REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 26 marzo 2002, n. 4

DISCIPLINA DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA

          Art. 4                                                                
Gestione degli ungulati                                                         
nelle aziende faunistico-venatorie                                              
1. Nelle aziende faunistico-venatorie le attivita' indicate nel comma           
1 dell'art. 3 vengono svolte dal titolare della concessione per il              
territorio di sua competenza.                                                   
2. La gestione degli ungulati nelle AFV e' coordinata dalla Provincia           
al fine di assicurarne l'omogeneita' rispetto alla gestione dei                 
distretti nei quali ricadono.                                                   
3. I censimenti sono effettuati da personale abilitato ai sensi                 
dell'art. 5 e sotto il controllo della Provincia.                               
4. Il concessionario, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, sottopone i            
Piani di prelievo annuali alla Provincia per la loro approvazione.              
5. Le modalita' di verifica dei capi abbattuti sono le stesse                   
previste per gli ATC.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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