LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' e principi generali
1. La presente legge disciplina, sulla base delle competenze
legislative regionali di cui all'art. 117 della Costituzione,
l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del
demanio marittimo e di zone del mare territoriale conferite alle
Regioni dalla lettera l) del comma 2 dell'articolo 105 del DLgs 31
marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni.
2. L'azione regionale in materia di demanio marittimo e mare
territoriale si informa ai principi dell'art. 2 della L.R. 21 aprile
1999, n. 3 ed ai seguenti specifici principi:
a) sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, ai sensi del
primo comma dell'articolo 118 della Costituzione;
b) semplificazione dell'azione amministrativa;
c) completezza, omogeneita' delle funzioni, unicita' della
responsabilita' amministrativa;
d) integrazione tra i diversi livelli di governo, garantendo le
necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e
concertazione;
e) accessibilita' ai beni del demanio marittimo ed al mare
territoriale e loro fruibilita';
f) salvaguardia e tutela dell'ambiente.
3. L'attivita' della Regione Emilia-Romagna e', in particolare,
finalizzata allo sviluppo delle attivita' compatibili con la tutela e
la conservazione dell'ambiente, nonche' allo sviluppo delle attivita'
di pesca, acquacoltura e delle attivita' ad esse correlate in quanto
compatibili con la conservazione e l'incremento delle risorse
alieutiche.
4. L'utilizzazione delle aree demaniali marittime deve garantire la
conservazione e la valorizzazione dell'integrita' fisica e
patrimoniale del bene pubblico oggetto dell'uso e deve pertanto
essere esercitata in coerenza con criteri ed interventi finalizzati
al ripristino dei litorali nelle singole unita' fisiografiche.
5. Resta salva la disciplina delle funzioni previste dalla vigente
normativa regionale in materia di difesa del suolo e della costa.
6. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano i
principi e le disposizioni della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, nonche'
le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo
regolamento di esecuzione.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 117
La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l'Unione Europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze Armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento Europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della Polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti nomativi comunitari e provvedono all'attuazione
e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti
dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite
da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del
potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta'
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le
Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono oggi ostacolo che impedisce la piena
parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.".
2) Il testo della lettera l) del comma 2 dell'art. 105 del DLgs 31
marzo 1998, n. 112, concernente Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il
seguente:
"Art. 105 - Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali
omissis
2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite
alle Regioni le funzioni relative:
omissis
l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione
interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per
finalita' diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di
energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla
difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza
economica internazionale e nazionale, nonche' nelle aree di
preminente interesse nazionale individuate con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive
modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed
interregionale il conferimento decorre dall'1 gennaio 2002.
omissis".
Comma 2
3) Il testo dell'art. 2 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, concernente
Riforma del sistema regionale e locale, e' il seguente:
"Art. 2 - Principi
1. La presente legge si ispira ai principi generali definiti dal
presente articolo.
2. Nel ripartire le funzioni tra i livelli del governo territoriale e
nel disciplinare, ove occorra, le funzioni, essa persegue i seguenti
obiettivi:
a) la valorizzazione dell'autonomia della societa' civile e delle
formazioni sociali in attuazione del principio di sussidiarieta';
b) la razionalizzazione dell'assetto e dell'organizzazione delle
funzioni;
c) la valorizzazione dell'apparato organizzativo esistente,
affidando, ove possibile, le ulteriori nuove funzioni a strutture
gia' esistenti;
d) l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di attivita'
che possono piu' utilmente essere svolte in tale forma sulla base di
una valutazione obiettiva dei criteri di efficacia, efficienza e
qualita'.
3. Nella distribuzione di funzioni e competenze tra i diversi livelli
istituzionali, si ispira alla piena applicazione dei principi di
sussidiarieta' ed adeguatezza, perseguendo l'obiettivo
dell'integrazione del sistema regionale e locale, sulla base del
principio di collaborazione e nel pieno rispetto dell'autonomia
costituzionale garantita agli enti del sistema locale.
4. Nel disciplinare i procedimenti amministrativi:
a) regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti, anche attraverso lo sviluppo delle modalita' di
concertazione dell'azione amministrativa;
b) agevola l'esercizio delle attivita' private mediante
l'eliminazione di vincoli procedimentali.
5. Nella revisione e nel completamento della legislazione regionale:
a) provvede alla abrogazione espressa delle norme superate o
incompatibili;
b) razionalizza il quadro legislativo fissando princi'pi e criteri
per la elaborazione di testi unici o coordinati di norme;
c) provvede alla revisione delle norme di contabilita' regionale.
6. La presente legge provvede, nei settori interessati dai
conferimenti di funzioni, a disporre le modifiche sostanziali nella
legislazione vigente, ovvero a fissare i principi ed i criteri
generali per l'ulteriore riordino della legislazione regionale.
7. In nessun caso le norme della presente legge possono essere
interpretate nel senso della attribuzione alla Regione di funzioni e
compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle Province e
agli Enti locali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.".
4) Il testo del primo comma dell'art. 118 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Citta'
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
omissis".
Comma 6
5) La L.R. n. 3 del 1999 e' citata alla nota 3 al presente articolo.