REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7

PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

         TITOLO II                                                              
      PROGRAMMA REGIONALE                                                       
          Art. 5                                                                
Azioni per il trasferimento di conoscenze                                       
e competenze tecnologiche                                                       
1. Le azioni volte alle finalita' di cui alla lettera b) del comma 1            
dell'art. 1, prevedono, in particolare, il sostegno a programmi                 
aventi ad oggetto interventi per il trasferimento di conoscenze e               
competenze tecniche in specifici ambiti promossi da Universita', Enti           
di ricerca o richieste da imprese in forma singola o associata,                 
nonche' associazioni di imprese, presenti nella regione                         
Emilia-Romagna, mediante:                                                       
a) il cofinanziamento di contratti per il trasferimento tecnologico,            
stipulati da Universita' ed Enti di ricerca, con le imprese o loro              
associazioni o consorzi; a detti contratti possono partecipare gli              
enti accreditati per la formazione professionale;                               
b) l'erogazione di contributi per le spese relative a borse di                  
ricerca per attivita' e progetti di ricerca, innovazione e                      
trasferimento tecnologico in collaborazione con le imprese;                     
c) programmi per favorire la mobilita' o il distacco temporaneo di              
personale delle Universita' e degli Enti di ricerca in attivita' di             
ricerca e trasferimento tecnologico presso le imprese, secondo quanto           
previsto dall'art. 3 del DLgs 27 luglio 1999, n. 297.                           
NOTA ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 3 del DLgs 27 luglio 1999, n. 297 concernente                
Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il                  
sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione             
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori, e' il seguente:             
"Art. 3 - Attivita' finanziabili                                                
1. Sono ammissibili per:                                                        
a) interventi di sostegno su progetti o programmi di ricerca                    
industriale, come definita all'articolo 1, comma 2: 1) le attivita'             
svolte in ambito nazionale, sulla base di progetti autonomamente                
presentati da soggetti industriali, assimilati e associati; 2) le               
attivita' svolte nel quadro di programmi dell'Unione Europea o di               
accordi internazionali, sulla base di progetti autonomamente                    
presentati da soggetti industriali, assimilati e associati; 3) le               
attivita' svolte sulla base di progetti predisposti in conformita' a            
bandi emanati dal MURST per obiettivi specifici, da parte di soggetti           
industriali, assimilati e associati; 4) i contratti affidati da                 
soggetti industriali e assimilati ad Universita', enti di ricerca,              
ENEA, ASI e fondazioni private che svolgono attivita' di ricerca;               
b) altri interventi di sostegno su progetto o programma: 1) le                  
attivita' di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione           
di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove                    
iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per                        
l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di             
soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma                    
presentato anche da coloro che si impegnano a costituire o a                    
concorrere alla nuova societa';                                                 
c) interventi di sostegno all'occupazione nella ricerca industriale,            
come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, alla mobilita'                 
temporanea dei ricercatori e alla connessa diffusione delle                     
tecnologie: 1) le assunzioni di titolari di diploma universitario, di           
diploma di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca per            
avviamento ad attivita' di ricerca, da parte di soggetti industriali            
e assimilati; 2) i distacchi temporanei di cui al comma 2; 3) l'alta            
formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore             
industriale; 4) l'assunzione, da parte di soggetti industriali e                
assimilati, di oneri relativi a borse di studio concesse per la                 
frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nel caso il relativo                 
programma di ricerca sia concordato con il medesimo soggetto                    
industriale o assimilato;                                                       
d) interventi di sostegno ad infrastrutture, strutture e servizi per            
la ricerca industriale, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma           
2, e per la diffusione delle tecnologie: 1) l'affidamento da parte di           
soggetti industriali e assimilati a laboratori di ricerca esterni               
pubblici e privati, dei quali si sia accertata la qualificazione e              
l'idoneita', di studi e ricerche sui processi produttivi, di                    
attivita' applicative dei risultati della ricerca, di formazione del            
personale tecnico per l'utilizzazione di nuove tecnologie, di prove e           
test sperimentali; 2) la realizzazione, l'ampliamento, la                       
ristrutturazione, la delocalizzazione, il riorientamento, il recupero           
di competitivita', la trasformazione, l'acquisizione di centri di               
ricerca, nonche' il riorientamento e il recupero di competitivita' di           
strutture di ricerca di soggetti industriali e assimilati, con                  
connesse attivita' di riqualificazione e formazione del personale.              
2. Il personale di ricerca, dipendente da enti di ricerca, ENEA, ASI,           
nonche' i professori e i ricercatori universitari, possono essere               
temporaneamente distaccati; ai sensi del presente comma, presso                 
soggetti industriali e assimilati, con priorita' per piccole e medie            
imprese nonche' presso i soggetti assimilati in fase d'avvio e le               
iniziative economiche di cui al comma 1, lettera b), numero 1), su              
richiesta degli stessi soggetti e previo assenso dell'interessato,              
per un periodo non superiore a quattro anni; rinnovabile una sola               
volta. Il personale distaccato mantiene il rapporto di lavoro con il            
soggetto da cui dipende e l'annesso trattamento economico e                     
contributivo. II servizio prestato durante il periodo di distacco               
costituisce titolo valutabile per le valutazioni comparative per la             
copertura di posti vacanti di professore universitario e per                    
l'accesso alle fasce superiori del personale di ricerca degli enti.             
Il distacco avviene sulla base di intese tra le parti che regolano le           
funzioni, le modalita' di inserimento e l'attribuzione di un compenso           
aggiuntivo da parte del destinatario. Le Universita' e gli enti di              
ricerca, nell'ambito della programmazione del personale, l'ENEA,                
l'ASI, possono ricevere contributi a valere sul fondo di cui                    
all'articolo 5, per assunzioni a termine in sostituzione del                    
personale distaccato.".                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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