REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 12 febbraio 2002, n. 326

Approvazione di testi delle convenzioni tipo per la proprieta', la locazione permanente e la locazione a termine (proposta della Giunta regionale in data 17 dicembre 2001, n. 2883)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione prog. n. 2883, in data 17 dicembre 2001,            
con cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per                         
l'approvazione di testi delle convenzioni tipo per la proprieta', la            
locazione permanente e la locazione a termine;                                  
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta                
dalla Commissione consiliare "Territorio Ambiente Trasporti", in sede           
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.           
616 del 18 gennaio 2002;                                                        
visti:                                                                          
- la Legge 5 agosto 1978, n. 457;                                               
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti             
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in                 
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";                        
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 24 "Disciplina generale dell'intervento             
pubblico nel settore abitativo" e in particolare l'art. 4, comma 3,             
lett. a);                                                                       
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1356 del 15 febbraio              
2000, che individua i criteri per la programmazione delle risorse di            
edilizia residenziale pubblica - programma 1999-2000;                           
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 133 del 21 dicembre               
2000, che stabilisce le procedure amministrative e finanziarie                  
nonche' i limiti di costo degli interventi per il programma di                  
edilizia residenziale pubblica 1999-2000;                                       
- il DPR 6 giugno 2001, n. 308 "Testo unico delle disposizioni                  
legislative e regolamentari in materia edilizia";                               
considerato:                                                                    
- che il programma di edilizia residenziale pubblica del biennio                
1999-2000, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione             
consiliare 133/00 prevede, quali tipologie di interventi, la nuova              
costruzione e il recupero edilizio nonche' diverse finalizzazioni dei           
contributi quali la proprieta', la locazione permanente e a termine,            
l'assegnazione in godimento e il godimento a termine;                           
- che la citata deliberazione 133/00 stabilisce che per la locazione            
a termine il Comune definisce in sede di convenzione con l'operatore            
il canone di locazione degli alloggi in relazione al costo                      
dell'intervento, con riferimento ai patti territoriali per il regime            
concordato, al contributo regionale concesso, ad eventuali altre                
agevolazioni concesse da altri Enti pubblici;                                   
- che, per la locazione a termine, il contributo regionale                      
all'operatore e' definito nella delibera di programma regionale che             
tiene conto, fra l'altro, dell'andamento dei costi degli interventi             
di edilizia a contributo pubblico ed ha come fine una riduzione                 
minima del 20% del canone rispetto al regime concordato previsto                
dalla Legge 431/98;                                                             
- che si applicano le convenzioni allegate alla presente                        
deliberazione agli interventi del programma 1999-2000 (di cui alla              
delibera del Consiglio regionale n. 1356 del 15/2/2000). I Comuni               
possono comunque applicarle anche agli interventi di precedenti                 
programmi che non siano pervenuti alla stipulazione;                            
- che nell'ambito del programma regionale vengono definiti i                    
contributi aggiuntivi per gli alloggi realizzati che presentano i               
requisiti e i criteri per rispondere alle esigenze degli anziani e              
per gli interventi sperimentali di cui alla delibera n. 134 del                 
21/12/2000, fino a un massimo del 10% del costo parametrico definito            
dal Comune in sede di convenzione;                                              
- che gli interventi per l'edilizia abitativa sono soggetti ai                  
vincoli e requisiti di cui agli artt. 12, 13, 14, 15 della citata               
L.R. 24/01;                                                                     
- che le convenzioni approvate dalla presente deliberazione sono                
redatte ai sensi dei suddetti articoli di legge nonche' ai sensi                
dell'art. 35 della Legge 22/10/1971, n. 865, degli articoli 7 e 8               
della Legge 27/1/1977, n. 10, dell'art. 22 della Legge 17/2/1992, n.            
179 e successive modificazioni e della normativa in parte recepita              
dal citato DPR 380/01 di prossima entrata in vigore;                            
- che pertanto i riferimenti legislativi degli schemi di convenzione            
tipo saranno aggiornati dai Comuni all'entrata in vigore del suddetto           
DPR ed adattati ai casi specifici (aree cedute dal Comune in diritto            
di superficie, aree private ecc.);                                              
- che, per la locazione permanente, relativamente al programma                  
1999-2000, il canone massimo di locazione annuo o godimento e' pari             
al 4,5% del costo complessivo dell'intervento definito dalla                    
convenzione comunale;                                                           
ritenuto:                                                                       
- che, ai sensi dell'art. 6, primo comma della citata L.R. 24/01, e'            
di competenza dei Comuni il controllo del mantenimento in capo agli             
assegnatari dei requisiti soggettivi;                                           
- che le somme eventualmente recuperate a seguito di risoluzione                
della convenzione per colpa del Soggetto attuatore restano nelle                
disponibilita' del Comune con il vincolo di destinazione ad                     
interventi su patrimonio di edilizia residenziale pubblica e                    
l'impegno di rendicontarle annualmente alla Regione.                            
considerato inoltre che nei Comuni ove non risultano depositati gli             
accordi territoriali di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 431/98,             
per la determinazione dei canoni si procede con accordi locali tra              
Comuni, Soggetti attuatori e Organizzazioni sindacali dei conduttori,           
tenendo conto dei canoni determinati in base all'art. 2, comma 3                
della suddetta Legge 431/98 in aree omogenee e ulteriori elementi che           
saranno individuati negli accordi stessi;                                       
ritenuto inoltre:                                                               
- che sia necessario adottare lo schema di convenzione tipo di cui              
agli Allegati "A" per le abitazioni in proprieta', "B" per le                   
abitazioni in locazione permanente e "C" per le abitazioni in                   
locazione a termine, da utilizzarsi da parte dei Comuni per                     
convenzionare gli interventi localizzati nell'ambito del programma              
1999-2000 di edilizia residenziale pubblica;                                    
- che le convenzioni redatte sulla base degli Allegati "A", "B" e "C"           
sopra citati possono essere integrate in relazione a particolari                
situazioni, sulla base di specifiche norme in materia di edilizia               
convenzionata;                                                                  
considerato che la Giunta regionale ha assunto il parere favorevole             
della Conferenza Regione-Autonomie locali in data 10/12/2001;                   
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
1) l'approvazione del testo del presente atto e dei relativi                    
allegati;                                                                       
2) di approvare le convenzioni tipo di cui agli Allegati "A" per le             
abitazioni in proprieta', "B" per le abitazioni in locazione                    
permanente e "C" per le abitazioni in locazione a termine, parti                
integranti e sostanziali della presente deliberazione;                          
3) di applicare le convenzioni suddette agli interventi del programma           
di cui alla delibera del Consiglio regionale 1356/00. I Comuni                  
possono comunque applicarle anche agli interventi di precedenti                 
programmi che non siano pervenuti alla stipulazione;                            
4) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO "A"                                                                    
Abitazioni in proprieta'                                                        
Convenzione tipo                                                                
L'anno . . . . . . . . . il giorno . . . . . . . del mese di                    
avanti a me                                                                     
sono presenti i signori:                                                        
c.f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a                               
che interviene nel presente atto in qualita' di                                 
del Comune di                                                                   
legale rappresentante dell'impresa/cooperativa                                  
successivamente denominata Soggetto attuatore con sede in . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . n. . . . .                                                          
in virtu' dei poteri conferitogli mediante                                      
Detti comparenti, della cui identita' personale, qualifiche e                   
capacita' a contrarre io Ufficiale rogante sono certo, assumendone la           
piena responsabilita'                                                           
premesso                                                                        
- che con atto n. . . . . . . del . . . . . . . . . . . , ai sensi              
della delibera di programma regionale n. . . . . . . . del . . . . .            
. . . . . . . . e' stato assegnato al Soggetto attuatore un                     
finanziamento per . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) di Euro . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per un intervento di nuova              
costruzione/recupero di un edificio da realizzarsi in comune di . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . . . ;                
- che . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . (Soggetto attuatore) ha presentato al Comune di . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . in data   . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . la richiesta di concessione ai sensi della Legge 28/1/1977, n.            
10 (2) sull'area di proprieta' (ovvero acquisita in assegnazione dal            
Soggetto attuatore);                                                            
- che l'area/immobile oggetto di intervento e' distinta in Catasto al           
foglio n.  . . . . . . . . . . . . . . . . part. n. . . . . . . . . .           
. . . . . come indicato negli elaborati di progetto presentati per              
ottenere la concessione (2);                                                    
(in alternativa nel caso in cui la concessione sia gia' stata                   
rilasciata):                                                                    
- che in data . . . . . . . . . . . . . il Comune di . . . . . . . .            
. . . . . . . . ha rilasciato la concessione (2) n. . . . . . . ;               
- che il Soggetto attuatore, trattandosi di intervento ammesso a                
contributo regionale per la proprieta' per n.  . . . . . . . . . . .            
alloggi, deve convenzionarsi ai sensi della normativa vigente al fine           
di definire prezzi di cessione e canoni di locazione concordati con             
il Comune;                                                                      
- che per effetto della presente convenzione il contributo di cui               
all'art. 3 della Legge 10/77 e' ridotto alla sola quota di cui                  
all'art. 5 della stessa legge (oneri di urbanizzazione) (2);                    
- che alla presente convenzione sono allegati, formandone parte                 
integrante, i seguenti documenti:                                               
(in alternativa):                                                               
per la redazione della presente convenzione si fa riferimento alla              
seguente documentazione, conservata agli atti d'ufficio di questo               
Comune:                                                                         
 copia del progetto approvato dal Comune;                                       
 copia della concessione edilizia (2);                                          
 copia del progetto delle opere di urbanizzazione;                              
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        
Tutto cio' premesso le parti convengono quanto segue.                           
Art. 1                                                                          
Conferma delle premesse                                                         
Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.                   
Art. 2                                                                          
Oggetto della convenzione                                                       
L'intervento oggetto della presente convenzione prevede la nuova                
costruzione/il recupero di alloggi in conformita' alle disposizioni             
contenute nella presente convenzione, con l'osservanza delle                    
caratteristiche, condizioni, modalita' e termini di cui ai successivi           
articoli.                                                                       
Il numero totale degli alloggi da realizzare indicato negli elaborati           
di progetto e' pari a n.  . . . . . . . . . . . . . . .; quelli                 
convenzionati sono:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3).           
Il terreno/l'immobile oggetto di intervento e' pervenuto al Soggetto            
attuatore in seguito ad atto di compravendita con rogito del notaio             
. . . . . . . . . . . . . . . . . . in data . . . . . . . . . . . . .           
. rep. n. . . . . . . . . . . . . . . . registrato in data . . . . .            
. . . . . . . . . . . . (ovvero in assegnazione con delibera comunale           
n. . . . . . . . . . . . del . . . . . . . . . . . . . . . ).                   
Il Soggetto attuatore (o il Comune in caso di assegnazione di area)             
garantisce la liberta' del terreno in oggetto da oneri reali,                   
trascrizioni pregiudizievoli ed iscrizioni ipotecarie, nonche'                  
diritti a favore di terzi che possano in qualsiasi modo limitare la             
proprieta' dell'area, eccetto iscrizioni ipotecarie a favore di mutui           
contratti per ottenere i finanziamenti necessari a provvedere alla              
costruzione degli immobili oggetto della presente convenzione o anche           
a garanzia di mutui contratti da tutti i successivi                             
acquirenti/assegnatari (aventi causa) degli stessi per ottenere                 
finanziamenti necessari al loro acquisto (4).                                   
Art. 3                                                                          
Caratteristiche costruttive e tipologiche   degli alloggi                       
Le caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi di nuova             
costruzione da cedere in proprieta' devono essere conformi alle                 
vigenti leggi in materia di edilizia economica e popolare, agli                 
standard edilizi stabiliti dall'art. 16, ultimo comma e dall'art. 43            
della Legge 5/8/1978, n. 457, nonche' a tutte le disposizioni                   
obbligatorie a norma di legge e regolamenti.                                    
Nel caso di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi delle           
lettere c), d), e) dell'art. 31 della Legge 457/78 (2) il limite di             
superficie degli alloggi da cedere in proprieta' e' fissato in 120              
mq. di superficie utile (Su), definita secondo la normativa regionale           
vigente.                                                                        
Art. 4                                                                          
Termine di inizio ed ultimazione dei lavori                                     
Ai fini dell'assegnazione del finanziamento regionale citato in                 
premessa, i lavori di costruzione degli edifici dovranno essere                 
iniziati entro il termine indicato nel provvedimento regionale di               
concessione del contributo.                                                     
I lavori dovranno essere ultimati entro il termine di validita' della           
concessione edilizia (2).                                                       
Il Comune puo' prorogare, ai sensi della vigente normativa, il                  
termine di ultimazione lavori in caso di comprovati motivi di forza             
maggiore, indipendenti dalla volonta' dell'operatore, appositamente             
documentati.                                                                    
Art. 5                                                                          
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria                                   
A titolo esemplificativo si riportano alcune casistiche da inserire             
nella convenzione, salvo che non si tratti di interventi all'interno            
di piani o programmi attuativi per i quali valgono le specifiche                
discipline (vedi delibera del Consiglio regionale 849/98):                      
Urbanizzazione primaria                                                         
(I caso: opere esistenti)                                                       
Gli eventuali obblighi del Soggetto attuatore sono definiti con                 
riferimento alla delibera comunale di recepimento della normativa               
regionale vigente, con particolare riguardo all'applicazione                    
dell'art. A.26 dell'allegato alla L.R. 20/00.                                   
(II caso: opere mancanti)                                                       
Possono verificarsi due casi:                                                   
2.a) Realizzazione delle opere da parte del Comune                              
Nel caso in cui il Comune provveda direttamente alla realizzazione              
delle opere di urbanizzazione, il Soggetto attuatore e' tenuto a:               
- cedere gratuitamente le aree necessarie per l'esecuzione delle                
opere di urbanizzazione primaria;                                               
- versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione                
primaria, quantificato in Euro . . . . . . . . . . . . . . , ai sensi           
della delibera di Consiglio regionale 849/98 pubblicata nel                     
Bollettino Ufficiale regionale n. 49 del 10 aprile 1998, cosi' come             
recepita con delibera comunale n. . . . . del . . . . . . . . . .               
(ovvero determinato dal Comune nel caso di interventi in area PEEP o            
PIP).                                                                           
2.b) Realizzazione delle opere da parte del Soggetto attuatore                  
Poiche' il lotto e' privo delle opere di urbanizzazione primaria di             
cui al punto 1.1) della delibera di Consiglio regionale 849/98                  
pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 49 del 10 aprile               
1998, esse saranno costruite direttamente dal Soggetto attuatore alle           
seguenti condizioni:                                                            
- cedere gratuitamente le opere, i manufatti e le aree di pertinenza;           
- sottoporre ad approvazione comunale il progetto delle opere di                
urbanizzazione primaria;                                                        
- eseguire le opere cosi' come sono state approvate;                            
- allacciare il lotto ed il fabbricato ai pubblici servizi.                     
I lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria                
dovranno essere ultimati entro il . . . . . . . . . . . . . . Le                
opere e i manufatti saranno soggetti a verifiche in corso d'opera ed            
al collaudo definitivo da eseguirsi a cura del Comune ed a spese del            
Soggetto attuatore.                                                             
Il Comune effettuera' il controllo sull'esecuzione delle opere di               
urbanizzazione con le seguenti modalita':                                       
- mediante sorveglianza in corso d'opera da parte dei competenti                
Uffici Tecnici comunali;                                                        
- mediante il controllo delle opere, da parte dei suddetti uffici per           
un periodo di mesi tre a decorrere dalla completa ultimazione dei               
lavori; il controllo e' diretto ad accertare il soddisfacente                   
funzionamento delle opere stesse.                                               
Il certificato di collaudo definitivo dovra' comunque essere emesso             
entro mesi . . . . . . . . . . . dalla effettiva ultimazione dei                
lavori, in seguito ad accertamento della loro esecuzione a perfetta             
regola d'arte; trascorso inutilmente tale termine le opere tutte si             
intenderanno accettate.                                                         
Ai soli effetti dell'utilizzo delle opere di urbanizzazione, ove non            
sia stato ancora rilasciato il certificato di collaudo definitivo               
delle stesse e non siano trascorsi i termini di cui sopra, gli Uffici           
Tecnici comunali potranno attestare il regolare funzionamento delle             
opere medesime.                                                                 
In ogni caso il Soggetto attuatore per le opere ed i manufatti di cui           
al presente articolo, e' tenuto alla garanzia e agli obblighi                   
disciplinati dagli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice civile, a                 
favore del Comune.                                                              
All'emissione del certificato di collaudo definitivo, ovvero al                 
trascorrere infruttuoso del termine previsto per l'emissione, le                
opere ed i manufatti di cui al presente articolo e le aree di                   
pertinenza passeranno automaticamente in proprieta' al Comune di . .            
. . . . . . . . . . . . . . . , il quale ne assumera' immediatamente            
la gestione e la manutenzione, salvo quanto previsto dal comma                  
precedente.                                                                     
A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti           
ai sensi del presente articolo il Soggetto attuatore, prima del                 
rilascio della concessione edilizia, produrra' fidejussione                     
dell'importo di Euro  . . . . . . . . . . . . . . . . . ,                       
corrispondente al valore attribuito alle opere di urbanizzazione da             
realizzare a sua cura e spese.                                                  
Il Comune provvedera' a svincolare la fidejussione entro un mese                
dall'emissione del certificato di collaudo definitivo ovvero al                 
trascorrere infruttuoso del termine previsto per l'emissione; la                
fidejussione si intende automaticamente svincolata decorsi quindici             
giorni dalla data di messa in mora del Comune stesso.                           
In caso di inosservanza da parte del Soggetto attuatore dei termini             
di ultimazione dei lavori come sopra indicati, il Comune provvedera'            
a rivalersi su fidejussione nella misura necessaria ad eseguire le              
opere di urbanizzazione primaria non realizzate.                                
Urbanizzazione secondaria                                                       
Fatte salve le disposizioni previste da particolari piani o programmi           
attuativi il Soggetto attuatore si impegna a versare il contributo              
commisurato agli oneri di urbanizzazione secondaria e quantificato in           
Euro . . . . . . . . . . . . . . . . ai sensi della delibera di                 
Consiglio regionale 849/98 pubblicata nel Bollettino Ufficiale                  
regionale n. 49 del 10 aprile 1998, cosi' come recepito con delibera            
comunale n. . . . . . . . del . . . . . . . . . . . . . Il versamento           
e' da effettuarsi in unica soluzione o in forma rateizzata, con                 
fidejussione a garanzia della parte non versata, secondo quanto                 
stabilito con delibera comunale.                                                
Art. 6                                                                          
Determinazione delle componenti del prezzo   di cessione degli                  
alloggi                                                                         
Il costo complessivo di costruzione degli alloggi, riferito alla                
superficie complessiva Sc, determinata ai sensi dell'art. 2 del DM              
801/77, cosi' come integrata dalla normativa regionale, al netto                
dell'IVA e di ogni altro onere fiscale, e' costituito dalle seguenti            
voci:                                                                           
a) Euro . . . . . . . . . . . , quale valore reale dell'area                    
determinato con una delle seguenti modalita' alternative: - in misura           
pari al valore denunciato in occasione di trasferimenti di proprieta'           
avvenuti nel quinquennio antecedente alla data di stipula della                 
convenzione, su richiesta specifica del concessionario, anche in caso           
di intervento sul patrimonio edilizio esistente (Legge 10/77, art. 8,           
comma 3, modificato con Legge 47/88, art. 14) (2); - quale valore               
reale dell'area o dell'edificio determinato dal Comune nel caso di              
area PEEP o comunque pubblica; (in alternativa, in caso di assenza              
dei dati di cui ai punti precedenti): - quale valore convenuto con il           
Comune nel caso di area gia' di proprieta' del Soggetto attuatore               
(5);                                                                            
b) Euro . . . . . . . . . . . quale costo di costruzione inteso come            
costo di realizzazione tecnica;                                                 
c) Euro . . . . . . . . . . . quale costo delle opere di                        
urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 5 della Legge           
10/77 (2), determinato con riferimento alla normativa regionale sugli           
oneri di urbanizzazione cosi' come recepita con delibera comunale n.            
. . . . . del . . . . . . . . ., ovvero da specifiche convenzioni               
urbanistiche;                                                                   
d) Euro . . . . . . . . . . . per spese generali, fra cui quelle                
tecniche, promozionali, commerciali, amministrative, oneri                      
finanziari, ecc., pari al . . . . % (6) dei costi di cui alle                   
precedenti lettere a), b), c).                                                  
Il costo complessivo di costruzione ammonta a Euro . . . . . .                  
La superficie complessiva e' definita in . . . . . . mq.                        
Art. 7                                                                          
Prezzo iniziale di cessione degli alloggi                                       
Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi (PICA) di cui alla                 
presente convenzione, ottenuto dividendo il costo complessivo di cui            
al precedente art. 6 per la superficie complessiva Sc, e' fissato in            
Euro . . . . . . . . . . . . . al mq. di Sc.                                    
Il costo di cessione dovra' rientrare nei limiti definiti nei                   
provvedimenti regionali di programmazione degli interventi.                     
Detto prezzo puo' essere considerato "medio" e potra' pertanto                  
variare in diminuzione od in aumento per ciascun alloggio in misura             
non superiore al 10% dello stesso, in funzione delle caratteristiche            
intrinseche degli alloggi, fermo restando il costo complessivo di               
costruzione degli alloggi di cui all'art. 6.                                    
Il suddetto prezzo di cessione rimane invariato per l'intera durata             
dei lavori e fino al rogito a fronte del piano dei pagamenti cosi'              
definito:                                                                       
a titolo esemplificativo si riporta la seguente ipotesi:                        
30% inizio lavori o prenotazione                                                
30% copertura                                                                   
30% termine dei lavori                                                          
10% rogito.I ritardati pagamenti saranno gravati da una maggiorazione           
pari a . . . . . . punti (il Comune dovra' definie l'aliquota                   
applicata) oltre il tasso ufficiale di sconto.                                  
Il prezzo di cessione degli alloggi cosi' determinato comprende ogni            
onere ingiustificato che dovesse insorgere successivamente alla                 
consegna dell'alloggio e comunque fino all'atto definitivo di                   
cessione in proprieta'.                                                         
A richiesta dell'acquirente e previa comunicazione al Comune, il                
Soggetto attuatore puo' apportare migliorie e adattamenti a                     
condizione che la spesa per tali migliorie non comporti un aumento              
del costo superiore al . . . .% (7) del costo stesso.                           
Art. 8                                                                          
Revisione del prezzo degli alloggi                                              
per le vendite successive                                                       
In caso di vendita successiva alla prima, il prezzo di cessione                 
dell'alloggio, ipotizzato in uno stato di normale conservazione, e'             
cosi' aggiornato:                                                               
1) rivalutazione del prezzo aggiornato dalla data di consegna                   
dell'alloggio, applicando gli indici ISTAT dei costi di costruzione             
fino alla data della successiva vendita;                                        
2) aggiunta del valore documentato delle eventuali spese per                    
interventi di cui alle lettere b), c), d), dell'art. 31 della Legge             
457/78 (2).                                                                     
I criteri di revisione del prezzo di cessione di cui al punto 1) del            
presente articolo, si applicano anche nel caso di alloggi, per i                
quali non siano intervenuti ne' preliminare di vendita, ne' delibera            
di assegnazione, venduti o assegnati successivamente alla fne dei               
lavori.                                                                         
Art. 9                                                                          
Vincoli e requisiti soggettivi                                                  
Ai sensi della vigente normativa, gli acquirenti o gli assegnatari              
degli alloggi devono occupare gli alloggi stessi per non meno di un             
quinquennio dalla data di acquisto/consegna (8). Per lo stesso                  
periodo di tempo e' ad essi vietata la locazione o l'alienazione                
dell'alloggio.                                                                  
La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio puo'           
essere autorizzata dalla Regione, ai sensi della vigente normativa              
(9), quando sussistono gravi e sopravvenuti motivi.                             
Negli atti di trasferimento o di assegnazione degli alloggi dovranno            
essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in           
cui l'acquirente o l'assegnatario dovra' dichiarare di conoscere ed             
accettare la presente convenzione e dovra' impegnarsi a non usare e             
disporre dell'alloggio in contrasto con le prescrizioni delle leggi             
in materia di edilizia economica e popolare vigenti al momento del              
trasferimento stesso.                                                           
L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti da'            
luogo alla revoca del beneficio concesso.                                       
Gli assegnatari e gli acquirenti degli alloggi devono essere in                 
possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di                   
edilizia agevolata.                                                             
Art. 10                                                                         
Canone di locazione degli alloggi e revisione periodica                         
Il canone annuo massimo iniziale di locazione di ciascun alloggio e'            
calcolato in misura pari al  . . . .% (9) del prezzo di cessione                
dell'alloggio, stabilito ai sensi del precedente art. 6 ed aggiornato           
ai sensi dell'art. 7.                                                           
Le modalita' di revisione del canone e la durata del contratto sono             
determinate secondo le indicazioni della normativa vigente in materia           
di locazione degli immobili ad uso abitativo.                                   
Art. 11                                                                         
Durata della convenzione                                                        
La convenzione vincola il Soggetto attuatore ed i suoi aventi causa             
al rispetto degli obblighi dalla stessa previsti per la durata di               
anni . . . . . . (da 20 a 30) dalla data della stipulazione.                    
(Nel caso di area ceduta dal Comune in diritto di superficie si                 
dovra' fare riferimento alla durata prevista nell'atto di cessione).            
Art. 12                                                                         
Trascrizione della convenzione                                                  
La convenzione e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche           
vengono trascritte nei registri immobiliari a cura del Comune e a               
spese del Soggetto attuatore.                                                   
Le spese di trascrizione devono essere versate dal Soggetto attuatore           
contestualmente alla stipula della convenzione o a quella degli atti            
integrativi o modificativi.                                                     
Art. 13                                                                         
Controlli e sanzioni                                                            
L'attivita' di controllo sul rispetto di quanto previsto nella                  
presente convenzione e' di competenza comunale.                                 
Ogni pattuizione stipulata in violazione dei criteri di                         
determinazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione di              
cui agli artt. 6, 7 e 8 della presente convenzione nel corso del                
periodo di validita' e' nulla per la parte di prezzo o di canone                
eccedente ai sensi dell'art. 8, comma 5 della Legge 28/1/1977, n. 10            
(2).                                                                            
In caso di inosservanza il Comune dovra' procedere al recupero del              
contributo regionale concesso, maggiorato degli interessi legali.               
Le somme recuperate resteranno nelle disponibilita' del Comune e                
saranno utilizzate per interventi di edilizia residenziale pubblica.            
L'attivita' di recupero dei contributi ed il loro utilizzo saranno              
comunicati annualmente alla Regione.                                            
L'annullamento o la decadenza della concessione edilizia, nonche' la            
violazione delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione,              
determinano la risoluzione di diritto della presente convenzione.               
Nell'ipotesi di risoluzione della convenzione per colpa del Soggetto            
attuatore il contributo di cui all'art. 3 della Legge 28 gennaio                
1977, n. 10 (2), e' dovuto nella misura stabilita al momento del                
verificarsi dell'evento risolutivo maggiorato relativamente alla                
quota di cui all'art. 6 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (2), del .           
. . .% (10) a titolo di penale, oltre agli interessi legali.                    
Note                                                                            
 (1) Indicare di quale tipo di finanziamento si tratta: edilizia                
agevolata, edilizia agevolata con fondi di sovvenzionata,                       
finanziamenti regionali, altre tipologie di finanziamenti.                      
 (2) La dizione andra' corretta all'entrata in vigore del DPR                   
6/6/2001, n. 380.                                                               
 (3) Devono essere individuati gli alloggi, le superfici e i relativi           
PICA con riferimento al mod. A/BC. Eventuali variazioni nella                   
individuazione degli alloggi non potranno comportare modifiche alle             
caratteristiche che hanno dato luogo al finanziamento. Tali modifiche           
saranno comunicate al Comune che le recepira' con apposito atto.                
 (4) La formulazione del presente comma va adattata ad eventuali casi           
particolari che si dovessero verificare.                                        
 (5) Si veda l'art. 8 della Legge 10/77, ed in particolare il comma 2           
(2).                                                                            
 (6) La percentuale e' definita dal Comune. Il valore va definito di            
massima, in relazione alle condizioni locali, entro un limite del               
25%.                                                                            
 (7) La percentuale e' definita dal Comune nell'importo di massima              
del 10%.                                                                        
 (8) Riferimento art. 20 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179.                  
 (9) Il canone di locazione va definito con riferimento al canone               
concordato di cui alla Legge 431/98.                                            
(10) Il Comune potra' determinare la percentuale della maggiorazione            
del contributo a titolo di penale, con eventuale riferimento alla               
normativa vigente.                                                              
ALLEGATO "B"                                                                    
Abitazioni in locazione permanente                                              
Convenzione tipo                                                                
L'anno . . . . . . . . . il giorno . . . . . . . del mese di                    
avanti a me                                                                     
sono presenti i signori:                                                        
c.f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a                               
che interviene nel presente atto in qualita' di                                 
del Comune di                                                                   
legale rappresentante dell'impresa o cooperativa                                
successivamente denominata Soggetto attuatore con sede in . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . n.   . . . . .                                                        
in virtu' dei poteri conferitogli mediante                                      
Detti comparenti, della cui identita' personale, qualifiche e                   
capacita' a contrarre io Ufficiale rogante sono certo, assumendone la           
piena responsabilita'                                                           
premesso                                                                        
- che con atto n. . . . . . .  del . . . . . . . . . . . , ai sensi             
della delibera di programma regionale n. . . . . . . . del . . . . .            
. . . . . . . . e' stato assegnato al Soggetto attuatore un                     
finanziamento per . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) di Euro . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per un intervento di nuova              
costruzione/recupero di un edificio da realizzarsi in comune di . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. . . . . . . ;                 
- che . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . (Soggetto attuatore) ha presentato al Comune di . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . in data   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . la richiesta di concessione ai sensi della Legge 28/1/1977, n. 10           
(2) sull'area di proprieta' (ovvero acquisita in assegnazione dal               
Soggetto attuatore);                                                            
- che l'area/immobile oggetto di intervento e' distinta in Catasto al           
foglio n.  . . . . . . . . . . . . . . . . part. n. . . . . . . . . .           
. . . . . come indicato negli elaborati di progetto presentati per              
ottenere la concessione (2);                                                    
(in alternativa, nel caso in cui la concessione sia gia' stata                  
rilasciata):                                                                    
- che in data . . . . . . . . . . . . . il Comune di . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha rilasciato la                  
concessione (2) n. . . . . . . ;                                                
- che il Soggetto attuatore, trattandosi di intervento ammesso a                
contributo regionale per la proprieta' per n.  . . . . . . . . . . .            
alloggi, deve convenzionarsi ai sensi della normativa vigente al fine           
di definire canoni di locazione concordati con il Comune;                       
- che per effetto della presente convenzione il contributo di cui               
all'art. 3 della Legge 10/77 e' ridotto alla sola quota di cui                  
all'art. 5 della stessa legge (oneri di urbanizzazione) (2);                    
- che alla presente convenzione sono allegati, formandone parte                 
integrante, i seguenti documenti:                                               
(in alternativa):                                                               
per la redazione della presente convenzione si fa riferimento alla              
seguente documentazione, conservata agli atti d'ufficio di questo               
Comune:                                                                         
 copia del progetto approvato dal Comune;                                       
 copia della concessione edilizia (2);                                          
 copia del progetto delle opere di urbanizzazione;                              
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        
Tutto cio' premesso le parti convengono quanto segue.                           
Art. 1                                                                          
Conferma delle premesse                                                         
Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.                   
Art. 2                                                                          
Oggetto della convenzione                                                       
L'intervento oggetto della presente convenzione prevede la nuova                
costruzione/il recupero di alloggi, destinati alla locazione                    
permanente, in conformita' alle disposizioni contenute nella presente           
convenzione, con l'osservanza delle caratteristiche, condizioni,                
modalita' e termini di cui ai successivi articoli.                              
Il numero totale degli alloggi da realizzare indicato negli elaborati           
di progetto e' pari a n.  . . . . . . . . . . . . . . .; quelli                 
convenzionati sono:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3).           
Il terreno/l'immobile oggetto di intervento e' pervenuto al Soggetto            
attuatore in seguito ad atto di compravendita con rogito del notaio             
. . . . . . . . . . . . . . . . . . in data . . . . . . . . . . . . .           
. rep. n. . . . . . . . . registrato in data . . . . . . . . . . . .            
. . . . . (ovvero in assegnazione con delibera comunale n. . . . .              
del . . . . . . . . . .).                                                       
Ai fini della garanzia sulla disponibilita' del bene e sulla liberta'           
da oneri reali, trascrizioni pregiudiziali, iscrizioni ipotecarie e             
altro, si formula la seguente ipotesi che va adattata a specifiche              
finalita' che si dovessero presentare.                                          
Il Soggetto attuatore (o il Comune in caso di assegnazione di area)             
garantisce la liberta' del terreno in oggetto da oneri reali,                   
trascrizioni pregiudizievoli ed iscrizioni ipotecarie, nonche'                  
diritti a favore di terzi che possano in qualsiasi modo limitare la             
proprieta' dell'area, eccetto iscrizioni ipotecarie a favore di mutui           
contratti per ottenere i finanziamenti necessari a provvedere alla              
costruzione degli immobili oggetto della presente convenzione o anche           
a garanzia di mutui contratti da tutti i successivi                             
acquirenti/assegnatari (aventi causa) degli stessi per ottenere                 
finanziamenti necessari al loro acquisto.                                       
Art. 3                                                                          
Caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi                         
Le caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi di nuova             
costruzione da cedere in locazione o in uso e godimento permanente              
devono essere conformi alle vigenti leggi in materia di edilizia                
economica e popolare, nonche' a tutte le disposizioni obbligatorie a            
norma di legge e regolamenti.                                                   
Art. 4                                                                          
Termine di inizio ed ultimazione dei lavori                                     
Ai fini dell'assegnazione del finanziamento regionale citato in                 
premessa, i lavori di costruzione degli edifici dovranno essere                 
iniziati entro il termine indicato nel provvedimento regionale di               
concessione del contributo.                                                     
I lavori dovranno essere ultimati entro il termine di validita' della           
concessione edilizia (2).                                                       
Il Comune puo' prorogare, ai sensi della vigente normativa, il                  
termine di ultimazione lavori in caso di comprovati motivi di forza             
maggiore, indipendenti dalla volonta' dell'operatore, appositamente             
documentati.                                                                    
Art. 5                                                                          
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria                                   
A titolo esemplificativo si riportano alcune casistiche da inserire             
nella convenzione, salvo che non si tratti di interventi all'interno            
di piani o programmi attuativi per i quali valgono le specifiche                
discipline (vedi delibera del Consiglio regionale 849/98).                      
Urbanizzazione primaria                                                         
(I caso: opere esistenti)                                                       
Gli eventuali obblighi del Soggetto attuatore sono definiti con                 
riferimento alla delibera comunale di recepimento della normativa               
regionale vigente, con particolare riguardo all'applicazione                    
dell'art. A.26 dell'allegato alla L.R. 20/00.                                   
(II caso: opere mancanti)                                                       
Possono verificarsi due casi:                                                   
2.a) Realizzazione delle opere da parte del Comune.                             
Nel caso in cui il Comune provveda direttamente alla realizzazione              
delle opere di urbanizzazione, il Soggetto attuatore e' tenuto a:               
- cedere gratuitamente le aree necessarie per l'esecuzione delle                
opere di urbanizzazione primaria;                                               
- versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione                
primaria, quantificato in Euro . . . . . . . . . . . . . . , ai sensi           
della delibera di Consiglio regionale 849/98 pubblicata nel                     
Bollettino Ufficiale regionale n. 49 del 10 aprile 1998, cosi' come             
recepita con delibera comunale n. . . . . del . . . . . . . . . .               
(ovvero determinato dal Comune nel caso di interventi in area PEEP o            
PIP).                                                                           
2.b) Realizzazione delle opere da parte del Soggetto attuatore                  
Poiche' il lotto e' privo delle opere di urbanizzazione primaria di             
cui al punto 1.1) della delibera di Consiglio regionale 849/98                  
pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 49 del 10 aprile               
1998, esse saranno realizzate direttamente dal Soggetto attuatore               
alle seguenti condizioni:                                                       
- cedere gratuitamente le opere, i manufatti e le aree di pertinenza;           
- sottoporre ad approvazione comunale il progetto delle opere di                
urbanizzazione primaria;                                                        
- eseguire le opere cosi' come sono state approvate;                            
- allacciare il lotto ed il fabbricato ai pubblici servizi.                     
I lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria                
dovranno essere ultimati entro il . . . . . . . . . . . . . . Le                
opere e i manufatti saranno soggetti a verifiche in corso d'opera ed            
al collaudo definitivo da eseguirsi a cura del Comune ed a spese del            
Soggetto attuatore.                                                             
Il Comune effettuera' il controllo sull'esecuzione delle opere di               
urbanizzazione con le seguenti modalita':                                       
- mediante sorveglianza in corso d'opera da parte dei competenti                
Uffici Tecnici comunali;                                                        
- mediante il controllo delle opere, da parte dei suddetti uffici per           
un periodo di mesi tre a decorrere dalla completa ultimazione dei               
lavori; il controllo e' diretto ad accertare il soddisfacente                   
funzionamento delle opere stesse.                                               
Il certificato di collaudo definitivo dovra' comunque essere emesso             
entro mesi . . . . . . . . . . . dalla effettiva ultimazione dei                
lavori, in seguito ad accertamento della loro esecuzione a perfetta             
regola d'arte; trascorso inutilmente tale termine le opere tutte si             
intenderanno accettate.                                                         
Ai soli effetti dell'utilizzo delle opere di urbanizzazione, ove non            
sia stato ancora rilasciato il certificato di collaudo definitivo               
delle stesse e non siano trascorsi i termini di cui sopra, gli Uffici           
Tecnici comunali potranno attestare il regolare funzionamento delle             
opere medesime.                                                                 
In ogni caso il Soggetto attuatore per le opere ed i manufatti di cui           
al presente articolo, e' tenuto alla garanzia e agli obblighi                   
disciplinati dagli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice civile, a                 
favore del Comune.                                                              
All'emissione del certificato di collaudo definitivo, ovvero al                 
trascorrere infruttuoso del termine previsto per l'emissione, le                
opere ed i manufatti di cui al presente articolo e le aree di                   
pertinenza passeranno automaticamente in proprieta' al Comune di . .            
. . . . . . . . . . . . . . . , il quale ne assumera' immediatamente            
la gestione e la manutenzione, salvo quanto previsto dal comma                  
precedente.                                                                     
A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti           
ai sensi del presente articolo il Soggetto attuatore, prima del                 
rilascio della concessione edilizia, produrra' fidejussione                     
dell'importo di Euro  . . . . . . . . . . . . . . . . . ,                       
corrispondente al valore attribuito alle opere di urbanizzazione da             
realizzare a sua cura e spese.                                                  
Il Comune provvedera' a svincolare la fidejussione entro un mese                
dall'emissione del certificato di collaudo definitivo ovvero al                 
trascorrere infruttuoso del termine previsto per l'emissione; la                
fidejussione si intende automaticamente svincolata decorsi quindici             
giorni dalla data di messa in mora del Comune stesso.                           
In caso di inosservanza da parte del Soggetto attuatore dei termini             
di ultimazione dei lavori come sopra indicati, il Comune provvedera'            
a rivalersi sul fidejussione nella misura necessaria ad eseguire le             
opere di urbanizzazione primaria non realizzate.                                
Urbanizzazione secondaria                                                       
Fatte salve le disposizioni previste da particolari piani o programmi           
attuativi il Soggetto attuatore si impegna a versare il contributo              
commisurato agli oneri di urbanizzazione secondaria e quantificato in           
Euro . . . . . . . . . . . . . . . . ai sensi della delibera di                 
Consiglio regionale 849/98 pubblicata nel Bollettino Ufficiale                  
regionale n. 49 del 10 aprile 1998, cosi' come recepito con delibera            
comunale n. . . . . . . . del . . . . . . . . . . . . . Il versamento           
e' da effettuarsi in unica soluzione o in forma rateizzata, con                 
fidejussione a garanzia della parte non versata, secondo quanto                 
stabilito con delibera comunale.                                                
Art. 6                                                                          
Determinazione delle componenti del costo degli alloggi                         
Il costo complessivo di costruzione degli alloggi, riferito alla                
superficie complessiva Sc, determinata ai sensi dell'art. 2 del DM              
801/77, cosi' come integrata dalla normativa regionale, al netto                
dell'IVA e di ogni altro onere fiscale, e' costituito dalle seguenti            
voci:                                                                           
a) Euro . . . . . . . . . . . , quale valore reale dell'area                    
determinato con una delle seguenti modalita' alternative: - in misura           
pari al valore denunciato in occasione di trasferimenti di proprieta'           
avvenuti nel quinquennio antecedente alla data di stipula della                 
convenzione, su richiesta specifica del concessionario, anche in caso           
di intervento sul patrimonio edilizio esistente (Legge 10/77, art. 8,           
comma 3, modificato con Legge 47/88, art. 14) (2); - quale valore               
reale dell'area o dell'edificio determinato dal Comune nel caso di              
area PEEP o comunque pubblica; (in alternativa, in caso di assenza              
dei dati di cui ai punti precedenti): - quale valore convenuto con il           
Comune nel caso di area gia' di proprieta' del Soggetto attuatore               
(4);                                                                            
b) Euro . . . . . . . . . . . quale costo di costruzione inteso come            
costo di realizzazione tecnica (5);                                             
c) Euro . . . . . . . . . . . quale costo delle opere di                        
urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 5 della Legge           
10/77 (2), determinato con riferimento alla normativa regionale sugli           
oneri di urbanizzazione cosi' come recepita con delibera comunale n.            
. . . . . del . . . . . . . . ., ovvero da specifiche convenzioni               
urbanistiche;                                                                   
d) Euro . . . . . . . . . . . per spese generali, fra cui quelle                
tecniche, promozionali, commerciali, oneri finanziari, ecc., pari al            
. . . . % (6) dei costi di cui alle precedenti lettere a), b) e c).             
Il costo complessivo di costruzione ammonta a Euro . . . . . .                  
La superficie complessiva e' definita in . . . . . . mq.                        
Art. 7                                                                          
Costo iniziale degli alloggi                                                    
Il costo iniziale degli alloggi di cui alla presente convenzione,               
ottenuto dividendo il costo complessivo di cui al precedente art. 6             
per la superficie complessiva Sc, e' fissato in Euro . . . . . . . al           
mq. di Sc.                                                                      
Detto costo puo' essere considerato "medio" e potra' pertanto variare           
in diminuzione od in aumento per ciascun alloggio in misura non                 
superiore al 10% dello stesso, in funzione delle caratteristiche                
intrinseche degli alloggi, fermo restando il prezzo massimo                     
complessivo di cui al primo comma.                                              
Art. 8                                                                          
Canoni di locazione degli alloggi e revisione periodica                         
Il canone annuo di locazione permanente o di godimento permanente di            
ciascun alloggio e delle relative pertinenze e' calcolato in misura             
percentuale pari al . . . .% (7) del costo iniziale dell'alloggio               
stabilito ai sensi del precedente art. 7.                                       
La determinazione del canone viene effettuata, ferma restando la                
percentuale massima di cui sopra, sulla base del piano finanziario              
presentato dal Soggetto attuatore, che tiene conto anche delle                  
modalita' di aggiornamento del canone.                                          
A titolo esemplificativo si riportano gli elementi principali del               
piano finanziario che concorrono alla determinazione del canone:                
- contributi concessi;                                                          
- apporto finanziario dell'assegnatario (se previsto);                          
- l'ammontare dei capitali investiti (finanziamenti);                           
- i costi finanziari dei capitali investiti (oneri di finanziamento);           
- l'ammontare tecnico (ricostituzione del capitale) o finanziario;              
- i costi delle opere di manutenzione straordinaria;                            
- i costi generali (di amministrazione, gestione, assicurazione,                
imposte, tasse, ecc.);                                                          
- le modalita' di aggiornamento del canone.                                     
Il Soggetto attuatore puo' comunque pattuire canoni di locazione in             
misura inferiore a quella risultante dall'applicazione dei commi                
precedenti.                                                                     
Il canone determinato ai sensi del precedente comma non e'                      
comprensivo delle spese condominiali e di . . . . . . . . . . (8).              
Le variazioni dei canoni ed i parametri utilizzati devono essere                
comunicati a ciascun assegnatario/locatario prima della scadenza del            
pagamento del nuovo importo.                                                    
Art. 9                                                                          
Vincoli e requisiti soggettivi                                                  
La durata del vincolo di destinazione alla locazione o al godimento             
e' permanente.                                                                  
In applicazione dell'art. 14 della L.R. n. 24 dell'8 agosto 2001, il            
Soggetto attuatore, si impegna in caso di cessazione o cambiamento di           
attivita' a devolvere, a titolo gratuito, il patrimonio immobiliare             
in oggetto al Comune, con le eventuali esclusioni previste dal citato           
articolo 14.                                                                    
(Adattare il presente comma alla tipologia dell'operatore).                     
Il Comune concede/non concede la possibilita' di cessione                       
dell'immobile nel suo insieme oggetto della presente convenzione.               
(Norma da applicare nel caso in cui il Comune conceda la possibilita'           
di cui al comma precedente).                                                    
La cessione potra' avvenire dopo  . . . . . anni dell'inizio della              
locazione e dovra' prevedere espressamente la prosecuzione a tempo              
indeterminato della destinazione alla locazione permanente e agli               
altri vincoli previsti dalla presente convenzione.                              
Il prezzo di cessione dovra' essere comunque inferiore al costo                 
definito agli artt. 6 e 7.                                                      
Nel caso di vendite successive, il prezzo di cessione degli alloggi,            
ipotizzato in uno stato di normale conservazione, e' cosi'                      
aggiornato:                                                                     
1) rivalutazione del prezzo aggiornato dalla data di consegna degli             
alloggi, applicando gli indici ISTAT dei costi di costruzione fino              
alla data della successiva vendita;                                             
2) aggiunta del valore documentato delle eventuali spese per                    
interventi di cui alle lettere b), c), d), dell'art. 31 della Legge             
457/78 (2).                                                                     
L'alloggio deve essere occupato in modo continuativo e direttamente             
dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare; eventuali deroghe                 
devono essere espressamente previste dal contratto di locazione ed              
autorizzazione dal Comune o in caso di cooperative di abitazione a              
proprieta' indivisa dal Consiglio di amministrazione delle stesse.              
I locatari e gli assegnatari di tali alloggi devono essere in                   
possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di                   
edilizia agevolata.                                                             
In caso di morte del locatario il contratto si trasferisce al coniuge           
e agli altri componenti con lui conviventi al momento del decesso,              
secondo quanto previsto dalla legislazione in materia di locazione ad           
uso abitativo.In caso di morte dell'assegnatario si applicano le                
disposizioni di cui all'art. 17 della Legge 179/92.                             
L'operatore concessionario e' tenuto a verificare la permanenza del             
requisito dell'impossidenza.                                                    
L'assegnatario o il locatario, entro il mese di gennaio di ogni anno,           
deve presentare all'operatore concessionario idonea documentazione o            
dichiarazione sostitutiva di atto notorio per dimostrare la                     
sussistenza di tale requisito. In caso di mancata produzione di tale            
documentazione l'operatore procedera' autonomamente ad effettuare la            
verifica, addebitandone il costo all'assegnatario o al locatario.               
La perdita del requisito comporta, per il locatario, la risoluzione             
del contratto a norma dell'art. 1456 del Codice civile e per                    
l'assegnatario, la decadenza dall'assegnazione e risoluzione                    
dell'eventuale contratto, con l'obbligo da parte sia del locatario              
che dell'assegnatario, a liberare l'alloggio entro e non oltre sei              
mesi dalla data di intimazione al rilascio. Dell'intimazione a                  
rilascio dell'alloggio deve essere data comunicazione, per                      
conoscenza, al Comune.                                                          
La durata iniziale del contratto di locazione non puo' essere                   
inferiore ad anni otto; trascorso tale periodo il contratto e'                  
rinnovato in base a quanto previsto dalla normativa vigente a                   
condizione che:                                                                 
a) il locatario risulti essere in possesso, alla data del rinnovo,              
dei requisiti soggettivi a quel momento vigenti;                                
b) non risulti essere moroso o inadempiente.                                    
Il contratto di locazione deve disciplinare anche i casi di                     
inadempienza o di recesso del locatario e di revoca dell'assegnazione           
dell'alloggio.                                                                  
Per le cooperative a proprieta' indivisa si applica la normativa                
prevista dallo Statuto e dai Regolamenti (9).                                   
Art. 10                                                                         
Durata della convenzione                                                        
La convenzione vincola il Soggetto attuatore ed i suoi aventi causa             
al rispetto degli obblighi dalla stessa previsti per la durata di               
anni  . . . . . (10) dalla data della stipulazione.                             
Alla scadenza della presente convenzione, il canone di locazione e'             
stabilito, in base ai criteri previsti dall'art. 8, in accordo con il           
Comune ed e' recepito in una nuova convenzione.                                 
La destinazione a locazione permanente non e' modificabile.                     
(Nel caso di area ceduta dal Comune in diritto di superficie si                 
dovra' fare riferimento alla durata prevista nell'atto di cessione).            
Art. 11                                                                         
Trascrizione della convenzione                                                  
La convenzione e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche           
vengono trascritte nei registri immobiliari a cura del Comune e a               
spese del Soggetto attuatore.                                                   
Le spese di trascrizione devono essere versate dal Soggetto attuatore           
contestualmente alla stipula della convenzione o a quella degli atti            
integrativi o modificativi.                                                     
Art. 12                                                                         
Controlli e sanzioni                                                            
L'attivita' di controllo sul rispetto di quanto previsto nella                  
presente convenzione e' di competenza comunale.                                 
Ogni pattuizione stipulata in violazione dei criteri di                         
determinazione dei costi e dei canoni di locazione di cui agli artt.            
7, 8 e 9 della presente convenzione nel corso del periodo di                    
validita' e' nulla per la parte di prezzo o di canone eccedente.                
L'annullamento o la decadenza della concessione edilizia, nonche' la            
violazione delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione,              
determinano la risoluzione di diritto della presente convenzione.               
In tal caso, nell'ipotesi di risoluzione della convenzione per colpa            
del Soggetto attuatore questi dovra' restituire il contributo                   
concesso dalla Regione, citato in premessa, cosi' ricalcolato:                  
- contributo concesso maggiorato degli interessi legali dal momento             
dell'erogazione alla risoluzione;                                               
- maggiorazione per penale pari al . . .% (11) della somma calcolata            
al precedente punto.                                                            
La somma degli importi sopra determinati va rapportata                          
proporzionalmente al numero di anni di destinazione alla locazione              
permanente rispetto al periodo di riferimento valutato in sessanta              
anni.                                                                           
L'importo delle somme recuperate sara' comunicato alla Regione;                 
questo restera' nelle disponibilita' del Comune con il vincolo di               
destinazione ad interventi nel settore del patrimonio di edilizia               
residenziale pubblica. Il Comune relazionera' alla Regione                      
annualmente in merito all'attivita' di recupero e all'utilizzo dei              
recuperi stessi.                                                                
Il contributo di cui all'art. 3 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10              
(2), e' dovuto nella misura stabilita al momento del verificarsi                
dell'evento risolutivo maggiorato relativamente alla quota di cui               
all'art. 6 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (2) del . . .% (11) a             
titolo di penale, oltre agli interessi legali.                                  
Note                                                                            
 (1) Indicare di quale tipo di finanziamento si tratta: edilizia                
agevolata, edilizia agevolata con fondi di sovvenzionata,                       
finanziamento regionale, altre tipologie di finanziamento.                      
 (2) La dizione andra' corretta all'entrata in vigore del DPR                   
6/6/2001, n. 380.                                                               
 (3) Devono essere individuati gli alloggi e le superfici. Eventuali            
variazioni nella individuazione degli alloggi non potranno comportare           
modifiche alle caratteristiche che hanno dato luogo al finanziamento.           
Tali modifiche saranno comunicate al Comune che le recepira' con                
apposito atto.                                                                  
 (4) Si veda l'art. 8 della Legge 10/77, ed in particolare il comma 2           
(2).                                                                            
 (5) Il Comune nel definire il costo tiene conto dell'andamento dei             
piu' recenti appalti dell'operatore apportando eventuali modifiche al           
termine dei lavori.                                                             
 (6) Il Comune definisce la percentuale.                                        
 (7) La percentuale e' fissata nei singoli programmi. Per il                    
programma di cui alla delibera del Consiglio regionale 1356/00 la               
percentuale massima e' del 4,5% con le condizioni previste                      
dall'Allegato "A", punto 5 della delibera stessa.                               
 (8) Gli eventuali altri oneri sono da precisare in maniera                     
dettagliata nella presente convenzione. E' necessario avere riguardo            
alle particolari caratteristiche degli interventi con carattere                 
sperimentale (esempio: delibera Consiglio regionale 415/96, delibera            
Consiglio regionale 134/00) finalizzati ad alcune categorie sociali,            
quali; anziani, studenti, lavoratori in mobilita' territoriale, ecc.            
In tali casi, dovendo procedere ad assegnare o locare posti letto               
ovvero fornire servizi e assistenza alla persona, per periodi di                
tempo legati a esigenze personali o da condizioni oggettive di                  
lavoro, di salute, ecc. il canone, come sopra determinato, va inteso            
riferito all'uso dell'alloggio e non comprende eventuali costi                  
aggiuntivi che l'assegnatario o il locatario concordino di sostenere            
per specifiche prestazioni e servizi alla persona. Le modalita'                 
contrattuali potranno essere articolate, per durata e per contenuto             
dello scambio, in relazione alle specifiche finalita' sociali                   
dell'intervento da convenzionare.                                               
 (9) Per quando riguarda la locazione da regolare con contratti o               
assegnazione di tipo "speciali", che saranno effettuate in favore di            
particolari categorie sociali, verranno adottati contratti aventi               
forme e contenuti particolari da definire con i Comuni, sentite le              
organizzazioni e le associazioni degli interessati.                             
(10) La durata della convenzione sara' stabilita con riferimento alla           
proprieta' dell'area, al diritto di superficie, alla tipologia di               
finanziamento, ecc., con riferimento alla normativa vigente.                    
(11) Il Comune determina le percentuali delle maggiorazioni a titolo            
di penale.                                                                      
ALLEGATO "C"                                                                    
Abitazioni in locazione a termine                                               
Convenzione tipo                                                                
L'anno . . . . . . . . . il giorno . . . . . . . del mese di                    
avanti a me                                                                     
sono presenti i signori:                                                        
c.f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a                               
che interviene nel presente atto in qualita' di                                 
del Comune di                                                                   
legale rappresentante dell'impresa o cooperativa                                
successivamente denominata Soggetto attuatore con sede in . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . n.   . . . . .                                                        
in virtu' dei poteri conferitigli mediante                                      
Detti comparenti, della cui identita' personale, qualifiche e                   
capacita' a contrarre io Ufficiale rogante sono certo, assumendone la           
piena responsabilita'                                                           
premesso                                                                        
- che con atto n.  . . . . . .  del . . . . . . . . . . . , ai sensi            
della delibera di programma regionale n. . . . . . . . del . . . . .            
. . . . . . . . e' stato assegnato al Soggetto attuatore un                     
finanziamento per . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) di Euro . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per un intervento di nuova              
costruzione/recupero di un edificio da realizzarsi in comune di . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . .   n. . . . . . . . . . . . . . .,               
destinato alla locazione a termine ovvero assegnazione o godimento a            
termine;                                                                        
- che . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . (Soggetto attuatore) ha presentato al Comune di . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . in data   . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . la richiesta di concessione ai sensi della Legge 28/1/1977, n.            
10 (2) sull'area di proprieta' (ovvero acquisita in assegnazione dal            
Soggetto attuatore);                                                            
- che l'area/immobile oggetto di intervento e' distinta in Catasto al           
foglio n.  . . . . . . . . . . . . . . . . part. n. . . . . . . . . .           
. . . . . come indicato negli elaborati di progetto presentati per              
ottenere la concessione (2);                                                    
(in alternativa, nel caso in cui la concessione sia gia' stata                  
rilasciata):                                                                    
- che in data . . . . . . . . . . . . . il Comune di . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha rilasciato la                  
concessione (2) n. . . . . . . ;                                                
- che il Soggetto attuatore, trattandosi di intervento ammesso a                
contributo regionale per la locazione o al godimento a termine per n.           
. . . . . alloggi, deve convenzionarsi ai sensi delle sopracitate               
leggi al fine di definire i canoni di locazione concordati con il               
Comune;                                                                         
- che per effetto della presente convenzione il contributo di cui               
all'art. 3 della Legge 10/77 e' ridotto alla sola quota di cui                  
all'art. 5 della stessa legge (oneri di urbanizzazione) (2);                    
- che alla presente convenzione sono allegati, formandone parte                 
integrante, i seguenti documenti:                                               
(in alternativa):                                                               
per la redazione della presente convenzione si fa riferimento alla              
seguente documentazione, conservata agli atti d'ufficio di questo               
Comune:                                                                         
 copia del progetto approvato dal Comune;                                       
 copia della concessione edilizia (2);                                          
 tabella "Costi e canoni degli alloggi".                                        
Tutto cio' premesso le parti convengono quanto segue.                           
Art. 1                                                                          
Conferma delle premesse                                                         
Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.                   
Art. 2                                                                          
Oggetto della convenzione                                                       
L'intervento oggetto della presente convenzione prevede la nuova                
costruzione/il recupero di alloggi, destinati alla locazione per un             
periodo di anni . . . . . (minimo 10 anni), in conformita' alle                 
disposizioni contenute nella presente convenzione, con l'osservanza             
delle caratteristiche, condizioni, modalita' e termini di cui ai                
successivi articoli.                                                            
Il numero totale degli alloggi concessionati indicato negli elaborati           
di progetto e' pari a n.  . . . . . . . . . . . . . . .; quelli                 
convenzionati sono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3).           
Il terreno/l'immobile oggetto di intervento e' pervenuto al Soggetto            
attuatore in seguito ad atto di compravendita con rogito del notaio             
. . . . . . . . . . . . . . . . . . in data . . . . . . . . . . . . .           
. rep. n. . . . . . . . registrato in data . . . . . . . . . . . . .            
. . . . (ovvero in assegnazione con delibera comunale n. . . . . del            
. . . . . . . . . .).                                                           
Ai fini della garanzia sulla disponibilita' del bene e sulla liberta'           
da oneri reali, trascrizioni pregiudiziali, iscrizioni ipotecarie e             
altro, si formula la seguente ipotesi che va adattata a specifiche              
finalita' che si dovessero presentare.                                          
Il Soggetto attuatore (o il Comune in caso di assegnazione di area)             
garantisce la liberta' del terreno in oggetto da oneri reali,                   
trascrizioni pregiudizievoli ed iscrizioni ipotecarie, nonche'                  
diritti a favore di terzi che possano in qualsiasi modo limitare la             
proprieta' dell'area, eccetto iscrizioni ipotecarie a favore di mutui           
contratti per ottenere i finanziamenti necessari a provvedere alla              
costruzione degli immobili oggetto della presente convenzione o anche           
a garanzia di mutui contratti da tutti i successivi                             
acquirenti/assegnatari (aventi causa) degli stessi per ottenere                 
finanziamenti necessari al loro acquisto.                                       
Art. 3                                                                          
Caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi                         
Le caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi di nuova             
costruzione o di recupero da cedere in locazione a termine devono               
essere conformi alle vigenti leggi in materia di edilizia economica e           
popolare, nonche' a tutte le disposizioni obbligatorie a norma di               
legge e regolamenti.                                                            
Art. 4                                                                          
Termine di inizio ed ultimazione dei lavori                                     
Ai fini dell'assegnazione del finanziamento regionale citato in                 
premessa, i lavori di costruzione degli edifici dovranno iniziare               
entro il termine indicato nel provvedimento regionale di concessione            
del contributo.                                                                 
I lavori dovranno esser ultimati entro il termine di validita' della            
concessione edilizia (2).                                                       
Il Comune puo' prorogare, ai sensi della vigente normativa, il                  
termine di ultimazione lavori in caso di comprovati motivi di forza             
maggiore, indipendenti dalla volonta' dell'operatore, appositamente             
documentati.                                                                    
Art. 5                                                                          
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria                                   
A titolo esemplificativo si riportano alcune casistiche da inserire             
alternativamente nella convenzione, salvo che non si tratti di                  
interventi all'interno di piani o programmi attuativi per i quali               
valgono le specifiche discipline (vedi delibera del Consiglio                   
regionale 849/98).                                                              
Urbanizzazione primaria                                                         
(I caso: opere esistenti)                                                       
Gli eventuali obblighi del Soggetto attuatore sono definiti con                 
riferimento alla delibera comunale di recepimento della normativa               
regionale vigente, con particolare riguardo all'applicazione                    
dell'art. A.26 dell'allegato alla L.R. 20/00.                                   
(II caso: opere mancanti)                                                       
Possono verificarsi due casi:                                                   
2.a) Realizzazione delle opere da parte del Comune.                             
Nel caso in cui il Comune provveda direttamente alla realizzazione              
delle opere di urbanizzazione, il Soggetto attuatore e' tenuto a:               
- cedere gratuitamente le aree necessarie per l'esecuzione delle                
opere di urbanizzazione primaria;                                               
- versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione                
primaria, quantificato in Euro . . . . . . . . . . . . . . , ai sensi           
della delibera di Consiglio regionale 849/98 pubblicata nel                     
Bollettino Ufficiale regionale n. 49 del 10 aprile 1998, cosi' come             
recepita con delibera comunale n. . . . . del . . . . . . . . .                 
(ovvero determinato dal Comune nel caso di interventi in area PEEP o            
PIP).                                                                           
2.b) Realizzazione delle opere da parte del Soggetto attuatore                  
Poiche' il lotto e' privo delle opere di urbanizzazione primaria di             
cui al punto 1.1) della delibera di Consiglio regionale 849/98                  
pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 49 del 10 aprile               
1998, esse saranno realizzate direttamente dal Soggetto attuatore               
alle seguenti condizioni:                                                       
- cedere gratuitamente le opere, i manufatti e le aree di pertinenza;           
- sottoporre ad approvazione comunale il progetto delle opere di                
urbanizzazione primaria;                                                        
- eseguire le opere cosi' come sono state approvate;                            
- allacciare il lotto ed il fabbricato ai pubblici servizi.                     
I lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria                
dovranno essere ultimati entro il . . . . . . . . . . . . . . Le                
opere e i manufatti saranno soggetti a verifiche in corso d'opera ed            
al collaudo definitivo da eseguirsi a cura del Comune ed a spese del            
Soggetto attuatore.                                                             
Il Comune effettuera' il controllo sull'esecuzione delle opere di               
urbanizzazione con le seguenti modalita':                                       
- mediante sorveglianza in corso d'opera da parte dei competenti                
Uffici Tecnici comunali;                                                        
- mediante il controllo delle opere, da parte dei suddetti uffici per           
un periodo di mesi tre a decorrere dalla completa ultimazione dei               
lavori; il controllo e' diretto ad accertare il soddisfacente                   
funzionamento delle opere stesse.                                               
Il certificato di collaudo definitivo dovra' comunque essere emesso             
entro mesi . . . . . . . . . . . dalla effettiva ultimazione dei                
lavori, in seguito ad accertamento della loro esecuzione a perfetta             
regola d'arte; trascorso inutilmente tale termine le opere tutte si             
intenderanno accettate.                                                         
Ai soli effetti dell'utilizzo delle opere di urbanizzazione, ove non            
sia stato ancora rilasciato il certificato di collaudo definitivo               
delle stesse e non siano trascorsi i termini di cui sopra, gli Uffici           
Tecnici comunali potranno attestare il regolare funzionamento delle             
opere medesime.                                                                 
In ogni caso il concessionario, per le opere ed i manufatti di cui al           
presente articolo, e' tenuto alla garanzia e agli obblighi                      
disciplinati dagli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice civile, a                 
favore del Comune.                                                              
All'emissione del certificato di collaudo definitivo, ovvero al                 
trascorrere infruttuoso del termine previsto per l'emissione, le                
opere ed i manufatti di cui al presente articolo e le aree di                   
pertinenza passeranno automaticamente in proprieta' al Comune di . .            
. . . . . . . . . . . . . . . , il quale ne assumera' immediatamente            
la gestione e la manutenzione, salvo quanto previsto dal comma                  
precedente.                                                                     
A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti           
ai sensi del presente articolo il Soggetto attuatore, prima del                 
rilascio della concessione edilizia, produrra' fidejussione                     
dell'importo di Euro  . . . . . . . . . . . . . . . . . ,                       
corrispondente al valore attribuito alle opere di urbanizzazione da             
realizzare a sua cura e spese.                                                  
Il Comune provvedera' a svincolare la fidejussione entro un mese                
dall'emissione del certificato di collaudo definitivo ovvero al                 
trascorrere infruttuoso del termine previsto per l'emissione; la                
fidejussione si intende automaticamente svincolata decorsi quindici             
giorni dalla data di messa in mora del Comune stesso.                           
In caso di inosservanza da parte del Soggetto attuatore dei termini             
di ultimazione dei lavori come sopra indicati, il Comune provvedera'            
a rivalersi sul fidejussione nella misura necessaria ad eseguire le             
opere di urbanizzazione primaria non realizzate.                                
Urbanizzazione secondaria                                                       
Fatte salve le disposizioni previste da particolari piani o programmi           
attuativi il Soggetto attuatore si impegna a versare il contributo              
commisurato agli oneri di urbanizzazione secondaria (art. 46, L.R.              
47/78 e successive modificazioni) e quantificato in Euro . . . . . .            
. . . . . . . . . . ai sensi della delibera di Consiglio regionale              
849/98 pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 49 del 10               
aprile 1998, cosi' come recepito con delibera comunale n. . . . . . .           
. del . . . . . . . . . . . . . Il versamento e' da effettuarsi in              
unica soluzione o in forma rateizzata, con fidejussione a garanzia              
della parte non versata, secondo quanto stabilito con delibera                  
comunale.                                                                       
Art. 6                                                                          
Determinazione delle componenti del costo degli alloggi                         
Il costo complessivo di costruzione degli alloggi, riferito alla                
superficie complessiva Sc, determinata ai sensi dell'art. 2 del DM              
801/77, cosi' come integrata dalla normativa regionale, al netto                
dell'IVA e di ogni altro onere fiscale, e' costituito dalle seguenti            
voci:                                                                           
a) Euro . . . . . . . . . . . quale valore reale dell'area                      
determinato con una delle seguenti modalita' alternative: - in misura           
pari al valore denunciato in occasione di trasferimenti di proprieta'           
avvenuti nel quinquennio antecedente alla data di stipula della                 
convenzione, su richiesta specifica del concessionario, anche in caso           
di intervento sul patrimonio edilizio esistente (Legge 10/77, art. 8,           
comma 3, modificato con Legge 47/88, art. 14) (2); - quale valore               
reale dell'area o dell'edificio determinato dal Comune nel caso di              
area PEEP o comunque pubblica; (in alternativa, in caso di assenza              
dei dati di cui ai punti precedenti): - quale valore convenuto con il           
Comune nel caso di area gia' di proprieta' del Soggetto attuatore               
(4);                                                                            
b) Euro . . . . . . . . . . . quale costo di costruzione inteso come            
costo di realizzazione tecnica;                                                 
c) Euro . . . . . . . . . . . quale costo delle opere di                        
urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 5 della Legge           
10/77 (2), determinato con riferimento alla normativa regionale sugli           
oneri di urbanizzazione cosi' come recepita con delibera comunale n.            
. . . . . del . . . . . . . . ., ovvero da specifiche convenzioni               
urbanistiche;                                                                   
d) Euro . . . . . . . . . . . per spese generali, fra cui quelle                
tecniche, promozionali, commerciali, amministrative, oneri                      
finanziari, ecc., pari al . . . . % (5) dei costi di cui alle                   
precedenti lettere a), b), c).                                                  
Il costo complessivo di costruzione ammonta a Euro . . . . . .                  
La superficie complessiva e' definita in . . . . . . mq.                        
Art. 7                                                                          
Costo iniziale degli alloggi                                                    
Il costo iniziale degli alloggi di cui alla presente convenzione,               
ottenuto dividendo il costo complessivo di cui al precedente art. 6             
per la superficie complessiva Sc, e' fissato in Euro . . . . . . . al           
mq. di Sc.                                                                      
Detto costo puo' essere considerato "medio" e potra' pertanto variare           
in diminuzione od in aumento per ciascun alloggio in misura non                 
superiore al 10% dello stesso, in funzione delle caratteristiche                
intrinseche degli alloggi, fermo restando il costo massimo                      
complessivo di cui al primo comma.                                              
Ai fini della determinazione dei prezzi di vendita, il costo                    
dell'alloggio, ipotizzato in uno stato normale di conservazione, e'             
cosi' aggiornato:                                                               
1) rivalutazione del prezzo aggiornato alla data di ultimazione dei             
lavori, applicando gli indici ISTAT dei costi di costruzione fino               
alla data presa come riferimento per la vendita;                                
2) aggiunta del valore documentato delle eventuali spese per                    
interventi di cui alle lettere b), c), d), dell'art. 31 della Legge             
457/78.I criteri di revisione del prezzo di cessione di cui al punto            
1) del presente articolo, si applicano anche nel caso di alloggi per            
i quali non siano intervenuti ne' preliminare di vendita ne' delibera           
di assegnazione, venduti o assegnati successivamente alla fine dei              
lavori.                                                                         
Art. 8                                                                          
Canone di locazione degli alloggi e revisione periodica                         
Il canone annuo iniziale di locazione di ciascun alloggio e della               
relativa pertinenza e' calcolato secondo le modalita' stabilite dalla           
Legge 413/98 per il regime concordato, con una riduzione . . . . . .            
. . (6), a fronte del contributo concesso pari a Euro . . . . . . . .           
. . . . (. . .% del costo degli alloggi).                                       
I dati relativi alla consistenza degli alloggi e delle relative                 
pertinenze definiti dalla Superficie complessiva Sc calcolata cosi'             
come definito dall'art. 7, sono riportati nell'allegata Tabella                 
A/QE/LT che riporta per ogni unita' immobiliare in locazione il                 
costo, il canone concordato ai sensi della Legge 413/98, il canone da           
applicare (ridotto rispetto a quello concordato).                               
La Tabella A/QE/LT potra' essere aggiornata e trasmessa in via                  
definitiva al Comune che la recepira' con apposito atto prima della             
consegna degli alloggi.                                                         
Il canone di locazione viene aggiornato secondo le modalita' previste           
dagli accordi per i contratti a regime concordato.                              
Il Soggetto attuatore puo' comunque pattuire canoni di locazione in             
misura inferiore a quella risultante dall'applicazione dei commi                
precedenti.                                                                     
Il canone determinato ai sensi del precedente comma non e'                      
comprensivo delle spese condominiali.                                           
Al locatario e' riconosciuto il diritto di verifica del canone                  
determinato, con possibilita' di avvalersi dell'assistenza delle                
organizzazioni sindacali.                                                       
Art. 9                                                                          
Vincoli e requisiti soggettivi                                                  
Gli alloggi debbono essere destinati alla locazione per un periodo              
minimo di . . . . . anni.                                                       
La locazione avviene in regime di canone concordato ai sensi della              
Legge 431/98.                                                                   
La destinazione alla locazione non puo' essere inferiore ad anni                
dieci e l'alloggio non deve rimanere vuoto oltre i sei mesi.                    
L'operatore puo' alienare l'intervento nel suo complesso ovvero per             
blocchi unitari (esempio: un intero vano scale o corpo di edificio),            
con esclusione delle vendite frazionate dei singoli alloggi, anche              
prima del termine di cui al precedente articolo garantendo la                   
prosecuzione dei contratti di locazione fino alla scadenza del                  
termine al prezzo definito dall'art. 7.                                         
Gli alloggi devono essere occupati in modo continuativo e                       
direttamente dall'assegnatario/locatario e dal suo nucleo familiare.            
I locatari e gli assegnatari di tali alloggi devono essere in                   
possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di                   
edilizia agevolata.                                                             
In caso di morte del locatario o dell'assegnatario, il contratto si             
trasferisce al coniuge e agli altri familiari con lui conviventi al             
momento del decesso, secondo quanto previsto dalla legge in materia             
di locazione ad uso abitativo.                                                  
Nel caso in cui nel corso del periodo minimo iniziale di locazione di           
dieci anni, un'abitazione si renda disponibile per il recesso del               
conduttore o per la risoluzione del contratto per sua colpa,                    
l'operatore e' tenuto a sostituire il conduttore con altro in                   
possesso dei requisiti in vigore per quella tipologia di interventi,            
stipulando un contratto di durata uguale al periodo di tempo residuo;           
tale obbligo potra' non essere osservato qualora il periodo di tempo            
residuo sia inferiore a sei mesi e l'operatore comunichi al Comune la           
sua intenzione di alienare l'abitazione ovvero di utilizzarla                   
direttamente alle condizioni previste al successivo art. 10.Il                  
contratto di locazione deve disciplinare anche i casi di inadempienza           
o di recesso del locatario e di revoca dell'assegnazione                        
dell'alloggio.                                                                  
Art. 10                                                                         
Norme per il periodo successivo                                                 
Alla scadenza di cui al precedente art. 9, il contratto e' risolto di           
diritto.                                                                        
Entro i sei mesi successivi l'operatore/proprietario puo':                      
a) rinnovare i contratti di locazione con i precedenti conduttori per           
la durata minima prevista dalle disposizioni in quel momento in                 
vigore in materia di immobili urbani, trasmettendo al Comune copia              
dei contratti di locazione e di quelli che in seguito, e fino alla              
scadenza della convenzione, dovessero essere stipulati con nuovi                
conduttori. Il canone da applicare e' quello del regime concordato              
con l'eliminazione della riduzione applicata per il primo periodo;              
b) comunicare al conduttore ed al Comune la sua intenzione di                   
destinare una o piu' unita' immobiliari ad uso proprio, del coniuge o           
dei parenti in linea retta entro il secondo grado; in questo caso, il           
conduttore dovra' liberare l'alloggio al ricevimento della                      
comunicazione di disdetta e l'operatore dovra' trasmettere al Comune,           
entro sei mesi dalla disponibilita' del/degli alloggi, i certificati            
di residenza dei subentranti; trascorso inutilmente quest'ultimo                
termine o, comunque, nel caso che gli alloggi liberati dai precedenti           
conduttori, risultassero utilizzati per una destinazione diversa da             
quella comunicata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3               
della Legge 431/98;                                                             
c) cedere i singoli alloggi secondo quanto stabilito dagli artt. 38 e           
39 della Legge 392/78, applicando le seguenti modalita': - il prezzo            
di cessione non puo' superare quello massimo aggiornato previsto                
nella convenzione; - le condizioni di pagamento del prezzo di vendita           
comunicate dal proprietario al conduttore e da questi accettate                 
sostituiscono le modalita' di pagamento previste dall'art. 38, comma            
4 della Legge 392/78; - la comunicazione dell'operatore al conduttore           
e l'esercizio del diritto di prelazione devono essere notificati                
anche dal Comune al quale l'operatore deve in ogni caso trasmettere             
copia del contratto di vendita;                                                 
d) nel caso di interventi destinati alla locazione per particolari              
categorie sociali quali studenti o lavoratori in mobilita'                      
territoriale, il diritto di prelazione puo' essere regolato dal                 
Comune prevedendolo fin dalla stipula a favore del Comune stesso o di           
altre istituzioni pubbliche gia' individuate in convenzione (esempio:           
Universita' o Aziende per il diritto allo studio).                              
Art. 11                                                                         
Durata della convenzione                                                        
La convenzione vincola il Soggetto attuatore ed i suoi aventi causa             
al rispetto degli obblighi dalla stessa previsti per la durata di               
anni  . . . . . (da 20 a 30) dalla data della stipulazione.                     
Il Soggetto attuatore puo' recedere dalla convenzione a condizione              
che non siano ancora iniziati i lavori e previo versamento del                  
contributo di cui all'art. 3 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (2).            
La comunicazione di recesso viene inoltrata al Comune che emette                
l'ordinativo d'incasso per l'importo di cui al comma precedente,                
aumentato della somma dovuta per gli interessi legali. A versamento             
effettuato, il Comune provvede alla trascrizione della comunicazione            
di recesso con le modalita' di cui al successivo art. 13.                       
(Nel caso di area ceduta dal Comune in diritto di superficie si                 
dovra' fare riferimento alla durata prevista nell'atto di cessione).            
Art. 12                                                                         
Trascrizione della convenzione                                                  
La convenzione e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche           
vengono trascritte nei registri immobiliari a cura del Comune e a               
spese del Soggetto attuatore.                                                   
Le spese di trascrizione devono essere versate dal Soggetto attuatore           
contestualmente alla stipula della convenzione o a quella degli atti            
integrativi o modificativi.                                                     
Art. 13                                                                         
Controlli e sanzioni                                                            
L'attivita' di controllo sul rispetto di quanto previsto nella                  
presente convenzione e' di competenza comunale.                                 
Ogni pattuizione stipulata in violazione dei criteri di                         
determinazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione di              
cui agli artt. 7, 8 e 9 della presente convenzione nel corso del                
periodo di validita' e' nulla per la parte di prezzo o di canone                
eccedente ai sensi dell'art. 8, comma 5 della Legge 28/1/1977, n. 10            
(2).                                                                            
L'annullamento o la decadenza della concessione edilizia, nonche' la            
violazione delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione,              
determinano la risoluzione di diritto della presente convenzione.               
In tal caso, nell'ipotesi di risoluzione della convenzione per colpa            
del Soggetto attuatore questo dovra' restituire il contributo                   
concesso dalla Regione, citato in premessa, cosi' ricalcolato:                  
- contributo concesso maggiorato degli interessi legali dal momento             
dell'erogazione alla risoluzione;                                               
- maggiorazione per penale pari al . . .% (7) della somma calcolata             
al precedente punto.                                                            
L'importo delle somme recuperate sara' comunicato alla Regione;                 
questo restera' nelle disponibilita' del Comune con il vincolo di               
destinazione ad interventi nel settore del patrimonio di edilizia               
residenziale pubblica. Il Comune relazionera' alla Regione                      
annualmente in merito all'attivita' di recupero e all'utilizzo dei              
recuperi stessi.                                                                
Il contributo di cui all'art. 3 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10              
(2), e' dovuto nella misura stabilita al momento del verificarsi                
dell'evento risolutivo maggiorato relativamente alla quota di cui               
all'art. 6 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (2) del . . .% (7) a              
titolo di penale, oltre agli interessi legali.                                  
Note                                                                            
(1) Indicare di quale tipo di finanziamento si tratta: edilizia                 
agevolata, edilizia agevolata con fondi di sovvenzionata,                       
finanziamento regionale, altre tipologie di finanziamento.                      
(2) La dizione andra' corretta all'entrata in vigore del DPR                    
6/6/2001, n. 380.                                                               
(3) Devono essere individuati gli alloggi, le superfici e i canoni              
con riferimento al mod. A/QE/LT. Eventuali variazioni nella                     
individuazione degli alloggi non potranno comportare modifiche alle             
caratteristiche che hanno dato luogo al finanziamento. Tali modifiche           
saranno comunicate al Comune che le recepira' con apposito atto.                
(4) Si veda l'art. 8 della Legge 10/77, ed in particolare il comma 2            
(2).                                                                            
(5) La percentuale e' definita dal Comune. Il valore va definito di             
massima, in relazione alle condizioni locali, entro un limite del               
25%.                                                                            
(6) Per il programma di cui alla delibera del Consiglio regionale               
1356/00 la riduzione del canone dovra' essere non inferiore al 20%              
del canone concertato medio stabilito per ogni citta' dagli accordi             
territoriali della Legge 431/98.                                                
(7) Il Comune determina le percentuali delle maggiorazioni a titolo             
di penale.                                                                      
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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