di ammortamento del mutuo alle scadenze stabilite.                   
6. Le spese per l'ammortamento del mutuo, sia per la parte di                   
rimborso del capitale che per la quota di interessi, rientrano fra le           
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti                      
dell'articolo 25 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.                            
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo degli artt. 1 e 3 del DL 19 febbraio 2001, n. 17,                   
concernente Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio                
sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonche' per garantire la               
funzionalita' dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,                    
convertito in Legge 28 marzo 2001, n. 129, e' il seguente:                      
"Art. 1                                                                         
1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome provvedono al ripiano            
dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale alla           
data del 31 dicembre 1994 ed al periodo concernente gli anni                    
1995-1999, in conformita' con l'accordo sancito in data 3 agosto 2000           
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e           
le Province autonome di Trento e di Bolzano.                                    
2. Con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della                    
Programmazione economica, di concerto con il Ministro della Sanita',            
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della            
legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza           
permanente indicata al comma 1, sono stabiliti:                                 
a) l'importo del disavanzo residuo, per ciascuna Regione, alla data             
del 31 dicembre 1994 e l'importo a carico dello Stato;                          
b) le modalita' di individuazione del disavanzo relativo al periodo             
1995-1999, l'importo a carico dello Stato e le modalita' di                     
ripartizione dello stesso tra le Regioni;                                       
c) le modalita' di erogazione dell'importo a carico dello Stato nei             
limiti delle risorse indicate per ciascun esercizio dal comma 4;                
d) le modalita' di finanziamento del residuo disavanzo;                         
e) le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1                
3. Il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione                 
economica e' autorizzato ad erogare alle Regioni, a titolo di acconto           
delle somme spettanti ai sensi del comma 2, per il ripiano dei                  
disavanzi di parte corrente al 31 dicembre 1994, nonche' di quelli              
relativi agli anni 1995-1999, gli importi indicati nella colonna 3              
dell'allegata Tabella A. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia                
determinato a favore di una Regione l'assegnazione di un importo                
superiore a quello spettante ai sensi del comma 2, l'eccedenza e'               
posta in detrazione in occasione di future erogazioni e                         
contestualmente riassegnata per le finalita' del presente decreto. La           
liquidazione del saldo e' subordinata all'adozione, da parte delle              
Regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a           
loro carico ai sensi del comma 2, lettere a) e d).                              
4. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato, derivanti dal               
presente decreto, pari a Lire 7.000 miliardi per l'anno 2001, a Lire            
6.000 miliardi per l'anno 2002 ed a Lire 3.000 miliardi per l'anno              
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello                       
stanziamento iscritto, ai fini del Bilancio triennale 2001/2003,                
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo           
speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del               
Bilancio e della Programmazione economica per l'anno finanziario                
2001, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero               
della Sanita'. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della                     
Programmazione economica e' autorizzato ad apportare con propri                 
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.                                  
4-bis. Al fine di consentire il monitoraggio in corso d'anno degli              
andamenti della spesa sanitaria, le Regioni e le Province autonome di           
Trento e Bolzano, fermi restando gli adempimenti di cui al decreto              
del Ministro della Sanita' del 16 febbraio 2001, sono tenute a                  
trasmettere trimestralmente al Ministero della Sanita' i dati                   
relativi ai costi e ai ricavi aziendali delle Aziende unita'                    
sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere, rilevati attraverso un            
modello da adottare con decreto del Ministro della Sanita', di                  
concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della                       
Programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i                
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e            
di Bolzano, entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella                
Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.             
Con lo stesso decreto ministeriale sono anche stabiliti i tempi e le            
modalita' per l'invio del predetto modello.                                     
4-ter. Ai fini della verifica degli effettivi andamenti della spesa             
sanitaria, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,            
nel trasmettere al Ministero della Sanita' i dati relativi ai costi             
aziendali, evidenziano separatamente le poste relative alle                     
valutazioni di fine esercizio.                                                  
4-quater. Con effetto dall'anno 2001, le anticipazioni di cui                   
all'articolo 13, comma 6 del DLgs 18 febbraio 2000, n. 56, possono              
essere concesse dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della                   
Programmazione economica limitatamente al primo semestre, di ciascun            
anno.                                                                           
          Art. 3                                                                
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello            
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica               
Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in                   
legge.".                                                                        
2) Il testo dell'art. 4 del DL 18 settembre 2001, n. 347, concernente           
Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, convertito in Legge           
16 novembre 2001, n. 405, e' il seguente:                                       
"Art. 4 - Accertamento e copertura dei disavanzi                                
1. Relativamente all'anno 2001, per le finalita' di cui al comma 4              
dell'articolo 83 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini della            
anticipazione delle misure di copertura degli eventuali disavanzi di            
gestione, l'accertamento di detti disavanzi e' effettuato con                   
riferimento ai dati di preconsuntivo entro trenta giorni dalla data             
di entrata in vigore del presente decreto. Le risultanze                        
dell'accertamento sono comunicate entro i successivi dieci giorni al            
Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze,           
nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per           
gli Affari regionali.                                                           
2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo le Regioni comunicano al             
Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze,             
nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento              
per gli Affari regionali, le risultanze dell'accertamento dei conti             
consuntivi della spesa sanitaria previsto dall'articolo 83, comma 4             
della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.                                           
3. Gli eventuali disavanzi di gestione accertati o stimati, nel                 
rispetto dell'accordo Stato-Regioni di cui all'articolo 1, comma 1,             
sono coperti dalle Regioni con le modalita' stabilite da norme                  
regionali che prevedano alternativamente o cumulativamente                      
l'introduzione di:                                                              
a) misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, ivi inclusa                
l'introduzione di forme di corresponsabilizzazione dei principali               
soggetti che concorrono alla determinazione della spesa;                        
b) variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta              
sul reddito delle persone fisiche o altre misure fiscali previste               
nella normativa vigente;                                                        
c) altre misure idonee a contenere la spesa, ivi inclusa l'adozione             
di interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci.                      
3-bis. Limitatamente all'anno 2002, in deroga ai termini ed alle                
modalita' previste dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo del               
DLgs 15 dicembre 1997, n. 446, ed all'articolo 24, comma 1 del DLgs             
30 dicembre 1992, n. 504, le Regioni possono disporre la                        
maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta              
sul reddito delle persone fisiche e determinare i tributi regionali             
di cui all'articolo 23 del citato DLgs n. 504 del 1992 con propri               
provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31                
dicembre 2001. La maggiorazione dell'addizionale regionale                      
all'imposta sul reddito delle persone fisiche superiore alla aliquota           
dello 0,5 e' determinata con legge regionale.                                   
4. Al fine di assicurare la copertura della quota dei disavanzi                 
relativi all'anno 2000 di pertinenza regionale in base all'accordo              
tra lo Stato e le Regioni citato all'articolo 1, comma 1, le Regioni            
sono autorizzate a contrarre, anche in deroga alle limitazioni                  
previste dalle vigenti disposizioni, mutui con oneri a carico dei               
rispettivi bilanci.".                                                           
Comma 2                                                                         
3) Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del DLgs 30                
luglio 1999, n. 284, concernente Riordino della Cassa depositi e                
prestiti, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59,            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 1 - Natura giuridica e compiti                                            
1. La Cassa depositi e prestiti, amministrazione dello Stato dotata,            
ai sensi della Legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modiche e             
integrazioni, di propria personalita' giuridica e di autonomia                  
ordinamentale, organizzativa, patrimoniale e di bilancio, svolge, nel           
rispetto dell'equilibrio gestionale e garantendo la propria solidita'           
patrimoniale, le seguenti attivita' e servizi di interesse economico            
generale:                                                                       
omissis                                                                         
b) concedere finanziamenti, sotto qualsiasi forma, allo Stato, alle             
Regioni, agli Enti locali, agli altri Enti pubblici, ai gestori di              
pubblici servizi, alle societa' a cui la Cassa partecipa e agli altri           
soggetti indicati dalla legge;                                                  
omissis".                                                                       
Comma 6                                                                         
4) Il testo dell'art. 25 della L.R. 25 novembre 2001, n. 40,                    
concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,                 
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo               
1972, n. 4, e' il seguente:                                                     
"Art. 25 - Fondo di riserva per spese obbligatorie                              
1. Nel bilancio annuale di competenza e di cassa e' iscritto un fondo           
di riserva per spese obbligatorie.                                              
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da tale              
fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi             
insufficienti delle unita' previsionali di base limitatamente ai                
capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio secondo la                  
legislazione vigente, tenendo conto degli impegni gia' assunti e che            
si prevede di assumere, nonche' dei pagamenti che si prevede di                 
effettuare fino al termine dell'esercizio.                                      
3. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative            
agli oneri di personale, agli oneri per l'ammortamento dei mutui e              
prestiti ed agli interessi passivi su anticipazioni di cassa, quelle            
relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa a               
norma dell'articolo 60 e reclamati dai creditori; quelle concernenti            
i fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla                  
Regione.                                                                        
4. L'elenco dei capitoli e delle correlate unita' previsionali di               
base che possono essere integrati a norma del secondo comma del                 
presente articolo e' allegato al bilancio. L'ammontare del fondo di             
riserva per le spese obbligatorie e' determinato in misura non                  
superiore al 2% del totale delle spese effettive di cui all'articolo            
20, comma 1, lettera a).".                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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