REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2002, n. 54

Attivita' libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Direttiva alle Aziende

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il DLgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni ed in                
particolare l'art. 15 quinquies che definisce le caratteristiche del            
rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti del ruolo sanitario;                 
- l'atto di indirizzo e coordinamento adottato con decreto del                  
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/3/2000 concernente                 
l'attivita' libero professionale intramuraria del personale della               
dirigenza sanitaria ed in particolare l'art. 2, comma 3 il quale                
consente alle Amministrazioni regionali di regolare la materia, fatte           
salve le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 del medesimo             
atto;                                                                           
richiamati:                                                                     
- il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area relativa alla           
dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario                
nazionale 1998/2001 dell'8 giugno 2000;                                         
- la L.R. 19/94 "Norme per il riordino del Servizio sanitario                   
regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal            
DLgs 7 dicembre 1993, n. 517" con le modificazioni ed integrazioni              
introdotte, da ultimo dalla L.R. 11/00;                                         
ritenuto di intervenire nella materia con l'allegato atto il quale,             
costituisce, nel rispetto delle disposizioni contenute nel citato               
decreto del Presidente del Consiglio Ministri nonche' nei vigenti               
contratti collettivi di lavoro, il quadro di riferimento essenziale             
per la elaborazione da parte delle Aziende sanitarie dell'atto                  
aziendale di regolazione dell'attivita' professionale intramuraria;             
preso atto del confronto avuto con le OOSS, conclusosi con la                   
condivisione dell'allegato atto;                                                
ritenuto pertanto di approvare l'allegato atto "Attivita' libero                
professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria              
del Servizio sanitario nazionale. Disciplina regionale di cui                   
all'art. 1, comma 3 del decreto Presidente del Consiglio dei                    
Ministri";                                                                      
richiamata la propria deliberazione 2541/95, cosi' come confermata              
dalla deliberazione di questa Giunta 2775/01;                                   
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla            
Sanita' e Politiche sociali - dott. Franco Rossi - in merito alla               
regolarita' tecnica e alla legittimita' del presente atto, ai sensi             
dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della delibera della Giunta            
regionale n. 2774 del 10 dicembre 2001;                                         
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
- di approvare l'allegato atto "Attivita' libero professionale                  
intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio               
sanitario nazionale. Disciplina regionale di cui all'art. 1, comma 3            
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri", che forma               
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.                      
Attivita' libero professionale intramuraria del personale della                 
dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Disciplina                
regionale di cui all'art. 1, comma 3 del decreto del Presidente del             
Consiglio dei Ministri 27/3/2000                                                
L'atto di indirizzo e coordinamento adottato con decreto del                    
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/3/2000, concernente                
l'attivita' libero professionale intramuraria del personale della               
dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, disciplina in             
modo organico la materia, facendo propri i principi contenuti nel               
quadro normativo vigente.                                                       
In particolare, detto atto:                                                     
- fissa i principi e criteri direttivi per le specifiche iniziative             
che i Direttori generali, fino alla realizzazione di idonee strutture           
e spazi distinti all'interno delle Aziende, sono tenuti ad assumere,            
per reperire fuori dalla Azienda spazi sostitutivi in strutture non             
accreditate, nonche' ad autorizzare la utilizzazione in studi                   
professionali privati, ivi compresi quelli per i quali e' richiesta             
la autorizzazione all'esercizio dell'attivita';                                 
- fissa i criteri direttivi per la attivazione di misure atte a                 
garantire la progressiva riduzione delle liste di attesa.                       
Piu' nello specifico, agli articoli 2, 3 e 4 il citato DPCM                     
disciplina l'individuazione delle diverse tipologie di attivita'                
libero professionali (art. 2) esercitabili all'interno delle                    
strutture del Servizio sanitario nazionale:                                     
- individuali o in e'quipe;                                                     
- in regime ambulatoriale, di day hospital, day surgery e di                    
ricovero;                                                                       
- con partecipazione ai proventi per attivita' richiesta a pagamento            
da singoli utenti e svolta in struttura di altra Azienda del Servizio           
sanitario nazionale o in altra struttura sanitaria non accreditata;             
- con partecipazione ai proventi per attivita' professionali                    
richieste a pagamento da terzi all'Azienda, quando le predette                  
attivita' consentano la riduzione dei tempi d'attesa, secondo                   
programmi predefiniti e concordati;                                             
- prestazioni richieste ad integrazione delle attivita' istituzionali           
dall'azienda ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste                 
d'attesa, o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in                 
presenza di carenza d'organico;                                                 
le categorie professionali alle quali la disciplina in parola e'                
indirizzata (art. 3):                                                           
- tutto il personale medico chirurgo, odontoiatra, veterinario e                
delle altre professionalita' della dirigenza del ruolo sanitario;               
- ai soli fini dell'attribuzione degli incentivi economici, il                  
restante personale sanitario dell'e'quipe e il personale che                    
collabora per assicurare l'esercizio dell'attivita' libero                      
professionale;                                                                  
i soggetti e gli enti destinatari (art. 4):                                     
- Aziende Unita' sanitarie locali ed Ospedaliere;                               
- Istituti di ricerca a carattere scientifico, con personalita' di              
diritto pubblico;                                                               
- Istituti Zooprofilattici sperimentali.                                        
Il DPCM si applica inoltre, salvo le specificazioni e gli adattamenti           
previsti dal DLgs 517/99, al personale universitario cosi' come                 
specificato all'art. 4, comma 2 dello stesso decreto.                           
Stabilisce, infine, che gli istituti di ricovero e cura a carattere             
scientifico di diritto privato, le istituzioni pubbliche di                     
assistenza e beneficienza (IPAB), e gli enti pubblici che gia'                  
applichino al proprio personale la disciplina dell'attivita' libero             
professionale prevista per la dirigenza del Servizio sanitario                  
nazionale, debbano adeguare i propri ordinamenti ai principi del                
decreto medesimo.                                                               
L'atto di indirizzo e coordinamento prevede inoltre che, le                     
disposizioni in esso contenute, salvo quelle degli articoli 2, 3 e 4            
sopra richiamati, cessino di avere efficacia, a decorrere dalla data            
di entrata in vigore della disciplina regionale in materia.                     
La Regione Emilia-Romagna, provvedendo con il presente atto, intende            
confermare, in materia, l'impianto normativo vigente                            
nell'ordinamento, ivi compreso l'atto di indirizzo e coordinamento              
adottato con DPCM del 27/3/2000, per tutte le parti non modificate ed           
espressamente disciplinate nei punti che seguono, nonche' quanto                
previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.                  
1) Organizzazione dell'attivita' libero professionale                           
Gli spazi                                                                       
Nell'ambito di ogni Azienda, devono essere individuate le strutture e           
gli spazi necessari per l'esercizio dell'attivita' libero                       
professionale intramuraria, sia ambulatoriale, che in regime di                 
ricovero ordinario, di day hospital e di day surgery.                           
Gli spazi aziendali per l'esercizio della libera professione                    
intramuraria devono essere separati e distinti, in senso fisico o               
temporale, rispetto a quelli utilizzati per l'esercizio                         
dell'attivita' istituzionale. Essi devono essere allocati in idonee             
strutture (dotate cioe' dei requisiti richiesti per lo svolgimento              
dell'attivita' istituzionale).                                                  
Potranno essere considerati separati e distinti anche gli spazi che,            
adeguati dal punto di vista logistico e del comfort, sono utilizzati            
per l'attivita' istituzionale, fermo restando che l'organizzazione              
del servizio deve assicurare orari diversi per le due attivita',                
istituzionale e libero professionale, privilegiando comunque quella             
istituzionale.                                                                  
I posti-letto dedicati all'esercizio della libera professione devono            
essere pre-individuati nel numero e nella collocazione.                         
L'individuazione della percentuale di spazi da dedicare all'attivita'           
libero professionale, nell'ambito di ciascuna Azienda, avverra' - nel           
rispetto delle percentuali previste dalla normativa vigente - in                
relazione al rapporto tra volume di attivita' libero professionale e            
volume di attivita' istituzionale.                                              
L'individuazione degli spazi deve essere fatta, percio', sempre nel             
rispetto delle percentuali indicate dal DPCM, con riferimento al                
numero dei dirigenti sanitari, a rapporto esclusivo, che operano o              
potrebbero potenzialmente operare in regime libero professionale,               
distinti per profilo e posizione funzionale, nonche' in relazione               
alla tipologia di prestazioni erogate e ai volumi di prestazioni che            
i professionisti si impegnano ad effettuare.                                    
Nella quantificazione degli spazi da dedicare all'esercizio della               
libera professione, dovranno essere tenuti in considerazione anche              
gli spazi esterni sostitutivi presso i quali e' stato autorizzato lo            
svolgimento dell'esercizio della libera professione.                            
Gli spazi sostitutivi                                                           
Ove non sia possibile reperire all'interno dell'Azienda, in misura              
esauriente, idonee strutture, nonche' spazi separati e distinti per             
l'esercizio della libera professione, gli stessi verranno                       
temporaneamente reperiti presso case di cura e strutture, pubbliche e           
private non accreditate, con le quali dovranno essere stipulate                 
apposite convenzioni.                                                           
Inoltre, al riguardo, il Direttore generale, sentito il Collegio di             
Direzione, stabilisce specifiche disposizioni transitorie per                   
autorizzare i professionisti ad utilizzare anche gli studi                      
professionali privati per lo svolgimento delle attivita' libero                 
professionali in regime ambulatoriale. Gli studi professionali                  
privati dovranno essere in regola con le normative vigenti                      
sull'esercizio delle attivita' sanitarie.                                       
L'esercizio dell'attivita' libero professionale ambulatoriale nel               
proprio studio professionale ha carattere temporaneo e straordinario            
ed e' pertanto consentito, salvo verifica della effettiva                       
indisponibilita' di adeguate condizioni logistico aziendali, per il             
tempo necessario a che l'Azienda si doti degli spazi aziendali,                 
preordinati all'esercizio dell'attivita' stessa, e comunque nel                 
rispetto delle scadenze previste nelle disposizioni normative                   
vigenti.                                                                        
Con riferimento all'attivita' libero professionale ambulatoriale del            
singolo professionista, per spazi sostitutivi s'intende la sede                 
ubicata al di fuori delle strutture e dei presidi aziendali, siti in            
ambito provinciale.                                                             
Il professionista autorizzato ai sensi dell'art. 7, comma 4 del DPCM            
ad esercitare la libera professione in piu' spazi sostitutivi,                  
successivamente al 30/6/2002, e non oltre il 31/7/2003, potra'                  
esercitare la libera professione presso una sede sostitutiva                    
soltanto.                                                                       
Qualora la sede in cui e' ubicato lo studio professionale sia fuori             
dall'ambito territoriale provinciale di afferenza dell'Azienda Unita'           
sanitaria locale od Ospedaliera, dovra' intervenire specifico accordo           
con l'Azienda sul cui territorio insiste lo studio.                             
Anche l'attivita' svolta negli spazi sostitutivi andra' erogata nel             
rispetto dell'equilibrio che deve intercorrere tra attivita' libero             
professionale e attivita' istituzionale; di conseguenza gli inerenti            
volumi prestazionali rilevano ai fini di quelli istituzionali e della           
determinazione dei tempi di attesa.                                             
Personale di supporto                                                           
Il personale di supporto all'attivita' libero professionale e'                  
classificabile come segue:                                                      
1) dirigenti sanitari ed operatori sanitari del comparto che                    
concorrono direttamente all'erogazione della prestazione;                       
2) dirigenti sanitari e non sanitari ed operatori sanitari e non                
sanitari del comparto che collaborano indirettamente all'erogazione             
delle prestazioni.                                                              
Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento della attivita'            
libero professionale deve essere utilizzato il personale dipendente             
del Servizio sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e                   
accertata impossibilita' di far fronte con il personale dipendente              
alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e degli spazi            
per la attivita' libero professionale, l'Azienda provvede ad ovviarvi           
avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 2 del DLgs 28/7/2000,            
n. 254.                                                                         
I costi aziendali relativi ai compensi dei dirigenti e degli                    
operatori sanitari e non sanitari del comparto di cui ai punti 1) e             
2), nonche' i costi aziendali comportati dall'acquisizione di                   
dirigenti ed operatori sanitari di professionalita' funzionali alle             
attivita' suddette, sono a carico della gestione prevista dall'art.             
3, comma 6 della Legge 724/94 e trovano pertanto compensazione nei              
ricavi prodotti dalle attivita' stesse.                                         
L'attivita' di prenotazione                                                     
L'attivita' di prenotazione delle attivita' libero professionali                
dovra' essere organizzata secondo le modalita' ritenute piu' efficaci           
per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:                                   
a) consentire all'utente la facolta' di avvalersi di un                         
professionista o di un'e'quipe di sua fiducia nella utilizzazione               
della prestazione;                                                              
b) consentire all'utente di conoscere le condizioni logistiche in               
caso di ricovero in attivita' istituzionale e in regime libero                  
professionale;                                                                  
c) consentire al cittadino di conoscere i prezzi analitici dei                  
servizi richiesti, le modalita' di pagamento, nonche' l'onere                   
aggiuntivo a carico del Servizio sanitario nazionale.                           
L'organizzazione della attivita' di prenotazione deve garantire il              
principio della massima trasparenza, onde evitare che l'attivita'               
erogata in regime libero professionale finisca per diventare una                
modalita' privilegiata di accesso. Le caratteristiche delle attivita'           
libero professionale dovranno pertanto essere portate a conoscenza              
del cittadino in ogni loro aspetto, affinche' lo stesso sia informato           
sulla offerta di prestazioni, sulle modalita' di accesso, sulle                 
tariffe, sui tempi di attesa e sulla collocazione specifica degli               
spazi riservati.                                                                
A tal fine le Aziende saranno tenute ad organizzare gli uffici                  
deputati alla prenotazione e informazione delle attivita' considerate           
in modo tale da non creare interferenze con la programmazione                   
aziendale tesa ad assicurare la piena funzionalita' dei servizi                 
pubblici e il tempestivo ed efficace svolgimento delle attivita'                
istituzionali ed i relativi volumi di attivita'.                                
Ai sensi del DPCM 27/3/2000, anche l'attivita' di prenotazione della            
attivita' libero professionale esercitata presso studi privati deve             
avvenire tramite l'Azienda. Laddove tuttavia esistano difficolta'               
operative, in considerazione del regime transitorio che regola la               
materia, le Aziende potranno valutare la possibilita' di adottare               
altre modalita', nel rispetto delle motivazioni che sottendono tale             
previsione.                                                                     
2) Le liste d'attesa                                                            
L'accesso alle prestazioni sanitarie viene garantito a tutti i                  
cittadini entro i tempi massimi previsti dalle norme vigenti nonche'            
da linee guida e indirizzi regionali. La libera professione offre               
invece al cittadino l'opportunita' di scegliere il medico o l'e'quipe           
di sua fiducia e di accedere alle prestazioni con tempi stabiliti o             
concordati con gli stessi professionisti.                                       
Particolari attenzione va posta sul problema delle liste d'attesa in            
regime di ricovero al fine di garantire equita', informazione ed                
effettiva libera scelta del cittadino.                                          
La prestazione in libera professione non deve influire sulle                    
specifiche modalita' d'accesso alle ulteriori prestazioni di                    
approfondimento diagnostico o terapeutico.                                      
L'attivita' libero professionale concorre alla riduzione delle liste            
di attesa per l'attivita' istituzionale delle singole specialita'. Al           
fine di assicurare un adeguato livello di rispondenza tra i volumi di           
attivita' istituzionale e i volumi di attivita' libero professionale,           
il Direttore generale concorda, con i singoli dirigenti e con le                
e'quipe, i vincoli relativi ai volumi dei suddetti tipi di attivita',           
in relazione a quanto previsto dall'art. 54 dei contratti collettivi            
nazionali di lavoro vigenti.                                                    
Il Direttore generale si avvale del Collegio di Direzione per                   
definire soluzioni organizzative e strutturali per la progressiva               
riduzione delle liste d'attesa.                                                 
I provvedimenti adottati dovranno conformarsi ai principi ispiratori            
delle direttive e delle circolari regionali in materia, laddove                 
riconoscono che gli interventi, per essere efficaci, non dovranno               
limitarsi al potenziamento dell'offerta, ma dovranno puntare                    
piuttosto ad un aumento dell'efficienza nell'uso delle risorse                  
disponibili, anche attraverso la ottimizzazione dell'utilizzo del               
patrimonio tecnologico e alla verifica dell'appropriatezza clinica              
delle prestazioni.                                                              
Parimenti, i provvedimenti adottati in materia dovranno essere volti            
a rendere i cittadini, utenti dei servizi, piu' consapevoli della               
effettiva relazione tra il tempo di attesa e la propria condizione di           
salute.                                                                         
L'assimilazione all'attivita' libero professionale intramuraria della           
partecipazione ai proventi, per attivita' professionale richiesta a             
pagamento da terzi all'Azienda, e' possibile solo quanto le predette            
attivita' consentano la riduzione dei tempi d'attesa, secondo                   
programmi predisposti dall'Azienda stessa con le modalita' di cui al            
comma 3, articolo 2 del DPCM. Non puo' rientrare in tale casistica              
l'attivita' richiesta dal singolo cittadino (cosiddetto "pagante in             
proprio") in quanto non prevedibile e non programmabile.                        
Solo a seguito dell'adozione delle misure rappresentate e dopo aver             
esperito tutte le varie modalita' di orientare la retribuzione di               
risultato al fine della riduzione delle liste d'attesa, sia in regime           
ambulatoriale che in regime di ricovero (con particolare attestazione           
alle liste relative alla chirurgia oncologica), le Aziende e gli enti           
potranno fare ricorso, in accordo con i professionisti e le e'quipe             
interessate, alle tipologie di attivita' libero-professionale                   
intramurarie di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 2 del DPCM e dell'art.             
55, comma 2 dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.Tale           
attivita' andra' comunque condizionata alla possibilita' che essa               
comporti l'effettiva riduzione dei tempi di attesa dell'attivita'               
istituzionale ed essere gestita nel rispetto dei seguenti criteri:              
essere prevista (per l'attivita' di cui al comma 5 dell'art. 2) in              
via eccezionale e temporanea, intendendosi con tale eccezione                   
riferirsi all'esistenza delle seguenti condizioni:                              
- prestazioni "critiche" (ambulatoriali e di ricovero)                          
preventivamente individuate dal Direttore generale;                             
- prestazioni qualificate come urgenti/urgenti differibili;                     
- attivita' libero professionale d'e'quipe e non individuale;                   
- periodi di tempo brevi predeterminati, alla fine dei quali devono             
valutarsi le misure d'adottare;                                                 
- essere dettagliatamente quantificata nei volumi di prestazione, e             
nei tempi di erogazione, in relazione anche ai volumi di attivita'              
istituzionale che le singole unita' operative assicurano;                       
- i volumi prestazionali come sopra acquisiti non fanno incrementare            
i volumi di attivita' erogabili in libero professione;                          
- i compensi pattuiti con i professionisti per la erogazione delle              
prestazioni non possono dar luogo ad un costo complessivo per                   
prestazione che ecceda quello che l'Azienda affronterebbe                       
nell'acquistare dette prestazioni da terzi;                                     
- per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, la            
quota che viene ridistribuita ai professionisti non puo' essere                 
superiore al 50% della tariffa corrispondente alla prestazione in               
regime istituzionale;                                                           
- le prestazioni pattuite, se danno luogo a compensi aggiuntivi                 
rispetto agli istituti contrattuali, danno parimenti luogo ad orari             
aggiuntivi;                                                                     
- al finanziamento dei costi, per l'attivita' di cui al comma 5 sopra           
richiamato, le Aziende ed Enti provvedono nell'ambito delle normali             
assegnazione disposte dalla Regione.                                            
Le Aziende, attraverso gli appositi organismi dovranno verificare che           
gli impegni assunti abbiano comportato il raggiungimento degli                  
obiettivi di rientro e di mantenimento dei tempi d'attesa, nonche'              
valutare le ricadute sull'organizzazione complessiva dell'attivita'             
specialistica o di ricovero, e sul livello della domanda di                     
prestazioni.                                                                    
3) Alcune particolari tipologie                                                 
Libera professione ambulatoriale nel contesto di rapporti                       
convenzionali con altre Aziende regionali ex extraregionali                     
Se l'Azienda instaura rapporti convenzionali di collaborazione                  
strategica con altre Aziende sanitarie regionali e/o extra regionali,           
i professionisti interessati possono essere autorizzati, in                     
conseguenza delle attivita' istituzionali rese sulla base di tali               
rapporti, ad effettuare libera professione presso le Aziende                    
predette.                                                                       
In tale caso, gli spazi mezzi a disposizione dei professionisti non             
vanno considerati alla stregue di quelli sostitutivi.                           
L'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' libero professionale            
deve, pertanto, essere associata allo svolgimento della                         
corrispondente attivita' istituzionale.                                         
In rapporti convenzionali regolamenteranno condizioni, termini e modi           
di svolgimento dell'attivita'.                                                  
Libera professione dei dirigenti sanitari del Dipartimento di Sanita'           
pubblica                                                                        
I medici, i medici veterinari e gli altri dirigenti del Dipartimento            
di Prevenzione possono essere autorizzati a svolgere attivita'                  
professionale relativa a prestazioni non erogate in via istituzionale           
dal Servizio sanitario nazionale, sempre che tali attivita'                     
concorrano ad aumentare la disponibilita' operativa del Dipartimento            
ed a migliorare la qualita' complessiva delle azioni di sanita'                 
pubblica, integrando l'attivita' istituzionale.                                 
Per la loro peculiarita', le attivita' dei veterinari possono essere            
rese anche fuori delle strutture veterinarie aziendali presso terzi             
richiedenti, con modalita' analoghe a quelle previste dall'art. 15              
quinquies, comma 2, lett. d) del DLgs n. 502 del 1992 e successive              
modifiche e integrazioni.I dirigenti del Dipartimento di Sanita'                
pubblica possono essere autorizzati a svolgere, per conto                       
dell'Azienda, all'esterno delle strutture aziendali, prestazioni                
richieste alla stessa da Aziende pubbliche o private e da soggetti              
privati, ai sensi dell'articolo 15 quinquies, comma 2, lettera d) del           
DLgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, purche' lo              
svolgimento di tali prestazioni non sia incompatibile con le funzioni           
istituzionali svolte. L'incompatibilita' con le funzioni                        
istituzionali svolte e' accertata dal Direttore generale                        
dell'Azienda, secondo le modalita' definite con l'atto aziendale.               
Non e' in ogni caso consentito l'esercizio della libera professione,            
in favore di soggetti pubblici e privati, nei confronti dei quali il            
dirigente esercita funzioni istituzionali di vigilanza, controllo o             
di ufficiale di polizia giudiziaria.                                            
La Regione e' competente ad attivare specifici sistemi di controllo.            
Universitari                                                                    
Ai sensi dell'articolo 15 quinquies, comma 9 del DLgs 19 giugno 1999,           
n. 229 e dell'articolo 5, comma 7 del DLgs 21 dicembre 1999, n. 517,            
nonche' per quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del DPCM 27                
marzo 2000, le disposizioni del DPCM stesso e le indicazioni di cui             
alla presente direttiva valgono pure per i professori e per i                   
ricercatori universitari che esercitano attivita' assistenziale                 
esclusiva.                                                                      
4) Aspetti economico-finanziari e contabilizzazione                             
Le tariffe                                                                      
I criteri generali per la determinazione delle tariffe e le modalita'           
della loro ripartizione sono stabilite con atto aziendale adottato              
dall'Azienda con il concorso del Collegio di Direzione, in                      
conformita' alle presenti direttive e ai contratti collettivi di                
lavoro, previa contrattazione integrativa.                                      
La determinazione delle tariffe dovra' essere effettuata sulla base             
dei seguenti elementi che compongono il costo complessivo della                 
prestazione:                                                                    
- compenso del professionista o dell'e'quipe dei professionisti                 
chiamati a svolgere la prestazione;                                             
- le quote dei proventi a favore del personale del ruolo sanitario,             
dirigente e non dirigente, che partecipa alla attivita' libero                  
professionale quale componente di una e'quipe o personale di                    
supporto, sanitario e non sanitario;                                            
- tutti gli altri costi di produzione diretti e indiretti, fissi e              
variabili, sostenuti dall'Azienda per l'erogazione della prestazione,           
ivi compresi:                                                                   
- le quote d'ammortamento relative ai costi sostenuti per                       
l'approntamento di spazi separati e distinti dedicati alla libera               
professione;                                                                    
- l'onere per l'eventuale acquisizione di spazi sostitutivi;                    
- i costi per l'acquisizione di personale da utilizzare in via                  
esclusiva per le attivita' di supporto alla libera professione                  
stessa;                                                                         
- il costo degli eventuali trattamenti alberghieri speciali;                    
- imposte, tasse e contributi;                                                  
nonche' la quota parte dei costi generali imputabili all'attivita'              
libero professionale.                                                           
Per le prestazioni libero professionali erogate in regime di ricovero           
ordinario o di day hospital, la tariffa a carico del cittadino sara'            
determinata dal costo costruito come sopra indicato a cui va detratta           
una quota pari al 50% della tariffa prevista per la corrispondente              
prestazione erogata in regime istituzionale che va posta in carico              
all'Azienda di residenza del paziente quale quota di partecipazione             
alla copertura dei costi a carico del Servizio sanitario regionale.             
Tale disposizione trovera' applicazione a decorrere dal trentesimo              
giorno successivo a quello di adozione da parte della Giunta                    
regionale della disciplina di cui al presente atto.                             
Le tariffe per le prestazioni ambulatoriali, di diagnostica                     
strumentale e di laboratorio non possono essere determinate in                  
importi inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni, a               
titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le              
corrispondenti prestazioni (ad eccezione della ipotesi di gruppi di             
prestazioni richieste ai dirigenti, per la riduzione dei tempi di               
attesa ai sensi dell'art. 3, comma 13 del DLgs 124/98).                         
Una quota - non inferiore al 5% delle tariffe al netto delle quote a            
favore dell'Azienda - e' accantonata quale fondo aziendale da                   
destinare alla perequazione per le discipline che abbiano una                   
limitata possibilita' di esercizio di attivita' libera professionale            
intramuraria e per i dirigenti ai quali sia preclusa tale                       
possibilita' a causa dell'incompatibilita' con le funzioni                      
istituzionali.                                                                  
Le tariffe delle prestazioni libero professionali individuali,                  
comprese quelle svolte in strutture di altra Azienda del Servizio               
sanitario nazionale o in strutture sanitarie non accreditate, sono              
definite nel rispetto dei vincoli ordinistici, in contraddittorio con           
i dirigenti interessati.                                                        
La contabilizzazione                                                            
La Legge 23 dicembre 1994, art. 3, commi 6 e 7, prevede l'obbligo               
della tenuta di una contabilita' separata per la rilevazione dei                
costi connessi allo svolgimento dell'attivita' libero professionale.            
Nel comma 6, in particolare, si precisa che tale contabilita' non               
puo' presentare perdite.                                                        
La contabilita' separata dovra' essere implementata mediante                    
l'apertura di appositi centri di costo della contabilita' analitica,            
che consentano la distinta contabilizzazione dei costi diretti                  
afferenti alle singole tipologie di attivita' libero professionale:             
- degenza,                                                                      
- attivita' ambulatoriale,                                                      
- attivita' del Dipartimento di Sanita' pubblica.                               
Agli stessi centri di costo andranno attribuiti, inoltre, i costi               
indiretti sostenuti dall'Azienda per l'erogazione delle prestazioni,            
con gli stessi criteri utilizzati per altri centri di costo per la              
determinazione dei costi pieni.                                                 
Per quanto attiene alla contabilizzazione dei ricavi, potranno essere           
definiti, con la stessa articolazione dei centri di costo, opportuni            
centri di ricavo o, in alternativa, potranno essere aperti                      
corrispondenti conti di contabilita' generale.                                  
Non vanno considerati nell'ambito della contabilizzazione separata,             
di cui a punti precedenti, gli oneri per le prestazioni acquistate              
dall'Azienda ad integrazione dell'attivita' istituzionale, come                 
previsto dall'articolo 2, comma 5 del DPCM 27 marzo 2000.                       
Tali oneri, cosi' come quelli afferenti ad acquisti di attivita' di             
consulenza, andranno registrati in contabilita' generale quali                  
"acquisti di prestazioni da privato (o da pubblico)" in sottoconti              
specifici, diversi da quelli della libera professione.                          
Parimenti, i ricavi per consulenze che i professionisti erogano a               
favore di altre istituzioni non dovranno confluire nella                        
contabilizzazione della libera professione, ma essere registrati in             
appositi conti della contabilita' generale.                                     
La rendicontazione dei ricavi, dei costi e del risultato delle                  
singole tipologie di attivita' libero professionale dovra' costituire           
parte integrante della relazione del Direttore generale ex art. 14,             
L.R. 50/94.                                                                     
5) Funzioni aziendali                                                           
Il Direttore generale adotta, avvalendosi del Collegio di Direzione             
ed in conformita' alla presente direttiva, l'atto aziendale sulla               
libera professione.                                                             
L'atto aziendale sulla libera professione, da adottarsi entro 90                
giorni dal ricevimento della presente direttiva, disciplina in                  
particolare i punti di cui dalla lettera a) alla lettera h) del comma           
2, art. 5 del DPCM.                                                             
Le Aziende, che gia' si fossero dotate di proprio regolamento in                
materia, entro i suddetti termini, dovranno provvedere alla sua                 
revisione per le parti eventualmente in contrasto con la presente               
direttiva. Il provvedimento di adozione dell'atto aziendale e'                  
trasmesso alla Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 9 della L.R. 11/00.           
In materia di libera professione, il Collegio di Direzione ha                   
funzioni di iniziativa e proposta, con particolare riferimento ai               
punti di cui dalla lettera a) alla lettera h) del comma 2 dell'art. 5           
del DPCM sopra richiamato.                                                      
A tal fine, la Direzione generale deve tenere debitamente informato             
il Collegio di Direzione sull'andamento dell'attivita' libero                   
professionale in generale, nonche', in particolare, sui relativi                
costi (in relazione a quanto stabilito dall'art. 3, commi 6 e 7 della           
Legge 724/94) e sulle interrelazioni esistenti fra l'attivita' libero           
professionale e attivita' istituzionale (in relazione alle politiche            
aziendali in materia di tempi d'attesa, ai sensi dell'art. 3 del DLgs           
124/98 e delle conseguenti direttive regionali).                                
L'Azienda deve provvedere all'attivazione della "Commissione                    
aziendale di promozione e verifica dell'attivita' libero                        
professionale".                                                                 
La Commissione e' costituita in forma paritetica fra i dirigenti                
sanitari rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente             
rappresentative a livello aziendale della dirigenza medica,                     
veterinaria e sanitaria e rappresentanti dell'Azienda.                          
La Commissione sara' investita delle funzioni di verifica previste              
dall'art. 15 quinquies, comma 3 del DLgs 502/92, come modificato dal            
DLgs 229/99.                                                                    
L'individuazione delle funzioni di promozione di spettanza di detta             
Commissione saranno strettamente connesse alle specifiche modalita'             
organizzative dell'attivita' libero professionale previste nello                
specifico atto aziendale.                                                       
dovere delle Aziende tenere adeguatamente informate le Conferenze               
sanitarie territoriali, i Comitati misti e le Parti sociali in merito           
all'andamento dell'attivita' libero professionale, sui punti di cui             
dalla lettera a) alla lettera h) del comma 2 dell'art. 5 del DPCM.              
Controlli                                                                       
Con l'adozione dell'atto aziendale, il Direttore generale affida al             
sistema informativo aziendale il compito di provvedere alla raccolta            
delle informazioni utili al fine di vigilare sull'osservanza delle              
disposizioni regolamentari stabilite con l'atto stesso, con                     
particolare attenzione al monitoraggio dei tempi d'attesa, al                   
corretto rapporto fra l'attivita' libero professionale del                      
professionista e la sua corrispondente attivita' istituzionale e ai             
doveri di trasparenza verso l'utente.                                           
Entro 60 giorni dall'adozione della presente direttiva, l'Azienda,              
avvalendosi del Collegio di Direzione, individua nell'atto aziendale,           
strumenti e modalita' per effettuare il monitoraggio della attivita'            
libero professionale intramuraria con particolare attenzione a:                 
- rilevazione di volumi delle prestazioni erogate in libera                     
professione in relazione ai volumi delle corrispondenti prestazioni             
effettuate in attivita' di istituto,                                            
- tempi di attesa,                                                              
- rispetto delle modalita' indicate dalla regolamentazione per le               
attivita' di informazione, prenotazione ed erogazione delle                     
prestazioni, in conformita' ai principi di trasparenza nei confronti            
dei cittadini.                                                                  
L'atto dovra' individuare il responsabile della funzione di controllo           
cui demandare anche il compito di predisporre una sistematica                   
reportistica sugli esiti dei controlli effettuati. Gli esiti di tali            
controlli vanno portati a conoscenza del Collegio di Direzione e                
della Commissione di Promozione e Vigilanza, per i rispettivi                   
adempimenti.                                                                    
fatta salva la competenza del Direttore generale all'accertamento               
delle incompatibilita' derivanti dal rapporto di lavoro.                        
Nell'esercizio di tale funzione, il Direttore generale si avvale                
anche della attivita' del competente Servizio Ispettivo.                        
Impegni e sanzioni                                                              
L'atto aziendale, dovra' prevedere gli impegni che l'Azienda assume             
in termini di strumenti, risorse e tempi per l'adeguamento delle                
proprie strutture per l'esercizio dell'attivita' libero                         
professionale.                                                                  
A fronte degli impegni aziendali e degli accordi annuali di                     
produzione, devono essere previsti anche situazioni o fatti che                 
possano comportare sanzioni a carico del professionista a causa                 
dell'inosservanza delle disposizioni regolamentari in materia o del             
mancato rispetto, per responsabilita' del professionista, degli                 
accordi budgetari.                                                              
In particolare, fermo restando la facolta' di adire a tutte le norme            
di garanzia vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro, l'atto              
aziendale dovra' contemplare la possibilita' della sospensione                  
dall'esercizio dell'attivita' libero professionale, da graduarsi                
temporalmente in relazione alla gravita' delle inosservanze, nel                
rispetto del principio del contraddittorio tra le parti. Ai dirigenti           
universitari si applicano le disposizioni previste nei commi 13 e 14            
dell'art. 5 del DLgs 517/99.                                                    
Fino alla definizione degli specifici strumenti di monitoraggio e               
controllo, il Direttore generale provvede comunque ad attivare le               
rilevazioni dei volumi di attivita' e dei tempi di attesa necessarie            
a verificare il rispetto degli impegni assunti a livello regionale e            
aziendale in materia di tempi massimi di attesa.                                
Nel caso le rilevazioni evidenzino il mancato rispetto dei tempi di             
attesa e dei volumi di attivita' stabiliti, il Direttore generale               
rivaluta con i dirigenti e con le e'quipe i volumi di attivita'                 
istituzionale da assicurare in relazione ai volumi di attivita'                 
libero professionale. Il perdurare di lunghi tempi di attesa e il               
mancato rispetto dei volumi e delle modalita' di erogazione                     
concordati comportano, per i dirigenti/e'quipe coinvolti, la                    
sospensione dell'attivita' libero professionale fino al rientro dei             
tempi nei valori fissati, che costituiscono un diritto del cittadino.           
6) Funzioni regionali                                                           
Presso la Direzione generale Sanita' e Politiche sociali e' istituito           
l'Osservatorio regionale per le attivita' libero professionali. Ad              
esso andranno comunicate le informazioni previste per la reportistica           
aziendale di cui ai punti precedenti, secondo modalita' e tempi che             
saranno definiti all'atto dell'istituzione formale dell'Osservatorio            
stesso.                                                                         
L'Assessorato alla Sanita', anche sulla base dell'attivita' espletata           
dall'Osservatorio, si riserva di adottare i provvedimenti ritenuti              
opportuni, ivi comprese specifiche iniziative di vigilanza ed                   
ispezione finalizzate ad accertare le modalita' di espletamento da              
parte delle Aziende della prevista funzione di controllo.                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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