LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 8
INTERVENTI A SOSTEGNO E SVILUPPO DELL'AEROPORTUALITA' DI INTERESSE REGIONALE
Art. 3
Modalita' di concessione dei contributi
1. La Giunta regionale, nel rispetto della disciplina comunitaria in
materia di concorrenza, elabora, previa intesa con le Province ed i
Comuni interessati per la parte di loro competenza, un programma
annuale, nell'ambito delle risorse assegnate, a sostegno degli
obiettivi degli articoli 1 e 2.
2. In attuazione del comma 1 la Giunta regionale stabilisce le
priorita' di intervento, i criteri e i requisiti per la concessione
dei contributi, i tempi e le modalita' per la presentazione delle
relative domande. Tra i diversi criteri ed i requisiti indicati e'
comunque compresa la verifica del rispetto delle norme
sull'inquinamento acustico.
3. I contributi sono concessi esclusivamente per progetti e piani di
attivita': non possono superare il 70% delle spese sostenute e sono
erogati dietro presentazione di idonea documentazione di spesa.
Previa presentazione di idonea garanzia puo' essere concesso un
acconto non superiore al 25% dell'importo.
4. I progetti e i piani degli aero club e degli altri soggetti di cui
all'art. 2, devono riguardare le seguenti attivita':
a) la diffusione della cultura aeronautica, lo studio dei problemi e
delle potenzialita' ad essa relativi, la promozione della formazione
aeronautica dei giovani;
b) lo sviluppo dell'attivita' aeronautica nella massima sicurezza;
c) la programmazione e realizzazione di attivita' didattico formative
e scuole di formazione post diploma, nei settori aeronautici, del
monitoraggio ambientale e della protezione civile;
d) la programmazione e realizzazione di iniziative e manifestazioni
aeronautiche sportive e dimostrative;
e) attivita' di solidarieta' da espletarsi con il mezzo aereo.