REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2001, n. 2679

Approvazione della convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra le Agenzie d'ambito e i soggetti gestori dei servizi idrici integrati (art. 11, comma 1 della Legge 5/1/1994, n. 36)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- con la L.R. 6 settembre 1999, n. 25 pubblicata nel Bollettino                 
Ufficiale della Regionale dell'Emilia-Romagna 9 settembre 1999, n.              
113, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 5 gennaio 1994, n.            
36 sul servizio idrico integrato, sono stati delimitati gli ambiti              
territoriali ottimali e disciplinate le forme di cooperazione tra gli           
Enti locali ricadenti in ciascun ambito, dettando altresi' termini e            
procedure per l'organizzazione dei servizi pubblici al fine di                  
pervenire ad una gestione di tipo industriale secondo criteri di                
efficienza, efficacia ed economicita' e di assicurare la tutela                 
dell'ambiente e del territorio prevedendo forme di garanzia per i               
consumatori e per assicurare la qualita' dei servizi;                           
- l'art. 11 della Legge 36/94 prevede che la Regione adotti una                 
convenzione tipo e relativo disciplinare per regolare i rapporti tra            
gli Enti locali di ciascun ambito territoriale ottimale ed i soggetti           
gestori dei servizi idrici integrati in conformita' ai criteri ed               
agli indirizzi di cui all'art. 4, comma 1, lettere f) e g) della                
citata legge;                                                                   
dato atto che:                                                                  
- tutte le Conferenze dei Sindaci del territorio regionale hanno                
deliberato la scelta della forma di cooperazione approvando gli atti            
che i Comuni devono deliberare secondo i rispettivi ordinamenti;                
- le Agenzie d'ambito di Ravenna, Forli'-Cesena e Rimini sono gia'              
attivate, che quella di Parma si e' insediata, che quella di Reggio             
Emilia e' in fase di costituzione, che per le Agenzie d'ambito di               
Piacenza, Modena, Bologna e Ferrara sono in corso le procedure                  
obbligatorie previste dalla L.R. 25/99;                                         
- e' costituita ed operante l'Autorita' regionale per la vigilanza              
dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani prevista                    
dall'art. 20 della L.R. 25/99;                                                  
ritenuto:                                                                       
- che, con riferimento alla Convenzione tipo di cui all'art. 11 della           
Legge 36/94, sia preferibile per ragioni di leggibilita', chiarezza             
ed omogeneita' l'inserimento degli elementi relativi al disciplinare            
tecnico direttamente all'interno dell'articolato della convenzione              
tipo piuttosto che adottare una convenzione e un disciplinare tecnico           
separati;                                                                       
- che quanto contenuto nella Convenzione oggetto di approvazione                
possa essere eventualmente integrato da parte dell'Agenzia d'ambito,            
al fine di meglio circostanziare e regolare particolari aspetti                 
legati alle problematiche di gestione del Servizio da affidare, nel             
rispetto e in quanto compatibile con i contenuti e i principi                   
indicati nella medesima;                                                        
dato atto che sono state regolarmente svolte le consultazioni                   
preliminari all'adozione della convenzione tipo con le associazioni             
degli Enti locali, delle loro imprese di servizio pubblico, e con le            
organizzazioni economiche, sociali e sindacali come previsto                    
dall'art. 14, comma 1 della L.R. 25/99;                                         
dato atto del:                                                                  
- parere favorevole espresso per quanto di rispettiva competenza dal            
dott. Giuseppe Bortone dirigente in staff della Direzione generale              
Ambiente e Difesa del suolo e della costa, e dalla dott.ssa Cristina            
Govoni, Responsabile dell'Ufficio giuridico e funzionale della                  
medesima Direzione, in merito alla regolarita' tecnica della presente           
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre             
1992, n. 41 e della deliberazione della Giunta regionale 2541/95;               
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Ambiente e              
Difesa del suolo e della costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, in                 
merito alla legittimita' della presente deliberazione ai sensi                  
dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992,  n.41 e della                 
deliberazione sopracitata;                                                      
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono                     
integralmente richiamate, di approvare e adottare lo "Schema di                 
convenzione tipo per regolare i rapporti fra l'Agenzia d'ambito per i           
servizi pubblici ed il gestore del servizio idrico integrato"                   
allegato alla presente deliberazione di cui parte integrante;                   
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Convenzione tipo per regolare i rapporti fra l'Agenzia di ambito per            
i servizi pubblici ed il gestore del servizio idrico integrato (art.            
11, comma 2, Legge 36/94 e art. 14, comma 1, L.R. 25/99)                        
L'anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . , il giorno . . . . . . .            
. del mese di . . . . . . . . . . . . . . . . . , in . . . . . . . .            
. . . . . . . .                                                                 
tra                                                                             
1) l'Agenzia di ambito per i Servizi pubblici dell'ATO n. . . . . .             
(di seguito "Agenzia"), legalmente rappresentata ai sensi dell'art. .           
. . . . . . . . del proprio statuto (convenzione) dal sig. . . . . .            
. . . . . . . . . . . il quale interviene nella sua qualita' di . . .           
. . . . . . . . . . . , in esecuzione della deliberazione                       
dell'assemblea n. . . . . . . . del . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. ;                                                                             
2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (di seguito                    
"gestore"), legalmente rappresentata ai sensi dell'art. . . . . . .             
del proprio statuto dal sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . , il             
quale interviene nella sua qualita' di . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;                                   
premesso:                                                                       
- che la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 ha disposto la riorganizzazione            
dei servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali (art.             
8) imponendo altresi' a Comuni e Province di organizzare il servizio            
idrico integrato - come definito all'art. 4, comma 1 della medesima             
Legge 36/94 - in modo da garantirne la gestione secondo criteri di              
efficienza, di efficacia e di economicita';                                     
- che la Legge 36/94 ha altresi' stabilito che i Comuni e le Province           
devono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato                   
mediante le forme anche obbligatorie previste dalla Legge 8 giugno              
1990, n. 142, ora contenute nel DLgs 18 agosto 2000, n. 267;                    
- che la stessa Legge 36/94 ha demandato ai Comuni e alle Regioni e             
alle Province autonome di disciplinare, ai sensi della Legge 142/90,            
le forme e i modi della cooperazione tra Comuni e Province ricadenti            
nel medesimo ambito territoriale ottimale (art. 9, comma 3);                    
- che la Regione Emilia-Romagna ha dunque emanato la Legge 6                    
settembre 1999, n. 25 recante, tra l'altro, delimitazione degli                 
ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione           
tra gli Enti locali per l'organizzazione del servizio idrico                    
integrato;                                                                      
- che in applicazione della L.R. 25/99 tutti i Comuni ricadenti nella           
circoscrizione territoriale dell'ATO n. . . . . . . . e la Provincia            
di . . . . . . . . . . . . . . . hanno costituito una forma di                  
cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli               
Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni           
spettanti ai Comuni, secondo il modello giuridico del Consorzio di              
funzioni (ovvero della convenzione ai sensi dell'art. 24 della Legge            
142/90), denominata Agenzia di ambito per i servizi pubblici;                   
- che ai sensi dell'art. 6 della L.R. 25/99 l'Agenzia esercita tutte            
le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e              
all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa                    
assegnati, ivi compresi quelle concernenti il rapporto con i gestori            
dei servizi anche per quanto attiene alla instaurazione, modifica o             
cessazione;                                                                     
- che in particolare l'Agenzia e' incaricata della scelta della forma           
di gestione del servizio pubblico e delle procedure di affidamento ed           
instaurazione dei relativi rapporti nonche' del controllo sul                   
servizio reso dal gestore;                                                      
- che con atto dell'assemblea n. . . . . . . del . . . . . . . . . .            
. . . . . (allegato alla presente convenzione alla lett. ". . . .")             
l'Agenzia ha deliberato, per le motivazioni ivi indicate, tra                   
l'altro, l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato             
ai sensi dell'art. 6 della L.R. 25/99 a . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . , (indicare le caratteristiche: consorzio, societa' a                   
prevalente capitale pubblico locale, concessionario, ecc.) approvando           
altresi' la bozza di convenzione con il gestore ivi allegata;                   
- che ai sensi dell'art. 11 della Legge 36/94 nonche' dell'art. 14 e            
dell'art. 10 della L.R. 25/99 i rapporti tra l'Agenzia e i gestori              
del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni sulla base           
di apposita convenzione tipo e relativo disciplinare adottati dalla             
Regione;                                                                        
tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue,                      
Disposizioni preliminari                                                        
Art. 1                                                                          
Oggetto della convenzione                                                       
Con la presente convenzione l'Agenzia affida a . . . . . . . . . . .            
. . . . , di seguito denominato gestore, che accetta, la gestione del           
servizio idrico integrato come definito dall'art. 4, comma 1, lettera           
f) della Legge 36/94, in tutto il territorio di competenza,                     
individuato in allegato a questa convenzione alla lett. ". . .", ai             
sensi e per gli effetti del . . . . . . . . . . . . . . (indicare               
alternativamente: art. 10, commi 3 e 4 ovvero art. 12, comma 4 della            
L.R. 25/99), come deliberazione dell'assemblea dell'Agenzia di ambito           
n. . . . . . del . . . . . . . . . . . . . . , allegata a questa                
convenzione alla lett. ". . .".                                                 
Tale gestione consiste in particolare in: . . . . . . . . . . . . .             
(da compilarsi nelle singole convenzioni sulla base dei singoli Piani           
di ambito).                                                                     
Art. 2                                                                          
Durata dell'affidamento in applicazione                                         
dell'art. 10, comma 3 e 4 della L.R. 25/99                                      
La durata della presente convenzione e' di anni . . . . . . . (di               
regola 3, oppure 6, 10 o 15, nei casi previsti dall'art. 10, comma 3            
e 4 della L.R. 25/99), e non sara' in nessun caso rinnovabile alla              
scadenza.                                                                       
In ogni caso la durata della convenzione relativa alla fase di prima            
attivazione non potra' mai superare complessivamente i quindici anni.           
Almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione l'Agenzia di             
ambito avvia le procedure per il nuovo affidamento del servizio                 
idrico integrato, in modo da consentire la regolare erogazione del              
servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la           
gestione del servizio fino alla decorrenza del nuovo affidamento.               
O in alternativa:                                                               
Art. 2                                                                          
Durata dell'affidamento in applicazione                                         
dell'art. 11, comma 2, lett. c) della Legge 36/94                               
La presente convenzione ha durata di anni . . . . . . . . . . . . . a           
decorrere dalla relativa sottoscrizione.                                        
Nei sei mesi antecedenti alla scadenza della convenzione, l'Agenzia             
espleta le procedure per l'affidamento del servizio idrico integrato            
ai sensi della normativa vigente.                                               
(da utilizzare in caso di affidamento a un nuovo gestore)                       
CAPO I                                                                          
Prima attivazione del servizio idrico integrato                                 
(art. 10, L.R. 25/99)                                                           
Art. 3                                                                          
Parametri di gestione del servizio idrico integrato                             
nella fase di prima attivazione                                                 
Nella fase di prima attivazione del servizio idrico integrato il                
modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da                    
assicurare all'utenza, il programma degli interventi, il piano                  
finanziario e la tariffa di riferimento sono determinati da apposito            
Piano di ambito, approvato dall'Agenzia con deliberazione                       
dell'Assemblea n. . . . . . . del . . . . . . . . . . . . . , sulla             
base dei dati circa le opere di adduzione, distribuzione, di                    
fognatura e di depurazione esistenti. Il Piano di ambito sopra                  
menzionato, allegato alla presente convenzione alla lett. ". . . ." a           
costituirne parte integrante, ha validita' sino all'adozione del                
Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui            
all'art. 12 della L.R. 25/99, in relazione a quanto previsto al comma           
3 dell'art. 12 citato.                                                          
Art. 4                                                                          
Tariffa del servizio in fase di prima attivazione                               
La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed e' riscossa             
dal gestore.                                                                    
La tariffa reale media e le relative articolazioni sotto riportate              
sono determinate dall'Agenzia, anche nella fase di prima attivazione            
del servizio, in applicazione del metodo normalizzato previsto dal DM           
1/8/1996, sulla base del Piano di cui al precedente art. 3 della                
presente convenzione.                                                           
I ricavi provenienti dall'esazione della tariffa costituiscono la               
remunerazione del gestore per l'erogazione del servizio. La tariffa             
potra' variare esclusivamente con le modalita' stabilite nel presente           
atto. Nessun altro compenso potra' essere richiesto per la fornitura            
del servizio salvo le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione           
tariffaria e le varianti al programma degli interventi di cui agli              
artt. 23 e 24.                                                                  
La tariffa reale media al primo anno di gestione e' stabilita nel               
modo seguente:                                                                  
Lire/mc  Volume erogato       previsto da Piano    di ambito                 
Tariffa acquedotto                                                              
Tariffa fognatura                                                               
Tariffa depurazione                                                             
Tariffa base (acqua +                                                           
fognatura + depurazione)                                                        
Tariffa reale media                                                             
Per gli anni successivi al primo, la tariffa reale media varia con              
l'applicazione di una maggiorazione pari al limite di prezzo K                  
stabilito nella tabella seguente:                                               
- per il II anno  K =                                                           
- per il III anno  K =                                                          
Per ogni anno successivo al primo la tariffa reale media sara'                  
adeguata secondo il tasso programmato di inflazione stabilito nel               
DPEF del relativo anno.                                                         
L'articolazione tariffaria del primo anno e' cosi' stabilita:                   
Tipologia  Quantitativo  Servizio  Servizio  Servizio  Totale  Quota            
Numero     di utenza  annuo  acquedotto  fognatura  depurazione                 
(Lit.)  fissa  utenti  e fasce  erogato  (Lit./mc)  (Lit./mc)                
(Lit./mc)    (Lit.)  (nr.)  di consumo  previsto dal    Piano             
di    ambito (mc.)                                                           
Art. 5                                                                          
Dotazione del gestore del servizio idrico integrato                             
Nella fase di prima attivazione del servizio idrico integrato, il               
gestore espleta il servizio ad esso affidato avvalendosi dei beni di            
sua proprieta' nonche' di quelli ad esso assegnati in concessione dai           
Comuni proprietari oppure dall'Agenzia ai sensi dell'art. 12 della              
Legge 36/94. Tali beni sono specificati nell'elenco allegato alla               
presente convenzione alla lett. ". . . .". Anche nella fase di prima            
attivazione trova applicazione l'art. 38 della presente convenzione.            
Art. 6                                                                          
Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato                   
Entro sei mesi dalla approvazione del Piano di ambito per la gestione           
del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. 25/99 la            
presente convenzione dovra' essere adeguata, ai sensi dell'art. 12,             
comma 3 della L.R. 25/99, alle previsioni del Piano di ambito                   
medesimo.                                                                       
Resta inteso che, ai sensi dell'art. 12, comma 4 della L.R. 25/99,              
nei sei mesi antecedenti la scadenza della convenzione cosi' come               
sopra adeguata, l'Agenzia espletera' le procedure per l'affidamento             
del servizio idrico integrato ai sensi della normativa vigente.                 
Art. 7                                                                          
Disposizioni applicabili                                                        
Anche in sede di prima attivazione del servizio idrico integrato sono           
applicabili, se ed in quanto compatibili, le disposizioni previste              
dai Capi II, III, IV, V, VI, VII ed VIII della presente convenzione.            
Gli obblighi a carico del gestore previsti dalla presente convenzione           
e riferiti al Piano di ambito per la gestione del servizio idrico               
integrato di cui all'art. 12 della L.R. 25/99, nella fase di prima              
attivazione del servizio idrico integrato dovranno intendersi                   
riferiti al Piano previsto all'art. 3 della presente convenzione. Le            
norme contenute al presente Capo I cessano di avere efficacia a                 
seguito della entrata a regime della fase di compiuta attuazione del            
servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. 25/99.                  
CAPO II                                                                         
Disposizioni generali                                                           
Art. 8                                                                          
Oggetto dell'affidamento                                                        
Costituiscono oggetto di affidamento i seguenti servizi . . . . . . .           
. . . . . . , da svolgersi nei seguenti Comuni . . . . . . . . . . .            
. . . .                                                                         
Nel territorio dei suddetti Comuni i servizi vengono affidati in via            
esclusiva al gestore.                                                           
Le determinazioni di competenza dell'Agenzia ai sensi di legge e                
della presente convenzione devono essere adottate nel rispetto di               
quanto prescritto all'art. 14, comma 3 della L.R. 25/99.                        
L'Agenzia conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere            
dal gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei                
propri poteri e diritti cosi' come specificate nelle norme seguenti.            
Il gestore espletera' i servizi conformemente alla presente                     
convenzione. Il gestore e' autorizzato a percepire dagli utenti come            
corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico,                
unicamente le tariffe ed i corrispettivi indicati nel successivo art.           
20.                                                                             
Art. 9                                                                          
Attivita' connesse al servizio idrico integrato                                 
Nel caso il gestore intenda svolgere ulteriori attivita' che                    
comportino l'utilizzazione, anche parziale, di reti od impianti                 
connessi con il servizio idrico integrato dovra' richiedere specifica           
autorizzazione all'Agenzia.                                                     
L'Agenzia, verificato il rispetto delle normative nazionali e                   
regionale vigenti e la compatibilita' delle ulteriori attivita' con             
quelle del servizio idrico integrato, puo' autorizzare il gestore               
stipulando con esso una apposita convenzione.                                   
La convenzione regolamenta l'utilizzo degli impianti e delle                    
attrezzature al fine della salvaguardia degli interessi primari della           
gestione del servizio idrico integrato e stabilisce i criteri di                
ripartizione degli utili derivanti dalle ulteriori attivita' tra                
Agenzia e Gestore.                                                              
L'Agenzia destina di norma i proventi derivanti dalle attivita' di              
cui ai punti precedenti per il contenimento delle tariffe praticate             
all'utenza.                                                                     
Art. 10                                                                         
Obblighi del gestore                                                            
Il gestore, nell'espletamento del servizio idrico integrato, sia                
nella fase di prima attivazione di cui al Capo I, sia                           
successivamente, dovra' adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla           
presente convenzione, dal disciplinare che ne costituisce parte                 
integrante e dagli allegati previsti dall'art. . . . . . . . ,                  
secondo il Piano di investimenti di cui all'art. . . . . . . ed i               
tempi di adeguamento ivi previsti.                                              
Il gestore dovra' altresi' adempiere alle vigenti normative sulle               
acque pubbliche, la tutela delle acque dall'inquinamento, l'utilizzo            
delle risorse idriche e la qualita' delle acque distribuite in                  
relazione agli usi possibili.                                                   
Il gestore dovra' osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se           
costituita in forma di societa' cooperativa, anche nei confronti dei            
soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il             
rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative            
in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale           
e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali,              
normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e           
dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.                    
Art. 11                                                                         
Responsabilita' del gestore                                                     
Dalla data di attivazione dell'affidamento il gestore e' responsabile           
del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della                
presente convenzione e dei relativi allegati.                                   
Grava inoltre sul gestore la responsabilita' derivante dalla gestione           
delle opere affidate al medesimo.                                               
Il gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le                   
canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia             
di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti                
compresi nella tariffa prevista dal successivo art. 17.                         
Il gestore terra' sollevati e indenni l'Agenzia e gli Enti locali               
nonche' il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni e qualsiasi           
responsabilita' connessa con i servizi stessi.                                  
Art. 12                                                                         
Revisione del perimetro del servizio                                            
L'esercizio del servizio affidato avviene all'interno del perimetro             
amministrativo dei Comuni indicati all'art. 8, riportato sulla mappa            
allegata alla presente convenzione alla lett. ". . . .".                        
L'Agenzia, anche su determinazione della Regione ai sensi dell'art. 2           
della L.R. 25/99 previo accordo con il gestore avra' facolta' di                
ecludere successivamente dall'affidamento parti di territorio                   
individuato all'art. 1 della presente convenzione ovvero di includere           
in detto territorio zone ad esse contigue.                                      
Nelle more di cui al comma precedente, e in caso di difetto di                  
accordo con il gestore, l'Agenzia si riserva l'organizzazione                   
temporanea del servizio idrico integrato relativo al territorio                 
aggiunto, secondo le modalita' di legge fino alla successiva                    
revisione triennale.                                                            
Art. 13                                                                         
Gestioni esistenti (eventuale)                                                  
Il gestore prende atto che ai sensi dell'art. 9, comma 4 della Legge            
36/94 l'Agenzia ha organizzato la gestione integrata del servizio               
idrico avvalendosi anche dei seguenti gestori esistenti: . . . . . .            
. . . . . . . . . .                                                             
L'Agenzia, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della Legge 36/94, adotta le           
seguenti misure di coordinamento dell'attivita', della organizzazione           
e di integrazione dei compiti di gestione del servizio tra la                   
pluralita' dei soggetti gestori: . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. .                                                                             
L'Agenzia ha individuato, tra i diversi gestori salvaguardati                   
presenti nell'Ambito, in . . . . . . . . . . . . . . il soggetto                
coordinatore del servizio.                                                      
A tale soggetto sono attribuite le seguenti funzioni:                           
1) raccordo tra Agenzia e gestori;                                              
2) coordinamento tra i gestori dell'Ambito di iniziative finalizzate            
alla realizzazione sinergica di risultati.                                      
Il gestore si impegna ad accettare il coordinamento di cui ai commi             
precedenti.                                                                     
Il gestore prende altresi' atto che esistono nell'Ambito i seguenti             
servizi in concessione (a societa' e imprese consortili) che sono               
mantenuti fino a scadenza in forza dell'art. 10, comma 3 della Legge            
36/94: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . .                                                                     
CAPO III                                                                        
Trasferimento di opere, impianti, passivita' e personale                        
Art. 14                                                                         
Beni affidati in concessione                                                    
Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi alla gestione del           
servizio idrico integrato sono affidati in concessione al gestore               
secondo quanto risulta dall'atto dell'Agenzia n. . . . . del . . . .            
. . . . . . . . . . , allegato alla presente convenzione alla lett.             
". . . .", che individua anche esattamente i beni di cui si tratta,             
ed elencati in apposito inventario che costituisce parte integrante             
del Piano di ambito della presente convenzione, alla quale viene                
allegato alla lett. ". . . .".                                                  
Art. 15                                                                         
Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni                                 
Il gestore accetta i beni descritti nell'inventario di cui all'art.             
11, il quale assume valore di consistenza per tutti gli effetti di              
legge, nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni                
stessi si trovano al momento della consegna e dichiara di avere preso           
cognizione dei luoghi e dei manufatti nonche' di tutte le condizioni            
e situazioni particolari in cui si trova il servizio.                           
In tale inventario e' specificato lo stato di adeguamento degli                 
impianti alle normative tecniche di settore, il quale verra'                    
perseguito nei tempi e nei modi specificati nel Piano di ambito.                
La Agenzia consegnera' altresi' al gestore tutti i progetti e                   
documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati.                    
Il gestore si impegna ad acquistare dalle gestioni preesistenti le              
provviste e i materiali vari di magazzino destinati al funzionamento            
del servizio, inclusi i contatori nuovi non ancora posti in opera, a            
valore concordato o, in difetto di accordo, quello risultante da                
apposita perizia.                                                               
Il gestore corrispondera' il valore di tali beni entro 12 mesi                  
dall'entrata in vigore della convenzione.                                       
Le opere attinenti al servizio eventualmente realizzate direttamente            
dagli Enti locali, previa convenzione con il gestore, verranno                  
affidate al gestore stesso che ne assicurera' l'utilizzazione per il            
servizio alle condizioni stabilite in uno specifico accordo.                    
Art. 16                                                                         
Canone di concessione                                                           
Per i beni strumentali affidati al gestore in concessione ai sensi              
dell'art. 12, comma 1 della Legge 36/94, il gestore e' tenuto a                 
versare annualmente all'Agenzia la somma di Lire . . . . . . . . . .            
. . . . . . . che l'Agenzia trasferira' ai Comuni partecipanti                  
secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dagli accordi              
con essi intervenuti.                                                           
Art. 17                                                                         
Passivita' pregresse ed altre condizioni finanziarie                            
Le immobilizzazioni, le attivita' e le passivita' relative ai servizi           
oggetto della presente convenzione, ivi compresi gli oneri relativi             
all'ammortamento dei mutui, sono trasferite al gestore (fatto salvo             
quanto diversamente previsto negli ordinamenti delle singole                    
Agenzie).                                                                       
Con la sottoscrizione del presente atto il gestore assume, ai sensi e           
per gli effetti dell'art. 12, comma 2 della Legge 36/94, le                     
passivita' relative al servizio idrico integrato indicate in apposito           
allegato alla presente convenzione alla lett. ". . . .", sollevando             
cosi' gli Enti locali dal pagamento dei relativi oneri.                         
Tutti i contratti stipulati dal gestore con obbligazioni verso terzi            
devono includere una clausola che riservi ad un eventuale altro                 
gestore individuato dall'Agenzia, la facolta' di sostituirsi al                 
gestore in caso di risoluzione o cessazione della convenzione.                  
Art. 18                                                                         
Assunzione di personale                                                         
Il gestore, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della Legge 36/94, si             
impegna ad assumere il personale individuato nominativamente, con               
indicazione delle relative attribuzioni, nell'elenco appositamente              
allegato.                                                                       
Al trasferimento di personale si applica l'art. 34 del DLgs 3                   
febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni nonche'             
quanto stabilito dall'art. 25 della L.R. 25/99.                                 
CAPO IV                                                                         
Finanziamento                                                                   
Art. 19                                                                         
Piano di ambito e tariffa                                                       
Il gestore accetta il Programma degli interventi e il Piano                     
tecnico-economico-finanziario di cui al Piano di ambito previsto                
dall'art. 12 della L.R. 25/99 e redatto ai sensi dell'art. 11, comma            
3 della Legge 36/94, allegato alla presente convenzione.                        
Il gestore inoltre accetta i relativi obblighi in materia di                    
investimenti, di livello del servizio e di tariffe.                             
Le risorse finanziarie saranno reperite attraverso:                             
1) la tariffa;                                                                  
2) il finanziamento diretto degli Enti locali costituenti l'Agenzia;            
3) qualunque altra forma di finanziamento deliberata dall'assemblea             
dell'Agenzia.                                                                   
Art. 20                                                                         
Tariffa del servizio                                                            
La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed e' riscossa             
dal gestore. Per gli anni successivi al terzo, e percio' anche nei              
casi previsti dall'art. 10, comma 4 della L.R. 25/99, la tariffa                
sara' determinata sulla base del Piano di ambito previsto dall'art.             
12 della L.R. 25/99, ed ai sensi del metodo normalizzato previsto dal           
DM 1/8/1996.                                                                    
I ricavi provenienti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria            
costituiscono il corrispettivo totale del servizio idrico integrato e           
la stessa potra' variare esclusivamente con le modalita' stabilite              
nel Piano di ambito. Nessun altro compenso potra' essere richiesto              
per la fornitura del servizio salvo gli oneri accessori, relativi               
agli allacciamenti, alla posa dei contatori, . . . . . (specificare             
volta per volta i relativi oneri) e le modifiche tariffarie                     
conseguenti alla revisione tariffaria e le varianti al programma                
degli interventi di cui agli art. 23 e 24 della presente convenzione.           
La tariffa reale media sara' adeguata secondo il tasso programmato di           
inflazione stabilito nel DPEF del relativo anno.                                
Art. 21                                                                         
Indicatori e progetti di intervento                                             
Nel Capo . . . . . . . del disciplinare tecnico sono stabiliti i                
progetti di intervento e i relativi indicatori e standard tecnici.Il            
gestore e' tenuto a raggiungere gli standard tecnici nei tempi                  
prescritti dal disciplinare tecnico attraverso la realizzazione dei             
progetti di intervento nella stessa indicati.                                   
In difetto si applicano le penalizzazioni previste all'art. 36 e nel            
Capo . . . . . del disciplinare tecnico.                                        
Art. 22                                                                         
Indicatori e livelli di qualita' del servizio                                   
Nel Capo . . . . . . del disciplinare tecnico sono stabiliti i                  
livelli di qualita' del servizio ed i relativi indicatori e standard            
organizzativi.                                                                  
Il gestore e' tenuto a raggiungere gli stardard organizzativi nei               
tempi e nelle modalita' prescritti dal disciplinare tecnico.                    
In difetto si applicano le penalizzazioni previste dall'art. 36 e nel           
Capo . . . . . . del disciplinare tecnico.                                      
Art. 23                                                                         
Revisione tariffaria                                                            
Il gestore e' tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del                
servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano. Tale                
miglioramento si deve tradurre nella riduzione dei "costi operativi"            
considerata nella determinazione tariffaria.                                    
Entro il 30 novembre del IV anno di gestione e cosi' ogni 3 anni                
successivi, l'Agenzia opera una verifica prendendo in esame:                    
1) l'andamento dei costi operativi totali;                                      
2) la corrispondenza della tariffa effettivamente praticata rispetto            
alla tariffa media prevista;                                                    
3) il raggiungimento degli obiettivi di livello del servizio                    
previsti.                                                                       
In conseguenza della verifica l'Agenzia apporta eventualmente alle              
tariffe, per il periodo successivo, le variazioni necessarie, in                
aumento o in diminuzione, per il ristabilimento e la compensazione              
dei ricavi, secondo le pattuizioni concordate e come definito nel               
Piano tecnico-economico-finanziario contenuto nel Piano di ambito.              
Art. 24                                                                         
Varianti al programma degli interventi                                          
L'Agenzia si riserva il diritto di variare il programma degli                   
interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da            
leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di               
servizio in atto. In tal caso l'Agenzia comunica al gestore la                  
proposta di variante, concordando con esso con le conseguenti                   
correzioni al piano economico-finanziario e alle tariffe nonche' con            
le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi               
obiettivi. L'Agenzia concorda anche con il gestore i tempi entro i              
quali la variante deve essere attuata.                                          
Qualora non venisse raggiunto un accordo su quanto sopra si                     
ricorrera' al collegio arbitrale di cui all'art. 44.                            
Il gestore e' tenuto a realizzare gli interventi previsti nella                 
variante ed a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine           
indicato dalla Agenzia, anche qualora non ritenga soddisfacente la              
proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultima e                
decida di agire in sede giurisdizionale.                                        
L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non               
giustifica il gestore per l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle             
opere relative alla variante richiesta dall'Agenzia.                            
Il gestore ha il diritto di apportare varianti al modello gestionale            
le quali devono essere comunicate per conoscenza all'Agenzia. Tali              
varianti non possono giustificare pretese di variazione tariffaria.             
Il gestore puo' presentare alla Agenzia domanda di variante al                  
programma degli interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge            
o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la               
riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di                 
migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere                
congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano                       
economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli           
interventi nonche' le modifiche o integrazioni degli indicatori                 
relativi ai nuovi obiettivi.                                                    
Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi             
di legge o di regolamento, essa non puo' essere respinta                        
dall'Agenzia, la quale puo' contestare nei modi di legge                        
esclusivamente la misura della compensazione tariffaria richiesta.              
La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria comportera' il            
ricorso al collegio arbitrale di cui all'art. 40; tale contenzioso              
non potra' costituire giustificazione per il gestore per la non                 
osservanza dei requisiti legali o regolamentari invocati nella                  
domanda di variante.                                                            
Le eventuali varianti proposte dal gestore che non corrispondano a              
nuovi obblighi di legge o di regolamento, a prescindere dal momento             
della loro presentazione, sono esaminate e decise in sede di                    
revisione triennale. Qualora dette varianti non comportino aumenti              
tariffari l'Agenzia e' tenuta a pronunciarsi entro 3 mesi dalla                 
presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine                 
suddetto senza un provvedimento espresso da parte della Agenzia                 
equivarra' ad accettazione della proposta. Il termine potra' essere             
sospeso per sei mesi e per una sola volta in caso di richiesta di               
elementi integrativi di giudizio da parte dell'Agenzia.                         
Nel caso in cui l'Agenzia accetti la proposta di variante ma non                
ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica al            
gestore la propria accettazione con riserva presentando una nuova               
proposta tariffaria. In mancanza di accordo su quest'ultima proposta            
vale quanto indicato al precedente comma 2.                                     
CAPO V                                                                          
Controllo                                                                       
Art. 25                                                                         
Controllo da parte dell'Agenzia                                                 
L'Agenzia controlla il servizio e l'attivita' del gestore al fine di:           
- assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio                
idrico integrato;                                                               
- verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio            
previsti dal Piano;                                                             
- valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;                    
- definire nel complesso tutte le attivita' necessarie e verificare             
la corretta e puntuale attuazione del Piano.                                    
Per la realizzazione di quanto sopra, il gestore si obbliga a                   
sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte           
di una societa' abilitata che sia di gradimento della Agenzia.                  
Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato il gestore                
redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna                  
gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e                   
gestione, anche dello stesso genere.                                            
Il conto economico e' basato su contabilita' analitica per centri di            
costo ed e' redatto impegnandosi ad osservare le direttive e                    
prescrizioni di carattere contabile impartite dall'Agenzia con                  
specifico allegato, prescrizioni che il gestore con la sottoscrizione           
del presente atto si impegna ad accettare integralmente.                        
Il gestore si impegna a sottoporre la propria attivita' a                       
certificazione tecnica triennale da parte di professionisti da                  
individuarsi mediante sistema di qualificazione ai sensi dell'art. 15           
del DLgs 158/95.                                                                
La certificazione dovra' in particolare accertare che le opere                  
realizzate in esecuzione del Piano siano conformi alle norme tecniche           
vigenti ed ai principi di buona regola dell'arte anche in termini di            
congruita' dei prezzi e che il gestore colga le opportunita' offerte            
dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o,               
comunque, per assicurare il miglior rapporto costi-benefici.                    
Tutte le certificazioni suddette dovranno in particolare attestare              
che i dati comunicati dal gestore all'Agenzia siano conformi alle               
procedure stabilite dalla stessa nella presente convenzione e nelle             
successive prescrizioni esecutive eventualmente impartite.    Il                
gestore consente l'effettuazione, all'Agenzia, alla Regione                     
Emilia-Romagna e agli altri organismi competenti ai sensi di legge,             
tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la               
stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti,           
edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto di                       
affidamento. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddette potranno           
essere effettuati in ogni momento con preavviso scritto di almeno 30            
giorni salvo il ricorrere di particolari circostanze di                         
indifferibilita' ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno                 
indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o           
di ispezione nonche', qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che             
giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.                           
Art. 26                                                                         
Comunicazione dati sul servizio                                                 
Il gestore e' tenuto a fornire all'Agenzia tutti i dati e le                    
informazioni inerenti la gestione del servizio e lo stato di                    
attuazione del piano di investimenti nei tempi e con le modalita'               
richiesti dall'Agenzia stessa.                                                  
Il gestore si impegna a comunicare entro il mese di maggio di ogni              
anno all'Agenzia, i dati e le informazioni di cui agli artt. 23 e 24            
cosi' come specificati dal precedente art. 23, comma 2.                         
Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente            
articolo, l'Agenzia applichera' le penalizzazioni previste nell'art.            
40 della presente convenzione, fatta salva la facolta' di applicare             
la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 38                       
nell'ipotesi di reinterata inadempienza.                                        
Art. 27                                                                         
Carta del Servizio                                                              
La tutela delle situazioni degli utenti e' perseguita attraverso le             
misure metodologiche di cui alla Carta del servizio allegata alla               
presente convenzione, redatta in conformita' ai principi contenuti              
nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio            
1994 e 29 aprile 1999 e comunque agli atti previsti all'art. 11,                
comma 2 della Legge 30 luglio 1999, n. 286, e nella quale sono                  
indicati i principali fattori di qualita' del servizio e gli standard           
minimi di continuita' e regolarita'.                                            
Nel Piano di ambito e nel relativo piano economico-finanziario sono             
indicati gli interventi necessari a conseguire per i fattori di                 
qualita' i relativi standard di continuita' e regolarita'.                      
Periodicamente la Carta viene sottoposta a verifiche e ad eventuali             
miglioramenti delle garanzie.                                                   
Le eventuali modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle             
tariffe devono essere previamente concordate tra l'Agenzia d'ambito             
ed il gestore.                                                                  
La Carta dei Servizi contiene anche le modalita' di gestione delle              
interruzioni di servizio.                                                       
Art. 28                                                                         
Manuale della sicurezza                                                         
Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il                
gestore sottopone alla approvazione della Agenzia, e successivamente            
adotta il manuale della sicurezza per la protezione e la prevenzione            
antinfortunistica dei lavoratori redatto in conformita' alle linee              
guida indicate in apposito allegato della presente convenzione, ed              
ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal DLgs 626/94 e             
successive disposizioni legislative ed in particolare a quanto                  
disposto dall'art. 4, comma 2, lettere a), b) e c).                             
Art. 29                                                                         
Manuale della qualita'                                                          
Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il                
gestore sottopone all'approvazione dell'Agenzia, e successivamente              
adotta il manuale della qualita' redatto in conformita' alle linee              
guida indicate in apposito allegato.                                            
In alternativa il gestore puo' dimostrare di avere ottenuto la                  
certificazione di qualita' sui servizi erogati.                                 
Art. 30                                                                         
Piano di emergenza                                                              
Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il                
gestore predispone un Piano di emergenza in conformita' alle linee              
guida indicate in apposito allegato della presente convenzione                  
sottoponendolo ad approvazione dell'Agenzia e degli Enti pubblici               
eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di                 
legge.                                                                          
Art. 31                                                                         
Piano di ricerca e riduzione delle perdite                                      
Entro il termine di . . . . . . . . . . . . . . dalla sottoscrizione            
della presente convenzione il gestore dovra' dotarsi di un piano di             
ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie, ai sensi . . .            
. . . . . . . . . . del disciplinare tecnico.                                   
Art. 32                                                                         
Piano di gestione delle interruzioni di servizio                                
Entro il termine di . . . . . . . . . . . dalla sottoscrizione della            
presente convenzione il gestore dovra' adottare il Piano di gestione            
delle interruzioni di servizio di cui all'art. . . . . . . . . del              
disciplinare tecnico (tale piano potra' comunque essere compreso nel            
diciplinare stesso).                                                            
Art. 33                                                                         
Regolamenti di accettazione degli scarichi di acque reflue                      
Il gestore, entro . . . . . . . . . mesi dalla sottoscrizione della             
presente convenzione, provvedera' ad adottare il Regolamento di                 
accettazione degli scarichi delle acque reflue domestiche e                     
industriali che recapitano in reti fognarie. Il gestore dovra'                  
altresi' adempiere agli obblighi posti a suo carico dall'art. 36,               
comma 3 e 6 del DLgs 152/99 come modificato dal DLgs 258/00.                    
Art. 34                                                                         
Servizio di controllo territoriale                                              
e analisi per i controlli di qualita'                                           
Il gestore, ai sensi dell'art. 26 della Legge 36/94 e dell'art. 49              
del DLgs 152/99 svolge il servizio di controllo territoriale e                  
provvede al controllo di qualita' delle acque alla presa, nelle reti            
di adduzione e distribuzione, nei potabilizzatori e depuratori, anche           
tramite convenzioni con altri gestori.                                          
Detto controllo avverra' con le seguenti modalita' . . . . . . . . .            
CAPO VI                                                                         
Regime fiscale                                                                  
Art. 35                                                                         
Imposte, tasse, canoni                                                          
Saranno a carico del gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti           
ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o              
dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed i                 
canoni di cui all'art. 35 del RD 11/12/1933, n. 1775 e successive               
modificazioni.                                                                  
CAPO VII                                                                        
Esecuzione e termine della convenzione                                          
Art. 36                                                                         
Divieto di subconcessione                                                       
fatto divieto al gestore di cedere o subconcedere anche parzialmente            
il servizio idrico integrato oggetto della presente convenzione,                
sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le              
conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell Agenzia                
delle garanzie prestate dal gestore.                                            
Il gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilita'            
del risultato, potra' avvalersi per l'esecuzione di singole attivita'           
strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato, di soggetti           
terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento           
dell'esecuzione di opere, servizi e forniture.                                  
Art. 37                                                                         
Restituzione delle opere e canalizzazioni                                       
Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione               
della stessa ai sensi dell'art. 42 cosi' come in caso di riscatto ai            
sensi dell'articolo seguente, tutte le opere e attrezzature affidate            
inizialmente dall'Agenzia al gestore e quelle successivamente                   
realizzate a spese della Agenzia o dagli Enti locali e parimenti                
affidate in concessione al gestore devono essere restituite                     
gratuitamente all'Agenzia in normale stato di manutenzione, in                  
condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi           
dell'art. 11, comma 2, lett. h) della Legge 36/94.                              
Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate dal gestore e               
facenti parte integrante del servizio, ove non completamente                    
ammortizzate saranno parimenti devolute all'Agenzia ma questi sara'             
tenuta alla corresponsione del loro valore industriale residuo                  
calcolato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Il                
pagamento avra' luogo entro il termine di 12 mesi dalla data di                 
scadenza dell'affidamento, o comunque di cessazione effettiva del               
servizio da parte del gestore. L'Agenzia a tal fine prevedera'                  
l'obbligo per il nuovo gestore di provvedere al pagamento, entro tre            
mesi dall'affidamento del servizio, del valore dei beni non                     
ammortizzati al gestore precedente ai sensi del presente articolo.              
Art. 38                                                                         
Riscatto                                                                        
L'Agenzia puo' riscattare il servizio prima della scadenza prevista             
nella presente convenzione.                                                     
Il riscatto comporta la restituzione dei beni affidati al gestore,              
nonche' degli altri beni successivamente affidati o realizzati dal              
gestore e funzionali all'espletamento del servizio pubblico (beni               
mobili ed immobili) con corresponsione di una indennita' di riscatto            
da determinarsi come segue:                                                     
a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile             
ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo                    
cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti              
nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che            
nel contratto di servizio siano contenute circa la proprieta' di                
detto materiale, allo spirare della concessione medesima;                       
b) anticipazioni o sussidi dati dai Comuni, nonche' importo delle               
tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi            
eventualmente pagati ai Comuni concedenti, sempre tenuto conto degli            
elementi indicati nella lettera precedente;                                     
c) profitto che al concessionario viene a mancare a causa del                   
riscatto e che si valuta al valore attuale che avrebbero, nel giorno            
del riscatto stesso, al saggio dell'interesse legale, tante                     
annualita' eguali alla media dei profitti industriali dell'ultimo               
quinquennio, quanti sono gli anni per i quali dovrebbe ancora durare            
la concessione, purche' un tale numero di anni non superi mai quello            
di venti.                                                                       
In relazione alla previsione di cui alla lettera c) si intende che il           
numero di anni da calcolare sia pari al numero di anni mancanti alla            
scadenza del termine di affidamento del servizio come stabilito nella           
presente convenzione.                                                           
I valori dei beni non soggetti a devoluzione gratuita saranno fissati           
concordemente dalle parti o in sede giurisdizionale secondo le                  
vigenti norme di legge.                                                         
Il ritardo nel pagamento dell'indennita', qualora definita ai sensi             
del precedente comma, dara' luogo a interessi secondo il tasso di               
sconto della Banca d'Italia. L'eventuale disaccordo tra le parti                
sull'ammontare dell'indennita' di riscatto non puo' comunque                    
ritardare la immissione nel possesso degli impianti da parte                    
dell'Agenzia e del nuovo gestore.                                               
Il gestore assicura in ogni caso la continuita' della gestione del              
servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto della presente              
convenzione, anche in caso di riscatto, fino al momento in cui la               
gestione sia svolta da altri.                                                   
CAPO VIII                                                                       
Garanzie, sanzioni e contenzioso                                                
Art. 39                                                                         
Cauzione e sanzioni pecuniarie                                                  
Si da' atto che il gestore ha costituito un deposito cauzionale di              
Lire . . . . . . . . . . . . . . . mediante . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . (fideiussione prestata da Istituto autorizzato con                    
modalita' "a prima richiesta" per un importo non inferiore al 5% dei            
ricavi di esercizio previsti con le modalita' e alle condizioni                 
previste dalla vigente legislazione in materia di lavori per le opere           
pubbliche).                                                                     
Da detta cauzione l'Agenzia potra' prelevare l'ammontare delle                  
penalita' eventualmente dovute dal gestore per inadempienze agli                
obblighi da esso assunti con il presente atto e previste nella                  
presente convenzione e nel disciplinare tecnico.                                
Il gestore dovra' reintegrare la cauzione con le somme prelevate                
entro 15 giorni dalla comunicazione scritta della Agenzia pena la               
risoluzione della convenzione dopo un mese di messa in mora senza               
esito (specificare le modalita' di messa in mora).                              
Il gestore presta idonee garanzie assicurative tali da coprire i                
rischi derivanti da danni causati all'Agenzia ed a terzi, ivi inclusi           
gli Enti locali associati (specificare tipo di polizza e massimale).            
Art. 40                                                                         
Penalizzazioni                                                                  
Al gestore saranno applicate le penalizzazioni previste dal presente            
articolo:                                                                       
1) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali                
entro i tempi e nei modi prescritti;                                            
2) in caso di mancato raggiungimento dei livelli minimi di prodotto e           
di servizi;                                                                     
3) descrivere il meccanismo;                                                    
4) descrivere il meccanismo;.                                                   
Le penalizzazioni applicabili con riferimento a ciascuna area ed a              
ciascun fattore di qualita' sono contenute al Cap. . . . . . del                
disciplinare tecnico.                                                           
Art. 41                                                                         
Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria                                   
In caso di inadempienza grave del gestore, qualora non ricorrano                
circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuita' del                
servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non              
venga eseguito che parzialmente, l'Agenzia potra' prendere tutte le             
misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e              
rischio del gestore, compresa la provvisoria sostituzione del gestore           
medesimo.                                                                       
L'Agenzia potra' sostituire il gestore anche nell'ipotesi di cui                
all'art. 24 per la realizzazione degli interventi in variante in esso           
contemplati.                                                                    
Ove il gestore non rispetti i tempi minimi di intervento previsti dal           
disciplinare tecnico al Cap. . . . . . . , l'Agenzia di ambito ha               
facolta' di fare eseguire d'ufficio i lavori necessari, quarantotto             
ore dopo la messa in mora rimasta senza risultato, addebitandone il             
costo al gestore senza necessita' di ricorso all'Autorita'                      
giuridiziaria. La stessa procedura potra' essere utilizzata in caso             
di difetti nel rifacimento di pavimentazioni e marciapiedi dopo il              
riempimento degli scavi.                                                        
La sostituzione del gestore nei casi previsti dai comma che                     
precedono, deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale               
l'Agenzia contesta al gestore l'inadempienza riscontrata intimandogli           
di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine                       
proporzionato alla gravita' dell'inadempienza.                                  
Art. 42                                                                         
Risoluzione del contratto                                                       
La presente convenzione si risolvera' di diritto in caso di                     
fallimento del gestore, o di ammissione ad altre procedure                      
concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della societa'.Al di                
fuori dei casi previsti dall'art. 10, comma 4 della L.R. 25/99,                 
qualora il gestore sia interessato da modificazioni soggettive,                 
derivanti da scorporo di ramo d'azienda ovvero da fusione con altro/i           
imprenditori del settore, il gestore medesimo e' tenuto a comunicare            
senza ritardo siffatte operazioni all'Agenzia, la quale, se non vi              
ostano gravi motivi, autorizzera' alla prosecuzione del rapporto                
concernente la gestione del servizio idrico integrato fino alla                 
scadenza stabilita nella presente convenzione. L'autorizzazione si ha           
per rilasciata se l'Agenzia non esprime alcuna determinazione entro             
il termine di . . . . . . . giorni dalla comunicazione sopra                    
indicata.                                                                       
In caso di inadempienza di particolare gravita', quando il gestore              
non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dalla             
convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del                  
servizio e non sussistono cause di forza maggiore, l'Agenzia potra'             
decidere la risoluzione della convenzione.                                      
dedotta in clausola risolutiva espressa e costituira' pertanto motivo           
di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456                
Codice civile la interruzione totale del servizio acquedotto o di               
quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a             
tre giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del gestore.            
Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti:                     
- ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio previa messa            
in mora rimasta senza effetto;                                                  
- ripetute gravi inadempienze ai disposti della presente convenzione            
previa messa in mora rimasta senza effetto.                                     
Nei casi indicati dalle lettere a) e b) del comma che precede, ai               
sensi dell'art. 1454 Codice civile l'Agenzia, a mezzo di regolare               
diffida, e' tenuta a concedere al gestore un congruo termine per                
rimuovere le irregolarita'. Decorso infruttuosamente il termine                 
concesso, si produrra' la risoluzione di diritto del contratto.                 
Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al gestore e                
l'Agenzia avra' facolta' di attingere alla cauzione per la rifusione            
di spese, oneri e danni subiti.                                                 
Art. 43                                                                         
Elezione di domicilio                                                           
Il gestore elegge il proprio domicilio in . . . . . . . . . . . . . .           
. .                                                                             
Nel caso non lo faccia, tutte le notificazioni allo stesso                      
indirizzate saranno valide quando vengono fatte al Segretario del               
Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   
Art. 44                                                                         
Clausola compromissoria                                                         
Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in                    
dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della              
presente convenzione - anche per quanto non espressamente                       
contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione - saranno                
risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da               
ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo fra essi, o in               
difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale competente per            
territorio, su ricorso della parte piu' diligente, previo avviso                
all'altra.                                                                      
Il Collegio arbitrale emette giudizio secondo diritto, applicando la            
procedura stabilita dagli artt. 806 e seguenti del Codice penale e              
civile.                                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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