LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7
PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
TITOLO II
PROGRAMMA REGIONALE
Art. 5
Azioni per il trasferimento di conoscenze
e competenze tecnologiche
1. Le azioni volte alle finalita' di cui alla lettera b) del comma 1
dell'art. 1, prevedono, in particolare, il sostegno a programmi
aventi ad oggetto interventi per il trasferimento di conoscenze e
competenze tecniche in specifici ambiti promossi da Universita', Enti
di ricerca o richieste da imprese in forma singola o associata,
nonche' associazioni di imprese, presenti nella regione
Emilia-Romagna, mediante:
a) il cofinanziamento di contratti per il trasferimento tecnologico,
stipulati da Universita' ed Enti di ricerca, con le imprese o loro
associazioni o consorzi; a detti contratti possono partecipare gli
enti accreditati per la formazione professionale;
b) l'erogazione di contributi per le spese relative a borse di
ricerca per attivita' e progetti di ricerca, innovazione e
trasferimento tecnologico in collaborazione con le imprese;
c) programmi per favorire la mobilita' o il distacco temporaneo di
personale delle Universita' e degli Enti di ricerca in attivita' di
ricerca e trasferimento tecnologico presso le imprese, secondo quanto
previsto dall'art. 3 del DLgs 27 luglio 1999, n. 297.
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
Il testo dell'art. 3 del DLgs 27 luglio 1999, n. 297 concernente
Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il
sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori, e' il seguente:
"Art. 3 - Attivita' finanziabili
1. Sono ammissibili per:
a) interventi di sostegno su progetti o programmi di ricerca
industriale, come definita all'articolo 1, comma 2: 1) le attivita'
svolte in ambito nazionale, sulla base di progetti autonomamente
presentati da soggetti industriali, assimilati e associati; 2) le
attivita' svolte nel quadro di programmi dell'Unione Europea o di
accordi internazionali, sulla base di progetti autonomamente
presentati da soggetti industriali, assimilati e associati; 3) le
attivita' svolte sulla base di progetti predisposti in conformita' a
bandi emanati dal MURST per obiettivi specifici, da parte di soggetti
industriali, assimilati e associati; 4) i contratti affidati da
soggetti industriali e assimilati ad Universita', enti di ricerca,
ENEA, ASI e fondazioni private che svolgono attivita' di ricerca;
b) altri interventi di sostegno su progetto o programma: 1) le
attivita' di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione
di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove
iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per
l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di
soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma
presentato anche da coloro che si impegnano a costituire o a
concorrere alla nuova societa';
c) interventi di sostegno all'occupazione nella ricerca industriale,
come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, alla mobilita'
temporanea dei ricercatori e alla connessa diffusione delle
tecnologie: 1) le assunzioni di titolari di diploma universitario, di
diploma di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca per
avviamento ad attivita' di ricerca, da parte di soggetti industriali
e assimilati; 2) i distacchi temporanei di cui al comma 2; 3) l'alta
formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore
industriale; 4) l'assunzione, da parte di soggetti industriali e
assimilati, di oneri relativi a borse di studio concesse per la
frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nel caso il relativo
programma di ricerca sia concordato con il medesimo soggetto
industriale o assimilato;
d) interventi di sostegno ad infrastrutture, strutture e servizi per
la ricerca industriale, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma
2, e per la diffusione delle tecnologie: 1) l'affidamento da parte di
soggetti industriali e assimilati a laboratori di ricerca esterni
pubblici e privati, dei quali si sia accertata la qualificazione e
l'idoneita', di studi e ricerche sui processi produttivi, di
attivita' applicative dei risultati della ricerca, di formazione del
personale tecnico per l'utilizzazione di nuove tecnologie, di prove e
test sperimentali; 2) la realizzazione, l'ampliamento, la
ristrutturazione, la delocalizzazione, il riorientamento, il recupero
di competitivita', la trasformazione, l'acquisizione di centri di
ricerca, nonche' il riorientamento e il recupero di competitivita' di
strutture di ricerca di soggetti industriali e assimilati, con
connesse attivita' di riqualificazione e formazione del personale.
2. Il personale di ricerca, dipendente da enti di ricerca, ENEA, ASI,
nonche' i professori e i ricercatori universitari, possono essere
temporaneamente distaccati; ai sensi del presente comma, presso
soggetti industriali e assimilati, con priorita' per piccole e medie
imprese nonche' presso i soggetti assimilati in fase d'avvio e le
iniziative economiche di cui al comma 1, lettera b), numero 1), su
richiesta degli stessi soggetti e previo assenso dell'interessato,
per un periodo non superiore a quattro anni; rinnovabile una sola
volta. Il personale distaccato mantiene il rapporto di lavoro con il
soggetto da cui dipende e l'annesso trattamento economico e
contributivo. II servizio prestato durante il periodo di distacco
costituisce titolo valutabile per le valutazioni comparative per la
copertura di posti vacanti di professore universitario e per
l'accesso alle fasce superiori del personale di ricerca degli enti.
Il distacco avviene sulla base di intese tra le parti che regolano le
funzioni, le modalita' di inserimento e l'attribuzione di un compenso
aggiuntivo da parte del destinatario. Le Universita' e gli enti di
ricerca, nell'ambito della programmazione del personale, l'ENEA,
l'ASI, possono ricevere contributi a valere sul fondo di cui
all'articolo 5, per assunzioni a termine in sostituzione del
personale distaccato.".