DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2002, n. 54
Attivita' libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Direttiva alle Aziende
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni ed in
particolare l'art. 15 quinquies che definisce le caratteristiche del
rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti del ruolo sanitario;
- l'atto di indirizzo e coordinamento adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/3/2000 concernente
l'attivita' libero professionale intramuraria del personale della
dirigenza sanitaria ed in particolare l'art. 2, comma 3 il quale
consente alle Amministrazioni regionali di regolare la materia, fatte
salve le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 del medesimo
atto;
richiamati:
- il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area relativa alla
dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario
nazionale 1998/2001 dell'8 giugno 2000;
- la L.R. 19/94 "Norme per il riordino del Servizio sanitario
regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal
DLgs 7 dicembre 1993, n. 517" con le modificazioni ed integrazioni
introdotte, da ultimo dalla L.R. 11/00;
ritenuto di intervenire nella materia con l'allegato atto il quale,
costituisce, nel rispetto delle disposizioni contenute nel citato
decreto del Presidente del Consiglio Ministri nonche' nei vigenti
contratti collettivi di lavoro, il quadro di riferimento essenziale
per la elaborazione da parte delle Aziende sanitarie dell'atto
aziendale di regolazione dell'attivita' professionale intramuraria;
preso atto del confronto avuto con le OOSS, conclusosi con la
condivisione dell'allegato atto;
ritenuto pertanto di approvare l'allegato atto "Attivita' libero
professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria
del Servizio sanitario nazionale. Disciplina regionale di cui
all'art. 1, comma 3 del decreto Presidente del Consiglio dei
Ministri";
richiamata la propria deliberazione 2541/95, cosi' come confermata
dalla deliberazione di questa Giunta 2775/01;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla
Sanita' e Politiche sociali - dott. Franco Rossi - in merito alla
regolarita' tecnica e alla legittimita' del presente atto, ai sensi
dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della delibera della Giunta
regionale n. 2774 del 10 dicembre 2001;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
- di approvare l'allegato atto "Attivita' libero professionale
intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio
sanitario nazionale. Disciplina regionale di cui all'art. 1, comma 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri", che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Attivita' libero professionale intramuraria del personale della
dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Disciplina
regionale di cui all'art. 1, comma 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27/3/2000
L'atto di indirizzo e coordinamento adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/3/2000, concernente
l'attivita' libero professionale intramuraria del personale della
dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, disciplina in
modo organico la materia, facendo propri i principi contenuti nel
quadro normativo vigente.
In particolare, detto atto:
- fissa i principi e criteri direttivi per le specifiche iniziative
che i Direttori generali, fino alla realizzazione di idonee strutture
e spazi distinti all'interno delle Aziende, sono tenuti ad assumere,
per reperire fuori dalla Azienda spazi sostitutivi in strutture non
accreditate, nonche' ad autorizzare la utilizzazione in studi
professionali privati, ivi compresi quelli per i quali e' richiesta
la autorizzazione all'esercizio dell'attivita';
- fissa i criteri direttivi per la attivazione di misure atte a
garantire la progressiva riduzione delle liste di attesa.
Piu' nello specifico, agli articoli 2, 3 e 4 il citato DPCM
disciplina l'individuazione delle diverse tipologie di attivita'
libero professionali (art. 2) esercitabili all'interno delle
strutture del Servizio sanitario nazionale:
- individuali o in e'quipe;
- in regime ambulatoriale, di day hospital, day surgery e di
ricovero;
- con partecipazione ai proventi per attivita' richiesta a pagamento
da singoli utenti e svolta in struttura di altra Azienda del Servizio
sanitario nazionale o in altra struttura sanitaria non accreditata;
- con partecipazione ai proventi per attivita' professionali
richieste a pagamento da terzi all'Azienda, quando le predette
attivita' consentano la riduzione dei tempi d'attesa, secondo
programmi predefiniti e concordati;
- prestazioni richieste ad integrazione delle attivita' istituzionali
dall'azienda ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste
d'attesa, o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in
presenza di carenza d'organico;
le categorie professionali alle quali la disciplina in parola e'
indirizzata (art. 3):
- tutto il personale medico chirurgo, odontoiatra, veterinario e
delle altre professionalita' della dirigenza del ruolo sanitario;
- ai soli fini dell'attribuzione degli incentivi economici, il
restante personale sanitario dell'e'quipe e il personale che
collabora per assicurare l'esercizio dell'attivita' libero
professionale;
i soggetti e gli enti destinatari (art. 4):
- Aziende Unita' sanitarie locali ed Ospedaliere;
- Istituti di ricerca a carattere scientifico, con personalita' di
diritto pubblico;
- Istituti Zooprofilattici sperimentali.
Il DPCM si applica inoltre, salvo le specificazioni e gli adattamenti
previsti dal DLgs 517/99, al personale universitario cosi' come
specificato all'art. 4, comma 2 dello stesso decreto.
Stabilisce, infine, che gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto privato, le istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficienza (IPAB), e gli enti pubblici che gia'
applichino al proprio personale la disciplina dell'attivita' libero
professionale prevista per la dirigenza del Servizio sanitario
nazionale, debbano adeguare i propri ordinamenti ai principi del
decreto medesimo.
L'atto di indirizzo e coordinamento prevede inoltre che, le
disposizioni in esso contenute, salvo quelle degli articoli 2, 3 e 4
sopra richiamati, cessino di avere efficacia, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della disciplina regionale in materia.
La Regione Emilia-Romagna, provvedendo con il presente atto, intende
confermare, in materia, l'impianto normativo vigente
nell'ordinamento, ivi compreso l'atto di indirizzo e coordinamento
adottato con DPCM del 27/3/2000, per tutte le parti non modificate ed
espressamente disciplinate nei punti che seguono, nonche' quanto
previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
1) Organizzazione dell'attivita' libero professionale
Gli spazi
Nell'ambito di ogni Azienda, devono essere individuate le strutture e
gli spazi necessari per l'esercizio dell'attivita' libero
professionale intramuraria, sia ambulatoriale, che in regime di
ricovero ordinario, di day hospital e di day surgery.
Gli spazi aziendali per l'esercizio della libera professione
intramuraria devono essere separati e distinti, in senso fisico o
temporale, rispetto a quelli utilizzati per l'esercizio
dell'attivita' istituzionale. Essi devono essere allocati in idonee
strutture (dotate cioe' dei requisiti richiesti per lo svolgimento
dell'attivita' istituzionale).
Potranno essere considerati separati e distinti anche gli spazi che,
adeguati dal punto di vista logistico e del comfort, sono utilizzati
per l'attivita' istituzionale, fermo restando che l'organizzazione
del servizio deve assicurare orari diversi per le due attivita',
istituzionale e libero professionale, privilegiando comunque quella
istituzionale.
I posti-letto dedicati all'esercizio della libera professione devono
essere pre-individuati nel numero e nella collocazione.
L'individuazione della percentuale di spazi da dedicare all'attivita'
libero professionale, nell'ambito di ciascuna Azienda, avverra' - nel
rispetto delle percentuali previste dalla normativa vigente - in
relazione al rapporto tra volume di attivita' libero professionale e
volume di attivita' istituzionale.
L'individuazione degli spazi deve essere fatta, percio', sempre nel
rispetto delle percentuali indicate dal DPCM, con riferimento al
numero dei dirigenti sanitari, a rapporto esclusivo, che operano o
potrebbero potenzialmente operare in regime libero professionale,
distinti per profilo e posizione funzionale, nonche' in relazione
alla tipologia di prestazioni erogate e ai volumi di prestazioni che
i professionisti si impegnano ad effettuare.
Nella quantificazione degli spazi da dedicare all'esercizio della
libera professione, dovranno essere tenuti in considerazione anche
gli spazi esterni sostitutivi presso i quali e' stato autorizzato lo
svolgimento dell'esercizio della libera professione.
Gli spazi sostitutivi
Ove non sia possibile reperire all'interno dell'Azienda, in misura
esauriente, idonee strutture, nonche' spazi separati e distinti per
l'esercizio della libera professione, gli stessi verranno
temporaneamente reperiti presso case di cura e strutture, pubbliche e
private non accreditate, con le quali dovranno essere stipulate
apposite convenzioni.
Inoltre, al riguardo, il Direttore generale, sentito il Collegio di
Direzione, stabilisce specifiche disposizioni transitorie per
autorizzare i professionisti ad utilizzare anche gli studi
professionali privati per lo svolgimento delle attivita' libero
professionali in regime ambulatoriale. Gli studi professionali
privati dovranno essere in regola con le normative vigenti
sull'esercizio delle attivita' sanitarie.
L'esercizio dell'attivita' libero professionale ambulatoriale nel
proprio studio professionale ha carattere temporaneo e straordinario
ed e' pertanto consentito, salvo verifica della effettiva
indisponibilita' di adeguate condizioni logistico aziendali, per il
tempo necessario a che l'Azienda si doti degli spazi aziendali,
preordinati all'esercizio dell'attivita' stessa, e comunque nel
rispetto delle scadenze previste nelle disposizioni normative
vigenti.
Con riferimento all'attivita' libero professionale ambulatoriale del
singolo professionista, per spazi sostitutivi s'intende la sede
ubicata al di fuori delle strutture e dei presidi aziendali, siti in
ambito provinciale.
Il professionista autorizzato ai sensi dell'art. 7, comma 4 del DPCM
ad esercitare la libera professione in piu' spazi sostitutivi,
successivamente al 30/6/2002, e non oltre il 31/7/2003, potra'
esercitare la libera professione presso una sede sostitutiva
soltanto.
Qualora la sede in cui e' ubicato lo studio professionale sia fuori
dall'ambito territoriale provinciale di afferenza dell'Azienda Unita'
sanitaria locale od Ospedaliera, dovra' intervenire specifico accordo
con l'Azienda sul cui territorio insiste lo studio.
Anche l'attivita' svolta negli spazi sostitutivi andra' erogata nel
rispetto dell'equilibrio che deve intercorrere tra attivita' libero
professionale e attivita' istituzionale; di conseguenza gli inerenti
volumi prestazionali rilevano ai fini di quelli istituzionali e della
determinazione dei tempi di attesa.
Personale di supporto
Il personale di supporto all'attivita' libero professionale e'
classificabile come segue:
1) dirigenti sanitari ed operatori sanitari del comparto che
concorrono direttamente all'erogazione della prestazione;
2) dirigenti sanitari e non sanitari ed operatori sanitari e non
sanitari del comparto che collaborano indirettamente all'erogazione
delle prestazioni.
Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento della attivita'
libero professionale deve essere utilizzato il personale dipendente
del Servizio sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e
accertata impossibilita' di far fronte con il personale dipendente
alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e degli spazi
per la attivita' libero professionale, l'Azienda provvede ad ovviarvi
avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 2 del DLgs 28/7/2000,
n. 254.
I costi aziendali relativi ai compensi dei dirigenti e degli
operatori sanitari e non sanitari del comparto di cui ai punti 1) e
2), nonche' i costi aziendali comportati dall'acquisizione di
dirigenti ed operatori sanitari di professionalita' funzionali alle
attivita' suddette, sono a carico della gestione prevista dall'art.
3, comma 6 della Legge 724/94 e trovano pertanto compensazione nei
ricavi prodotti dalle attivita' stesse.
L'attivita' di prenotazione
L'attivita' di prenotazione delle attivita' libero professionali
dovra' essere organizzata secondo le modalita' ritenute piu' efficaci
per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) consentire all'utente la facolta' di avvalersi di un
professionista o di un'e'quipe di sua fiducia nella utilizzazione
della prestazione;
b) consentire all'utente di conoscere le condizioni logistiche in
caso di ricovero in attivita' istituzionale e in regime libero
professionale;
c) consentire al cittadino di conoscere i prezzi analitici dei
servizi richiesti, le modalita' di pagamento, nonche' l'onere
aggiuntivo a carico del Servizio sanitario nazionale.
L'organizzazione della attivita' di prenotazione deve garantire il
principio della massima trasparenza, onde evitare che l'attivita'
erogata in regime libero professionale finisca per diventare una
modalita' privilegiata di accesso. Le caratteristiche delle attivita'
libero professionale dovranno pertanto essere portate a conoscenza
del cittadino in ogni loro aspetto, affinche' lo stesso sia informato
sulla offerta di prestazioni, sulle modalita' di accesso, sulle
tariffe, sui tempi di attesa e sulla collocazione specifica degli
spazi riservati.
A tal fine le Aziende saranno tenute ad organizzare gli uffici
deputati alla prenotazione e informazione delle attivita' considerate
in modo tale da non creare interferenze con la programmazione
aziendale tesa ad assicurare la piena funzionalita' dei servizi
pubblici e il tempestivo ed efficace svolgimento delle attivita'
istituzionali ed i relativi volumi di attivita'.
Ai sensi del DPCM 27/3/2000, anche l'attivita' di prenotazione della
attivita' libero professionale esercitata presso studi privati deve
avvenire tramite l'Azienda. Laddove tuttavia esistano difficolta'
operative, in considerazione del regime transitorio che regola la
materia, le Aziende potranno valutare la possibilita' di adottare
altre modalita', nel rispetto delle motivazioni che sottendono tale
previsione.
2) Le liste d'attesa
L'accesso alle prestazioni sanitarie viene garantito a tutti i
cittadini entro i tempi massimi previsti dalle norme vigenti nonche'
da linee guida e indirizzi regionali. La libera professione offre
invece al cittadino l'opportunita' di scegliere il medico o l'e'quipe
di sua fiducia e di accedere alle prestazioni con tempi stabiliti o
concordati con gli stessi professionisti.
Particolari attenzione va posta sul problema delle liste d'attesa in
regime di ricovero al fine di garantire equita', informazione ed
effettiva libera scelta del cittadino.
La prestazione in libera professione non deve influire sulle
specifiche modalita' d'accesso alle ulteriori prestazioni di
approfondimento diagnostico o terapeutico.
L'attivita' libero professionale concorre alla riduzione delle liste
di attesa per l'attivita' istituzionale delle singole specialita'. Al
fine di assicurare un adeguato livello di rispondenza tra i volumi di
attivita' istituzionale e i volumi di attivita' libero professionale,
il Direttore generale concorda, con i singoli dirigenti e con le
e'quipe, i vincoli relativi ai volumi dei suddetti tipi di attivita',
in relazione a quanto previsto dall'art. 54 dei contratti collettivi
nazionali di lavoro vigenti.
Il Direttore generale si avvale del Collegio di Direzione per
definire soluzioni organizzative e strutturali per la progressiva
riduzione delle liste d'attesa.
I provvedimenti adottati dovranno conformarsi ai principi ispiratori
delle direttive e delle circolari regionali in materia, laddove
riconoscono che gli interventi, per essere efficaci, non dovranno
limitarsi al potenziamento dell'offerta, ma dovranno puntare
piuttosto ad un aumento dell'efficienza nell'uso delle risorse
disponibili, anche attraverso la ottimizzazione dell'utilizzo del
patrimonio tecnologico e alla verifica dell'appropriatezza clinica
delle prestazioni.
Parimenti, i provvedimenti adottati in materia dovranno essere volti
a rendere i cittadini, utenti dei servizi, piu' consapevoli della
effettiva relazione tra il tempo di attesa e la propria condizione di
salute.
L'assimilazione all'attivita' libero professionale intramuraria della
partecipazione ai proventi, per attivita' professionale richiesta a
pagamento da terzi all'Azienda, e' possibile solo quanto le predette
attivita' consentano la riduzione dei tempi d'attesa, secondo
programmi predisposti dall'Azienda stessa con le modalita' di cui al
comma 3, articolo 2 del DPCM. Non puo' rientrare in tale casistica
l'attivita' richiesta dal singolo cittadino (cosiddetto "pagante in
proprio") in quanto non prevedibile e non programmabile.
Solo a seguito dell'adozione delle misure rappresentate e dopo aver
esperito tutte le varie modalita' di orientare la retribuzione di
risultato al fine della riduzione delle liste d'attesa, sia in regime
ambulatoriale che in regime di ricovero (con particolare attestazione
alle liste relative alla chirurgia oncologica), le Aziende e gli enti
potranno fare ricorso, in accordo con i professionisti e le e'quipe
interessate, alle tipologie di attivita' libero-professionale
intramurarie di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 2 del DPCM e dell'art.
55, comma 2 dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.Tale
attivita' andra' comunque condizionata alla possibilita' che essa
comporti l'effettiva riduzione dei tempi di attesa dell'attivita'
istituzionale ed essere gestita nel rispetto dei seguenti criteri:
essere prevista (per l'attivita' di cui al comma 5 dell'art. 2) in
via eccezionale e temporanea, intendendosi con tale eccezione
riferirsi all'esistenza delle seguenti condizioni:
- prestazioni "critiche" (ambulatoriali e di ricovero)
preventivamente individuate dal Direttore generale;
- prestazioni qualificate come urgenti/urgenti differibili;
- attivita' libero professionale d'e'quipe e non individuale;
- periodi di tempo brevi predeterminati, alla fine dei quali devono
valutarsi le misure d'adottare;
- essere dettagliatamente quantificata nei volumi di prestazione, e
nei tempi di erogazione, in relazione anche ai volumi di attivita'
istituzionale che le singole unita' operative assicurano;
- i volumi prestazionali come sopra acquisiti non fanno incrementare
i volumi di attivita' erogabili in libero professione;
- i compensi pattuiti con i professionisti per la erogazione delle
prestazioni non possono dar luogo ad un costo complessivo per
prestazione che ecceda quello che l'Azienda affronterebbe
nell'acquistare dette prestazioni da terzi;
- per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, la
quota che viene ridistribuita ai professionisti non puo' essere
superiore al 50% della tariffa corrispondente alla prestazione in
regime istituzionale;
- le prestazioni pattuite, se danno luogo a compensi aggiuntivi
rispetto agli istituti contrattuali, danno parimenti luogo ad orari
aggiuntivi;
- al finanziamento dei costi, per l'attivita' di cui al comma 5 sopra
richiamato, le Aziende ed Enti provvedono nell'ambito delle normali
assegnazione disposte dalla Regione.
Le Aziende, attraverso gli appositi organismi dovranno verificare che
gli impegni assunti abbiano comportato il raggiungimento degli
obiettivi di rientro e di mantenimento dei tempi d'attesa, nonche'
valutare le ricadute sull'organizzazione complessiva dell'attivita'
specialistica o di ricovero, e sul livello della domanda di
prestazioni.
3) Alcune particolari tipologie
Libera professione ambulatoriale nel contesto di rapporti
convenzionali con altre Aziende regionali ex extraregionali
Se l'Azienda instaura rapporti convenzionali di collaborazione
strategica con altre Aziende sanitarie regionali e/o extra regionali,
i professionisti interessati possono essere autorizzati, in
conseguenza delle attivita' istituzionali rese sulla base di tali
rapporti, ad effettuare libera professione presso le Aziende
predette.
In tale caso, gli spazi mezzi a disposizione dei professionisti non
vanno considerati alla stregue di quelli sostitutivi.
L'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' libero professionale
deve, pertanto, essere associata allo svolgimento della
corrispondente attivita' istituzionale.
In rapporti convenzionali regolamenteranno condizioni, termini e modi
di svolgimento dell'attivita'.
Libera professione dei dirigenti sanitari del Dipartimento di Sanita'
pubblica
I medici, i medici veterinari e gli altri dirigenti del Dipartimento
di Prevenzione possono essere autorizzati a svolgere attivita'
professionale relativa a prestazioni non erogate in via istituzionale
dal Servizio sanitario nazionale, sempre che tali attivita'
concorrano ad aumentare la disponibilita' operativa del Dipartimento
ed a migliorare la qualita' complessiva delle azioni di sanita'
pubblica, integrando l'attivita' istituzionale.
Per la loro peculiarita', le attivita' dei veterinari possono essere
rese anche fuori delle strutture veterinarie aziendali presso terzi
richiedenti, con modalita' analoghe a quelle previste dall'art. 15
quinquies, comma 2, lett. d) del DLgs n. 502 del 1992 e successive
modifiche e integrazioni.I dirigenti del Dipartimento di Sanita'
pubblica possono essere autorizzati a svolgere, per conto
dell'Azienda, all'esterno delle strutture aziendali, prestazioni
richieste alla stessa da Aziende pubbliche o private e da soggetti
privati, ai sensi dell'articolo 15 quinquies, comma 2, lettera d) del
DLgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, purche' lo
svolgimento di tali prestazioni non sia incompatibile con le funzioni
istituzionali svolte. L'incompatibilita' con le funzioni
istituzionali svolte e' accertata dal Direttore generale
dell'Azienda, secondo le modalita' definite con l'atto aziendale.
Non e' in ogni caso consentito l'esercizio della libera professione,
in favore di soggetti pubblici e privati, nei confronti dei quali il
dirigente esercita funzioni istituzionali di vigilanza, controllo o
di ufficiale di polizia giudiziaria.
La Regione e' competente ad attivare specifici sistemi di controllo.
Universitari
Ai sensi dell'articolo 15 quinquies, comma 9 del DLgs 19 giugno 1999,
n. 229 e dell'articolo 5, comma 7 del DLgs 21 dicembre 1999, n. 517,
nonche' per quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del DPCM 27
marzo 2000, le disposizioni del DPCM stesso e le indicazioni di cui
alla presente direttiva valgono pure per i professori e per i
ricercatori universitari che esercitano attivita' assistenziale
esclusiva.
4) Aspetti economico-finanziari e contabilizzazione
Le tariffe
I criteri generali per la determinazione delle tariffe e le modalita'
della loro ripartizione sono stabilite con atto aziendale adottato
dall'Azienda con il concorso del Collegio di Direzione, in
conformita' alle presenti direttive e ai contratti collettivi di
lavoro, previa contrattazione integrativa.
La determinazione delle tariffe dovra' essere effettuata sulla base
dei seguenti elementi che compongono il costo complessivo della
prestazione:
- compenso del professionista o dell'e'quipe dei professionisti
chiamati a svolgere la prestazione;
- le quote dei proventi a favore del personale del ruolo sanitario,
dirigente e non dirigente, che partecipa alla attivita' libero
professionale quale componente di una e'quipe o personale di
supporto, sanitario e non sanitario;
- tutti gli altri costi di produzione diretti e indiretti, fissi e
variabili, sostenuti dall'Azienda per l'erogazione della prestazione,
ivi compresi:
- le quote d'ammortamento relative ai costi sostenuti per
l'approntamento di spazi separati e distinti dedicati alla libera
professione;
- l'onere per l'eventuale acquisizione di spazi sostitutivi;
- i costi per l'acquisizione di personale da utilizzare in via
esclusiva per le attivita' di supporto alla libera professione
stessa;
- il costo degli eventuali trattamenti alberghieri speciali;
- imposte, tasse e contributi;
nonche' la quota parte dei costi generali imputabili all'attivita'
libero professionale.
Per le prestazioni libero professionali erogate in regime di ricovero
ordinario o di day hospital, la tariffa a carico del cittadino sara'
determinata dal costo costruito come sopra indicato a cui va detratta
una quota pari al 50% della tariffa prevista per la corrispondente
prestazione erogata in regime istituzionale che va posta in carico
all'Azienda di residenza del paziente quale quota di partecipazione
alla copertura dei costi a carico del Servizio sanitario regionale.
Tale disposizione trovera' applicazione a decorrere dal trentesimo
giorno successivo a quello di adozione da parte della Giunta
regionale della disciplina di cui al presente atto.
Le tariffe per le prestazioni ambulatoriali, di diagnostica
strumentale e di laboratorio non possono essere determinate in
importi inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni, a
titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le
corrispondenti prestazioni (ad eccezione della ipotesi di gruppi di
prestazioni richieste ai dirigenti, per la riduzione dei tempi di
attesa ai sensi dell'art. 3, comma 13 del DLgs 124/98).
Una quota - non inferiore al 5% delle tariffe al netto delle quote a
favore dell'Azienda - e' accantonata quale fondo aziendale da
destinare alla perequazione per le discipline che abbiano una
limitata possibilita' di esercizio di attivita' libera professionale
intramuraria e per i dirigenti ai quali sia preclusa tale
possibilita' a causa dell'incompatibilita' con le funzioni
istituzionali.
Le tariffe delle prestazioni libero professionali individuali,
comprese quelle svolte in strutture di altra Azienda del Servizio
sanitario nazionale o in strutture sanitarie non accreditate, sono
definite nel rispetto dei vincoli ordinistici, in contraddittorio con
i dirigenti interessati.
La contabilizzazione
La Legge 23 dicembre 1994, art. 3, commi 6 e 7, prevede l'obbligo
della tenuta di una contabilita' separata per la rilevazione dei
costi connessi allo svolgimento dell'attivita' libero professionale.
Nel comma 6, in particolare, si precisa che tale contabilita' non
puo' presentare perdite.
La contabilita' separata dovra' essere implementata mediante
l'apertura di appositi centri di costo della contabilita' analitica,
che consentano la distinta contabilizzazione dei costi diretti
afferenti alle singole tipologie di attivita' libero professionale:
- degenza,
- attivita' ambulatoriale,
- attivita' del Dipartimento di Sanita' pubblica.
Agli stessi centri di costo andranno attribuiti, inoltre, i costi
indiretti sostenuti dall'Azienda per l'erogazione delle prestazioni,
con gli stessi criteri utilizzati per altri centri di costo per la
determinazione dei costi pieni.
Per quanto attiene alla contabilizzazione dei ricavi, potranno essere
definiti, con la stessa articolazione dei centri di costo, opportuni
centri di ricavo o, in alternativa, potranno essere aperti
corrispondenti conti di contabilita' generale.
Non vanno considerati nell'ambito della contabilizzazione separata,
di cui a punti precedenti, gli oneri per le prestazioni acquistate
dall'Azienda ad integrazione dell'attivita' istituzionale, come
previsto dall'articolo 2, comma 5 del DPCM 27 marzo 2000.
Tali oneri, cosi' come quelli afferenti ad acquisti di attivita' di
consulenza, andranno registrati in contabilita' generale quali
"acquisti di prestazioni da privato (o da pubblico)" in sottoconti
specifici, diversi da quelli della libera professione.
Parimenti, i ricavi per consulenze che i professionisti erogano a
favore di altre istituzioni non dovranno confluire nella
contabilizzazione della libera professione, ma essere registrati in
appositi conti della contabilita' generale.
La rendicontazione dei ricavi, dei costi e del risultato delle
singole tipologie di attivita' libero professionale dovra' costituire
parte integrante della relazione del Direttore generale ex art. 14,
L.R. 50/94.
5) Funzioni aziendali
Il Direttore generale adotta, avvalendosi del Collegio di Direzione
ed in conformita' alla presente direttiva, l'atto aziendale sulla
libera professione.
L'atto aziendale sulla libera professione, da adottarsi entro 90
giorni dal ricevimento della presente direttiva, disciplina in
particolare i punti di cui dalla lettera a) alla lettera h) del comma
2, art. 5 del DPCM.
Le Aziende, che gia' si fossero dotate di proprio regolamento in
materia, entro i suddetti termini, dovranno provvedere alla sua
revisione per le parti eventualmente in contrasto con la presente
direttiva. Il provvedimento di adozione dell'atto aziendale e'
trasmesso alla Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 9 della L.R. 11/00.
In materia di libera professione, il Collegio di Direzione ha
funzioni di iniziativa e proposta, con particolare riferimento ai
punti di cui dalla lettera a) alla lettera h) del comma 2 dell'art. 5
del DPCM sopra richiamato.
A tal fine, la Direzione generale deve tenere debitamente informato
il Collegio di Direzione sull'andamento dell'attivita' libero
professionale in generale, nonche', in particolare, sui relativi
costi (in relazione a quanto stabilito dall'art. 3, commi 6 e 7 della
Legge 724/94) e sulle interrelazioni esistenti fra l'attivita' libero
professionale e attivita' istituzionale (in relazione alle politiche
aziendali in materia di tempi d'attesa, ai sensi dell'art. 3 del DLgs
124/98 e delle conseguenti direttive regionali).
L'Azienda deve provvedere all'attivazione della "Commissione
aziendale di promozione e verifica dell'attivita' libero
professionale".
La Commissione e' costituita in forma paritetica fra i dirigenti
sanitari rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello aziendale della dirigenza medica,
veterinaria e sanitaria e rappresentanti dell'Azienda.
La Commissione sara' investita delle funzioni di verifica previste
dall'art. 15 quinquies, comma 3 del DLgs 502/92, come modificato dal
DLgs 229/99.
L'individuazione delle funzioni di promozione di spettanza di detta
Commissione saranno strettamente connesse alle specifiche modalita'
organizzative dell'attivita' libero professionale previste nello
specifico atto aziendale.
dovere delle Aziende tenere adeguatamente informate le Conferenze
sanitarie territoriali, i Comitati misti e le Parti sociali in merito
all'andamento dell'attivita' libero professionale, sui punti di cui
dalla lettera a) alla lettera h) del comma 2 dell'art. 5 del DPCM.
Controlli
Con l'adozione dell'atto aziendale, il Direttore generale affida al
sistema informativo aziendale il compito di provvedere alla raccolta
delle informazioni utili al fine di vigilare sull'osservanza delle
disposizioni regolamentari stabilite con l'atto stesso, con
particolare attenzione al monitoraggio dei tempi d'attesa, al
corretto rapporto fra l'attivita' libero professionale del
professionista e la sua corrispondente attivita' istituzionale e ai
doveri di trasparenza verso l'utente.
Entro 60 giorni dall'adozione della presente direttiva, l'Azienda,
avvalendosi del Collegio di Direzione, individua nell'atto aziendale,
strumenti e modalita' per effettuare il monitoraggio della attivita'
libero professionale intramuraria con particolare attenzione a:
- rilevazione di volumi delle prestazioni erogate in libera
professione in relazione ai volumi delle corrispondenti prestazioni
effettuate in attivita' di istituto,
- tempi di attesa,
- rispetto delle modalita' indicate dalla regolamentazione per le
attivita' di informazione, prenotazione ed erogazione delle
prestazioni, in conformita' ai principi di trasparenza nei confronti
dei cittadini.
L'atto dovra' individuare il responsabile della funzione di controllo
cui demandare anche il compito di predisporre una sistematica
reportistica sugli esiti dei controlli effettuati. Gli esiti di tali
controlli vanno portati a conoscenza del Collegio di Direzione e
della Commissione di Promozione e Vigilanza, per i rispettivi
adempimenti.
fatta salva la competenza del Direttore generale all'accertamento
delle incompatibilita' derivanti dal rapporto di lavoro.
Nell'esercizio di tale funzione, il Direttore generale si avvale
anche della attivita' del competente Servizio Ispettivo.
Impegni e sanzioni
L'atto aziendale, dovra' prevedere gli impegni che l'Azienda assume
in termini di strumenti, risorse e tempi per l'adeguamento delle
proprie strutture per l'esercizio dell'attivita' libero
professionale.
A fronte degli impegni aziendali e degli accordi annuali di
produzione, devono essere previsti anche situazioni o fatti che
possano comportare sanzioni a carico del professionista a causa
dell'inosservanza delle disposizioni regolamentari in materia o del
mancato rispetto, per responsabilita' del professionista, degli
accordi budgetari.
In particolare, fermo restando la facolta' di adire a tutte le norme
di garanzia vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro, l'atto
aziendale dovra' contemplare la possibilita' della sospensione
dall'esercizio dell'attivita' libero professionale, da graduarsi
temporalmente in relazione alla gravita' delle inosservanze, nel
rispetto del principio del contraddittorio tra le parti. Ai dirigenti
universitari si applicano le disposizioni previste nei commi 13 e 14
dell'art. 5 del DLgs 517/99.
Fino alla definizione degli specifici strumenti di monitoraggio e
controllo, il Direttore generale provvede comunque ad attivare le
rilevazioni dei volumi di attivita' e dei tempi di attesa necessarie
a verificare il rispetto degli impegni assunti a livello regionale e
aziendale in materia di tempi massimi di attesa.
Nel caso le rilevazioni evidenzino il mancato rispetto dei tempi di
attesa e dei volumi di attivita' stabiliti, il Direttore generale
rivaluta con i dirigenti e con le e'quipe i volumi di attivita'
istituzionale da assicurare in relazione ai volumi di attivita'
libero professionale. Il perdurare di lunghi tempi di attesa e il
mancato rispetto dei volumi e delle modalita' di erogazione
concordati comportano, per i dirigenti/e'quipe coinvolti, la
sospensione dell'attivita' libero professionale fino al rientro dei
tempi nei valori fissati, che costituiscono un diritto del cittadino.
6) Funzioni regionali
Presso la Direzione generale Sanita' e Politiche sociali e' istituito
l'Osservatorio regionale per le attivita' libero professionali. Ad
esso andranno comunicate le informazioni previste per la reportistica
aziendale di cui ai punti precedenti, secondo modalita' e tempi che
saranno definiti all'atto dell'istituzione formale dell'Osservatorio
stesso.
L'Assessorato alla Sanita', anche sulla base dell'attivita' espletata
dall'Osservatorio, si riserva di adottare i provvedimenti ritenuti
opportuni, ivi comprese specifiche iniziative di vigilanza ed
ispezione finalizzate ad accertare le modalita' di espletamento da
parte delle Aziende della prevista funzione di controllo.