REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 8 maggio 2002, n. 355

Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti (proposta della Giunta regionale in data 11 febbraio 2002, n. 184)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 184                
dell'11 febbraio 2002, recante in oggetto "Norme regionali di                   
indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento             
della rete distributiva carburanti";                                            
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta                
dalla Commissione consiliare "Attivita' produttive", in sede                    
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.           
4736 in data 18 aprile 2002;                                                    
visti:                                                                          
- il DLgs 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di             
distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera             
c) della Legge 15 marzo 1997, n. 59";                                           
- il DLgs 8 settembre 1999, n. 346 "Modifiche ed integrazione al DLgs           
13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema di           
distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4 della                
Legge 15 marzo 1997, n. 59";                                                    
- la Legge 28 dicembre 1999, n. 496 "Conversione in legge, con                  
modificazioni, del DL 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni             
urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di                      
accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore";           
- la Legge 5 marzo 2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e           
regolazione dei mercati";                                                       
rilevato che l'art. 19 "Norme per l'ammodernamento della rete                   
distributiva dei carburanti" della Legge 57/01 stabilisce che le                
Regioni, in coerenza con il Piano nazionale, nell'ambito dei poteri             
programmatici loro attribuiti, provvedano a redigere i Piani                    
regionali sulla base degli indirizzi contenuti nel medesimo;                    
considerato che il decreto del Ministero delle Attivita' produttive             
31 ottobre 2001 "Approvazione del Piano nazionale contenente le linee           
guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti"             
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001                 
stabilisce che le Regioni devono adottare o adeguare la propria                 
programmazione regionale entro sei mesi dall'emanazione del Piano;              
sentite le rappresentanze delle associazioni piu' rappresentative a             
livello nazionale e locale dei titolari delle autorizzazioni e dei              
gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti;                    
acquisito il parere favorevole della Conferenza Regione-Autonomie               
locali;                                                                         
ritenuto pertanto di approvare le "Norme di indirizzo programmatico             
regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete                     
distributiva carburanti" nel testo allegato alla presente delibera;             
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
di approvare le "Norme di indirizzo programmatico regionale di                  
razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva                     
carburanti" allegate alla presente deliberazione quale parte                    
integrante e sostanziale;                                                       
di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale           
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e           
l'ammodernamento della rete distributiva carburanti                             
Indice                                                                          
1) Obiettivi e contenuti                                                        
1.1) Disposizioni generali                                                      
1.2) Contenuti                                                                  
1.3) Definizioni                                                                
2) Disposizioni riguardanti gli impianti stradali                               
2.1) Tipologie di nuovi impianti                                                
2.2) Modifiche degli impianti                                                   
3) Incompatibilita'                                                             
3.1) Verifiche comunali                                                         
3.2) Incompatibilita' assoluta                                                  
3.3) Incompatibilita' relativa                                                  
3.4) Impianti di utilita' pubblica                                              
3.5) Rilocalizzazione impianti incompatibili                                    
4) Decadenza dell'autorizzazione                                                
5) Ambiti territoriali omogenei                                                 
5.1) Ambiti e zone comunali                                                     
5.2) Distanze minime                                                            
5.3) Superfici minime ambito territoriale pianura                               
5.4) Superfici minime ambito territoriale appennino                             
5.5) Indici di edificabilita'                                                   
5.6) Attivita' integrative degli impianti                                       
6) Impianti GPL, metano, lacuali e marini, ad uso privato                       
6.1) Rete degli impianti GPL, metano e loro localizzazione                      
6.2) Impianti lacuali e marini                                                  
6.3) Impianti di distribuzione ad uso privato                                   
7) Sospensione temporanea all'esercizio degli impianti                          
8) Collaudo                                                                     
9) Orari                                                                        
9.1) Principi generali                                                          
9.2) Orari di apertura                                                          
9.3) Turni di riposo                                                            
9.4) Esenzioni                                                                  
9.5) Servizio notturno                                                          
9.6) Ferie                                                                      
10) Sistema informativo                                                         
11) Commissione consultiva regionale                                            
12) Abrogazione di norme                                                        
1) Obiettivi e contenuti                                                        
1.1) Disposizioni generali                                                      
1. Le norme programmatiche regionali di razionalizzazione della rete            
distributiva carburanti contengono gli indirizzi per la                         
razionalizzazione e l'ammodernamento della rete degli impianti di               
carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza           
della rete, l'aumento dell'erogato medio, l'incremento dei servizi              
resi all'utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del                   
pubblico servizio in coerenza con le scelte effettuate dalla Regione            
in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente.                 
1.2) Contenuti                                                                  
1. Per il perseguimento degli obiettivi dichiarati in ordine al                 
riequilibrio territoriale tra domanda ed offerta, il presente atto              
contiene:                                                                       
a) l'individuazione delle caratteristiche dei nuovi impianti da                 
autorizzare;                                                                    
b) la definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilita'            
di cui all'allegato al decreto del Ministro per le Attivita'                    
produttive del 31 ottobre 2001;                                                 
c) l'individuazione degli ambiti territoriali omogenei, a garanzia di           
una articolata presenza del servizio di distribuzione carburanti su             
scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale;              
d) l'individuazione delle caratteristiche degli impianti esistenti o            
da installare nei medesimi, ai fini dell'attuazione degli interventi            
operativi sulla rete;                                                           
e) la determinazione in ordine alle superfici minime, alle distanze             
minime e agli indici di edificabilita' degli impianti;                          
f) l'articolazione degli orari e delle fasce orarie secondo le                  
caratteristiche e le esigenze del territorio;                                   
g) l'individuazione dei criteri e delle modalita' per lo sviluppo               
delle attivita' commerciali integrative, artigianali e di                       
somministrazione alimenti e bevande negli impianti;                             
h) la definizione delle modalita' di funzionamento del sistema                  
informativo regionale della rete di distribuzione carburanti.                   
1.3) Definizioni                                                                
1. Si intende per rete l'insieme dei punti di vendita eroganti                  
benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione nonche' tutti gli               
altri carburanti per autotrazione posti in commercio ad esclusione              
degli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle            
tangenziali classificate come autostrade nonche' degli impianti ad              
uso privato avio e per natanti, e di quelli utilizzati esclusivamente           
per autoveicoli di proprieta' di Amministrazioni pubbliche.                     
2. Si intende per impianto il complesso commerciale unitario                    
costituito da uno o piu' apparecchi di erogazione automatica di                 
carburante per autotrazione nonche' i servizi e le attivita'                    
accessorie.                                                                     
3. Gli impianti che costituiscono la rete si distinguono                        
convenzionalmente in impianti generici, impianti dotati di                      
apparecchiature post-pagamento ed impianti funzionanti senza la                 
presenza del gestore, cosi' come disciplinati dal successivo punto 2.           
4. Si intende per erogatore l'insieme delle attrezzature che                    
realizzano il trasferimento automatico del carburante dall'impianto             
di distribuzione all'automezzo, ne misurano contemporaneamente le               
quantita' trasferite ed il corrispondente importo.                              
5. Si intende per colonnina l'apparecchiatura contenente uno o piu'             
erogatori.                                                                      
6. Si intende per self-service pre-pagamento il complesso di                    
apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza                 
l'assistenza di apposito personale, delle quali l'utente si serve               
direttamente provvedendo anticipatamente al pagamento del relativo              
importo.                                                                        
7. Si intende per self-service post-pagamento il complesso di                   
apparecchiature per il comando e il controllo a distanza                        
dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento                   
successivo al rifornimento.                                                     
8. L'erogato di un impianto e' dato dalla somma di tutti i prodotti             
per autotrazione venduti nell'impianto sulla base dei dati risultanti           
dai prospetti riepilogativi delle chiusure forniti dall'Ufficio                 
Tecnico di Finanza (UTF), ivi compresi quelli riguardanti il metano             
per autotrazione.                                                               
9. Un impianto e' di utilita' pubblica qualora la distanza                      
dall'impianto piu' vicino sia superiore a Km quindici in pianura e a            
Km cinque in appennino. Dette distanze vanno misurate con riferimento           
al percorso stradale minimo, sulla viabilita' pubblica, nel rispetto            
della segnaletica stradale.                                                     
10. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso            
privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili senza                 
limiti di capacita' ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri,              
magazzini e simili, destinate al rifornimento esclusivo di automezzi            
di proprieta' di imprese produttive o di servizio.                              
2) Disposizioni riguardanti gli impianti stradali                               
2.1) Tipologie di nuovi impianti                                                
1. Tutti i nuovi impianti generici devono essere dotati almeno dei              
prodotti benzina e gasolio, nonche' del servizio self-service                   
pre-pagamento e, ad esclusione di quelli ubicati nell'ambito                    
territoriale appenninico, di autonomi servizi all'automobile ed                 
all'automobilista. Possono inoltre essere dotati anche di autonome              
attivita' commerciali integrative su superfici non superiori a quelle           
definite dall'art. 4, comma 1, lettera d) del DLgs 31 marzo 1998, n.            
114. Tali impianti devono rispettare le distanze, le superfici, gli             
indici di edificabilita' e gli ulteriori criteri e parametri definiti           
dai punti successivi.                                                           
2. I nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service                      
post-pagamento devono essere in possesso dei requisiti di cui al                
comma precedente ed inoltre essere dotati, oltre che di autonomi                
servizi all'automobile ed all'automobilista, anche di autonome                  
attivita' commerciali integrative su superfici non superiori a quelle           
definite dall'art. 4, comma 1, lettera d) del DLgs 114/98.                      
3. Possono essere realizzati impianti dotati esclusivamente di                  
apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la                 
presenza del gestore esclusivamente nelle zone montane svantaggiate,            
prive di impianti, a condizione che sia garantita l'adeguata                    
sorveglianza.                                                                   
2.2) Modifiche degli impianti                                                   
1. Costituisce modifica all'impianto:                                           
a) la variazione del numero di carburanti erogati;                              
b) la variazione del numero di colonnine;                                       
c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con           
altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti               
gia' erogati;                                                                   
d) la sostituzione di uno o piu' serbatoi o il cambio di destinazione           
dei serbatoi o delle colonnine per prodotti gia' erogati;                       
e) la variazione del numero o della capacita' di stoccaggio dei                 
serbatoi;                                                                       
f) la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o                 
elettronici;                                                                    
g) la installazione di dispositivi self-service post-pagamento;                 
h) la installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;                  
i) la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;                       
j) la trasformazione dell'impianto da stazione di vendita alimentata            
da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e            
viceversa.                                                                      
2. Le modifiche di cui sopra devono essere realizzate nel rispetto              
delle vigenti norme di sicurezza, fiscali e ambientali.                         
3. Le modifiche di cui alla lettera a) relative all'aggiunta di un              
prodotto devono essere preventivamente autorizzate dal Comune in cui            
ha sede l'impianto, nel rispetto delle distanze di cui ai successivi            
punti. Le rimanenti modifiche sono soggette a semplice comunicazione.           
La corretta realizzazione di quelle di cui ai punti d), e), g), h),             
j) e' asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.               
4. Alle istanze di modifica di cui alla lettera g) deve essere                  
allegata autocertificazione attestante il rispetto dei requisiti                
definiti dalla programmazione regionale per questa tipologia di                 
impianti.                                                                       
5. La ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area non              
costituisce modifica e deve essere autorizzata.                                 
3) Incompatibilita'                                                             
3.1) Verifiche comunali                                                         
1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del                 
sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli             
impianti i Comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti               
esistenti per accertare le incompatibilita' degli impianti esistenti            
sulla base delle sottoriportate fattispecie, entro e non oltre sei              
mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, fatte salve             
comunque le ulteriori norme in materia. Tali verifiche esauriscono              
quelle di cui all'art. 1, comma 5 del DLgs 11 febbraio 1998, n. 32,             
cosi' come modificato dall'art. 3, comma 1 del DLgs 8 settembre 1999,           
n. 346.                                                                         
2. Sono fatte salve le verifiche effettuate ai sensi dell'art. 1,               
comma 5 del DLgs 32/98 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 1 del           
DLgs 346/99.                                                                    
3. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche             
soggette ad autorizzazione possono procedere solo nell'ipotesi in cui           
sia stata effettuata la verifica o, in mancanza, abbiano presentato             
al Comune un'autocertificazione attestante di non ricadere in alcuna            
fattispecie di incompatibilita'.                                                
3.2) Incompatibilita' assoluta                                                  
1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilita' assoluta:                     
a) gli impianti situati in zone pedonali e quelli situati in zone a             
traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;           
b) gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore             
od uguale a cento metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni            
montani, al di fuori dei centri abitati.                                        
2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui sopra non sono            
suscettibili di adeguamento e sono sottoposti a revoca.                         
3. Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di                
incompatibilita' assoluta, revoca l'autorizzazione e ne da'                     
contestuale comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al           
competente UTF e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (VVF).             
L'atto di revoca deve contenere:                                                
a) l'indicazione della data di revoca dell'autorizzazione, non                  
superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento della                      
comunicazione;                                                                  
b) l'ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell'impianto,             
al ripristino delle aree alla situazione originaria e alla rimozione            
di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e           
sottosuolo nonche' alla bonifica del suolo, ai sensi della normativa            
vigente.                                                                        
3.3) Incompatibilita' relativa                                                  
1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilita' relative:                     
a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento               
avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;                    
b) gli impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento              
avviene sulla sede stradale, fuori dai centri abitati;                          
c) gli impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o             
accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile                   
l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o                
impedimenti naturali, fuori dai centri abitati;                                 
d) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade           
di uso pubblico e ubicati sulla cuspide delle stesse con accessi su             
piu' strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati.                          
2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilita' di           
cui alle lettere a), b), d) del comma 1 precedente possono continuare           
l'attivita' purche' siano suscettibili di adeguamento. I progetti               
relativi all'adeguamento devono essere presentati al Comune entro               
dodici mesi dalla comunicazione di cui al comma 4.                              
3. Gli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilita' di           
cui alla lett. c) del comma 1 possono continuare a permanere nel sito           
originario purche' sussista una delle seguenti condizioni:                      
a) l'impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;                
b) l'impianto non sia localizzato in strade a due corsie per ogni               
senso di marcia o con spartitraffico centrale.                                  
4. Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di                
incompatibilita' relativa, ne da' comunicazione al titolare                     
dell'impianto, alla Regione, al competente UTF e al Comando                     
provinciale VVF.                                                                
5. In mancanza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, il Comune                
revoca l'autorizzazione e ne da' contestuale comunicazione al                   
titolare dell'impianto, alla Regione, al competente UTF e al Comando            
provinciale VVF. L'atto di revoca deve contenere:                               
a) l'indicazione della data di revoca dell'autorizzazione, non                  
superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento della                      
comunicazione;                                                                  
b) l'ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell'impianto,             
al ripristino delle aree alla situazione originaria e alla rimozione            
di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e           
sottosuolo nonche' alla bonifica del suolo, ai sensi della normativa            
vigente.                                                                        
3.4) Impianti di utilita' pubblica                                              
1. Al fine di assicurare il servizio pubblico, il Sindaco puo'                  
autorizzare la prosecuzione dell'attivita' di un impianto di utilita'           
pubblica in deroga alle incompatibilita' di cui ai punti 3.2) e 3.3),           
fino a quando non vengano installati impianti conformi alla normativa           
vigente.                                                                        
3.5) Rilocalizzazione impianti incompatibili                                    
1. Il Comune trasmette ai titolari degli impianti incompatibili,                
unitamente alla comunicazione contenente le risultanze della                    
verifica, l'elenco delle eventuali aree in cui possono essere                   
ricollocati gli impianti.                                                       
2. Il Comune, sulla base delle richieste di rilocalizzazione nelle              
aree predette, nonche' sulla base delle richieste di eventuali altri            
soggetti interessati, predispone una graduatoria con criteri dallo              
stesso fissati. A parita' di posizione, si ritiene opportuno tenere             
conto del maggior erogato. Il Comune fissa il termine entro e non               
oltre il quale gli impianti incompatibili devono trasferirsi.                   
3. Nell'ipotesi di mancata indicazione delle aree da parte del Comune           
o di insufficienza delle aree rispetto al numero degli impianti                 
incompatibili, e comunque in ogni caso, e' facolta' del titolare                
dell'impianto incompatibile comunicare la disponibilita' di aree                
idonee alla rilocalizzazione nonche' il termine entro e non oltre il            
quale intende trasferirsi.                                                      
4. Il Comune in caso di mancato rispetto dei termini fissati ai commi           
2 e 3 revoca le autorizzazioni, secondo i termini e le modalita' di             
cui ai punti 3.2.3 e 3.3.5.                                                     
5. Gli impianti rilocalizzati devono rispettare almeno la tipologia             
di impianto generico nonche' le distanze e le superfici minime                  
stabilite.                                                                      
4) Decadenza dell'autorizzazione                                                
1. Qualora l'impianto chiuda a seguito di verifica di                           
incompatibilita' da parte del Comune, o per chiusura volontaria, la             
relativa autorizzazione si intende decaduta e il sito deve essere               
messo in pristino in breve termine, da parte del proprietario, nel              
rispetto delle norme vigenti.                                                   
5) Ambiti territoriali omogenei                                                 
5.1) Ambiti e zone comunali                                                     
1. La programmazione regionale definisce le tipologie e i requisiti             
degli impianti tenuto conto della localizzazione dei medesimi nelle             
zone di pianura e nella zona appenninica (montagna).                            
2. Per zona appenninica si intende la parte di territorio regionale             
ricompresa nelle Comunita' Montane.                                             
3. Ai fini della localizzazione degli impianti il territorio comunale           
e' ripartito in 4 zone omogenee, cosi' definite:                                
ZONA 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da                  
agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di              
particolare pregio ambientale, di cui al DM 2 aprile 1968 (zona A).             
ZONA 2. Zone residenziali: le parti del territorio diverse dai centri           
storici e destinate prevalentemente alla residenza (zone B e C del DM           
2 aprile 1968).                                                                 
ZONA 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e             
per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio                 
destinate prevalentemente a nuovi o preesistenti insediamenti per               
impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio             
destinate prevalentemente ad attrezzature ed impianti di interesse              
generale (zone D ed F del DM 2 aprile 1968).                                    
Z 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate prevalentemente           
ad attivita' agricole (zona E del DM 2 aprile 1968).                            
4. In tutte le zone comunali e' possibile l'installazione, la                   
trasformazione o l'integrazione degli impianti esistenti con                    
colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici.                             
5.2) Distanze minime                                                            
1. Ai fini della realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione            
carburanti devono essere rispettate le seguenti distanze espresse in            
metri:                                                                          
    Zona comunale                                                               
Ambito territoriale  Zona 2  Zona 3  Zona 4                                     
Pianura  500  800  3000                                                         
Appennino  300  600  20002. Non sono definite le distanze per la zona           
omogenea 1 (centro storico) in quanto in tale zona non sono                     
ammissibili nuovi insediamenti, tranne quelli dotati esclusivamente             
di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, per i quali              
non vengono previste distanze minime.                                           
3. Le distanze sono misurate con riferimento al percorso stradale               
minimo, nel rispetto del Codice della strada, tra gli accessi di due            
impianti sulla viabilita' pubblica.                                             
4. Il calcolo della distanza minima tra due impianti localizzati in             
zone comunali diverse o in comuni diversi sara' uguale alla media               
aritmetica delle distanze previste per ciascuna zona comunale                   
attraversata dal percorso stradale minimo di riferimento.                       
5. Le distanze di cui sopra non si applicano nelle strade extraurbane           
a quattro corsie ove gli impianti possono essere installati ad una              
distanza non inferiore a km quindici da altro impianto, sulla stessa            
direttrice di marcia. Nelle strade a quattro corsie di lunghezza                
inferiore a km quindici gli impianti possono essere installati ad una           
distanza non inferiore a km cinque sulla stessa direttrice di marcia.           
6. In tutti i casi di misurazione lineare il Comune puo' applicare              
una tolleranza nella misura massima, per difetto, del cinque per                
cento.                                                                          
7. Nel caso di gravi motivi accertati dal Comune le distanze di cui             
al comma 1. non si applicano nell'ipotesi di trasferimento                      
all'interno dello stesso comune di impianti esistenti e funzionanti.            
5.3) Superfici minime ambito territoriale pianura                               
1. Le superfici minime, espresse in metri quadrati, in cui e'                   
possibile realizzare un nuovo impianto di distribuzione carburanti in           
relazione alle zone comunali sono le seguenti:                                  
Tipo di impianto  Zona 2  Zona 3  Zona 4                                        
Impianto generico  1000  1800  3000                                             
Impianto con post-pagamento  2000  3000  4000                                   
2. Non sono definite le superfici per la zona omogenea 1 (centro                
storico) in quanto non sono ammissibili nuovi insediamenti in tale              
zona, tranne quelli dotati esclusivamente di colonnine per                      
l'alimentazione di veicoli elettrici, per i quali non vengono                   
previste superfici minime.                                                      
5.4) Superfici minime ambito territoriale appennino                             
1. Le superfici minime, espresse in metri quadrati, in cui e'                   
possibile realizzare un nuovo impianto di distribuzione carburanti in           
relazione alle zone comunali sono le seguenti:                                  
Tipo di impianto  Zona 2  Zona 3  Zona 4                                        
Impianto generico   500   900  1500                                             
Impianto con post-pagamento  1000  1500  2000                                   
Impianto pre-pagamento   senza gestore   300   400   500                        
2. Non sono definite le superfici per la zona omogenea 1 (centro                
storico) in quanto non sono ammissibili nuovi insediamenti in tale              
zona, tranne quelli dotati esclusivamente di colonnine per                      
l'alimentazione di veicoli elettrici, per i quali non vengono                   
previste superfici minime.                                                      
3. Ai fini della salvaguardia del servizio pubblico, nella zona                 
appenninica puo' essere accordata l'autorizzazione all'installazione            
di una apparecchiatura self-service pre-pagamento al Comune stesso,             
se il piu' vicino impianto dista oltre km cinque, tenendo presente il           
percorso stradale minimo nei due sensi di marcia.                               
4. Gli impianti funzionanti senza la presenza del gestore devono                
essere realizzati in modo che il rifornimento avvenga fuori dalla               
sede stradale.                                                                  
5.5) Indici di edificabilita'                                                   
1. I Comuni determinano gli indici urbanistico-edilizi per la                   
modifica o realizzazione di impianti stradali di distribuzione                  
carburanti, volti a favorire lo sviluppo dell'attivita' non-oil.                
2. Fino alla determinazione da parte dei Comuni di tali indici, le              
superfici minime consentite sono definite dalle norme regionali                 
vigenti; le massime sono calcolate moltiplicando per cinque le                  
superfici minime. L'altezza massima dei fabbricati non deve superare            
ml cinque, ad eccezione della pensilina, con UF = 0,05 mq/mq. Le                
rampe di accelerazione e decelerazione sono parte integrante della              
superficie dell'impianto.                                                       
5.6) Attivita' integrative degli impianti                                       
1. I nuovi impianti dotati di dispositivi self-service post-pagamento           
devono avere, oltre che autonomi servizi all'auto e                             
all'automobilista, autonome attivita' commerciali o di pubblici                 
esercizi (somministrazione di alimenti e bevande). Nel caso di                  
attivita' commerciali queste devono avere una superficie netta di               
vendita non inferiore a mq trenta in pianura e non superiore a quella           
degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del           
DLgs 114/98. Devono comunque rispettare gli indirizzi e criteri                 
contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale.                         
2. Gli impianti gia' autorizzati che intendono dotarsi di dispositivi           
self-service post-pagamento devono installare, oltre che autonomi               
servizi all'auto e all'automobilista, autonome attivita' commerciali            
o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande) di              
superficie non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui             
all'art. 4, comma 1, lettera d) del DLgs 114/98. Devono comunque                
rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione               
urbanistico-commerciale.                                                        
3. I nuovi impianti generici, autorizzati dopo l'entrata in vigore              
della presente norma, possono dotarsi di dispositivi self-service               
post-pagamento a condizione che abbiano una superficie netta di                 
vendita per gli esercizi commerciali o i pubblici esercizi non                  
inferiore a mq trenta e non superiore, per gli esercizi di vicinato,            
a quella di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del DLgs 114/98.                
Devono comunque rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nella              
programmazione urbanistico-commerciale.                                         
4. In tutti i casi di cui sopra devono essere rispettati i criteri              
relativi alle distanze, superfici ed indici di edificabilita' di cui            
ai punti precedenti.                                                            
5. Qualora l'autonoma attivita' integrativa riguardi i pubblici                 
esercizi, l'autorizzazione puo' essere rilasciata dal Comune anche in           
deroga ai contingenti dei singoli piani di settore.                             
6) Impianti GPL, metano, lacuali e marini, ad uso privato                       
6.1) Rete degli impianti GPL, metano e loro localizzazione                      
1. I nuovi impianti con GPL o metano o entrambi e gli impianti                  
esistenti che si intendono modificare con l'aggiunta di GPL o di                
metano o di entrambi devono rispettare una distanza non inferiore a             
km otto, calcolata secondo le disposizioni del punto 5.2, rispetto al           
piu' vicino punto di vendita erogante il medesimo carburante o dalla            
prevista localizzazione di altro distributore per il quale sia gia'             
in corso il procedimento amministrativo per il rilascio di                      
autorizzazione o modifica. La distanza e' ridotta a km cinque qualora           
le suddette operazioni riguardano localizzazioni in comuni capoluogo            
di Provincia, in comuni con popolazione superiore a trentamila                  
abitanti e in comuni confinanti con la Citta' di Bologna.                       
6.2) Impianti lacuali e marini                                                  
1. Gli impianti pubblici per il rifornimento di natanti sono                    
autorizzati dal Comune alle medesime condizioni e nel rispetto della            
medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione               
della rete stradale pubblica e possono derogare esclusivamente ai               
criteri stabiliti dalla programmazione regionale relativamente a                
distanze e superfici. Tali nuovi impianti devono essere adibiti                 
all'esclusivo rifornimento dei natanti.                                         
2. Nel caso in cui l'impianto sia situato su aree demaniali marittime           
o nell'alveo del fiume Po, deve essere preventivamente acquisito il             
parere delle competenti autorita' marittime o dell'autorita'                    
idraulica competente.                                                           
6.3) Impianti di distribuzione ad uso privato                                   
1. Le autorizzazioni per nuovi impianti ad uso privato sono                     
rilasciate dal Comune alle imprese produttive o di servizio, a                  
seguito di attestazione del rispetto delle norme di sicurezza,                  
fiscali, urbanistiche e ambientali, cosi' come stabilito dagli artt.            
1 e 3 del DLgs 32/98. L'autorizzazione deve contenere il divieto di             
cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con                
l'avvertenza che in caso di inosservanza l'autorizzazione sara'                 
revocata. Per gli impianti esistenti, sprovvisti dell'autorizzazione            
comunale alla data di entrata in vigore della presente norma,                   
l'autorizzazione comunale deve essere richiesta entro e comunque non            
oltre un anno.                                                                  
2. Per impianto ad uso privato, puo' intendersi anche un unico                  
impianto utilizzato da aziende controllate o partecipate dagli Enti             
locali, purche' tra di esse convenzionate. L'autorizzazione deve                
essere intestata ai soggetti convenzionati.                                     
3. Le verifiche sulla idoneita' tecnica degli impianti ai fini della            
sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del                 
collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica.                   
4. Il rilascio delle attestazioni per il prelievo di carburante in              
recipienti da parte di operatori economici e altri utenti presso                
distributori automatici di carburante e' effettuato dal Comune sede             
dell'impianto, disponendo che il prelievo avvenga presso impianti               
prestabiliti e comunque situati in aree poste fuori dalla sede                  
stradale.                                                                       
Le attestazioni sono valide per un anno e sono rinnovabili.                     
Per quanto concerne la sicurezza degli impianti, valgono le                     
indicazioni di cui al precedente comma 3.                                       
Per quanto concerne la sicurezza dei recipienti, le attestazioni                
dovranno contenere le eventuali prescrizioni delle autorita'                    
sanitarie e dei VVF, fatte salve le disposizioni di cui al DM                   
19/3/1990.                                                                      
7) Sospensione temporanea all'esercizio degli impianti                          
1. I titolari delle autorizzazioni di impianti stradali di carburanti           
possono sospendere l'esercizio degli impianti, previa comunicazione             
al Comune, per un periodo non superiore a sei mesi.                             
2. II Comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione,           
puo' autorizzare un'ulteriore sospensione dell'attivita'                        
dell'impianto per un periodo non superiore a sei mesi, qualora non vi           
ostino le esigenze dell'utenza.                                                 
8) Collaudo                                                                     
1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali e' richiesta             
l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima                    
dell'effettuazione, su richiesta dell'interessato al Comune                     
competente per territorio, del collaudo da parte dell'apposita                  
commissione costituita almeno da un dipendente comunale con le                  
funzioni di presidente, da un rappresentante del Comando provinciale            
dei Vigili del Fuoco competente per territorio, da un rappresentante            
dell'Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio, da un                
rappresentante dell'ARPA e da un rappresentante dell'ASL                        
2. Il collaudo deve di norma essere effettuato entro tre mesi dalla             
richiesta.                                                                      
3. Le modifiche non soggette a collaudo devono essere realizzate nel            
rispetto delle norme di sicurezza, fiscali e ambientali. La corretta            
realizzazione delle modifiche di cui al punto 2.2, comma 1, punti d),           
e), g), h), j) e' asseverata da attestazione rilasciata da tecnico              
abilitato da trasmettere al Comune e al Comando provinciale dei                 
Vigili del Fuoco.                                                               
4. Il Comune, per ristrutturazione totale o parziale dell'impianto,             
su domanda dell'interessato corredata da una perizia giurata redatta            
da un ingegnere o tecnico abilitato, attestante il rispetto della               
normativa in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali,                 
stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni             
storici o artistici, nonche' delle norme regionali in materia,                  
rilascia l'autorizzazione all'esercizio provvisorio.                            
5. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che             
provvede al versamento anticipato presso le competenti                          
Amministrazioni.                                                                
6. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.             
9) Orari                                                                        
9.1) Principi generali                                                          
1. I Comuni della regione determinano gli orari di apertura e                   
chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso            
di autotrazione.                                                                
2. Al fine di garantire la regolarita' e la continuita' del servizio            
di distribuzione carburanti, i titolari delle autorizzazioni sono               
tenuti ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli                  
impianti che effettuano l'apertura turnata nei giorni domenicali,               
festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.                             
3. Le ditte devono curare la predisposizione di cartelli indicatori             
dell'orario di servizio dell'impianto e delle aperture turnate nei              
giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di                
esporli in modo visibile all'utenza.                                            
9.2) Orari di apertura                                                          
1. Per l'espletamento dell'attivita' di distribuzione carburanti per            
uso di autotrazione l'orario settimanale di apertura degli impianti             
stradali e' di cinquantadue ore.                                                
2. I Comuni, nel rispetto del citato orario settimanale minimo e fino           
al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 7, comma 1 del DLgs           
32/98, determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti di           
distribuzione carburanti nell'ambito delle seguenti fasce orarie:               
a) dalle ore 5,30 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19;                       
b) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19;                 
c) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16 alle ore 19,30;                 
d) dalle ore 7 alle ore 12 e dalle ore 14,30 alle ore 19;                       
e) dalle ore 8 alle ore 12,30 e dalle ore 16 alle ore 21;                       
f) dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 21,30;                       
g) dalle ore 7,30 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 19;                       
h) dalle ore 6,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16 alle ore 19,30;                 
i) dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 19;                    
l) dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30.              
3. La scelta di una delle opzioni di cui sopra e' comunicata dai                
gestori all'Amministrazione comunale competente, a mezzo di lettera             
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima              
dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta. La scelta del             
gestore puo' essere modificata solo in occasione dell'entrata in                
vigore dell'ora legale e dell'ora solare. Su richiesta delle                    
Associazioni dei gestori, il Comune puo' anticipare a fine settembre            
il termine dell'orario prescelto per il periodo estivo.                         
L'Amministrazione comunale ha facolta' di negare il proprio assenso             
qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilita' con le               
esigenze del pubblico servizio.                                                 
I Comuni ad economia prevalentemente turistica e le citta' d'arte di            
cui all'art. 16 della L.R. n. 14 del 1999 possono, sentite le                   
organizzazioni di categoria dei gestori e gli organismi di                      
rappresentanza dei concessionari, autorizzare deroghe all'orario e ai           
turni di riposo limitatamente ai periodi di maggiore afflusso.                  
I Comuni possono altresi' autorizzare esenzioni temporanee alle                 
limitazioni di orario o alla osservanza dei turni nei seguenti casi:            
- per manifestazioni fieristiche, sportive, ricreative, culturali e             
simili, che determinano affluenza notevole di utenza motorizzata;               
- per comprovate necessita' locali relative ad eventi imprevedibili             
che determinano l'isolamento di parti del territorio comunale.                  
E' consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli           
impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli                 
stessi sono chiusi al pubblico e comunque in presenza del gestore o             
in accordo tra le parti.                                                        
9.3) Turni di riposo                                                            
1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere            
determinata un'apertura di impianti almeno nella misura del venti per           
cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Nei            
comuni ove sono esistenti e funzionanti due impianti, la percentuale            
puo' essere elevata, di concerto con i gestori, al venticinque per              
cento.                                                                          
2. I Comuni, fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.             
7, comma 1 del DLgs 32/98, determinano la turnazione del riposo                 
infrasettimanale, che deve essere effettuata da un numero di impianti           
non inferiore al cinquanta per cento di quelli esistenti e                      
funzionanti nel territorio comunale. I Comuni possono ridurre il                
limite di apertura fino al venticinque per cento, in relazione alla             
concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei            
pregiudizi all'utenza. La effettuazione della turnazione e' a scelta            
del gestore e comunque nelle ore pomeridiane.                                   
3. Nella determinazione dei turni di riposo i Comuni tengono conto              
della esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo              
piu' capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le                   
principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o              
locale maggiormente percorse dall'utenza.                                       
4. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sospendono                 
l'attivita' nell'intera giornata del lunedi'; se questo e' festivo              
l'attivita' e' sospesa nel primo giorno feriale successivo. Su                  
richiesta degli interessati, i Comuni possono escludere dai turni di            
apertura domenicale e festiva gli impianti posti in aree prettamente            
industriali, prive di qualsiasi traffico significativo in tali                  
giornate.                                                                       
5. Gli impianti di utilita' pubblica, se dotati di apparecchiature              
self-service pre-pagamento, possono usufruire di una turnazione di              
apertura al venticinque per cento.                                              
6. I Comuni limitrofi aventi uno o due impianti attivi e funzionanti            
possono, al fine di ottimizzare il servizio all'utenza motorizzata,             
in accordo tra loro, concertare con le organizzazioni petrolifere e             
le associazioni dei gestori i turni di riposo per il raggiungimento             
delle percentuali minime di apertura di cui al comma 1.                         
9.4) Esenzioni                                                                  
1. Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati           
dal rispetto degli orari di chiusura nonche' dei turni di chiusura              
infrasettimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un                
complesso di distribuzione di altri carburanti, purche' vengano                 
realizzate opportune delimitazioni atte a separare temporaneamente le           
attivita' di erogazione dei diversi prodotti.                                   
2. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service              
pre-pagamento svolgono servizio esclusivamente nelle ore di chiusura            
dell'impianto. Il servizio, durante l'orario di chiusura degli                  
impianti, deve essere svolto senza la presenza del gestore. La                  
presenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale            
orario di apertura e nei turni di apertura domenicali, festivi ed               
infrasettimanali.                                                               
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli             
impianti funzionanti con self-service pre-pagamento senza la presenza           
del gestore.                                                                    
4. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service                       
post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dal                
precedente articolo.                                                            
5. Le attivita' di cui all'art. 2, comma 2 bis del DL 29 ottobre                
1999, n. 383, convertito con modificazioni dalla Legge 28 dicembre              
1999, n. 496, non sono assoggettabili al rispetto degli orari di                
apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per              
autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali previste            
per le rispettive tipologie.                                                    
9.5) Servizio notturno                                                          
1. Il servizio notturno e' svolto dalle ore 22 e fino all'inizio                
dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni                     
domenicali e festivi.2. Per lo svolgimento del servizio notturno                
occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco                     
competente per territorio.                                                      
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al servizio notturno i              
Comuni assicurano il servizio di distribuzione in localita'                     
opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso             
ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualita'            
dell'organizzazione di vendita offerta al pubblico, privilegiando gli           
impianti che offrono una vasta gamma di prodotti petroliferi,                   
assistenza ai mezzi e alle persone, nonche' condizioni di sicurezza             
agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono              
quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di                 
afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in              
relazione anche alle possibilita' di ristoro offerte dal punto di               
vendita.                                                                        
4. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono              
rispettare per intero l'orario di apertura.                                     
9.6) Ferie                                                                      
1. I Comuni, su domanda dei gestori degli impianti e di intesa con i            
titolari delle autorizzazioni, autorizzano la sospensione                       
dell'attivita' per ferie per un periodo non superiore alle due                  
settimane per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo.                  
2. Le sospensioni per ferie vengono determinate annualmente in base a           
un criterio di fruizione graduale che preveda comunque l'apertura di            
almeno il venti per cento degli impianti in modo da assicurare il               
servizio all'utenza motorizzata nonche' lo svolgimento dei turni                
festivi e notturni.                                                             
3. Nel caso in cui al Comune venga proposto dalle organizzazioni di             
categoria dei gestori e dagli organismi di rappresentanza dei                   
titolari delle autorizzazioni un piano che preveda la rotazione degli           
impianti soggetti a chiusura temporanea per ferie, le domande dei               
gestori medesimi devono essere prodotte soltanto se siano previsti              
periodi di ferie non coincidenti con quelli indicati nella proposta             
di piano.                                                                       
4. Su domanda del gestore, d'intesa col titolare dell'autorizzazione,           
puo' inoltre essere autorizzata la sospensione dell'attivita' per un            
numero di giorni che consenta di recuperare le festivita' soppresse             
dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54.                                                
10) Sistema informativo                                                         
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 del DLgs 32/98, la Regione effettua            
annualmente, nell'ambito dell'attivita' dell'Osservatorio regionale             
del commercio istituito con L.R. 5 luglio 1999, n. 14, un                       
monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di                        
razionalizzazione della rete distributiva pubblica e privata dei                
carburanti e comunica annualmente al competente Ministero i risultati           
del monitoraggio.                                                               
2. Al fine di permettere alla Regione di effettuare il monitoraggio             
della rete, i Comuni trasmettono al Servizio regionale competente i             
dati relativi alla situazione della rete, con le modalita' che                  
saranno successivamente definite.                                               
3. I dati dell'erogato dei singoli impianti della rete stradale e               
degli impianti ad uso privato sono acquisiti dagli UTF competenti per           
territorio, ivi compresi i dati relativi all'erogato per il metano.             
11) Commissione consultiva regionale                                            
1. Per il monitoraggio degli aspetti inerenti l'evoluzione del                  
processo di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti            
e' istituita una Commissione consultiva regionale.                              
2. La composizione della Commissione e le sue modalita' di                      
funzionamento vengono fissate con atto della Giunta.                            
12) Abrogazione di norme                                                        
1. Con l'entrata in vigore del presente atto si abroga la                       
deliberazione del Consiglio regionale 29 febbraio 2000, n. 1399.                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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