REGOLAMENTO REGIONALE 26 marzo 2002, n. 4
DISCIPLINA DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA
Art. 8
Modalita' e tempi del prelievo in forma selettiva
1. Il prelievo selettivo viene esercitato in forma individuale con i
sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani e con
esclusione di qualsiasi forma di battuta.
2. Per tale prelievo sono utilizzabili esclusivamente armi con canna
ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione
semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto
di altezza non inferiore a mm. 40. Sono ammessi altresi' fucili a 2 o
3 canne (combinati ed express) con obbligo, in azione di caccia,
dell'uso esclusivo della canna ad anima rigata. Nel caso del prelievo
del cervo il calibro minimo utilizzabile e' pari a 7 mm o 270
millesimi di pollice. Nel caso del prelievo del cinghiale il calibro
minimo utilizzabile e' quello indicato all'art. 11, comma 4, lett.
b). Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere
munita di cannocchiale di mira.
3. I periodi, le giornate e gli orari sono definiti dal Calendario
venatorio regionale e dai calendari venatori provinciali.
4. Il cacciatore che svolge la propria attivita' in ATC da'
comunicazione preventiva di ciascuna uscita attraverso un foglio
giornaliero di caccia, da recapitare sia alla Provincia che all'ATC
mediante apposite cassette opportunamente collocate.
5. Immediatamente dopo l'abbattimento, il cacciatore deve inserire al
tendine di Achille dell'arto posteriore un apposito contrassegno
numerato. Tale contrassegno viene fornito al cacciatore dal Comitato
direttivo dell'ATC o dal titolare dell'AFV e deve corrispondere al
modello indicato dall'INFS.
6. Il capo abbattuto deve essere presentato in forma di carcassa
integra od eviscerata entro 12 ore dall'abbattimento ad uno dei punti
di raccolta e controllo di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 3
per le necessarie verifiche e rilevamenti biometrici. Gli addetti ai
punti di raccolta e controllo provvedono a compilare l'apposita
scheda di abbattimento, conforme al modello indicato dall'INFS, di
cui viene rilasciata copia al cacciatore. Le schede sono tenute a
disposizione della Provincia per le valutazioni sui prelievi
effettuati. I capi abbattuti nelle aziende faunistico-venatorie
devono essere conferiti a un punto di raccolta concordato con la
Provincia e comunque gestito da personale abilitato ai rilevamenti
biometrici a norma del presente Regolamento.
7. Il cacciatore, entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura
dell'attivita' di prelievo in forma selettiva, secondo le modalita'
stabilite dalla Provincia, e' tenuto a consegnare, per le necessarie
verifiche, il trofeo dei capi abbattuti completo della mandibola o,
nel caso delle femmine, la sola mandibola integra e completa. Detto
materiale viene restituito, previa obliterazione, non appena esaurite
le valutazioni.
8. In caso di ferimento del capo assegnato, il cacciatore e' tenuto
alla sua ricerca secondo le modalita' previste dalla Provincia in
ottemperanza all'art. 13.