DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2001, n. 2679
Approvazione della convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra le Agenzie d'ambito e i soggetti gestori dei servizi idrici integrati (art. 11, comma 1 della Legge 5/1/1994, n. 36)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- con la L.R. 6 settembre 1999, n. 25 pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regionale dell'Emilia-Romagna 9 settembre 1999, n.
113, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 5 gennaio 1994, n.
36 sul servizio idrico integrato, sono stati delimitati gli ambiti
territoriali ottimali e disciplinate le forme di cooperazione tra gli
Enti locali ricadenti in ciascun ambito, dettando altresi' termini e
procedure per l'organizzazione dei servizi pubblici al fine di
pervenire ad una gestione di tipo industriale secondo criteri di
efficienza, efficacia ed economicita' e di assicurare la tutela
dell'ambiente e del territorio prevedendo forme di garanzia per i
consumatori e per assicurare la qualita' dei servizi;
- l'art. 11 della Legge 36/94 prevede che la Regione adotti una
convenzione tipo e relativo disciplinare per regolare i rapporti tra
gli Enti locali di ciascun ambito territoriale ottimale ed i soggetti
gestori dei servizi idrici integrati in conformita' ai criteri ed
agli indirizzi di cui all'art. 4, comma 1, lettere f) e g) della
citata legge;
dato atto che:
- tutte le Conferenze dei Sindaci del territorio regionale hanno
deliberato la scelta della forma di cooperazione approvando gli atti
che i Comuni devono deliberare secondo i rispettivi ordinamenti;
- le Agenzie d'ambito di Ravenna, Forli'-Cesena e Rimini sono gia'
attivate, che quella di Parma si e' insediata, che quella di Reggio
Emilia e' in fase di costituzione, che per le Agenzie d'ambito di
Piacenza, Modena, Bologna e Ferrara sono in corso le procedure
obbligatorie previste dalla L.R. 25/99;
- e' costituita ed operante l'Autorita' regionale per la vigilanza
dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani prevista
dall'art. 20 della L.R. 25/99;
ritenuto:
- che, con riferimento alla Convenzione tipo di cui all'art. 11 della
Legge 36/94, sia preferibile per ragioni di leggibilita', chiarezza
ed omogeneita' l'inserimento degli elementi relativi al disciplinare
tecnico direttamente all'interno dell'articolato della convenzione
tipo piuttosto che adottare una convenzione e un disciplinare tecnico
separati;
- che quanto contenuto nella Convenzione oggetto di approvazione
possa essere eventualmente integrato da parte dell'Agenzia d'ambito,
al fine di meglio circostanziare e regolare particolari aspetti
legati alle problematiche di gestione del Servizio da affidare, nel
rispetto e in quanto compatibile con i contenuti e i principi
indicati nella medesima;
dato atto che sono state regolarmente svolte le consultazioni
preliminari all'adozione della convenzione tipo con le associazioni
degli Enti locali, delle loro imprese di servizio pubblico, e con le
organizzazioni economiche, sociali e sindacali come previsto
dall'art. 14, comma 1 della L.R. 25/99;
dato atto del:
- parere favorevole espresso per quanto di rispettiva competenza dal
dott. Giuseppe Bortone dirigente in staff della Direzione generale
Ambiente e Difesa del suolo e della costa, e dalla dott.ssa Cristina
Govoni, Responsabile dell'Ufficio giuridico e funzionale della
medesima Direzione, in merito alla regolarita' tecnica della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre
1992, n. 41 e della deliberazione della Giunta regionale 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Ambiente e
Difesa del suolo e della costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, in
merito alla legittimita' della presente deliberazione ai sensi
dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n.41 e della
deliberazione sopracitata;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate, di approvare e adottare lo "Schema di
convenzione tipo per regolare i rapporti fra l'Agenzia d'ambito per i
servizi pubblici ed il gestore del servizio idrico integrato"
allegato alla presente deliberazione di cui parte integrante;
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Convenzione tipo per regolare i rapporti fra l'Agenzia di ambito per
i servizi pubblici ed il gestore del servizio idrico integrato (art.
11, comma 2, Legge 36/94 e art. 14, comma 1, L.R. 25/99)
L'anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . , il giorno . . . . . . .
. del mese di . . . . . . . . . . . . . . . . . , in . . . . . . . .
. . . . . . . .
tra
1) l'Agenzia di ambito per i Servizi pubblici dell'ATO n. . . . . .
(di seguito "Agenzia"), legalmente rappresentata ai sensi dell'art. .
. . . . . . . . del proprio statuto (convenzione) dal sig. . . . . .
. . . . . . . . . . . il quale interviene nella sua qualita' di . . .
. . . . . . . . . . . , in esecuzione della deliberazione
dell'assemblea n. . . . . . . . del . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ;
2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (di seguito
"gestore"), legalmente rappresentata ai sensi dell'art. . . . . . .
del proprio statuto dal sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . , il
quale interviene nella sua qualita' di . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
premesso:
- che la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 ha disposto la riorganizzazione
dei servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali (art.
8) imponendo altresi' a Comuni e Province di organizzare il servizio
idrico integrato - come definito all'art. 4, comma 1 della medesima
Legge 36/94 - in modo da garantirne la gestione secondo criteri di
efficienza, di efficacia e di economicita';
- che la Legge 36/94 ha altresi' stabilito che i Comuni e le Province
devono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato
mediante le forme anche obbligatorie previste dalla Legge 8 giugno
1990, n. 142, ora contenute nel DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
- che la stessa Legge 36/94 ha demandato ai Comuni e alle Regioni e
alle Province autonome di disciplinare, ai sensi della Legge 142/90,
le forme e i modi della cooperazione tra Comuni e Province ricadenti
nel medesimo ambito territoriale ottimale (art. 9, comma 3);
- che la Regione Emilia-Romagna ha dunque emanato la Legge 6
settembre 1999, n. 25 recante, tra l'altro, delimitazione degli
ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione
tra gli Enti locali per l'organizzazione del servizio idrico
integrato;
- che in applicazione della L.R. 25/99 tutti i Comuni ricadenti nella
circoscrizione territoriale dell'ATO n. . . . . . . . e la Provincia
di . . . . . . . . . . . . . . . hanno costituito una forma di
cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli
Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni
spettanti ai Comuni, secondo il modello giuridico del Consorzio di
funzioni (ovvero della convenzione ai sensi dell'art. 24 della Legge
142/90), denominata Agenzia di ambito per i servizi pubblici;
- che ai sensi dell'art. 6 della L.R. 25/99 l'Agenzia esercita tutte
le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e
all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa
assegnati, ivi compresi quelle concernenti il rapporto con i gestori
dei servizi anche per quanto attiene alla instaurazione, modifica o
cessazione;
- che in particolare l'Agenzia e' incaricata della scelta della forma
di gestione del servizio pubblico e delle procedure di affidamento ed
instaurazione dei relativi rapporti nonche' del controllo sul
servizio reso dal gestore;
- che con atto dell'assemblea n. . . . . . . del . . . . . . . . . .
. . . . . (allegato alla presente convenzione alla lett. ". . . .")
l'Agenzia ha deliberato, per le motivazioni ivi indicate, tra
l'altro, l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato
ai sensi dell'art. 6 della L.R. 25/99 a . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . , (indicare le caratteristiche: consorzio, societa' a
prevalente capitale pubblico locale, concessionario, ecc.) approvando
altresi' la bozza di convenzione con il gestore ivi allegata;
- che ai sensi dell'art. 11 della Legge 36/94 nonche' dell'art. 14 e
dell'art. 10 della L.R. 25/99 i rapporti tra l'Agenzia e i gestori
del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni sulla base
di apposita convenzione tipo e relativo disciplinare adottati dalla
Regione;
tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue,
Disposizioni preliminari
Art. 1
Oggetto della convenzione
Con la presente convenzione l'Agenzia affida a . . . . . . . . . . .
. . . . , di seguito denominato gestore, che accetta, la gestione del
servizio idrico integrato come definito dall'art. 4, comma 1, lettera
f) della Legge 36/94, in tutto il territorio di competenza,
individuato in allegato a questa convenzione alla lett. ". . .", ai
sensi e per gli effetti del . . . . . . . . . . . . . . (indicare
alternativamente: art. 10, commi 3 e 4 ovvero art. 12, comma 4 della
L.R. 25/99), come deliberazione dell'assemblea dell'Agenzia di ambito
n. . . . . . del . . . . . . . . . . . . . . , allegata a questa
convenzione alla lett. ". . .".
Tale gestione consiste in particolare in: . . . . . . . . . . . . .
(da compilarsi nelle singole convenzioni sulla base dei singoli Piani
di ambito).
Art. 2
Durata dell'affidamento in applicazione
dell'art. 10, comma 3 e 4 della L.R. 25/99
La durata della presente convenzione e' di anni . . . . . . . (di
regola 3, oppure 6, 10 o 15, nei casi previsti dall'art. 10, comma 3
e 4 della L.R. 25/99), e non sara' in nessun caso rinnovabile alla
scadenza.
In ogni caso la durata della convenzione relativa alla fase di prima
attivazione non potra' mai superare complessivamente i quindici anni.
Almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione l'Agenzia di
ambito avvia le procedure per il nuovo affidamento del servizio
idrico integrato, in modo da consentire la regolare erogazione del
servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la
gestione del servizio fino alla decorrenza del nuovo affidamento.
O in alternativa:
Art. 2
Durata dell'affidamento in applicazione
dell'art. 11, comma 2, lett. c) della Legge 36/94
La presente convenzione ha durata di anni . . . . . . . . . . . . . a
decorrere dalla relativa sottoscrizione.
Nei sei mesi antecedenti alla scadenza della convenzione, l'Agenzia
espleta le procedure per l'affidamento del servizio idrico integrato
ai sensi della normativa vigente.
(da utilizzare in caso di affidamento a un nuovo gestore)
CAPO I
Prima attivazione del servizio idrico integrato
(art. 10, L.R. 25/99)
Art. 3
Parametri di gestione del servizio idrico integrato
nella fase di prima attivazione
Nella fase di prima attivazione del servizio idrico integrato il
modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da
assicurare all'utenza, il programma degli interventi, il piano
finanziario e la tariffa di riferimento sono determinati da apposito
Piano di ambito, approvato dall'Agenzia con deliberazione
dell'Assemblea n. . . . . . . del . . . . . . . . . . . . . , sulla
base dei dati circa le opere di adduzione, distribuzione, di
fognatura e di depurazione esistenti. Il Piano di ambito sopra
menzionato, allegato alla presente convenzione alla lett. ". . . ." a
costituirne parte integrante, ha validita' sino all'adozione del
Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui
all'art. 12 della L.R. 25/99, in relazione a quanto previsto al comma
3 dell'art. 12 citato.
Art. 4
Tariffa del servizio in fase di prima attivazione
La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed e' riscossa
dal gestore.
La tariffa reale media e le relative articolazioni sotto riportate
sono determinate dall'Agenzia, anche nella fase di prima attivazione
del servizio, in applicazione del metodo normalizzato previsto dal DM
1/8/1996, sulla base del Piano di cui al precedente art. 3 della
presente convenzione.
I ricavi provenienti dall'esazione della tariffa costituiscono la
remunerazione del gestore per l'erogazione del servizio. La tariffa
potra' variare esclusivamente con le modalita' stabilite nel presente
atto. Nessun altro compenso potra' essere richiesto per la fornitura
del servizio salvo le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione
tariffaria e le varianti al programma degli interventi di cui agli
artt. 23 e 24.
La tariffa reale media al primo anno di gestione e' stabilita nel
modo seguente:
Lire/mc Volume erogato previsto da Piano di ambito
Tariffa acquedotto
Tariffa fognatura
Tariffa depurazione
Tariffa base (acqua +
fognatura + depurazione)
Tariffa reale media
Per gli anni successivi al primo, la tariffa reale media varia con
l'applicazione di una maggiorazione pari al limite di prezzo K
stabilito nella tabella seguente:
- per il II anno K =
- per il III anno K =
Per ogni anno successivo al primo la tariffa reale media sara'
adeguata secondo il tasso programmato di inflazione stabilito nel
DPEF del relativo anno.
L'articolazione tariffaria del primo anno e' cosi' stabilita:
Tipologia Quantitativo Servizio Servizio Servizio Totale Quota
Numero di utenza annuo acquedotto fognatura depurazione
(Lit.) fissa utenti e fasce erogato (Lit./mc) (Lit./mc)
(Lit./mc) (Lit.) (nr.) di consumo previsto dal Piano
di ambito (mc.)
Art. 5
Dotazione del gestore del servizio idrico integrato
Nella fase di prima attivazione del servizio idrico integrato, il
gestore espleta il servizio ad esso affidato avvalendosi dei beni di
sua proprieta' nonche' di quelli ad esso assegnati in concessione dai
Comuni proprietari oppure dall'Agenzia ai sensi dell'art. 12 della
Legge 36/94. Tali beni sono specificati nell'elenco allegato alla
presente convenzione alla lett. ". . . .". Anche nella fase di prima
attivazione trova applicazione l'art. 38 della presente convenzione.
Art. 6
Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato
Entro sei mesi dalla approvazione del Piano di ambito per la gestione
del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. 25/99 la
presente convenzione dovra' essere adeguata, ai sensi dell'art. 12,
comma 3 della L.R. 25/99, alle previsioni del Piano di ambito
medesimo.
Resta inteso che, ai sensi dell'art. 12, comma 4 della L.R. 25/99,
nei sei mesi antecedenti la scadenza della convenzione cosi' come
sopra adeguata, l'Agenzia espletera' le procedure per l'affidamento
del servizio idrico integrato ai sensi della normativa vigente.
Art. 7
Disposizioni applicabili
Anche in sede di prima attivazione del servizio idrico integrato sono
applicabili, se ed in quanto compatibili, le disposizioni previste
dai Capi II, III, IV, V, VI, VII ed VIII della presente convenzione.
Gli obblighi a carico del gestore previsti dalla presente convenzione
e riferiti al Piano di ambito per la gestione del servizio idrico
integrato di cui all'art. 12 della L.R. 25/99, nella fase di prima
attivazione del servizio idrico integrato dovranno intendersi
riferiti al Piano previsto all'art. 3 della presente convenzione. Le
norme contenute al presente Capo I cessano di avere efficacia a
seguito della entrata a regime della fase di compiuta attuazione del
servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. 25/99.
CAPO II
Disposizioni generali
Art. 8
Oggetto dell'affidamento
Costituiscono oggetto di affidamento i seguenti servizi . . . . . . .
. . . . . . , da svolgersi nei seguenti Comuni . . . . . . . . . . .
. . . .
Nel territorio dei suddetti Comuni i servizi vengono affidati in via
esclusiva al gestore.
Le determinazioni di competenza dell'Agenzia ai sensi di legge e
della presente convenzione devono essere adottate nel rispetto di
quanto prescritto all'art. 14, comma 3 della L.R. 25/99.
L'Agenzia conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere
dal gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei
propri poteri e diritti cosi' come specificate nelle norme seguenti.
Il gestore espletera' i servizi conformemente alla presente
convenzione. Il gestore e' autorizzato a percepire dagli utenti come
corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico,
unicamente le tariffe ed i corrispettivi indicati nel successivo art.
20.
Art. 9
Attivita' connesse al servizio idrico integrato
Nel caso il gestore intenda svolgere ulteriori attivita' che
comportino l'utilizzazione, anche parziale, di reti od impianti
connessi con il servizio idrico integrato dovra' richiedere specifica
autorizzazione all'Agenzia.
L'Agenzia, verificato il rispetto delle normative nazionali e
regionale vigenti e la compatibilita' delle ulteriori attivita' con
quelle del servizio idrico integrato, puo' autorizzare il gestore
stipulando con esso una apposita convenzione.
La convenzione regolamenta l'utilizzo degli impianti e delle
attrezzature al fine della salvaguardia degli interessi primari della
gestione del servizio idrico integrato e stabilisce i criteri di
ripartizione degli utili derivanti dalle ulteriori attivita' tra
Agenzia e Gestore.
L'Agenzia destina di norma i proventi derivanti dalle attivita' di
cui ai punti precedenti per il contenimento delle tariffe praticate
all'utenza.
Art. 10
Obblighi del gestore
Il gestore, nell'espletamento del servizio idrico integrato, sia
nella fase di prima attivazione di cui al Capo I, sia
successivamente, dovra' adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla
presente convenzione, dal disciplinare che ne costituisce parte
integrante e dagli allegati previsti dall'art. . . . . . . . ,
secondo il Piano di investimenti di cui all'art. . . . . . . ed i
tempi di adeguamento ivi previsti.
Il gestore dovra' altresi' adempiere alle vigenti normative sulle
acque pubbliche, la tutela delle acque dall'inquinamento, l'utilizzo
delle risorse idriche e la qualita' delle acque distribuite in
relazione agli usi possibili.
Il gestore dovra' osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se
costituita in forma di societa' cooperativa, anche nei confronti dei
soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il
rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative
in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale
e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali,
normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e
dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
Art. 11
Responsabilita' del gestore
Dalla data di attivazione dell'affidamento il gestore e' responsabile
del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della
presente convenzione e dei relativi allegati.
Grava inoltre sul gestore la responsabilita' derivante dalla gestione
delle opere affidate al medesimo.
Il gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le
canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia
di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti
compresi nella tariffa prevista dal successivo art. 17.
Il gestore terra' sollevati e indenni l'Agenzia e gli Enti locali
nonche' il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni e qualsiasi
responsabilita' connessa con i servizi stessi.
Art. 12
Revisione del perimetro del servizio
L'esercizio del servizio affidato avviene all'interno del perimetro
amministrativo dei Comuni indicati all'art. 8, riportato sulla mappa
allegata alla presente convenzione alla lett. ". . . .".
L'Agenzia, anche su determinazione della Regione ai sensi dell'art. 2
della L.R. 25/99 previo accordo con il gestore avra' facolta' di
ecludere successivamente dall'affidamento parti di territorio
individuato all'art. 1 della presente convenzione ovvero di includere
in detto territorio zone ad esse contigue.
Nelle more di cui al comma precedente, e in caso di difetto di
accordo con il gestore, l'Agenzia si riserva l'organizzazione
temporanea del servizio idrico integrato relativo al territorio
aggiunto, secondo le modalita' di legge fino alla successiva
revisione triennale.
Art. 13
Gestioni esistenti (eventuale)
Il gestore prende atto che ai sensi dell'art. 9, comma 4 della Legge
36/94 l'Agenzia ha organizzato la gestione integrata del servizio
idrico avvalendosi anche dei seguenti gestori esistenti: . . . . . .
. . . . . . . . . .
L'Agenzia, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della Legge 36/94, adotta le
seguenti misure di coordinamento dell'attivita', della organizzazione
e di integrazione dei compiti di gestione del servizio tra la
pluralita' dei soggetti gestori: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
L'Agenzia ha individuato, tra i diversi gestori salvaguardati
presenti nell'Ambito, in . . . . . . . . . . . . . . il soggetto
coordinatore del servizio.
A tale soggetto sono attribuite le seguenti funzioni:
1) raccordo tra Agenzia e gestori;
2) coordinamento tra i gestori dell'Ambito di iniziative finalizzate
alla realizzazione sinergica di risultati.
Il gestore si impegna ad accettare il coordinamento di cui ai commi
precedenti.
Il gestore prende altresi' atto che esistono nell'Ambito i seguenti
servizi in concessione (a societa' e imprese consortili) che sono
mantenuti fino a scadenza in forza dell'art. 10, comma 3 della Legge
36/94: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
CAPO III
Trasferimento di opere, impianti, passivita' e personale
Art. 14
Beni affidati in concessione
Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi alla gestione del
servizio idrico integrato sono affidati in concessione al gestore
secondo quanto risulta dall'atto dell'Agenzia n. . . . . del . . . .
. . . . . . . . . . , allegato alla presente convenzione alla lett.
". . . .", che individua anche esattamente i beni di cui si tratta,
ed elencati in apposito inventario che costituisce parte integrante
del Piano di ambito della presente convenzione, alla quale viene
allegato alla lett. ". . . .".
Art. 15
Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni
Il gestore accetta i beni descritti nell'inventario di cui all'art.
11, il quale assume valore di consistenza per tutti gli effetti di
legge, nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni
stessi si trovano al momento della consegna e dichiara di avere preso
cognizione dei luoghi e dei manufatti nonche' di tutte le condizioni
e situazioni particolari in cui si trova il servizio.
In tale inventario e' specificato lo stato di adeguamento degli
impianti alle normative tecniche di settore, il quale verra'
perseguito nei tempi e nei modi specificati nel Piano di ambito.
La Agenzia consegnera' altresi' al gestore tutti i progetti e
documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati.
Il gestore si impegna ad acquistare dalle gestioni preesistenti le
provviste e i materiali vari di magazzino destinati al funzionamento
del servizio, inclusi i contatori nuovi non ancora posti in opera, a
valore concordato o, in difetto di accordo, quello risultante da
apposita perizia.
Il gestore corrispondera' il valore di tali beni entro 12 mesi
dall'entrata in vigore della convenzione.
Le opere attinenti al servizio eventualmente realizzate direttamente
dagli Enti locali, previa convenzione con il gestore, verranno
affidate al gestore stesso che ne assicurera' l'utilizzazione per il
servizio alle condizioni stabilite in uno specifico accordo.
Art. 16
Canone di concessione
Per i beni strumentali affidati al gestore in concessione ai sensi
dell'art. 12, comma 1 della Legge 36/94, il gestore e' tenuto a
versare annualmente all'Agenzia la somma di Lire . . . . . . . . . .
. . . . . . . che l'Agenzia trasferira' ai Comuni partecipanti
secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dagli accordi
con essi intervenuti.
Art. 17
Passivita' pregresse ed altre condizioni finanziarie
Le immobilizzazioni, le attivita' e le passivita' relative ai servizi
oggetto della presente convenzione, ivi compresi gli oneri relativi
all'ammortamento dei mutui, sono trasferite al gestore (fatto salvo
quanto diversamente previsto negli ordinamenti delle singole
Agenzie).
Con la sottoscrizione del presente atto il gestore assume, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 12, comma 2 della Legge 36/94, le
passivita' relative al servizio idrico integrato indicate in apposito
allegato alla presente convenzione alla lett. ". . . .", sollevando
cosi' gli Enti locali dal pagamento dei relativi oneri.
Tutti i contratti stipulati dal gestore con obbligazioni verso terzi
devono includere una clausola che riservi ad un eventuale altro
gestore individuato dall'Agenzia, la facolta' di sostituirsi al
gestore in caso di risoluzione o cessazione della convenzione.
Art. 18
Assunzione di personale
Il gestore, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della Legge 36/94, si
impegna ad assumere il personale individuato nominativamente, con
indicazione delle relative attribuzioni, nell'elenco appositamente
allegato.
Al trasferimento di personale si applica l'art. 34 del DLgs 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni nonche'
quanto stabilito dall'art. 25 della L.R. 25/99.
CAPO IV
Finanziamento
Art. 19
Piano di ambito e tariffa
Il gestore accetta il Programma degli interventi e il Piano
tecnico-economico-finanziario di cui al Piano di ambito previsto
dall'art. 12 della L.R. 25/99 e redatto ai sensi dell'art. 11, comma
3 della Legge 36/94, allegato alla presente convenzione.
Il gestore inoltre accetta i relativi obblighi in materia di
investimenti, di livello del servizio e di tariffe.
Le risorse finanziarie saranno reperite attraverso:
1) la tariffa;
2) il finanziamento diretto degli Enti locali costituenti l'Agenzia;
3) qualunque altra forma di finanziamento deliberata dall'assemblea
dell'Agenzia.
Art. 20
Tariffa del servizio
La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed e' riscossa
dal gestore. Per gli anni successivi al terzo, e percio' anche nei
casi previsti dall'art. 10, comma 4 della L.R. 25/99, la tariffa
sara' determinata sulla base del Piano di ambito previsto dall'art.
12 della L.R. 25/99, ed ai sensi del metodo normalizzato previsto dal
DM 1/8/1996.
I ricavi provenienti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria
costituiscono il corrispettivo totale del servizio idrico integrato e
la stessa potra' variare esclusivamente con le modalita' stabilite
nel Piano di ambito. Nessun altro compenso potra' essere richiesto
per la fornitura del servizio salvo gli oneri accessori, relativi
agli allacciamenti, alla posa dei contatori, . . . . . (specificare
volta per volta i relativi oneri) e le modifiche tariffarie
conseguenti alla revisione tariffaria e le varianti al programma
degli interventi di cui agli art. 23 e 24 della presente convenzione.
La tariffa reale media sara' adeguata secondo il tasso programmato di
inflazione stabilito nel DPEF del relativo anno.
Art. 21
Indicatori e progetti di intervento
Nel Capo . . . . . . . del disciplinare tecnico sono stabiliti i
progetti di intervento e i relativi indicatori e standard tecnici.Il
gestore e' tenuto a raggiungere gli standard tecnici nei tempi
prescritti dal disciplinare tecnico attraverso la realizzazione dei
progetti di intervento nella stessa indicati.
In difetto si applicano le penalizzazioni previste all'art. 36 e nel
Capo . . . . . del disciplinare tecnico.
Art. 22
Indicatori e livelli di qualita' del servizio
Nel Capo . . . . . . del disciplinare tecnico sono stabiliti i
livelli di qualita' del servizio ed i relativi indicatori e standard
organizzativi.
Il gestore e' tenuto a raggiungere gli stardard organizzativi nei
tempi e nelle modalita' prescritti dal disciplinare tecnico.
In difetto si applicano le penalizzazioni previste dall'art. 36 e nel
Capo . . . . . . del disciplinare tecnico.
Art. 23
Revisione tariffaria
Il gestore e' tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del
servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano. Tale
miglioramento si deve tradurre nella riduzione dei "costi operativi"
considerata nella determinazione tariffaria.
Entro il 30 novembre del IV anno di gestione e cosi' ogni 3 anni
successivi, l'Agenzia opera una verifica prendendo in esame:
1) l'andamento dei costi operativi totali;
2) la corrispondenza della tariffa effettivamente praticata rispetto
alla tariffa media prevista;
3) il raggiungimento degli obiettivi di livello del servizio
previsti.
In conseguenza della verifica l'Agenzia apporta eventualmente alle
tariffe, per il periodo successivo, le variazioni necessarie, in
aumento o in diminuzione, per il ristabilimento e la compensazione
dei ricavi, secondo le pattuizioni concordate e come definito nel
Piano tecnico-economico-finanziario contenuto nel Piano di ambito.
Art. 24
Varianti al programma degli interventi
L'Agenzia si riserva il diritto di variare il programma degli
interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da
leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di
servizio in atto. In tal caso l'Agenzia comunica al gestore la
proposta di variante, concordando con esso con le conseguenti
correzioni al piano economico-finanziario e alle tariffe nonche' con
le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi
obiettivi. L'Agenzia concorda anche con il gestore i tempi entro i
quali la variante deve essere attuata.
Qualora non venisse raggiunto un accordo su quanto sopra si
ricorrera' al collegio arbitrale di cui all'art. 44.
Il gestore e' tenuto a realizzare gli interventi previsti nella
variante ed a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine
indicato dalla Agenzia, anche qualora non ritenga soddisfacente la
proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultima e
decida di agire in sede giurisdizionale.
L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non
giustifica il gestore per l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle
opere relative alla variante richiesta dall'Agenzia.
Il gestore ha il diritto di apportare varianti al modello gestionale
le quali devono essere comunicate per conoscenza all'Agenzia. Tali
varianti non possono giustificare pretese di variazione tariffaria.
Il gestore puo' presentare alla Agenzia domanda di variante al
programma degli interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge
o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la
riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di
migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere
congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano
economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli
interventi nonche' le modifiche o integrazioni degli indicatori
relativi ai nuovi obiettivi.
Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi
di legge o di regolamento, essa non puo' essere respinta
dall'Agenzia, la quale puo' contestare nei modi di legge
esclusivamente la misura della compensazione tariffaria richiesta.
La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria comportera' il
ricorso al collegio arbitrale di cui all'art. 40; tale contenzioso
non potra' costituire giustificazione per il gestore per la non
osservanza dei requisiti legali o regolamentari invocati nella
domanda di variante.
Le eventuali varianti proposte dal gestore che non corrispondano a
nuovi obblighi di legge o di regolamento, a prescindere dal momento
della loro presentazione, sono esaminate e decise in sede di
revisione triennale. Qualora dette varianti non comportino aumenti
tariffari l'Agenzia e' tenuta a pronunciarsi entro 3 mesi dalla
presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine
suddetto senza un provvedimento espresso da parte della Agenzia
equivarra' ad accettazione della proposta. Il termine potra' essere
sospeso per sei mesi e per una sola volta in caso di richiesta di
elementi integrativi di giudizio da parte dell'Agenzia.
Nel caso in cui l'Agenzia accetti la proposta di variante ma non
ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica al
gestore la propria accettazione con riserva presentando una nuova
proposta tariffaria. In mancanza di accordo su quest'ultima proposta
vale quanto indicato al precedente comma 2.
CAPO V
Controllo
Art. 25
Controllo da parte dell'Agenzia
L'Agenzia controlla il servizio e l'attivita' del gestore al fine di:
- assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio
idrico integrato;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio
previsti dal Piano;
- valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
- definire nel complesso tutte le attivita' necessarie e verificare
la corretta e puntuale attuazione del Piano.
Per la realizzazione di quanto sopra, il gestore si obbliga a
sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte
di una societa' abilitata che sia di gradimento della Agenzia.
Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato il gestore
redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna
gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e
gestione, anche dello stesso genere.
Il conto economico e' basato su contabilita' analitica per centri di
costo ed e' redatto impegnandosi ad osservare le direttive e
prescrizioni di carattere contabile impartite dall'Agenzia con
specifico allegato, prescrizioni che il gestore con la sottoscrizione
del presente atto si impegna ad accettare integralmente.
Il gestore si impegna a sottoporre la propria attivita' a
certificazione tecnica triennale da parte di professionisti da
individuarsi mediante sistema di qualificazione ai sensi dell'art. 15
del DLgs 158/95.
La certificazione dovra' in particolare accertare che le opere
realizzate in esecuzione del Piano siano conformi alle norme tecniche
vigenti ed ai principi di buona regola dell'arte anche in termini di
congruita' dei prezzi e che il gestore colga le opportunita' offerte
dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o,
comunque, per assicurare il miglior rapporto costi-benefici.
Tutte le certificazioni suddette dovranno in particolare attestare
che i dati comunicati dal gestore all'Agenzia siano conformi alle
procedure stabilite dalla stessa nella presente convenzione e nelle
successive prescrizioni esecutive eventualmente impartite. Il
gestore consente l'effettuazione, all'Agenzia, alla Regione
Emilia-Romagna e agli altri organismi competenti ai sensi di legge,
tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la
stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti,
edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto di
affidamento. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddette potranno
essere effettuati in ogni momento con preavviso scritto di almeno 30
giorni salvo il ricorrere di particolari circostanze di
indifferibilita' ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno
indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o
di ispezione nonche', qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che
giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.
Art. 26
Comunicazione dati sul servizio
Il gestore e' tenuto a fornire all'Agenzia tutti i dati e le
informazioni inerenti la gestione del servizio e lo stato di
attuazione del piano di investimenti nei tempi e con le modalita'
richiesti dall'Agenzia stessa.
Il gestore si impegna a comunicare entro il mese di maggio di ogni
anno all'Agenzia, i dati e le informazioni di cui agli artt. 23 e 24
cosi' come specificati dal precedente art. 23, comma 2.
Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente
articolo, l'Agenzia applichera' le penalizzazioni previste nell'art.
40 della presente convenzione, fatta salva la facolta' di applicare
la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 38
nell'ipotesi di reinterata inadempienza.
Art. 27
Carta del Servizio
La tutela delle situazioni degli utenti e' perseguita attraverso le
misure metodologiche di cui alla Carta del servizio allegata alla
presente convenzione, redatta in conformita' ai principi contenuti
nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio
1994 e 29 aprile 1999 e comunque agli atti previsti all'art. 11,
comma 2 della Legge 30 luglio 1999, n. 286, e nella quale sono
indicati i principali fattori di qualita' del servizio e gli standard
minimi di continuita' e regolarita'.
Nel Piano di ambito e nel relativo piano economico-finanziario sono
indicati gli interventi necessari a conseguire per i fattori di
qualita' i relativi standard di continuita' e regolarita'.
Periodicamente la Carta viene sottoposta a verifiche e ad eventuali
miglioramenti delle garanzie.
Le eventuali modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle
tariffe devono essere previamente concordate tra l'Agenzia d'ambito
ed il gestore.
La Carta dei Servizi contiene anche le modalita' di gestione delle
interruzioni di servizio.
Art. 28
Manuale della sicurezza
Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il
gestore sottopone alla approvazione della Agenzia, e successivamente
adotta il manuale della sicurezza per la protezione e la prevenzione
antinfortunistica dei lavoratori redatto in conformita' alle linee
guida indicate in apposito allegato della presente convenzione, ed
ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal DLgs 626/94 e
successive disposizioni legislative ed in particolare a quanto
disposto dall'art. 4, comma 2, lettere a), b) e c).
Art. 29
Manuale della qualita'
Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il
gestore sottopone all'approvazione dell'Agenzia, e successivamente
adotta il manuale della qualita' redatto in conformita' alle linee
guida indicate in apposito allegato.
In alternativa il gestore puo' dimostrare di avere ottenuto la
certificazione di qualita' sui servizi erogati.
Art. 30
Piano di emergenza
Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il
gestore predispone un Piano di emergenza in conformita' alle linee
guida indicate in apposito allegato della presente convenzione
sottoponendolo ad approvazione dell'Agenzia e degli Enti pubblici
eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
Art. 31
Piano di ricerca e riduzione delle perdite
Entro il termine di . . . . . . . . . . . . . . dalla sottoscrizione
della presente convenzione il gestore dovra' dotarsi di un piano di
ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie, ai sensi . . .
. . . . . . . . . . del disciplinare tecnico.
Art. 32
Piano di gestione delle interruzioni di servizio
Entro il termine di . . . . . . . . . . . dalla sottoscrizione della
presente convenzione il gestore dovra' adottare il Piano di gestione
delle interruzioni di servizio di cui all'art. . . . . . . . . del
disciplinare tecnico (tale piano potra' comunque essere compreso nel
diciplinare stesso).
Art. 33
Regolamenti di accettazione degli scarichi di acque reflue
Il gestore, entro . . . . . . . . . mesi dalla sottoscrizione della
presente convenzione, provvedera' ad adottare il Regolamento di
accettazione degli scarichi delle acque reflue domestiche e
industriali che recapitano in reti fognarie. Il gestore dovra'
altresi' adempiere agli obblighi posti a suo carico dall'art. 36,
comma 3 e 6 del DLgs 152/99 come modificato dal DLgs 258/00.
Art. 34
Servizio di controllo territoriale
e analisi per i controlli di qualita'
Il gestore, ai sensi dell'art. 26 della Legge 36/94 e dell'art. 49
del DLgs 152/99 svolge il servizio di controllo territoriale e
provvede al controllo di qualita' delle acque alla presa, nelle reti
di adduzione e distribuzione, nei potabilizzatori e depuratori, anche
tramite convenzioni con altri gestori.
Detto controllo avverra' con le seguenti modalita' . . . . . . . . .
CAPO VI
Regime fiscale
Art. 35
Imposte, tasse, canoni
Saranno a carico del gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti
ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o
dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed i
canoni di cui all'art. 35 del RD 11/12/1933, n. 1775 e successive
modificazioni.
CAPO VII
Esecuzione e termine della convenzione
Art. 36
Divieto di subconcessione
fatto divieto al gestore di cedere o subconcedere anche parzialmente
il servizio idrico integrato oggetto della presente convenzione,
sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le
conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell Agenzia
delle garanzie prestate dal gestore.
Il gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilita'
del risultato, potra' avvalersi per l'esecuzione di singole attivita'
strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato, di soggetti
terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento
dell'esecuzione di opere, servizi e forniture.
Art. 37
Restituzione delle opere e canalizzazioni
Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione
della stessa ai sensi dell'art. 42 cosi' come in caso di riscatto ai
sensi dell'articolo seguente, tutte le opere e attrezzature affidate
inizialmente dall'Agenzia al gestore e quelle successivamente
realizzate a spese della Agenzia o dagli Enti locali e parimenti
affidate in concessione al gestore devono essere restituite
gratuitamente all'Agenzia in normale stato di manutenzione, in
condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi
dell'art. 11, comma 2, lett. h) della Legge 36/94.
Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate dal gestore e
facenti parte integrante del servizio, ove non completamente
ammortizzate saranno parimenti devolute all'Agenzia ma questi sara'
tenuta alla corresponsione del loro valore industriale residuo
calcolato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Il
pagamento avra' luogo entro il termine di 12 mesi dalla data di
scadenza dell'affidamento, o comunque di cessazione effettiva del
servizio da parte del gestore. L'Agenzia a tal fine prevedera'
l'obbligo per il nuovo gestore di provvedere al pagamento, entro tre
mesi dall'affidamento del servizio, del valore dei beni non
ammortizzati al gestore precedente ai sensi del presente articolo.
Art. 38
Riscatto
L'Agenzia puo' riscattare il servizio prima della scadenza prevista
nella presente convenzione.
Il riscatto comporta la restituzione dei beni affidati al gestore,
nonche' degli altri beni successivamente affidati o realizzati dal
gestore e funzionali all'espletamento del servizio pubblico (beni
mobili ed immobili) con corresponsione di una indennita' di riscatto
da determinarsi come segue:
a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile
ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo
cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti
nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che
nel contratto di servizio siano contenute circa la proprieta' di
detto materiale, allo spirare della concessione medesima;
b) anticipazioni o sussidi dati dai Comuni, nonche' importo delle
tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi
eventualmente pagati ai Comuni concedenti, sempre tenuto conto degli
elementi indicati nella lettera precedente;
c) profitto che al concessionario viene a mancare a causa del
riscatto e che si valuta al valore attuale che avrebbero, nel giorno
del riscatto stesso, al saggio dell'interesse legale, tante
annualita' eguali alla media dei profitti industriali dell'ultimo
quinquennio, quanti sono gli anni per i quali dovrebbe ancora durare
la concessione, purche' un tale numero di anni non superi mai quello
di venti.
In relazione alla previsione di cui alla lettera c) si intende che il
numero di anni da calcolare sia pari al numero di anni mancanti alla
scadenza del termine di affidamento del servizio come stabilito nella
presente convenzione.
I valori dei beni non soggetti a devoluzione gratuita saranno fissati
concordemente dalle parti o in sede giurisdizionale secondo le
vigenti norme di legge.
Il ritardo nel pagamento dell'indennita', qualora definita ai sensi
del precedente comma, dara' luogo a interessi secondo il tasso di
sconto della Banca d'Italia. L'eventuale disaccordo tra le parti
sull'ammontare dell'indennita' di riscatto non puo' comunque
ritardare la immissione nel possesso degli impianti da parte
dell'Agenzia e del nuovo gestore.
Il gestore assicura in ogni caso la continuita' della gestione del
servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto della presente
convenzione, anche in caso di riscatto, fino al momento in cui la
gestione sia svolta da altri.
CAPO VIII
Garanzie, sanzioni e contenzioso
Art. 39
Cauzione e sanzioni pecuniarie
Si da' atto che il gestore ha costituito un deposito cauzionale di
Lire . . . . . . . . . . . . . . . mediante . . . . . . . . . . . . .
. . . . . (fideiussione prestata da Istituto autorizzato con
modalita' "a prima richiesta" per un importo non inferiore al 5% dei
ricavi di esercizio previsti con le modalita' e alle condizioni
previste dalla vigente legislazione in materia di lavori per le opere
pubbliche).
Da detta cauzione l'Agenzia potra' prelevare l'ammontare delle
penalita' eventualmente dovute dal gestore per inadempienze agli
obblighi da esso assunti con il presente atto e previste nella
presente convenzione e nel disciplinare tecnico.
Il gestore dovra' reintegrare la cauzione con le somme prelevate
entro 15 giorni dalla comunicazione scritta della Agenzia pena la
risoluzione della convenzione dopo un mese di messa in mora senza
esito (specificare le modalita' di messa in mora).
Il gestore presta idonee garanzie assicurative tali da coprire i
rischi derivanti da danni causati all'Agenzia ed a terzi, ivi inclusi
gli Enti locali associati (specificare tipo di polizza e massimale).
Art. 40
Penalizzazioni
Al gestore saranno applicate le penalizzazioni previste dal presente
articolo:
1) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali
entro i tempi e nei modi prescritti;
2) in caso di mancato raggiungimento dei livelli minimi di prodotto e
di servizi;
3) descrivere il meccanismo;
4) descrivere il meccanismo;.
Le penalizzazioni applicabili con riferimento a ciascuna area ed a
ciascun fattore di qualita' sono contenute al Cap. . . . . . del
disciplinare tecnico.
Art. 41
Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria
In caso di inadempienza grave del gestore, qualora non ricorrano
circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuita' del
servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non
venga eseguito che parzialmente, l'Agenzia potra' prendere tutte le
misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e
rischio del gestore, compresa la provvisoria sostituzione del gestore
medesimo.
L'Agenzia potra' sostituire il gestore anche nell'ipotesi di cui
all'art. 24 per la realizzazione degli interventi in variante in esso
contemplati.
Ove il gestore non rispetti i tempi minimi di intervento previsti dal
disciplinare tecnico al Cap. . . . . . . , l'Agenzia di ambito ha
facolta' di fare eseguire d'ufficio i lavori necessari, quarantotto
ore dopo la messa in mora rimasta senza risultato, addebitandone il
costo al gestore senza necessita' di ricorso all'Autorita'
giuridiziaria. La stessa procedura potra' essere utilizzata in caso
di difetti nel rifacimento di pavimentazioni e marciapiedi dopo il
riempimento degli scavi.
La sostituzione del gestore nei casi previsti dai comma che
precedono, deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale
l'Agenzia contesta al gestore l'inadempienza riscontrata intimandogli
di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine
proporzionato alla gravita' dell'inadempienza.
Art. 42
Risoluzione del contratto
La presente convenzione si risolvera' di diritto in caso di
fallimento del gestore, o di ammissione ad altre procedure
concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della societa'.Al di
fuori dei casi previsti dall'art. 10, comma 4 della L.R. 25/99,
qualora il gestore sia interessato da modificazioni soggettive,
derivanti da scorporo di ramo d'azienda ovvero da fusione con altro/i
imprenditori del settore, il gestore medesimo e' tenuto a comunicare
senza ritardo siffatte operazioni all'Agenzia, la quale, se non vi
ostano gravi motivi, autorizzera' alla prosecuzione del rapporto
concernente la gestione del servizio idrico integrato fino alla
scadenza stabilita nella presente convenzione. L'autorizzazione si ha
per rilasciata se l'Agenzia non esprime alcuna determinazione entro
il termine di . . . . . . . giorni dalla comunicazione sopra
indicata.
In caso di inadempienza di particolare gravita', quando il gestore
non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dalla
convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del
servizio e non sussistono cause di forza maggiore, l'Agenzia potra'
decidere la risoluzione della convenzione.
dedotta in clausola risolutiva espressa e costituira' pertanto motivo
di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456
Codice civile la interruzione totale del servizio acquedotto o di
quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a
tre giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del gestore.
Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti:
- ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio previa messa
in mora rimasta senza effetto;
- ripetute gravi inadempienze ai disposti della presente convenzione
previa messa in mora rimasta senza effetto.
Nei casi indicati dalle lettere a) e b) del comma che precede, ai
sensi dell'art. 1454 Codice civile l'Agenzia, a mezzo di regolare
diffida, e' tenuta a concedere al gestore un congruo termine per
rimuovere le irregolarita'. Decorso infruttuosamente il termine
concesso, si produrra' la risoluzione di diritto del contratto.
Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al gestore e
l'Agenzia avra' facolta' di attingere alla cauzione per la rifusione
di spese, oneri e danni subiti.
Art. 43
Elezione di domicilio
Il gestore elegge il proprio domicilio in . . . . . . . . . . . . . .
. .
Nel caso non lo faccia, tutte le notificazioni allo stesso
indirizzate saranno valide quando vengono fatte al Segretario del
Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 44
Clausola compromissoria
Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in
dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della
presente convenzione - anche per quanto non espressamente
contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione - saranno
risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da
ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo fra essi, o in
difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale competente per
territorio, su ricorso della parte piu' diligente, previo avviso
all'altra.
Il Collegio arbitrale emette giudizio secondo diritto, applicando la
procedura stabilita dagli artt. 806 e seguenti del Codice penale e
civile.