REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIFENSORE CIVICO

COMUNICATO

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO REGIONALE NELL'ANNO 2001 (art. 11 della L.R. 21 marzo 1995, n. 15)

Signor Presidente del Consiglio, signori consiglieri regionali                  
In attuazione della previsione dell'art. 11, comma 1 della L.R. 21              
marzo 1995, n. 15, invio la relazione sull'attivita' da me svolta               
nell'anno 2001, cosi' da consentire a codesto consesso di effettuare            
gli adempimenti di competenza di cui al comma 4 della stessa norma,             
il quale prevede: "Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio             
di Presidenza, esamina e discute la relazione; tenuto conto delle               
osservazioni in essa formulate, adotta le determinazioni di propria             
competenza che ritenga opportune e invita i componenti degli Organi             
statutari della Regione ad adottare le ulteriori misure necessarie".            
Il presente documento rappresenta pertanto il bilancio di un anno di            
esercizio delle funzioni di difesa civica, ed ha la finalita' di                
mettere a disposizione ogni utile elemento di conoscenza e                      
valutazione circa l'adeguatezza delle attivita' e delle iniziative              
poste in essere dal Difensore civico, ma e' finalizzato soprattutto a           
fornire a codesto Consiglio spunti di riflessione sulle iniziative              
piu' opportune da adottare per promuovere ulteriormente la diffusione           
e il consolidamento della difesa civica.                                        
A tale scopo la relazione si articola in diverse parti, distinte in             
titoli secondo i loro contenuti.                                                
Nel primo titolo "Quadro normativo di riferimento" viene illustrato             
il complesso di norme, statali e regionali, che disciplinano gli                
ambiti di intervento del Difensore civico e i possibili rimedi                  
offerti ai richiedenti, cittadini e formazioni sociali.                         
Nel secondo titolo "Dati statistici" vengono fornite le informazioni            
riepilogative dell'attivita' svolta nell'anno, evidenziandone gli               
aspetti piu' significativi.                                                     
Nel terzo titolo "Attivita' e strategie operative" vengono                      
evidenziati i problemi organizzativi e gestionali dell'ufficio, le              
difficolta' incontrate e i traguardi conseguiti nei rapporti con le             
Amministrazioni destinatarie e con l'utenza, gli incontri e le                  
iniziative adottate in ambito regionale e fuori del territorio                  
regionale.                                                                      
Nel quarto titolo "Casistica di taluni interventi effettuati nei                
confronti delle strutture regionali nonche' degli Enti, Istituti,               
Consorzi e Aziende di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d)              
della L.R. n. 15 del 1995", sono evidenziati taluni interventi posti            
in essere nella mia veste di Difensore civico regionale, ai sensi del           
comma 1 dell'art. 2, L.R. 15/95.                                                
Nel quinto titolo "Casistica di alcuni degli interventi piu'                    
significativi svolti nei confronti delle Amministrazioni periferiche            
dello Stato ai sensi dell'art. 16 della Legge 15 maggio 1997, n.                
127", sono illustrate le funzioni, surrogatorie in quanto svolte in             
sostituzione del costituendo Difensore civico nazionale, esplicate              
nei confronti degli uffici periferici delle Amministrazioni statali e           
degli enti pubblici.                                                            
Nel sesto titolo "Alcuni degli interventi piu' significativi posti in           
essere nei confronti di altre pubbliche Amministrazioni ed enti                 
diversi", sono evidenziati gli interventi attuati in esecuzione del             
principio di collaborazione con tutte le pubbliche Amministrazioni              
previsto dall'art. 2, comma 2 della L.R. 15/95.                                 
Nel settimo titolo "Conclusioni" sono illustrate alcune                         
considerazioni conclusive che mi permetto di sottoporre a codesto               
Consiglio, chiamato a valutare ed operare, con scelte lungimiranti e            
tempestive, tutte le misure piu' adeguate per consolidare e                     
sviluppare il sistema di difesa civica regionale.                               
1. Quadro normativo di riferimento                                              
Mentre da un lato si assiste ad una progressiva modifica della                  
cornice politico-istituzionale nella quale opera la pubblica                    
Amministrazione, attraverso una evoluzione ed una presa di coscienza,           
da parte della societa' civile, dell'esigenza di tutelare in maniera            
piu' incisiva i soggetti e le diverse categorie esponenti di                    
formazioni sociali, dall'altro e' mancato il riconoscimento a livello           
nazionale del ruolo della difesa civica da parte del Parlamento, con            
l'approvazione del testo unificato di varie proposte di legge diretto           
ad istituite la figura del Difensore civico nazionale (Progetto di              
legge n. 619 Camera, avente ad oggetto "Norme in materia di Difensore           
civico").                                                                       
Tale progetto e' infatti ormai decaduto con la scadenza naturale                
della XIII Legislatura.                                                         
Peraltro, altre proposte di legge sono state prontamente presentate             
nel corso della presente legislatura, ed alcune di esse appaiono                
particolarmente significative e foriere di sviluppi futuri.                     
Mi riferisco, in special modo, all'Atto Camera n. 878, contenente una           
proposta di legge costituzionale avente ad oggetto "Modifiche alla              
Costituzione concernenti il Difensore civico e i diritti elettorali             
nelle elezioni comunali per i cittadini di Paesi appartenenti                   
all'Unione Europea".                                                            
da rammentare al riguardo che nel corso dei lavori della Commissione            
bicamerale era gia' stato esperito un tentativo di fornire un                   
fondamento costituzionale all'istituto della difesa civica; nel testo           
originariamente predisposto a modifica dell'art. 111, veniva                    
disciplinata la possibilita' di istituire per legge l'ufficio del               
Difensore civico quale organo di garanzia nei rapporti tra il                   
cittadino e la pubblica Amministrazione.                                        
Tale previsione, che non ha avuto seguito per le note vicende della             
Commissione stessa, aveva il difetto di prevedere tale istituto                 
solamente come facoltativo.                                                     
Al contrario, la proposta di Legge n. 878 individua l'istituto come             
obbligatorio. Infatti, l'art. 1 della predetta proposta, intitolato             
"Difensore civico", cosi' recita:                                               
"Dopo l'art. 113 della Costituzione e' inserito il seguente:                   
          Art. 113 bis - E' istituito il Difensore civico come alto             
rappresentante, eletto dal Parlamento, per la difesa dei diritti dei            
cittadini, in particolare nei confronti della pubblica                          
Amministrazione e dei pubblici poteri.                                          
La legge definisce le modalita' di scelta e le funzioni del Difensore           
civico.".                                                                       
Attraverso questa previsione il legislatore ha riconosciuto la                  
necessita' di individuare, a livello costituzionale, un principio di            
tutela alternativo alla giurisdizione, quale quello offerto dalla               
difesa civica, che si ispira ai principi di democrazia e buona                  
amministrazione in quanto rappresenta uno strumento di facile                   
accesso, gratuito e in grado di sopperire, almeno in parte, ai                  
ritardi della giustizia italiana.                                               
peraltro da sottolineare che la formulazione dell'art. 1 della citata           
proposta e' comunque circoscritta, in quanto si limita a prevedere              
una tutela solamente nei confronti delle pubbliche Amministrazioni              
centrali, alle quali fanno bensi' capo rilevantissimi poteri e                  
funzioni che coinvolgono interessi e rapporti per tutto il territorio           
nazionale, lasciando peraltro irrisolto il problema di un sistema               
complessivo di difesa civica esteso a tutti i livelli e nei confronti           
di tutte le pubbliche Amministrazioni.                                          
Sarebbe invece auspicabile una previsione costituzionale che                    
ricomprendesse una visione organica dell'istituto della difesa                  
civica, con una indicazione a tutto campo dell'esigenza di dare                 
effettivita' al diritto alla buona amministrazione previsto dalla               
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.                             
Cio' significherebbe riconoscere, tra le funzioni individuate come              
fondamentali dal nostro ordinamento, l'esigenza dell'istituto della             
difesa civica, esteso a tutti i livelli e munito del carattere                  
dell'obbligatorieta', cosi' da assicurare un sistema generalizzato ed           
organico di difesa civica, quale esiste oramai in tutti i Paesi                 
dell'Unione Europea.                                                            
L'auspicio e', pertanto, che nel corso dell'iter parlamentare, l'atto           
n. 878 trovi una piu' puntuale enunciazione della necessita' della              
difesa civica, cosi' da divenire un principio al quale dovranno                 
attenersi i diversi enti nella loro attivita' normativa.                        
Un'altra significativa modifica al sistema di difesa civica e'                  
scaturita da una Legge nazionale, la n. 212 del 2000, la quale ha               
trovato puntale applicazione nella nostra regione solamente durante             
il corso dell'anno 2001.                                                        
Tale legge, che reca disposizione in materia di statuto dei diritti             
del contribuente, all'art. 13 prevede la nuova figura del Garante del           
contribuente.                                                                   
Il Garante e' un organo collegiale che deve essere istituito presso             
ogni Direzione regionale delle Entrate, presso la quale ha sede ed              
opera in piena autonomia nei confronti dell'Amministrazione                     
finanziaria per rimuovere disfunzioni, irregolarita', scorrettezze,             
prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro                 
comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra              
cittadini e Amministrazione.                                                    
In sostanza, il Garante funziona allo stesso modo di un Difensore               
civico che opera nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, ed             
ha il compito di segnalare le disfunzioni e le incongruenze                     
riscontrate nell'attivita' della stessa Amministrazione; il Garante             
e' peraltro sprovvisto, come del resto il Difensore civico, di poteri           
operativi o tantomeno coercitivi.                                               
L'introduzione di tale organismo ha comportato che tutti gli                    
interventi in materia fiscale aperti presso questo ufficio sono stati           
inviati per competenza all'ufficio del Garante, con l'unica eccezione           
di quelli oramai in fase di conclusione.                                        
Ho ritenuto peraltro opportuno richiedere al Garante un cenno di                
notizia in ordine alla conclusione delle pratiche inviate, anche al             
fine di fornire eventualmente delucidazioni agli interessati che a              
suo tempo si erano rivolti a me.                                                
Viceversa, ho ritenuto di non dover inviare al Garante le pratiche in           
materia di tributi locali, in quanto la norma che individua la                  
competenza del predetto organo e' limitata alle fattispecie nella               
quali e' controinteressata l'Amministrazione centrale o le agenzie              
fiscali, e non puo', conseguentemente, ricomprendere le fattispecie             
che interessano gli Enti locali.                                                
Nei confronti di questi ultimi, infatti, lo statuto prevede solamente           
un dovere di adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti                
nello statuto: diritti di informativa, di interpello, di difesa, di             
trasparenza, di chiarezza, di semplificazione, di tutela                        
dell'integrita' patrimoniale, nonche' i divieti di turbativa per la             
richiesta di documenti gia' in possesso ovvero per l'accesso                    
immotivato presso la sede del contribuente (art. 1, comma 4, ma anche           
art. 17, comma 1).                                                              
In tale convincimento sono stata confortata da un recente parere                
dell'Avvocatura dello Stato, interpellata al riguardo dal Garante del           
Veneto. Di contrario avviso e' l'organismo di coordinamento dei                 
Garanti, il quale ritiene che, "in tempi in cui il federalismo                  
fiscale prevede progressivamente il passaggio dagli organi centrali             
dello Stato alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, se si                     
escludesse la competenza del Garante da un parte si priverebbe                  
ingiustificatamente il contribuente di un possibile aiuto rispetto ad           
alcuni tributi, dall'altra si avrebbe una condanna del Garante stesso           
ad estinguersi perche' si vedrebbe escluso da ambiti importanti                 
dell'attivita' impositiva rispetto alla quale il contribuente deve              
invece rapportarsi".                                                            
Questa prospettazione a mio avviso non coglie il cuore del problema:            
infatti, l'attribuzione al Garante del contribuente della competenza            
ad intervenire nella materia dei tributi locali sarebbe forse idonea            
a tutelare il contribuente, ma costituirebbe sicuramente una lesione            
al potere dell'Ente locale di prevedere un suo proprio Difensore                
civico al quale demandare, tra le altre materie, appunto quella, di             
notevole peso, relativa al contenzioso tributario.                              
Sarebbe infatti in contrasto con i principi dell'autonomia e del                
federalismo il negare alle Regioni e agli Enti locali che hanno                 
istituito o che istituiranno il proprio Difensore civico la                     
possibilita' di demandare allo stesso una competenza naturale quale             
quella di risoluzione dei conflitti concernenti i propri tributi.               
La soluzione piu' aderente ai principi del federalismo e', pertanto,            
quella di rendere obbligatoria l'istituzione del Difensore civico da            
parte di tutte le pubbliche Amministrazioni, e non certo quella di              
spostare la competenza sui tributi locali ad un organo statale.                 
Mi preme inoltre segnalare un provvedimento di notevole peso, che nel           
corso dell'anno 2001 ha dato attuazione alla previsione normativa in            
materia di miglioramento delle comunicazioni con i cittadini da parte           
del Servizio sanitario regionale, contenuta negli artt. 15 e 16 della           
L.R. n. 19 del 1994, attraverso forme di partecipazione attiva delle            
organizzazioni di tutela e volontariato dei cittadini all'attivita'             
di miglioramento della qualita' del servizio reso all'utente, anche             
attraverso la costituzione di Comitati consultivi misti.                        
In tale ottica, la Giunta regionale, con deliberazione n. 320 del               
2000, aveva individuato un sistema di gestione dei reclami in linea             
con la necessita' non solo di risolvere il singolo caso quanto                  
piuttosto di pervenire ad un miglioramento generale del Servizio.               
Nell'ambito delle procedure indicate in tale documento,                         
l'Amministrazione regionale individuava, quale strumento di                     
intervento ancora piu' incisivo e rappresentativo, un organismo                 
avente composizione mista, costituito da rappresentanti delle                   
categorie interessate - Aziende sanitarie e ospedaliere e                       
associazioni di volontariato e di tutela dei diritti del malato - e             
presieduto da un soggetto "super partes", ad esempio il Difensore               
civico.                                                                         
In linea con tale previsione, l'Azienda Unita' sanitaria locale di              
Bologna Sud nel marzo 2001 ha istituito un'apposita Commissione                 
conciliativa mista, presieduta da un rappresentante del Difensore               
civico, avente il compito di valutare, in sede di riesame, i reclami,           
le osservazioni e le opposizioni presentate dai soggetti utenti dei             
servizi erogati dall'Azienda contro atti o comportamenti ritenuti               
lesivi.                                                                         
Si tratta di un importante precedente che appare idoneo a migliorare            
la qualita' della comunicazione tra operatori ed utenti ed a                    
migliorare la qualita' dei servizi offerti agli utenti stessi.                  
La Commissione ha avviato la sua attivita' nel corso del 2001,                  
prendendo in esame e concludendo un caso di reclamo, ed                         
evidenziandosi come strumento idoneo a garantire i cittadini nei                
confronti delle strutture sanitarie, in special modo attraverso la              
prassi di sentire personalmente gli stessi in ordine agli episodi               
segnalati.                                                                      
2. Dati statistici                                                              
Nell'anno 2001 e' proseguito il trend di incremento delle richieste             
da parte di cittadini ed associazioni, a riprova concreta del                   
sentimento di attenzione della popolazione nei confronti                        
dell'istituto e dell'apprezzamento per le iniziative poste in essere            
a loro tutela.                                                                  
Evidenzio di seguito l'incremento degli interventi svolti nel corso             
degli ultimi cinque anni, che ha portato pressoche' al raddoppio                
delle istanze: e' la riprova che l'istituto viene avvertito dalla               
popolazione come necessario, ma che e' altrettanto necessario un                
ulteriore sforzo, da parte dell'Amministrazione regionale, per far              
conoscere ai cittadini l'esistenza e le caratteristiche operative di            
questo strumento, ponendo in essere specifiche iniziative di                    
informazione e con il potenziamento della struttura:                            
Difesa civica ultimi cinque anni  Interventi                                    
1997   738                                                                      
1998   776                                                                      
1999  1218                                                                      
2000  1243                                                                      
2001  1409                                                                      
da sottolineare al riguardo che l'incremento di casi esaminati                  
nell'anno 2001 e' stato, rispetto all'anno 2000, del 13,35%.                    
anche da sottolineare che questo incremento sarebbe stato                       
presumibilmente maggiore se il posto di Dirigente dell'Ufficio non              
fosse risultato vacante, a seguito del collocamento a riposo,                   
avvenuto con decorrenza primo aprile 2001, del dott. Vittorio                   
Bernini, Dirigente dell'Ufficio il quale si era costantemente                   
dimostrato un prezioso collaboratore ed un riferimento indispensabile           
per tutte le attivita' ed iniziative poste in essere.                           
In effetti, la struttura ha risentito pesantemente di tale assenza,             
nonostante l'impegno ulteriore profuso da tutto il personale, in                
primis dalla dott.ssa Gloria Guicciardi, ed e' stato giocoforza                 
rinunciare a talune iniziative di collaborazione e di informazione              
che pur erano gia' state programmate per l'anno 2001.                           
Le richieste sono pervenute con queste modalita':                               
Tipologia  Richieste                                                            
di persona  640                                                                 
posta ordinaria  248                                                            
e-mail   34                                                                     
telefono  335                                                                   
fax   84                                                                        
linea verde su territorio regionale   59                                        
iniziativa d'ufficio   9                                                        
Alle suddette (1409) istanze devono essere aggiunte le richieste                
telefoniche piu' semplici, che si sono concretate in un colloquio               
telefonico conclusosi con una semplice informazione (indicativamente            
una decina al giorno).                                                          
In relazione agli enti destinatari, le richieste di intervento                  
possono essere cosi' suddivise:                                                 
Enti destinatari  Interventi                                                    
Regione/Enti regionali/Aziende USL  236                                         
Amministrazioni periferiche dello Stato  291                                    
Aziende erogatrici di servizi pubblici   46                                     
Comuni convenzionati con la RER  371                                            
Comuni non convenzionati  196                                                   
Sono altresi' pervenute richieste e reclami delle seguenti tipologie:           
Altre richieste e reclami  Interventi                                           
Richieste di nomina di "Commissario ad acta"    3                               
Procedimenti trasmessi per competenza   ad altro Difensore civico o             
ad altra autorita'   37                                                         
Archiviati per inammissibilita':  229                                           
riferivano problematiche di diritto privato   e rapporto di impiego             
con pubbliche Amministrazioni                                                   
Nell'anno 2001 e' pervenuta, nella mia qualita' di Difensore civico             
del Comune di Ravenna, una richiesta di controllo eventuale ai sensi            
del combinato disposto dell'art. 127 del DLgs n. 267 del 2000 - TU              
delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali - e dell'art. 33 della           
L.R. n. 7 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.                  
Trattandosi di una fattispecie particolarmente significativa, ritengo           
opportuno illustrare, sia pur per sommi capi, il contenuto della                
richiesta stessa.                                                               
Alcuni consiglieri comunali richiedevano, con nota in data 20 luglio            
2001, il controllo di legittimita' su una deliberazione del Consiglio           
comunale di Ravenna avente ad oggetto "Rinnovo dei contratti rep. n.            
2660 del 1996 e n. 2912 del 1997, relativi rispettivamente alle Fasi            
1 e 2 di riconversione del SIC in ambiente Unix Client-Server, ad               
Akros Informatica Srl di Ravenna".                                              
Con successiva comunicazione datata 21 luglio 2001, pervenuta a                 
questo ufficio il 24 dello stesso mese (ed alla Segreteria generale             
del Comune di Ravenna il 25 dello stesso mese), i predetti                      
consiglieri comunali inoltravano, facendola propria, una nota redatta           
dal consigliere Ancisi, ad integrazione della precedente richiesta.             
Valutate le istanze pervenute, rilevavo che, mentre la richiesta di             
controllo in data 20 luglio risultava presentata entro il termine e             
dal numero di consiglieri comunali previsti dal comma 1 dell'art. 127           
del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, al contrario la nota in data 21                
luglio non poteva essere presa in esame in quanto era pervenuta oltre           
i dieci giorni dall'affissione all'Albo pretorio della citata                   
deliberazione (in quanto l'affissione stessa e' stata effettuata il             
12 luglio 2001). Oltre a cio', rilevavo che le riserve in essa                  
indicate circa l'illegittimita' della deliberazione impugnata non               
concernevano rilievi gia' posti con la richiesta di controllo                   
presentata in data 20 luglio 2001, ma afferivano invece a circostanze           
ed elementi nuovi e non contenuti nell'originaria richiesta.                    
Nella richiesta di controllo pervenuta in termini, inoltre, non erano           
state menzionate le norme violate, come invece previsto dal comma 1             
dell'art. 127 del DLgs 267/00; nella richiesta stessa, difatti, i               
consiglieri si erano limitati ad evidenziare una serie di                       
osservazioni e perplessita' nel merito dei contenuti del                        
provvedimento.                                                                  
In conclusione, dichiaravo inammissibile il reclamo proposto con nota           
in data 21 luglio 2001, mentre rigettavo il reclamo proposto con nota           
in data 20 luglio 2001 in quanto nel reclamo non erano state indicate           
violazioni specifiche di norme.                                                 
Con nota del 3 agosto 2001, il consigliere Ancisi presentava le                 
proprie obiezioni argomentando con le seguenti considerazioni:                  
"La Legge (art. 127 del TU sull'ordinamento degli Enti locali) non              
dice che i reclami di cui trattasi debbano pervenire al Difensore               
civico entro dieci giorni dall'affissione all'Albo pretorio della               
deliberazione contestata, bensi' che i consiglieri reclamanti ne                
facciano richiesta scritta nei termini predetti;                                
la nota non ammessa alI'esame e' stata "fatta" il 21 luglio 2001,               
entro i dieci giorni successivi all'affissione all'Albo pretorio                
della deliberazione contestata;                                                 
non e' stata trasmessa il giorno stesso a codesto Ufficio perche' era           
un giorno di sabato, in cui gli uffici comunali di Ravenna sono                 
chiusi, cosi' come codesto stesso Ufficio; e' stata trasmessa il                
primo giorno utile, cioe' il 24 luglio, essendo state festive le                
giornate del 22 (domenica) e del 23 (Santo patrono di Ravenna); la              
trasmissione e' avvenuta via fax, dietro suggerimento dell'impiegata            
del Comune di Ravenna addetta a codesto Ufficio;                                
e' appena logico che i dieci giorni concessi dalla legge per                   
esaminare la deliberazione, riscontrare i motivi di illegittimita' e            
indicare esattamente le norme di legge violate, scrivere il testo del           
reclamo, raccogliere un consistente numero di firme di consiglieri              
comunali non facilmente reperibili per la natura del loro incarico              
presso la residenza municipale, devono essere concessi per intero al            
netto di festivita' che riducessero il termine finale a 9, 8 o al               
limite anche meno giorni;                                                       
e' prassi diffusa che scadenze di legge coinvolgenti obblighi dei              
cittadini verso lo Stato siano prorogate al primo giorno non festivo            
quando coincidenti con una festivita';                                          
nel dubbio interpretativo, dovrebbe essere adottata la soluzione che            
piu' va verso gli obiettivi della legge (nel caso, il controllo                 
dell'atto in presenza di dubbi di legittimita') e non in direzione              
contraria (nessun controllo su un atto di cui si contesta la                    
legittimita');                                                                  
e' cosi' avvenuto che la parte del ricorso piu' stringente e                   
attinente la violazione di precise norme di legge, puntualmente                 
menzionate, e' caduta nel vuoto, consentendo alla deliberazione di              
evitare un controllo piu' difficilmente rigettabile: questo                     
risultato, anche se valutabile solo in sede politica, senza alcun               
addebito a nessuna volonta' produce amarezza anche considerando che i           
casi assoggettabili a controllo eventuale sono minimi e quasi mai               
sollevati dai consiglieri di questo Comune".                                    
Dopo avere esaminato attentamente le argomentazioni contenute nella             
lettera citata ho risposto prendendo preliminarmente in esame                   
l'interpretazione data all'inciso "ne facciano richiesta scritta",              
utilizzato dal legislatore per indicare il termine entro il quale i             
consiglieri possono richiedere il controllo previsto dall'art. 127              
del DLgs 267/00.                                                                
Un chiarimento al riguardo si rende a mio avviso indispensabile, e              
cio' non tanto per quanto concerne il controllo sulla deliberazione             
del Consiglio comunale di Ravenna PG n. 35494 del 5/7/2001, quanto              
piuttosto per evitare fraintendimenti in relazione a future,                    
eventuali richieste di controllo.                                               
Innanzitutto e' da osservare che l'iniziativa dei consiglieri di                
sottoporre a controllo le deliberazioni della Giunta e del Consiglio            
deve essere disposta per il tramite del Segretario comunale, al quale           
quindi va presentata la relativa istanza, ai sensi dell'art. 23 della           
L.R. 7/92 e successive modificazioni e integrazioni.                            
Inoltre, tale iniziativa, qualora si riferisca a provvedimenti                  
rientranti nell'elencazione di cui all'art. 127, costituisce una                
facolta' ed un onere per gli stessi, nonche' condizione                         
imprescindibile affinche' il Difensore civico (o il Comitato                    
regionale di controllo) intervengano per l'esame di loro competenza.            
La mancanza di tale iniziativa nei limiti previsti dalla relativa               
disciplina determina, al contrario, l'efficacia del provvedimento               
stesso.                                                                         
L'iniziativa in questione si configura pertanto come atto recettizio,           
in quanto produce i suoi effetti nella sfera del destinatario,                  
attivando l'esame di competenza del Difensore civico solamente                  
allorche' quest'ultimo ne sia messo a conoscenza tempestivamente.               
A conclusione di quanto sopra segnalo che, nel gennaio 2002, mi e'              
stata comunicata l'approvazione in Consiglio comunale di una                    
deliberazione con la quale e' stato disposto, da un lato il ritiro,             
in sede di autotutela, della delibera approvata il 5 luglio, e                  
dall'altro la definizione delle linee di indirizzo per l'espletamento           
della gara dei servizi informatici, con l'adozione di un'asta                   
pubblica per affidare all'esterno il servizio di gestione e                     
manutenzione per la durata di 4 anni del sistema informatico                    
comunale.                                                                       
Tale decisione e' stata adottata in seguito alla presentazione, da              
parte del consigliere Ancisi per il Gruppo consiliare "Lista per                
Ravenna", di un ricorso contro la delibera del 5 luglio 2001 alla               
Comunita' Europea che l'ha ammesso all'esame, secondo il diritto                
comunitario.                                                                    
Infine, e' da segnalare che nell'anno 2001 sono state presentate n.             
35 richieste di intervento per accesso agli atti ed alle informazioni           
giacenti presso uffici della pubblica Amministrazione.                          
Di tali richieste, la gran parte relative atti e documenti di Enti              
locali, alcune sono risultate particolarmente significative in                  
quanto, in una materia che pur riscontra frequenti ed esaustive                 
pronunce giurisprudenziali, si e' spesso resa necessaria un'opera di            
convincimento e di spiegazioni in relazione a fattispecie di non                
corretta applicazione della normativa da parte dell'Amministrazione.            
Si forniscono di seguito i dati relativi a tali istanze:                        
Istanze archiviate perche' inammissibili  n.  7                                 
Istanze trattate  n. 21                                                         
Istanze trattate come consulenze  n.  5                                         
Istanze non coltivate dall'interessato  n.  2                                   
Totale  n. 35                                                                   
Delle n. 21 istanze trattate, n. 7 sono state concluse con il                   
seguente esito:                                                                 
- positivo: n. 6 di cui:                                                        
- per n. 2, l'Amministrazione ha collaborato alla definizione o ha              
fornito spiegazioni;                                                            
- per n. 4, e' stata accolta la tesi proposta dal Difensore civico              
- negativo: n. 1, l'Amministrazione, pur motivando, ha provveduto in            
modo difforme da quanto sostenuto dal Difensore civico.                         
E' da precisare al riguardo che, delle n. 21 istanze trattate, n. 11            
si sono concretate in altrettante richieste di riesame ai sensi                 
dell'art. 25 della Legge n. 241 del 1990.                                       
Come e' noto, al Difensore civico e' stata attribuita, con l'art. 15            
della Legge n. 340 del 24 novembre 2000, una nuova competenza in                
materia di accesso alla documentazione amministrativa, con cio'                 
modificando il comma 4 dell'art. 25 della Legge n. 241 del 1990.                
Nella mia precedente relazione manifestavo le mie perplessita' circa            
l'efficacia di tale attribuzione, posto che non esiste alcun potere             
del Difensore civico, una volta esaurito con esito infruttuoso il               
procedimento, di costringere l'Amministrazione a dare corso                     
all'adempimento: in tal caso resta infatti al richiedente solamente             
la strada del ricorso al TAR.                                                   
Significativamente, in almeno due episodi di richiesta di riesame,              
nei quali mi sono ritrovata impotente di fronte a dinieghi di accesso           
manifestamente ingiustificati, ho avuto conferma della fondatezza               
delle mie preoccupazioni.                                                       
In relazione agli enti destinatari, le richieste di intervento                  
possono essere cosi' suddivise:                                                 
- Attivita' svolta nei confronti dell'Amministrazione regionale, di             
Enti o Istituti, Consorzi ed Aziende dipendenti o sottoposti a                  
vigilanza o controllo (236):                                                    
Enti  Interventi                                                                
Ambiente  22                                                                    
Arstud  12                                                                      
Beni culturali   2                                                              
Consorzi bonifica  22                                                           
Concorsi   4                                                                    
Contributi regionali   6                                                        
Differimento accesso atti, diritto all'informazione,   rilascio                 
documenti  11                                                                   
Edilizia residenziale  47                                                       
Formazione   1                                                                  
Opere e lavori pubblici   2                                                     
Procedimento amministrativo   2                                                 
Sanita'/Aziende USL e Ospedaliere  76                                           
Servizi sociali   9                                                             
Urbanistica   1                                                                 
Altre materie  19                                                               
- Attivita' svolta nei confronti di Enti locali non convenzionati               
(196):                                                                          
Materia  Interventi                                                             
Ambiente  21                                                                    
Anagrafe   5                                                                    
Autocertificazione  15                                                          
Cimiteri   3                                                                    
Commercio   5                                                                   
Concorsi   2                                                                    
Contributi pubblici   2                                                         
Cultura   1                                                                     
Differimento accesso atti, diritto accesso atti,   diritto                      
all'informazione   5                                                            
Edilizia pubblica   3                                                           
Invalidi civili   2                                                             
Lavori opere pubbliche   9                                                      
Scuole pubbliche   7                                                            
Traffico e Polizia municipale  26                                               
Servizi sociali  12                                                             
Strade comunali   2                                                             
Tributi locali  34                                                              
Urbanistica  26                                                                 
Altre materie  16                                                               
- Attivita' svolta nei confronti di Enti e Amministrazioni                      
periferiche dello Stato nonche' nei confronti di Aziende erogatrici             
di Servizi pubblici (325):                                                      
Enti  Interventi                                                                
ANAS   7                                                                        
Agenzia del territorio   8                                                      
Aeroporto   2                                                                   
Aziende erogatrici Servizi pubblici   (SEABO, Telecom, ENEL, FFSS,              
URAR, etc.)  56                                                                 
Beni culturali (Soprintendenza)   6                                             
Commissioni tributarie TAR e tribunali ordinari  71                             
Corte Conti   2                                                                 
Corte Appello   1                                                               
Capitaneria Porto   1                                                           
Demanio   5                                                                     
Diritto all'informazione, accesso atti, rilascio documenti  10                  
Garante contribuente   6                                                        
Immigrazione/Consolati   3                                                      
Societa' Autostrade   2                                                         
Ministero Difesa   4                                                            
Ministero Istruzione  20                                                        
Ministero Finanze  32                                                           
Ministero Trasporti   4                                                         
Monopoli di Stato   1                                                           
Polizia statale  25                                                             
PRA   1                                                                         
Previdenza/INPS-INPDAP - altre  30                                              
Prefettura   8                                                                  
Provincia di Bologna e altre  14                                                
Questura   4                                                                    
Universita'   2Nel corso dell'anno 2001 e' proseguita l'attivita' di            
difesa civica nei confronti delle Amministrazioni comunali                      
convenzionate: Bologna, Ravenna, Imola, Castel San Pietro Terme,                
Borgo Tossignano, Budrio, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel           
del Rio, Castel Guelfo, Crevalcore, Dozza, Fontanelice, Mordano,                
Pieve di Cento, Sant'Agata Bolognese, Zola Predosa.                             
Gli interventi posti in essere nei confronti delle predette                     
Amministrazioni comunali, in numero di 371, sono cosi' ripartiti:               
- Comuni convenzionati con la Regione Emilia-Romagna :                          
Comuni  Interventi                                                              
Bologna  145                                                                    
Ravenna  154                                                                    
Budrio    8                                                                     
Casalecchio   15                                                                
Crevalcore    1                                                                 
Sant'Agata Bolognese    2                                                       
Zola Predosa    7                                                               
Imola   27                                                                      
Castel San Pietro Terme   9                                                     
Castel Guelfo    0                                                              
Borgo Tossignano    0                                                           
Castel del Rio    0                                                             
Fontanelice    0                                                                
Mordano    0                                                                    
Dozza    2                                                                      
Castelfiumanese    0                                                            
Pieve di Cento    1                                                             
- I suddetti hanno interessato le seguenti materie:                             
Materia  Interventi                                                             
Ambiente, Tutela e difesa del suolo  21                                         
Anagrafe  10                                                                    
Artigianato   5                                                                 
Autocertificazione   5                                                          
Cimiteri   8                                                                    
Commercio   9                                                                   
Concorsi locali   6                                                             
Contributi pubblici  12                                                         
Cultura, Sport, Spettacolo  10                                                  
Diritto accesso atti e all'informazione   8                                     
Edilizia residenziale pubblica  18                                              
Immigrazione   4                                                                
Parchi e giardini, Tutela verde pubblico  12                                    
Opere e lavori pubblici  20                                                     
Scuole comunali  15                                                             
Servizi pubblici (erogazione acque, elettricita', trasporti, etc.)              
27                                                                              
Servizi sociali  38                                                             
Strade comunali   9                                                             
Tributi locali  42                                                              
Urbanistica ed edilizia  24                                                     
Viabilita', circolazione e piani traffico  26                                   
Violazione Codice strada, Polizia amministrativa locale  30                     
Altre materie  12                                                               
Non e' invece ancora giunta a conclusione la convenzione con la                 
Provincia di Bologna la quale, pur essendo stata deliberata da                  
entrambi gli Enti, necessita di ulteriori approfondimenti.                      
Si tratta di una convenzione che prevede l'affidamento al Difensore             
civico regionale dello svolgimento delle funzioni di difesa civica              
provinciale, con facolta' per la Provincia stessa di stipulare                  
apposite convenzioni con i Comuni del proprio territorio, per                   
estendere anche a questi ultimi l'utilizzo della difesa civica                  
regionale.                                                                      
Una simile previsione appare particolarmente invitante per gli Enti             
locali, soprattutto per quelli di ridotte dimensioni, atteso anche              
che l'impegno economico richiesto sarebbe particolarmente ridotto.              
intuibile che l'approvazione della convenzione in esame costituira'             
un precedente significativo e non ancora attuato in altre regioni,              
tale da assicurare un'ampia tutela dei componenti la comunita'                  
provinciale e da incrementare in maniera sensibile l'impegno di                 
questo ufficio. Nel corso del 2001, sono stati conclusi 1159                    
procedimenti con i seguenti esiti:                                              
Positivo (310)                                                                  
- 52 con l'accoglimento della raccomandazione del Difensore civico              
- 251 con la collaborazione della PA                                            
Negativo (92)                                                                   
- 67 accertata infondatezza dopo istruttoria                                    
- 21 con dissenso motivato dalla PA e non condiviso dal Difensore               
civico                                                                          
- 4 per mancata collaborazione                                                  
Archiviato (649)                                                                
- 52 per infondatezza del reclamo                                               
- 20 per rapporto di lavoro con la PA                                           
- 90 per controversia tra privati o Enti privati                                
- 19 trasmessi ad altra autorita' per competenza                                
- 79 per rinuncia al reclamo da parte degli interessati                         
389 casi in cui e' stata prestata consulenza, forniti consigli e date           
le delucidazioni agli interessati.                                              
3. Attivita' e strategie operative                                              
Come ho evidenziato sopra, l'attivita' dell'ufficio ha grandemente              
risentito del collocamento a riposo del dirigente dell'ufficio del              
Difensore civico, a decorrere dall'1 aprile 2001: per nove mesi la              
scrivente e tutta la struttura si sono trovate in condizioni di dover           
far fronte all'espletamento di funzioni non di propria competenza,              
sottraendo tempo ed energie alle attivita' proprie, con conseguente             
impossibilita' di fornire sempre risposte adeguate alle esigenze                
dell'utenza, e cio' nonostante fosse stato affidato ad interim                  
l'incarico ad altro dirigente regionale, peraltro avente la propria             
sede di servizio altrove ed oberato dei propri molteplici impegni.              
Tutto cio' e' avvenuto in un momento nel quale la richiesta di difesa           
civica si trovava in una fase di espansione, in relazione alla quale            
avevo reiteratamente ed inutilmente sollecitato un adeguamento                  
dell'organico alla accresciuta mole di interventi e all'incremento di           
competenze via via attribuite dal legislatore nazionale e regionale.            
da sottolineare al riguardo che l'organico di questo ufficio e'                 
rimasto invariato dalla sua istituzione; sono al contrario                      
decuplicate le richieste di intervento, mentre sono state attivate              
ben 17 convenzioni con altrettante Amministrazioni comunali,                    
convenzioni che prevedono il ricevimento del pubblico in loco da                
parte di funzionari dell'ufficio a cadenza settimanale o mensile, con           
la conseguenza che il predetto personale viene sottratto sempre in              
maggior misura all'ordinaria attivita' presso questa sede.                      
Emblematica al riguardo e' la richiesta di incrementare il numero               
delle presenze mensili pervenuta nell'anno 2001 da parte del Comune             
di Imola, Amministrazione con la quale esiste dal 1998 una                      
convenzione per l'esercizio della difesa civica.                                
La convenzione attualmente in essere prevede infatti una sola                   
presenza mensile presso quella sede; per il resto, le richieste di              
intervento vengono inviate o direttamente dagli interessati o per via           
telematica attraverso l'Ufficio Relazioni con il pubblico di                    
quell'ente, e vengono trattate presso questa sede regionale.                    
Si trattava di una richiesta del tutto condivisa dalla scrivente, in            
considerazione della notevole affluenza di pubblico nel giorno di               
ricevimento e anche al fine di evitare di disperdere i frutti degli             
sforzi intrapresi per valorizzare l'attivita' svolta.                           
In tal senso ho pertanto evidenziato all'Ufficio di Presidenza                  
l'esigenza di corrispondere a tale richiesta, tenuto peraltro                   
presente che, stante l'aggravio di lavoro e di missioni da parte del            
personale, si rendeva contestualmente indispensabile un adeguamento             
dell'organico, da me gia' reiteratamente richiesto in precedenza.               
A tale richiesta purtroppo non e' stato dato riscontro.                         
Scendendo all'esame delle attivita' piu' significative svolte nel               
corso dell'anno, e' da segnalare che sono proseguiti anche nell'anno            
2001 gli incontri serali con la popolazione dei Comuni convenzionati,           
allo scopo di promuovere anche nei loro confronti una migliore                  
conoscenza dell'istituto.                                                       
Numerose sono state anche le occasioni di incontro con i soggetti               
istituzionali dei vari enti ed Amministrazioni, in connessione con le           
problematiche di difesa civica: si citano, a titolo esemplificativo,            
il corso di formazione tenuto presso il Servizio immigrazione del               
Comune di Bologna, al quale hanno partecipato numerosi operatori                
coinvolti in vario modo nelle problematiche proprie dei soggetti                
extracomunitari presenti nell'hinterland bolognese, e il seminario              
con alcune classi di studenti degli istituti superiori tenutosi                 
presso il Consiglio regionale.                                                  
La scrivente ha inoltre partecipato a numerosi convegni e conferenze,           
tra i quali particolarmente impegnativo il Seminario che si e' tenuto           
a Bruxelles dal 19 al 21 settembre, avente ad oggetto "The ombudsmen            
against discrimination", al quale hanno partecipato pressoche' tutti            
i Difensori civici nazionali e regionali presenti nel territorio                
dell'Unione Europea.                                                            
Si e' trattato di una occasione di incontro e di scambio di notizie e           
di opinioni ad alto livello, che ha indubbiamente contribuito ad                
approfondire il ruolo del Difensore civico nella tutela dei diritti             
fondamentali dell'uomo presentati in modo globale, cioe' sia quelli             
"classici" che quelli "della seconda generazione".                              
In questa occasione, il Mediatore europeo ha illustrato                         
l'introduzione di un Codice di buona condotta amministrativa, redatto           
a seguito di un'indagine svolta presso organismi e istituzioni                  
comunitarie al fine di assicurare regole comuni di disciplina del               
comportamento dei pubblici funzionari nei loro rapporti con il                  
pubblico.                                                                       
Nell'allegare alla presente relazione una copia del predetto codice,            
segnalo che si tratta di un documento di particolare rilevanza per il           
buon andamento delle istituzioni pubbliche, sul quale mi permetto di            
richiamare l'attenzione delle SS.LL.                                            
Pur essendo una risoluzione, priva come tale di valore cogente, la              
sua adozione da parte di codesta Amministrazione potra' essere di               
grande utilita' per i dirigenti e i collaboratori, in quanto un utile           
strumento per evitare molti casi di cattiva amministrazione                     
attraverso un miglioramento delle relazioni tra i soggetti privati e            
strutture amministrative.                                                       
Sottolineo inoltre l'opportunita' che ai contenuti di questa carta              
venga conferito un carattere di obbligatorieta', o recependoli in un            
Regolamento o mediante altre modalita' idonee a prescrivere al                  
personale dipendente l'obbligo di attenersi puntualmente ad esso.               
In tal modo codesta Amministrazione dara' applicazione anche al                 
decreto del Dipartimento della Funzione pubblica 28 novembre 2000 -             
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche                          
Amministrazioni - il quale, al comma 3, art. 1, dispone che le                  
previsioni degli artt. 3 e seguenti dello stesso decreto possono                
essere integrate o specificate dai Codici adottati dalle singole                
Amministrazioni, ai sensi dell'art. 58 bis, comma 5 del DLgs 3                  
febbraio 1993, n. 29.                                                           
Quest'ultima disposizione consente alle pubbliche Amministrazioni di            
dettare, nel rispetto dei principi espressi dal decreto, autonome               
norme del comportamento dei propri dipendenti modulate sulle diverse            
esigenze espresse dalle singole realta'.                                        
Nel corso dell'anno ho avuto ripetuti incontri con i Difensori civici           
delle altre regioni nell'ambito del Coordinamento nazionale, al fine            
di concordare ed individuare le opportune iniziative, ai vari                   
livelli, per rafforzare il ruolo e l'attivita' della difesa civica in           
Italia.                                                                         
Similmente ho avuto svariati incontri con i Difensori civici locali             
presenti nella regione, per coordinare le rispettive aree di                    
attivita'.                                                                      
A tale proposito evidenzio che, dopo un ampio dibattito, nella                  
riunione del 30 novembre 2001 i Difensori civici presenti hanno                 
approvato lo statuto della Conferenza dei Difensori civici                      
dell'Emilia-Romagna. La predetta Conferenza, istituita allo scopo di            
dare concreta attuazione alle indicazioni contenute nell'art. 13                
della L.R. n. 15 del 1995, si prefigge la promozione di una piu'                
efficace tutela dei diritti fondamentali della persona in rapporto              
all'evoluzione della tutela non giurisdizionale a livello locale,               
regionale e nazionale, attraverso scambi, collegamenti e                        
collaborazioni varie con gli interlocutori istituzionali e non.                 
Infine, il 27 marzo si e' insediata presso questo ufficio la                    
Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare -            
della quale la scrivente e' Presidente di diritto - istituita ai                
sensi degli artt. 40 e seguenti della L.R. n. 34 del 1999 con il                
compito di giudicare l'ammissibilita' delle proposte di iniziativa              
popolare e delle richieste di referendum abrogativi.                            
Nell'espletamento della propria attivita' la predetta Commissione ha            
predisposto, come primo adempimento, il Regolamento interno per la              
disciplina del proprio funzionamento.                                           
Nel corso dell'anno 2001 sono stati sottoposti all'esame della                  
Commissione due quesiti referendari, oltre ad una proposta di legge             
d'iniziativa del Consiglio provinciale di Piacenza.                             
Attesa la rilevanza e la delicatezza dei quesiti proposti, e in                 
considerazione della necessita' di procedere all'audizione degli                
incaricati a rappresentare i promotori dei referendum o della                   
proposta di legge, la Commissione si e' fatta carico di tenere                  
numerose riunioni al fine di fornire una approfondita ed esaustiva              
valutazione circa la fondatezza di essi.                                        
Passando all'esame di specifici aspetti dell'attivita' posta in                 
essere nel periodo di riferimento, desidero segnalare che sono                  
pervenute, come del resto gia' in passato, numerose attestazioni di             
riconoscimento per i risultati conseguiti, sia da parte di privati              
che di associazioni.                                                            
L'ampiezza e la frequenza di tali apprezzamenti rappresenta uno degli           
aspetti che giustificano maggiormente la mia attivita', nella                   
consapevolezza che, in ogni caso, tali atteggiamenti sono solo un               
aspetto della medaglia.                                                         
Pur essendo, ovviamente, pervenute anche valutazioni negative, e a              
volte anche offensive, sulla qualita' del nostro operato, e' comunque           
sempre un sollievo constatare l'apprezzamento della concreta utilita'           
della nostra azione e percepire la soddisfazione di coloro ai quali             
e' stato prestato aiuto, spesso persone deboli e non sempre in grado            
di sostenere l'onere della parcella di un legale, o cittadini che, in           
buona fede, sono incapaci di comprendere che la loro pretesa non puo'           
trovare accoglimento perche' in contrasto con normative vincolanti.             
Anche per l'anno 2001 ho riscontrato come una gran parte delle                  
disfunzioni lamentate e' risultata dipendere dalla irrazionale                  
organizzazione interna degli uffici o dalla farraginosita' delle                
prassi operative seguite da questi ultimi, spesso funzionali                    
solamente alle loro esigenze, ma incapaci di fornire ai cittadini il            
doveroso ed adeguato riconoscimento delle loro aspettative.                     
Al riguardo ho sempre ribadito, e lo faccio con decisione anche in              
questa sede, che la struttura pubblica esiste per servire il                    
cittadino nella maniera piu' adeguata, piu' agile, piu' aperta, piu'            
disponibile.                                                                    
Non corrispondere a tale esigenza significa non svolgere a fondo il             
proprio compito, non aiutando ma vessando il cittadino, e venendo               
quindi meno alla finalita' assegnata.                                           
Devo sottolineare con compiacimento che anche nell'anno 2001 e'                 
proseguita una proficua collaborazione tra il mio ufficio e i                   
responsabili delle strutture regionali e delle altre Amministrazioni,           
con cio' rendendo piu' veloce ed efficace il mio operato e di                   
conseguenza la soddisfazione degli utenti.                                      
Solamente in alcuni casi marginali ho dovuto procedere, dopo alcune             
infruttuose sollecitazioni, alla convocazione del responsabile del              
procedimento.                                                                   
Nella presente relazione ho evidenziato, al sesto titolo, gli                   
interventi attuati in esecuzione del principio di collaborazione con            
tutte le pubbliche Amministrazioni previsto al comma 2 dell'art. 2              
della L.R. 15/95.                                                               
Si tratta di richieste rivolte ad Enti ed Amministrazioni pubbliche             
nei confronti delle quali, pur non esistendo una mia diretta                    
competenza ad intervenire, ho sollecitato una collaborazione                    
attraverso la proposta di quesiti o il suggerimento di rimedi in                
forma ufficiosa, nel presupposto che, diversamente, irregolarita' o             
disservizi da esse cagionati a danno dei cittadini non sarebbero                
state rilevate e corrette.                                                      
I risultati di questo tipo di intervento sono stati diversi a seconda           
della diversa sensibilita' istituzionale e del temperamento dei                 
soggetti preposti ai singoli uffici, ma complessivamente ho ricevuto            
una buona collaborazione e una attenzione sensibile alle questioni da           
me prospettate.                                                                 
Da ultimo, prima di passare alla casistica di alcuni tra gli                    
interventi piu' significativi, sento il dovere di precisare, come ho            
gia' fatto per le precedenti relazioni, che le fattispecie segnalate            
si riferiscono ad episodi di ritardi, cattivo funzionamento o                   
irregolarita', attesa appunto la finalita', propria della difesa                
civica, di strumento per superare le situazioni di cattiva                      
amministrazione.                                                                
Tale circostanza, peraltro, non puo' essere interpretata come una               
valutazione negativa sulla complessiva attivita' dell'ente, in quanto           
non e' dato desumere, da un singolo episodio isolato, un giudizio di            
siffatto genere sull'intera attivita' dell'ente stesso.                         
4. Casistica di taluni interventi effettuati nei confronti delle                
strutture regionali nonche' degli Enti, Istituti, Consorzi o Aziende            
di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d) della L.R. n. 15 del            
1995                                                                            
Vengono descritti qui di seguito alcuni interventi, tra quelli posti            
in essere nell'anno 2001, che appaiono piu' significativi e                     
rappresentativi dell'attivita' svolta nei confronti delle strutture             
regionali e degli Enti, Istituti, Consorzi e Aziende di cui all'art.            
2, comma 1, lettere b), c) e d) della L.R. n. 15 del 1995.                      
- Regione Emilia-Romagna - Assessorato alla Programmazione                      
territoriale, Politiche abitative e Riqualificazione urbana                     
n. 416/2001                                                                     
Il Difensore civico di Parma mi evidenziava i gravissimi danni                  
derivanti ai portatori di handicap dalla scarsita' di finanziamenti             
statali per contributi alle opere di superamento ed eliminazione                
delle barriere architettoniche.                                                 
A riprova di cio' mi segnalava il caso di un invalido parziale, il              
quale non riusciva ad ottenere il contributo pur essendo in lista               
d'attesa da anni, poiche' da un lato la Legge 13/89 da' la priorita'            
alle richieste di invalidi totali con difficolta' di deambulazione e            
dall'altro l'insufficienza di finanziamenti non consente di coprire             
tutte le richieste.                                                             
Nel segnalare alla Direzione generale Programmazione e Pianificazione           
urbanistica questa situazione, evidenziavo come dalla stessa poteva             
derivare agli interessati un ulteriore, irreparabile danno: infatti,            
l'inadeguato finanziamento per anni della Legge 13/89, correlato con            
l'orientamento della predetta Direzione generale di ritenere che il             
diritto al contributo si perde qualora, nel frattempo, l'invalido sia           
deceduto, portava alla conseguenza aberrante che quest'ultimo                   
rischiava non solo di ottenere con molto ritardo quanto a lui                   
spettante, ma addirittura di perdere il rimborso per opere gia'                 
eseguite e gia' utilizzate.                                                     
Ho successivamente appreso con soddisfazione che in proposito si e'             
attivato l'Assessore regionale competente, con la presentazione al              
Consiglio regionale di una proposta di istituzione di un apposito               
fondo regionale, quale sostegno finanziario degli interventi della              
Legge 13/89 per l'ipotesi in cui le somme attribuite dallo Stato alla           
Regione non fossero sufficienti a coprire l'intero fabbisogno.                  
La predetta proposta ha trovato piena attuazione attraverso lo                  
stanziamento di un miliardo disposto con l'art. 56 della Legge                  
finanziaria regionale 27/01.                                                    
- Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura                       
n. 399/2001                                                                     
Un'azienda agricola, volendo beneficiare dei contributi per                     
investimenti in agricoltura previsti dal Piano regionale di sviluppo            
rurale, ed avendo i propri terreni ubicati parte in provincia di                
Ravenna e parte di Bologna, aveva presentato un unico piano di                  
investimento, indirizzandolo alle due Province per quanto di                    
rispettiva competenza.                                                          
Mentre la Provincia di Ravenna, a conclusione dell'istruttoria, aveva           
accolto positivamente il piano, altrettanto non aveva fatto la                  
Provincia di Bologna, in base al rilievo che la spesa indicata                  
dall'azienda nel piano stesso non raggiungeva il minimo di                      
investimenti richiesto dal Piano regionale.                                     
Inutilmente la Federazione regionale Coltivatori diretti                        
dell'Emilia-Romagna aveva fatto presente alla Provincia di Bologna              
l'iniquita' di tale esclusione.                                                 
Esaminata la questione, ho ritenuto piu' rilevante e significativa              
un'azione nei confronti della struttura regionale competente, cioe'             
la Direzione generale Agricoltura, giacche' il problema prospettato             
non sembrava isolato, bensi' con una valenza di carattere generale.             
Verificato poi che il Piano regionale non conteneva alcuna previsione           
al riguardo, prospettavo alla citata Direzione generale                         
l'opportunita' di integrare il Piano stesso con l'indicazione delle             
modalita' operative da seguire in simili casi, ad evitare il rischio            
che Province e Comunita' montane esercitassero le funzioni loro                 
spettanti con modalita' divergenti a fronte di situazioni analoghe.             
D'altra parte, l'attribuzione di competenza alle Province in cui e'             
localizzata l'area oggetto dell'investimento, frutto di una scelta              
operativa, non poteva avere come conseguenza l'esclusione o la                  
riduzione del beneficio in relazione allo spezzettamento burocratico            
ed artificiale degli investimenti, non corrispondente alla realta'              
concreta.                                                                       
L'integrazione appariva poi particolarmente opportuna tenuto conto              
sia della rilevanza e dell'importanza del settore agricolo, e sia in            
quanto l'operativita' delle indicazioni contenute nel Piano si                  
protraeva fino all'anno 2005.                                                   
In ogni caso, rilevavo che gia' ora gli enti territoriali interessati           
sarebbero potuti pervenire ad una soluzione equa del caso                       
prospettato: infatti, a fronte della presentazione di un'unica                  
domanda indirizzata ai due Enti, la relativa istruttoria doveva                 
essere esperita da entrambe le Province interessate, possibilmente              
attraverso la Conferenza di servizi prevista dalla Legge 241/90,                
unica essendo l'azienda e identici i requisiti richiesti come                   
condizione di ammissibilita'.                                                   
La Direzione generale Agricoltura invitava allora la Provincia di               
Bologna a riesaminare il proprio diniego, riservandosi di studiare il           
problema da me prospettato.                                                     
Infine, con deliberazione di Giunta n. 2001/1459, l'Amministrazione             
regionale provvedeva a disciplinare la fattispecie relativa alla                
presentazione di piani di investimento per interventi da realizzare             
in territori di competenza di piu' enti, individuando a tal fine un             
apposito iter procedurale fondato sul coordinamento e la                        
collaborazione di tutti gli enti coinvolti.                                     
La Provincia di Bologna allora si adeguava alle indicazioni regionali           
e concedeva il finanziamento alla ditta.                                        
- Regione Emilia-Romagna - Servizio provinciale Difesa del suolo di             
Bologna                                                                         
n. 620/2001                                                                     
Un gruppo di cittadini mi segnalava il potenziale pericolo di                   
cedimento dell'argine sinistro del canale Navile, conseguente al                
crollo di un canale di scolo.                                                   
In precedenza gli stessi avevano informato di cio' sia il Servizio              
regionale Difesa del suolo che il Consorzio della Bonifica Renana,              
affinche' intervenissero di conseguenza.                                        
In risposta alle mie sollecitazioni, il Servizio regionale Difesa del           
suolo faceva presente di aver avuto notizia del crollo attraverso il            
proprio personale tecnico addetto alla sorveglianza della zona, e di            
aver trasmesso una relazione al Consorzio della Bonifica Renana, in             
quanto ritenuto competente ad intervenire.                                      
Pertanto, mentre il Servizio regionale non aveva ritenuto di dover              
adottare alcun provvedimento in quanto convinto della competenza del            
Consorzio di Bonifica, quest'ultimo allo stesso modo non aveva                  
adottato alcuna iniziativa in quanto si riteneva incompetente.                  
A questo punto pero' il Servizio Difesa del suolo, consapevole della            
gravita' sella situazione, decideva di accantonare per il momento il            
problema dell'individuazione dell'ente obbligato a provvedere, e                
richiedeva alla Direzione generale Ambiente della Regione                       
Emilia-Romagna un finanziamento straordinario per intervenire con               
procedure d'urgenza o di somma urgenza.                                         
Pertanto, nelle more della definizione della competenza a provvedere,           
ed in considerazione della situazione di pericolosita' per                      
l'incolumita' pubblica, venivano predisposti gli interventi di messa            
in sicurezza dell'arginatura.                                                   
- Regione Emilia-Romagna - Assessorato Programmazione e                         
Pianificazione urbanistica                                                      
n. 381/1999                                                                     
giunta a soluzione positiva una vicenda che si trascinava dal 1998 -            
su cui mi sono diffusamente soffermata nelle precedenti relazioni -             
la quale, per l'ampiezza dei potenziali destinatari, aveva assunto              
una rilevanza di carattere generale.                                            
Si trattava del problema dell'accollo agli assegnatari di alloggi di            
edilizia residenziale pubblica delle spese di trasloco anche                    
nell'ipotesi che quest'ultimo fosse stato determinato dall'esigenza             
dell'Istituto di ristrutturare il relativo immobile.                            
Nel silenzio della L.R. n. 12 del 1984 e successive modificazioni ed            
integrazioni, l'Istituto autonomo case popolari di Bologna aveva                
assunto la determinazione di accollare tali spese all'assegnatario              
qualora il trasloco fosse definitivo.                                           
Tale impostazione, a mio avviso, era in contrasto con l'obbligo,                
assunto dall'Istituto in sede di sottoscrizione del contratto di                
assegnazione, di consentire il godimento dell'alloggio senza poter              
modificare in senso deteriore tale situazione: conseguentemente                 
l'Istituto, pur avendo il diritto di chiedere all'assegnatario di               
consentire al cambio di alloggio, non poteva, nel silenzio della                
legge, far gravare su quest'ultimo gli oneri derivanti dal trasloco.            
Dopo uno scambio di corrispondenza ed un incontro con il Direttore              
della Direzione generale Programmazione e Pianificazione urbanistica,           
avevo ricevuto assicurazioni circa l'inserimento di una norma in tal            
senso nel progetto di legge regionale in materia di edilizia                    
residenziale pubblica e riforma degli IACP.                                     
Nel corso dell'anno 2001, con L.R. 8 agosto 2001, n. 24, l'obiettivo            
e' stato raggiunto: infatti la stessa, all'art. 28, prevede che, in             
caso di mobilita' per esigenze di ristrutturazione, le spese di                 
trasloco nell'alloggio provvisorio e quelle per il rientro in quello            
originario siano a carico del Comune.                                           
- Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Politiche sociali                 
n. 2/2000                                                                       
Nella relazione sull'attivita' svolta nell'anno 2000 davo conto di un           
intervento diretto a far riconoscere che la pensione di invalidita'             
civile e l'assegno di accompagnamento non sono computabili tra gli              
emolumenti che concorrono a formare il reddito degli utenti disabili            
assistiti dai presidi socio-sanitari.                                           
Questi i fatti. Con una direttiva risalente al 1993, la Regione                 
Emilia-Romagna aveva fornito agli Enti locali i criteri per la                  
determinazione del concorso alla spesa da parte degli utenti disabili           
assistiti nei presidi socio-sanitari, includendo tra gli emolumenti             
che concorrevano a formare il reddito degli stessi anche la pensione            
di invalidita' civile e l'assegno di accompagnamento: in tal modo, un           
beneficio riconosciuto a fronte di patologie invalidanti                        
particolarmente gravi, che impediscono la mobilita' e l'espletamento            
delle quotidiane attivita' fisiche, veniva vanificato e addirittura             
determinava la penalizzazione degli utenti piu' bisognosi di fruire             
del servizio.                                                                   
Manifestavo allora all'Amministrazione l'esigenza di modificare con             
la massima sollecitudine la Direttiva 875/93, quantomeno per                    
adeguarla alle normative intervenute nel frattempo nella materia,               
dapprima con DLgs n. 109 del 1998, come modificato ed integrato dal             
DLgs n. 130 del 2000, e successivamente con Legge n. 328 del 2000 -             
Legge quadro sull'assistenza.                                                   
Nell'aprile 2001 la Giunta regionale approvava la nuova direttiva,              
recante il n. 474/2001, stabilendo in via transitoria che la                    
valutazione della situazione reddituale degli utenti venisse                    
effettuata, da parte degli enti erogatori, con esclusione                       
dell'assegno di accompagnamento e della pensione di invalidita'                 
civile.La citata direttiva lasciava peraltro irrisolto, nonostante le           
mie sollecitazioni al riguardo, il problema del rimborso agli aventi            
diritto di quanto pagato in precedenza a tale titolo.                           
Sul punto, a tutt'oggi non ho avuto una risposta soddisfacente dal              
Servizio regionale competente.                                                  
Dal momento che l'Amministrazione regionale ha riconosciuto la                  
fondatezza delle mie argomentazioni per il futuro, non si comprende             
per quali motivi non abbia adottato ancora alcuna determinazione per            
quanto concerne il periodo pregresso, quantomeno con decorrenza                 
dall'entrata in vigore del DLgs 31 marzo 1998, n. 109, il quale ha              
espressamente escluso tali emolumenti dai criteri di valutazione                
della situazione economica dei richiedenti.                                     
Purtroppo, nell'inerzia dell'Amministrazione regionale gli Enti                 
locali erogatori del servizio si sono comportati in maniera                     
diversificata: risulta che alcuni abbiano provveduto al rimborso                
delle somme versate in precedenza a titolo di contribuzione sul costo           
della prestazione, e che altri invece abbiano sospeso ogni                      
determinazione, in attesa di formulare un apposito quesito                      
all'Amministrazione regionale sulla possibilita' di reintrodurre                
apposite quote di contribuzione.                                                
La gran parte degli Enti locali per i quali sono intervenuta in                 
questa materia sono tuttora in attesa delle indicazioni che                     
l'Amministrazione regionale fornira' al riguardo.                               
Gli interessati, di conseguenza, subiscono trattamenti diversificati            
che non trovano alcuna giustificazione logica o giuridica.                      
Il mio auspicio e' pertanto che la situazione si risolva al piu'                
presto, poiche' e' inammissibile che su un problema di tale rilievo e           
di cosi' palese sperequazione non si sia provveduto con la massima              
celerita'.                                                                      
- Azienda Unita' sanitaria locale Citta' di Bologna                             
n. 286/2001                                                                     
Il tecnico di un condominio presentava istanza al Comune di Bologna             
per ottenere l'autorizzazione all'installazione di un ascensore in un           
immobile nel quale abitavano alcune persone anziane, in particolare             
un invalido civile con gravi difficolta' di deambulazione e con                 
complicanze cardiopatiche che non gli permettevano di salire fino al            
proprio appartamento, posto al quinto piano.                                    
Il Settore Igiene edilizia e Urbana dell'Azienda Unita' sanitaria               
locale Citta' di Bologna esprimeva parere contrario in quanto                   
l'intervento costituiva un peggioramento della situazione                       
preesistente rispetto alla sicurezza e alla tutela dell'incolumita'             
delle persone, ai sensi della normativa vigente.                                
Richiesta di intervenire, facevo allora presente al Responsabile del            
predetto Settore la necessita' di una motivazione del parere piu'               
puntuale, attesa la sua genericita' e l'assenza delle ragioni                   
concrete in base alle quali il progetto non era attuabile.                      
Replicava lo stesso ribadendo le medesime generiche motivazioni che             
erano state poste alla base del parere negativo, cioe' che nel                  
momento in cui si riduce la larghezza di rampa della scala,                     
l'intervento costituisce un peggioramento della situazione                      
preesistente rispetto alla sicurezza e la tutela dell'incolumita'               
delle persone, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento edilizio (senza            
peraltro precisare da un lato i limiti minimi previsti dalla                    
normativa, e dall'altro le dimensioni cui si sarebbero ridotte le               
scale a seguito dell'installazione dell'ascensore).                             
Altrettanto poco significativo appariva il richiamo, dallo stesso               
operato, alla circolare comunale 1/97, circolare che, al contrario,             
e' rivolta a sottolineare l'importanza di agevolare il piu' possibile           
gli interventi di realizzazione di strumenti tesi al superamento                
delle barriere architettoniche.                                                 
L'unico elemento nuovo fornito dal predetto Settore era peraltro                
l'indicazione che, nel caso di specie, l'intervento edilizio                    
richiesto era praticabile attraverso una richiesta al Sindaco di                
concessione in deroga, munita del nulla osta del Comando provinciale            
dei Vigili del Fuoco.                                                           
Nel consigliare all'interessato di attivarsi in tal senso, ho preso             
atto con soddisfazione della conclusione positiva della vicenda. Devo           
peraltro ribadire il mancato rispetto, da parte del citato Settore,             
dell'obbligo di una motivazione puntuale (soprattutto in presenza di            
un provvedimento negativo), e sottolineare che, comunque, lo stesso             
Settore poteva (e a mio avviso doveva) fornire immediatamente al                
richiedente l'informazione sulla possibilita' di richiedere la                  
concessione in deroga.                                                          
- Azienda Unita' sanitaria locale Citta' di Bologna                             
n. 682/2001                                                                     
Una signora si era vista negare il contrassegno auto per portatori di           
handicap nonostante le sue condizioni di invalidita' accertata e di             
salute in generale.                                                             
La stessa soffriva di una serie di patologie che, pur non                       
interessando direttamente gli arti inferiori, apparivano limitare in            
maniera considerevole la sua capacita' di deambulazione (obesita'               
grave con sovraccarico della volta plantare conseguente a numerosi,             
reiterati cicli di radiazioni rese necessarie da ben tre diverse                
manifestazioni tumorali in altrettanti organi; discopatia lombare e             
protrusioni discali; svariate patologie di notevole gravita' e di               
diversa natura).                                                                
poi da sottolineare che l'interessata chiedeva il contrassegno                  
soprattutto per poter usufruire delle molteplici cure a lei                     
indispensabili con il minore dispendio di energia e secondo le                  
modalita' piu' consone alla sua grave situazione, nonche' per                   
continuare a svolgere la sua attivita' lavorativa, nonostante i gravi           
mali che l'affliggevano.                                                        
Gia' lo scorso anno avevo avuto occasione di occuparmi di due casi di           
diniego di rilascio di contrassegno opposto dal Servizio di Medicina            
legale ad altrettanti invalidi, poi risolti positivamente.                      
In questa occasione ho pertanto ritenuto necessario non solo                    
evidenziare la specificita' della situazione rappresentata, quanto              
soprattutto pervenire ad una definizione dell'interpretazione da dare           
alla previsione normativa di "capacita' di deambulazione                        
sensibilmente ridotta" di cui all'art. 381 del DPR 495/92 e all'art.            
12 del DPR 503/96.                                                              
A mio avviso, infatti, tale caratteristica non puo' e non deve essere           
riconosciuta solamente nei confronti di quegli invalidi che                     
presentano una situazione di quasi totale incapacita' di                        
deambulazione ma, al contrario, puo' in ipotesi essere riconosciuta             
anche a coloro che, per le patologie che presentano, vedano comunque            
sensibilmente ridotta la loro capacita' di muoversi e di percorrere             
considerevoli percorsi con le loro gambe.                                       
La pratica in argomento e' stata recentemente definita con esito                
favorevole e con grande soddisfazione dell'interessata.                         
Nell'occasione ho apprezzato la disponibilita' del Direttore dell'UO            
Medicina legale il quale, per agevolare i soggetti interessati, ha              
dato disposizioni affinche' i Presidenti delle Commissioni invalidi             
civili, ciechi e sordomuti e Legge 104/92, gia' nell'ambito della               
visita di invalidita' e qualora la situazione clinica dell'utente lo            
consenta, compilino il certificato relativo al rilascio del                     
contrassegno in argomento.                                                      
In tal modo, oltre a "semplificare" la vita per gli interessati, tale           
procedura determinera' un risparmio per gli stessi, essendo gratuita            
la visita medica presso le predette Commissioni invalidi.                       
- Azienda Unita' sanitaria locale Citta' di Bologna                             
n. 616/2001                                                                     
Il Centro per i diritti del malato presso l'Ospedale                            
Sant'Orsola-Malpighi mi segnalava il diniego a concedere l'assegno di           
cura ad una suora di 97 anni, opposto dal Servizio sociale del                  
Quartiere di residenza in quanto l'anziana era alloggiata e seguita             
in un convento del suo ordine religioso.                                        
Chiedevo allora delucidazioni al Settore coordinamento Servizi                  
sociali del Comune di Bologna apprendendo, con sorpresa, che il                 
diniego era fondato sulla deliberazione contenente i criteri                    
operativi per l'erogazione degli assegni di cura adottata                       
dall'Azienda Unita' sanitaria locale Citta' di Bologna: tale                    
documento prevede che "l'assegno non e' erogabile in favore di                  
anziano che vive in collettivita'. Infatti sia la finalita'                     
dell'intervento sia il requisito di ammissibilita' non lo                       
permettono.".Questa disposizione, a mio avviso, era in contrasto con            
i principi contenuti nella L.R. n. 5 del 1994, come puntualizzati               
nella direttiva regionale n. 1377 del 1999: quest'ultima, in                    
particolare, da un lato individua come destinatari del contributo               
economico "altri soggetti che con l'anziano intrattengono consolidati           
e verificabili rapporti di cura, anche se non legati da vincoli                 
familiari", e dall'altro fa espresso divieto alle Aziende Unita'                
sanitarie locali di fissare criteri di esclusione aggiuntivi rispetto           
a quelli indicati dalla normativa regionale.                                    
Ritenevo pertanto necessario acquisire l'interpretazione sul punto              
del Servizio regionale Servizi socio-sanitari, ricevendo ampia ed               
esaustiva assicurazione circa l'ammissibilita' della concessione del            
beneficio.                                                                      
Il predetto Servizio invitava inoltre l'Azienda Unita' sanitaria                
locale e i Servizi sociali del Comune di Bologna ad assicurare una              
tempestiva attivazione degli interventi in favore dell'anziana suora,           
suggerendo altresi' l'opportunita' di adeguare il proprio regolamento           
alle considerazioni di principio esposte.                                       
Finalmente, dopo alcune sollecitazioni, l'Azienda Unita' sanitaria              
locale assicurava sia l'attivazione dell'iter procedurale di propria            
competenza e sia anche l'adeguamento del proprio regolamento alle               
indicazioni fornite dal Servizio regionale.                                     
- Azienda Unita' sanitaria locale Bologna Nord                                  
n. 76/2001                                                                      
Un cittadino segnalava al Dipartimento Prevenzione e Salute                     
dell'abitato dell'Azienda Unita' sanitaria locale Bologna Nord e al             
Comune di Budrio la situazione di inquinamento determinata dai gas              
nocivi e dagli scarichi di una lavanderia posta nello stabile da lui            
abitato.                                                                        
Non avendo ottenuto alcun riscontro dalle predette Amministrazioni,             
lo stesso provvedeva a segnalare l'episodio a questo ufficio.                   
Chiedevo allora ai responsabili dei rispettivi enti di conoscere le             
risultanze delle verifiche effettuate.                                          
Dalle ispezioni prontamente effettuate dal Dipartimento Prevenzione e           
Salute dell'abitato emergeva che non tutte le opere ed accorgimenti             
prescritti a suo tempo in sede di concessione edilizia erano stati              
eseguiti, e che conseguentemente occorreva approntare con urgenza gli           
opportuni interventi.                                                           
Il Comune di Budrio emetteva allora ordinanza con la quale imponeva             
alla ditta l'effettuazione degli interventi.                                    
- Azienda Unita' sanitaria locale Bologna Nord                                  
n. 725/2001                                                                     
Il Distretto di San Giorgio di Piano della Azienda Unita' sanitaria             
locale Bologna Nord aveva rigettato la richiesta di assegno di cura a           
favore di un'anziana, presentata dai suoi familiari nel 1994, nel               
presupposto che la stessa percepiva l'indennita' di accompagnamento.            
Nel 1998 analoga richiesta era stata respinta per lo stesso motivo.             
In proposito, nel gennaio 2000 il Servizio regionale Servizi                    
socio-sanitari aveva fatto presente al Distretto che, mentre                    
inizialmente l'assegno di accompagnamento era considerato motivo di             
esclusione per l'erogazione dell'assegno di cura, le direttive                  
regionali intervenute dal 1995 in poi avevano chiarito che la                   
percezione di tale indennita' comportava solamente una riduzione                
dell'assegno di cura.                                                           
Il Distretto allora aveva comunicato al Servizio regionale Servizi              
socio-sanitari che, "e' stato avviato . . . un percorso atto a                  
definire nuove procedure, criteri e modalita' di gestione del                   
contributo alle famiglie, nel rispetto delle indicazioni della                  
direttiva regionale (la 1377/99). Alla luce dei contenuti che saranno           
definiti in questa sede, sara' cura di questa Azienda riprendere in             
considerazione il caso . . .".                                                  
Ciononostante, nel luglio 2000 un familiare dell'anziana chiedeva il            
mio intervento per sbloccare la pratica. Invitavo allora il Distretto           
a provvedere al riguardo, in quanto era oramai trascorso troppo                 
tempo.                                                                          
Dopo alcuni solleciti, apprendevo che solo nell'agosto 2000 era stato           
elaborato il regolamento aziendale contenente la disciplina                     
applicabile al caso in esame e che, sulla base di quest'ultimo,                 
l'invalida era stata sottoposta agli accertamenti prescritti e le era           
stato riconosciuto l'assegno di cura per sei mesi, peraltro solamente           
a decorrere dal settembre 2001.                                                 
A conclusione del predetto intervento non posso fare a meno di                  
sottolineare che il comportamento tenuto dall'Azienda dal 1995 (o               
quantomeno dal 1998, data della seconda istanza) fino al 2001, ha               
comportato un sensibile danno per l'interessata: infatti, il mancato            
assoggettamento dell'anziana alle verifiche finalizzate alla                    
corresponsione del beneficio ha comportato la perdita del beneficio             
per tutti quegli anni, cosi' come del resto e' avvenuto nei confronti           
di tutti gli anziani che in quel periodo si trovavano in analoga                
situazione.                                                                     
- Azienda Unita' sanitaria locale Bologna Sud                                   
n. 278/2001                                                                     
Insoddisfatta del medico pediatra attualmente incaricato di seguire             
il proprio figlio, una signora richiedeva l'assegnazione di un                  
diverso pediatra.                                                               
L'operatore del CUP non accoglieva tale richiesta in quanto tutti i             
pediatri operanti su quel territorio avevano raggiunto il numero                
massimo di assistiti. L'interessata pertanto era invitata a                     
sceglierne uno operante presso un comune vicino.                                
Non convinta di tale soluzione, per lei disagevole, la signora                  
richiedeva l'intervento di questo ufficio.                                      
Una rapida presa di contatto ha cosi' permesso di individuare un                
pediatra che nel frattempo aveva ridotto il numero dei propri                   
assistiti e che godeva della fiducia della signora, con cio'                    
risolvendo felicemente la pratica.                                              
da precisare al riguardo che l'interessata non aveva mai espresso               
critiche sull'operato degli operatori CUP, quanto piuttosto sulla               
scarsa disponibilita' di pediatri in quel certo ambito territoriale.            
- Azienda Unita' sanitaria locale di Imola                                      
n. 230/2001                                                                     
Richiedeva il mio intervento un medico psichiatra con cittadinanza              
italo-albanese residente ad Imola il quale, nel gennaio 2000, aveva             
presentato domanda di ammissione all'avviso - per soli titoli e per             
la posizione funzionale di Dirigente medico Psichiatra - indetto                
dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Imola.                                  
L'interessato riteneva infatti, per la sua qualita' di cittadino                
profugo iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio, di aver             
diritto all'assunzione obbligatoria in attuazione della Legge n. 763            
del 1981 - Normativa organica per i profughi.                                   
Replicava l'Azienda facendo presente che il diritto all'assunzione              
obbligatoria e' previsto solamente in relazione alle procedure                  
concorsuali per la copertura definitiva di posti vacanti, e non per             
un avviso pubblico diretto ad ovviare a future necessita' di                    
assunzioni temporanee.                                                          
In ogni caso, osservava l'Azienda che, per poter beneficiare                    
dell'assunzione obbligatoria in qualita' di Medico Dirigente,                   
l'interessato sarebbe dovuto risultare in possesso, oltre che dei               
requisiti generali di ammissione al pubblico impiego, anche dei                 
requisiti specifici previsti dal Regolamento concorsuale per il                 
personale dirigente del Servizio sanitario nazionale: sul punto, non            
essendovi convergenza interpretativa con lo stesso, l'Azienda aveva             
formulato un quesito al Ministero della Sanita', senza peraltro                 
ottenere alcun riscontro nonostante i ripetuti solleciti.                       
L'Azienda faceva inoltre presente che era infondata l'ulteriore                 
pretesa dell'interessato di essere assunto anche in soprannumero, in            
attuazione dell'art. 14 della Legge 763/81, norma che prevede tale              
facolta' solamente in favore del personale insegnante.                          
Verificata la normativa richiamata dall'Azienda a fondamento della              
propria decisione, non riscontravo alcuna censura nel suo operato:              
conseguentemente provvedevo a comunicare tutto cio' all'interessato,            
facendogli inoltre presente che avrei provveduto alla chiusura della            
pratica.Quale risposta, lo stesso si presentava ripetutamente                   
nell'ufficio di Imola e in quello di Bologna esibendo un insieme di             
leggi, regolamenti e circolari che, a suo avviso, smentivano il mio             
convincimento e, pretendendo di avere subi'to un ulteriore torto da             
parte mia, insisteva e contestava il mio operato, non sempre in                 
maniera urbana.                                                                 
A questo punto ritenevo indispensabile riaprire la pratica e, dopo un           
approfondimento di tutti gli aspetti della fattispecie, inviavo                 
all'Azienda Unita' sanitaria locale di Imola, e per conoscenza                  
all'interessato, una nota riepilogativa della situazione complessiva.           
Preliminarmente eccepivo all'Azienda che non appariva conforme ai               
principi di buona amministrazione il rinvio della determinazione (di            
sua esclusiva competenza) circa il possesso o meno, da parte del                
richiedente, dei requisiti specifici per l'assunzione a Dirigente               
medico, in attesa del parere del Ministero della Sanita'.                       
I tempi di conclusione del procedimento amministrativo sono, infatti,           
disciplinati dalla legge e dai relativi regolamenti, e non possono              
essere dilatati sine die in attesa di un parere facoltativamente                
richiesto.                                                                      
A distanza di nove mesi dalla richiesta, e nel silenzio del Ministero           
della Sanita' circa il termine entro il quale intendeva rendere il              
parere, ritenevo che l'Azienda potesse e dovesse decidere                       
autonomamente, anche in applicazione analogica del termine di cui al            
comma 2 dell'art. 16 della Legge n. 241 del 1990.                               
In ogni caso, a prescindere dal problema della sussistenza dei                  
requisiti specifici in capo al predetto, mi sembrava corretto l'iter            
argomentativo seguito dall'Azienda per escludere che lo stesso avesse           
titolo per l'assunzione obbligatoria sulla base della Legge n. 68 del           
1999.                                                                           
In realta', non ritenevo che alla fattispecie fosse applicabile                 
quella normativa.                                                               
L'interessato infatti aveva presentato istanza di ammissione                    
all'avviso pubblico in data 16 gennaio 2000, quando era ancora in               
vigore la precedente normativa, vale a dire l'art. 13 della Legge n.            
763 del 1981.                                                                   
Le disposizioni della Legge 12 marzo 1999, n. 68, (abrogative della             
preesistente normativa) entravano in vigore - tranne alcune norme che           
qui non interessavano - solamente dopo 300 giorni dalla data di                 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: e poiche' la Legge n. 68 del            
1999 era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1999,           
le sue disposizioni entravano in vigore il 17 gennaio 2001.                     
Tutto cio' a prescindere dalla ulteriore circostanza che la data alla           
quale occorreva fare riferimento era, piu' esattamente, quella                  
dell'avviso pubblico per la copertura del posto di Dirigente medico,            
sicuramente antecedente al 16 gennaio 2001. In tale data pertanto era           
fuori discussione che fossero ancora vigenti le disposizioni                    
dell'art. 13 della Legge n. 763 del 1981, che rinviavano                        
all'applicazione dei benefici previsti dalla Legge n. 482 del 1968.             
Purtroppo per l'interessato, non apparivano a lui applicabili neppure           
le disposizioni della Legge n. 482 del 1968, in quanto le stesse                
erano dirette a coloro che non avevano superato i 55 anni di eta',              
mentre egli al 16 gennaio 2000 aveva gia' ampiamente superato tale              
limite.                                                                         
Sulla base di tutte queste considerazioni, ribadivo il mio                      
convincimento circa la correttezza dell'operato posto in essere                 
dall'Azienda nei confronti del richiedente.                                     
- Azienda Unita' sanitaria locale di Ravenna                                    
n. 300/2001                                                                     
La richiesta di assegno di cura a favore di un'anziana non                      
autosufficiente, in quanto affetta da morbo di Alzheimer e diabete,             
era respinta con la motivazione: "E' gia' titolare di IDA e non                 
rientra nei casi di Ass. di cura di tipo A".                                    
Il marito della signora chiedeva allora il mio intervento in primo              
luogo perche' non comprendeva le ragioni del rifiuto, ed anche per              
vedere riconosciuto tale beneficio.                                             
Convenivo con il richiedente che la motivazione del diniego non                 
appariva ne' chiara ne' esaustiva, e mi attivavo presso l'Azienda per           
avere un puntuale e circostanziato approfondimento del provvedimento            
in parola.                                                                      
Osservavo inoltre che, qualora la sigla IDA significasse "indennita'            
di accompagnamento", andava tenuto presente che, a parte l'oggettiva            
oscurita' di tale indicazione, la direttiva regionale in materia                
considerava questa indennita' come motivo di riduzione del beneficio,           
e non certo causa di esclusione.                                                
Non potevo pertanto ritenere accettabile la risposta fornita al                 
riguardo dall'Azienda che - stante il limite delle risorse assegnate            
- in base al regolamento interno adottato dal Direttore generale, la            
precedenza nell'erogazione dell'assegno di cura era riconosciuta (con           
eccezione per i casi rientranti nel livello A) all'anziano non                  
beneficiario di indennita' di accompagnamento o di consimili benefici           
economici.                                                                      
In tal modo, osservavo allora, quella che l'Amministrazione regionale           
ha indicato come circostanza suscettibile di ridurre l'importo del              
contributo, diveniva causa di esclusione del contributo stesso, in              
violazione del punto 3) della citata circolare, che non consente di             
prevedere criteri di esclusione aggiuntivi rispetto a quelli indicati           
dalla normativa regionale.                                                      
Invitavo pertanto l'Azienda a riesaminare la previsione contenuta nel           
proprio regolamento interno e conseguentemente anche la richiesta del           
signore in argomento.                                                           
Con grande celerita' il Direttore generale dell'Azienda dava ampie              
assicurazioni di aver disposto l'adeguamento in tempi rapidi del                
regolamento aziendale e di aver disposto per l'erogazione                       
dell'assegno di cura in favore della richiedente.                               
- Azienda Ospedaliera di Bologna - Policlinico Sant'Orsola-Malpighi             
n. 249/2001                                                                     
Il Centro per i Diritti del malato presso l'Ospedale                            
Sant'Orsola-Malpighi segnalava la prassi seguita dalle Unita'                   
operative di oculistica di quel nosocomio di richiedere, tra gli                
esami preparatori all'intervento di cataratta, anche l'accertamento             
dell'eventuale presenza di virus HIV.                                           
Aderendo alla mia segnalazione, la Direzione medica ospedaliera                 
provvedeva ad invitare immediatamente le UUOO di Oculistica al                  
rispetto della Legge 135/90.                                                    
Inoltre, la predetta Direzione medica trasmetteva a tutti i                     
Dipartimenti e Unita' operative dell'Azienda stessa una circolare con           
la quale, richiamandosi ad una nota dell'Assessorato regionale alla             
Sanita' di analogo contenuto, ribadiva che l'esecuzione di esami HIV,           
HBC, HCV, non trova alcuna giustificazione epidemiologica, se non               
espressamente finalizzata alla cura della singola persona, e che                
l'accertamento e' illegittimo se effettuato senza il consenso del               
paziente.                                                                       
- Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna                                        
n. 914/2001                                                                     
Un minore proveniente da Modica (Ragusa), dopo essere stato                     
sottoposto ad alcune visite di controllo presso l'Istituto Ortopedico           
Rizzoli, aveva ricevuto la comunicazione di ricovero programmato per            
un certo giorno, con invito a trasmettere tempestiva comunicazione in           
caso di impedimento.                                                            
Recandosi presso l'Istituto alla data indicata insieme al padre, il             
ragazzo apprendeva solo allora che l'intervento doveva essere                   
spostato di una settimana in quanto erano presenti in reparto, con              
ricovero programmato, diversi pazienti in attesa di intervento.                 
Interessata dal genitore del ragazzo - che, insoddisfatto delle                 
spiegazioni fornite dall'Istituto circa l'assenza di un tempestivo              
preavviso dell'impedimento, aveva rinunciato al ricovero ed era                 
tornato a casa - chiedevo di conoscere il motivo per il quale la                
famiglia non era stata avvertita tempestivamente del rinvio del                 
ricovero, programmato alla pari di quelli che erano citati a                    
giustificazione del rinvio ("all'atto del ricovero del figlio erano             
presenti in reparto, con ricovero programmato, diversi pazienti in              
attesa di intervento").                                                         
Quanto poi alla circostanza che nel reparto potevano essere                     
ricoverati pazienti che necessitavano di intervento chirurgico                  
urgente e non differibile, si trattava di un'eventualita' da tenere             
presente ai fini della programmazione degli interventi, ma che non              
spostava i termini della questione.                                             
Nel caso di specie, infatti, era indubitabile che l'utente si era               
trovato a subire il carico delle problematiche organizzative interne,           
con cio' sostenendo costi aggiuntivi notevoli per spese alberghiere e           
di aereo.                                                                       
L'Istituto mi chiariva peraltro che la lettera inviata a suo tempo              
all'interessato fissava una data di ricovero, e non di intervento e             
che, mentre solitamente il periodo di attesa dell'intervento si                 
attesta sui 2/3 giorni dal ricovero, nella circostanza si erano                 
verificate numerose urgenze che avevano determinato lo slittamento              
dei tempi per l'intervento chirurgico.                                          
Pur non potendo addebitare all'Istituto alcuna omissione, a                     
conclusione di questo intervento ritengo di dover segnalare che,                
evidentemente, a monte non e' stata data un'informazione                        
sufficientemente chiara delle modalita' di ricovero e di intervento,            
cosicche' il minore, in buona fede, si e' sentito oggetto di                    
un'ingiustizia da parte dell'Amministrazione.                                   
Sarebbe pertanto opportuno, per il futuro, che l'Istituto valutasse             
l'opportunita' di rivedere le proprie modalita' di informazione sul             
punto.                                                                          
- Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di                 
Bologna                                                                         
n. 33/2001                                                                      
Anche in relazione all'anno accademico 2000/2001 mi e' stato                    
prospettato il problema del rispetto dei termini per ricorrere contro           
la graduatoria provvisoria per la concessione di borse di studio.               
Si tratta di un problema gia' affrontato nel corso dell'anno 2000 ed            
evidenziato nella relazione sull'attivita' da me svolta in                      
quell'anno.                                                                     
Questi i fatti. Ad uno studente universitario fuori sede veniva                 
comunicata l'esclusione dalla concessione della borsa di studio, in             
quanto la sua domanda era priva dei dati relativi al patrimonio                 
mobiliare.                                                                      
La comunicazione del rifiuto, spedita con lettera ordinaria in data             
16 novembre, era pervenuta all'interessato il 20 dello stesso mese,             
termine ultimo per proporre ricorso, e cio' gli aveva reso                      
impossibile ogni tutela della propria posizione soggettiva.                     
Al riguardo l'interessato mi faceva presente che, contestualmente               
alla proposizione della domanda di concessione della borsa di studio,           
egli aveva trasmesso all'Azienda una dettagliata informazione sulla             
situazione economica della propria famiglia, dalla quale si poteva              
evincere la sussistenza dei requisiti necessari per l'attribuzione              
del predetto beneficio.                                                         
Egli si doleva infine di aver richiesto ripetutamente un colloquio              
con il responsabile dell'ufficio competente senza peraltro ottenerlo.           
In risposta alla mia richiesta di notizie, l'Azienda evidenziava che,           
nel caso in questione, non si trattava di un difetto di comunicazione           
che poteva aver pregiudicato l'esercizio di un diritto: infatti,                
"anche un ricorso ad integrazione del dato inizialmente omesso non              
avrebbe potuto sanare l'incompletezza della domanda presentata. Per             
questo motivo la comunicazione relativa alla posizione nelle                    
graduatorie provvisorie era stata spedita allo studente . . . piu'              
tardi rispetto a quelle inoltrate agli studenti respinti per                    
motivazioni diverse dall'incompletezza. Per lo stesso motivo non e'             
stato accordato il colloquio da parte del Dirigente dell'Ufficio, in            
quanto nulla avrebbe potuto sanare la posizione in questione.".                 
Le argomentazioni dell'Azienda circa l'insussistenza dei requisiti              
economici mi sembrano corrette e convincenti.                                   
Non altrettanto posso dire quanto al ritardo nell'invio della                   
comunicazione della mancata ammissione alla borsa di studio.                    
da precisare al riguardo che il bando non prevedeva, tra le modalita'           
di comunicazione dell'esito della selezione, l'invio di una lettera             
agli interessati: il bando prevedeva solamente che il ricorso avverso           
la graduatoria provvisoria per la concessione della borsa di studio             
potesse essere presentato entro 20 giorni dalla pubblicazione della             
graduatoria stessa. A sua volta, la data indicativa di pubblicazione            
della graduatoria provvisoria era fissata al 30 ottobre 2000, ma                
poteva subire variazioni in dipendenza del numero di domande                    
presentate.                                                                     
In assenza della fissazione a priori di una data certa di                       
pubblicazione, bene aveva operato l'Azienda provvedendo ad inviare              
agli interessati anche una comunicazione individuale, ma solo in                
quanto tale comunicazione fosse tale da assolvere all'obbligo di                
portare a conoscenza degli stessi la notizia dell'esclusione in tempo           
utile.                                                                          
In caso contrario, non si comprende la finalita' della predetta                 
comunicazione: se essa era necessaria, avrebbe dovuto essere inviata            
in tempo utile; in caso contrario, non esisteva alcuna                          
giustificazione all'utilizzo di denaro pubblico per effettuare quella           
certa attivita', il cui esborso poteva trovare una giustificazione              
solamente nella sua utilita'.                                                   
Inoltre, nel momento in cui l'Azienda non ha inviato contestualmente            
tutte le comunicazioni, e cio' sulla base di una propria valutazione            
ex ante della fondatezza dei possibili ricorsi, si e' posta in                  
contrasto con il sistema di garanzie attribuite a tutti i soggetti              
che si trovano in quella certa situazione.                                      
- Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di                 
Ferrara                                                                         
n. 421/2001                                                                     
Il Difensore civico di Mirandola segnalava il caso di uno studente              
presso l'Universita' di Ferrara al quale nell'anno accademico                   
2000/2001, diversamente dagli anni precedenti, l'Azienda per il                 
diritto allo studio di Ferrara non aveva erogato la borsa di studio             
per superamento dei limiti di reddito.                                          
da osservare al riguardo che l'interessato, venuto a conoscenza                 
dell'esclusione dalla graduatoria provvisoria degli idonei, aveva               
inviato all'Azienda le sue osservazioni, anche se fuori dei termini             
previsti in quanto si trovava all'estero con il Programma Erasmus.              
Ho allora richiesto all'Azienda un riesame della domanda dello                  
studente, con un'indicazione piu' puntuale delle ragioni di fatto e             
di diritto che avevano determinato l'esclusione.                                
Ho ricevuto prontamente una cortese risposta, con la quale l'Azienda            
mi comunicava che, operata una verifica della posizione reddituale              
dell'interessato, aveva riscontrato che lo stesso non era stato                 
dichiarato idoneo per ragioni tecniche dovute al programma                      
informatico utilizzato (indicatore delle condizioni economiche                  
inferiore alla meta' dell'importo massimo, pertanto al limite), ma              
che a questo punto la posizione dello studente era stata recuperata             
ed era in fase di adozione il pagamento della borsa di studio.                  
Il comportamento dell'Azienda mi ha confermato ancora una volta nel             
convincimento che la pubblica Amministrazione, se lo vuole, ha gli              
strumenti per operare con duttilita' ed efficacia, soprattutto                  
attraverso l'adeguamento delle proprie regole organizzative                     
all'esigenza di tutelare le situazioni giuridiche dei cittadini,                
mentre quando cio' non avviene, questo dipende dall'ottica di                   
privilegiare le problematiche interne di gestione rispetto alla                 
qualita' del servizio reso ai cittadini.                                        
- Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna             
n. 289/2001                                                                     
Un gruppo di assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica           
segnalavano ripetutamente all'Istituto autonomo per le case popolari            
della provincia di Bologna lo stato di degrado nel quale si trovavano           
gli stabili nei quali erano alloggiati, con crepe profonde dalle                
quali filtrava l'acqua piovana fino ai garage, e con pregiudizio per            
la stabilita' dell'immobile.                                                    
Numerose lagnanze inoltre concernevano la tenuta delle aree verdi               
condominiali, sporche e invase dalle deiezioni canine, le scale                 
spesso ostruite da masserizie fuori uso, i parcheggi condominiali               
abusivamente utilizzati da terzi estranei, i numerosi autoveicoli               
abbandonati da anni con pericolo per l'incolumita' pubblica, gli                
ascensori spesso fuori uso e ancora sprovvisti della messa a norma              
prevista dalla legge, le cantine occupate da abusivi.     Chiedevo              
allora all'Istituto di disporre le opportune verifiche.                         
L'Istituto precisava di aver disposto sopralluoghi e accertamenti per           
una serie di comportamenti irregolari. Peraltro non gli era possibile           
adottare iniziative piu' incisive nei confronti dei trasgressori in             
quanto il proprio regolamento d'uso e' sprovvisto di sanzioni (e al             
riguardo sottolineo che e' indispensabile che venga provveduto con              
celerita').                                                                     
Infine, per quanto concerne le infiltrazioni, si trattava di una                
questione sulla quale poteva intervenire solamente il Comune di                 
Bologna, proprietario degli immobili in questione e tenuto a mettere            
a disposizione dell'Istituto le risorse finanziarie occorrenti allo             
scopo.                                                                          
Dal mio intervento nei confronti delle strutture del Comune di                  
Bologna non e' sortito alcun effetto sostanziale, in primo luogo per            
il rimpallo di competenza operato tra i vari settori, ma soprattutto            
in quanto, pur riconoscendo che le infiltrazioni di acqua in                    
corrispondenza di alcuni garage rappresentano un inconveniente grave,           
mi e' stato risposto che non vi sono finanziamenti sufficienti per              
eliminare tali inconvenienti, poiche' tutte le risorse finanziarie              
disponibili vengono finalizzare ad interventi atti a garantire la               
sicurezza degli utenti.                                                         
- Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale                               
n. 559/2001                                                                     
Un signore mi esprimeva il suo sconcerto per il diniego oppostogli              
dal Consorzio di Bonifica per la Romagna Occidentale di accettare una           
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00,           
al fine di documentare la vendita di un immobile.                               
Provvedevo allora a chiedere precisazioni al Consorzio, facendo                 
altresi' presente che, in base ad una recente normativa, i Consorzi             
di Bonifica sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle                     
Conservatorie dei pubblici registri immobiliari, per prendere visione           
degli atti ed ottenere la relativa certificazione.                              
Apprendevo dal Consorzio che in realta' le cose non stavano                     
esattamente come riferitomi dal privato (situazione che a volte                 
purtroppo si verifica nella trattazione dei reclami che pervengono):            
infatti, di norma gli uffici dell'ente accettano le dichiarazioni               
sottoscritte dagli interessati qualora le stesse non siano generiche            
ma rechino gli elementi essenziali per sostituire l'atto di                     
trasferimento: estremi catastali dell'immobile, dati anagrafici e               
domicilio degli acquirenti, estremi dell'atto di trasferimento della            
proprieta'.                                                                     
Quanto alla facolta' di svolgere ricerche presso le Conservatorie,              
l'ente puntualizzava che, in via di massima, tale modalita' non e'              
utilizzata per non dover sostenere gli oneri del personale addetto,             
con cio' contenendo gli oneri contributivi a carico dei consorziati.            
- Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno                    
n. 630/2001                                                                     
Una signora mi rappresentava il suo disagio di fronte al silenzio che           
il Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno                   
opponeva alla sua richiesta, risalente a circa un anno addietro.                
In quell'epoca l'interessata aveva informato il Consorzio che, a                
seguito della morte del marito, aveva appreso che allo stesso erano             
state addebitate fin dal 1974 quote consortili relative ad un altro             
contribuente. Aveva pertanto chiesto il rimborso di quanto pagato               
senza titolo, oltre agli interessi.                                             
Verificavo allora che, in realta', al Consorzio non era pervenuta               
alcuna richiesta in tal senso, e ricevevo assicurazione che lo stesso           
avrebbe provveduto con sollecitudine alla restituzione                          
all'interessata delle somme spettanti.                                          
5. Casistica di alcuni degli interventi piu' significativi svolti nei           
confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato ai sensi                
dell'art. 16 della Legge 15 maggio 1997, n. 27                                  
Vengono riportati alcuni degli interventi piu' significativi svolti             
nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, ai sensi           
dell'art. 16 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.                                
- Ministero dell'Interno - Sezione Polizia Stradale di Bologna                  
n. 926/2001                                                                     
Il Distaccamento Polizia Stradale di Imola aveva elevato                        
contravvenzione per mancata utilizzazione della cintura di sicurezza            
a carico di una signora che viaggiava a fianco del conducente di una            
autovettura, benche' la stessa avesse fatto presente all'agente                 
accertatore che tale omissione era da ricollegare ad un importante              
operazione chirurgica subita dieci giorni prima.                                
La signora chiedeva allora il mio intervento esibendomi copia della             
dichiarazione in tal senso resa dall'Ospedale.                                  
Provvedevo allora ad inviare tale documentazione al Distaccamento di            
Imola, chiedendo di valutare l'opportunita' di annullare in via di              
autotutela il verbale di contravvenzione.                                       
Il Distretto di Imola interessava per competenza il Comando Polizia             
Stradale di Bologna, esprimendosi in favore dell'annullamento del               
verbale.                                                                        
Viceversa, il Comando Polizia Stradale di Bologna non riteneva di               
aderire a tale richiesta in quanto l'art. 172, comma 2, lett. f) del            
Codice della strada esenta dall'obbligo di indossare le cinture di              
sicurezza i soggetti che risultino affetti da patologie tali che                
costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di              
sicurezza, documentate con certificazione sanitaria da esibire su               
richiesta degli Organi di Polizia.                                              
Sotto l'aspetto meramente formale la decisione appare ineccepibile:             
l'interessata doveva esibire la certificazione al momento                       
dell'accertamento; la sufficienza della tardiva produzione del                  
certificato sanitario avrebbe potuto costituire oggetto di                      
valutazione solamente in sede di eventuale ricorso.                             
A me e' restata la perplessita' circa l'adeguatezza di tale                     
comportamento, una volta che l'Autorita' competente aveva verificato            
che non era stata violata la finalita' che informa il precetto, in              
quanto sussistevano i presupposti per escludere l'obbligo di                    
indossare le cinture di sicurezza.                                              
Mi sarebbe sembrato infatti piu' equo dare la prevalenza alla                   
sostanza della fattispecie, e non al dato formale, costringendo il              
privato a fare ricorso per vedere riconosciute le proprie ragioni,              
tanto piu' nel caso di specie in cui si trattava di una cittadina               
extracomunitaria, presumibilmente non a conoscenza delle nostre                 
regole.                                                                         
- Ministero dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione civile di Bologna            
n. 874/2001                                                                     
Dopo alcuni mesi nei quali, nonostante le sue insistenze, non aveva             
potuto ottenere dall'Ufficio Motorizzazione di Bologna la                       
trascrizione della vendita di un'autovettura a favore di un cittadino           
extracomunitario, un signore mi chiedeva di risolvere tale                      
incresciosa situazione.                                                         
Poiche' il diniego era motivato dall'ufficio con la circostanza che             
lo straniero, in possesso di permesso di soggiorno al momento della             
vendita, attualmente risultava irreperibile, facevo presente                    
all'Ufficio Motorizzazione che, essendo stata la vendita regolarmente           
effettuata, esso era tenuto ad adottare i provvedimenti di                      
competenza.                                                                     
Pur non avendo ricevuto alcuna risposta dal predetto ufficio - in               
violazione di un preciso obbligo sancito dal combinato disposto                 
dell'art. 4 della L.R. n. 15 del 1995 e dell'art. 16 della Legge n.             
127 del 1997 - ho appreso dall'interessato dell'avvenuta trascrizione           
della vendita.                                                                  
- Ministero della Giustizia - Corte d'Appello di Bologna - Ufficio              
unico Notificazioni Esecuzioni e Protesti                                       
n. 161/2001                                                                     
Un cittadino destinatario di un atto giudiziario mi segnalava                   
l'incongruenza della prassi seguito dall'Ufficio Notificazioni di               
Bologna per la notifica dello stesso.                                           
Infatti, sia l'avviso di deposito presso il Comune sia la successiva            
raccomandata recavano l'indicazione che "l'atto verra' depositato               
presso il Comune di domicilio", senza indicare esattamente                      
l'ubicazione dell'ufficio, telefono ed orario di apertura dello                 
stesso, l'eventuale delega predisposta e quant'altro potesse                    
risultare utile al cittadino.                                                   
Inoltre, una volta appurata l'ubicazione dell'ufficio, l'interessato            
notava che l'atto giaceva aperto presso l'ufficio comunale, con                 
possibilita' per chiunque di prenderne visione.                                 
Si trattava, nel caso, di questione inerente il diritto alla salute,            
ed i dati in esso riportati erano strettamente riservati ex Lege                
675/96.                                                                         
Prospettavo allora al Dirigente dell'Ufficio Notificazioni                      
l'opportunita' di adottare interventi atti ad eliminare gli                     
inconvenienti segnalati, principalmente al fine di assicurare il                
puntuale rispetto del diritto alla tutela dei dati personali.                   
Quale risposta, il predetto richiamava il disposto dell'art. 140                
Codice procedura civile, che prevede l'affissione dell'avviso di                
deposito alla porta dell'abitazione, per argomentare che l'ufficio              
notificatore aveva tenuto un lodevole comportamento di riservatezza.            
D'altro canto, egli sosteneva, non appariva eccessivamente                      
problematico appurare ove l'atto era stato depositato, in quanto si             
trattava del Comune di domicilio.                                               
Infine, per quanto attiene alla riservatezza del contenuto dell'atto,           
faceva presente che gli operatori comunali, che sono tenuti al                  
rispetto del segreto d'ufficio, devono apporre sull'atto stesso il              
timbro del giorno ed il protocollo, attivita' tutte precluse nel caso           
in cui questo fosse depositato in busta chiusa.                                 
Le argomentazioni di cui sopra non mi sono apparse convincenti.                 
Ho pertanto ribadito il mio convincimento che, poiche' il Comune di             
Bologna si articola in un elevato numero di uffici sparsi su tutto il           
territorio cittadino, occorre dare un'informazione piu' precisa circa           
l'ufficio presso cui l'atto e' depositato, con relativo indirizzo,              
numero telefonico e orari di ricevimento. Tali indicazioni, pur non             
previste dalle norme di procedura civile, appaiono esplicazione dei             
principi generali di trasparenza e semplificazione delle procedure              
amministrative.                                                                 
Per quanto concerne inoltre il diritto alla privacy, ho riconfermato            
il mio avviso che gli atti giudiziari debbano essere trasmessi in               
forma chiusa, il che non preclude all'operatore di aprirli per                  
espletare le doverose operazioni di protocollazione, salvo                      
reinserirli subito dopo nella relativa busta.                                   
- Ministero della pubblica Istruzione - Scuola Media "R. de'                    
Passeggeri" - Bologna                                                           
n. 426/2001                                                                     
I genitori di alcuni bambini mi segnalavano le loro perplessita'                
circa i criteri disposti per l'iscrizione degli alunni presso la                
Scuola media "R. de' Passeggeri" di Bologna: gli stessi lamentavano             
in particolare che la mancata conoscenza di tali criteri all'atto               
dell'iscrizione (i criteri stessi infatti erano stati adottati in               
epoca successiva) aveva loro precluso la possibilita' di optare anche           
per altre scuole.                                                               
Interpellato in proposito, il Dirigente scolastico mi faceva presente           
che, essendo le domande di iscrizione in numero superiore ai posti,             
il Consiglio di Istituto, Organo preposto alla definizione dei                  
criteri, aveva stabiliti criteri aggiuntivi: dall'applicazione di               
questi ultimi era conseguita la mancata ammissione degli alunni in              
questione.                                                                      
L'esame della documentazione inviatami evidenziava che nell'anno                
scolastico 1996/1997 erano stati adottati alcuni criteri di                     
iscrizione, peraltro del tutto generici e tali da non consentire                
alcuna selezione in presenza di richieste eccedenti.                            
Nel modulo standard predisposto dalla scuola per la domanda di                  
iscrizione non era contenuto alcun richiamo ad essi.                            
Criteri selettivi erano stati adottati dal Consiglio di Istituto                
solamente nel marzo 2001, quando ormai erano scaduti i termini per              
l'iscrizione degli alunni. Tali criteri aggiuntivi, inoltre,                    
apparivano in parte contrastanti con quelli precedenti e tali da                
penalizzare gli alunni appartenenti al flusso della scuola.                     
Facevo allora presente al Dirigente scolastico che l'eccedenza di               
richieste rispetto all'accoglienza di una scuola e' un evento                   
probabile, che comporta la necessita' di aver gia' predisposti i                
criteri per formulare una graduatoria: pertanto sarebbe stato preciso           
obbligo della scuola adottare, prima della data di presentazione                
delle domande di iscrizione, i criteri per la gestione delle                    
possibili eccedenze, dandone adeguata pubblicita'.                              
Sul piano giuridico tale ritardo appariva censurabile sia perche' in            
contrasto con i principi in materia di procedure selettive, e sia in            
quanto non idoneo ad escludere che tale definizione potesse essere              
influenzata dalla cognizione della posizione dei singoli alunni.                
Sul piano sostanziale, poi, la circostanza aveva recato un danno agli           
interessati in quanto aveva loro precluso la valutazione circa la               
possibilita' o meno di accoglimento delle loro domande, circostanza             
che, al contrario, essi avrebbero potuto valutare adeguatamente                 
solamente qualora i suddetti criteri fossero stati tempestivamente              
adottati e portati a conoscenza.                                                
- Ministero della pubblica Istruzione - Istituto Comprensivo n. 6 di            
Imola (Bologna)                                                                 
n. 505/2001                                                                     
Alcuni Consiglieri comunali formulavano taluni rilievi circa                    
l'illogicita' dei criteri utilizzati nella formazione delle                     
graduatorie per l'ammissione al primo anno di una scuola elementare             
di Imola.                                                                       
Alcuni criteri attribuivano 30 punti a ciascun genitore                         
lavoratore/lavoratrice, con cio' apparendo eccessivamente                       
penalizzanti per le famiglie monoreddito o per quelle nelle quali la            
moglie aveva scelto di accudire direttamente i propri figli; altri -            
che attribuivano tout court 30 punti al figlio di genitori stranieri,           
in Italia da meno di 3 anni - sembravano discriminatori verso le                
famiglie italiane residenti nel comune; altri infine - che                      
attribuivano 10 punti ad alunni conviventi con un solo genitore per             
separazione legale o divorzio - potevano portare a soluzioni inique             
nei confronti di famiglie bensi' unite ma non fruenti, ad esempio,              
della presenza di nonni o di altre persone disponibili.                         
indubbio che le questioni poste si riferivano ad un settore nel quale           
il principio di solidarieta' sociale deve costituire il criterio                
primario di riferimento per le scelte che l'Amministrazione va ad               
adottare, sempre peraltro operando un bilanciamento di interessi e              
sacrifici tra le varie categorie.                                               
In risposta alla mia richiesta di notizie, la Dirigente scolastica              
evidenziava che i criteri adottati, in analogia con quelli utilizzati           
dalle altre istituzioni scolastiche del territorio, erano stati                 
preliminarmente discussi tra le varie componenti ed approvati con               
deliberazione della Giunta comunale.                                            
Nel merito, la stessa obbiettava che, anche qualora si fosse                    
addivenuti ad una modifica degli stessi, ugualmente alcune categorie            
sarebbero state agevolate a discapito di altre, e vi sarebbero sempre           
stati soggetti esclusi e insoddisfatti.                                         
In ogni caso, dal momento che le richieste per quella scuola erano              
sempre superiori ai posti disponibili, e questi ultimi erano                    
ricollegabili alla capienza dell'istituto, il Consiglio di Istituto             
aveva deliberato di destinare i posti in organico solamente alla                
formazione delle classi.                                                        
In tal modo, con grande disponibilita' l'Istituzione perveniva al               
risultato ottimale attraverso l'attivazione di una classe prima                 
aggiuntiva, con cio' consentendo anche ai bambini inizialmente                  
esclusi di frequentare la prima classe presso la scuola richiesta.              
- Ministero della pubblica Istruzione - Istituto Comprensivo di                 
Ceretolo (Bologna)                                                              
n. 458/2001                                                                     
Numerosi genitori di alunni non ammessi a frequentare la prima                  
elementare presso l'Istituto Comprensivo di Ceretolo mi sollecitavano           
ad intervenire per valutare l'adeguatezza dei criteri in base ai                
quali era stata stilata la graduatoria di ammissione.                           
A dire dei predetti, infatti, a seguito di presentazione di alcuni              
ricorsi, la Direzione della scuola aveva stabilito di non applicare i           
criteri stabiliti inizialmente ma di ricorrere all'estrazione a                 
sorte.                                                                          
In tal modo, oltre a determinare una ingiustificata modificazione               
nelle aspettative degli interessati, le ammissioni degli alunni                 
sarebbero dipese dal puro caso, senza alcuna valutazione di ordine              
sociale ne' alcun bilanciamento di interessi e sacrifici tra                    
situazioni diverse.Al mio intervento ha risposto prontamente il                 
Dirigente scolastico facendo presente che la scuola si era attenuta             
ai criteri predisposti dal Consiglio di Istituto e che, in ogni caso,           
la questione doveva intendersi superata con l'accoglimento di tutte             
le domande di ammissione presentate.                                            
- Ministero della pubblica Istruzione - Istituto Comprensivo San                
Biagio - Ravenna                                                                
- n. 766/2001                                                                   
I genitori di una minore, gia' iscritta per l'anno scolastico                   
2001/2002 alla prima elementare di un Istituto statale, avevano                 
presentato domanda al Dirigente scolastico di nulla-osta per cambio             
di Istituto, essendo essi intenzionati ad iscrivere la figlia in una            
scuola elementare piu' vicina a quella frequentata dal fratello                 
maggiore e piu' prossima alla loro abitazione.                                  
Gli interessati si erano rivolti al mio Ufficio manifestandomi la               
loro preoccupazione circa l'accoglimento della domanda.                         
Con mia nota di intervento, evidenziavo al Dirigente scolastico che i           
genitori in questione mi avevano riferito che la possibilita' di                
iscrivere la figlia ad una scuola logisticamente piu' rispondente               
alle loro esigenze si era concretizzata solamente dopo la scadenza              
del termine per la preiscrizione (21 gennaio 2001), in quanto essi              
erano venuti a conoscenza dell'ubicazione dell'Istituto nel quale               
erano intenzionati ad iscrivere la figlia solo dopo tale data.                  
Evidenziavo, inoltre, come le ragioni del cambio di scuola a mio                
avviso legittimassero la richiesta di nulla osta, suggerendo nel                
contempo agli interessati di esplicitare con chiarezza anche al                 
Dirigente scolastico gli effettivi motivi del cambio di Istituto.               
Qualche giorno dopo il Dirigente interpellato mi comunicava, con nota           
inviatami per conoscenza, la concessione del nulla osta richiesto, in           
accoglimento dei motivi addotti dai genitori interessati.                       
- Agenzia delle Entrate - Centro di Servizio Imposte dirette e                  
indirette di Bologna                                                            
n. 129/2001                                                                     
Un contribuente romagnolo in attesa del rimborso IRPEF 1993, volendo            
conoscere i tempi di liquidazione delle sue spettanze, nel gennaio              
2001 aveva interpellato il Sistema informativo dell'anagrafe                    
tributaria, apprendendo che il suo rimborso era stato sospeso dal               
liquidatore.                                                                    
Chiedeva allora il mio intervento in quanto non era in grado di                 
comprendere le motivazioni di tale provvedimento.                               
Interpellato in proposito, il Centro di Servizio IIDD e DD di Bologna           
replicava che nella dichiarazione dei redditi Modello 740/94                    
l'interessato non aveva richiesto alcun rimborso, per cui nulla gli             
era dovuto, a meno che non allegasse l'attestato di versamento di un            
importo pari a quanto richiesto.                                                
Il contribuente faceva allora presente che il suo diritto ad ottenere           
quel certo rimborso discendeva da una sentenza pronunciata dalla                
Commissione Tributaria provinciale di Ravenna fin dal maggio 1997.              
A questo punto il Centro di Servizio replicava chiedendomi, per                 
l'avvenire, di fornirgli tutti i dati utili e le informazioni                   
complete relativi ai singoli casi, in modo da evitare equivoci e                
risposte inadeguate.                                                            
Poiche' tale ultima circostanza mi era stata comunicata                         
dall'interessato solo in quel momento, facevo allora presente cio' al           
predetto Centro di Servizio, precisando che comunque gia' nel 1997 il           
contribuente aveva informato l'ufficio fiscale di Ravenna della                 
pronuncia a lui favorevole.                                                     
Facevo anche presente che - appunto in relazione alla criticita'                
della situazione dei rimborsi a seguito di sentenze in carico al                
Centro di Servizio - nel novembre del 2000 la Direzione regionale               
delle Entrate dell'Emilia-Romagna aveva sottolineato la necessita' di           
porre in essere un'efficiente azione di coordinamento tra gli uffici            
periferici ed il Centro di Servizio, "poiche' gli uni sono in                   
possesso del fascicolo processuale quali parti nel processo                     
tributario . . . e l'altro deve provvedere al pagamento del rimborso,           
adempimento essenziale alla definitiva conclusione del                          
procedimento".La vertenza si e' felicemente conclusa nell'ottobre               
2001.                                                                           
- Agenzia delle Entrate - Sezione staccata di Ferrara                           
n. 546/2001                                                                     
Un contribuente lamentava che, dopo aver ottenuto il riconoscimento             
del proprio diritto sia dalla Commissione Tributaria di primo grado             
che dalla Commissione Tributaria regionale, non riusciva ad ottenere            
dal Centro di Servizio Imposte dirette ed indirette di Bologna                  
notizie circa i tempi presumibili di rimborso della maggior somma               
pagata nel 1986 a titolo di imposte di registro, ipotecarie e                   
catastali.                                                                      
Verificato che la competenza spettava alla Sezione staccata di                  
Ferrara, chiedevo informazioni, ottenendo un'assicurazione del tutto            
generica.                                                                       
A questo punto, preso atto che il credito risaliva a molti anni                 
addietro e che, per veder riconosciuto il proprio diritto, il                   
contribuente aveva dovuto sostenere le spese necessarie per un                  
duplice grado di giudizio, ho interessato l'ufficio del Garante per             
il Contribuente affinche' le legittime aspettative dell'interessato             
trovassero al piu' presto una conclusione positiva.                             
- Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bologna 1                                  
n. 190/2001                                                                     
Nell'anno 1989 la Commissione di primo grado di Bologna accoglieva il           
ricorso di un contribuente concernente un rimborso IRPEF 1981. La               
decisione era confermata nel 1996 dalla Commissione Tributaria di               
secondo grado.                                                                  
Nel frattempo quest'ultimo moriva.                                              
Nel 1999, dopo oltre tre anni senza aver ricevuto ne' alcuna                    
comunicazione ne' tantomeno il rimborso, la figlia ed erede chiedeva            
al primo Ufficio Entrate di Bologna l'esecuzione del giudicato.                 
Non ottenendo alcun riscontro, si rivolgeva a me.                               
Alle mie pressanti sollecitazioni l'Ufficio si limitava a comunicare            
il proprio intendimento di dar corso al rimborso.                               
- Agenzia del Demanio - Filiale di Bologna                                      
n. 65/2001                                                                      
Nel lontano 1976 un agricoltore della provincia di Bologna presento'            
istanza all'allora Intendenza di Finanza - Ufficio Reno, per ottenere           
l'accessione di un terreno demaniale antistante un altro terreno da             
tempo concessogli.                                                              
Nonostante i numerosi solleciti, l'interessato non aveva mai ricevuto           
alcuna risposta.                                                                
Sono allora intervenuta a supporto della richiesta dell'interessato,            
chiedendo alla Filiale di Bologna dell'Agenzia del Demanio di                   
conoscere le ragioni di tale silenzio, nonche' i termini entro i                
quali la pratica sarebbe stata definita.                                        
Quale risposta, l'Agenzia mi faceva presente che, a seguito di                  
un'ennesima sollecitazione pervenuta dal privato nel 1997, aveva                
provveduto a richiedere (nel 1999|) il parere al Servizio provinciale           
Difesa del suolo.                                                               
L'Agenzia pero' non mi dava alcun ragguaglio circa il seguito di tale           
richiesta.                                                                      
La nota della stessa Agenzia concludeva precisando che, a seguito               
dell'emanazione del DPCM attuativo del DLgs 112/98, stava per essere            
completato il passaggio dei fascicoli riguardanti la materia del                
demanio idrico alla Regione Emilia-Romagna, alla quale dovevo                   
pertanto rivolgere ogni ulteriore richiesta di informazioni sulla               
pratica in argomento.                                                           
Nel concludere il mio intervento (almeno nei confronti dell'Agenzia),           
ho ritenuto di dover esprimere le mie piu' ampie riserve circa                  
l'efficacia e la tempestivita' dell'attivita' posta in essere, atteso           
che l'istruttoria di questa pratica si e' protratta - inutilmente -             
per oltre venti anni.                                                           
- Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Bologna                       
n. 142/2001                                                                     
Resosi conto che il reddito catastale attribuito al proprio                     
appartamento non era conforme alle dimensioni dello stesso, nel 1993            
un cittadino si era recato all'Ufficio tecnico Erariale di Bologna              
con il suo tecnico di fiducia, e aveva constatato l'errore nel quale            
era incorso l'ufficio stesso.                                                   
Su suggerimento del tecnico, aveva compilato e presentato un modulo             
di correzione.                                                                  
Nel 2000, con sua grande sorpresa, l'interessato riceveva dal Comune            
ove e' ubicato l'immobile un avviso di liquidazione di maggiore                 
imposta ICI, e cosi' scopriva che l'ex UTE non aveva dato alcun corso           
alla sua richiesta di correzione.                                               
Il mio intervento si e' articolato in due direzioni: immediatamente             
ho chiesto al Sindaco del Comune interessato di sospendere, fino alla           
definizione della rettifica in parola, la riscossione della maggior             
imposta liquidata.                                                              
Al Direttore dell'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di               
Bologna ho invece richiesto di dar corso alla rettifica.                        
Cosi' e' stato fatto, con grande sollievo dell'interessato.                     
- Istituto nazionale Previdenza sociale - Direzione regionale                   
dell'Emilia-Romagna                                                             
n. 886/2001                                                                     
L'ex portiere di uno stabile di proprieta' dell'INPS fin dal 1996               
aveva chiesto alla Direzione regionale dell'Istituto la rivalutazione           
monetaria e gli interessi sugli arretrati a lui corrisposti.                    
Anche l'intervento in tal senso di un legale non aveva sortito alcun            
esito concreto.                                                                 
In seguito alle mie sollecitazioni si e' chiarito che la competenza             
era della IGEI SpA di Roma: quest'ultima ha prontamente assicurato              
che erano in fase di elaborazione i relativi conteggi.                          
- Istituto nazionale Previdenza sociale - Direzione provinciale di              
Bologna                                                                         
n. 953/2001                                                                     
Un cittadino richiedeva il mio intervento per ottenere l'accesso agli           
atti nei confronti dell'INPS, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della             
Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.                        
Questi i fatti. Nella sua qualita' di condomino, l'interessato aveva            
dapprima chiesto all'Istituto di effettuare accertamenti in ordine              
alla posizione previdenziale di alcuni soggetti che, su richiesta               
dell'amministratore, avevano prestato la propria opera a favore del             
condominio, e successivamente aveva richiesto all'Istituto l'esame e            
la copia degli atti istruttori e dei verbali ispettivi.                         
da premettere al riguardo che il soggetto richiedente l'accesso aveva           
citato avanti il Tribunale di Bologna il condominio, nella persona              
del suo amministratore, in ordine alla legittimita' della                       
deliberazione assembleare in cui erano stati deliberati i lavori                
oggetto della richiesta di ispezione da parte dell'INPS, per i quali            
contestava la correttezza dell'operato dell'amministratore.                     
L'Istituto aveva negato l'accesso in quanto - a suo dire - il proprio           
Regolamento in materia sottrae all'accesso gli atti istruttori                  
relativi a verbali ispettivi; l'Ente faceva peraltro presente che,              
comunque, il verbale sarebbe stato notificato a breve                           
all'amministratore del condominio.                                              
Con il ricorso presentato in termini a questo ufficio, l'interessato            
eccepiva che il rifiuto dell'Istituto violava la normativa in materia           
di accesso e comunque appariva carente di motivazione.                          
Acquisito il Regolamento adottato dall'INPS in materia di accesso,              
constatavo che quest'ultimo inserisce "gli atti e documenti relativi            
alla procedura di accertamento ispettivo" tra quelli per i quali                
l'accesso e' differito (e non escluso) per tutta la durata delle                
relative procedure. In applicazione di tale disposizione, pertanto,             
era da ritenere ammissibile una comunicazione di differimento                   
dell'esercizio dell'accesso, ma non il diniego opposto.                         
Rilevavo inoltre che non era stata fornita alcuna motivazione circa             
la mancata applicazione, nel caso di specie, dell'art. 17, n. 3, del            
citato Regolamento, che prevede la deroga al vincolo di riservatezza,           
consentendo la semplice visione degli atti amministrativi la cui                
conoscenza sia indispensabile per curare e difendere gli interessi              
giuridici del richiedente o del suo rappresentato.                              
Nel caso di specie, come gia' detto sopra, l'interessato aveva                  
ricorso al giudice eccependo la correttezza dei lavori oggetto                  
dell'ispezione.                                                                 
Chiedevo allora all'Istituto di farmi conoscere le proprie deduzioni            
in proposito.                                                                   
Quest'ultimo replicava sostenendo che, al momento della richiesta,              
non era consentito accedere alla documentazione relativa alla                   
procedura di accertamento ispettivo in atto, e che il richiamo al               
diritto di accesso differito appariva inconferente in quanto                    
l'accesso diretto a tutela del proprio interesse non appariva                   
indispensabile, ben potendo il condomino richiedere tale atto                   
all'amministratore del condominio, cui compete istituzionalmente                
l'obbligo di rendere edotti i condomini di cio'.                                
Ribadivo allora all'Istituto il mio dissenso su una procedura a mio             
avviso non rispettosa del diritto all'accesso: la circostanza che il            
Regolamento aziendale inserisca gli atti e documenti relativi alla              
procedura di accertamento ispettivo tra quelli per i quali l'accesso            
e' differito, e non escluso, per tutta la durata della procedura                
stessa, comportava l'obbligo per l'Istituto di consentire l'accesso a           
favore del richiedente nei tempi previsti.                                      
Una volta che non era stata contestata la legittimazione del                    
richiedente, inoltre, non rientrava infatti tra i poteri                        
dell'Istituto quello di formulare un giudizio circa la necessita' e/o           
indispensabilita' della documentazione giuridica richiesta.                     
Ritenute pertanto fondate le argomentazioni addotte dall'istante,               
invitavo formalmente l'Istituto al rilascio della documentazione                
richiesta.                                                                      
Quale risposta, l'istituto mi eccepiva un'argomentazione del tutto              
estranea sia alle motivazioni addotte per il diniego sia alle mie               
richieste, basata sul suo convincimento che l'istanza di accesso                
avrebbe dovuto essere rivolta non solamente all'INPS ma anche                   
all'INAIL, in quanto il verbale ispettivo era stato elevato                     
congiuntamente dalle due strutture.                                             
L'Istituto inoltre riteneva che l'istanza dell'interessato fosse                
stata motivata con la tutela di interessi diversi da quelli cui e'              
finalizzata la relativa normativa e che, in ogni caso, ben potendo              
egli acquisire la documentazione dall'amministratore, cui il verbale            
era stato notificato in quanto unico destinatario dello stesso,                 
l'Istituto non era tenuto ad aderire alla richiesta di accesso.                 
A questo punto la norma non mi consentiva alcun intervento, pur                 
permanendo nel convincimento che il diniego dell'Istituto fosse                 
illegittimo e che le argomentazioni addotte dall'Istituto fossero del           
tutto inconferenti.                                                             
Al privato restava, pertanto, solamente la possibilita' di ricorrere            
al TAR dell'Emilia-Romagna.                                                     
A conclusione del procedimento, sento il dovere di evidenziare che il           
caso in esame conferma le riserve, da me gia' evidenziate nella                 
Relazione sull'attivita' da me svolta nell'anno 2000, sulla bonta' ed           
efficacia dell'attribuzione al Difensore civico di un potere privo di           
contenuti sostanziali.                                                          
- Istituto nazionale Previdenza sociale - Direzione provinciale di              
Bologna                                                                         
n. 537/2001                                                                     
La figlia ed erede di una pensionata deceduta nel 1999 mi faceva                
presente che, pur avendo richiesto all'INPS ripetutamente notizie               
sugli arretrati gia' spettanti alla propria madre, e nonostante                 
l'intervento in tal senso di un Patronato, non aveva ottenuto alcun             
riscontro.                                                                      
Ho allora sensibilizzato al riguardo l'Istituto, ricevendo dallo                
stesso l'assicurazione che quella parte degli arretrati non ancora              
stati corrisposti alla signora causa un disguido tecnico, sarebbero             
stati pagati a breve.                                                           
- Istituto nazionale Previdenza sociale - Direzione provinciale di              
Bologna                                                                         
n. 381/2001                                                                     
Richiedeva il mio intervento una signora alla quale l'Istituto                  
nazionale Previdenza sociale - Direzione provinciale di Bologna aveva           
notificato una cartella esattoriale per omesso versamento dei                   
contributi per il Servizio sanitario nazionale dell'anno 1985,                  
relativi all'attivita' commerciale dalla stessa esercitata in                   
quell'epoca.                                                                    
L'interessata aveva contestato inutilmente presso gli sportelli                 
dell'INPS la legittimita' della cartella nella convinzione che,                 
stante il lungo tempo trascorso, fosse ormai prescritta qualsiasi               
pretesa.                                                                        
Interpellata al riguardo, la Direzione provinciale INPS di Bologna              
faceva presente che nel 1992 l'Istituto aveva emesso i bollettini di            
pagamento dei contributi in questione e nel 1997 aveva inviato un               
sollecito di pagamento degli stessi.                                            
L'interessata al contrario ribadiva di non aver ricevuto ne' i                  
bollettini di pagamento dei contributi ne' il sollecito.                        
Da un esame approfondito della fattispecie ho verificato che il                 
termine di prescrizione dei contributi per il Servizio sanitario                
nazionale, fissato in dieci anni con la Legge 33/80, era stato                  
ridotto a cinque dalla Legge 335/95.                                            
Nel 1990 la Corte Costituzionale aveva riconosciuto che l'adozione di           
meccanismi di riscossione nuovi (non piu' a mezzo ruoli ma attraverso           
bollettini di conto corrente postali gia' predisposti dall'Istituto)            
comportava il passaggio all'Istituto della competenza sulla                     
riscossione dei contributi maturati fin dall'1/1/1981.                          
Una volta ricostruita la fattispecie giuridica, occorreva verificare            
se l'Istituto avesse compiuto qualche atto interruttivo della                   
prescrizione.                                                                   
Non poteva essere considerato tale l'invio dei bollettini di                    
pagamento nel 1992, a mezzo posta ordinaria, in quanto sprovvisto               
delle caratteristiche di cui all'art. 2943 Codice civile.                       
L'unico documento avente tali caratteristiche formali appariva il               
sollecito di pagamento inviato con raccomandata nel 1997 quando                 
ormai, a 12 anni dal momento in cui era sorta l'obbligazione,                   
qualsivoglia diritto a richiedere il pagamento dei contributi doveva            
ritenersi prescritto.                                                           
Vano pertanto appariva il richiamo dell'Istituto alla pronuncia della           
Corte Costituzionale dell'aprile 1990, la quale era operativa dalla             
data del suo deposito (e avrebbe legittimato una richiesta di                   
pagamento entro l'anno 1995), ma che non consentiva (ne' ne avrebbe             
comunque avuto la forza) di far decorrere ex novo i termini di                  
prescrizione.                                                                   
Inconferenti risultavano anche le argomentazioni opposte                        
dall'Istituto circa la portata di alcune circolari della Direzione              
centrale INPS del 1990 e del 1992, le quali a suo dire avrebbero                
legittimato la riapertura dei termini di prescrizione, peraltro in              
assenza di specifica normativa al riguardo e in contrasto con i                 
principi generali dell'ordinamento in materia di prescrizione.                  
- Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti                             
dell'Amministrazione pubblica - Sede di Bologna                                 
n. 189/2001                                                                     
Una signora bolognese lamentava che la sede di Bologna dell'INPDAP              
non le aveva corrisposto la tredicesima mensilita' sulla pensione di            
reversibilita' per gli anni 1998/1999 e 2000 in quanto essa era                 
dipendente di un Ente pubblico.                                                 
L'Istituto riteneva infatti di dover applicare il divieto previsto              
dall'art. 97 del DPR n. 1092 del 1973, di cumulo di due tredicesime             
mensilita' in caso di concorso della pensione con altra prestazione             
retribuita.                                                                     
Il mio intervento e' stato diretto a richiamare la sentenza della               
Corte Costituzionale n. 232 del 1992, con la quale la predetta Corte            
aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 97, "nella           
parte in cui non determina la misura della retribuzione, oltre la               
quale non compete la tredicesima mensilita'".La Corte aveva infatti             
affermato che "mentre e' ragionevole che il legislatore tenga conto             
del maggior introito percepito dalla persona titolare di pensione che           
presti opera retribuita, la decurtazione del trattamento                        
pensionistico complessivo non puo' essere disposta senza stabilire il           
limite minimo dell'emolumento dell'attivita' esplicitata, oltre il              
quale la decurtazione diventa operante".                                        
Secondo la Corte, spettava pertanto al legislatore (che a tutt'oggi             
non vi ha ancora provveduto) la determinazione di detto limite e le             
connesse statuizioni, compresa quella concernente la decorrenza.                
Sull'interpretazione da dare alla predetta pronuncia costituzionale             
si erano espresse, con sentenza n. 25 del 1998, le Sezioni riunite              
della Corte dei Conti, le quali avevano affermato che, in assenza di            
un intervento del legislatore, doveva ritenersi insussistente alcun             
divieto di cumulo di due tredicesime mensilita', e che tali assegni             
spettavano conseguentemente al pensionato.                                      
Nonostante tutto cio', nel gennaio 2001 l'INPDAP di Bologna                     
comunicava all'interessata che "ai sensi dell'art. 97 del DPR 1092/73           
non spetta la tredicesima mensilita' al pensionato che presta opera             
retribuita alle dipendenze di un Ente pubblico".                                
Alla mia sollecitazione ad applicare i principi sopra accennati,                
l'Istituto ribadiva che l'estensione erga omnes della pronuncia                 
costituzionale resta subordinata all'intervento del legislatore, al             
quale e' espressamente demandata la determinazione del limite minimo            
oltre il quale e' consentito il cumulo dell'emolumento.                         
In tal modo, l'Istituto continua a dare applicazione ad una norma               
dichiarata incostituzionale, quasi che la pronuncia di                          
incostituzionalita' valesse solamente a favore del soggetto che ha              
attivato il ricorso alla Corte Costituzionale.                                  
- ENEL SpA - Direzione Distribuzione Zona di Ferrara - ANAS di                  
Bologna                                                                         
n. 16/2001                                                                      
Chiedeva il mio intervento un cittadino ferrarese il quale, da oltre            
quattro mesi, aveva richiesto inutilmente all'ENEL di Ferrara gli               
allacciamenti per la fornitura di energia elettrica e all'AGEA di               
Ferrara quello per la fornitura di gas metano, cosi' da potersi                 
trasferire nella casa di sua proprieta'.                                        
In assenza di tali allacciamenti, la sua famiglia, composta da                  
quattro persone, viveva accampata in una casa fatiscente ed                     
inadeguata.                                                                     
Con viva soddisfazione ho potuto verificare l'utilita' del mio                  
intervento, in quanto dopo soltanto una settimana l'ENEL ha                     
installato il contatore per l'utenza.                                           
Anche l'AGEA ha provveduto in pochi giorni ai lavori di sua                     
spettanza, dopo aver finalmente ricevuto l'autorizzazione dall'ANAS             
ad effettuare l'allacciamento di 5 metri di tubo per il gas metano              
dalla sede della linea principale, posta lungo la strada statale                
Porrettana.                                                                     
- ENEL SpA - Zona di Bologna                                                    
n. 296/2001                                                                     
Un signore mi segnalava di aver inutilmente richiesto all'ENEL - Zona           
di Bologna - di spostare una linea elettrica aerea posizionata,                 
contro la sua volonta' precedentemente espressa, sopra la sua                   
proprieta'.                                                                     
La questione, risalente all'anno 1999, non era stata risolta in                 
quanto l'ENEL, pur dichiarandosi disponibile allo spostamento qualora           
la linea stessa fosse risultata incompatibile con lavori, costruzioni           
o altro, non provvedeva a quanto richiesto, anzi insisteva per                  
conoscere le ragioni che rendevano necessario lo spostamento stesso.            
Ho allora fatto presente all'Ente che appariva ingiustificata la                
richiesta di motivazioni sulla necessita' dello spostamento, posto              
che la tutela del diritto di proprieta' non e' subordinata                      
all'esplicitazione di alcuna motivazione, e che nel caso di specie si           
verteva in una vera e propria intromissione in una proprieta'                   
privata, da rimuovere prontamente.Recentemente l'ENEL ha richiesto un           
incontro con l'interessato per tentare di definire una possibile                
soluzione del problema.                                                         
6. Alcuni degli interventi piu' significativi posti in essere nei               
confronti di altre pubbliche Amministrazioni ed enti diversi                    
Ho qui evidenziato alcuni degli interventi attuati in esecuzione del            
principio di collaborazione con tutte le pubbliche Amministrazioni              
previsto al comma 2 dell'art. 2 della L.R. 15/95.                               
- Comune di Sasso Marconi (Bologna)                                             
n. 61/2001                                                                      
Una azienda della zona chiedeva il mio intervento in relazione al               
comportamento tenuto dal Comune di Sasso Marconi in occasione                   
dell'affidamento in appalto di alcuni servizi.                                  
Infatti, inizialmente l'Amministrazione aveva adottato un bando di              
gara indicativo, contenente i requisiti per concorrere e la                     
precisazione che il bando di gara sarebbe stato pubblicato all'Albo             
pretorio e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.               
Inopinatamente pero' l'Amministrazione aveva stabilito di non dare              
seguito alla gara, ed aveva deciso di procedere ad un incarico                  
fiduciario.                                                                     
Tale determinazione, di per se' ineccepibile, non era stata pero'               
pubblicata nel Bollettino regionale, cosicche' l'azienda, che aveva             
focalizzato la propria attenzione sulla pubblicazione nel Bollettino            
regionale, aveva perso i termini per concorrere all'affidamento.                
Con il mio intervento ho ottenuto dall'Amministrazione comunale una             
ricostruzione della situazione, ed ho preso atto che purtroppo ormai            
il danno non era piu' rimediabile.                                              
Pertanto ho ritenuto necessario richiamare l'Amministrazione ad un              
maggior rispetto per le aspettative dei destinatari dell'attivita'              
che gli uffici pongono in essere: nel caso prospettato, infatti, il             
modo di procedere dell'Amministrazione aveva violato il ragionevole             
affidamento che i soggetti interessati all'avviso indicativo di gara            
avevano riposto in ordine alle modalita' di selezione per                       
l'affidamento dell'incarico, privando nel contempo l'Amministrazione            
stessa della possibilita' di ricevere ulteriori offerte rispetto a              
quelle pervenute .                                                              
- Comuni di Sorbolo e Mezzani (Parma) - Servizio associato di Polizia           
Municipale                                                                      
n. 361/2001                                                                     
Perveniva una richiesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25,               
comma 4, della Legge n. 241 del 1990, di riesame del diniego di                 
accesso agli atti operato dal Servizio associato di Polizia                     
Municipale dei Comuni di Sorbolo e Mezzani.                                     
Rispondevo all'interessato che, trattandosi di procedimento di                  
competenza del Difensore civico dell'Ente comunale, non mi era                  
possibile adottare alcun provvedimento, neppure come Difensore civico           
regionale. Prospettavo allo stesso, come unico rimedio praticabile,             
il ricorso al Tribunale Amministrativo regionale, esperibile nel caso           
di specie senza necessita' di ricorrere ad un legale.                           
Successivamente l'interessato mi scriveva per conoscere quale fosse             
la normativa che disciplina il patrocinio nel rito speciale                     
dell'accesso, e prontamente provvedevo ad inviargliela.                         
Ritenevo pertanto conclusa la pratica, e allo scopo scrivevo                    
all'interessato - e per conoscenza al Responsabile del Servizio                 
associato dei predetti Comuni - precisando le conclusioni alle quali            
ero pervenuta.                                                                  
Quale risposta mi perveniva una lunga lettera con la quale il                   
privato, con argomentazioni sarcastiche, mi contestava "l'inatteso              
aiuto fornito" all'ufficio e altre consimili affermazioni che                   
ponevano in dubbio la mia equidistanza.                                         
Ho allora ritenuto necessario controbattere puntualmente le sue                 
affermazioni, rivendicando la mia correttezza e la disponibilita'               
prestata dal mio Ufficio nei suoi confronti.                                    
- Comune di San Benedetto Val di Sambro (Bologna)                               
n. 31/2001                                                                      
Due immobili tra loro saldamente connessi appartenevano a due diversi           
proprietari: il primo era un vecchio fabbricato di tipo rurale, in              
stato di sostanziale abbandono e non dotato di servizi; il secondo,             
di maggiore consistenza, era in buone condizioni ed abitato.                    
L'edificio A), quello fatiscente, era posto ad un dislivello                    
inferiore di ben 3,50 metri rispetto all'edificio B), agendo quindi             
da sostegno di quest'ultimo, cosicche' si puo' affermare che                    
funzionalmente i due edifici costituissero un unico complesso                   
strutturale.                                                                    
Nel 1995 il proprietario dell'edificio A) aveva chiesto al Comune la            
concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione del proprio             
immobile in altra posizione. Peraltro lo stesso, mentre realizzava la           
costruzione del nuovo edificio non dava inizio ai lavori di                     
demolizione di quello fatiscente nonostante la diffida dell'Ufficio             
Tecnico comunale, motivando con l'affermazione, suffragata da perizia           
tecnica, che questa demolizione avrebbe determinato l'insorgere di              
possibili gravissimi danni alla proprieta' B).                                  
Il mio intervento e' stato richiesto dal proprietario del secondo               
edificio, il quale lamentava che nel 2000 il Comune di San Benedetto,           
invece di pretendere la demolizione dell'edificio fatiscente, aveva             
autorizzato controparte a compiere lavori di ripristino e chiusura              
delle finestre dello stesso.                                                    
A seguito di mia richiesta l'Ufficio Tecnico comunale prendeva in               
esame il contenuto delle perizie con le quali la proprieta' A)                  
tendeva dimostrare gli effetti negativi derivanti alla proprieta' B)            
dalla demolizione dell'edificio stesso, e proponeva la soluzione di             
consolidare e chiudere l'edificio stesso, rendendolo inabitabile e              
non piu' utilizzabile.                                                          
La presente vicenda si e' conclusa con l'adozione da parte del Comune           
di una soluzione frutto di buon senso ed equita', consistente nel               
mantenimento dell'attuale edificio, consolidato e reso decoroso ma              
dichiarato inagibile, e con la cancellazione dello stesso dalle mappe           
catastali nonche' con l'inserimento di apposita clausola normativa              
nel Piano regolatore comunale.                                                  
- Comune di Pianoro (Bologna)                                                   
n. 789/2001                                                                     
L'Ufficio Scuola del Comune di Pianoro negava ai genitori di un                 
minore la riduzione della retta scolastica per l'utilizzo del                   
servizio di refezione.                                                          
In sede di riesame, a seguito di richiesta degli stessi, questo                 
diniego veniva reiterato dal Coordinatore dell'area sociale.                    
A questo punto gli interessati richiedevano il mio intervento                   
ritenendo di essere nelle condizioni per poter usufruire del                    
beneficio.                                                                      
Verificavo allora che il Regolamento sui servizi scolastici del                 
Comune prevede che "le famiglie con redditi al di sotto del minimo              
vitale possono chiedere riduzioni sulle rette dovute, sino al 50%,              
presentando apposita istanza all'Ufficio e contattando l'Assistente             
sociale che, qualora lo ritenga opportuno, segnalera' il caso                   
all'Ufficio Scuola dopo aver effettuato una valutazione complessiva             
della situazione socio economica del nucleo familiare".                         
In base a tale formulazione ed alla valutazione della situazione                
socio economica della famiglia effettuata dall'Assistente sociale               
dell'Azienda Unita' sanitaria locale Bologna Sud, era da ritenere che           
sussistessero i requisiti di reddito che legittimavano i richiedenti            
ad accedere al beneficio.                                                       
Oltre a cio', accertavo che la procedura seguita nella gestione della           
pratica appariva lacunosa in quanto il diniego originario era                   
assolutamente sprovvisto di motivazione (limitandosi ad enunciare "la           
Commissione non ha accolto la Vostra domanda di esenzione"), ed anche           
il diniego opposto alla richiesta di riesame appariva carente di                
motivazione, in quanto si limitava ad enunciare considerazioni                  
extragiuridiche piuttosto che rifarsi ai parametri di valutazione               
contenuti nel Regolamento.                                                      
Invitavo allora l'Amministrazione a rivalutare il proprio operato in            
via di autotutela, ottenendo infine una assicurazione positiva.                 
- Comune di Cotignola (Ravenna)                                                 
n. 431/2001                                                                     
Ad un automobilista veniva notificata la violazione del limite di               
velocita' dei 50 km. orari, accertata a mezzo autovelox alle ore                
19,28 di lunedi' 13 novembre 2000.                                              
Al riguardo l'interessato mi faceva presente che l'infrazione non gli           
era stata contestata, nonostante la sua velocita' fosse contenuta (71           
km. orari) e il tratto stradale fosse illuminato, circostanze queste            
in contrasto con la motivazione contenuta nell'accertamento: "la                
violazione non e' stata immediatamente contestata causa                         
impossibilita' tecnica in ora notturna di intimare l'arresto di un              
veicolo che ha superato il limite di velocita' e di fermarlo in tempo           
utile e nei modi regolamentari".                                                
Nella corrispondenza intercorsa con il Comando Polizia Municipale e'            
stato affermato che l'episodio si inquadrava in una serie di servizi            
organizzati per contrastare il noto e triste fenomeno delle stragi              
notturne che coinvolge gli utenti di giovane eta'.                              
Al riguardo va evidenziato che il giorno e l'ora in cui e' avvenuto             
il fatto (alle ore 19,28 di un lunedi') escludevano a priori la                 
possibilita' di inquadrare il servizio in tale contesto.                        
Appare piu' oggettivo invece parlare di un normale servizio di                  
controllo.                                                                      
Posti piu' correttamente i limiti dell'episodio, e' poi da osservare            
che non appaiono convincenti le argomentazioni addotte dalla Polizia            
Municipale per motivare l'omessa contestazione immediata. A dire di             
quest'ultima, infatti, nel tratto di strada dove era stato accertato            
l'illecito non sarebbe possibile fermare i conducenti in quanto non             
esistono piazzole idonee per poter fermare in sicurezza i veicoli che           
superano la velocita' massima consentita, perche' la strada e'                  
costeggiata da piste ciclabili protette da cordonatura rialzata;                
d'altro canto tale conformazione, afferma la stessa Polizia                     
Municipale, non e' motivo per omettere i controlli, anche al fine di            
evitare di creare, in tale zona, una sorta di impunita' a favore                
degli automobilisti indisciplinati.                                             
Dopo aver replicato brevemente sui vari punti, ho ritenuto non piu'             
produttivo insistere nel mio intervento, non senza peraltro far                 
presente al Comandante della Polizia Municipale che, in ogni caso, le           
motivazioni addotte successivamente non apparivano in linea con                 
quelle indicate nel verbale e che lasciava perplessi la                         
determinazione di organizzare servizi di vigilanza con modalita' tali           
da escludere, a priori e con valenza di carattere generale, l'obbligo           
della contestazione immediata.                                                  
- Comune di Coli (Piacenza)                                                     
n. 714/2001                                                                     
Il Difensore civico del Comune di Piacenza chiedeva il mio intervento           
in quanto il Comune di Coli non aveva risposto alle sue                         
sollecitazioni dirette a trovare una soluzione per una richiesta di             
concessione edilizia in sanatoria risalente al 1995.                            
Ho allora segnalato al Sindaco di quel Comune l'inammissibile ritardo           
verificatosi per quella situazione e, finalmente, mi e' pervenuta               
l'assicurazione circa l'esito positivo della relativa pratica.                  
- Comunita' Montana Valle del Santerno                                          
n. 893/2001                                                                     
La titolare di un'azienda agricola si era vista negare dalla                    
Comunita' Montana Valle del Santerno il contributo comunitario                  
previsto per i giovani agricoltori a causa del superamento del limite           
di eta' previsto dal bando (40 anni).                                           
La signora mi faceva rilevare che la sua domanda di contributo,                 
risalente al 1997, era stata dichiarata ammissibile in quanto                   
all'epoca non aveva ancora compiuto i quaranta anni; peraltro, in               
quel momento la Comunita' Montana non aveva potuto corrisponderle il            
contributo per carenza di fondi.                                                
Per tale motivo la stessa Comunita' aveva inserito l'istanza nel                
Programma di Sviluppo rurale 2000/2006 e in quella sede le aveva                
eccepito il superamento del limite di eta'.In proposito osservavo               
all'Ente che se l'istanza presentata nel 1997 legittimava                       
l'interessata a concorrere anche ai contributi previsti nel                     
successivo Programma regionale 2000/2006, la sussistenza del                    
requisito dell'eta' non poteva piu' essere oggetto di valutazione,              
dovendosi piuttosto fare riferimento al momento della presentazione             
della relativa istanza.                                                         
La situazione trovava una soluzione con l'intervento di una delibera            
regionale che, recependo le modifiche contenute in un Regolamento CE,           
prevedeva che il requisito dell'eta' non fosse piu' riferito alla               
data di presentazione dell'istanza di aiuto comunitario ma alla data            
dell'insediamento agricolo.                                                     
In tal modo la Comunita' Montana poteva riesaminare la richiesta e              
concedere il contributo.                                                        
- Ministero della Salute - Roma                                                 
n. 55/2001                                                                      
Nel marzo 2000 il Ministero della Sanita' comunicava ad un cittadino            
bolognese l'avvenuto riconoscimento del nesso di causalita' tra la              
propria infermita' e una trasfusione di sangue infetto, nonche' la              
concessione dell'indennizzo previsto dalla Legge 25 febbraio 1992, n.           
210.                                                                            
Successivamente l'interessato interpellava piu' volte                           
l'Amministrazione senza peraltro ottenere un'informazione, neppure in           
via presuntiva, circa la data della riscossione dell'indennizzo in              
parola.                                                                         
Sollecitavo allora il Difensore civico della Regione Lazio ad                   
attivarsi presso il Ministero della Sanita' e, dopo alcuni mesi,                
ottenevo l'assicurazione che la relativa pratica era stata trasmessa,           
per il seguito di competenza, all'Assessorato alla Sanita' della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Quest'ultima completava con sollecitudine l'informazione assicurando            
che il pagamento dell'indennizzo dovuto era gia' stato effettuato               
dall'Azienda Unita' sanitaria locale competente.                                
- Regione Puglia - Settore Provveditorato Economato Contratti Appalti           
n. 437/2001                                                                     
La proprietaria di un immobile concesso in locazione alla Regione               
Puglia mi chiedeva di intervenire in quanto quella Amministrazione,             
nonostante la sua opposizione ampiamente motivata, le aveva ridotto             
d'imperio il canone del 20% a partire dall'1 gennaio 2001.                      
La signora, residente in un comune emiliano, si rivolgeva a me per              
conoscere i motivi della riduzione.                                             
Dal canto mio, ritenevo di aver competenza ad intervenire sulla base            
della previsione di cui all'art. 2, comma 2 della Legge n. 15 del               
1995, il quale prevede che "Il Difensore civico puo' altresi'                   
segnalare eventuali disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche              
Amministrazione, sollecitandone la collaborazione, per il                       
perseguimento delle finalita' di imparzialita' e buon andamento della           
pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.".               
Innanzitutto, verificavo che la normativa richiamata dall'Ente per              
disporre tale decurtazione era l'art. 62, comma 5, della Legge                  
finanziaria per l'anno 2001, il quale prevede che "Entro il 31                  
dicembre 2001 le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato,            
nonche' le altre pubbliche Amministrazioni, devono pervenire al                 
conseguimento di risparmi pari ad almeno il 20 per cento della spesa            
annua per affitti e locazioni".                                                 
Appariva pertanto evidente che il precetto contenuto nella citata               
normativa era diretto alle pubbliche Amministrazioni, e non certo ai            
privati contraenti i quali, in base ad un contratto stipulato in                
regime privato, avevano concesso in locazione i loro immobili per le            
esigenze di quell'Amministrazione. Le Amministrazioni pubbliche erano           
tenute pertanto a porre in essere una diversa organizzazione delle              
proprie strutture, cosi' da conseguire adeguati risparmi nelle spese            
per locazioni. I proprietari privati potevano essere coinvolti                  
nell'operazione di conseguimento dei predetti risparmi, ma solamente            
nei limiti della loro disponibilita' a rinegoziare le clausole                  
contrattuali preesistenti.Apprendevo inoltre che la Regione Puglia              
aveva applicato tale interpretazione nei confronti di tutte le                  
locazioni passive in essere e che, di fronte alle numerose                      
contestazioni dei proprietari, la stessa aveva proposto un quesito al           
Ministero del Tesoro.                                                           
Mi attivavo allora nei confronti del Ministero, chiedendo di fornire            
con urgenza una risposta chiarificatrice alla Regione Puglia della              
quale contestavo la correttezza dell'operato.                                   
Dopo alcuni solleciti senza esito, rispondeva il Ministero                      
dell'Economia e delle Finanze il quale, senza entrare nel merito del            
quesito, si limitava ad assicurare la disponibilita' della locale               
Agenzia del Demanio al fine di razionalizzare gli spazi adibiti a               
pubblici uffici.                                                                
Nel frattempo mi ero rivolta al Dirigente della Regione Puglia che              
aveva adottato la determinazione dirigenziale in contestazione,                 
esprimendogli tutto il mio sconcerto per una interpretazione davvero            
singolare, e tale comunque da determinare vertenze legali con i                 
proprietari, facendogli anche presente che altre Regioni, quali                 
l'Emilia-Romagna e la Toscana, ben altra interpretazione avevano dato           
a quella normativa, cercando piuttosto una rinegoziazione delle                 
clausole contrattuali con i proprietari.                                        
Il Dirigente replicava sostenendo che la perentorieta' delle                    
disposizioni non permetteva l'adozione di misure incisive diverse da            
quelle adottate.                                                                
A suo dire, se la signora che mi aveva posto la questione avesse                
richiesto ed ottenuto il rilascio dell'immobile . .  . "non restera'            
che attivarsi per avviare le previste procedure atte ad addivenire,             
nei tempi previsti, all'acquisizione di altro immobile ove trasferire           
il proprio ufficio".                                                            
Di fronte all'illogicita' di tale posizione, tentavo da ultimo la               
strada dell'interpello del Presidente della Giunta regionale e                  
dell'Assessore agli Affari generali, Contratti e Appalti, senza                 
peraltro ottenere dagli stessi alcuna risposta.                                 
A questo punto facevo presente all'interessata l'inutilita' di                  
proseguire l'intervento.                                                        
La stessa allora mi comunicava di aver dato mandato al proprio legale           
per ottenere una sentenza di sfratto per morosita'.                             
- Agenzia delle Entrate - Ufficio distrettuale delle Imposte dirette            
di Napoli 1                                                                     
n. 227/2001                                                                     
L'erede di un contribuente deceduto a Napoli nel 1995 mi chiedeva di            
intervenire per ottenere il rimborso delle somme gia' spettanti al              
padre, relative all'IRPEF 1990.                                                 
Poiche' lo stesso non aveva allegato alcun documento, l'intervento              
veniva formulato in termini generici.                                           
Con mia grande soddisfazione, l'Ufficio distrettuale delle Imposte              
dirette Napoli 1 rispondeva con la massima sollecitudine assicurando            
l'emissione, nel giro di pochi mesi, dei relativi vaglia bancari.               
- Comune di Roma                                                                
n. 409/2001                                                                     
Nel gennaio 2000 un extracomunitario proveniente da Roma chiedeva               
all'Ufficio Anagrafe del Comune di Bologna il trasferimento della               
propria residenza.                                                              
L'ufficio, verificata la sussistenza dei presupposti per                        
l'iscrizione, chiedeva al Settore Servizi Demografici del Comune di             
Roma le notizie di competenza, senza ottenere riscontro.                        
Al riguardo e' da precisare che il Regolamento anagrafico prevede un            
termine di 20 giorni entro cui il Comune di provenienza deve operare            
la cancellazione dall'anagrafe; trascorso tale periodo, l'Ente di               
provenienza dovrebbe precisare le ragioni del ritardo e fissare un              
termine.                                                                        
Nonostante i ripetuti solleciti dell'Ufficio Anagrafe di Bologna, con           
lettera, a mezzo fax e per telefono, i Servizi Demografici di Roma              
non davano alcuna risposta.                                                     
Nel marzo 2001 l'Ufficio Anagrafe di Bologna chiedeva un intervento             
della Prefettura di Roma, anche in questo caso pero' senza esito.In             
aprile l'interessato mi ha chiesto di intervenire, in quanto gli                
sembrava che un ritardo di ben 14 mesi per definire una pratica                 
banale fosse assolutamente ingiustificato.                                      
Ho allora sensibilizzato il Commissario straordinario del Comune di             
Roma, ricevendo finalmente assicurazione (agosto 2001) che la pratica           
era stata definita.                                                             
La motivazione addotta a giustificazione di un ritardo cosi'                    
clamoroso e' la circostanza che, successivamente al cambiamento di              
residenza, l'interessato era stato dichiarato irreperibile, e poiche'           
la procedura informatizzata non consentiva la regolare definizione              
della pratica, e' stato necessario attendere la predisposizione di un           
programma ad hoc.                                                               
- Comune di Torino                                                              
n. 254/2001                                                                     
Un signore di 84 anni riceveva dal Corpo di Polizia Municipale di               
Torino un verbale di contravvenzione per divieto di sosta nel                   
territorio di quel comune.                                                      
L'interessato si presentava allora nel mio ufficio e, con molta                 
urbanita', esprimeva la propria preoccupazione non tanto per                    
l'importo, invero modesto, che doveva pagare, quanto piuttosto per la           
possibile esistenza di due targhe uguali, possibile fonte di                    
responsabilita' in avvenire.                                                    
Da un lungo colloquio con il predetto emergevano elementi e                     
circostanze tali che, uniti alla personalita' del soggetto (il quale,           
nonostante l'eta', trascorreva la gran parte delle sue giornate a               
prestare assistenza ad un disabile, cosi' come il giorno in cui e'              
stata elevata la contravvenzione) mi facevano fortemente dubitare               
della fondatezza dell'infrazione contestagli.                                   
Ho allora fatto presente il mio convincimento al Comandate della                
Polizia municipale di Torino il quale, dimostrando grande                       
sensibilita', ha provveduto ad annullare il verbale.                            
- Comune di Francavilla di Sicilia (Messina)                                    
n. 188/2001                                                                     
Una cittadina italiana nata in Svizzera, attualmente residente in un            
comune emiliano, aveva difficolta' ad ottenere dall'Ufficiale di                
Stato civile del Comune di Francavilla il rilascio di un certificato            
che attestasse il suo esatto prenome: infatti i certificati                     
rilasciati dalle Autorita' svizzere riportava due prenomi, mentre nei           
documenti anagrafici italiani, cosi' come in taluni certificati e               
titoli di studio, era riportato solamente il primo dei due.                     
Prima di intervenire direttamente ritenevo opportuno cercare di                 
risolvere il problema aiutando l'interessata a predisporre una                  
istanza circostanziata, a firma della stessa, con la quale chiarire             
la situazione.                                                                  
Dopo alcuni giorni la signora ha ricevuto il certificato a lungo e              
inutilmente richiesto.                                                          
7. Conclusioni                                                                  
Dai dati statistici esposti al Titolo II e dall'ampiezza e varieta'             
degli interventi evidenziati nelle varie parti della presente                   
relazione emerge come nell'anno trascorso l'attivita' posta in essere           
da questo ufficio sia stata intensa e molteplice, tale da coinvolgere           
tutte le migliori forze della scrivente e dei suoi collaboratori.               
A fronte della tendenza che si e' evidenziata - di un sempre maggior            
numero di soggetti che richiedono il nostro intervento e del                    
perdurare di comportamenti irregolari da parte delle pubbliche                  
Amministrazioni - il che rappresenta la conferma dell'esigenza                  
dell'istituto nella nostra realta', non si e' verificato quel                   
potenziamento della struttura del Difensore civico regionale che                
invece era auspicabile e che aveva formato oggetto di mie reiterate             
richieste.                                                                      
In questa situazione e' giocoforza sottolineare che ulteriori                   
iniziative dirette a promuovere la domanda di difesa civica                     
incontreranno l'ostacolo, insormontabile, delle risorse umane                   
presenti presso questa struttura, con la conseguenza ulteriore di               
dover operare una inversione di tendenza nella ricerca di modalita' e           
settori di intervento sempre piu' adeguati e rispondenti alle                   
esigenze di fasce di domanda ancora sommersa.                                   
La scrivente si e' sempre resa disponibile a porre in essere ogni               
intervento richiesto, anche se non rientrante strettamente nella                
propria competenza intesa in senso formale, nella consapevolezza                
dell'esigenza di incentivare un sistema globale di difesa civica:               
peraltro, quando rischiano di mancare le condizioni positive per                
l'esercizio della funzione, occorre operare una scelta dolorosa,                
limitando gli interventi agli ambiti di stretta competenza e                    
accettando giocoforza un rallentamento dei tempi di definizione delle           
pratiche.                                                                       
La riprova delle mie affermazioni puo' essere desunta dai dati                  
statistici: infatti, il numero di interventi posti in essere                    
nell'anno 2001 si e' incrementato, rispetto all'anno 2000 del 13,35%,           
rimanendo invariati i collaboratori a disposizione e pur in assenza,            
per ben nove mesi, del dirigente.                                               
Addirittura, l'incremento intervenuto tra l'anno precedente alla mia            
elezione (1997) e il 2001 e' stato del 91% circa, mentre similmente             
e' rimasta invariata la struttura organizzativa.                                
Atteso che la disponibilita' manifestata da tutto il personale non              
puo' ovviare in maniera indeterminata alla scarsezza numerica di                
unita' a disposizione, rebus sic stantibus non ha senso proseguire,             
come ho fatto ripetutamente in passato, ad ideare nuove forme di                
pubblicizzazione dell'istituto o a richiedere all'Amministrazione               
regionale l'attivazione di iniziative di comunicazione, alle quali la           
struttura non potrebbe corrispondere adeguatamente e con                        
soddisfazione degli interessati.                                                
E cio' nonostante, posso dire con serenita' che nel corso dell'anno             
2001 si sono raggiunti risultati eccellenti, grazie soprattutto                 
all'abnegazione dei collaboratori, cosi' come sento il dovere di                
sottolineare che migliori risultati si sarebbero potuti ottenere se             
un incremento di organico avesse bilanciato l'accresciuta mole di               
lavoro.                                                                         
L'orizzonte delle mie considerazioni conclusive non e' certamente               
negativo, in quanto evidenzia con soddisfazione la prosecuzione di              
una collaborazione pressoche' costante con molti dei responsabili               
degli Enti e pubbliche Amministrazioni interpellati; solamente in               
pochi casi marginali le osservazioni formulate dal Difensore civico             
sono state interpretate come indebita interferenza nella competenza             
dell'Ente e rifiutate, magari con argomenti di scarso significato,              
mai comunque frapponendo un silenzio alle mie richieste.                        
Dal canto mio, ho cercato il colloquio piuttosto che lo scontro,                
consapevole che il Difensore civico e' organo di persuasione e di               
mediazione, il quale deve riuscire a raggiungere un sistema di                  
collaborazione con l'Amministrazione, pena l'incapacita' di tutelare            
adeguatamente i rapporti tra i cittadini e i pubblici poteri.                   
Desidero concludere questa relazione elogiando tutti i miei                     
collaboratori i quali, pur nella difficolta' di sopperire alla                  
modestia dell'organico e all'assenza del dirigente per nove mesi,               
hanno assolto con competenza, prontezza e elevatissimo spirito di               
abnegazione i compiti loro demandati, evidenziando una disponibilita'           
e una preparazione professionale meritevole di elogio e di                      
riconoscenza.                                                                   
Un ringraziamento va anche all'Ufficio di Presidenza del Consiglio              
regionale, alle Autorita' alle quali e' diretta la presente                     
relazione, ai funzionari e dirigenti regionali e degli enti                     
destinatari dei miei interventi, per l'attenzione e la collaborazione           
evidenziate nei miei confronti e indirettamente in quelli dei                   
soggetti da me tutelati.                                                        
Bologna, 27 marzo 2002                                                          
IL DIFENSORE CIVICO                                                             
Paola Gallerani                                                                 
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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