DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2002, n. 609
Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese istruttorie per la derivazione di acqua pubblica e modifiche ed integrazioni della deliberazione di Giunta regionale 1225/01
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3;
- il Regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41;
- la deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2001, n.
1225;premesso che:
- la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e
locale" alla Sezione II "Disciplina dei canoni idrici", art. 152
"Canoni per le utenze di acqua pubblica":
1) dispone i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissa
gli importi minimi di tali canoni;
2) stabilisce che l'aggiornamento degli importi dei canoni verra'
effettuato con cadenza triennale dalla Giunta regionale tenuto conto
del tasso d'inflazione programmata e delle finalita' di tutela,
risparmio ed uso razionale della risorsa idrica;
3) da' facolta' alla Giunta regionale di rideterminare i canoni anche
in diminuzione con riferimento a specifiche categorie di utenti o
tipologie di utilizzo;
valutato:
- che i prelievi di risorsa idrica effettuati possono essere
destinati sia ad uso domestico - ovvero destinati ai bisogni del
nucleo familiare e non configuranti un'attivita' economico-produttiva
o con finalita' di lucro sia ad uso extradomestico;
- che relativamente a prelievi d'acqua pubblica da corpi idrici
superficiali e' previsto che il pagamento del canone di concessione
sia comunque dovuto senza distinguere se tale prelievo e' finalizzato
ad un uso domestico o extradomestico, mentre e' data facolta', a chi
abbia la disponibilita' di un fondo, sulla base di un titolo
legittimante, di estrarre ed utilizzare liberamente le acque
sotterranee, ivi comprese quelle sorgive, per gli usi domestici, ai
sensi dell'art. 23, comma 9ter del DLgs 152/99;
- che risulta opportuno per le derivazioni di acque superficiali da
destinarsi ad uso domestico, avvalersi della facolta' prevista dal
citato art. 152, comma 3, ovvero rideterminare i canoni anche in
diminuzione con riferimento a specifiche categorie di utenti o
tipologie di utilizzo;
- che risulta, pertanto, congruo stabilire che il canone annuale di
concessione di derivazioni di acqua pubblica superficiale ad uso
domestico comportanti fino ad un prelievo massimo di 2 l/s sia
fissato in 6,71 Euro, ovvero pari al minimo dei valori di canone
minimo dovuti per gli usi extradomestici;
- che risulta, altresi', opportuno stabilire che, per la medesima
tipologia di derivazioni comportanti prelievi superiori, sia da
applicarsi quanto disposto ai commi 1 e 2 del citato art. 152;
considerato, inoltre:
- che il comma 1 dell'art. 153 della citata L.R. 3/99 determina le
spese d'istruttoria in modo forfettario nella misura minima,
prevedendo la possibilita' di rideterminare, anche in aumento,
l'importo di tali spese in relazione alla complessita'
dell'istruttoria;
- che, altresi', il comma 5 del citato art. 153 prevede la
possibilita' di rideterminare i sopracitati importi anche in
diminuzione per particolari categorie di utenti o in relazione a
determinate tipologie di utilizzo;
- che il R.R. 41/01 ha previsto modalita' procedurali diverse, con
aggravio istruttorio differente, rispetto alle istanze che possono
essere presentate dagli utenti;
- che risulta pertanto opportuno intervenire sulle spese di
istruttoria differenziandole sulla base del disposto del citato art.
153 della L.R. 3/99;
- che pertanto risulta congruo fissare i seguenti importi quali spese
d'istruttoria dovute relativamente alle istanze di:
1) concessione di derivazione di acqua pubblica con procedura
ordinaria comportante autorizzazione alla perforazione (art. 16) - in
Euro 185,00;
2) concessione di derivazione per le tipologie di prelievo ed
utilizzo di cui all'art. 36, comma 1, lettere a), b) e c) del R.R.
41/01 - in Euro 80,00;
3) autorizzazione ex art. 41, R.R. 41/01 - in Euro 250,00 per istanze
richiedenti fino a tre forniture e Euro 100 per ogni fornitura
aggiuntiva;
ritenuto inoltre che nel caso previsto al comma 2 dell'art. 45 del
R.R. 41/01, qualora l'utente non abbia ancora presentato domanda di
concessione, lo stesso sia assoggetta al pagamento della somma
prevista per l'istruttoria di concessione ordinaria o semplificata a
seconda delle caratteristiche del prelievo, decurtata dell'importo
gia' versato a titolo di spese istruttorie per la domanda di
autorizzazione alla ricerca;
valutata, inoltre, l'esigenza di apportare alcune integrazioni e
modifiche a quanto deliberato con atto n. 1225 del 27 giugno 2001, si
precisa quanto segue:
- l'importo minimo fissato, alla lett. a) del dispositivo della
citata delibera, in Lire 200.000 (pari a 103,29 Euro) e' da
intendersi applicabile alle derivazioni di risorsa idrica non
eccedenti, come portata assentita nell'arco di un anno, gli 0,1 l/s
(corrispondenti a circa 3.100 mc/a) da destinarsi ad uso consumo
umano;
- che risulta opportuno ridefinire l'importo dovuto quale canone
annuo per l'utilizzo di acqua per l'azionamento di mulini ad
esclusivo scopo didattico, turistico, ricreativo, uso gia' ricondotto
con la citata deliberazione di Giunta regionale 1225/01 alla
categoria "uso igienico ed assimilati" di cui alla lettera f), comma
1 dell'art. 152;
- che risulta opportuno avvalersi della facolta' prevista dal citato
comma 3, dell'art. 152 introducendo un ulteriore minimo pari a Euro
75,00 per l'"uso igienico ed assimilati" con riferimento all'utilizzo
della risorsa idrica per l'azionamento di mulini ad esclusivo scopo
didattico, turistico, ricreativo da applicarsi per qualsiasi
quantitativo prelevato;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal dr. Giuseppe Bortone,
Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua e dalla
dott.ssa Cristina Govoni, Responsabile del Servizio Affari giuridici
e generali, per quanto di rispettiva competenza, in merito alla
regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 37 della
L.R. 43/01 e della deliberazione di Giunta regionale n. 2774 del 10
dicembre 2001;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dell'Area
Ambiente Difesa del suolo e della costa dr.ssa Leopolda Boschetti, in
merito alla legittimita' del presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 37 della L.R. 43/01 e della citata deliberazione di Giunta
regionale 2774/01;
tutto cio' premesso, dato atto, valutato e ritenuto;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile,
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di stabilire in Euro 6,71 l'importo del canone annuale di
concessione per derivazioni di acqua pubblica superficiale ad uso
domestico comportanti fino ad un prelievo massimo di 2 l/s;
b) di stabilire che per derivazioni di acqua pubblica superficiale ad
uso domestico comportanti prelievo superiori ai 2 l/s sia da
applicarsi quanto disposto ai commi 1 e 2 dell'art. 152 della L.R.
3/99, e successivi aggiornamenti;
c) di fissare i seguenti importi quali spese d'istruttoria dovute
relativamente alle istanze di:
1) concessione di derivazione di acqua pubblica con procedura
ordinaria comportante autorizzazione alla perforazione - in Euro
185,00;
2) concessione di derivazione per le tipologie di prelievo ed
utilizzo di cui all'art. 36, comma 1, lettere a), b) e c) del R.R.
41/01 - in Euro 80,00;
3) autorizzazione ex art. 41, R.R. 41/01 - in Euro 250,00 per istanze
richiedenti fino a tre forniture, e Euro 100 per ogni fornitura
aggiuntiva;
d) di stabilire che nel caso previsto al comma 2 dell'art. 45 del
R.R. 41/01, qualora l'utente non abbia ancora presentato domanda di
concessione, lo stesso sia assoggetta al pagamento della somma
prevista per l'istruttoria di concessione ordinaria o semplificata a
seconda delle caratteristiche del prelievo, decurtata dell'importo
gia' versato a titolo di spese istruttorie per la domanda di
autorizzazione alla ricerca;
e) di rettificare quanto disposto alla lettera a) della deliberazione
di Giunta regionale n. 1225 del 27 luglio 2001 come di seguito
riportato "di fissare in 103,29 Euro il canone annuo applicabile per
derivazioni comportanti una portata assentita (nell'arco di un anno)
fino a 0,1 l/s di risorsa idrica da destinarsi ad uso consumo umano";
f) di fissare in Euro 75,00 l'importo dovuto quale canone annuo per
l'utilizzo di acqua per l'azionamento di mulini ad esclusivo scopo
didattico, turistico, ricreativo per qualunque quantitativo di
risorsa derivata;
g) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.