LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 11
FINANZIAMENTO DELLA QUOTA PARTE DI PERTINENZA REGIONALE DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE SANITARIE E DEGLI ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI MATURATI AL 31 DICEMBRE 2000
Art. 2
Contrazione di un mutuo
con oneri a carico del bilancio regionale
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 la Regione Emilia-Romagna
e' autorizzata, a norma di quanto disposto dagli articoli 1 e 3 del
decreto legge 19 febbraio 2001, n. 17 convertito nella Legge 28 marzo
2001, n. 129 e dall'articolo 4 del decreto legge 18 settembre 2001,
n. 347 convertito nella Legge 16 novembre 2001, n. 405, a contrarre,
con oneri a carico del proprio bilancio, un mutuo, da assumere in
deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge,
fino all'importo massimo di Euro 516.456.899,09.
2. Il mutuo sara' stipulato ai sensi di quanto disposto dall'articolo
1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
284, con la Cassa depositi e prestiti per la durata dell'ammortamento
di anni trenta e ad un tasso variabile, ai sensi di quanto previsto
all'articolo 3 del medesimo decreto.
3. Il mutuo, concesso dalla Cassa depositi e prestiti, entra in
ammortamento dall'1 luglio 2002.
4. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione del
mutuo predetto con proprio atto deliberativo nei limiti, alle
condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.
5. Il pagamento delle annualita' di ammortamento del mutuo e'
garantito dalla Regione Emilia-Romagna mediante l'utilizzo di
apposite unita' previsionali di base e di appositi capitoli che
verranno dotati della necessaria disponibilita', per l'intera durata
del mutuo stesso. La Regione puo' dare in carico al proprio tesoriere
il versamento a favore della Cassa depositi e prestiti delle rate
semestrali di ammortamento del mutuo alle scadenze stabilite.
6. Le spese per l'ammortamento del mutuo, sia per la parte di
rimborso del capitale che per la quota di interessi, rientrano fra le
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 25 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo degli artt. 1 e 3 del DL 19 febbraio 2001, n. 17,
concernente Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio
sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonche' per garantire la
funzionalita' dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
convertito in Legge 28 marzo 2001, n. 129, e' il seguente:
"Art. 1
1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome provvedono al ripiano
dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale alla
data del 31 dicembre 1994 ed al periodo concernente gli anni
1995-1999, in conformita' con l'accordo sancito in data 3 agosto 2000
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica, di concerto con il Ministro della Sanita',
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza
permanente indicata al comma 1, sono stabiliti:
a) l'importo del disavanzo residuo, per ciascuna Regione, alla data
del 31 dicembre 1994 e l'importo a carico dello Stato;
b) le modalita' di individuazione del disavanzo relativo al periodo
1995-1999, l'importo a carico dello Stato e le modalita' di
ripartizione dello stesso tra le Regioni;
c) le modalita' di erogazione dell'importo a carico dello Stato nei
limiti delle risorse indicate per ciascun esercizio dal comma 4;
d) le modalita' di finanziamento del residuo disavanzo;
e) le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1
3. Il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
economica e' autorizzato ad erogare alle Regioni, a titolo di acconto
delle somme spettanti ai sensi del comma 2, per il ripiano dei
disavanzi di parte corrente al 31 dicembre 1994, nonche' di quelli
relativi agli anni 1995-1999, gli importi indicati nella colonna 3
dell'allegata Tabella A. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia
determinato a favore di una Regione l'assegnazione di un importo
superiore a quello spettante ai sensi del comma 2, l'eccedenza e'
posta in detrazione in occasione di future erogazioni e
contestualmente riassegnata per le finalita' del presente decreto. La
liquidazione del saldo e' subordinata all'adozione, da parte delle
Regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a
loro carico ai sensi del comma 2, lettere a) e d).
4. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato, derivanti dal
presente decreto, pari a Lire 7.000 miliardi per l'anno 2001, a Lire
6.000 miliardi per l'anno 2002 ed a Lire 3.000 miliardi per l'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del Bilancio triennale 2001/2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione economica per l'anno finanziario
2001, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
della Sanita'. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica e' autorizzato ad apportare con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-bis. Al fine di consentire il monitoraggio in corso d'anno degli
andamenti della spesa sanitaria, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, fermi restando gli adempimenti di cui al decreto
del Ministro della Sanita' del 16 febbraio 2001, sono tenute a
trasmettere trimestralmente al Ministero della Sanita' i dati
relativi ai costi e ai ricavi aziendali delle Aziende unita'
sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere, rilevati attraverso un
modello da adottare con decreto del Ministro della Sanita', di
concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.
Con lo stesso decreto ministeriale sono anche stabiliti i tempi e le
modalita' per l'invio del predetto modello.
4-ter. Ai fini della verifica degli effettivi andamenti della spesa
sanitaria, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nel trasmettere al Ministero della Sanita' i dati relativi ai costi
aziendali, evidenziano separatamente le poste relative alle
valutazioni di fine esercizio.
4-quater. Con effetto dall'anno 2001, le anticipazioni di cui
all'articolo 13, comma 6 del DLgs 18 febbraio 2000, n. 56, possono
essere concesse dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica limitatamente al primo semestre, di ciascun
anno.
Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in
legge.".
2) Il testo dell'art. 4 del DL 18 settembre 2001, n. 347, concernente
Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, convertito in Legge
16 novembre 2001, n. 405, e' il seguente:
"Art. 4 - Accertamento e copertura dei disavanzi
1. Relativamente all'anno 2001, per le finalita' di cui al comma 4
dell'articolo 83 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini della
anticipazione delle misure di copertura degli eventuali disavanzi di
gestione, l'accertamento di detti disavanzi e' effettuato con
riferimento ai dati di preconsuntivo entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Le risultanze
dell'accertamento sono comunicate entro i successivi dieci giorni al
Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli Affari regionali.
2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo le Regioni comunicano al
Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli Affari regionali, le risultanze dell'accertamento dei conti
consuntivi della spesa sanitaria previsto dall'articolo 83, comma 4
della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Gli eventuali disavanzi di gestione accertati o stimati, nel
rispetto dell'accordo Stato-Regioni di cui all'articolo 1, comma 1,
sono coperti dalle Regioni con le modalita' stabilite da norme
regionali che prevedano alternativamente o cumulativamente
l'introduzione di:
a) misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, ivi inclusa
l'introduzione di forme di corresponsabilizzazione dei principali
soggetti che concorrono alla determinazione della spesa;
b) variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche o altre misure fiscali previste
nella normativa vigente;
c) altre misure idonee a contenere la spesa, ivi inclusa l'adozione
di interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci.
3-bis. Limitatamente all'anno 2002, in deroga ai termini ed alle
modalita' previste dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo del
DLgs 15 dicembre 1997, n. 446, ed all'articolo 24, comma 1 del DLgs
30 dicembre 1992, n. 504, le Regioni possono disporre la
maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche e determinare i tributi regionali
di cui all'articolo 23 del citato DLgs n. 504 del 1992 con propri
provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31
dicembre 2001. La maggiorazione dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche superiore alla aliquota
dello 0,5 e' determinata con legge regionale.
4. Al fine di assicurare la copertura della quota dei disavanzi
relativi all'anno 2000 di pertinenza regionale in base all'accordo
tra lo Stato e le Regioni citato all'articolo 1, comma 1, le Regioni
sono autorizzate a contrarre, anche in deroga alle limitazioni
previste dalle vigenti disposizioni, mutui con oneri a carico dei
rispettivi bilanci.".
Comma 2
3) Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del DLgs 30
luglio 1999, n. 284, concernente Riordino della Cassa depositi e
prestiti, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59,
e' il seguente:
"Art. 1 - Natura giuridica e compiti
1. La Cassa depositi e prestiti, amministrazione dello Stato dotata,
ai sensi della Legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modiche e
integrazioni, di propria personalita' giuridica e di autonomia
ordinamentale, organizzativa, patrimoniale e di bilancio, svolge, nel
rispetto dell'equilibrio gestionale e garantendo la propria solidita'
patrimoniale, le seguenti attivita' e servizi di interesse economico
generale:
omissis
b) concedere finanziamenti, sotto qualsiasi forma, allo Stato, alle
Regioni, agli Enti locali, agli altri Enti pubblici, ai gestori di
pubblici servizi, alle societa' a cui la Cassa partecipa e agli altri
soggetti indicati dalla legge;
omissis".
Comma 6
4) Il testo dell'art. 25 della L.R. 25 novembre 2001, n. 40,
concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4, e' il seguente:
"Art. 25 - Fondo di riserva per spese obbligatorie
1. Nel bilancio annuale di competenza e di cassa e' iscritto un fondo
di riserva per spese obbligatorie.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da tale
fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi
insufficienti delle unita' previsionali di base limitatamente ai
capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio secondo la
legislazione vigente, tenendo conto degli impegni gia' assunti e che
si prevede di assumere, nonche' dei pagamenti che si prevede di
effettuare fino al termine dell'esercizio.
3. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative
agli oneri di personale, agli oneri per l'ammortamento dei mutui e
prestiti ed agli interessi passivi su anticipazioni di cassa, quelle
relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa a
norma dell'articolo 60 e reclamati dai creditori; quelle concernenti
i fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla
Regione.
4. L'elenco dei capitoli e delle correlate unita' previsionali di
base che possono essere integrati a norma del secondo comma del
presente articolo e' allegato al bilancio. L'ammontare del fondo di
riserva per le spese obbligatorie e' determinato in misura non
superiore al 2% del totale delle spese effettive di cui all'articolo
20, comma 1, lettera a).".