REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 26 marzo 2002, n. 4

DISCIPLINA DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA

          Art. 12                                                               
Caccia al cinghiale col metodo della girata                                     
1. La caccia al cinghiale puo' essere esercitata oltre che in battuta           
o braccata ed in selezione, anche con il metodo della girata,                   
utilizzando un solo cane con funzioni di limiere e le armi di cui               
all'art. 11, comma 4.                                                           
Le Province indicano aree contigue ai parchi o altre aree di                    
comprovata rilevanza faunistica nelle quali tale metodo, unitamente             
al prelievo selettivo, costituisce la forma esclusiva di caccia al              
cinghiale.                                                                      
2. La girata e' praticata da un gruppo di girata composto da:                   
a) sino a 2 conduttori di cani limieri, in possesso dei requisiti di            
cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 5;                                      
b) da 4 a 20 cacciatori in possesso dei requisiti di cui alle lettere           
c), e), ed f) del comma 1 dell'art. 5, anche non appartenenti all'ATC           
nel quale opera il gruppo stesso.                                               
3. Ogni singola azione di girata puo' essere effettuata da un solo              
conduttore e da un numero variabile da 4 a 8 cacciatori.                        
4. Il conduttore del cane assume le stesse funzioni ed obblighi del             
caposquadra di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 10.                              
5. Il Comitato direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione                
tecnica, sottopone annualmente alla Provincia o all'Ente parco il               
numero e la composizione dei gruppi di girata, ad ognuno dei quali              
devono essere assegnate una o piu' zone di caccia per la durata di              
almeno una stagione venatoria, all'interno della quale sono                     
individuate parcelle di girata. Non e' consentito lo svolgimento                
contemporaneo di girate in parcelle contigue. Prima di ogni girata              
deve essere completata una scheda delle presenze e, al termine della            
giornata, una scheda di abbattimento. Ciascun cacciatore puo'                   
afferire ad un solo gruppo di girata in ambito regionale durante la             
stessa stagione venatoria.                                                      
6. Nelle zone di caccia assegnate ai gruppi di girata non possono               
essere praticate battute o braccate nel corso della stessa stagione             
venatoria.                                                                      
7. I cani utilizzati nella girata devono essere abilitati dall'Ente             
nazionale cinofili italiani (ENCI) in apposite prove di lavoro.                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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