LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7
PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalita' della legge
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio della propria potesta'
legislativa in materia di ricerca scientifica e tecnologica a
sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi, prevista dall'art.
117, comma terzo della Costituzione ed al fine di esercitare le
funzioni ad essa conferite inerenti la realizzazione di programmi per
la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema
produttivo, secondo i principi dell'art. 19 del DLgs 31 marzo 1998,
n. 112 e dell'art. 60 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 promuove
interventi finalizzati:
a) allo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca
industriale, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, nel
rispetto della sostenibilita' ambientale, e anche in riferimento alla
qualificazione della produzione e dei consumi energetici; favorendo
l'accesso delle imprese, in particolare piccole e medie, e di loro
aggregazioni, alle attivita' e alle strutture di ricerca regionali,
nazionali e internazionali, nonche' la valorizzazione dei risultati
della ricerca nella realizzazione di nuove imprese;
b) al trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche e
all'utilizzazione delle risorse umane nelle Universita', nei Centri
di ricerca e nelle imprese, in attivita' di ricerca, innovazione e
trasferimento tecnologico;
c) allo sviluppo coordinato di una rete di iniziative, attivita' e
strutture per la ricerca di interesse industriale e l'innovazione
tecnologica.
2. In attuazione del comma 2 dell'art. 60 della L.R. 21 aprile 1999,
n. 3, la Regione disciplina nell'ambito della presente legge tutti i
propri interventi inerenti il sostegno all'attivita' di ricerca
innovazione e trasferimento tecnologico, ivi compresi quelli previsti
dalla L.R. 13 maggio 1993, n. 25.
3. Per l'incentivazione del trasferimento di conoscenze e competenze
finalizzato alla generale formazione delle persone si applica la
normativa regionale in materia di formazione professionale.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo del comma 3 dell'art. 117 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 117
omissis
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
omissis".
2) Il testo dell'art. 19 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, concernente
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15
marzo 1997, n. 59, e' il seguente:
"Art. 19 - Conferimento di funzioni alle Regioni e agli Enti locali
1. Sono delegate alle Regioni tutte le funzioni amministrative
statali concernenti la materia dell'industria, come definita
nell'articolo 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 18
e non attribuite alle Province e alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e
dell'articolo 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le
funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi
dell'Unione Europea salvo quanto disposto dall'articolo 18.
2. Salvo quanto previsto nell'articolo 18, comma 1, lettere n), o),
p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate
alle Regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni,
contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere
all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese,
per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di
innovazione e trasferimento tecnologico, nonche' quelli per singoli
settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel
settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti
ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della
commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per
lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle
funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali
qualita' delle imprese, che siano richieste specificamente dalla
legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono,
inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per
la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita'
produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente
depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le
determinazioni delle modalita' di attuazione degli strumenti della
programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra
Regioni ed Enti locali anche in ordine alle competenze che verranno
affidate ai soggetti responsabili.
3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni
amministrative delegate e programmatorie, le Regioni attivano forme
di cooperazione funzionali con gli Enti locali secondo le modalita'
previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della Legge 15 marzo
1997, n. 59.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ciascuna Regione puo' proporre l'adozione di criteri
differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle
misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 18.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere n), o),
p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi dello Stato
destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria
saranno erogati dalle Regioni.
6. I fondi relativi alle materie delegate alle Regioni sono ripartiti
tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale
amministrato secondo norme stabilite da ciascuna Regione.
7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato previste in
relazione a funzioni conferite alle Regioni.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
della Conferenza Stato-Regioni, sono definiti i criteri di riparto,
recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalita'
di rilievo nazionale previste, nonche' quelle relative alle diverse
tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo.
9. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative
alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o
complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della Legge 15 febbraio
1963, n. 281, e successive modificazioni, ed al decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di
dette attivita' si intende autorizzato, conformemente alla disciplina
prevista dall'articolo 20 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora
non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro
il termine di novanta giorni, che puo' essere ridotto con regolamento
da emanare ai sensi dello stesso articolo 20 della Legge n. 241 del
1990.
10. Resta di competenza degli organi e delle Amministrazioni statali
e centrali la gestione dei procedimenti amministrativi fino a
compimento dei conseguenti atti di liquidazione ed erogazione delle
agevolazioni, per i quali alla data di effettivo trasferimento e
delega delle funzioni risulta gia' avviato il relativo procedimento
amministrativo.
11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'articolo 10
della Legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuate le attivita' di
collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative
a macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a
marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli Enti
locali o che possono essere svolte anche da soggetti privati
abilitati.
12. Le Regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai
sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano
alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti
dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in
vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni
disposte dal presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra,
atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari
adeguamenti.".
3) Il testo dell'art. 60 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, concernente
Riforma del sistema regionale e locale, e' il seguente:
"Art. 60 - Attuazione delle funzioni delegate per lo sviluppo di
programmi per il trasferimento tecnologico
1. La Regione, al fine di dare attuazione alle funzioni delegate
inerenti la realizzazione di programmi per la ricerca applicata,
l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo,
nell'ambito degli indirizzi comunitari e nazionali in materia,
predispone un provvedimento legislativo finalizzato a promuovere:
a) lo sviluppo efficace e coordinato di: 1) iniziative di ricerca
applicata e innovazione; 2) una rete per il trasferimento e la
diffusione di conoscenze tecnologiche, aperta a Universita', enti di
ricerca, centri pubblici e privati, imprese singole e associate,
realizzata anche in collaborazione con enti e strutture di ricerca
nazionali ed internazionali; 3) iniziative comuni con i soggetti di
cui al punto 2) per l'attuazione di un sistema regionale volto
all'accrescimento della competitivita' tecnologica delle imprese;
b) l'impegno delle imprese nel campo della ricerca precompetitiva,
della ricerca applicata, dell'innovazione, agevolando a tal fine sia
l'accesso delle piccole e medie imprese, di aggregazioni di imprese e
dei sistemi produttivi locali ai programmi nazionali e dell'Unione
Europea, sia le attivita' specializzate rivolte a favorire l'incontro
tra domanda e offerta di innovazione;
c) l'impegno delle risorse umane presenti nelle Universita', negli
Enti di ricerca, nelle professioni e nelle imprese in attivita' di
ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico e di
incontro tra domanda e offerta di innovazione.
2. II provvedimento legislativo di cui al comma 1 armonizza altresi'
la legislazione regionale vigente in materia di interventi inerenti
il trasferimento tecnologico.".
Comma 2
4) Il testo del comma 2 dell'art. 60 della L.R. n. 3 del 1999, citata
alla nota 3) al presente articolo, e' riportato alla stessa nota.
5) La L.R. 13 maggio 1993, n. 25 concerne Norme per la
riorganizzazione dell'ente regionale per la valorizzazione economica
del territorio - ERVET SpA.