REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7

PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
         TITOLO I                                                               
      DISPOSIZIONI GENERALI                                                     
          Art. 1                                                                
Finalita' della legge                                                           
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio della propria potesta'             
legislativa in materia di ricerca scientifica e tecnologica a                   
sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi, prevista dall'art.           
117, comma terzo della Costituzione ed al fine di esercitare le                 
funzioni ad essa conferite inerenti la realizzazione di programmi per           
la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema            
produttivo, secondo i principi dell'art. 19 del DLgs 31 marzo 1998,             
n. 112 e dell'art. 60 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 promuove                  
interventi finalizzati:                                                         
a) allo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca              
industriale, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, nel                  
rispetto della sostenibilita' ambientale, e anche in riferimento alla           
qualificazione della produzione e dei consumi energetici; favorendo             
l'accesso delle imprese, in particolare piccole e medie, e di loro              
aggregazioni, alle attivita' e alle strutture di ricerca regionali,             
nazionali e internazionali, nonche' la valorizzazione dei risultati             
della ricerca nella realizzazione di nuove imprese;                             
b) al trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche e                   
all'utilizzazione delle risorse umane nelle Universita', nei Centri             
di ricerca e nelle imprese, in attivita' di ricerca, innovazione e              
trasferimento tecnologico;                                                      
c) allo sviluppo coordinato di una rete di iniziative, attivita' e              
strutture per la ricerca di interesse industriale e l'innovazione               
tecnologica.                                                                    
2. In attuazione del comma 2 dell'art. 60 della L.R. 21 aprile 1999,            
n. 3, la Regione disciplina nell'ambito della presente legge tutti i            
propri interventi inerenti il sostegno all'attivita' di ricerca                 
innovazione e trasferimento tecnologico, ivi compresi quelli previsti           
dalla L.R. 13 maggio 1993, n. 25.                                               
3. Per l'incentivazione del trasferimento di conoscenze e competenze            
finalizzato alla generale formazione delle persone si applica la                
normativa regionale in materia di formazione professionale.                     
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 3 dell'art. 117 della Costituzione e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 117                                                                       
omissis                                                                         
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti            
internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni; commercio con              
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva                      
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della                
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca               
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori              
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;           
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili;            
grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della                    
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale                  
dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione            
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del               
sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e            
promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di                    
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;              
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle                
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'             
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi                       
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.                          
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 19 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, concernente            
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle              
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15            
marzo 1997, n. 59, e' il seguente:                                              
"Art. 19 - Conferimento di funzioni alle Regioni e agli Enti locali             
1. Sono delegate alle Regioni tutte le funzioni amministrative                  
statali concernenti la materia dell'industria, come definita                    
nell'articolo 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 18            
e non attribuite alle Province e alle Camere di commercio, industria,           
artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e                     
dell'articolo 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le               
funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi                  
dell'Unione Europea salvo quanto disposto dall'articolo 18.                     
2. Salvo quanto previsto nell'articolo 18, comma 1, lettere n), o),             
p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate            
alle Regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni,                  
contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere               
all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese,              
per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di                
innovazione e trasferimento tecnologico, nonche' quelli per singoli             
settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel              
settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti             
ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della                    
commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per            
lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle           
funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali                   
qualita' delle imprese, che siano richieste specificamente dalla                
legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi,               
sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono,           
inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per             
la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita'                 
produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente               
depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le                         
determinazioni delle modalita' di attuazione degli strumenti della              
programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra                 
Regioni ed Enti locali anche in ordine alle competenze che verranno             
affidate ai soggetti responsabili.                                              
3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni                
amministrative delegate e programmatorie, le Regioni attivano forme             
di cooperazione funzionali con gli Enti locali secondo le modalita'             
previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della Legge 15 marzo              
1997, n. 59.                                                                    
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto             
legislativo, ciascuna Regione puo' proporre l'adozione di criteri               
differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle            
misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 18.                    
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere n), o),             
p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi dello Stato                 
destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi,                      
sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria             
saranno erogati dalle Regioni.                                                  
6. I fondi relativi alle materie delegate alle Regioni sono ripartiti           
tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale                      
amministrato secondo norme stabilite da ciascuna Regione.                       
7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro            
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato previste in                    
relazione a funzioni conferite alle Regioni.                                    
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta           
della Conferenza Stato-Regioni, sono definiti i criteri di riparto,             
recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalita'            
di rilievo nazionale previste, nonche' quelle relative alle diverse             
tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo.             
9. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative             
alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o                       
complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della Legge 15 febbraio               
1963, n. 281, e successive modificazioni, ed al decreto del                     
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di            
dette attivita' si intende autorizzato, conformemente alla disciplina           
prevista dall'articolo 20 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora            
non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro            
il termine di novanta giorni, che puo' essere ridotto con regolamento           
da emanare ai sensi dello stesso articolo 20 della Legge n. 241 del             
1990.                                                                           
10. Resta di competenza degli organi e delle Amministrazioni statali            
e centrali la gestione dei procedimenti amministrativi fino a                   
compimento dei conseguenti atti di liquidazione ed erogazione delle             
agevolazioni, per i quali alla data di effettivo trasferimento e                
delega delle funzioni risulta gia' avviato il relativo procedimento             
amministrativo.                                                                 
11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'articolo 10                
della Legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuate le attivita' di              
collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative           
a macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a             
marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli Enti                 
locali o che possono essere svolte anche da soggetti privati                    
abilitati.                                                                      
12. Le Regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai              
sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano               
alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti             
dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in                
vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni             
disposte dal presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra,            
atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari                        
adeguamenti.".                                                                  
3) Il testo dell'art. 60 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, concernente           
Riforma del sistema regionale e locale, e' il seguente:                         
"Art. 60 - Attuazione delle funzioni delegate per lo sviluppo di                
programmi per il trasferimento tecnologico                                      
1. La Regione, al fine di dare attuazione alle funzioni delegate                
inerenti la realizzazione di programmi per la ricerca applicata,                
l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo,            
nell'ambito degli indirizzi comunitari e nazionali in materia,                  
predispone un provvedimento legislativo finalizzato a promuovere:               
a) lo sviluppo efficace e coordinato di: 1) iniziative di ricerca               
applicata e innovazione; 2) una rete per il trasferimento e la                  
diffusione di conoscenze tecnologiche, aperta a Universita', enti di            
ricerca, centri  pubblici e privati, imprese singole e associate,               
realizzata anche in collaborazione con enti e strutture di ricerca              
nazionali ed internazionali; 3) iniziative comuni con i soggetti di             
cui al punto 2) per l'attuazione di un sistema regionale volto                  
all'accrescimento della competitivita' tecnologica delle imprese;               
b) l'impegno delle imprese nel campo della ricerca precompetitiva,              
della ricerca applicata, dell'innovazione, agevolando a tal fine sia            
l'accesso delle piccole e medie imprese, di aggregazioni di imprese e           
dei sistemi produttivi locali ai programmi nazionali e dell'Unione              
Europea, sia le attivita' specializzate rivolte a favorire l'incontro           
tra domanda e offerta di innovazione;                                           
c) l'impegno delle risorse umane presenti nelle Universita', negli              
Enti di ricerca, nelle professioni e nelle imprese in attivita' di              
ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico e di               
incontro tra domanda e offerta di innovazione.                                  
2. II provvedimento legislativo di cui al comma 1 armonizza altresi'            
la legislazione regionale vigente in materia di interventi inerenti             
il trasferimento tecnologico.".                                                 
Comma 2                                                                         
4) Il testo del comma 2 dell'art. 60 della L.R. n. 3 del 1999, citata           
alla nota 3) al presente articolo, e' riportato alla stessa nota.               
5) La L.R. 13 maggio 1993, n. 25 concerne Norme per la                          
riorganizzazione dell'ente regionale per la valorizzazione economica            
del territorio - ERVET SpA.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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