DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 maggio 2002, n. 809
Bando per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi in c/capitale di cui all'art. 42 della L.R. 12/1/1985, n. 2
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 "Riordino e programmazione delle
funzioni di assistenza sociale" e successive modifiche;
visti, in particolare:
- il primo comma dell'articolo 42, che prevede la concessione di
contributi in conto capitale fino alla concorrenza massima del 50%
della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione o il
riattamento o l'acquisto di strutture immobiliari, allo scopo di
incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di
strutture socio-assistenziali;
- il comma 5 dell'art. 42 che prevede che le strutture immobiliari,
per le quali sono concessi i contributi, siano vincolate per la
durata di venti anni alla destinazione di strutture
socio-assistenziali;
- il primo comma dell'articolo 43, a norma del quale la Giunta
regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede,
con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della
Regione, a stabilire i tempi, le modalita' e le procedure per la
presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui
all'articolo 42 sopracitato;
visto l'art. 47 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 e successive
modificazioni;
visti gli articoli 12, 14 e 20 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5
"Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore
di anziani non autosufficienti";
viste:
- la L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della Legge 8
novembre 1991, n. 381" e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la
valorizzazione dell'associazionismo" e successive modifiche e
integrazioni;
- il DM 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a
garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visibilita' degli
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche";
- la propria delibera del 7 marzo 1995, n. 722 "Progetto regionale
tossicodipendenza. Indirizzi programmatici e direttive
sull'organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze (DPR n. 309
del 1990 e L.R. n. 19 del 1994)" e successive modifiche;
- la propria delibera del 25 luglio 2000, n. 1266 "Determinazione in
via sperimentale e transitoria delle tariffe per gli inserimenti di
utenti tossicodipendenti nei programmi specialistici delle strutture,
attualmente attive, gestite dagli enti ausiliari, ai sensi della
Legge 45/99 e del provvedimento 5 agosto 1999";
- il DPCM 15 dicembre 2000 "Riparto tra le Regioni dei finanziamenti
destinati al potenziamento dei servizi a favore delle persone che
versano in stato di poverta' estrema e senza fissa dimora";
- il DLgs 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero";
- il DLgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali";
- la L.R. del 12 dicembre 1985, n. 29 "Norme generali sulle procedure
di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture
pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della
Regione, di Province, Comuni, Comunita' Montane, Consorzi di Enti
locali" e successive modifiche;
- la L.R. 2 settembre 1996, n. 37 "Nuove norme regionali di
attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul
volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26";
- la delibera di Consiglio regionale 10 dicembre 1997, n. 779
"Direttiva sui requisiti funzionali e strutturali, sulle procedure
per il rilascio, la sospensione, la revoca dell'autorizzazione al
funzionamento e sui criteri di vigilanza per le comunita'
socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali per minori";
- la delibera di Consiglio regionale del 2 febbraio 1994, n. 1857
"Adeguamento di requisiti e modalita' per l'iscrizione all'Albo di
cui all'art. 116, DPR 309/90 ai sensi dell'atto di intesa approvato
dalla Conferenza Stato-Regioni (relativo agli enti ausiliari gestori
di strutture di riabilitazione e reinserimento dei
tossicodipendenti)";
- la propria delibera del 22/2/2000, n. 270 "Direttiva concernente i
requisiti e i criteri di realizzazione di alloggi con servizi per
anziani nell'ambito del programma di interventi pubblici di edilizia
abitativa per il triennio 2000/2002";
- la propria delibera del 22/2/2000, n. 268 "Schema di Regolamento
edilizio tipo. Aggiornamento dei requisiti cogenti (Allegato A) e
della parte quinta, ai sensi del comma 2, art. 2, L.R. 33/90";
- la propria delibera 16 gennaio 2001, n. 21 "Requisiti volontari per
le opere edilizie. Modifica e integrazione dei requisiti raccomandati
di cui all'Allegato B) al vigente Regolamento edilizio tipo (delibera
della Giunta regionale 593/95)", in quanto si considera necessario
integrare i requisiti raccomandati attinenti al benessere ed alla
fruibilita' delle opere edilizie predisposte per le finalita' sociali
previste dal presente bando, con una serie di requisiti che
rispondono a nuove esigenze, ormai fortemente sentite, di migliorare
la qualita' della vita rispettando i limiti ricettivi degli
ecosistemi, la riproducibilita' delle risorse naturali, l'equilibrio
tra sistemi naturali ed antropici (esigenze ecosostenibili), dando
particolare spazio, in questo ambito, all'esigenza di utilizzare le
interazioni tra edificio e fattori climatici per controllare le
dinamiche tra le due entita' con il minimo consumo di energia non
rinnovabile (esigenze bioclimatiche), anche in attuazione del
trattato di Kyoto per la riduzione delle emissioni di CO2 in
atmosfera e per il risparmio energetico; della necessita' di attivare
politiche di controllo, di riduzione del consumo di acque potabili e
nella costruzione di edifici che utilizzino materiali riciclabili ed
ecocompatibili;
- la propria delibera 1 marzo 2000, n. 564 "Direttiva regionale per
l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e
semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati
di AIDS, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34" che al punto 5
definisce i requisiti minimi funzionali e strutturali di carattere
generale;
dato atto che le Province promuovono e attuano le opportune forme di
coordinamento e, ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della
citata L.R. 2/85, esprimono il motivato parere in merito
all'assegnazione dei contributi, con riferimento alla conformita'
degli interventi rispetto alle scelte di programmazione territoriale,
entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza dei termini per la
presentazione alla Regione Emilia-Romagna,;
acquisito agli atti d'ufficio presso il Servizio "Pianificazione e
Sviluppo dei Servizi sociali e socio-sanitari" il parere favorevole
della Commissione consiliare Sicurezza sociale, espresso nella seduta
del 16 maggio 2002;
dato atto, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 2774/01:
- dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio
Strutture sanitarie e socio-sanitarie ing. Paolo Chiarini e dal
Responsabile del Servizio Pianificazione e Sviluppo dei Servizi
sociali e socio-sanitari dr. Graziano Giorgi, in merito alla
regolarita' tecnica della presente deliberazione;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' e
Politiche sociali dr. Franco Rossi, in merito alla legittimita' della
presente deliberazione;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, Immigrazione,
Progetto giovani e Cooperazione internazionale - Gianluca Borghi,
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare il "Bando per la presentazione delle domande di
ammissione ai contributi in conto capitale di cui alla L.R. 12
gennaio 1985, n. 2, articolo 42" che, allegato al presente atto, ne
costituisce parte integrante;
b) di stabilire che con successivo atto di proposta al Consiglio
regionale, si provvedera' ad adottare i piani di riparto e
assegnazione dei contributi;
c) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Bando per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi
in conto capitale di cui alla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, articolo 42
1) Soggetti ammessi a presentare domanda di contributo
I soggetti ammessi a presentare domanda di contributo, ai sensi
dell'art. 47, comma 4 della L.R. 50/94 e successive modifiche, sono i
seguenti:
a) i Comuni singoli o associati a norma della L.R. 11/00 e
particolarmente le Comunita' Montane;
b) le Aziende Unita' sanitarie locali;
c) gli enti strumentali di cui all'art. 114 del DLgs 18 agosto 2000,
n. 267;
d) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza;
e) i soggetti iscritti nei Registri delle organizzazioni di
volontariato di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 e successive
modifiche, ambito socio-assistenziale;
f) i soggetti iscritti all'Albo regionale delle cooperative sociali
istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 e successive modifiche;
g) le associazioni sociali, operanti nel settore socio-assistenziale,
iscritte agli Albi delle associazioni di cui alla L.R. 7 marzo 1995,
n. 10 e successive modifiche;
h) le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere
privato ed enti senza fini di lucro che, direttamente o in comodato
d'uso ai soggetti di cui alle lettere f), g), h), perseguano le
finalita' previste dal successivo punto 2);
i) i soggetti iscritti nell'Albo regionale degli enti ausiliari di
cui all'art. 116 del DPR 309/90.
2) Tipologia degli interventi ammessi a contributo
Gli interventi da ammettere a contributo dovranno prevedere la
costruzione o il riattamento o l'acquisto di strutture immobiliari,
ai sensi ed agli effetti di cui all'articolo 42 della L.R. 12 gennaio
1985, n. 2 e dovranno essere attivati per il perseguimento delle
seguenti finalita':
a) obiettivi previsti dalla lettera b), comma 3, art. 12 e dall'art.
20 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle
persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti"
e soluzioni innovative per la residenzialita' assistita previste
dalla delibera della Giunta regionale del 22 febbraio 2000, n. 270;
b) ospitalita' diurna e/o residenziale di cittadini portatori di
handicaps fisici, psichici o sensoriali;
c) ospitalita' diurna e/o residenziale in favore di bambini ed
adolescenti in situazione di difficolta' familiare, socio-relazionale
o in carenza di tutela;
d) ospitalita' residenziale e semiresidenziale di persone dipendenti
da sostanze d'abuso;
e) ospitalita' residenziale in strutture sperimentali (comunita' di
tipo familiare, gruppo appartamento) per persone affette da AIDS e
patologie correlate;
f) pronta accoglienza in appositi centri di persone che versano in
condizioni di poverta' estrema e senza fissa dimora, centri di
accoglienza e alloggi sociali per immigrati;
g) accoglienza temporanea di: - gestanti che presentino problemi
nella prosecuzione della gravidanza e donne con figli minorenni in
condizioni di gravi difficolta'; - donne sole o con figli in
situazioni problematiche dovute a violenza e maltrattamenti;
h) accoglienza in alloggi temporanei per familiari o accompagnatori
di ospedalizzati;
i) accoglienza temporanea di minori e maggiorenni (incluse donne in
stato di gravidanza e/o con figli/e minori) vittime della tratta
soggette ai programmi di assistenza e integrazione sociale previsti
dall'art. 18, DLgs 286/98 ed ex prostitute;
l) accoglienza temporanea di ex detenute/i, detenute/i in espiazione
di pene sostitutive la detenzione (arresti domiciliari,
affidamento..) e/o detenute/i ammesse/i al beneficio delle misure
alternative (semiliberi, lavoro esterno).
I progetti di cui ai precedenti punti devono essere conformi a quanto
previsto dalla delibera di Giunta regionale del 22/2/2000, n. 268
"Schema di Regolamento edilizio tipo, aggiornamento dei requisiti
cogenti (Allegato A) e della parte quinta, ai sensi del comma 2, art.
2, L.R. 33/90" per l'adeguamento alle norme in vigore in materia di
sicurezza, igienicita', barriere architettoniche e livelli di
accessibilita' degli edifici e degli ambienti.
3) Criteri per l'assegnazione dei contributi
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo verra'
effettuata tenendo conto, prioritariamente, della rispondenza ai
seguenti obiettivi e criteri:
A) sviluppo della rete dei servizi nelle aree maggiormente carenti in
rapporto agli indici programmatici previsti dalla Regione per le
diverse tipologie strutturali;
B) correlazione delle proposte di intervento con i programmi gia'
finanziati con precedenti riparti regionali (art. 42, L.R. 2/85,
Piano art. 20, Legge 67/88, I triennio e II/III triennio) qualora
insistenti nello stesso territorio distrettuale;
C) soddisfazione di cui alla propria delibera Giunta regionale del 16
gennaio 2001, n. 21, dei requisiti attinenti al benessere ambientale
ed alla fruibilita' delle opere edilizie predisposte per le finalita'
sociali previste dal presente bando, e dei requisiti che rispondono a
nuove esigenze, ormai fortemente sentite, di migliorare la qualita'
della vita rispettando i limiti ricettivi degli ecosistemi, la
riproducibilita' delle risorse naturali, l'equilibrio tra sistemi
naturali ed antropici (esigenze ecosostenibili), dando particolare
spazio, in questo ambito, all'esigenza di utilizzare le interazioni
tra edificio e fattori climatici per controllare le dinamiche tra le
due entita' con il minimo consumo di energia non rinnovabile
(esigenze bioclimatiche), anche in attuazione del trattato di Kyoto
per la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera e per il
risparmio energetico; della necessita' di attivare politiche di
controllo, di riduzione del consumo di acque potabili e della messa
in opera di materiali riciclabili ed ecocompatibili;
D) descrizione del modello di gestione previsto.
Il contributo stabilito dall'art. 42 della citata legge regionale
pari al 50%, sara' assegnato esclusivamente qualora si soddisfino i
requisiti scelti tra le famiglie 6, 8 e 9 della sopracitata delibera
nella misura di:
- almeno 8 requisiti per le nuove costruzioni,
- almeno 4 requisiti per il riattamento,
- almeno 2 requisiti a seguito dell'acquisto;
qualora non si soddisfino queste condizioni si garantira' un
contributo fino alla concorrenza del 45% del costo dell'intervento.
Vengono inoltre adottati i seguenti criteri concernenti
l'individuazione delle priorita' e dei requisiti normativi a cui
attenersi all'interno di ciascun gruppo delle categorie di obiettivi
sopra indicate.
3.a) Obiettivi previsti dagli artt. 12 e 20 della L.R. 3 febbraio
1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle persone anziane -
interventi a favore di anziani non autosufficienti"
Il quadro di riferimento e' costituito dalla L.R. 5/94 e dagli
obiettivi in essa indicati, in particolare per quanto riguarda lo
sviluppo di strutture e servizi di sostegno alla domiciliarita'. La
dotazione di posti in strutture residenziali (Case protette e RSA) e
le realizzazioni previste nel Piano regionale ex art. 20, Legge
67/88, II e III triennio rendono disponibile un'offerta mediamente
significativa. Pertanto, in linea di massima, lo sviluppo di nuove
strutture residenziali (Case protette e RSA) non rappresenta una
priorita'. Alla luce di quanto sopra sono da considerarsi prioritarie
le seguenti tipologie di interventi:
a) realizzazione di centri diurni socio-assistenziali (art. 22, L.R.
5/94);
b) realizzazione di soluzioni residenziali innovative, "alloggi con
servizi", con le caratteristiche tipologiche e i requisiti gestionali
e strutturali indicati nella delibera di Giunta regionale del 22
febbraio 2000, n. 270, anche mediante la trasformazione di strutture
tradizionali (o parti di esse) gia' esistenti;
c) interventi di adeguamento e messa a norma di centri diurni
socio-assistenziali e di strutture residenziali gia' esistenti (Case
protette e RSA) indicate agli articoli 22, 23 e 24 della L.R. 5/94;
d) piccoli ampliamenti di strutture residenziali esistenti,
attualmente al di sotto di 60 posti complessivi, indicate agli
articoli 22, 23 e 24 della L.R. 5/94, esclusivamente per proposte di
intervento: - in territori con documentata carenza di posti
autorizzati rispetto agli indici programmatici previsti dalla
Regione, - che assicurino, mediante la realizzazione di nuovi posti,
una gestione piu' efficiente, da attestare analiticamente nel
progetto gestionale, - a condizione che l'intervento preveda anche la
realizzazione di soluzioni residenziali innovative "alloggi con
servizi", con le caratteristiche tipologiche ed i requisiti indicati
nella delibera di Giunta regionale del 22 febbraio 2000, n. 270;
e) realizzazione di strutture residenziali (Case protette, RSA) in
sostituzione di analoghe strutture a seguito di espropri o
realizzazione di infrastrutture che interferiscano con l'area di
insediamento delle strutture residenziali esistenti, a condizione che
non si preveda aumento di posti letto residenziali (Case protette,
RSA) e si realizzino, in linea di massima, interventi polifunzionali
con previsione anche di servizi a sostegno della domiciliarita'
(centro diurno, alloggi con servizi);
f) realizzazione o riattamento di strutture atte a favorire
l'associazionismo, la gestione di attivita' di utilita' sociale e di
attivita' ricreative ai sensi della lettera b), comma 3 dell'art. 12
della L.R. 5/94.
Riferimenti normativi a cui attenersi nella progettazione:
- la propria delibera del 22/2/2000, n. 270 "Direttiva concernente i
requisiti e i criteri di realizzazione di alloggi con servizi per
anziani nell'ambito del programma di interventi pubblici di edilizia
abitativa per il triennio 2000/2002";
- la propria deliberazione 1 marzo 2000, n. 564 "Direttiva regionale
per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e
semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati
di AIDS, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34" che al punto 5
definisce i requisiti minimi funzionali e strutturali di carattere
generale;
- requisiti attinenti alla Famiglia 7 - "Fruibilita' di spazi e
attrezzature" (propria delibera 21/01, prelevabile all'indirizzo
Internet
http://www.regione.emilia-romagna.it/edilizia/nuovore/index.htm);
- indicazioni contenute nel documento regionale di attuazione del
progetto demenze "L'ambiente: strumento terapeutico. Criteri per la
progettazione e l'adattamento degli ambienti collettivi e domestici
per una migliore qualita' della vita dei soggetti affetti da demenza
- febbraio 2001" prelevabile all'indirizzo Internet
www.regione.emilia-romagna.it/ass_psociali/anziani/manualeprogettazione.doc.
3.b) Ospitalita' diurna e/o residenziale di disabili fisici, psichici
e sensoriali
Il numero di centri socio-riabilitativi diurni e residenziali
attualmente in funzione e gli interventi programmati nell'ambito di
precedenti riparti regionali garantiscono una disponibilita' di posti
in tali unita' di offerta mediamente consolidata su tutto il
territorio regionale.
Risulta pertanto opportuno privilegiare la realizzazione, anche
sperimentale, di strutture residenziali capaci di garantire
prestazioni, temporanee o permanenti, di sostituzione o supporto alle
famiglie e di sostegno ai progetti di "vita indipendente" di persone
disabili singole o in piccoli gruppi.
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo sara'
pertanto effettuata tenendo conto delle seguenti priorita':
a) realizzazione di strutture residenziali per piccoli gruppi o
comunita' per l'ospitalita' di disabili (gruppi appartamento o
comunita' alloggio), che garantiscano modelli gestionali innovativi e
nel rispetto dei requisiti indicati al punto 3ba);
b) realizzazione di strutture residenziali costituite da un complesso
di piccoli alloggi di diversa tipologia, dotate di servizi comuni e
di spazi destinati alla vita comunitaria per l'ospitalita' di
disabili, che garantiscano modelli gestionali innovativi e nel
rispetto dei requisiti indicati al punto 3bb);
c) interventi di adeguamento e di messa a norma di strutture
esistenti (centri socio riabilitativi diurni e residenziali, gruppi
appartamento o comunita' alloggio);
d) potenziamento della capacita' ricettiva di servizi gia' esistenti,
fino alla concorrenza dei limiti consentiti dalle norme regionali,
esclusivamente per proposte di intervento finalizzate a: - garantire
una dotazione di posti di emergenza; - aumentare l'offerta di
ospitalita' in territori con documentata carenza di posti; -
migliorare l'efficienza gestionale della struttura; - realizzare
nell'ambito della struttura esistente nuove soluzioni residenziali
capaci di supportare progetti di vita indipendente e di sostegno alle
famiglie;
e) realizzazione di centri socio-riabilitativi diurni e residenziali
esclusivamente in territori con documentata carenza di posti.
Riferimenti normativi a cui attenersi nella progettazione degli
interventi:
Requisiti attinenti alla Famiglia 7 - "Fruibilita' di spazi e
attrezzature" (propria delibera 21/01, prelevabile all'indirizzo
Internet www.regione.emilia-romagna.it/edilizia/nuovore/index.htm).
Per i punti c), d), e) si fa riferimento alla propria deliberazione
Giunta regionale 564/00.
3ba) Requisiti delle strutture di cui alla precedente lettera a)
- rispetto dei requisiti minimi funzionali e strutturali di carattere
generale di cui al punto 5 della delibera di Giunta regionale 564/00;
- rispetto dei requisiti di personale previsti per le situazioni di
gravita', in relazione alla tipologia degli ospiti prevista;
- capacita' ricettiva fino ad un massimo di 6 posti, piu' 2 posti per
ospitalita' temporanea e di emergenza;
- camere singole o doppie rispettivamente di mq. 12 e mq. 18 (con
deroga rispettivamente a mq. 9 e mq. 14 in presenza di edifici di
interesse storico e vincolati);
- una zona soggiorno, una zona pranzo-cucina secondo gli standard
indicati nel DM 236/89;
- servizi igienici in numero minimo di 1 ogni 2 camere di cui almeno
uno a norma del DM 236/89;
- camera e servizio igienico ad uso del personale.
3bb) Requisiti delle strutture di cui alla precedente lettera b)
- rispetto dei requisiti minimi funzionali e strutturali di carattere
generale di cui al punto 5 della delibera di Giunta regionale 564/00;
- rispetto dei requisiti di personale previsti per le situazioni di
gravita', in relazione alla tipologia degli ospiti prevista;
- camera e servizio igienico ad uso del personale;
- rispetto dei requisiti previsti per gli alloggi con servizi per la
popolazione anziana (deliberazione Giunta regionale 270/00), tenendo
conto della necessita' di adattare i requisiti alle esigenze
specifiche dei soggetti disabili da ospitare nella struttura o in
alternativa:
- capacita' ricettiva fino ad un massimo di 20 posti;
- alloggi per una persona con superficie utile minima di mq. 30;
- alloggi per due persone con superficie utile minima di mq. 40;
- alloggi per tre persone con superficie utile minima di mq. 55;
- all'interno di ogni alloggio deve essere previsto il bagno secondo
il DM 236/89, la zona cottura-pranzo, la zona letto; la zona letto,
se separata con pareti fisse, deve avere una superficie minima di mq.
12 per 1 letto e mq. 18 per 2 letti;
- collegamento degli appartamenti con una centrale che gestisce un
servizio di telesoccorso e teleassistenza in grado di attivare i
servizi necessari nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni
dell'anno;
- per ogni unita' strutturale (edificio) deve essere prevista una
zona comune adibita a servizi collettivi con una superficie utile
minima di mq. 3 per residente comprensiva di:
- locale con relativo servizio igienico per il personale
assistenziale;
- sala polivalente per attivita' di socializzazione e mobilizzazione.
Possono inoltre essere previsti locali destinati a sala da pranzo
collettiva, cucina, ambulatorio, uffici ecc.
3.c) Ospitalita' diurna e/o residenziale in favore di bambini ed
adolescenti in situazione di difficolta' familiare, socio-relazionale
o in carenza di tutela
I finanziamenti destinati a quest'area sono rivolti a realizzare
edifici e ambienti destinati allo svolgimento di interventi
socio-educativi in favore di minori che siano adeguati ai requisiti
tipologici e di accessibilita' previsti dalla deliberazione della
Giunta regionale 1 marzo 2000, n. 564 fatta eccezione per i centri
diurni che rimangono normati dalla delibera di Consiglio regionale
del 10 dicembre 1997, n. 779.
Saranno considerati prioritari ai fini del finanziamento unicamente i
progetti di ristrutturazione di edifici che:
- comportino la trasformazione sostanziale della struttura e
dell'intervento sulla base dei requisti indicati dalla direttiva;
- prevedano un impiego piu' razionale e produttivo delle risorse
esistenti;
- siano finalizzati anche alla valorizzazione e riconversione
produttiva di patrimoni altrimenti onerosi, obsoleti ed
inutilizzabili.
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo verra'
inoltre effettuata tenendo conto prioritariamente dei seguenti
requisiti:
- l'ubicazione in zone dotate di una rete di servizi generali,
sociali, sanitari ed educativi accessibili;
- l'organizzazione interna, per dimensioni e articolazione degli
ambienti, tale da rispondere ad esigenze sia di personalizzazione e
di tutela di quanto attiene agli aspetti privati degli ospiti che di
attivita' e di spazi comuni.
3.d) Ospitalita' residenziale e semiresidenziale di persone
dipendenti da sostanze d'abuso
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo verra'
effettuata tenendo conto prioritariamente del seguente ordine di
finalita':
a) messa a norma, delle strutture iscritte all'Albo regionale degli
enti ausiliari, in relazione alle normative vigenti;
b) messa a norma delle strutture pubbliche residenziali e
semiresidenziali;
c) riattamento di strutture iscritte all'Albo degli enti ausiliari
finalizzato alla conversione in strutture specialistiche quali:
strutture per persone dipendenti da sostanze d'abuso affette da
patologie psichiatriche; strutture per persone dipendenti da sostanze
d'abuso con figli minori; centri di osservazione e diagnosi di cui
alla deliberazione della Giunta regionale n. 1266 del 25 luglio 2000,
oppure in strutture di cui ai punti 4) e 5);
d) attivazione e/o riattamento di strutture socio-assistenziali di
breve accoglienza per il reinserimento sociale e lavorativo di
persone che hanno completato il programma terapeutico comunitario o
ambulatoriale al fine di favorire il passaggio ad un livello adeguato
di autonomia;
e) attivazione e/o riattamento di strutture a bassa soglia di accesso
nelle quali siano svolti anche interventi di riduzione del danno.
Costituira' elemento essenziale per la valutazione delle domande il
parere del Comitato Tecnico territoriale (CTT) di cui al punto 6)
dell'allegato della deliberazione della Giunta regionale n. 722 del 7
marzo 1995, in ordine alla congruenza del progetto con la
programmazione territoriale di settore.
3.e) Ospitalita' residenziale in strutture sperimentali (comunita' di
tipo familiare, gruppo appartamento) per persone affette da AIDS e
patologie correlate
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo verra'
effettuata tenendo conto prioritariamente:
- dei progetti finalizzati all'attivazione di strutture
socio-assistenziali per completare ed integrare la rete dei Servizi
socio-sanitari residenziali e semiresidenziali gia' esistenti e/o
programmati per persone affette da AIDS;
- vicinanza a strutture socio-sanitarie dedicate presenti nel
territorio.
Requisiti delle strutture:
- rispetto dei requisiti minimi funzionali e strutturali di carattere
generale di cui al punto 5 della delibera di Giunta regionale 564/00;
- capacita' ricettiva fino ad un massimo di 6 posti, piu' 2 posti per
ospitalita' temporanea e di emergenza;
- camere singole o doppie che rispettino le dimensioni minime
previste per le civili abitazioni;
- una zona soggiorno, una zona pranzo-cucina;
- servizi igienici in numero minimo di 1 ogni 2 camere.
Costituira' elemento essenziale per la valutazione delle domande il
parere del Comune territorialmente competente, sentita l'Azienda
Unita' sanitaria locale di riferimento, ovvero, nel caso in cui il
proponente sia un Ente locale, il parere dell'Azienda Unita'
sanitaria locale.
3.f) Centri di pronta accoglienza di persone che versano in
situazioni di poverta' estrema e di persone senza fissa dimora (DPCM
del 15/12/2000)
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo concerne la
realizzazione, l'ampliamento o l'innovazione di centri che svolgono
funzioni di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari e di
reinserimento sociale delle persone che versano in situazione di
poverta' estrema e delle persone senza fissa dimora in coerenza alle
finalita' contenute nel DPCM del 15/12/2000.
Sono pertanto da considerarsi ammissibili le seguenti tipologie di
interventi:
a) realizzazione o consolidamento di centri di pronta accoglienza
notturna;
b) realizzazione o consolidamento di centri di pronta accoglienza
diurna;
c) realizzazione o consolidamento di centri finalizzati ad attivita'
di accompagnamento e reinserimento sociale.
Requisiti delle strutture di cui alla precedente lettera a):
1) gli spazi del centro destinati al sonno ed al riposo dovranno
essere opportunamente differenziati per sesso e le stanze di tali
spazi dovranno contenere al massimo 8 posti letto, in letti singoli,
con uno spazio libero di almeno 70 cm tra i letti su almeno due lati,
con uno spazio di almeno 60x60 cm per un armadio per ogni ospite;
2) il centro dovra' essere dotato di almeno un wc e lavabo ogni sei
ospiti e di un bagno o doccia con lavabo ogni dieci ospiti,
organizzati in una o piu' batterie di servizi suddivisi per sesso
accessibili da spazi comuni di circolazione (corridoi o simili),
muniti di prese elettriche per elettrodomestici;
3) il centro dovra' disporre di spazi destinati a servizi comuni che
prevedano sufficienti attacchi e scarichi per lavatrici e prese
elettriche per altri elettrodomestici;
4) il centro dovra' disporre di locali per i servizi di portineria e
segretariato e di spazi destinati alla vita sociale e collettiva e
per servizi rivolti alla promozione di occasioni di integrazione
sociale.
Requisiti delle strutture di cui alla precedente lettera b):
- gli spazi del centro dovranno assicurare una o piu' tra le seguenti
attivita':
- somministrazione pasti caldi;
- servizio docce, mantenimento e consolidamento dell'igiene
personale;
- immagazinamento ed erogazione di pacchi viveri;
- fornitura di vestiario;
- sportelli di primo ascolto ed orientamento.
Secondo le specificita' delle azioni previste, gli interventi
dovranno attenersi al rispetto dei requisiti minimi funzionali e
strutturali previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.
Relativamente ai centri di cui alla precedente lettera c), si
intendono strutture volte ad ospitare attivita' di accompagnamento e
reinserimento sociale, ed in particolare:
- attivita' di orientamento e accompagnamento assistito rivolto alla
rete del sistema integrato di servizi pubblici;
- attivita' di osservazione, diagnosi e supporto terapeutico;
- attivita' laboratoriali volte alla formazione e acquisizione di
specifiche competenze professionali.
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo verra'
effettuata tenendo conto inoltre dei seguenti criteri:
a) individuazione, da parte dei richiedenti, di indicatori che
evidenzino la presenza abituale di persone senza fissa dimora
frequentanti una area territoriale determinata;
b) attivita' di rete tra organizzazioni del terzo settore e la
collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione
del progetto;
c) interventi mirati alla predisposizione di centri di dimensioni
contenute anche in sostituzione di centri di accoglienza di grandi
dimensioni.
3.fbis) Centri di accoglienza per immigrati, ai sensi del DLgs
286/98, art. 40, commi 1, 2 e 3 e della L.R. 14/90, art. 5
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo verra'
effettuata tenendo conto dell'obiettivo di rispondere alle immediate
esigenze alloggiative dello straniero immigrato, temporaneamente
impossibilitato a provvedere autonomamente alle proprie necessita'
abitative e di sussistenza.
I centri di accoglienza sono finalizzati altresi' a favorire in tempi
brevi il superamento della fase di emergenza ed assistenza ed a
rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati.
Requisiti minimi delle strutture:
a) la capacita' ricettiva totale del singolo centro non dovra' essere
superiore ai trentasei ospiti;
b) le stanze del centro destinate al sonno ed al riposo dovranno
contenere al massimo 8 posti letto, in letti singoli, con uno spazio
libero di almeno 70 cm tra i letti su almeno due lati, con uno spazio
di almeno 60x60 cm per un armadio per ogni ospite;
c) il centro dovra' essere dotato di almeno un wc e lavabo ogni sei
ospiti e di un bagno o doccia con lavabo ogni nove ospiti,
organizzati in una o piu' batterie di servizi accessibili da spazi
comuni di circolazione (corridoi o simili), muniti di prese
elettriche per elettrodomestici;
d) il centro dovra' disporre di spazi destinati alla preparazione ed
al consumo dei pasti organizzati in uno o piu' locali che prevedano,
ogni sei persone, un lavello, un piano di cottura con quattro fuochi,
un forno, un attacco per il frigo, un attacco e scarico per
lavastoviglie, spazio per il tavolo e gli altri arredi di cucina;
e) il centro dovra' disporre di spazi destinati a servizi comuni che
prevedano sufficienti attacchi e scarichi per lavatrici e prese
elettriche per altri elettrodomestici;
f) il centro dovra' disporre di locali per i servizi di portineria e
segretariato e di spazi destinati alla vita sociale e collettiva e
per servizi rivolti alla promozione di occasioni di integrazione
sociale.
Saranno considerati in ordine di priorita' le seguenti tipologie di
intervento:
a) riattamento di strutture gia' dedicate in condizioni di elevato
degrado e/o che necessitano di interventi urgenti;
b) interventi da realizzare mediante acquisto di strutture;
c) interventi da realizzare mediante nuove costruzioni.
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo verra'
effettuata tenendo conto inoltre dei seguenti criteri:
a) previsione nel progetto di servizi integrati ed opportunita' di
percorsi di accompagnamento per la graduale autonomia abitativa e
sociale delle persone che saranno ospitate nei centri;
b) attivita' di rete tra organizzazioni del terzo settore e la
collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione
del progetto;
c) interventi mirati alla predisposizione di centri di accoglienza di
dimensioni contenute in sostituzione di centri di accoglienza di
grandi dimensioni.
3.fter) Alloggi sociali per lavoratori immigrati, italiani e
stranieri, ai sensi del DLgs 286/98, art. 40, comma 4
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo verra'
effettuata tenendo conto dell'obiettivo di favorire il superamento
della fase di emergenza ed assistenza attraverso la predisposizione
di strutture alloggiative, aperte ad italiani e stranieri,
finalizzate ad offrire una sistemazione abitativa a pagamento,
mediante la corresponsione di un contributo sul costo del servizio
commisurato alla situazione economica dei fruitori, nell'attesa del
reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.
Requisiti delle strutture:
- gli alloggi sociali possono essere ad uso privato o ad uso
collettivo e sono costituiti da unita' abitative destinate ad essere
occupate da uno o piu' nuclei familiari oppure da gruppi di singoli
che comprendano non piu' di 12 ospiti. Il numero delle unita'
abitative adibite ad alloggi sociali facenti parte della stessa
unita' immobiliare non potra' essere superiore a 10. I parametri
abitativi di riferimento per gli alloggi sociali sono quelli della
normativa di edilizia residenziale pubblica e della normativa
igienico-sanitaria delle unita' abitative.
Saranno considerati in ordine di priorita' le seguenti tipologie di
interventi:
a) riattamento di strutture gia' dedicate in condizioni di elevato
degrado e/o che necessitano di interventi urgenti;
b) interventi da realizzare mediante acquisto di strutture;
c) interventi da realizzare mediante nuove costruzioni.
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo verra'
effettuata tenendo conto inoltre dei seguenti criteri:
a) interventi che prevedano il raccordo e il passaggio
dell'ospitalita' da centri di accoglienza ad alloggi sociali;
b) previsione nel progetto di servizi integrati ed opportunita' di
percorsi di accompagnamento per la graduale autonomia abitativa e
sociale delle persone ospitate;
c) l'attivita' di rete tra organizzazioni del terzo settore e la
collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione
del progetto.
3.g) Accoglienza temporanea di: - gestanti che presentino problemi
nella prosecuzione della gravidanza e donne con figli minorenni in
condizioni di gravi difficolta'; - donne sole o con figli in
situazioni problematiche dovute a violenza e maltrattamenti
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo verra'
effettuata tenendo conto dell'obiettivo di rispondere alle immediate
esigenze alloggiative di donne, sole o con figli minorenni, in
condizioni di difficolta' per violenze e maltrattamenti o che
presentano problemi nella prosecuzione della gravidanza per cause
socio-economiche, temporaneamente impossibilitate a provvedere
autonomamente alle proprie necessita' abitative e di sussistenza.
Le strutture di accoglienza sono finalizzate altresi' a favorire nel
breve-medio periodo il superamento della fase di assistenza ed a
rendere autosufficienti le donne ivi ospitate.L'individuazione dei
progetti da ammettere a contributo sara' effettuato tenendo conto,
prioritariamente, dei seguenti criteri:
1) realizzazione di nuovi servizi in aree territoriali in cui non ne
risultino ancora attivati: il bacino territoriale di riferimento piu'
idoneo per ognuna delle due tipologie di strutture di accoglienza
risulta essere, di norma, quello provinciale, ad esclusione della
provincia di Bologna che, per numero di abitanti e maggiore
complessita' sociale, dovrebbe avere due strutture.
2) ampliamento quantitativo e/o qualitativo della rete di strutture
rivolte alle donne in difficolta', laddove sia stato accertato uno
scarto tra le necessita' di ricorrere a tali servizi e le
disponibilita' presenti. Relativamente a tale scarto, e' richiesta
una dichiarazione/valutazione da parte del Comune;
3) ristrutturazione di servizi funzionanti, ma inadeguati sotto il
profilo dell'organizzazione degli spazi, della funzionalita' e della
rispondenza agli obiettivi specifici di ognuna delle suddette
tipologie di strutture.
Gli alloggi possono essere ad uso privato o ad uso collettivo e sono
costituiti da unita' abitative destinate ad essere occupate da gruppi
di singoli (per massimo sei persone) oppure, nel caso di donne con
figli/e minori, da uno o piu' nuclei familiari.
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo verra'
effettuata tenendo conto inoltre dei seguenti criteri:
a) interventi che prevedano il raccordo e il passaggio
dell'ospitalita' dalle strutture di accoglienza ad alloggi sociali;
b) previsione nel progetto di servizi integrati ed opportunita' di
percorsi di accompagnamento per la graduale autonomia abitativa e
sociale delle persone ospitate;
c) l'attivita' di rete tra organizzazioni del terzo settore e la
collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione
del progetto;
d) previsione nel progetto di percorsi specifici con l'Azienda
sanitaria di riferimento territoriale per garantire i controlli
periodici e l'eventuale supporto psicologico sia per le donne in
gravidanza che per le donne e i bambini ospitati a causa di
maltrattamenti/abuso.
3.h) Alloggi temporanei per familiari o accompagnatori di
ospedalizzati
Sul territorio regionale insistono Presidi Ospedalieri, cui
afferiscono cittadini provenienti da diversi ambiti territoriali, che
erogano tipologie di intervento, che sovente richiedono trattamenti
di particolare complessita' e durata temporale, per le quali la
presenza di familiari e/o accompagnatori si rivela elemento di
opportuno supporto non solo al paziente stesso, ma anche al percorso
terapeutico.
All'inevitabile angoscia per le condizioni di salute del proprio
congiunto, qualora la necessita' di "assistenza" comporti anche
lunghe permanenze lontano dal proprio domicilio si aggiungono e
sovrappongono, frequentemente, pesanti disagi di ordine organizzativo
ed economico.
Si ravvisa pertanto la opportunita' di avviare, in via sperimentale,
un programma di sostegno ad iniziative finalizzate a potenziare e/o
creare la disponibilita' di posti di accoglienza temporanea per
familiari e/o accompagnatori di degenti e per pazienti ammessi alle
cure in regime di day-hospital ed i loro familiari o accompagnatori,
e che in una logica di collaborazione con i Presidi Ospedalieri di
riferimento e di valorizzazione sinergica delle risorse presenti sul
territorio, con particolare riferimento a quelle del settore
no-profit, consentano non solo di alleviare i disagi di ordine
economico connessi al soggiorno ma che perseguano anche l'obiettivo
di offrire un contesto di socializzazione, sostegno e comprensione
che possa essere di aiuto nelle problematiche di varia natura che
insorgono durante il soggiorno.
Allo scopo si possono prevedere soluzioni strutturali volte
all'offerta di ospitalita', quali ad esempio:
- monolocali a due posti letto con bagno ed uso cucina,
- camere doppie con bagno,
- camere doppie o singole avendo a riferimento le esigenze prevalenti
della tipologia di pazienti della struttura ospedaliera di
riferimento.
Requisiti:
- in presenza di camere senza bagno, i bagni comuni debbono essere
disponibili in numero di almeno 2 ogni 10 ospiti;
- in presenza di stanze senza uso cucina deve essere reso disponibile
un locale cucina, ad uso collettivo, attrezzato;
- occorre garantire la presenza di un contesto adeguato di
socializzazione e di comprensione;
- deve essere disponibile un ambiente con lavatrice e stenditoi per
il lavaggio della biancheria personale.
Requisiti organizzativo-gestionali:
Debbono essere assicurati a carico del gestore:
- la pulizia degli ambienti collettivi,
- la pulizia delle stanze al cambio ospiti,
- la fornitura della biancheria (lenzuola) di ricambio agli ospiti,
- il servizio di accoglienza o di portierato.
Deve essere adottato, e portato a conoscenza degli ospiti, il
regolamento di gestione.
3.i) Accoglienza temporanea di minori e maggiorenni (incluse donne in
stato di gravidanza e/o con figli/e minori) vittime della tratta e
soggette ai programmi di assistenza e integrazione sociale previsti
dall'art. 18, DLgs 286/98 ed ex prostitute
I finanziamenti destinati a quest'area intendono sostenere in via
prioritaria l'acquisto e l'adeguamento di strutture destinate a
garantire:
1. percorsi di protezione sociale per le vittime della tratta che
intendono sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti delle
organizzazioni criminali;
2. progetti di reinserimento e integrazione sociale.
In particolare quindi si individuano alcune macro-tipologie di
strutture:
a) strutture di primissima accoglienza in grado di garantire quella
ospitalita' protetta di breve e medio periodo necessaria a elaborare
un progetto personalizzato e ad individuare un luogo di inserimento
congruente con il progetto stesso (esempio case di fuga);
b) strutture di accoglienza, eventualmente organizzabili anche sulla
base di specifici target al fine di potere rispondere con maggiore
efficienza a particolari esigenze (esempio strutture per donne con
figli/e minori);
c) appartamenti e alloggi sociali per la seconda accoglienza in grado
di rispondere ai bisogni di autonomia, integrazione e
responsabilizzazione.
Requisiti delle strutture di cui alle precedenti lettere a) e b):
1) gli spazi destinati alle persone in accoglienza dovranno essere
unita' abitative dotate di stanze singole o doppie;
2) la struttura dovra' essere dotata di un sufficiente numero di
servizi igienici comprensivi di docce (almeno uno ogni quattro
persone);
3) la struttura dovra' essere dotata di spazi comuni per la
preparazione e consumazione dei pasti e spazi dedicati alla
socialita' e alle relazioni con particolare attenzione alle esigenze
dei figli/e minori;
4) la struttura dovra' inoltre essere dotata di spazi destinati
all'uso esclusivo di eventuali operatori messi a disposizione da
parte dell'ente gestore per attivita' e servizi rivolti alla
promozione di occasioni d'integrazione sociale.
Requisiti delle strutture di cui alla precedente lettera c):
- gli alloggi sociali possono essere ad uso privato o ad uso
collettivo e sono costituiti da unita' abitative destinate ad essere
occupate da gruppi di singoli (per massimo sei persone) oppure, nel
caso di donne con figli/e minori, da uno o piu' nuclei familiari;
- i parametri abitativi di riferimento per gli alloggi sociali sono
quelli della normativa di edilizia residenziale pubblica e quelli
della normativa igienico-sanitaria delle unita' abitative.
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo verra'
effettuata tenendo conto inoltre dei seguenti criteri:
a) realizzazione nei contesti territoriali che ospitano gli
interventi della Rete del Progetto regionale su prostituzione e
tratta;
b) attivita' di rete tra organizzazioni del terzo settore e tra
soggetti pubblici e privati nella realizzazione del progetto;
c) collaborazione e/o integrazione con altri progetti realizzati nel
territorio regionale.
3.l) Accoglienza temporanea di ex detenute/i, detenute/i in
espiazione di pene sostitutive la detenzione (arresti domiciliari,
affidamento..) e/o detenute/i ammesse/i al beneficio delle misure
alternative (semiliberi, lavoro esterno)
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo verra'
effettuato tenendo conto dell'obiettivo di rispondere alle immediate
esigenze alloggiative dei soggetti di cui al presente punto,
temporaneamente impossibilitate a provvedere autonomamente alle
proprie necessita' abitative e di sussistenza inserite in programmi
di reinserimento sociale e/o lavorativo.
Sono pertanto da considerarsi ammissibili le seguenti tipologie di
interventi:
a) acquisizione e/o ristrutturazione per interventi mirati alla
predisposizione di strutture alloggiative transitorie di accoglienza
notturna;
b) acquisizione e/o ristrutturazione per interventi mirati alla
predisposizione di strutture di accoglienza diurna;
c) acquisizione e/o ristrutturazione di strutture destinate
all'alloggio sociale ad uso privato (mono o plurifamiliare) o
collettivo (gruppo appartamento) per il superamento della emergenza
abitativa.
Requisiti delle strutture di cui alla precedente lettera a):
- gli spazi destinati al sonno ed al riposo dovranno essere unita'
abitative a stanze singole;
- la struttura dovra' essere dotata di un sufficiente numero di
servizi igienici comprensivi di docce (almeno uno ogni tre unita'
abitative);
- la struttura dovra' essere dotata di spazi comuni per la
preparazione e consumazione dei pasti e spazi dedicati alla
socialita' e alle relazioni;
- la struttura dovra' inoltre essere dotata di spazi destinati
all'uso esclusivo di eventuali operatori messi a disposizione da
parte dell'ente gestore per attivita' e servizi rivolti alla
promozione di occasioni d'integrazione sociale.
Requisiti delle strutture di cui alla precedente lettera b):
- la struttura dovra' essere dotata di adeguati spazi destinati alla
socializzazione, alla preparazione e alla consumazione di pasti
caldi, di servizi igienici comprensivi di docce in numero sufficiente
alla predeterminata capacita' recettiva (in ogni caso non inferiore a
uno ogni sei persone);
- la struttura potra' essere dotata di spazi destinati alla
predisposizione di interventi mirati a sostenere i progetti
individuali di transizione sociale e lavorativa attraverso servizi
informativi, di orientamento;
- la struttura dovra' inoltre essere dotata di spazi destinati
all'uso esclusivo di eventuali operatori messi a disposizione da
parte dell'ente gestore.
Requisiti delle strutture di cui alla precedente lettera c):
- gli alloggi sociali possono essere ad uso privato o ad uso
collettivo e sono costituiti da unita' abitative destinate ad essere
occupate da uno o piu' nuclei familiari, oppure da gruppi di singoli
che comprendono non piu' di sei persone;
- i parametri abitativi di riferimento per gli alloggi sociali sono
quelli della normativa di edilizia residenziale pubblica e quelli
della normativa igienico-sanitaria delle unita' abitative.
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo verra'
effettuata tenendo conto inoltre dei seguenti criteri:
a) realizzazione degli interventi nei contesti territoriali che
ospitano gli Istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna;
b) attivita' di rete tra organizzazioni del terzo settore e la
collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione
del progetto;
c) collaborazione e/o integrazione con altri progetti realizzati nel
territorio regionale;
d) interventi destinati alla accoglienza esterna per donne detenute
con figli.
4) Presentazione delle domande di ammissione a contributo
Le domande di ammissione a contributo, compilate secondo lo schema
allegato al presente bando, devono essere presentate alla Regione
Emilia-Romagna - Direzione generale Sanita' e Politiche sociali,
Servizio Strutture sanitarie e socio-sanitarie, Viale Aldo Moro n. 30
- 40127 Bologna (oppure in Via Aldo Moro n. 21 - 40127 Bologna
qualora sia gia' stato effettuato il trasferimento della Direzione
generale Sanita' e Politiche sociali), inviandone contemporaneamente
copia alla Provincia competente per territorio di ubicazione delle
strutture socio-assistenziali oggetto dei contributi richiesti.
5) Termine per la presentazione delle domande
La domanda di ammissione a contributo (Allegato B) completa degli
elaborati richiesti deve pervenire entro le ore 14 del 31 ottobre
2002. La domanda puo' essere consegnata direttamente a mani. Puo'
essere altresi' spedita per mezzo del Servizio postale mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso si considerera'
valida la data in cui la domanda sara' effettivamente pervenuta e non
quella di spedizione.
6) Procedure per l'assegnazione dei finanziamenti
L'ammissibilita' delle richieste verra' valutata dai Servizi
dell'Assessorato e per la parte progettuale dal Gruppo tecnico di cui
alla deliberazione di Giunta regionale del 10/12/2001, n. 2824
integrato con i Responsabili di Servizio competenti per materia.
L'assegnazione dei finanziamenti verra' pubblicata nel Bollettino
Ufficiale regionale, a cui fara' seguito la notifica del
provvedimento ai soggetti interessati. Tale provvedimento conterra',
oltre all'assegnazione dei finanziamenti, le eventuali prescrizioni a
cui attenersi nella predisposizione del progetto esecutivo.
7) Atti ed elaborati da allegare alla domanda
Per acquisto, nuova costruzione e riattamento atto formale, esecutivo
ai sensi di legge, assunto dall'Organo competente, ovvero, per i
soggetti di cui al precedente punto 1), lettere f), g), h), l),
autocertificazione del legale rappresentante del soggetto
richiedente, concernente l'impegno ad attuare la struttura oggetto
della richiesta di finanziamento ed il quadro finanziario a copertura
dei costi previsti dall'intervento ed inoltre:
I - Relazione generale relativa:
- all'approfondimento dell'analisi di inserimento in un tessuto
urbano compatibile o con caratteristiche ambientali a bassa incidenza
di inquinamento (elettromagnetico, ambientale, acustico..);
- alla individuazione delle condizioni tali per cui l'opera puo'
soddisfare con efficienza ed efficacia la domanda di servizi
contenente:
a) le informazioni relative all'intervento: fa parte o meno di un
complesso progettuale piu' ampio, se e' stato preceduto (o sara'
seguito) da altre realizzazioni ad esso collegabili o e' intervento a
se' stante, ovvero se trattasi di progetto organico, lotto funzionale
(cioe' un'opera che, pur essendo parte di un intervento piu' vasto
possiede una propria autonomia tecnico-funzionale ed economica ed e'
percio' in grado di generare benefici anche in assenza della
realizzazione delle altre componenti dell'intervento piu' vasto);
componente di un complesso progettuale piu' ampio ma senza autonomia
funzionale;
b) se ha fruito di precedenti finanziamenti pubblici;
c) la valutazione e l'identificazione del bacino di utenza a cui si
rivolge l'intervento e la potenziale domanda soddisfatta e da
soddisfare, presente e futura (nell'arco temporale di cui al comma 5
dell'art. 42). Indicare il grado di soddisfazione (% di copertura)
del fabbisogno attuale e futuro nella duplice ipotesi di assenza o di
realizzazione dell'opera;
d) descrizione del modello di gestione previsto (in gestione, in
economia) individuandone normativa, soggetti, modalita', attivita'
nonche' le azioni che dovranno essere intraprese per rendere
possibile sul piano gestionale il conseguimento degli obiettivi ai
quali l'intervento e' finalizzato. L'analisi deve includere tutti gli
aspetti istituzionali, finanziari ed economici pertinenti, anche al
fine di stimare i valori di costo e prevederne la copertura (rientri
tariffari e non) a regime. Valutazione e motivazione dell'esistenza o
inesistenza di alternative all'intervento proposto;
e) l'intervento da realizzare, il costo presunto ed i tempi di
attuazione;
f) descrizione delle attrezzature e degli arredi e delle modalita' di
reperimento degli stessi.
II - Relazione illustrativa delle finalita' e funzioni della
struttura socio-assistenziale e delle sue caratteristiche in ordine
a:
a) tipologia dell'utenza,
b) ambito territoriale servito,
c) progetto gestionale,
d) numero e qualifica del personale addetto.
III - Il piano finanziario che individua le risorse finanziarie
proprie per la copertura delle quote di spesa a carico del soggetto
richiedente (quota non inferiore al 50% del costo dell'intervento
piu' un 5% se non si garantiscono i requisiti previsti dalla
deliberazione di Giunta regionale 21/01).
IV - L'attestazione di proprieta' dell'area su cui insistera' la
nuova costruzione, ovvero della struttura immobiliare da riattare con
le relative localizzazioni catastali.
V - Per i soggetti di cui al punto 1), lettere f), g), h), l) si
richiede inoltre l'autocertificazione relativa all'iscrizione ai
registri o agli albi previsti dalle rispettive leggi regionali o
statali.
VI - Planimetria e perizia tecnica di valutazione della struttura
immobiliare da acquistare, ovvero progetto preliminare dell'opera di
costruzione o di riattamento, comprendente le tavole grafiche di
progetto (planimetria generale 1:2000, con indicazione dell'area
oggetto dell'intervento e dei principali elementi infrastrutturali,
commerciali, ricreativi e socio-sanitari esistenti nel contesto;
piante e sezioni dello stato attuale e di progetto in scala 1:100;
schemi tipo dei bagni e camere con arredo in scala 1:50); la
relazione tecnica illustrativa che deve evidenziare gli accorgimenti
adottati per l'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi
delle norme vigenti ed i relativi preventivi di spesa.
VII - Esclusivamente per gli interventi di cui al precedente punto 2,
lettera d), si richiede il parere del Coordinamento Tecnico
territoriale (CTT) di cui al punto 6) della deliberazione della
Giunta regionale n. 722 del 7 marzo 1995, in ordine alla congruenza
del progetto con la programmazione territoriale di settore.
VIII - Esclusivamente per gli interventi di cui al precedente punto
2), lettere e), h) si richiede il parere dell'Azienda Unita'
sanitaria locale di riferimento.
8) Indicazioni aggiuntive concernenti le spese ammissibili a
contributo
Le spese ammissibili a contributo riguardano opere edili, impianti,
spese tecniche (limitatamente alla progettazione definitiva ed
esecutiva, alla direzione lavori ed alle spese di collaudo) e
generali, imprevisti, IVA.
Ai sensi dell'art. 42 della L.R. 2/85 non sono ammissibili spese
relative agli arredi ed alle attrezzature.
Nel caso in cui il costo previsto dal progetto esecutivo risulti
diverso da quanto indicato nel progetto preliminare, l'eventuale
contributo assegnato:
a) verra' proporzionalmente ridotto in caso di minor costo;
b) rimarra' inalterato in caso di maggior costo e l'ente assegnatario
del contributo dovra' impegnarsi ad assicurare la copertura
finanziaria della quota non coperta dal contributo regionale,
comprensiva dell'intero maggior costo.
(segue allegato fotografato)