DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 12 febbraio 2002, n. 326
Approvazione di testi delle convenzioni tipo per la proprieta', la locazione permanente e la locazione a termine (proposta della Giunta regionale in data 17 dicembre 2001, n. 2883)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione prog. n. 2883, in data 17 dicembre 2001,
con cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per
l'approvazione di testi delle convenzioni tipo per la proprieta', la
locazione permanente e la locazione a termine;
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta
dalla Commissione consiliare "Territorio Ambiente Trasporti", in sede
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.
616 del 18 gennaio 2002;
visti:
- la Legge 5 agosto 1978, n. 457;
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 24 "Disciplina generale dell'intervento
pubblico nel settore abitativo" e in particolare l'art. 4, comma 3,
lett. a);
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1356 del 15 febbraio
2000, che individua i criteri per la programmazione delle risorse di
edilizia residenziale pubblica - programma 1999-2000;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 133 del 21 dicembre
2000, che stabilisce le procedure amministrative e finanziarie
nonche' i limiti di costo degli interventi per il programma di
edilizia residenziale pubblica 1999-2000;
- il DPR 6 giugno 2001, n. 308 "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia";
considerato:
- che il programma di edilizia residenziale pubblica del biennio
1999-2000, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione
consiliare 133/00 prevede, quali tipologie di interventi, la nuova
costruzione e il recupero edilizio nonche' diverse finalizzazioni dei
contributi quali la proprieta', la locazione permanente e a termine,
l'assegnazione in godimento e il godimento a termine;
- che la citata deliberazione 133/00 stabilisce che per la locazione
a termine il Comune definisce in sede di convenzione con l'operatore
il canone di locazione degli alloggi in relazione al costo
dell'intervento, con riferimento ai patti territoriali per il regime
concordato, al contributo regionale concesso, ad eventuali altre
agevolazioni concesse da altri Enti pubblici;
- che, per la locazione a termine, il contributo regionale
all'operatore e' definito nella delibera di programma regionale che
tiene conto, fra l'altro, dell'andamento dei costi degli interventi
di edilizia a contributo pubblico ed ha come fine una riduzione
minima del 20% del canone rispetto al regime concordato previsto
dalla Legge 431/98;
- che si applicano le convenzioni allegate alla presente
deliberazione agli interventi del programma 1999-2000 (di cui alla
delibera del Consiglio regionale n. 1356 del 15/2/2000). I Comuni
possono comunque applicarle anche agli interventi di precedenti
programmi che non siano pervenuti alla stipulazione;
- che nell'ambito del programma regionale vengono definiti i
contributi aggiuntivi per gli alloggi realizzati che presentano i
requisiti e i criteri per rispondere alle esigenze degli anziani e
per gli interventi sperimentali di cui alla delibera n. 134 del
21/12/2000, fino a un massimo del 10% del costo parametrico definito
dal Comune in sede di convenzione;
- che gli interventi per l'edilizia abitativa sono soggetti ai
vincoli e requisiti di cui agli artt. 12, 13, 14, 15 della citata
L.R. 24/01;
- che le convenzioni approvate dalla presente deliberazione sono
redatte ai sensi dei suddetti articoli di legge nonche' ai sensi
dell'art. 35 della Legge 22/10/1971, n. 865, degli articoli 7 e 8
della Legge 27/1/1977, n. 10, dell'art. 22 della Legge 17/2/1992, n.
179 e successive modificazioni e della normativa in parte recepita
dal citato DPR 380/01 di prossima entrata in vigore;
- che pertanto i riferimenti legislativi degli schemi di convenzione
tipo saranno aggiornati dai Comuni all'entrata in vigore del suddetto
DPR ed adattati ai casi specifici (aree cedute dal Comune in diritto
di superficie, aree private ecc.);
- che, per la locazione permanente, relativamente al programma
1999-2000, il canone massimo di locazione annuo o godimento e' pari
al 4,5% del costo complessivo dell'intervento definito dalla
convenzione comunale;
ritenuto:
- che, ai sensi dell'art. 6, primo comma della citata L.R. 24/01, e'
di competenza dei Comuni il controllo del mantenimento in capo agli
assegnatari dei requisiti soggettivi;
- che le somme eventualmente recuperate a seguito di risoluzione
della convenzione per colpa del Soggetto attuatore restano nelle
disponibilita' del Comune con il vincolo di destinazione ad
interventi su patrimonio di edilizia residenziale pubblica e
l'impegno di rendicontarle annualmente alla Regione.
considerato inoltre che nei Comuni ove non risultano depositati gli
accordi territoriali di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 431/98,
per la determinazione dei canoni si procede con accordi locali tra
Comuni, Soggetti attuatori e Organizzazioni sindacali dei conduttori,
tenendo conto dei canoni determinati in base all'art. 2, comma 3
della suddetta Legge 431/98 in aree omogenee e ulteriori elementi che
saranno individuati negli accordi stessi;
ritenuto inoltre:
- che sia necessario adottare lo schema di convenzione tipo di cui
agli Allegati "A" per le abitazioni in proprieta', "B" per le
abitazioni in locazione permanente e "C" per le abitazioni in
locazione a termine, da utilizzarsi da parte dei Comuni per
convenzionare gli interventi localizzati nell'ambito del programma
1999-2000 di edilizia residenziale pubblica;
- che le convenzioni redatte sulla base degli Allegati "A", "B" e "C"
sopra citati possono essere integrate in relazione a particolari
situazioni, sulla base di specifiche norme in materia di edilizia
convenzionata;
considerato che la Giunta regionale ha assunto il parere favorevole
della Conferenza Regione-Autonomie locali in data 10/12/2001;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) l'approvazione del testo del presente atto e dei relativi
allegati;
2) di approvare le convenzioni tipo di cui agli Allegati "A" per le
abitazioni in proprieta', "B" per le abitazioni in locazione
permanente e "C" per le abitazioni in locazione a termine, parti
integranti e sostanziali della presente deliberazione;
3) di applicare le convenzioni suddette agli interventi del programma
di cui alla delibera del Consiglio regionale 1356/00. I Comuni
possono comunque applicarle anche agli interventi di precedenti
programmi che non siano pervenuti alla stipulazione;
4) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO "A"
Abitazioni in proprieta'
Convenzione tipo
L'anno . . . . . . . . . il giorno . . . . . . . del mese di
avanti a me
sono presenti i signori:
c.f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a
che interviene nel presente atto in qualita' di
del Comune di
legale rappresentante dell'impresa/cooperativa
successivamente denominata Soggetto attuatore con sede in . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . n. . . . .
in virtu' dei poteri conferitogli mediante
Detti comparenti, della cui identita' personale, qualifiche e
capacita' a contrarre io Ufficiale rogante sono certo, assumendone la
piena responsabilita'
premesso
- che con atto n. . . . . . . del . . . . . . . . . . . , ai sensi
della delibera di programma regionale n. . . . . . . . del . . . . .
. . . . . . . . e' stato assegnato al Soggetto attuatore un
finanziamento per . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) di Euro . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per un intervento di nuova
costruzione/recupero di un edificio da realizzarsi in comune di . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . . . ;
- che . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . (Soggetto attuatore) ha presentato al Comune di . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . in data . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . la richiesta di concessione ai sensi della Legge 28/1/1977, n.
10 (2) sull'area di proprieta' (ovvero acquisita in assegnazione dal
Soggetto attuatore);
- che l'area/immobile oggetto di intervento e' distinta in Catasto al
foglio n. . . . . . . . . . . . . . . . . part. n. . . . . . . . . .
. . . . . come indicato negli elaborati di progetto presentati per
ottenere la concessione (2);
(in alternativa nel caso in cui la concessione sia gia' stata
rilasciata):
- che in data . . . . . . . . . . . . . il Comune di . . . . . . . .
. . . . . . . . ha rilasciato la concessione (2) n. . . . . . . ;
- che il Soggetto attuatore, trattandosi di intervento ammesso a
contributo regionale per la proprieta' per n. . . . . . . . . . . .
alloggi, deve convenzionarsi ai sensi della normativa vigente al fine
di definire prezzi di cessione e canoni di locazione concordati con
il Comune;
- che per effetto della presente convenzione il contributo di cui
all'art. 3 della Legge 10/77 e' ridotto alla sola quota di cui
all'art. 5 della stessa legge (oneri di urbanizzazione) (2);
- che alla presente convenzione sono allegati, formandone parte
integrante, i seguenti documenti:
(in alternativa):
per la redazione della presente convenzione si fa riferimento alla
seguente documentazione, conservata agli atti d'ufficio di questo
Comune:
copia del progetto approvato dal Comune;
copia della concessione edilizia (2);
copia del progetto delle opere di urbanizzazione;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tutto cio' premesso le parti convengono quanto segue.
Art. 1
Conferma delle premesse
Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.
Art. 2
Oggetto della convenzione
L'intervento oggetto della presente convenzione prevede la nuova
costruzione/il recupero di alloggi in conformita' alle disposizioni
contenute nella presente convenzione, con l'osservanza delle
caratteristiche, condizioni, modalita' e termini di cui ai successivi
articoli.
Il numero totale degli alloggi da realizzare indicato negli elaborati
di progetto e' pari a n. . . . . . . . . . . . . . . .; quelli
convenzionati sono: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3).
Il terreno/l'immobile oggetto di intervento e' pervenuto al Soggetto
attuatore in seguito ad atto di compravendita con rogito del notaio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . in data . . . . . . . . . . . . .
. rep. n. . . . . . . . . . . . . . . . registrato in data . . . . .
. . . . . . . . . . . . (ovvero in assegnazione con delibera comunale
n. . . . . . . . . . . . del . . . . . . . . . . . . . . . ).
Il Soggetto attuatore (o il Comune in caso di assegnazione di area)
garantisce la liberta' del terreno in oggetto da oneri reali,
trascrizioni pregiudizievoli ed iscrizioni ipotecarie, nonche'
diritti a favore di terzi che possano in qualsiasi modo limitare la
proprieta' dell'area, eccetto iscrizioni ipotecarie a favore di mutui
contratti per ottenere i finanziamenti necessari a provvedere alla
costruzione degli immobili oggetto della presente convenzione o anche
a garanzia di mutui contratti da tutti i successivi
acquirenti/assegnatari (aventi causa) degli stessi per ottenere
finanziamenti necessari al loro acquisto (4).
Art. 3
Caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi
Le caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi di nuova
costruzione da cedere in proprieta' devono essere conformi alle
vigenti leggi in materia di edilizia economica e popolare, agli
standard edilizi stabiliti dall'art. 16, ultimo comma e dall'art. 43
della Legge 5/8/1978, n. 457, nonche' a tutte le disposizioni
obbligatorie a norma di legge e regolamenti.
Nel caso di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi delle
lettere c), d), e) dell'art. 31 della Legge 457/78 (2) il limite di
superficie degli alloggi da cedere in proprieta' e' fissato in 120
mq. di superficie utile (Su), definita secondo la normativa regionale
vigente.
Art. 4
Termine di inizio ed ultimazione dei lavori
Ai fini dell'assegnazione del finanziamento regionale citato in
premessa, i lavori di costruzione degli edifici dovranno essere
iniziati entro il termine indicato nel provvedimento regionale di
concessione del contributo.
I lavori dovranno essere ultimati entro il termine di validita' della
concessione edilizia (2).
Il Comune puo' prorogare, ai sensi della vigente normativa, il
termine di ultimazione lavori in caso di comprovati motivi di forza
maggiore, indipendenti dalla volonta' dell'operatore, appositamente
documentati.
Art. 5
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria
A titolo esemplificativo si riportano alcune casistiche da inserire
nella convenzione, salvo che non si tratti di interventi all'interno
di piani o programmi attuativi per i quali valgono le specifiche
discipline (vedi delibera del Consiglio regionale 849/98):
Urbanizzazione primaria
(I caso: opere esistenti)
Gli eventuali obblighi del Soggetto attuatore sono definiti con
riferimento alla delibera comunale di recepimento della normativa
regionale vigente, con particolare riguardo all'applicazione
dell'art. A.26 dell'allegato alla L.R. 20/00.
(II caso: opere mancanti)
Possono verificarsi due casi:
2.a) Realizzazione delle opere da parte del Comune
Nel caso in cui il Comune provveda direttamente alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione, il Soggetto attuatore e' tenuto a:
- cedere gratuitamente le aree necessarie per l'esecuzione delle
opere di urbanizzazione primaria;
- versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione
primaria, quantificato in Euro . . . . . . . . . . . . . . , ai sensi
della delibera di Consiglio regionale 849/98 pubblicata nel
Bollettino Ufficiale regionale n. 49 del 10 aprile 1998, cosi' come
recepita con delibera comunale n. . . . . del . . . . . . . . . .
(ovvero determinato dal Comune nel caso di interventi in area PEEP o
PIP).
2.b) Realizzazione delle opere da parte del Soggetto attuatore
Poiche' il lotto e' privo delle opere di urbanizzazione primaria di
cui al punto 1.1) della delibera di Consiglio regionale 849/98
pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 49 del 10 aprile
1998, esse saranno costruite direttamente dal Soggetto attuatore alle
seguenti condizioni:
- cedere gratuitamente le opere, i manufatti e le aree di pertinenza;
- sottoporre ad approvazione comunale il progetto delle opere di
urbanizzazione primaria;
- eseguire le opere cosi' come sono state approvate;
- allacciare il lotto ed il fabbricato ai pubblici servizi.
I lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
dovranno essere ultimati entro il . . . . . . . . . . . . . . Le
opere e i manufatti saranno soggetti a verifiche in corso d'opera ed
al collaudo definitivo da eseguirsi a cura del Comune ed a spese del
Soggetto attuatore.
Il Comune effettuera' il controllo sull'esecuzione delle opere di
urbanizzazione con le seguenti modalita':
- mediante sorveglianza in corso d'opera da parte dei competenti
Uffici Tecnici comunali;
- mediante il controllo delle opere, da parte dei suddetti uffici per
un periodo di mesi tre a decorrere dalla completa ultimazione dei
lavori; il controllo e' diretto ad accertare il soddisfacente
funzionamento delle opere stesse.
Il certificato di collaudo definitivo dovra' comunque essere emesso
entro mesi . . . . . . . . . . . dalla effettiva ultimazione dei
lavori, in seguito ad accertamento della loro esecuzione a perfetta
regola d'arte; trascorso inutilmente tale termine le opere tutte si
intenderanno accettate.
Ai soli effetti dell'utilizzo delle opere di urbanizzazione, ove non
sia stato ancora rilasciato il certificato di collaudo definitivo
delle stesse e non siano trascorsi i termini di cui sopra, gli Uffici
Tecnici comunali potranno attestare il regolare funzionamento delle
opere medesime.
In ogni caso il Soggetto attuatore per le opere ed i manufatti di cui
al presente articolo, e' tenuto alla garanzia e agli obblighi
disciplinati dagli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice civile, a
favore del Comune.
All'emissione del certificato di collaudo definitivo, ovvero al
trascorrere infruttuoso del termine previsto per l'emissione, le
opere ed i manufatti di cui al presente articolo e le aree di
pertinenza passeranno automaticamente in proprieta' al Comune di . .
. . . . . . . . . . . . . . . , il quale ne assumera' immediatamente
la gestione e la manutenzione, salvo quanto previsto dal comma
precedente.
A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti
ai sensi del presente articolo il Soggetto attuatore, prima del
rilascio della concessione edilizia, produrra' fidejussione
dell'importo di Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
corrispondente al valore attribuito alle opere di urbanizzazione da
realizzare a sua cura e spese.
Il Comune provvedera' a svincolare la fidejussione entro un mese
dall'emissione del certificato di collaudo definitivo ovvero al
trascorrere infruttuoso del termine previsto per l'emissione; la
fidejussione si intende automaticamente svincolata decorsi quindici
giorni dalla data di messa in mora del Comune stesso.
In caso di inosservanza da parte del Soggetto attuatore dei termini
di ultimazione dei lavori come sopra indicati, il Comune provvedera'
a rivalersi su fidejussione nella misura necessaria ad eseguire le
opere di urbanizzazione primaria non realizzate.
Urbanizzazione secondaria
Fatte salve le disposizioni previste da particolari piani o programmi
attuativi il Soggetto attuatore si impegna a versare il contributo
commisurato agli oneri di urbanizzazione secondaria e quantificato in
Euro . . . . . . . . . . . . . . . . ai sensi della delibera di
Consiglio regionale 849/98 pubblicata nel Bollettino Ufficiale
regionale n. 49 del 10 aprile 1998, cosi' come recepito con delibera
comunale n. . . . . . . . del . . . . . . . . . . . . . Il versamento
e' da effettuarsi in unica soluzione o in forma rateizzata, con
fidejussione a garanzia della parte non versata, secondo quanto
stabilito con delibera comunale.
Art. 6
Determinazione delle componenti del prezzo di cessione degli
alloggi
Il costo complessivo di costruzione degli alloggi, riferito alla
superficie complessiva Sc, determinata ai sensi dell'art. 2 del DM
801/77, cosi' come integrata dalla normativa regionale, al netto
dell'IVA e di ogni altro onere fiscale, e' costituito dalle seguenti
voci:
a) Euro . . . . . . . . . . . , quale valore reale dell'area
determinato con una delle seguenti modalita' alternative: - in misura
pari al valore denunciato in occasione di trasferimenti di proprieta'
avvenuti nel quinquennio antecedente alla data di stipula della
convenzione, su richiesta specifica del concessionario, anche in caso
di intervento sul patrimonio edilizio esistente (Legge 10/77, art. 8,
comma 3, modificato con Legge 47/88, art. 14) (2); - quale valore
reale dell'area o dell'edificio determinato dal Comune nel caso di
area PEEP o comunque pubblica; (in alternativa, in caso di assenza
dei dati di cui ai punti precedenti): - quale valore convenuto con il
Comune nel caso di area gia' di proprieta' del Soggetto attuatore
(5);
b) Euro . . . . . . . . . . . quale costo di costruzione inteso come
costo di realizzazione tecnica;
c) Euro . . . . . . . . . . . quale costo delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 5 della Legge
10/77 (2), determinato con riferimento alla normativa regionale sugli
oneri di urbanizzazione cosi' come recepita con delibera comunale n.
. . . . . del . . . . . . . . ., ovvero da specifiche convenzioni
urbanistiche;
d) Euro . . . . . . . . . . . per spese generali, fra cui quelle
tecniche, promozionali, commerciali, amministrative, oneri
finanziari, ecc., pari al . . . . % (6) dei costi di cui alle
precedenti lettere a), b), c).
Il costo complessivo di costruzione ammonta a Euro . . . . . .
La superficie complessiva e' definita in . . . . . . mq.
Art. 7
Prezzo iniziale di cessione degli alloggi
Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi (PICA) di cui alla
presente convenzione, ottenuto dividendo il costo complessivo di cui
al precedente art. 6 per la superficie complessiva Sc, e' fissato in
Euro . . . . . . . . . . . . . al mq. di Sc.
Il costo di cessione dovra' rientrare nei limiti definiti nei
provvedimenti regionali di programmazione degli interventi.
Detto prezzo puo' essere considerato "medio" e potra' pertanto
variare in diminuzione od in aumento per ciascun alloggio in misura
non superiore al 10% dello stesso, in funzione delle caratteristiche
intrinseche degli alloggi, fermo restando il costo complessivo di
costruzione degli alloggi di cui all'art. 6.
Il suddetto prezzo di cessione rimane invariato per l'intera durata
dei lavori e fino al rogito a fronte del piano dei pagamenti cosi'
definito:
a titolo esemplificativo si riporta la seguente ipotesi:
30% inizio lavori o prenotazione
30% copertura
30% termine dei lavori
10% rogito.I ritardati pagamenti saranno gravati da una maggiorazione
pari a . . . . . . punti (il Comune dovra' definie l'aliquota
applicata) oltre il tasso ufficiale di sconto.
Il prezzo di cessione degli alloggi cosi' determinato comprende ogni
onere ingiustificato che dovesse insorgere successivamente alla
consegna dell'alloggio e comunque fino all'atto definitivo di
cessione in proprieta'.
A richiesta dell'acquirente e previa comunicazione al Comune, il
Soggetto attuatore puo' apportare migliorie e adattamenti a
condizione che la spesa per tali migliorie non comporti un aumento
del costo superiore al . . . .% (7) del costo stesso.
Art. 8
Revisione del prezzo degli alloggi
per le vendite successive
In caso di vendita successiva alla prima, il prezzo di cessione
dell'alloggio, ipotizzato in uno stato di normale conservazione, e'
cosi' aggiornato:
1) rivalutazione del prezzo aggiornato dalla data di consegna
dell'alloggio, applicando gli indici ISTAT dei costi di costruzione
fino alla data della successiva vendita;
2) aggiunta del valore documentato delle eventuali spese per
interventi di cui alle lettere b), c), d), dell'art. 31 della Legge
457/78 (2).
I criteri di revisione del prezzo di cessione di cui al punto 1) del
presente articolo, si applicano anche nel caso di alloggi, per i
quali non siano intervenuti ne' preliminare di vendita, ne' delibera
di assegnazione, venduti o assegnati successivamente alla fne dei
lavori.
Art. 9
Vincoli e requisiti soggettivi
Ai sensi della vigente normativa, gli acquirenti o gli assegnatari
degli alloggi devono occupare gli alloggi stessi per non meno di un
quinquennio dalla data di acquisto/consegna (8). Per lo stesso
periodo di tempo e' ad essi vietata la locazione o l'alienazione
dell'alloggio.
La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio puo'
essere autorizzata dalla Regione, ai sensi della vigente normativa
(9), quando sussistono gravi e sopravvenuti motivi.
Negli atti di trasferimento o di assegnazione degli alloggi dovranno
essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in
cui l'acquirente o l'assegnatario dovra' dichiarare di conoscere ed
accettare la presente convenzione e dovra' impegnarsi a non usare e
disporre dell'alloggio in contrasto con le prescrizioni delle leggi
in materia di edilizia economica e popolare vigenti al momento del
trasferimento stesso.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti da'
luogo alla revoca del beneficio concesso.
Gli assegnatari e gli acquirenti degli alloggi devono essere in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di
edilizia agevolata.
Art. 10
Canone di locazione degli alloggi e revisione periodica
Il canone annuo massimo iniziale di locazione di ciascun alloggio e'
calcolato in misura pari al . . . .% (9) del prezzo di cessione
dell'alloggio, stabilito ai sensi del precedente art. 6 ed aggiornato
ai sensi dell'art. 7.
Le modalita' di revisione del canone e la durata del contratto sono
determinate secondo le indicazioni della normativa vigente in materia
di locazione degli immobili ad uso abitativo.
Art. 11
Durata della convenzione
La convenzione vincola il Soggetto attuatore ed i suoi aventi causa
al rispetto degli obblighi dalla stessa previsti per la durata di
anni . . . . . . (da 20 a 30) dalla data della stipulazione.
(Nel caso di area ceduta dal Comune in diritto di superficie si
dovra' fare riferimento alla durata prevista nell'atto di cessione).
Art. 12
Trascrizione della convenzione
La convenzione e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche
vengono trascritte nei registri immobiliari a cura del Comune e a
spese del Soggetto attuatore.
Le spese di trascrizione devono essere versate dal Soggetto attuatore
contestualmente alla stipula della convenzione o a quella degli atti
integrativi o modificativi.
Art. 13
Controlli e sanzioni
L'attivita' di controllo sul rispetto di quanto previsto nella
presente convenzione e' di competenza comunale.
Ogni pattuizione stipulata in violazione dei criteri di
determinazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione di
cui agli artt. 6, 7 e 8 della presente convenzione nel corso del
periodo di validita' e' nulla per la parte di prezzo o di canone
eccedente ai sensi dell'art. 8, comma 5 della Legge 28/1/1977, n. 10
(2).
In caso di inosservanza il Comune dovra' procedere al recupero del
contributo regionale concesso, maggiorato degli interessi legali.
Le somme recuperate resteranno nelle disponibilita' del Comune e
saranno utilizzate per interventi di edilizia residenziale pubblica.
L'attivita' di recupero dei contributi ed il loro utilizzo saranno
comunicati annualmente alla Regione.
L'annullamento o la decadenza della concessione edilizia, nonche' la
violazione delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione,
determinano la risoluzione di diritto della presente convenzione.
Nell'ipotesi di risoluzione della convenzione per colpa del Soggetto
attuatore il contributo di cui all'art. 3 della Legge 28 gennaio
1977, n. 10 (2), e' dovuto nella misura stabilita al momento del
verificarsi dell'evento risolutivo maggiorato relativamente alla
quota di cui all'art. 6 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (2), del .
. . .% (10) a titolo di penale, oltre agli interessi legali.
Note
(1) Indicare di quale tipo di finanziamento si tratta: edilizia
agevolata, edilizia agevolata con fondi di sovvenzionata,
finanziamenti regionali, altre tipologie di finanziamenti.
(2) La dizione andra' corretta all'entrata in vigore del DPR
6/6/2001, n. 380.
(3) Devono essere individuati gli alloggi, le superfici e i relativi
PICA con riferimento al mod. A/BC. Eventuali variazioni nella
individuazione degli alloggi non potranno comportare modifiche alle
caratteristiche che hanno dato luogo al finanziamento. Tali modifiche
saranno comunicate al Comune che le recepira' con apposito atto.
(4) La formulazione del presente comma va adattata ad eventuali casi
particolari che si dovessero verificare.
(5) Si veda l'art. 8 della Legge 10/77, ed in particolare il comma 2
(2).
(6) La percentuale e' definita dal Comune. Il valore va definito di
massima, in relazione alle condizioni locali, entro un limite del
25%.
(7) La percentuale e' definita dal Comune nell'importo di massima
del 10%.
(8) Riferimento art. 20 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179.
(9) Il canone di locazione va definito con riferimento al canone
concordato di cui alla Legge 431/98.
(10) Il Comune potra' determinare la percentuale della maggiorazione
del contributo a titolo di penale, con eventuale riferimento alla
normativa vigente.
ALLEGATO "B"
Abitazioni in locazione permanente
Convenzione tipo
L'anno . . . . . . . . . il giorno . . . . . . . del mese di
avanti a me
sono presenti i signori:
c.f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a
che interviene nel presente atto in qualita' di
del Comune di
legale rappresentante dell'impresa o cooperativa
successivamente denominata Soggetto attuatore con sede in . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . n. . . . . .
in virtu' dei poteri conferitogli mediante
Detti comparenti, della cui identita' personale, qualifiche e
capacita' a contrarre io Ufficiale rogante sono certo, assumendone la
piena responsabilita'
premesso
- che con atto n. . . . . . . del . . . . . . . . . . . , ai sensi
della delibera di programma regionale n. . . . . . . . del . . . . .
. . . . . . . . e' stato assegnato al Soggetto attuatore un
finanziamento per . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) di Euro . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per un intervento di nuova
costruzione/recupero di un edificio da realizzarsi in comune di . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. . . . . . . ;
- che . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . (Soggetto attuatore) ha presentato al Comune di . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . la richiesta di concessione ai sensi della Legge 28/1/1977, n. 10
(2) sull'area di proprieta' (ovvero acquisita in assegnazione dal
Soggetto attuatore);
- che l'area/immobile oggetto di intervento e' distinta in Catasto al
foglio n. . . . . . . . . . . . . . . . . part. n. . . . . . . . . .
. . . . . come indicato negli elaborati di progetto presentati per
ottenere la concessione (2);
(in alternativa, nel caso in cui la concessione sia gia' stata
rilasciata):
- che in data . . . . . . . . . . . . . il Comune di . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha rilasciato la
concessione (2) n. . . . . . . ;
- che il Soggetto attuatore, trattandosi di intervento ammesso a
contributo regionale per la proprieta' per n. . . . . . . . . . . .
alloggi, deve convenzionarsi ai sensi della normativa vigente al fine
di definire canoni di locazione concordati con il Comune;
- che per effetto della presente convenzione il contributo di cui
all'art. 3 della Legge 10/77 e' ridotto alla sola quota di cui
all'art. 5 della stessa legge (oneri di urbanizzazione) (2);
- che alla presente convenzione sono allegati, formandone parte
integrante, i seguenti documenti:
(in alternativa):
per la redazione della presente convenzione si fa riferimento alla
seguente documentazione, conservata agli atti d'ufficio di questo
Comune:
copia del progetto approvato dal Comune;
copia della concessione edilizia (2);
copia del progetto delle opere di urbanizzazione;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tutto cio' premesso le parti convengono quanto segue.
Art. 1
Conferma delle premesse
Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.
Art. 2
Oggetto della convenzione
L'intervento oggetto della presente convenzione prevede la nuova
costruzione/il recupero di alloggi, destinati alla locazione
permanente, in conformita' alle disposizioni contenute nella presente
convenzione, con l'osservanza delle caratteristiche, condizioni,
modalita' e termini di cui ai successivi articoli.
Il numero totale degli alloggi da realizzare indicato negli elaborati
di progetto e' pari a n. . . . . . . . . . . . . . . .; quelli
convenzionati sono: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3).
Il terreno/l'immobile oggetto di intervento e' pervenuto al Soggetto
attuatore in seguito ad atto di compravendita con rogito del notaio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . in data . . . . . . . . . . . . .
. rep. n. . . . . . . . . registrato in data . . . . . . . . . . . .
. . . . . (ovvero in assegnazione con delibera comunale n. . . . .
del . . . . . . . . . .).
Ai fini della garanzia sulla disponibilita' del bene e sulla liberta'
da oneri reali, trascrizioni pregiudiziali, iscrizioni ipotecarie e
altro, si formula la seguente ipotesi che va adattata a specifiche
finalita' che si dovessero presentare.
Il Soggetto attuatore (o il Comune in caso di assegnazione di area)
garantisce la liberta' del terreno in oggetto da oneri reali,
trascrizioni pregiudizievoli ed iscrizioni ipotecarie, nonche'
diritti a favore di terzi che possano in qualsiasi modo limitare la
proprieta' dell'area, eccetto iscrizioni ipotecarie a favore di mutui
contratti per ottenere i finanziamenti necessari a provvedere alla
costruzione degli immobili oggetto della presente convenzione o anche
a garanzia di mutui contratti da tutti i successivi
acquirenti/assegnatari (aventi causa) degli stessi per ottenere
finanziamenti necessari al loro acquisto.
Art. 3
Caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi
Le caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi di nuova
costruzione da cedere in locazione o in uso e godimento permanente
devono essere conformi alle vigenti leggi in materia di edilizia
economica e popolare, nonche' a tutte le disposizioni obbligatorie a
norma di legge e regolamenti.
Art. 4
Termine di inizio ed ultimazione dei lavori
Ai fini dell'assegnazione del finanziamento regionale citato in
premessa, i lavori di costruzione degli edifici dovranno essere
iniziati entro il termine indicato nel provvedimento regionale di
concessione del contributo.
I lavori dovranno essere ultimati entro il termine di validita' della
concessione edilizia (2).
Il Comune puo' prorogare, ai sensi della vigente normativa, il
termine di ultimazione lavori in caso di comprovati motivi di forza
maggiore, indipendenti dalla volonta' dell'operatore, appositamente
documentati.
Art. 5
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria
A titolo esemplificativo si riportano alcune casistiche da inserire
nella convenzione, salvo che non si tratti di interventi all'interno
di piani o programmi attuativi per i quali valgono le specifiche
discipline (vedi delibera del Consiglio regionale 849/98).
Urbanizzazione primaria
(I caso: opere esistenti)
Gli eventuali obblighi del Soggetto attuatore sono definiti con
riferimento alla delibera comunale di recepimento della normativa
regionale vigente, con particolare riguardo all'applicazione
dell'art. A.26 dell'allegato alla L.R. 20/00.
(II caso: opere mancanti)
Possono verificarsi due casi:
2.a) Realizzazione delle opere da parte del Comune.
Nel caso in cui il Comune provveda direttamente alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione, il Soggetto attuatore e' tenuto a:
- cedere gratuitamente le aree necessarie per l'esecuzione delle
opere di urbanizzazione primaria;
- versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione
primaria, quantificato in Euro . . . . . . . . . . . . . . , ai sensi
della delibera di Consiglio regionale 849/98 pubblicata nel
Bollettino Ufficiale regionale n. 49 del 10 aprile 1998, cosi' come
recepita con delibera comunale n. . . . . del . . . . . . . . . .
(ovvero determinato dal Comune nel caso di interventi in area PEEP o
PIP).
2.b) Realizzazione delle opere da parte del Soggetto attuatore
Poiche' il lotto e' privo delle opere di urbanizzazione primaria di
cui al punto 1.1) della delibera di Consiglio regionale 849/98
pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 49 del 10 aprile
1998, esse saranno realizzate direttamente dal Soggetto attuatore
alle seguenti condizioni:
- cedere gratuitamente le opere, i manufatti e le aree di pertinenza;
- sottoporre ad approvazione comunale il progetto delle opere di
urbanizzazione primaria;
- eseguire le opere cosi' come sono state approvate;
- allacciare il lotto ed il fabbricato ai pubblici servizi.
I lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
dovranno essere ultimati entro il . . . . . . . . . . . . . . Le
opere e i manufatti saranno soggetti a verifiche in corso d'opera ed
al collaudo definitivo da eseguirsi a cura del Comune ed a spese del
Soggetto attuatore.
Il Comune effettuera' il controllo sull'esecuzione delle opere di
urbanizzazione con le seguenti modalita':
- mediante sorveglianza in corso d'opera da parte dei competenti
Uffici Tecnici comunali;
- mediante il controllo delle opere, da parte dei suddetti uffici per
un periodo di mesi tre a decorrere dalla completa ultimazione dei
lavori; il controllo e' diretto ad accertare il soddisfacente
funzionamento delle opere stesse.
Il certificato di collaudo definitivo dovra' comunque essere emesso
entro mesi . . . . . . . . . . . dalla effettiva ultimazione dei
lavori, in seguito ad accertamento della loro esecuzione a perfetta
regola d'arte; trascorso inutilmente tale termine le opere tutte si
intenderanno accettate.
Ai soli effetti dell'utilizzo delle opere di urbanizzazione, ove non
sia stato ancora rilasciato il certificato di collaudo definitivo
delle stesse e non siano trascorsi i termini di cui sopra, gli Uffici
Tecnici comunali potranno attestare il regolare funzionamento delle
opere medesime.
In ogni caso il Soggetto attuatore per le opere ed i manufatti di cui
al presente articolo, e' tenuto alla garanzia e agli obblighi
disciplinati dagli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice civile, a
favore del Comune.
All'emissione del certificato di collaudo definitivo, ovvero al
trascorrere infruttuoso del termine previsto per l'emissione, le
opere ed i manufatti di cui al presente articolo e le aree di
pertinenza passeranno automaticamente in proprieta' al Comune di . .
. . . . . . . . . . . . . . . , il quale ne assumera' immediatamente
la gestione e la manutenzione, salvo quanto previsto dal comma
precedente.
A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti
ai sensi del presente articolo il Soggetto attuatore, prima del
rilascio della concessione edilizia, produrra' fidejussione
dell'importo di Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
corrispondente al valore attribuito alle opere di urbanizzazione da
realizzare a sua cura e spese.
Il Comune provvedera' a svincolare la fidejussione entro un mese
dall'emissione del certificato di collaudo definitivo ovvero al
trascorrere infruttuoso del termine previsto per l'emissione; la
fidejussione si intende automaticamente svincolata decorsi quindici
giorni dalla data di messa in mora del Comune stesso.
In caso di inosservanza da parte del Soggetto attuatore dei termini
di ultimazione dei lavori come sopra indicati, il Comune provvedera'
a rivalersi sul fidejussione nella misura necessaria ad eseguire le
opere di urbanizzazione primaria non realizzate.
Urbanizzazione secondaria
Fatte salve le disposizioni previste da particolari piani o programmi
attuativi il Soggetto attuatore si impegna a versare il contributo
commisurato agli oneri di urbanizzazione secondaria e quantificato in
Euro . . . . . . . . . . . . . . . . ai sensi della delibera di
Consiglio regionale 849/98 pubblicata nel Bollettino Ufficiale
regionale n. 49 del 10 aprile 1998, cosi' come recepito con delibera
comunale n. . . . . . . . del . . . . . . . . . . . . . Il versamento
e' da effettuarsi in unica soluzione o in forma rateizzata, con
fidejussione a garanzia della parte non versata, secondo quanto
stabilito con delibera comunale.
Art. 6
Determinazione delle componenti del costo degli alloggi
Il costo complessivo di costruzione degli alloggi, riferito alla
superficie complessiva Sc, determinata ai sensi dell'art. 2 del DM
801/77, cosi' come integrata dalla normativa regionale, al netto
dell'IVA e di ogni altro onere fiscale, e' costituito dalle seguenti
voci:
a) Euro . . . . . . . . . . . , quale valore reale dell'area
determinato con una delle seguenti modalita' alternative: - in misura
pari al valore denunciato in occasione di trasferimenti di proprieta'
avvenuti nel quinquennio antecedente alla data di stipula della
convenzione, su richiesta specifica del concessionario, anche in caso
di intervento sul patrimonio edilizio esistente (Legge 10/77, art. 8,
comma 3, modificato con Legge 47/88, art. 14) (2); - quale valore
reale dell'area o dell'edificio determinato dal Comune nel caso di
area PEEP o comunque pubblica; (in alternativa, in caso di assenza
dei dati di cui ai punti precedenti): - quale valore convenuto con il
Comune nel caso di area gia' di proprieta' del Soggetto attuatore
(4);
b) Euro . . . . . . . . . . . quale costo di costruzione inteso come
costo di realizzazione tecnica (5);
c) Euro . . . . . . . . . . . quale costo delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 5 della Legge
10/77 (2), determinato con riferimento alla normativa regionale sugli
oneri di urbanizzazione cosi' come recepita con delibera comunale n.
. . . . . del . . . . . . . . ., ovvero da specifiche convenzioni
urbanistiche;
d) Euro . . . . . . . . . . . per spese generali, fra cui quelle
tecniche, promozionali, commerciali, oneri finanziari, ecc., pari al
. . . . % (6) dei costi di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
Il costo complessivo di costruzione ammonta a Euro . . . . . .
La superficie complessiva e' definita in . . . . . . mq.
Art. 7
Costo iniziale degli alloggi
Il costo iniziale degli alloggi di cui alla presente convenzione,
ottenuto dividendo il costo complessivo di cui al precedente art. 6
per la superficie complessiva Sc, e' fissato in Euro . . . . . . . al
mq. di Sc.
Detto costo puo' essere considerato "medio" e potra' pertanto variare
in diminuzione od in aumento per ciascun alloggio in misura non
superiore al 10% dello stesso, in funzione delle caratteristiche
intrinseche degli alloggi, fermo restando il prezzo massimo
complessivo di cui al primo comma.
Art. 8
Canoni di locazione degli alloggi e revisione periodica
Il canone annuo di locazione permanente o di godimento permanente di
ciascun alloggio e delle relative pertinenze e' calcolato in misura
percentuale pari al . . . .% (7) del costo iniziale dell'alloggio
stabilito ai sensi del precedente art. 7.
La determinazione del canone viene effettuata, ferma restando la
percentuale massima di cui sopra, sulla base del piano finanziario
presentato dal Soggetto attuatore, che tiene conto anche delle
modalita' di aggiornamento del canone.
A titolo esemplificativo si riportano gli elementi principali del
piano finanziario che concorrono alla determinazione del canone:
- contributi concessi;
- apporto finanziario dell'assegnatario (se previsto);
- l'ammontare dei capitali investiti (finanziamenti);
- i costi finanziari dei capitali investiti (oneri di finanziamento);
- l'ammontare tecnico (ricostituzione del capitale) o finanziario;
- i costi delle opere di manutenzione straordinaria;
- i costi generali (di amministrazione, gestione, assicurazione,
imposte, tasse, ecc.);
- le modalita' di aggiornamento del canone.
Il Soggetto attuatore puo' comunque pattuire canoni di locazione in
misura inferiore a quella risultante dall'applicazione dei commi
precedenti.
Il canone determinato ai sensi del precedente comma non e'
comprensivo delle spese condominiali e di . . . . . . . . . . (8).
Le variazioni dei canoni ed i parametri utilizzati devono essere
comunicati a ciascun assegnatario/locatario prima della scadenza del
pagamento del nuovo importo.
Art. 9
Vincoli e requisiti soggettivi
La durata del vincolo di destinazione alla locazione o al godimento
e' permanente.
In applicazione dell'art. 14 della L.R. n. 24 dell'8 agosto 2001, il
Soggetto attuatore, si impegna in caso di cessazione o cambiamento di
attivita' a devolvere, a titolo gratuito, il patrimonio immobiliare
in oggetto al Comune, con le eventuali esclusioni previste dal citato
articolo 14.
(Adattare il presente comma alla tipologia dell'operatore).
Il Comune concede/non concede la possibilita' di cessione
dell'immobile nel suo insieme oggetto della presente convenzione.
(Norma da applicare nel caso in cui il Comune conceda la possibilita'
di cui al comma precedente).
La cessione potra' avvenire dopo . . . . . anni dell'inizio della
locazione e dovra' prevedere espressamente la prosecuzione a tempo
indeterminato della destinazione alla locazione permanente e agli
altri vincoli previsti dalla presente convenzione.
Il prezzo di cessione dovra' essere comunque inferiore al costo
definito agli artt. 6 e 7.
Nel caso di vendite successive, il prezzo di cessione degli alloggi,
ipotizzato in uno stato di normale conservazione, e' cosi'
aggiornato:
1) rivalutazione del prezzo aggiornato dalla data di consegna degli
alloggi, applicando gli indici ISTAT dei costi di costruzione fino
alla data della successiva vendita;
2) aggiunta del valore documentato delle eventuali spese per
interventi di cui alle lettere b), c), d), dell'art. 31 della Legge
457/78 (2).
L'alloggio deve essere occupato in modo continuativo e direttamente
dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare; eventuali deroghe
devono essere espressamente previste dal contratto di locazione ed
autorizzazione dal Comune o in caso di cooperative di abitazione a
proprieta' indivisa dal Consiglio di amministrazione delle stesse.
I locatari e gli assegnatari di tali alloggi devono essere in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di
edilizia agevolata.
In caso di morte del locatario il contratto si trasferisce al coniuge
e agli altri componenti con lui conviventi al momento del decesso,
secondo quanto previsto dalla legislazione in materia di locazione ad
uso abitativo.In caso di morte dell'assegnatario si applicano le
disposizioni di cui all'art. 17 della Legge 179/92.
L'operatore concessionario e' tenuto a verificare la permanenza del
requisito dell'impossidenza.
L'assegnatario o il locatario, entro il mese di gennaio di ogni anno,
deve presentare all'operatore concessionario idonea documentazione o
dichiarazione sostitutiva di atto notorio per dimostrare la
sussistenza di tale requisito. In caso di mancata produzione di tale
documentazione l'operatore procedera' autonomamente ad effettuare la
verifica, addebitandone il costo all'assegnatario o al locatario.
La perdita del requisito comporta, per il locatario, la risoluzione
del contratto a norma dell'art. 1456 del Codice civile e per
l'assegnatario, la decadenza dall'assegnazione e risoluzione
dell'eventuale contratto, con l'obbligo da parte sia del locatario
che dell'assegnatario, a liberare l'alloggio entro e non oltre sei
mesi dalla data di intimazione al rilascio. Dell'intimazione a
rilascio dell'alloggio deve essere data comunicazione, per
conoscenza, al Comune.
La durata iniziale del contratto di locazione non puo' essere
inferiore ad anni otto; trascorso tale periodo il contratto e'
rinnovato in base a quanto previsto dalla normativa vigente a
condizione che:
a) il locatario risulti essere in possesso, alla data del rinnovo,
dei requisiti soggettivi a quel momento vigenti;
b) non risulti essere moroso o inadempiente.
Il contratto di locazione deve disciplinare anche i casi di
inadempienza o di recesso del locatario e di revoca dell'assegnazione
dell'alloggio.
Per le cooperative a proprieta' indivisa si applica la normativa
prevista dallo Statuto e dai Regolamenti (9).
Art. 10
Durata della convenzione
La convenzione vincola il Soggetto attuatore ed i suoi aventi causa
al rispetto degli obblighi dalla stessa previsti per la durata di
anni . . . . . (10) dalla data della stipulazione.
Alla scadenza della presente convenzione, il canone di locazione e'
stabilito, in base ai criteri previsti dall'art. 8, in accordo con il
Comune ed e' recepito in una nuova convenzione.
La destinazione a locazione permanente non e' modificabile.
(Nel caso di area ceduta dal Comune in diritto di superficie si
dovra' fare riferimento alla durata prevista nell'atto di cessione).
Art. 11
Trascrizione della convenzione
La convenzione e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche
vengono trascritte nei registri immobiliari a cura del Comune e a
spese del Soggetto attuatore.
Le spese di trascrizione devono essere versate dal Soggetto attuatore
contestualmente alla stipula della convenzione o a quella degli atti
integrativi o modificativi.
Art. 12
Controlli e sanzioni
L'attivita' di controllo sul rispetto di quanto previsto nella
presente convenzione e' di competenza comunale.
Ogni pattuizione stipulata in violazione dei criteri di
determinazione dei costi e dei canoni di locazione di cui agli artt.
7, 8 e 9 della presente convenzione nel corso del periodo di
validita' e' nulla per la parte di prezzo o di canone eccedente.
L'annullamento o la decadenza della concessione edilizia, nonche' la
violazione delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione,
determinano la risoluzione di diritto della presente convenzione.
In tal caso, nell'ipotesi di risoluzione della convenzione per colpa
del Soggetto attuatore questi dovra' restituire il contributo
concesso dalla Regione, citato in premessa, cosi' ricalcolato:
- contributo concesso maggiorato degli interessi legali dal momento
dell'erogazione alla risoluzione;
- maggiorazione per penale pari al . . .% (11) della somma calcolata
al precedente punto.
La somma degli importi sopra determinati va rapportata
proporzionalmente al numero di anni di destinazione alla locazione
permanente rispetto al periodo di riferimento valutato in sessanta
anni.
L'importo delle somme recuperate sara' comunicato alla Regione;
questo restera' nelle disponibilita' del Comune con il vincolo di
destinazione ad interventi nel settore del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica. Il Comune relazionera' alla Regione
annualmente in merito all'attivita' di recupero e all'utilizzo dei
recuperi stessi.
Il contributo di cui all'art. 3 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10
(2), e' dovuto nella misura stabilita al momento del verificarsi
dell'evento risolutivo maggiorato relativamente alla quota di cui
all'art. 6 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (2) del . . .% (11) a
titolo di penale, oltre agli interessi legali.
Note
(1) Indicare di quale tipo di finanziamento si tratta: edilizia
agevolata, edilizia agevolata con fondi di sovvenzionata,
finanziamento regionale, altre tipologie di finanziamento.
(2) La dizione andra' corretta all'entrata in vigore del DPR
6/6/2001, n. 380.
(3) Devono essere individuati gli alloggi e le superfici. Eventuali
variazioni nella individuazione degli alloggi non potranno comportare
modifiche alle caratteristiche che hanno dato luogo al finanziamento.
Tali modifiche saranno comunicate al Comune che le recepira' con
apposito atto.
(4) Si veda l'art. 8 della Legge 10/77, ed in particolare il comma 2
(2).
(5) Il Comune nel definire il costo tiene conto dell'andamento dei
piu' recenti appalti dell'operatore apportando eventuali modifiche al
termine dei lavori.
(6) Il Comune definisce la percentuale.
(7) La percentuale e' fissata nei singoli programmi. Per il
programma di cui alla delibera del Consiglio regionale 1356/00 la
percentuale massima e' del 4,5% con le condizioni previste
dall'Allegato "A", punto 5 della delibera stessa.
(8) Gli eventuali altri oneri sono da precisare in maniera
dettagliata nella presente convenzione. E' necessario avere riguardo
alle particolari caratteristiche degli interventi con carattere
sperimentale (esempio: delibera Consiglio regionale 415/96, delibera
Consiglio regionale 134/00) finalizzati ad alcune categorie sociali,
quali; anziani, studenti, lavoratori in mobilita' territoriale, ecc.
In tali casi, dovendo procedere ad assegnare o locare posti letto
ovvero fornire servizi e assistenza alla persona, per periodi di
tempo legati a esigenze personali o da condizioni oggettive di
lavoro, di salute, ecc. il canone, come sopra determinato, va inteso
riferito all'uso dell'alloggio e non comprende eventuali costi
aggiuntivi che l'assegnatario o il locatario concordino di sostenere
per specifiche prestazioni e servizi alla persona. Le modalita'
contrattuali potranno essere articolate, per durata e per contenuto
dello scambio, in relazione alle specifiche finalita' sociali
dell'intervento da convenzionare.
(9) Per quando riguarda la locazione da regolare con contratti o
assegnazione di tipo "speciali", che saranno effettuate in favore di
particolari categorie sociali, verranno adottati contratti aventi
forme e contenuti particolari da definire con i Comuni, sentite le
organizzazioni e le associazioni degli interessati.
(10) La durata della convenzione sara' stabilita con riferimento alla
proprieta' dell'area, al diritto di superficie, alla tipologia di
finanziamento, ecc., con riferimento alla normativa vigente.
(11) Il Comune determina le percentuali delle maggiorazioni a titolo
di penale.
ALLEGATO "C"
Abitazioni in locazione a termine
Convenzione tipo
L'anno . . . . . . . . . il giorno . . . . . . . del mese di
avanti a me
sono presenti i signori:
c.f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a
che interviene nel presente atto in qualita' di
del Comune di
legale rappresentante dell'impresa o cooperativa
successivamente denominata Soggetto attuatore con sede in . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . n. . . . . .
in virtu' dei poteri conferitigli mediante
Detti comparenti, della cui identita' personale, qualifiche e
capacita' a contrarre io Ufficiale rogante sono certo, assumendone la
piena responsabilita'
premesso
- che con atto n. . . . . . . del . . . . . . . . . . . , ai sensi
della delibera di programma regionale n. . . . . . . . del . . . . .
. . . . . . . . e' stato assegnato al Soggetto attuatore un
finanziamento per . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) di Euro . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per un intervento di nuova
costruzione/recupero di un edificio da realizzarsi in comune di . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . . . . . . . . . .,
destinato alla locazione a termine ovvero assegnazione o godimento a
termine;
- che . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . (Soggetto attuatore) ha presentato al Comune di . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . in data . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . la richiesta di concessione ai sensi della Legge 28/1/1977, n.
10 (2) sull'area di proprieta' (ovvero acquisita in assegnazione dal
Soggetto attuatore);
- che l'area/immobile oggetto di intervento e' distinta in Catasto al
foglio n. . . . . . . . . . . . . . . . . part. n. . . . . . . . . .
. . . . . come indicato negli elaborati di progetto presentati per
ottenere la concessione (2);
(in alternativa, nel caso in cui la concessione sia gia' stata
rilasciata):
- che in data . . . . . . . . . . . . . il Comune di . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha rilasciato la
concessione (2) n. . . . . . . ;
- che il Soggetto attuatore, trattandosi di intervento ammesso a
contributo regionale per la locazione o al godimento a termine per n.
. . . . . alloggi, deve convenzionarsi ai sensi delle sopracitate
leggi al fine di definire i canoni di locazione concordati con il
Comune;
- che per effetto della presente convenzione il contributo di cui
all'art. 3 della Legge 10/77 e' ridotto alla sola quota di cui
all'art. 5 della stessa legge (oneri di urbanizzazione) (2);
- che alla presente convenzione sono allegati, formandone parte
integrante, i seguenti documenti:
(in alternativa):
per la redazione della presente convenzione si fa riferimento alla
seguente documentazione, conservata agli atti d'ufficio di questo
Comune:
copia del progetto approvato dal Comune;
copia della concessione edilizia (2);
tabella "Costi e canoni degli alloggi".
Tutto cio' premesso le parti convengono quanto segue.
Art. 1
Conferma delle premesse
Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.
Art. 2
Oggetto della convenzione
L'intervento oggetto della presente convenzione prevede la nuova
costruzione/il recupero di alloggi, destinati alla locazione per un
periodo di anni . . . . . (minimo 10 anni), in conformita' alle
disposizioni contenute nella presente convenzione, con l'osservanza
delle caratteristiche, condizioni, modalita' e termini di cui ai
successivi articoli.
Il numero totale degli alloggi concessionati indicato negli elaborati
di progetto e' pari a n. . . . . . . . . . . . . . . .; quelli
convenzionati sono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3).
Il terreno/l'immobile oggetto di intervento e' pervenuto al Soggetto
attuatore in seguito ad atto di compravendita con rogito del notaio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . in data . . . . . . . . . . . . .
. rep. n. . . . . . . . registrato in data . . . . . . . . . . . . .
. . . . (ovvero in assegnazione con delibera comunale n. . . . . del
. . . . . . . . . .).
Ai fini della garanzia sulla disponibilita' del bene e sulla liberta'
da oneri reali, trascrizioni pregiudiziali, iscrizioni ipotecarie e
altro, si formula la seguente ipotesi che va adattata a specifiche
finalita' che si dovessero presentare.
Il Soggetto attuatore (o il Comune in caso di assegnazione di area)
garantisce la liberta' del terreno in oggetto da oneri reali,
trascrizioni pregiudizievoli ed iscrizioni ipotecarie, nonche'
diritti a favore di terzi che possano in qualsiasi modo limitare la
proprieta' dell'area, eccetto iscrizioni ipotecarie a favore di mutui
contratti per ottenere i finanziamenti necessari a provvedere alla
costruzione degli immobili oggetto della presente convenzione o anche
a garanzia di mutui contratti da tutti i successivi
acquirenti/assegnatari (aventi causa) degli stessi per ottenere
finanziamenti necessari al loro acquisto.
Art. 3
Caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi
Le caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi di nuova
costruzione o di recupero da cedere in locazione a termine devono
essere conformi alle vigenti leggi in materia di edilizia economica e
popolare, nonche' a tutte le disposizioni obbligatorie a norma di
legge e regolamenti.
Art. 4
Termine di inizio ed ultimazione dei lavori
Ai fini dell'assegnazione del finanziamento regionale citato in
premessa, i lavori di costruzione degli edifici dovranno iniziare
entro il termine indicato nel provvedimento regionale di concessione
del contributo.
I lavori dovranno esser ultimati entro il termine di validita' della
concessione edilizia (2).
Il Comune puo' prorogare, ai sensi della vigente normativa, il
termine di ultimazione lavori in caso di comprovati motivi di forza
maggiore, indipendenti dalla volonta' dell'operatore, appositamente
documentati.
Art. 5
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria
A titolo esemplificativo si riportano alcune casistiche da inserire
alternativamente nella convenzione, salvo che non si tratti di
interventi all'interno di piani o programmi attuativi per i quali
valgono le specifiche discipline (vedi delibera del Consiglio
regionale 849/98).
Urbanizzazione primaria
(I caso: opere esistenti)
Gli eventuali obblighi del Soggetto attuatore sono definiti con
riferimento alla delibera comunale di recepimento della normativa
regionale vigente, con particolare riguardo all'applicazione
dell'art. A.26 dell'allegato alla L.R. 20/00.
(II caso: opere mancanti)
Possono verificarsi due casi:
2.a) Realizzazione delle opere da parte del Comune.
Nel caso in cui il Comune provveda direttamente alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione, il Soggetto attuatore e' tenuto a:
- cedere gratuitamente le aree necessarie per l'esecuzione delle
opere di urbanizzazione primaria;
- versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione
primaria, quantificato in Euro . . . . . . . . . . . . . . , ai sensi
della delibera di Consiglio regionale 849/98 pubblicata nel
Bollettino Ufficiale regionale n. 49 del 10 aprile 1998, cosi' come
recepita con delibera comunale n. . . . . del . . . . . . . . .
(ovvero determinato dal Comune nel caso di interventi in area PEEP o
PIP).
2.b) Realizzazione delle opere da parte del Soggetto attuatore
Poiche' il lotto e' privo delle opere di urbanizzazione primaria di
cui al punto 1.1) della delibera di Consiglio regionale 849/98
pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 49 del 10 aprile
1998, esse saranno realizzate direttamente dal Soggetto attuatore
alle seguenti condizioni:
- cedere gratuitamente le opere, i manufatti e le aree di pertinenza;
- sottoporre ad approvazione comunale il progetto delle opere di
urbanizzazione primaria;
- eseguire le opere cosi' come sono state approvate;
- allacciare il lotto ed il fabbricato ai pubblici servizi.
I lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
dovranno essere ultimati entro il . . . . . . . . . . . . . . Le
opere e i manufatti saranno soggetti a verifiche in corso d'opera ed
al collaudo definitivo da eseguirsi a cura del Comune ed a spese del
Soggetto attuatore.
Il Comune effettuera' il controllo sull'esecuzione delle opere di
urbanizzazione con le seguenti modalita':
- mediante sorveglianza in corso d'opera da parte dei competenti
Uffici Tecnici comunali;
- mediante il controllo delle opere, da parte dei suddetti uffici per
un periodo di mesi tre a decorrere dalla completa ultimazione dei
lavori; il controllo e' diretto ad accertare il soddisfacente
funzionamento delle opere stesse.
Il certificato di collaudo definitivo dovra' comunque essere emesso
entro mesi . . . . . . . . . . . dalla effettiva ultimazione dei
lavori, in seguito ad accertamento della loro esecuzione a perfetta
regola d'arte; trascorso inutilmente tale termine le opere tutte si
intenderanno accettate.
Ai soli effetti dell'utilizzo delle opere di urbanizzazione, ove non
sia stato ancora rilasciato il certificato di collaudo definitivo
delle stesse e non siano trascorsi i termini di cui sopra, gli Uffici
Tecnici comunali potranno attestare il regolare funzionamento delle
opere medesime.
In ogni caso il concessionario, per le opere ed i manufatti di cui al
presente articolo, e' tenuto alla garanzia e agli obblighi
disciplinati dagli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice civile, a
favore del Comune.
All'emissione del certificato di collaudo definitivo, ovvero al
trascorrere infruttuoso del termine previsto per l'emissione, le
opere ed i manufatti di cui al presente articolo e le aree di
pertinenza passeranno automaticamente in proprieta' al Comune di . .
. . . . . . . . . . . . . . . , il quale ne assumera' immediatamente
la gestione e la manutenzione, salvo quanto previsto dal comma
precedente.
A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti
ai sensi del presente articolo il Soggetto attuatore, prima del
rilascio della concessione edilizia, produrra' fidejussione
dell'importo di Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
corrispondente al valore attribuito alle opere di urbanizzazione da
realizzare a sua cura e spese.
Il Comune provvedera' a svincolare la fidejussione entro un mese
dall'emissione del certificato di collaudo definitivo ovvero al
trascorrere infruttuoso del termine previsto per l'emissione; la
fidejussione si intende automaticamente svincolata decorsi quindici
giorni dalla data di messa in mora del Comune stesso.
In caso di inosservanza da parte del Soggetto attuatore dei termini
di ultimazione dei lavori come sopra indicati, il Comune provvedera'
a rivalersi sul fidejussione nella misura necessaria ad eseguire le
opere di urbanizzazione primaria non realizzate.
Urbanizzazione secondaria
Fatte salve le disposizioni previste da particolari piani o programmi
attuativi il Soggetto attuatore si impegna a versare il contributo
commisurato agli oneri di urbanizzazione secondaria (art. 46, L.R.
47/78 e successive modificazioni) e quantificato in Euro . . . . . .
. . . . . . . . . . ai sensi della delibera di Consiglio regionale
849/98 pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 49 del 10
aprile 1998, cosi' come recepito con delibera comunale n. . . . . . .
. del . . . . . . . . . . . . . Il versamento e' da effettuarsi in
unica soluzione o in forma rateizzata, con fidejussione a garanzia
della parte non versata, secondo quanto stabilito con delibera
comunale.
Art. 6
Determinazione delle componenti del costo degli alloggi
Il costo complessivo di costruzione degli alloggi, riferito alla
superficie complessiva Sc, determinata ai sensi dell'art. 2 del DM
801/77, cosi' come integrata dalla normativa regionale, al netto
dell'IVA e di ogni altro onere fiscale, e' costituito dalle seguenti
voci:
a) Euro . . . . . . . . . . . quale valore reale dell'area
determinato con una delle seguenti modalita' alternative: - in misura
pari al valore denunciato in occasione di trasferimenti di proprieta'
avvenuti nel quinquennio antecedente alla data di stipula della
convenzione, su richiesta specifica del concessionario, anche in caso
di intervento sul patrimonio edilizio esistente (Legge 10/77, art. 8,
comma 3, modificato con Legge 47/88, art. 14) (2); - quale valore
reale dell'area o dell'edificio determinato dal Comune nel caso di
area PEEP o comunque pubblica; (in alternativa, in caso di assenza
dei dati di cui ai punti precedenti): - quale valore convenuto con il
Comune nel caso di area gia' di proprieta' del Soggetto attuatore
(4);
b) Euro . . . . . . . . . . . quale costo di costruzione inteso come
costo di realizzazione tecnica;
c) Euro . . . . . . . . . . . quale costo delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 5 della Legge
10/77 (2), determinato con riferimento alla normativa regionale sugli
oneri di urbanizzazione cosi' come recepita con delibera comunale n.
. . . . . del . . . . . . . . ., ovvero da specifiche convenzioni
urbanistiche;
d) Euro . . . . . . . . . . . per spese generali, fra cui quelle
tecniche, promozionali, commerciali, amministrative, oneri
finanziari, ecc., pari al . . . . % (5) dei costi di cui alle
precedenti lettere a), b), c).
Il costo complessivo di costruzione ammonta a Euro . . . . . .
La superficie complessiva e' definita in . . . . . . mq.
Art. 7
Costo iniziale degli alloggi
Il costo iniziale degli alloggi di cui alla presente convenzione,
ottenuto dividendo il costo complessivo di cui al precedente art. 6
per la superficie complessiva Sc, e' fissato in Euro . . . . . . . al
mq. di Sc.
Detto costo puo' essere considerato "medio" e potra' pertanto variare
in diminuzione od in aumento per ciascun alloggio in misura non
superiore al 10% dello stesso, in funzione delle caratteristiche
intrinseche degli alloggi, fermo restando il costo massimo
complessivo di cui al primo comma.
Ai fini della determinazione dei prezzi di vendita, il costo
dell'alloggio, ipotizzato in uno stato normale di conservazione, e'
cosi' aggiornato:
1) rivalutazione del prezzo aggiornato alla data di ultimazione dei
lavori, applicando gli indici ISTAT dei costi di costruzione fino
alla data presa come riferimento per la vendita;
2) aggiunta del valore documentato delle eventuali spese per
interventi di cui alle lettere b), c), d), dell'art. 31 della Legge
457/78.I criteri di revisione del prezzo di cessione di cui al punto
1) del presente articolo, si applicano anche nel caso di alloggi per
i quali non siano intervenuti ne' preliminare di vendita ne' delibera
di assegnazione, venduti o assegnati successivamente alla fine dei
lavori.
Art. 8
Canone di locazione degli alloggi e revisione periodica
Il canone annuo iniziale di locazione di ciascun alloggio e della
relativa pertinenza e' calcolato secondo le modalita' stabilite dalla
Legge 413/98 per il regime concordato, con una riduzione . . . . . .
. . (6), a fronte del contributo concesso pari a Euro . . . . . . . .
. . . . (. . .% del costo degli alloggi).
I dati relativi alla consistenza degli alloggi e delle relative
pertinenze definiti dalla Superficie complessiva Sc calcolata cosi'
come definito dall'art. 7, sono riportati nell'allegata Tabella
A/QE/LT che riporta per ogni unita' immobiliare in locazione il
costo, il canone concordato ai sensi della Legge 413/98, il canone da
applicare (ridotto rispetto a quello concordato).
La Tabella A/QE/LT potra' essere aggiornata e trasmessa in via
definitiva al Comune che la recepira' con apposito atto prima della
consegna degli alloggi.
Il canone di locazione viene aggiornato secondo le modalita' previste
dagli accordi per i contratti a regime concordato.
Il Soggetto attuatore puo' comunque pattuire canoni di locazione in
misura inferiore a quella risultante dall'applicazione dei commi
precedenti.
Il canone determinato ai sensi del precedente comma non e'
comprensivo delle spese condominiali.
Al locatario e' riconosciuto il diritto di verifica del canone
determinato, con possibilita' di avvalersi dell'assistenza delle
organizzazioni sindacali.
Art. 9
Vincoli e requisiti soggettivi
Gli alloggi debbono essere destinati alla locazione per un periodo
minimo di . . . . . anni.
La locazione avviene in regime di canone concordato ai sensi della
Legge 431/98.
La destinazione alla locazione non puo' essere inferiore ad anni
dieci e l'alloggio non deve rimanere vuoto oltre i sei mesi.
L'operatore puo' alienare l'intervento nel suo complesso ovvero per
blocchi unitari (esempio: un intero vano scale o corpo di edificio),
con esclusione delle vendite frazionate dei singoli alloggi, anche
prima del termine di cui al precedente articolo garantendo la
prosecuzione dei contratti di locazione fino alla scadenza del
termine al prezzo definito dall'art. 7.
Gli alloggi devono essere occupati in modo continuativo e
direttamente dall'assegnatario/locatario e dal suo nucleo familiare.
I locatari e gli assegnatari di tali alloggi devono essere in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di
edilizia agevolata.
In caso di morte del locatario o dell'assegnatario, il contratto si
trasferisce al coniuge e agli altri familiari con lui conviventi al
momento del decesso, secondo quanto previsto dalla legge in materia
di locazione ad uso abitativo.
Nel caso in cui nel corso del periodo minimo iniziale di locazione di
dieci anni, un'abitazione si renda disponibile per il recesso del
conduttore o per la risoluzione del contratto per sua colpa,
l'operatore e' tenuto a sostituire il conduttore con altro in
possesso dei requisiti in vigore per quella tipologia di interventi,
stipulando un contratto di durata uguale al periodo di tempo residuo;
tale obbligo potra' non essere osservato qualora il periodo di tempo
residuo sia inferiore a sei mesi e l'operatore comunichi al Comune la
sua intenzione di alienare l'abitazione ovvero di utilizzarla
direttamente alle condizioni previste al successivo art. 10.Il
contratto di locazione deve disciplinare anche i casi di inadempienza
o di recesso del locatario e di revoca dell'assegnazione
dell'alloggio.
Art. 10
Norme per il periodo successivo
Alla scadenza di cui al precedente art. 9, il contratto e' risolto di
diritto.
Entro i sei mesi successivi l'operatore/proprietario puo':
a) rinnovare i contratti di locazione con i precedenti conduttori per
la durata minima prevista dalle disposizioni in quel momento in
vigore in materia di immobili urbani, trasmettendo al Comune copia
dei contratti di locazione e di quelli che in seguito, e fino alla
scadenza della convenzione, dovessero essere stipulati con nuovi
conduttori. Il canone da applicare e' quello del regime concordato
con l'eliminazione della riduzione applicata per il primo periodo;
b) comunicare al conduttore ed al Comune la sua intenzione di
destinare una o piu' unita' immobiliari ad uso proprio, del coniuge o
dei parenti in linea retta entro il secondo grado; in questo caso, il
conduttore dovra' liberare l'alloggio al ricevimento della
comunicazione di disdetta e l'operatore dovra' trasmettere al Comune,
entro sei mesi dalla disponibilita' del/degli alloggi, i certificati
di residenza dei subentranti; trascorso inutilmente quest'ultimo
termine o, comunque, nel caso che gli alloggi liberati dai precedenti
conduttori, risultassero utilizzati per una destinazione diversa da
quella comunicata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3
della Legge 431/98;
c) cedere i singoli alloggi secondo quanto stabilito dagli artt. 38 e
39 della Legge 392/78, applicando le seguenti modalita': - il prezzo
di cessione non puo' superare quello massimo aggiornato previsto
nella convenzione; - le condizioni di pagamento del prezzo di vendita
comunicate dal proprietario al conduttore e da questi accettate
sostituiscono le modalita' di pagamento previste dall'art. 38, comma
4 della Legge 392/78; - la comunicazione dell'operatore al conduttore
e l'esercizio del diritto di prelazione devono essere notificati
anche dal Comune al quale l'operatore deve in ogni caso trasmettere
copia del contratto di vendita;
d) nel caso di interventi destinati alla locazione per particolari
categorie sociali quali studenti o lavoratori in mobilita'
territoriale, il diritto di prelazione puo' essere regolato dal
Comune prevedendolo fin dalla stipula a favore del Comune stesso o di
altre istituzioni pubbliche gia' individuate in convenzione (esempio:
Universita' o Aziende per il diritto allo studio).
Art. 11
Durata della convenzione
La convenzione vincola il Soggetto attuatore ed i suoi aventi causa
al rispetto degli obblighi dalla stessa previsti per la durata di
anni . . . . . (da 20 a 30) dalla data della stipulazione.
Il Soggetto attuatore puo' recedere dalla convenzione a condizione
che non siano ancora iniziati i lavori e previo versamento del
contributo di cui all'art. 3 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (2).
La comunicazione di recesso viene inoltrata al Comune che emette
l'ordinativo d'incasso per l'importo di cui al comma precedente,
aumentato della somma dovuta per gli interessi legali. A versamento
effettuato, il Comune provvede alla trascrizione della comunicazione
di recesso con le modalita' di cui al successivo art. 13.
(Nel caso di area ceduta dal Comune in diritto di superficie si
dovra' fare riferimento alla durata prevista nell'atto di cessione).
Art. 12
Trascrizione della convenzione
La convenzione e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche
vengono trascritte nei registri immobiliari a cura del Comune e a
spese del Soggetto attuatore.
Le spese di trascrizione devono essere versate dal Soggetto attuatore
contestualmente alla stipula della convenzione o a quella degli atti
integrativi o modificativi.
Art. 13
Controlli e sanzioni
L'attivita' di controllo sul rispetto di quanto previsto nella
presente convenzione e' di competenza comunale.
Ogni pattuizione stipulata in violazione dei criteri di
determinazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione di
cui agli artt. 7, 8 e 9 della presente convenzione nel corso del
periodo di validita' e' nulla per la parte di prezzo o di canone
eccedente ai sensi dell'art. 8, comma 5 della Legge 28/1/1977, n. 10
(2).
L'annullamento o la decadenza della concessione edilizia, nonche' la
violazione delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione,
determinano la risoluzione di diritto della presente convenzione.
In tal caso, nell'ipotesi di risoluzione della convenzione per colpa
del Soggetto attuatore questo dovra' restituire il contributo
concesso dalla Regione, citato in premessa, cosi' ricalcolato:
- contributo concesso maggiorato degli interessi legali dal momento
dell'erogazione alla risoluzione;
- maggiorazione per penale pari al . . .% (7) della somma calcolata
al precedente punto.
L'importo delle somme recuperate sara' comunicato alla Regione;
questo restera' nelle disponibilita' del Comune con il vincolo di
destinazione ad interventi nel settore del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica. Il Comune relazionera' alla Regione
annualmente in merito all'attivita' di recupero e all'utilizzo dei
recuperi stessi.
Il contributo di cui all'art. 3 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10
(2), e' dovuto nella misura stabilita al momento del verificarsi
dell'evento risolutivo maggiorato relativamente alla quota di cui
all'art. 6 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (2) del . . .% (7) a
titolo di penale, oltre agli interessi legali.
Note
(1) Indicare di quale tipo di finanziamento si tratta: edilizia
agevolata, edilizia agevolata con fondi di sovvenzionata,
finanziamento regionale, altre tipologie di finanziamento.
(2) La dizione andra' corretta all'entrata in vigore del DPR
6/6/2001, n. 380.
(3) Devono essere individuati gli alloggi, le superfici e i canoni
con riferimento al mod. A/QE/LT. Eventuali variazioni nella
individuazione degli alloggi non potranno comportare modifiche alle
caratteristiche che hanno dato luogo al finanziamento. Tali modifiche
saranno comunicate al Comune che le recepira' con apposito atto.
(4) Si veda l'art. 8 della Legge 10/77, ed in particolare il comma 2
(2).
(5) La percentuale e' definita dal Comune. Il valore va definito di
massima, in relazione alle condizioni locali, entro un limite del
25%.
(6) Per il programma di cui alla delibera del Consiglio regionale
1356/00 la riduzione del canone dovra' essere non inferiore al 20%
del canone concertato medio stabilito per ogni citta' dagli accordi
territoriali della Legge 431/98.
(7) Il Comune determina le percentuali delle maggiorazioni a titolo
di penale.
(segue allegato fotografato)