REGOLAMENTO REGIONALE 26 marzo 2002, n. 4
DISCIPLINA DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA
Art. 7
Prelievo degli ungulati
1. I risultati dei censimenti ed i Piani di prelievo in forma
selettiva sono articolati per specie, sesso e classi di eta' e
debbono essere presentati annualmente, almeno sessanta giorni prima
della data d'inizio del prelievo venatorio per ogni singola specie,
dal Comitato direttivo dell'ATC e dai concessionari delle AFV alla
Provincia, utilizzando gli appositi modelli forniti dall'INFS. La
Provincia approva i Piani di prelievo verificandone la conformita'
alle indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione
(Piano faunistico-venatorio e relativi programmi annuali) ed
autorizza gli abbattimenti su parere dell'INFS.
2. Il Comitato direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione
tecnica ed i titolari delle AFV, ciascuno per i territori di propria
competenza, redigono annualmente il Piano di prelievo del cinghiale -
negli ATC articolato per distretti - sulla base della stima oggettiva
della consistenza delle popolazioni presenti. I piani di prelievo del
cinghiale, ripartiti in caccia collettiva o in prelievo selettivo,
nonche' i calendari degli abbattimenti, devono essere presentati alla
Provincia, per l'approvazione, almeno sessanta giorni prima della
data d'inizio del prelievo venatorio.
3. I Piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le
indicazioni del Calendario venatorio regionale e dei calendari
venatori provinciali.