REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 maggio 2002, n. 809

Bando per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi in c/capitale di cui all'art. 42 della L.R. 12/1/1985, n. 2

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 "Riordino e programmazione delle            
funzioni di assistenza sociale" e successive modifiche;                         
visti, in particolare:                                                          
- il primo comma dell'articolo 42, che prevede la concessione di                
contributi in conto capitale fino alla concorrenza massima del 50%              
della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione o il                   
riattamento o l'acquisto di strutture immobiliari, allo scopo di                
incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di                  
strutture socio-assistenziali;                                                  
- il comma 5 dell'art. 42 che prevede che le strutture immobiliari,             
per le quali sono concessi i contributi, siano vincolate per la                 
durata di venti anni alla destinazione di strutture                             
socio-assistenziali;                                                            
- il primo comma dell'articolo 43, a norma del quale la Giunta                  
regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede,              
con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione, a stabilire i tempi, le modalita' e le procedure per la                
presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui                  
all'articolo 42 sopracitato;                                                    
visto l'art. 47 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 e successive                 
modificazioni;                                                                  
visti gli articoli 12, 14 e 20 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5                 
"Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore            
di anziani non autosufficienti";                                                
viste:                                                                          
- la L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo                   
sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della Legge 8                   
novembre 1991, n. 381" e successive modifiche e integrazioni;                   
- la L.R. 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la                     
valorizzazione dell'associazionismo" e successive modifiche e                   
integrazioni;                                                                   
- il DM 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a              
garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visibilita' degli              
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e             
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere           
architettoniche";                                                               
- la propria delibera del 7 marzo 1995, n. 722 "Progetto regionale              
tossicodipendenza. Indirizzi programmatici e direttive                          
sull'organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze (DPR n. 309            
del 1990 e L.R. n. 19 del 1994)" e successive modifiche;                        
- la propria delibera del 25 luglio 2000, n. 1266 "Determinazione in            
via sperimentale e transitoria delle tariffe per gli inserimenti di             
utenti tossicodipendenti nei programmi specialistici delle strutture,           
attualmente attive, gestite dagli enti ausiliari, ai sensi della                
Legge 45/99 e del provvedimento 5 agosto 1999";                                 
- il DPCM 15 dicembre 2000 "Riparto tra le Regioni dei finanziamenti            
destinati al potenziamento dei servizi a favore delle persone che               
versano in stato di poverta' estrema e senza fissa dimora";                     
- il DLgs 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni                
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione            
dello straniero";                                                               
- il DLgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi                       
sull'ordinamento degli Enti locali";                                            
- la L.R. del 12 dicembre 1985, n. 29 "Norme generali sulle procedure           
di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture              
pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della                  
Regione, di Province, Comuni, Comunita' Montane, Consorzi di Enti               
locali" e successive modifiche;                                                 
- la L.R. 2 settembre 1996, n. 37 "Nuove norme regionali di                     
attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul                
volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26";                    
- la delibera di Consiglio regionale 10 dicembre 1997, n. 779                   
"Direttiva sui requisiti funzionali e strutturali, sulle procedure              
per il rilascio, la sospensione, la revoca dell'autorizzazione al               
funzionamento e sui criteri di vigilanza per le comunita'                       
socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali per minori";                
- la delibera di Consiglio regionale del 2 febbraio 1994, n. 1857               
"Adeguamento di requisiti e modalita' per l'iscrizione all'Albo di              
cui all'art. 116, DPR 309/90 ai sensi dell'atto di intesa approvato             
dalla Conferenza Stato-Regioni (relativo agli enti ausiliari gestori            
di strutture di riabilitazione e reinserimento dei                              
tossicodipendenti)";                                                            
- la propria delibera del 22/2/2000, n. 270 "Direttiva concernente i            
requisiti e i criteri di realizzazione di alloggi con servizi per               
anziani nell'ambito del programma di interventi pubblici di edilizia            
abitativa per il triennio 2000/2002";                                           
- la propria delibera del 22/2/2000, n. 268 "Schema di Regolamento              
edilizio tipo. Aggiornamento dei requisiti cogenti (Allegato A) e               
della parte quinta, ai sensi del comma 2, art. 2, L.R. 33/90";                  
- la propria delibera 16 gennaio 2001, n. 21 "Requisiti volontari per           
le opere edilizie. Modifica e integrazione dei requisiti raccomandati           
di cui all'Allegato B) al vigente Regolamento edilizio tipo (delibera           
della Giunta regionale 593/95)", in quanto si considera necessario              
integrare i requisiti raccomandati attinenti al benessere ed alla               
fruibilita' delle opere edilizie predisposte per le finalita' sociali           
previste dal presente bando, con una serie di requisiti che                     
rispondono a nuove esigenze, ormai fortemente sentite, di migliorare            
la qualita' della vita rispettando i limiti ricettivi degli                     
ecosistemi, la riproducibilita' delle risorse naturali, l'equilibrio            
tra sistemi naturali ed antropici (esigenze ecosostenibili), dando              
particolare spazio, in questo ambito, all'esigenza di utilizzare le             
interazioni tra edificio e fattori climatici per controllare le                 
dinamiche tra le due entita' con il minimo consumo di energia non               
rinnovabile (esigenze bioclimatiche), anche in attuazione del                   
trattato di Kyoto per la riduzione delle emissioni di CO2 in                    
atmosfera e per il risparmio energetico; della necessita' di attivare           
politiche di controllo, di riduzione del consumo di acque potabili e            
nella costruzione di edifici che utilizzino materiali riciclabili ed            
ecocompatibili;                                                                 
- la propria delibera 1 marzo 2000, n. 564 "Direttiva regionale per             
l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e                
semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati            
di AIDS, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34" che al punto 5             
definisce i requisiti minimi funzionali e strutturali di carattere              
generale;                                                                       
dato atto che le Province promuovono e attuano le opportune forme di            
coordinamento e, ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della                
citata L.R. 2/85, esprimono il motivato parere in merito                        
all'assegnazione dei contributi, con riferimento alla conformita'               
degli interventi rispetto alle scelte di programmazione territoriale,           
entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza dei termini per la           
presentazione alla Regione Emilia-Romagna,;                                     
acquisito agli atti d'ufficio presso il Servizio "Pianificazione e              
Sviluppo dei Servizi sociali e socio-sanitari" il parere favorevole             
della Commissione consiliare Sicurezza sociale, espresso nella seduta           
del 16 maggio 2002;                                                             
dato atto, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della L.R. 43/01 e                
della propria deliberazione 2774/01:                                            
- dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio                  
Strutture sanitarie e socio-sanitarie ing. Paolo Chiarini e dal                 
Responsabile del Servizio Pianificazione e Sviluppo dei Servizi                 
sociali e socio-sanitari dr. Graziano Giorgi, in merito alla                    
regolarita' tecnica della presente deliberazione;                               
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' e               
Politiche sociali dr. Franco Rossi, in merito alla legittimita' della           
presente deliberazione;                                                         
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, Immigrazione,                
Progetto giovani e Cooperazione internazionale - Gianluca Borghi,               
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare il "Bando per la presentazione delle domande di                 
ammissione ai contributi in conto capitale di cui alla L.R. 12                  
gennaio 1985, n. 2, articolo 42" che, allegato al presente atto, ne             
costituisce parte integrante;                                                   
b) di stabilire che con successivo atto di proposta al Consiglio                
regionale, si provvedera' ad adottare i piani di riparto e                      
assegnazione dei contributi;                                                    
c) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Bando per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi            
in conto capitale di cui alla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, articolo 42           
1) Soggetti ammessi a presentare domanda di contributo                          
I soggetti ammessi a presentare domanda di contributo, ai sensi                 
dell'art. 47, comma 4 della L.R. 50/94 e successive modifiche, sono i           
seguenti:                                                                       
a) i Comuni singoli o associati a norma della L.R. 11/00 e                      
particolarmente le Comunita' Montane;                                           
b) le Aziende Unita' sanitarie locali;                                          
c) gli enti strumentali di cui all'art. 114 del DLgs 18 agosto 2000,            
n. 267;                                                                         
d) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza;                       
e) i soggetti iscritti nei Registri delle organizzazioni di                     
volontariato di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 e successive              
modifiche, ambito socio-assistenziale;                                          
f) i soggetti iscritti all'Albo regionale delle cooperative sociali             
istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 e successive modifiche;                
g) le associazioni sociali, operanti nel settore socio-assistenziale,           
iscritte agli Albi delle associazioni di cui alla L.R. 7 marzo 1995,            
n. 10 e successive modifiche;                                                   
h) le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere           
privato ed enti senza fini di lucro che, direttamente o in comodato             
d'uso ai soggetti di cui alle lettere f), g), h), perseguano le                 
finalita' previste dal successivo punto 2);                                     
i) i soggetti iscritti nell'Albo regionale degli enti ausiliari di              
cui all'art. 116 del DPR 309/90.                                                
2) Tipologia degli interventi ammessi a contributo                              
Gli interventi da ammettere a contributo dovranno prevedere la                  
costruzione o il riattamento o l'acquisto di strutture immobiliari,             
ai sensi ed agli effetti di cui all'articolo 42 della L.R. 12 gennaio           
1985, n. 2 e dovranno essere attivati per il perseguimento delle                
seguenti finalita':                                                             
a) obiettivi previsti dalla lettera b), comma 3, art. 12 e dall'art.            
20 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle              
persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti"           
e soluzioni innovative per la residenzialita' assistita previste                
dalla delibera della Giunta regionale del 22 febbraio 2000, n. 270;             
b) ospitalita' diurna e/o residenziale di cittadini portatori di                
handicaps fisici, psichici o sensoriali;                                        
c) ospitalita' diurna e/o residenziale in favore di bambini ed                  
adolescenti in situazione di difficolta' familiare, socio-relazionale           
o in carenza di tutela;                                                         
d) ospitalita' residenziale e semiresidenziale di persone dipendenti            
da sostanze d'abuso;                                                            
e) ospitalita' residenziale in strutture sperimentali (comunita' di             
tipo familiare, gruppo appartamento) per persone affette da AIDS e              
patologie correlate;                                                            
f) pronta accoglienza in appositi centri di persone che versano in              
condizioni di poverta' estrema e senza fissa dimora, centri di                  
accoglienza e alloggi sociali per immigrati;                                    
g) accoglienza temporanea di: - gestanti che presentino problemi                
nella prosecuzione della gravidanza e donne con figli minorenni in              
condizioni di gravi difficolta'; - donne sole o con figli in                    
situazioni problematiche dovute a violenza e maltrattamenti;                    
h) accoglienza in alloggi temporanei per familiari o accompagnatori             
di ospedalizzati;                                                               
i) accoglienza temporanea di minori e maggiorenni (incluse donne in             
stato di gravidanza e/o con figli/e minori) vittime della tratta                
soggette ai programmi di assistenza e integrazione sociale previsti             
dall'art. 18, DLgs 286/98 ed ex prostitute;                                     
l) accoglienza temporanea di ex detenute/i, detenute/i in espiazione            
di pene sostitutive la detenzione (arresti domiciliari,                         
affidamento..) e/o detenute/i ammesse/i al beneficio delle misure               
alternative (semiliberi, lavoro esterno).                                       
I progetti di cui ai precedenti punti devono essere conformi a quanto           
previsto dalla delibera di Giunta regionale del 22/2/2000, n. 268               
"Schema di Regolamento edilizio tipo, aggiornamento dei requisiti               
cogenti (Allegato A) e della parte quinta, ai sensi del comma 2, art.           
2, L.R. 33/90" per l'adeguamento alle norme in vigore in materia di             
sicurezza, igienicita', barriere architettoniche e livelli di                   
accessibilita' degli edifici e degli ambienti.                                  
3) Criteri per l'assegnazione dei contributi                                    
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo verra'                  
effettuata tenendo conto, prioritariamente, della rispondenza ai                
seguenti obiettivi e criteri:                                                   
A) sviluppo della rete dei servizi nelle aree maggiormente carenti in           
rapporto agli indici programmatici previsti dalla Regione per le                
diverse tipologie strutturali;                                                  
B) correlazione delle proposte di intervento con i programmi gia'               
finanziati con precedenti riparti regionali (art. 42, L.R. 2/85,                
Piano art. 20, Legge 67/88, I triennio e II/III triennio) qualora               
insistenti nello stesso territorio distrettuale;                                
C) soddisfazione di cui alla propria delibera Giunta regionale del 16           
gennaio 2001, n. 21, dei requisiti attinenti al benessere ambientale            
ed alla fruibilita' delle opere edilizie predisposte per le finalita'           
sociali previste dal presente bando, e dei requisiti che rispondono a           
nuove esigenze, ormai fortemente sentite, di migliorare la qualita'             
della vita rispettando i limiti ricettivi degli ecosistemi, la                  
riproducibilita' delle risorse naturali, l'equilibrio tra sistemi               
naturali ed antropici (esigenze ecosostenibili), dando particolare              
spazio, in questo ambito, all'esigenza di utilizzare le interazioni             
tra edificio e fattori climatici per controllare le dinamiche tra le            
due entita' con il minimo consumo di energia non rinnovabile                    
(esigenze bioclimatiche), anche in attuazione del trattato di Kyoto             
per la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera e per il                   
risparmio energetico; della necessita' di attivare politiche di                 
controllo, di riduzione del consumo di acque potabili e della messa             
in opera di materiali riciclabili ed ecocompatibili;                            
D) descrizione del modello di gestione previsto.                                
Il contributo stabilito dall'art. 42 della citata legge regionale               
pari al 50%, sara' assegnato esclusivamente qualora si soddisfino i             
requisiti scelti tra le famiglie 6, 8 e 9 della sopracitata delibera            
nella misura di:                                                                
- almeno 8 requisiti per le nuove costruzioni,                                  
- almeno 4 requisiti per il riattamento,                                        
- almeno 2 requisiti a seguito dell'acquisto;                                   
qualora non si soddisfino queste condizioni si garantira' un                    
contributo fino alla concorrenza del 45% del costo dell'intervento.             
Vengono inoltre adottati i seguenti criteri concernenti                         
l'individuazione delle priorita' e dei requisiti normativi a cui                
attenersi all'interno di ciascun gruppo delle categorie di obiettivi            
sopra indicate.                                                                 
3.a) Obiettivi previsti dagli artt. 12 e 20 della L.R. 3 febbraio               
1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle persone anziane -                     
interventi a favore di anziani non autosufficienti"                             
Il quadro di riferimento e' costituito dalla L.R. 5/94 e dagli                  
obiettivi in essa indicati, in particolare per quanto riguarda lo               
sviluppo di strutture e servizi di sostegno alla domiciliarita'. La             
dotazione di posti in strutture residenziali (Case protette e RSA) e            
le realizzazioni previste nel Piano regionale ex art. 20, Legge                 
67/88, II e III triennio rendono disponibile un'offerta mediamente              
significativa. Pertanto, in linea di massima, lo sviluppo di nuove              
strutture residenziali (Case protette e RSA) non rappresenta una                
priorita'. Alla luce di quanto sopra sono da considerarsi prioritarie           
le seguenti tipologie di interventi:                                            
a) realizzazione di centri diurni socio-assistenziali (art. 22, L.R.            
5/94);                                                                          
b) realizzazione di soluzioni residenziali innovative, "alloggi con             
servizi", con le caratteristiche tipologiche e i requisiti gestionali           
e strutturali indicati nella delibera di Giunta regionale del 22                
febbraio 2000, n. 270, anche mediante la trasformazione di strutture            
tradizionali (o parti di esse) gia' esistenti;                                  
c) interventi di adeguamento e messa a norma di centri diurni                   
socio-assistenziali e di strutture residenziali gia' esistenti (Case            
protette e RSA) indicate agli articoli 22, 23 e 24 della L.R. 5/94;             
d) piccoli ampliamenti di strutture residenziali esistenti,                     
attualmente al di sotto di 60 posti complessivi, indicate agli                  
articoli 22, 23 e 24 della L.R. 5/94, esclusivamente per proposte di            
intervento: - in territori con documentata carenza di posti                     
autorizzati rispetto agli indici programmatici previsti dalla                   
Regione,  - che assicurino, mediante la realizzazione di nuovi posti,           
una gestione piu' efficiente, da attestare analiticamente nel                   
progetto gestionale, - a condizione che l'intervento preveda anche la           
realizzazione di soluzioni residenziali innovative "alloggi con                 
servizi", con le caratteristiche tipologiche ed i requisiti indicati            
nella delibera di Giunta regionale del 22 febbraio 2000, n. 270;                
e) realizzazione di strutture residenziali (Case protette, RSA) in              
sostituzione di analoghe strutture a seguito di espropri o                      
realizzazione di infrastrutture che interferiscano con l'area di                
insediamento delle strutture residenziali esistenti, a condizione che           
non si preveda aumento di posti letto residenziali (Case protette,              
RSA) e si realizzino, in linea di massima, interventi polifunzionali            
con previsione anche di servizi a sostegno della domiciliarita'                 
(centro diurno, alloggi con servizi);                                           
f) realizzazione o riattamento di strutture atte a favorire                     
l'associazionismo, la gestione di attivita' di utilita' sociale e di            
attivita' ricreative ai sensi della lettera b), comma 3 dell'art. 12            
della L.R. 5/94.                                                                
Riferimenti normativi a cui attenersi nella progettazione:                      
- la propria delibera del 22/2/2000, n. 270 "Direttiva concernente i            
requisiti e i criteri di realizzazione di alloggi con servizi per               
anziani nell'ambito del programma di interventi pubblici di edilizia            
abitativa per il triennio 2000/2002";                                           
- la propria deliberazione 1 marzo 2000, n. 564 "Direttiva regionale            
per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e            
semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati            
di AIDS, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34" che al punto 5             
definisce i requisiti minimi funzionali e strutturali di carattere              
generale;                                                                       
- requisiti attinenti alla Famiglia 7 - "Fruibilita' di spazi e                 
attrezzature" (propria delibera 21/01, prelevabile all'indirizzo                
Internet                                                                        
http://www.regione.emilia-romagna.it/edilizia/nuovore/index.htm);               
- indicazioni contenute nel documento regionale di attuazione del               
progetto demenze "L'ambiente: strumento terapeutico. Criteri per la             
progettazione e l'adattamento degli ambienti collettivi e domestici             
per una migliore qualita' della vita dei soggetti affetti da demenza            
- febbraio 2001" prelevabile all'indirizzo Internet                             
www.regione.emilia-romagna.it/ass_psociali/anziani/manualeprogettazione.doc.    
3.b) Ospitalita' diurna e/o residenziale di disabili fisici, psichici           
e sensoriali                                                                    
Il numero di centri socio-riabilitativi diurni e residenziali                   
attualmente in funzione e gli interventi programmati nell'ambito di             
precedenti riparti regionali garantiscono una disponibilita' di posti           
in tali unita' di offerta mediamente consolidata su tutto il                    
territorio regionale.                                                           
Risulta pertanto opportuno privilegiare la realizzazione, anche                 
sperimentale, di strutture residenziali capaci di garantire                     
prestazioni, temporanee o permanenti, di sostituzione o supporto alle           
famiglie e di sostegno ai progetti di "vita indipendente" di persone            
disabili singole o in piccoli gruppi.                                           
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo sara'                   
pertanto effettuata tenendo conto delle seguenti priorita':                     
a) realizzazione di strutture residenziali per piccoli gruppi o                 
comunita' per l'ospitalita' di disabili (gruppi appartamento o                  
comunita' alloggio), che garantiscano modelli gestionali innovativi e           
nel rispetto dei requisiti indicati al punto 3ba);                              
b) realizzazione di strutture residenziali costituite da un complesso           
di piccoli alloggi di diversa tipologia, dotate di servizi comuni e             
di spazi destinati alla vita comunitaria per l'ospitalita' di                   
disabili, che garantiscano modelli gestionali innovativi e nel                  
rispetto dei requisiti indicati al punto 3bb);                                  
c) interventi di adeguamento e di messa a norma di strutture                    
esistenti (centri socio riabilitativi diurni e residenziali, gruppi             
appartamento o comunita' alloggio);                                             
d) potenziamento della capacita' ricettiva di servizi gia' esistenti,           
fino alla concorrenza dei limiti consentiti dalle norme regionali,              
esclusivamente per proposte di intervento finalizzate a: - garantire            
una dotazione di posti di emergenza; - aumentare l'offerta di                   
ospitalita' in territori con documentata carenza di posti; -                    
migliorare l'efficienza gestionale della struttura; - realizzare                
nell'ambito della struttura esistente nuove soluzioni residenziali              
capaci di supportare progetti di vita indipendente e di sostegno alle           
famiglie;                                                                       
e) realizzazione di centri socio-riabilitativi diurni e residenziali            
esclusivamente in territori con documentata carenza di posti.                   
Riferimenti normativi a cui attenersi nella progettazione degli                 
interventi:                                                                     
Requisiti attinenti alla Famiglia 7 - "Fruibilita' di spazi e                   
attrezzature" (propria delibera 21/01, prelevabile all'indirizzo                
Internet www.regione.emilia-romagna.it/edilizia/nuovore/index.htm).             
Per i punti c), d), e) si fa riferimento alla propria deliberazione             
Giunta regionale 564/00.                                                        
3ba) Requisiti delle strutture di cui alla precedente lettera a)                
- rispetto dei requisiti minimi funzionali e strutturali di carattere           
generale di cui al punto 5 della delibera di Giunta regionale 564/00;           
- rispetto dei requisiti di personale previsti per le situazioni di             
gravita', in relazione alla tipologia degli ospiti prevista;                    
- capacita' ricettiva fino ad un massimo di 6 posti, piu' 2 posti per           
ospitalita' temporanea e di emergenza;                                          
- camere singole o doppie rispettivamente di mq. 12 e mq. 18 (con               
deroga rispettivamente a mq. 9 e mq. 14 in presenza di edifici di               
interesse storico e vincolati);                                                 
- una zona soggiorno, una zona pranzo-cucina secondo gli standard               
indicati nel DM 236/89;                                                         
- servizi igienici in numero minimo di 1 ogni 2 camere di cui almeno            
uno a norma del DM 236/89;                                                      
- camera e servizio igienico ad uso del personale.                              
3bb) Requisiti delle strutture di cui alla precedente lettera b)                
- rispetto dei requisiti minimi funzionali e strutturali di carattere           
generale di cui al punto 5 della delibera di Giunta regionale 564/00;           
- rispetto dei requisiti di personale previsti per le situazioni di             
gravita', in relazione alla tipologia degli ospiti prevista;                    
- camera e servizio igienico ad uso del personale;                              
- rispetto dei requisiti previsti per gli alloggi con servizi per la            
popolazione anziana (deliberazione Giunta regionale 270/00), tenendo            
conto della necessita' di adattare i requisiti alle esigenze                    
specifiche dei soggetti disabili da ospitare nella struttura o in               
alternativa:                                                                    
- capacita' ricettiva fino ad un massimo di 20 posti;                           
- alloggi per una persona con superficie utile minima di mq. 30;                
- alloggi per due persone con superficie utile minima di mq. 40;                
- alloggi per tre persone con superficie utile minima di mq. 55;                
- all'interno di ogni alloggio deve essere previsto il bagno secondo            
il DM 236/89, la zona cottura-pranzo, la zona letto; la zona letto,             
se separata con pareti fisse, deve avere una superficie minima di mq.           
12 per 1 letto e mq. 18 per 2 letti;                                            
- collegamento degli appartamenti con una centrale che gestisce un              
servizio di telesoccorso e teleassistenza in grado di attivare i                
servizi necessari nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni                   
dell'anno;                                                                      
- per ogni unita' strutturale (edificio) deve essere prevista una               
zona comune adibita a servizi collettivi con una superficie utile               
minima di mq. 3 per residente comprensiva di:                                   
- locale con relativo servizio igienico per il personale                        
assistenziale;                                                                  
- sala polivalente per attivita' di socializzazione e mobilizzazione.           
Possono inoltre essere previsti locali destinati a sala da pranzo               
collettiva, cucina, ambulatorio, uffici ecc.                                    
3.c) Ospitalita' diurna e/o residenziale in favore di bambini ed                
adolescenti in situazione di difficolta' familiare, socio-relazionale           
o in carenza di tutela                                                          
I finanziamenti destinati a quest'area sono rivolti a realizzare                
edifici e ambienti destinati allo svolgimento di interventi                     
socio-educativi in favore di minori che siano adeguati ai requisiti             
tipologici e di accessibilita' previsti dalla deliberazione della               
Giunta regionale 1 marzo 2000, n. 564 fatta eccezione per i centri              
diurni che rimangono normati dalla delibera di Consiglio regionale              
del 10 dicembre 1997, n. 779.                                                   
Saranno considerati prioritari ai fini del finanziamento unicamente i           
progetti di ristrutturazione di edifici che:                                    
- comportino la trasformazione sostanziale della struttura e                    
dell'intervento sulla base dei requisti indicati dalla direttiva;               
- prevedano un impiego piu' razionale e produttivo delle risorse                
esistenti;                                                                      
- siano finalizzati anche alla valorizzazione e riconversione                   
produttiva di patrimoni altrimenti onerosi, obsoleti ed                         
inutilizzabili.                                                                 
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo verra'                  
inoltre effettuata tenendo conto prioritariamente dei seguenti                  
requisiti:                                                                      
- l'ubicazione in zone dotate di una rete di servizi generali,                  
sociali, sanitari ed educativi accessibili;                                     
- l'organizzazione interna, per dimensioni e articolazione degli                
ambienti, tale da rispondere ad esigenze sia di personalizzazione e             
di tutela di quanto attiene agli aspetti privati degli ospiti che di            
attivita' e di spazi comuni.                                                    
3.d) Ospitalita' residenziale e semiresidenziale di persone                     
dipendenti da sostanze d'abuso                                                  
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo verra'                  
effettuata tenendo conto prioritariamente del seguente ordine di                
finalita':                                                                      
a) messa a norma, delle strutture iscritte all'Albo regionale degli             
enti ausiliari, in relazione alle normative vigenti;                            
b) messa a norma delle strutture pubbliche residenziali e                       
semiresidenziali;                                                               
c) riattamento di strutture iscritte all'Albo degli enti ausiliari              
finalizzato alla conversione in strutture specialistiche quali:                 
strutture per persone dipendenti da sostanze d'abuso affette da                 
patologie psichiatriche; strutture per persone dipendenti da sostanze           
d'abuso con figli minori; centri di osservazione e diagnosi di cui              
alla deliberazione della Giunta regionale n. 1266 del 25 luglio 2000,           
oppure in strutture di cui ai punti 4) e 5);                                    
d) attivazione e/o riattamento di strutture socio-assistenziali di              
breve accoglienza per il reinserimento sociale e lavorativo di                  
persone che hanno completato il programma terapeutico comunitario o             
ambulatoriale al fine di favorire il passaggio ad un livello adeguato           
di autonomia;                                                                   
e) attivazione e/o riattamento di strutture a bassa soglia di accesso           
nelle quali siano svolti anche interventi di riduzione del danno.               
Costituira' elemento essenziale per la valutazione delle domande il             
parere del Comitato Tecnico territoriale (CTT) di cui al punto 6)               
dell'allegato della deliberazione della Giunta regionale n. 722 del 7           
marzo 1995, in ordine alla congruenza del progetto con la                       
programmazione territoriale di settore.                                         
3.e) Ospitalita' residenziale in strutture sperimentali (comunita' di           
tipo familiare, gruppo appartamento) per persone affette da AIDS e              
patologie correlate                                                             
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo verra'                  
effettuata tenendo conto prioritariamente:                                      
- dei progetti finalizzati all'attivazione di strutture                         
socio-assistenziali per completare ed integrare la rete dei Servizi             
socio-sanitari residenziali e semiresidenziali gia' esistenti e/o               
programmati per persone affette da AIDS;                                        
- vicinanza a strutture socio-sanitarie dedicate presenti nel                   
territorio.                                                                     
Requisiti delle strutture:                                                      
- rispetto dei requisiti minimi funzionali e strutturali di carattere           
generale di cui al punto 5 della delibera di Giunta regionale 564/00;           
- capacita' ricettiva fino ad un massimo di 6 posti, piu' 2 posti per           
ospitalita' temporanea e di emergenza;                                          
- camere singole o doppie che rispettino le dimensioni minime                   
previste per le civili abitazioni;                                              
- una zona soggiorno, una zona pranzo-cucina;                                   
- servizi igienici in numero minimo di 1 ogni 2 camere.                         
Costituira' elemento essenziale per la valutazione delle domande il             
parere del Comune territorialmente competente, sentita l'Azienda                
Unita' sanitaria locale di riferimento, ovvero, nel caso in cui il              
proponente sia un Ente locale, il parere dell'Azienda Unita'                    
sanitaria locale.                                                               
3.f) Centri di pronta accoglienza di persone che versano in                     
situazioni di poverta' estrema e di persone senza fissa dimora (DPCM            
del 15/12/2000)                                                                 
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo concerne la             
realizzazione, l'ampliamento o l'innovazione di centri che svolgono             
funzioni di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari e di                  
reinserimento sociale delle persone che versano in situazione di                
poverta' estrema e delle persone senza fissa dimora in coerenza alle            
finalita' contenute nel DPCM del 15/12/2000.                                    
Sono pertanto da considerarsi ammissibili le seguenti tipologie di              
interventi:                                                                     
a) realizzazione o consolidamento di centri di pronta accoglienza               
notturna;                                                                       
b) realizzazione o consolidamento di centri di pronta accoglienza               
diurna;                                                                         
c) realizzazione o consolidamento di centri finalizzati ad attivita'            
di accompagnamento e reinserimento sociale.                                     
Requisiti delle strutture di cui alla precedente lettera a):                    
1) gli spazi del centro destinati al sonno ed al riposo dovranno                
essere opportunamente differenziati per sesso e le stanze di tali               
spazi dovranno contenere al massimo 8 posti letto, in letti singoli,            
con uno spazio libero di almeno 70 cm tra i letti su almeno due lati,           
con uno spazio di almeno 60x60 cm per un armadio per ogni ospite;               
2) il centro dovra' essere dotato di almeno un wc e lavabo ogni sei             
ospiti e di un bagno o doccia con lavabo ogni dieci ospiti,                     
organizzati in una o piu' batterie di servizi suddivisi per sesso               
accessibili da spazi comuni di circolazione (corridoi o simili),                
muniti di prese elettriche per elettrodomestici;                                
3) il centro dovra' disporre di spazi destinati a servizi comuni che            
prevedano sufficienti attacchi e scarichi per lavatrici e prese                 
elettriche per altri elettrodomestici;                                          
4) il centro dovra' disporre di locali per i servizi di portineria e            
segretariato e di spazi destinati alla vita sociale e collettiva e              
per servizi rivolti alla promozione di occasioni di integrazione                
sociale.                                                                        
Requisiti delle strutture di cui alla precedente lettera b):                    
- gli spazi del centro dovranno assicurare una o piu' tra le seguenti           
attivita':                                                                      
- somministrazione pasti caldi;                                                 
- servizio docce, mantenimento e consolidamento dell'igiene                     
personale;                                                                      
- immagazinamento ed erogazione di pacchi viveri;                               
- fornitura di vestiario;                                                       
- sportelli di primo ascolto ed orientamento.                                   
Secondo le specificita' delle azioni previste, gli interventi                   
dovranno attenersi al rispetto dei requisiti minimi funzionali e                
strutturali previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.             
Relativamente ai centri di cui alla precedente lettera c), si                   
intendono strutture volte ad ospitare attivita' di accompagnamento e            
reinserimento sociale, ed in particolare:                                       
- attivita' di orientamento e accompagnamento assistito rivolto alla            
rete del sistema integrato di servizi pubblici;                                 
- attivita' di osservazione, diagnosi e supporto terapeutico;                   
- attivita' laboratoriali volte alla formazione e acquisizione di               
specifiche competenze professionali.                                            
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo verra'                  
effettuata tenendo conto inoltre dei seguenti criteri:                          
a) individuazione, da parte dei richiedenti, di indicatori che                  
evidenzino la presenza abituale di persone senza fissa dimora                   
frequentanti una area territoriale determinata;                                 
b) attivita' di rete tra organizzazioni del terzo settore e la                  
collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione              
del progetto;                                                                   
c) interventi mirati alla predisposizione di centri di dimensioni               
contenute anche in sostituzione di centri di accoglienza di grandi              
dimensioni.                                                                     
3.fbis) Centri di accoglienza per immigrati, ai sensi del DLgs                  
286/98, art. 40, commi 1, 2 e 3 e della L.R. 14/90, art. 5                      
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo verra'                  
effettuata tenendo conto dell'obiettivo di rispondere alle immediate            
esigenze alloggiative dello straniero immigrato, temporaneamente                
impossibilitato a provvedere autonomamente alle proprie necessita'              
abitative e di sussistenza.                                                     
I centri di accoglienza sono finalizzati altresi' a favorire in tempi           
brevi il superamento della fase di emergenza ed assistenza ed a                 
rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati.                             
Requisiti minimi delle strutture:                                               
a) la capacita' ricettiva totale del singolo centro non dovra' essere           
superiore ai trentasei ospiti;                                                  
b) le stanze del centro destinate al sonno ed al riposo dovranno                
contenere al massimo 8 posti letto, in letti singoli, con uno spazio            
libero di almeno 70 cm tra i letti su almeno due lati, con uno spazio           
di almeno 60x60 cm per un armadio per ogni ospite;                              
c) il centro dovra' essere dotato di almeno un wc e lavabo ogni sei             
ospiti e di un bagno o doccia con lavabo ogni nove ospiti,                      
organizzati in una o piu' batterie di servizi accessibili da spazi              
comuni di circolazione (corridoi o simili), muniti di prese                     
elettriche per elettrodomestici;                                                
d) il centro dovra' disporre di spazi destinati alla preparazione ed            
al consumo dei pasti organizzati in uno o piu' locali che prevedano,            
ogni sei persone, un lavello, un piano di cottura con quattro fuochi,           
un forno, un attacco per il frigo, un attacco e scarico per                     
lavastoviglie, spazio per il tavolo e gli altri arredi di cucina;               
e) il centro dovra' disporre di spazi destinati a servizi comuni che            
prevedano sufficienti attacchi e scarichi per lavatrici e prese                 
elettriche per altri elettrodomestici;                                          
f) il centro dovra' disporre di locali per i servizi di portineria e            
segretariato e di spazi destinati alla vita sociale e collettiva e              
per servizi rivolti alla promozione di occasioni di integrazione                
sociale.                                                                        
Saranno considerati in ordine di priorita' le seguenti tipologie di             
intervento:                                                                     
a) riattamento di strutture gia' dedicate in condizioni di elevato              
degrado e/o che necessitano di interventi urgenti;                              
b) interventi da realizzare mediante acquisto di strutture;                     
c) interventi da realizzare mediante nuove costruzioni.                         
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo verra'                  
effettuata tenendo conto inoltre dei seguenti criteri:                          
a) previsione nel progetto di servizi integrati ed opportunita' di              
percorsi di accompagnamento per la graduale autonomia abitativa e               
sociale delle persone che saranno ospitate nei centri;                          
b) attivita' di rete tra organizzazioni del terzo settore e la                  
collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione              
del progetto;                                                                   
c) interventi mirati alla predisposizione di centri di accoglienza di           
dimensioni contenute in sostituzione di centri di accoglienza di                
grandi dimensioni.                                                              
3.fter) Alloggi sociali per lavoratori immigrati, italiani e                    
stranieri, ai sensi del DLgs 286/98, art. 40, comma 4                           
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo verra'                  
effettuata tenendo conto dell'obiettivo di favorire il superamento              
della fase di emergenza ed assistenza attraverso la predisposizione             
di strutture alloggiative, aperte ad italiani e stranieri,                      
finalizzate ad offrire una sistemazione abitativa a pagamento,                  
mediante la corresponsione di un contributo sul costo del servizio              
commisurato alla situazione economica dei fruitori, nell'attesa del             
reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.                         
Requisiti delle strutture:                                                      
- gli alloggi sociali possono essere ad uso privato o ad uso                    
collettivo e sono costituiti da unita' abitative destinate ad essere            
occupate da uno o piu' nuclei familiari oppure da gruppi di singoli             
che comprendano non piu' di 12 ospiti. Il numero delle unita'                   
abitative adibite ad alloggi sociali facenti parte della stessa                 
unita' immobiliare non potra' essere superiore a 10. I parametri                
abitativi di riferimento per gli alloggi sociali sono quelli della              
normativa di edilizia residenziale pubblica e della normativa                   
igienico-sanitaria delle unita' abitative.                                      
Saranno considerati in ordine di priorita' le seguenti tipologie di             
interventi:                                                                     
a) riattamento di strutture gia' dedicate in condizioni di elevato              
degrado e/o che necessitano di interventi urgenti;                              
b) interventi da realizzare mediante acquisto di strutture;                     
c) interventi da realizzare mediante nuove costruzioni.                         
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo verra'                  
effettuata tenendo conto inoltre dei seguenti criteri:                          
a) interventi che prevedano il raccordo e il passaggio                          
dell'ospitalita' da centri di accoglienza ad alloggi sociali;                   
b) previsione nel progetto di servizi integrati ed opportunita' di              
percorsi di accompagnamento per la graduale autonomia abitativa e               
sociale delle persone ospitate;                                                 
c) l'attivita' di rete tra organizzazioni del terzo settore e la                
collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione              
del progetto.                                                                   
3.g) Accoglienza temporanea di: - gestanti che presentino problemi              
nella prosecuzione della gravidanza e donne con figli minorenni in              
condizioni di gravi difficolta'; - donne sole o con figli in                    
situazioni problematiche dovute a violenza e maltrattamenti                     
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo verra'                  
effettuata tenendo conto dell'obiettivo di rispondere alle immediate            
esigenze alloggiative di donne, sole o con figli minorenni, in                  
condizioni di difficolta' per violenze e maltrattamenti o che                   
presentano problemi nella prosecuzione della gravidanza per cause               
socio-economiche, temporaneamente impossibilitate a provvedere                  
autonomamente alle proprie necessita' abitative e di sussistenza.               
Le strutture di accoglienza sono finalizzate altresi' a favorire nel            
breve-medio periodo il superamento della fase di assistenza ed a                
rendere autosufficienti le donne ivi ospitate.L'individuazione dei              
progetti da ammettere a contributo sara' effettuato tenendo conto,              
prioritariamente, dei seguenti criteri:                                         
1) realizzazione di nuovi servizi in aree territoriali in cui non ne            
risultino ancora attivati: il bacino territoriale di riferimento piu'           
idoneo per ognuna delle due tipologie di strutture di accoglienza               
risulta essere, di norma, quello provinciale, ad esclusione della               
provincia di Bologna che, per numero di abitanti e maggiore                     
complessita' sociale, dovrebbe avere due strutture.                             
2) ampliamento quantitativo e/o qualitativo della rete di strutture             
rivolte alle donne in difficolta', laddove sia stato accertato uno              
scarto tra le necessita' di ricorrere a tali servizi e le                       
disponibilita' presenti. Relativamente a tale scarto, e' richiesta              
una dichiarazione/valutazione da parte del Comune;                              
3) ristrutturazione di servizi funzionanti, ma inadeguati sotto il              
profilo dell'organizzazione degli spazi, della funzionalita' e della            
rispondenza agli obiettivi specifici di ognuna delle suddette                   
tipologie di strutture.                                                         
Gli alloggi possono essere ad uso privato o ad uso collettivo e sono            
costituiti da unita' abitative destinate ad essere occupate da gruppi           
di singoli (per massimo sei persone) oppure, nel caso di donne con              
figli/e minori, da uno o piu' nuclei familiari.                                 
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo verra'                  
effettuata tenendo conto inoltre dei seguenti criteri:                          
a) interventi che prevedano il raccordo e il passaggio                          
dell'ospitalita' dalle strutture di accoglienza ad alloggi sociali;             
b) previsione nel progetto di servizi integrati ed opportunita' di              
percorsi di accompagnamento per la graduale autonomia abitativa e               
sociale delle persone ospitate;                                                 
c) l'attivita' di rete tra organizzazioni del terzo settore e la                
collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione              
del progetto;                                                                   
d) previsione nel progetto di percorsi specifici con l'Azienda                  
sanitaria di riferimento territoriale per garantire i controlli                 
periodici e l'eventuale supporto psicologico sia per le donne in                
gravidanza che per le donne e i bambini ospitati a causa di                     
maltrattamenti/abuso.                                                           
3.h) Alloggi temporanei per familiari o accompagnatori di                       
ospedalizzati                                                                   
Sul territorio regionale insistono Presidi Ospedalieri, cui                     
afferiscono cittadini provenienti da diversi ambiti territoriali, che           
erogano tipologie di intervento, che sovente richiedono trattamenti             
di particolare complessita' e durata temporale, per le quali la                 
presenza di familiari e/o accompagnatori si rivela elemento di                  
opportuno supporto non solo al paziente stesso, ma anche al percorso            
terapeutico.                                                                    
All'inevitabile angoscia per le condizioni di salute del proprio                
congiunto, qualora la necessita' di "assistenza" comporti anche                 
lunghe permanenze lontano dal proprio domicilio si aggiungono e                 
sovrappongono, frequentemente, pesanti disagi di ordine organizzativo           
ed economico.                                                                   
Si ravvisa pertanto la opportunita' di avviare, in via sperimentale,            
un programma di sostegno ad iniziative finalizzate a potenziare e/o             
creare la disponibilita' di posti di accoglienza temporanea per                 
familiari e/o accompagnatori di degenti e per pazienti ammessi alle             
cure in regime di day-hospital ed i loro familiari o accompagnatori,            
e che in una logica di collaborazione con i Presidi Ospedalieri di              
riferimento e di valorizzazione sinergica delle risorse presenti sul            
territorio, con particolare riferimento a quelle del settore                    
no-profit, consentano non solo di alleviare i disagi di ordine                  
economico connessi al soggiorno ma che perseguano anche l'obiettivo             
di offrire un contesto di socializzazione, sostegno e comprensione              
che possa essere di aiuto nelle problematiche di varia natura che               
insorgono durante il soggiorno.                                                 
Allo scopo si possono prevedere soluzioni strutturali volte                     
all'offerta di ospitalita', quali ad esempio:                                   
- monolocali a due posti letto con bagno ed uso cucina,                         
- camere doppie con bagno,                                                      
- camere doppie o singole avendo a riferimento le esigenze prevalenti           
della tipologia di pazienti della struttura ospedaliera di                      
riferimento.                                                                    
Requisiti:                                                                      
- in presenza di camere senza bagno, i bagni comuni debbono essere              
disponibili in numero di almeno 2 ogni 10 ospiti;                               
- in presenza di stanze senza uso cucina deve essere reso disponibile           
un locale cucina, ad uso collettivo, attrezzato;                                
- occorre garantire la presenza di un contesto adeguato di                      
socializzazione e di comprensione;                                              
- deve essere disponibile un ambiente con lavatrice e stenditoi per             
il lavaggio della biancheria personale.                                         
Requisiti organizzativo-gestionali:                                             
Debbono essere assicurati a carico del gestore:                                 
- la pulizia degli ambienti collettivi,                                         
- la pulizia delle stanze al cambio ospiti,                                     
- la fornitura della biancheria (lenzuola) di ricambio agli ospiti,             
- il servizio di accoglienza o di portierato.                                   
Deve essere adottato, e portato a conoscenza degli ospiti, il                   
regolamento di gestione.                                                        
3.i) Accoglienza temporanea di minori e maggiorenni (incluse donne in           
stato di gravidanza e/o con figli/e minori) vittime della tratta e              
soggette ai programmi di assistenza e integrazione sociale previsti             
dall'art. 18, DLgs 286/98 ed ex prostitute                                      
I finanziamenti destinati a quest'area intendono sostenere in via               
prioritaria l'acquisto e l'adeguamento di strutture destinate a                 
garantire:                                                                      
1. percorsi di protezione sociale per le vittime della tratta che               
intendono sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti delle                    
organizzazioni criminali;                                                       
2. progetti di reinserimento e integrazione sociale.                            
In particolare quindi si individuano alcune macro-tipologie di                  
strutture:                                                                      
a) strutture di primissima accoglienza in grado di garantire quella             
ospitalita' protetta di breve e medio periodo necessaria a elaborare            
un progetto personalizzato e ad individuare un luogo di inserimento             
congruente con il progetto stesso (esempio case di fuga);                       
b) strutture di accoglienza, eventualmente organizzabili anche sulla            
base di specifici target al fine di potere rispondere con maggiore              
efficienza a particolari esigenze (esempio strutture per donne con              
figli/e minori);                                                                
c) appartamenti e alloggi sociali per la seconda accoglienza in grado           
di rispondere ai bisogni di autonomia, integrazione e                           
responsabilizzazione.                                                           
Requisiti delle strutture di cui alle precedenti lettere a) e b):               
1) gli spazi destinati alle persone in accoglienza dovranno essere              
unita' abitative dotate di stanze singole o doppie;                             
2) la struttura dovra' essere dotata di un sufficiente numero di                
servizi igienici comprensivi di docce (almeno uno ogni quattro                  
persone);                                                                       
3) la struttura dovra' essere dotata di spazi comuni per la                     
preparazione e consumazione dei pasti e spazi dedicati alla                     
socialita' e alle relazioni con particolare attenzione alle esigenze            
dei figli/e minori;                                                             
4) la struttura dovra' inoltre essere dotata di spazi destinati                 
all'uso esclusivo di eventuali operatori messi a disposizione da                
parte dell'ente gestore per attivita' e servizi rivolti alla                    
promozione di occasioni d'integrazione sociale.                                 
Requisiti delle strutture di cui alla precedente lettera c):                    
- gli alloggi sociali possono essere ad uso privato o ad uso                    
collettivo e sono costituiti da unita' abitative destinate ad essere            
occupate da gruppi di singoli (per massimo sei persone) oppure, nel             
caso di donne con figli/e minori, da uno o piu' nuclei familiari;               
- i parametri abitativi di riferimento per gli alloggi sociali sono             
quelli della normativa di edilizia residenziale pubblica e quelli               
della normativa igienico-sanitaria delle unita' abitative.                      
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo verra'                  
effettuata tenendo conto inoltre dei seguenti criteri:                          
a) realizzazione nei contesti territoriali che ospitano gli                     
interventi della Rete del Progetto regionale su prostituzione e                 
tratta;                                                                         
b) attivita' di rete tra organizzazioni del terzo settore e tra                 
soggetti pubblici e privati nella realizzazione del progetto;                   
c) collaborazione e/o integrazione con altri progetti realizzati nel            
territorio regionale.                                                           
3.l) Accoglienza temporanea di ex detenute/i, detenute/i in                     
espiazione di pene sostitutive la detenzione (arresti domiciliari,              
affidamento..) e/o detenute/i ammesse/i al beneficio delle misure               
alternative (semiliberi, lavoro esterno)                                        
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo verra'                  
effettuato tenendo conto dell'obiettivo di rispondere alle immediate            
esigenze alloggiative dei soggetti di cui al presente punto,                    
temporaneamente impossibilitate a provvedere autonomamente alle                 
proprie necessita' abitative e di sussistenza inserite in programmi             
di reinserimento sociale e/o lavorativo.                                        
Sono pertanto da considerarsi ammissibili le seguenti tipologie di              
interventi:                                                                     
a) acquisizione e/o ristrutturazione per interventi mirati alla                 
predisposizione di strutture alloggiative transitorie di accoglienza            
notturna;                                                                       
b) acquisizione e/o ristrutturazione per interventi mirati alla                 
predisposizione di strutture di accoglienza diurna;                             
c) acquisizione e/o ristrutturazione di strutture destinate                     
all'alloggio sociale ad uso privato (mono o plurifamiliare) o                   
collettivo (gruppo appartamento) per il superamento della emergenza             
abitativa.                                                                      
Requisiti delle strutture di cui alla precedente lettera a):                    
- gli spazi destinati al sonno ed al riposo dovranno essere unita'              
abitative a stanze singole;                                                     
- la struttura dovra' essere dotata di un sufficiente numero di                 
servizi igienici comprensivi di docce (almeno uno ogni tre unita'               
abitative);                                                                     
- la struttura dovra' essere dotata di spazi comuni per la                      
preparazione e consumazione dei pasti e spazi dedicati alla                     
socialita' e alle relazioni;                                                    
- la struttura dovra' inoltre essere dotata di spazi destinati                  
all'uso esclusivo di eventuali operatori messi a disposizione da                
parte dell'ente gestore per attivita' e servizi rivolti alla                    
promozione di occasioni d'integrazione sociale.                                 
Requisiti delle strutture di cui alla precedente lettera b):                    
- la struttura dovra' essere dotata di adeguati spazi destinati alla            
socializzazione, alla preparazione e alla consumazione di pasti                 
caldi, di servizi igienici comprensivi di docce in numero sufficiente           
alla predeterminata capacita' recettiva (in ogni caso non inferiore a           
uno ogni sei persone);                                                          
- la struttura potra' essere dotata di spazi destinati alla                     
predisposizione di interventi mirati a sostenere i progetti                     
individuali di transizione sociale e lavorativa attraverso servizi              
informativi, di orientamento;                                                   
- la struttura dovra' inoltre essere dotata di spazi destinati                  
all'uso esclusivo di eventuali operatori messi a disposizione da                
parte dell'ente gestore.                                                        
Requisiti delle strutture di cui alla precedente lettera c):                    
- gli alloggi sociali possono essere ad uso privato o ad uso                    
collettivo e sono costituiti da unita' abitative destinate ad essere            
occupate da uno o piu' nuclei familiari, oppure da gruppi di singoli            
che comprendono non piu' di sei persone;                                        
- i parametri abitativi di riferimento per gli alloggi sociali sono             
quelli della normativa di edilizia residenziale pubblica e quelli               
della normativa igienico-sanitaria delle unita' abitative.                      
L'individuazione dei progetti da ammettere a contributo verra'                  
effettuata tenendo conto inoltre dei seguenti criteri:                          
a) realizzazione degli interventi nei contesti territoriali che                 
ospitano gli Istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna;                
b) attivita' di rete tra organizzazioni del terzo settore e la                  
collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione              
del progetto;                                                                   
c) collaborazione e/o integrazione con altri progetti realizzati nel            
territorio regionale;                                                           
d) interventi destinati alla accoglienza esterna per donne detenute             
con figli.                                                                      
4) Presentazione delle domande di ammissione a contributo                       
Le domande di ammissione a contributo, compilate secondo lo schema              
allegato al presente bando, devono essere presentate alla Regione               
Emilia-Romagna - Direzione generale Sanita' e Politiche sociali,                
Servizio Strutture sanitarie e socio-sanitarie, Viale Aldo Moro n. 30           
- 40127 Bologna (oppure in Via Aldo Moro n. 21 - 40127 Bologna                  
qualora sia gia' stato effettuato il trasferimento della Direzione              
generale Sanita' e Politiche sociali), inviandone contemporaneamente            
copia alla Provincia competente per territorio di ubicazione delle              
strutture socio-assistenziali oggetto dei contributi richiesti.                 
5) Termine per la presentazione delle domande                                   
La domanda di ammissione a contributo (Allegato B) completa degli               
elaborati richiesti deve pervenire entro le ore 14 del 31 ottobre               
2002. La domanda puo' essere consegnata direttamente a mani. Puo'               
essere altresi' spedita per mezzo del Servizio postale mediante                 
raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso si considerera'             
valida la data in cui la domanda sara' effettivamente pervenuta e non           
quella di spedizione.                                                           
6) Procedure per l'assegnazione dei finanziamenti                               
L'ammissibilita' delle richieste verra' valutata dai Servizi                    
dell'Assessorato e per la parte progettuale dal Gruppo tecnico di cui           
alla deliberazione di Giunta regionale del 10/12/2001, n. 2824                  
integrato con i Responsabili di Servizio competenti per materia.                
L'assegnazione dei finanziamenti verra' pubblicata nel Bollettino               
Ufficiale regionale, a cui fara' seguito la notifica del                        
provvedimento ai soggetti interessati. Tale provvedimento conterra',            
oltre all'assegnazione dei finanziamenti, le eventuali prescrizioni a           
cui attenersi nella predisposizione del progetto esecutivo.                     
7) Atti ed elaborati da allegare alla domanda                                   
Per acquisto, nuova costruzione e riattamento atto formale, esecutivo           
ai sensi di legge, assunto dall'Organo competente, ovvero, per i                
soggetti di cui al precedente punto 1), lettere f), g), h), l),                 
autocertificazione del legale rappresentante del soggetto                       
richiedente, concernente l'impegno ad attuare la struttura oggetto              
della richiesta di finanziamento ed il quadro finanziario a copertura           
dei costi previsti dall'intervento ed inoltre:                                  
I - Relazione generale relativa:                                                
- all'approfondimento dell'analisi di inserimento in un tessuto                 
urbano compatibile o con caratteristiche ambientali a bassa incidenza           
di inquinamento (elettromagnetico, ambientale, acustico..);                     
- alla individuazione delle condizioni tali per cui l'opera puo'                
soddisfare con efficienza ed efficacia la domanda di servizi                    
contenente:                                                                     
a) le informazioni relative all'intervento: fa parte o meno di un               
complesso progettuale piu' ampio, se e' stato preceduto (o sara'                
seguito) da altre realizzazioni ad esso collegabili o e' intervento a           
se' stante, ovvero se trattasi di progetto organico, lotto funzionale           
(cioe' un'opera che, pur essendo parte di un intervento piu' vasto              
possiede una propria autonomia tecnico-funzionale ed economica ed e'            
percio' in grado di generare benefici anche in assenza della                    
realizzazione delle altre componenti dell'intervento piu' vasto);               
componente di un complesso progettuale piu' ampio ma senza autonomia            
funzionale;                                                                     
b) se ha fruito di precedenti finanziamenti pubblici;                           
c) la valutazione e l'identificazione del bacino di utenza a cui si             
rivolge l'intervento e la potenziale domanda soddisfatta e da                   
soddisfare, presente e futura (nell'arco temporale di cui al comma 5            
dell'art. 42). Indicare il grado di soddisfazione (% di copertura)              
del fabbisogno attuale e futuro nella duplice ipotesi di assenza o di           
realizzazione dell'opera;                                                       
d) descrizione del modello di gestione previsto (in gestione, in                
economia) individuandone normativa, soggetti, modalita', attivita'              
nonche' le azioni che dovranno essere intraprese per rendere                    
possibile sul piano gestionale il conseguimento degli obiettivi ai              
quali l'intervento e' finalizzato. L'analisi deve includere tutti gli           
aspetti istituzionali, finanziari ed economici pertinenti, anche al             
fine di stimare i valori di costo e prevederne la copertura (rientri            
tariffari e non) a regime. Valutazione e motivazione dell'esistenza o           
inesistenza di alternative all'intervento proposto;                             
e) l'intervento da realizzare, il costo presunto ed i tempi di                  
attuazione;                                                                     
f) descrizione delle attrezzature e degli arredi e delle modalita' di           
reperimento degli stessi.                                                       
II - Relazione illustrativa delle finalita' e funzioni della                    
struttura socio-assistenziale e delle sue caratteristiche in ordine             
a:                                                                              
a) tipologia dell'utenza,                                                       
b) ambito territoriale servito,                                                 
c) progetto gestionale,                                                         
d) numero e qualifica del personale addetto.                                    
III - Il piano finanziario che individua le risorse finanziarie                 
proprie per la copertura delle quote di spesa a carico del soggetto             
richiedente (quota non inferiore al 50% del costo dell'intervento               
piu' un 5% se non si garantiscono i requisiti previsti dalla                    
deliberazione di Giunta regionale 21/01).                                       
IV - L'attestazione di proprieta' dell'area su cui insistera' la                
nuova costruzione, ovvero della struttura immobiliare da riattare con           
le relative localizzazioni catastali.                                           
V - Per i soggetti di cui al punto 1), lettere f), g), h), l) si                
richiede inoltre l'autocertificazione relativa all'iscrizione ai                
registri o agli albi previsti dalle rispettive leggi regionali o                
statali.                                                                        
VI - Planimetria e perizia tecnica di valutazione della struttura               
immobiliare da acquistare, ovvero progetto preliminare dell'opera di            
costruzione o di riattamento, comprendente le tavole grafiche di                
progetto (planimetria generale 1:2000, con indicazione dell'area                
oggetto dell'intervento e dei principali elementi infrastrutturali,             
commerciali, ricreativi e socio-sanitari esistenti nel contesto;                
piante e sezioni dello stato attuale e di progetto in scala 1:100;              
schemi tipo dei bagni e camere con arredo in scala 1:50); la                    
relazione tecnica illustrativa che deve evidenziare gli accorgimenti            
adottati per l'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi             
delle norme vigenti ed i relativi preventivi di spesa.                          
VII - Esclusivamente per gli interventi di cui al precedente punto 2,           
lettera d), si richiede il parere del Coordinamento Tecnico                     
territoriale (CTT) di cui al punto 6) della deliberazione della                 
Giunta regionale n. 722 del 7 marzo 1995, in ordine alla congruenza             
del progetto con la programmazione territoriale di settore.                     
VIII - Esclusivamente per gli interventi di cui al precedente punto             
2), lettere e), h) si richiede il parere dell'Azienda Unita'                    
sanitaria locale di riferimento.                                                
8) Indicazioni aggiuntive concernenti le spese ammissibili a                    
contributo                                                                      
Le spese ammissibili a contributo riguardano opere edili, impianti,             
spese tecniche (limitatamente alla progettazione definitiva ed                  
esecutiva, alla direzione lavori ed alle spese di collaudo) e                   
generali, imprevisti, IVA.                                                      
Ai sensi dell'art. 42 della L.R. 2/85 non sono ammissibili spese                
relative agli arredi ed alle attrezzature.                                      
Nel caso in cui il costo previsto dal progetto esecutivo risulti                
diverso da quanto indicato nel progetto preliminare, l'eventuale                
contributo assegnato:                                                           
a) verra' proporzionalmente ridotto in caso di minor costo;                     
b) rimarra' inalterato in caso di maggior costo e l'ente assegnatario           
del contributo dovra' impegnarsi ad assicurare la copertura                     
finanziaria della quota non coperta dal contributo regionale,                   
comprensiva dell'intero maggior costo.                                          
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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