REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE

          Art. 4                                                                
Direttive                                                                       
1. Le direttive vincolanti di cui al comma 2 dell'art. 2 sono                   
finalizzate a:                                                                  
a) garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali               
costieri di foce e marini;                                                      
b) armonizzare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile;           
c) promuovere ed incentivare la riqualificazione ambientale e                   
promuovere la riqualificazione delle aree individuate da dette                  
direttive;                                                                      
d) individuare indirizzi per il miglioramento della qualita' degli              
stabilimenti balneari;                                                          
e) garantire la continuita' tra arenile, cordone dunoso e corridoio             
ecologico-boscoso, migliorando l'accessibilita' delle aree demaniali            
marittime;                                                                      
f) favorire l'innovazione e la diversificazione dell'offerta                    
turistica;                                                                      
g) regolamentare le diverse attivita' ai fini della integrazione e              
complementarita' tra le stesse;                                                 
h) costituire un quadro di riferimento finalizzato all'armonizzazione           
delle azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera.             
2. Sentiti i Comuni interessati, la Regione individua, secondo quanto           
previsto dall'art. 6 del decreto del Ministro dei Trasporti e della             
Navigazione 5 agosto 1998, n. 342, le aree del proprio territorio da            
classificare nelle categorie A, B e C, previo accertamento dei                  
requisiti di alta, normale e minore valenza turistica.                          
3. Le direttive vincolanti di cui al comma 3 dell'art. 2 perseguono,            
oltre alle finalita' di cui al comma 1 del presente articolo, quelle            
di favorire lo sviluppo delle attivita' correlate alla pesca,                   
all'acquacoltura, alla tutela e all'incremento delle risorse                    
alieutiche, nonche' l'armonizzazione delle azioni, dei soggetti                 
pubblici e privati, nel mare territoriale.                                      
4. Le direttive vincolanti di cui al comma 4 dell'art. 2 perseguono,            
oltre alle finalita' di cui al comma 1, quelle di favorire lo                   
sviluppo delle attivita' volte a conseguire l'ottimale ed armonico              
sviluppo del sistema portuale regionale.                                        
5. Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime deve avvenire           
nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e           
dei relativi strumenti attuativi.                                               
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 6 del decreto del Ministro dei Trasporti e della             
Navigazione 5 agosto 1998, n. 342, concernente Regolamento recante              
norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni                   
demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative, e' il                   
seguente:                                                                       
"Art. 6                                                                         
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le Regioni                    
individuano le aree del proprio territorio da classificare nelle                
categorie A, B e C, effettuati gli accertamenti - sulla base dei                
criteri armonizzati sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 del            
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - dei requisiti di alta, normale e minore            
valenza turistica, tenuto conto, fra l'altro, dei seguenti elementi:            
a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;                        
b) grado di sviluppo turistico esistente;                                       
c) stato delle acque con riferimento alla balneabilita';                        
d) ubicazione ed accessibilita' agli esercizi;                                  
e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.           
2. La conseguente delibera regionale e' adottata entro centottanta              
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e trasmessa             
per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -                     
Dipartimento del Turismo, ed al Ministero dei Trasporti e della                 
Navigazione.                                                                    
3. La classificazione delle aree e' soggetta normalmente a revisione            
quadriennale col medesimo procedimento.                                         
4. In fase di prima attuazione la revisione e' effettuata entro due             
anni.".                                                                         

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina