DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 8 maggio 2002, n. 355
Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti (proposta della Giunta regionale in data 11 febbraio 2002, n. 184)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 184
dell'11 febbraio 2002, recante in oggetto "Norme regionali di
indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento
della rete distributiva carburanti";
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta
dalla Commissione consiliare "Attivita' produttive", in sede
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.
4736 in data 18 aprile 2002;
visti:
- il DLgs 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di
distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera
c) della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il DLgs 8 settembre 1999, n. 346 "Modifiche ed integrazione al DLgs
13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema di
distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4 della
Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge 28 dicembre 1999, n. 496 "Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni
urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di
accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore";
- la Legge 5 marzo 2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e
regolazione dei mercati";
rilevato che l'art. 19 "Norme per l'ammodernamento della rete
distributiva dei carburanti" della Legge 57/01 stabilisce che le
Regioni, in coerenza con il Piano nazionale, nell'ambito dei poteri
programmatici loro attribuiti, provvedano a redigere i Piani
regionali sulla base degli indirizzi contenuti nel medesimo;
considerato che il decreto del Ministero delle Attivita' produttive
31 ottobre 2001 "Approvazione del Piano nazionale contenente le linee
guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001
stabilisce che le Regioni devono adottare o adeguare la propria
programmazione regionale entro sei mesi dall'emanazione del Piano;
sentite le rappresentanze delle associazioni piu' rappresentative a
livello nazionale e locale dei titolari delle autorizzazioni e dei
gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti;
acquisito il parere favorevole della Conferenza Regione-Autonomie
locali;
ritenuto pertanto di approvare le "Norme di indirizzo programmatico
regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete
distributiva carburanti" nel testo allegato alla presente delibera;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
di approvare le "Norme di indirizzo programmatico regionale di
razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva
carburanti" allegate alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e
l'ammodernamento della rete distributiva carburanti
Indice
1) Obiettivi e contenuti
1.1) Disposizioni generali
1.2) Contenuti
1.3) Definizioni
2) Disposizioni riguardanti gli impianti stradali
2.1) Tipologie di nuovi impianti
2.2) Modifiche degli impianti
3) Incompatibilita'
3.1) Verifiche comunali
3.2) Incompatibilita' assoluta
3.3) Incompatibilita' relativa
3.4) Impianti di utilita' pubblica
3.5) Rilocalizzazione impianti incompatibili
4) Decadenza dell'autorizzazione
5) Ambiti territoriali omogenei
5.1) Ambiti e zone comunali
5.2) Distanze minime
5.3) Superfici minime ambito territoriale pianura
5.4) Superfici minime ambito territoriale appennino
5.5) Indici di edificabilita'
5.6) Attivita' integrative degli impianti
6) Impianti GPL, metano, lacuali e marini, ad uso privato
6.1) Rete degli impianti GPL, metano e loro localizzazione
6.2) Impianti lacuali e marini
6.3) Impianti di distribuzione ad uso privato
7) Sospensione temporanea all'esercizio degli impianti
8) Collaudo
9) Orari
9.1) Principi generali
9.2) Orari di apertura
9.3) Turni di riposo
9.4) Esenzioni
9.5) Servizio notturno
9.6) Ferie
10) Sistema informativo
11) Commissione consultiva regionale
12) Abrogazione di norme
1) Obiettivi e contenuti
1.1) Disposizioni generali
1. Le norme programmatiche regionali di razionalizzazione della rete
distributiva carburanti contengono gli indirizzi per la
razionalizzazione e l'ammodernamento della rete degli impianti di
carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza
della rete, l'aumento dell'erogato medio, l'incremento dei servizi
resi all'utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del
pubblico servizio in coerenza con le scelte effettuate dalla Regione
in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente.
1.2) Contenuti
1. Per il perseguimento degli obiettivi dichiarati in ordine al
riequilibrio territoriale tra domanda ed offerta, il presente atto
contiene:
a) l'individuazione delle caratteristiche dei nuovi impianti da
autorizzare;
b) la definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilita'
di cui all'allegato al decreto del Ministro per le Attivita'
produttive del 31 ottobre 2001;
c) l'individuazione degli ambiti territoriali omogenei, a garanzia di
una articolata presenza del servizio di distribuzione carburanti su
scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale;
d) l'individuazione delle caratteristiche degli impianti esistenti o
da installare nei medesimi, ai fini dell'attuazione degli interventi
operativi sulla rete;
e) la determinazione in ordine alle superfici minime, alle distanze
minime e agli indici di edificabilita' degli impianti;
f) l'articolazione degli orari e delle fasce orarie secondo le
caratteristiche e le esigenze del territorio;
g) l'individuazione dei criteri e delle modalita' per lo sviluppo
delle attivita' commerciali integrative, artigianali e di
somministrazione alimenti e bevande negli impianti;
h) la definizione delle modalita' di funzionamento del sistema
informativo regionale della rete di distribuzione carburanti.
1.3) Definizioni
1. Si intende per rete l'insieme dei punti di vendita eroganti
benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione nonche' tutti gli
altri carburanti per autotrazione posti in commercio ad esclusione
degli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle
tangenziali classificate come autostrade nonche' degli impianti ad
uso privato avio e per natanti, e di quelli utilizzati esclusivamente
per autoveicoli di proprieta' di Amministrazioni pubbliche.
2. Si intende per impianto il complesso commerciale unitario
costituito da uno o piu' apparecchi di erogazione automatica di
carburante per autotrazione nonche' i servizi e le attivita'
accessorie.
3. Gli impianti che costituiscono la rete si distinguono
convenzionalmente in impianti generici, impianti dotati di
apparecchiature post-pagamento ed impianti funzionanti senza la
presenza del gestore, cosi' come disciplinati dal successivo punto 2.
4. Si intende per erogatore l'insieme delle attrezzature che
realizzano il trasferimento automatico del carburante dall'impianto
di distribuzione all'automezzo, ne misurano contemporaneamente le
quantita' trasferite ed il corrispondente importo.
5. Si intende per colonnina l'apparecchiatura contenente uno o piu'
erogatori.
6. Si intende per self-service pre-pagamento il complesso di
apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza
l'assistenza di apposito personale, delle quali l'utente si serve
direttamente provvedendo anticipatamente al pagamento del relativo
importo.
7. Si intende per self-service post-pagamento il complesso di
apparecchiature per il comando e il controllo a distanza
dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento
successivo al rifornimento.
8. L'erogato di un impianto e' dato dalla somma di tutti i prodotti
per autotrazione venduti nell'impianto sulla base dei dati risultanti
dai prospetti riepilogativi delle chiusure forniti dall'Ufficio
Tecnico di Finanza (UTF), ivi compresi quelli riguardanti il metano
per autotrazione.
9. Un impianto e' di utilita' pubblica qualora la distanza
dall'impianto piu' vicino sia superiore a Km quindici in pianura e a
Km cinque in appennino. Dette distanze vanno misurate con riferimento
al percorso stradale minimo, sulla viabilita' pubblica, nel rispetto
della segnaletica stradale.
10. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso
privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili senza
limiti di capacita' ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri,
magazzini e simili, destinate al rifornimento esclusivo di automezzi
di proprieta' di imprese produttive o di servizio.
2) Disposizioni riguardanti gli impianti stradali
2.1) Tipologie di nuovi impianti
1. Tutti i nuovi impianti generici devono essere dotati almeno dei
prodotti benzina e gasolio, nonche' del servizio self-service
pre-pagamento e, ad esclusione di quelli ubicati nell'ambito
territoriale appenninico, di autonomi servizi all'automobile ed
all'automobilista. Possono inoltre essere dotati anche di autonome
attivita' commerciali integrative su superfici non superiori a quelle
definite dall'art. 4, comma 1, lettera d) del DLgs 31 marzo 1998, n.
114. Tali impianti devono rispettare le distanze, le superfici, gli
indici di edificabilita' e gli ulteriori criteri e parametri definiti
dai punti successivi.
2. I nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service
post-pagamento devono essere in possesso dei requisiti di cui al
comma precedente ed inoltre essere dotati, oltre che di autonomi
servizi all'automobile ed all'automobilista, anche di autonome
attivita' commerciali integrative su superfici non superiori a quelle
definite dall'art. 4, comma 1, lettera d) del DLgs 114/98.
3. Possono essere realizzati impianti dotati esclusivamente di
apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la
presenza del gestore esclusivamente nelle zone montane svantaggiate,
prive di impianti, a condizione che sia garantita l'adeguata
sorveglianza.
2.2) Modifiche degli impianti
1. Costituisce modifica all'impianto:
a) la variazione del numero di carburanti erogati;
b) la variazione del numero di colonnine;
c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con
altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti
gia' erogati;
d) la sostituzione di uno o piu' serbatoi o il cambio di destinazione
dei serbatoi o delle colonnine per prodotti gia' erogati;
e) la variazione del numero o della capacita' di stoccaggio dei
serbatoi;
f) la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o
elettronici;
g) la installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
h) la installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
i) la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;
j) la trasformazione dell'impianto da stazione di vendita alimentata
da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e
viceversa.
2. Le modifiche di cui sopra devono essere realizzate nel rispetto
delle vigenti norme di sicurezza, fiscali e ambientali.
3. Le modifiche di cui alla lettera a) relative all'aggiunta di un
prodotto devono essere preventivamente autorizzate dal Comune in cui
ha sede l'impianto, nel rispetto delle distanze di cui ai successivi
punti. Le rimanenti modifiche sono soggette a semplice comunicazione.
La corretta realizzazione di quelle di cui ai punti d), e), g), h),
j) e' asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.
4. Alle istanze di modifica di cui alla lettera g) deve essere
allegata autocertificazione attestante il rispetto dei requisiti
definiti dalla programmazione regionale per questa tipologia di
impianti.
5. La ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area non
costituisce modifica e deve essere autorizzata.
3) Incompatibilita'
3.1) Verifiche comunali
1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del
sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli
impianti i Comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti
esistenti per accertare le incompatibilita' degli impianti esistenti
sulla base delle sottoriportate fattispecie, entro e non oltre sei
mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, fatte salve
comunque le ulteriori norme in materia. Tali verifiche esauriscono
quelle di cui all'art. 1, comma 5 del DLgs 11 febbraio 1998, n. 32,
cosi' come modificato dall'art. 3, comma 1 del DLgs 8 settembre 1999,
n. 346.
2. Sono fatte salve le verifiche effettuate ai sensi dell'art. 1,
comma 5 del DLgs 32/98 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 1 del
DLgs 346/99.
3. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche
soggette ad autorizzazione possono procedere solo nell'ipotesi in cui
sia stata effettuata la verifica o, in mancanza, abbiano presentato
al Comune un'autocertificazione attestante di non ricadere in alcuna
fattispecie di incompatibilita'.
3.2) Incompatibilita' assoluta
1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilita' assoluta:
a) gli impianti situati in zone pedonali e quelli situati in zone a
traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;
b) gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore
od uguale a cento metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni
montani, al di fuori dei centri abitati.
2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui sopra non sono
suscettibili di adeguamento e sono sottoposti a revoca.
3. Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di
incompatibilita' assoluta, revoca l'autorizzazione e ne da'
contestuale comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al
competente UTF e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (VVF).
L'atto di revoca deve contenere:
a) l'indicazione della data di revoca dell'autorizzazione, non
superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione;
b) l'ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell'impianto,
al ripristino delle aree alla situazione originaria e alla rimozione
di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e
sottosuolo nonche' alla bonifica del suolo, ai sensi della normativa
vigente.
3.3) Incompatibilita' relativa
1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilita' relative:
a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento
avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;
b) gli impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento
avviene sulla sede stradale, fuori dai centri abitati;
c) gli impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o
accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile
l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o
impedimenti naturali, fuori dai centri abitati;
d) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade
di uso pubblico e ubicati sulla cuspide delle stesse con accessi su
piu' strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati.
2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilita' di
cui alle lettere a), b), d) del comma 1 precedente possono continuare
l'attivita' purche' siano suscettibili di adeguamento. I progetti
relativi all'adeguamento devono essere presentati al Comune entro
dodici mesi dalla comunicazione di cui al comma 4.
3. Gli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilita' di
cui alla lett. c) del comma 1 possono continuare a permanere nel sito
originario purche' sussista una delle seguenti condizioni:
a) l'impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;
b) l'impianto non sia localizzato in strade a due corsie per ogni
senso di marcia o con spartitraffico centrale.
4. Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di
incompatibilita' relativa, ne da' comunicazione al titolare
dell'impianto, alla Regione, al competente UTF e al Comando
provinciale VVF.
5. In mancanza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, il Comune
revoca l'autorizzazione e ne da' contestuale comunicazione al
titolare dell'impianto, alla Regione, al competente UTF e al Comando
provinciale VVF. L'atto di revoca deve contenere:
a) l'indicazione della data di revoca dell'autorizzazione, non
superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione;
b) l'ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell'impianto,
al ripristino delle aree alla situazione originaria e alla rimozione
di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e
sottosuolo nonche' alla bonifica del suolo, ai sensi della normativa
vigente.
3.4) Impianti di utilita' pubblica
1. Al fine di assicurare il servizio pubblico, il Sindaco puo'
autorizzare la prosecuzione dell'attivita' di un impianto di utilita'
pubblica in deroga alle incompatibilita' di cui ai punti 3.2) e 3.3),
fino a quando non vengano installati impianti conformi alla normativa
vigente.
3.5) Rilocalizzazione impianti incompatibili
1. Il Comune trasmette ai titolari degli impianti incompatibili,
unitamente alla comunicazione contenente le risultanze della
verifica, l'elenco delle eventuali aree in cui possono essere
ricollocati gli impianti.
2. Il Comune, sulla base delle richieste di rilocalizzazione nelle
aree predette, nonche' sulla base delle richieste di eventuali altri
soggetti interessati, predispone una graduatoria con criteri dallo
stesso fissati. A parita' di posizione, si ritiene opportuno tenere
conto del maggior erogato. Il Comune fissa il termine entro e non
oltre il quale gli impianti incompatibili devono trasferirsi.
3. Nell'ipotesi di mancata indicazione delle aree da parte del Comune
o di insufficienza delle aree rispetto al numero degli impianti
incompatibili, e comunque in ogni caso, e' facolta' del titolare
dell'impianto incompatibile comunicare la disponibilita' di aree
idonee alla rilocalizzazione nonche' il termine entro e non oltre il
quale intende trasferirsi.
4. Il Comune in caso di mancato rispetto dei termini fissati ai commi
2 e 3 revoca le autorizzazioni, secondo i termini e le modalita' di
cui ai punti 3.2.3 e 3.3.5.
5. Gli impianti rilocalizzati devono rispettare almeno la tipologia
di impianto generico nonche' le distanze e le superfici minime
stabilite.
4) Decadenza dell'autorizzazione
1. Qualora l'impianto chiuda a seguito di verifica di
incompatibilita' da parte del Comune, o per chiusura volontaria, la
relativa autorizzazione si intende decaduta e il sito deve essere
messo in pristino in breve termine, da parte del proprietario, nel
rispetto delle norme vigenti.
5) Ambiti territoriali omogenei
5.1) Ambiti e zone comunali
1. La programmazione regionale definisce le tipologie e i requisiti
degli impianti tenuto conto della localizzazione dei medesimi nelle
zone di pianura e nella zona appenninica (montagna).
2. Per zona appenninica si intende la parte di territorio regionale
ricompresa nelle Comunita' Montane.
3. Ai fini della localizzazione degli impianti il territorio comunale
e' ripartito in 4 zone omogenee, cosi' definite:
ZONA 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da
agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di
particolare pregio ambientale, di cui al DM 2 aprile 1968 (zona A).
ZONA 2. Zone residenziali: le parti del territorio diverse dai centri
storici e destinate prevalentemente alla residenza (zone B e C del DM
2 aprile 1968).
ZONA 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e
per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio
destinate prevalentemente a nuovi o preesistenti insediamenti per
impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio
destinate prevalentemente ad attrezzature ed impianti di interesse
generale (zone D ed F del DM 2 aprile 1968).
Z 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate prevalentemente
ad attivita' agricole (zona E del DM 2 aprile 1968).
4. In tutte le zone comunali e' possibile l'installazione, la
trasformazione o l'integrazione degli impianti esistenti con
colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici.
5.2) Distanze minime
1. Ai fini della realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione
carburanti devono essere rispettate le seguenti distanze espresse in
metri:
Zona comunale
Ambito territoriale Zona 2 Zona 3 Zona 4
Pianura 500 800 3000
Appennino 300 600 20002. Non sono definite le distanze per la zona
omogenea 1 (centro storico) in quanto in tale zona non sono
ammissibili nuovi insediamenti, tranne quelli dotati esclusivamente
di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, per i quali
non vengono previste distanze minime.
3. Le distanze sono misurate con riferimento al percorso stradale
minimo, nel rispetto del Codice della strada, tra gli accessi di due
impianti sulla viabilita' pubblica.
4. Il calcolo della distanza minima tra due impianti localizzati in
zone comunali diverse o in comuni diversi sara' uguale alla media
aritmetica delle distanze previste per ciascuna zona comunale
attraversata dal percorso stradale minimo di riferimento.
5. Le distanze di cui sopra non si applicano nelle strade extraurbane
a quattro corsie ove gli impianti possono essere installati ad una
distanza non inferiore a km quindici da altro impianto, sulla stessa
direttrice di marcia. Nelle strade a quattro corsie di lunghezza
inferiore a km quindici gli impianti possono essere installati ad una
distanza non inferiore a km cinque sulla stessa direttrice di marcia.
6. In tutti i casi di misurazione lineare il Comune puo' applicare
una tolleranza nella misura massima, per difetto, del cinque per
cento.
7. Nel caso di gravi motivi accertati dal Comune le distanze di cui
al comma 1. non si applicano nell'ipotesi di trasferimento
all'interno dello stesso comune di impianti esistenti e funzionanti.
5.3) Superfici minime ambito territoriale pianura
1. Le superfici minime, espresse in metri quadrati, in cui e'
possibile realizzare un nuovo impianto di distribuzione carburanti in
relazione alle zone comunali sono le seguenti:
Tipo di impianto Zona 2 Zona 3 Zona 4
Impianto generico 1000 1800 3000
Impianto con post-pagamento 2000 3000 4000
2. Non sono definite le superfici per la zona omogenea 1 (centro
storico) in quanto non sono ammissibili nuovi insediamenti in tale
zona, tranne quelli dotati esclusivamente di colonnine per
l'alimentazione di veicoli elettrici, per i quali non vengono
previste superfici minime.
5.4) Superfici minime ambito territoriale appennino
1. Le superfici minime, espresse in metri quadrati, in cui e'
possibile realizzare un nuovo impianto di distribuzione carburanti in
relazione alle zone comunali sono le seguenti:
Tipo di impianto Zona 2 Zona 3 Zona 4
Impianto generico 500 900 1500
Impianto con post-pagamento 1000 1500 2000
Impianto pre-pagamento senza gestore 300 400 500
2. Non sono definite le superfici per la zona omogenea 1 (centro
storico) in quanto non sono ammissibili nuovi insediamenti in tale
zona, tranne quelli dotati esclusivamente di colonnine per
l'alimentazione di veicoli elettrici, per i quali non vengono
previste superfici minime.
3. Ai fini della salvaguardia del servizio pubblico, nella zona
appenninica puo' essere accordata l'autorizzazione all'installazione
di una apparecchiatura self-service pre-pagamento al Comune stesso,
se il piu' vicino impianto dista oltre km cinque, tenendo presente il
percorso stradale minimo nei due sensi di marcia.
4. Gli impianti funzionanti senza la presenza del gestore devono
essere realizzati in modo che il rifornimento avvenga fuori dalla
sede stradale.
5.5) Indici di edificabilita'
1. I Comuni determinano gli indici urbanistico-edilizi per la
modifica o realizzazione di impianti stradali di distribuzione
carburanti, volti a favorire lo sviluppo dell'attivita' non-oil.
2. Fino alla determinazione da parte dei Comuni di tali indici, le
superfici minime consentite sono definite dalle norme regionali
vigenti; le massime sono calcolate moltiplicando per cinque le
superfici minime. L'altezza massima dei fabbricati non deve superare
ml cinque, ad eccezione della pensilina, con UF = 0,05 mq/mq. Le
rampe di accelerazione e decelerazione sono parte integrante della
superficie dell'impianto.
5.6) Attivita' integrative degli impianti
1. I nuovi impianti dotati di dispositivi self-service post-pagamento
devono avere, oltre che autonomi servizi all'auto e
all'automobilista, autonome attivita' commerciali o di pubblici
esercizi (somministrazione di alimenti e bevande). Nel caso di
attivita' commerciali queste devono avere una superficie netta di
vendita non inferiore a mq trenta in pianura e non superiore a quella
degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del
DLgs 114/98. Devono comunque rispettare gli indirizzi e criteri
contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale.
2. Gli impianti gia' autorizzati che intendono dotarsi di dispositivi
self-service post-pagamento devono installare, oltre che autonomi
servizi all'auto e all'automobilista, autonome attivita' commerciali
o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande) di
superficie non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui
all'art. 4, comma 1, lettera d) del DLgs 114/98. Devono comunque
rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione
urbanistico-commerciale.
3. I nuovi impianti generici, autorizzati dopo l'entrata in vigore
della presente norma, possono dotarsi di dispositivi self-service
post-pagamento a condizione che abbiano una superficie netta di
vendita per gli esercizi commerciali o i pubblici esercizi non
inferiore a mq trenta e non superiore, per gli esercizi di vicinato,
a quella di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del DLgs 114/98.
Devono comunque rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nella
programmazione urbanistico-commerciale.
4. In tutti i casi di cui sopra devono essere rispettati i criteri
relativi alle distanze, superfici ed indici di edificabilita' di cui
ai punti precedenti.
5. Qualora l'autonoma attivita' integrativa riguardi i pubblici
esercizi, l'autorizzazione puo' essere rilasciata dal Comune anche in
deroga ai contingenti dei singoli piani di settore.
6) Impianti GPL, metano, lacuali e marini, ad uso privato
6.1) Rete degli impianti GPL, metano e loro localizzazione
1. I nuovi impianti con GPL o metano o entrambi e gli impianti
esistenti che si intendono modificare con l'aggiunta di GPL o di
metano o di entrambi devono rispettare una distanza non inferiore a
km otto, calcolata secondo le disposizioni del punto 5.2, rispetto al
piu' vicino punto di vendita erogante il medesimo carburante o dalla
prevista localizzazione di altro distributore per il quale sia gia'
in corso il procedimento amministrativo per il rilascio di
autorizzazione o modifica. La distanza e' ridotta a km cinque qualora
le suddette operazioni riguardano localizzazioni in comuni capoluogo
di Provincia, in comuni con popolazione superiore a trentamila
abitanti e in comuni confinanti con la Citta' di Bologna.
6.2) Impianti lacuali e marini
1. Gli impianti pubblici per il rifornimento di natanti sono
autorizzati dal Comune alle medesime condizioni e nel rispetto della
medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione
della rete stradale pubblica e possono derogare esclusivamente ai
criteri stabiliti dalla programmazione regionale relativamente a
distanze e superfici. Tali nuovi impianti devono essere adibiti
all'esclusivo rifornimento dei natanti.
2. Nel caso in cui l'impianto sia situato su aree demaniali marittime
o nell'alveo del fiume Po, deve essere preventivamente acquisito il
parere delle competenti autorita' marittime o dell'autorita'
idraulica competente.
6.3) Impianti di distribuzione ad uso privato
1. Le autorizzazioni per nuovi impianti ad uso privato sono
rilasciate dal Comune alle imprese produttive o di servizio, a
seguito di attestazione del rispetto delle norme di sicurezza,
fiscali, urbanistiche e ambientali, cosi' come stabilito dagli artt.
1 e 3 del DLgs 32/98. L'autorizzazione deve contenere il divieto di
cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con
l'avvertenza che in caso di inosservanza l'autorizzazione sara'
revocata. Per gli impianti esistenti, sprovvisti dell'autorizzazione
comunale alla data di entrata in vigore della presente norma,
l'autorizzazione comunale deve essere richiesta entro e comunque non
oltre un anno.
2. Per impianto ad uso privato, puo' intendersi anche un unico
impianto utilizzato da aziende controllate o partecipate dagli Enti
locali, purche' tra di esse convenzionate. L'autorizzazione deve
essere intestata ai soggetti convenzionati.
3. Le verifiche sulla idoneita' tecnica degli impianti ai fini della
sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del
collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica.
4. Il rilascio delle attestazioni per il prelievo di carburante in
recipienti da parte di operatori economici e altri utenti presso
distributori automatici di carburante e' effettuato dal Comune sede
dell'impianto, disponendo che il prelievo avvenga presso impianti
prestabiliti e comunque situati in aree poste fuori dalla sede
stradale.
Le attestazioni sono valide per un anno e sono rinnovabili.
Per quanto concerne la sicurezza degli impianti, valgono le
indicazioni di cui al precedente comma 3.
Per quanto concerne la sicurezza dei recipienti, le attestazioni
dovranno contenere le eventuali prescrizioni delle autorita'
sanitarie e dei VVF, fatte salve le disposizioni di cui al DM
19/3/1990.
7) Sospensione temporanea all'esercizio degli impianti
1. I titolari delle autorizzazioni di impianti stradali di carburanti
possono sospendere l'esercizio degli impianti, previa comunicazione
al Comune, per un periodo non superiore a sei mesi.
2. II Comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione,
puo' autorizzare un'ulteriore sospensione dell'attivita'
dell'impianto per un periodo non superiore a sei mesi, qualora non vi
ostino le esigenze dell'utenza.
8) Collaudo
1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali e' richiesta
l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima
dell'effettuazione, su richiesta dell'interessato al Comune
competente per territorio, del collaudo da parte dell'apposita
commissione costituita almeno da un dipendente comunale con le
funzioni di presidente, da un rappresentante del Comando provinciale
dei Vigili del Fuoco competente per territorio, da un rappresentante
dell'Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio, da un
rappresentante dell'ARPA e da un rappresentante dell'ASL
2. Il collaudo deve di norma essere effettuato entro tre mesi dalla
richiesta.
3. Le modifiche non soggette a collaudo devono essere realizzate nel
rispetto delle norme di sicurezza, fiscali e ambientali. La corretta
realizzazione delle modifiche di cui al punto 2.2, comma 1, punti d),
e), g), h), j) e' asseverata da attestazione rilasciata da tecnico
abilitato da trasmettere al Comune e al Comando provinciale dei
Vigili del Fuoco.
4. Il Comune, per ristrutturazione totale o parziale dell'impianto,
su domanda dell'interessato corredata da una perizia giurata redatta
da un ingegnere o tecnico abilitato, attestante il rispetto della
normativa in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali,
stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni
storici o artistici, nonche' delle norme regionali in materia,
rilascia l'autorizzazione all'esercizio provvisorio.
5. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che
provvede al versamento anticipato presso le competenti
Amministrazioni.
6. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.
9) Orari
9.1) Principi generali
1. I Comuni della regione determinano gli orari di apertura e
chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso
di autotrazione.
2. Al fine di garantire la regolarita' e la continuita' del servizio
di distribuzione carburanti, i titolari delle autorizzazioni sono
tenuti ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli
impianti che effettuano l'apertura turnata nei giorni domenicali,
festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.
3. Le ditte devono curare la predisposizione di cartelli indicatori
dell'orario di servizio dell'impianto e delle aperture turnate nei
giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di
esporli in modo visibile all'utenza.
9.2) Orari di apertura
1. Per l'espletamento dell'attivita' di distribuzione carburanti per
uso di autotrazione l'orario settimanale di apertura degli impianti
stradali e' di cinquantadue ore.
2. I Comuni, nel rispetto del citato orario settimanale minimo e fino
al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 7, comma 1 del DLgs
32/98, determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti di
distribuzione carburanti nell'ambito delle seguenti fasce orarie:
a) dalle ore 5,30 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19;
b) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19;
c) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16 alle ore 19,30;
d) dalle ore 7 alle ore 12 e dalle ore 14,30 alle ore 19;
e) dalle ore 8 alle ore 12,30 e dalle ore 16 alle ore 21;
f) dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 21,30;
g) dalle ore 7,30 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 19;
h) dalle ore 6,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16 alle ore 19,30;
i) dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 19;
l) dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30.
3. La scelta di una delle opzioni di cui sopra e' comunicata dai
gestori all'Amministrazione comunale competente, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima
dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta. La scelta del
gestore puo' essere modificata solo in occasione dell'entrata in
vigore dell'ora legale e dell'ora solare. Su richiesta delle
Associazioni dei gestori, il Comune puo' anticipare a fine settembre
il termine dell'orario prescelto per il periodo estivo.
L'Amministrazione comunale ha facolta' di negare il proprio assenso
qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilita' con le
esigenze del pubblico servizio.
I Comuni ad economia prevalentemente turistica e le citta' d'arte di
cui all'art. 16 della L.R. n. 14 del 1999 possono, sentite le
organizzazioni di categoria dei gestori e gli organismi di
rappresentanza dei concessionari, autorizzare deroghe all'orario e ai
turni di riposo limitatamente ai periodi di maggiore afflusso.
I Comuni possono altresi' autorizzare esenzioni temporanee alle
limitazioni di orario o alla osservanza dei turni nei seguenti casi:
- per manifestazioni fieristiche, sportive, ricreative, culturali e
simili, che determinano affluenza notevole di utenza motorizzata;
- per comprovate necessita' locali relative ad eventi imprevedibili
che determinano l'isolamento di parti del territorio comunale.
E' consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli
impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli
stessi sono chiusi al pubblico e comunque in presenza del gestore o
in accordo tra le parti.
9.3) Turni di riposo
1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere
determinata un'apertura di impianti almeno nella misura del venti per
cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Nei
comuni ove sono esistenti e funzionanti due impianti, la percentuale
puo' essere elevata, di concerto con i gestori, al venticinque per
cento.
2. I Comuni, fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.
7, comma 1 del DLgs 32/98, determinano la turnazione del riposo
infrasettimanale, che deve essere effettuata da un numero di impianti
non inferiore al cinquanta per cento di quelli esistenti e
funzionanti nel territorio comunale. I Comuni possono ridurre il
limite di apertura fino al venticinque per cento, in relazione alla
concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei
pregiudizi all'utenza. La effettuazione della turnazione e' a scelta
del gestore e comunque nelle ore pomeridiane.
3. Nella determinazione dei turni di riposo i Comuni tengono conto
della esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo
piu' capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le
principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o
locale maggiormente percorse dall'utenza.
4. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sospendono
l'attivita' nell'intera giornata del lunedi'; se questo e' festivo
l'attivita' e' sospesa nel primo giorno feriale successivo. Su
richiesta degli interessati, i Comuni possono escludere dai turni di
apertura domenicale e festiva gli impianti posti in aree prettamente
industriali, prive di qualsiasi traffico significativo in tali
giornate.
5. Gli impianti di utilita' pubblica, se dotati di apparecchiature
self-service pre-pagamento, possono usufruire di una turnazione di
apertura al venticinque per cento.
6. I Comuni limitrofi aventi uno o due impianti attivi e funzionanti
possono, al fine di ottimizzare il servizio all'utenza motorizzata,
in accordo tra loro, concertare con le organizzazioni petrolifere e
le associazioni dei gestori i turni di riposo per il raggiungimento
delle percentuali minime di apertura di cui al comma 1.
9.4) Esenzioni
1. Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati
dal rispetto degli orari di chiusura nonche' dei turni di chiusura
infrasettimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un
complesso di distribuzione di altri carburanti, purche' vengano
realizzate opportune delimitazioni atte a separare temporaneamente le
attivita' di erogazione dei diversi prodotti.
2. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service
pre-pagamento svolgono servizio esclusivamente nelle ore di chiusura
dell'impianto. Il servizio, durante l'orario di chiusura degli
impianti, deve essere svolto senza la presenza del gestore. La
presenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale
orario di apertura e nei turni di apertura domenicali, festivi ed
infrasettimanali.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli
impianti funzionanti con self-service pre-pagamento senza la presenza
del gestore.
4. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service
post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dal
precedente articolo.
5. Le attivita' di cui all'art. 2, comma 2 bis del DL 29 ottobre
1999, n. 383, convertito con modificazioni dalla Legge 28 dicembre
1999, n. 496, non sono assoggettabili al rispetto degli orari di
apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per
autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali previste
per le rispettive tipologie.
9.5) Servizio notturno
1. Il servizio notturno e' svolto dalle ore 22 e fino all'inizio
dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni
domenicali e festivi.2. Per lo svolgimento del servizio notturno
occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco
competente per territorio.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al servizio notturno i
Comuni assicurano il servizio di distribuzione in localita'
opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso
ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualita'
dell'organizzazione di vendita offerta al pubblico, privilegiando gli
impianti che offrono una vasta gamma di prodotti petroliferi,
assistenza ai mezzi e alle persone, nonche' condizioni di sicurezza
agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono
quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di
afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in
relazione anche alle possibilita' di ristoro offerte dal punto di
vendita.
4. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono
rispettare per intero l'orario di apertura.
9.6) Ferie
1. I Comuni, su domanda dei gestori degli impianti e di intesa con i
titolari delle autorizzazioni, autorizzano la sospensione
dell'attivita' per ferie per un periodo non superiore alle due
settimane per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo.
2. Le sospensioni per ferie vengono determinate annualmente in base a
un criterio di fruizione graduale che preveda comunque l'apertura di
almeno il venti per cento degli impianti in modo da assicurare il
servizio all'utenza motorizzata nonche' lo svolgimento dei turni
festivi e notturni.
3. Nel caso in cui al Comune venga proposto dalle organizzazioni di
categoria dei gestori e dagli organismi di rappresentanza dei
titolari delle autorizzazioni un piano che preveda la rotazione degli
impianti soggetti a chiusura temporanea per ferie, le domande dei
gestori medesimi devono essere prodotte soltanto se siano previsti
periodi di ferie non coincidenti con quelli indicati nella proposta
di piano.
4. Su domanda del gestore, d'intesa col titolare dell'autorizzazione,
puo' inoltre essere autorizzata la sospensione dell'attivita' per un
numero di giorni che consenta di recuperare le festivita' soppresse
dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54.
10) Sistema informativo
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 del DLgs 32/98, la Regione effettua
annualmente, nell'ambito dell'attivita' dell'Osservatorio regionale
del commercio istituito con L.R. 5 luglio 1999, n. 14, un
monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di
razionalizzazione della rete distributiva pubblica e privata dei
carburanti e comunica annualmente al competente Ministero i risultati
del monitoraggio.
2. Al fine di permettere alla Regione di effettuare il monitoraggio
della rete, i Comuni trasmettono al Servizio regionale competente i
dati relativi alla situazione della rete, con le modalita' che
saranno successivamente definite.
3. I dati dell'erogato dei singoli impianti della rete stradale e
degli impianti ad uso privato sono acquisiti dagli UTF competenti per
territorio, ivi compresi i dati relativi all'erogato per il metano.
11) Commissione consultiva regionale
1. Per il monitoraggio degli aspetti inerenti l'evoluzione del
processo di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti
e' istituita una Commissione consultiva regionale.
2. La composizione della Commissione e le sue modalita' di
funzionamento vengono fissate con atto della Giunta.
12) Abrogazione di norme
1. Con l'entrata in vigore del presente atto si abroga la
deliberazione del Consiglio regionale 29 febbraio 2000, n. 1399.