REGOLAMENTO REGIONALE 26 marzo 2002, n. 4
DISCIPLINA DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA
Art. 4
Gestione degli ungulati
nelle aziende faunistico-venatorie
1. Nelle aziende faunistico-venatorie le attivita' indicate nel comma
1 dell'art. 3 vengono svolte dal titolare della concessione per il
territorio di sua competenza.
2. La gestione degli ungulati nelle AFV e' coordinata dalla Provincia
al fine di assicurarne l'omogeneita' rispetto alla gestione dei
distretti nei quali ricadono.
3. I censimenti sono effettuati da personale abilitato ai sensi
dell'art. 5 e sotto il controllo della Provincia.
4. Il concessionario, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, sottopone i
Piani di prelievo annuali alla Provincia per la loro approvazione.
5. Le modalita' di verifica dei capi abbattuti sono le stesse
previste per gli ATC.