DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 18 dicembre 2001, n. 300
Approvazione degli indirizzi triennali per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004. L.R. 8 agosto 2001, n. 26, art. 7 (proposta della Giunta regionale in data 10 dicembre 2001, n. 2758)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione progr. n. 2758, in data 10 dicembre 2001,
con cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per
l'approvazione degli indirizzi triennali per il diritto allo studio
per gli anni scolastici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, L.R. 26/01;
preso atto:
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla
Commissione consiliare "Turismo Cultura Scuola Formazione", in sede
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.
14765 del 12 dicembre 2001,
- ed inoltre della modifica presentata ed accolta in sede di
discussione consiliare;
viste:
- la Legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parita' scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", che
disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole
statali e dalle scuole paritarie previste e dagli Enti locali;
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed
all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio
1999, n. 10", che:
- all'art. 7, comma 1, prevede l'approvazione da parte del Consiglio
regionale, su proposta della Giunta, sentita la Conferenza
Regione-Autonomie locali, degli indirizzi triennali per il diritto
allo studio, determinando altresi' complessivamente le risorse
regionali disponibili per l'attuazione degli interventi di cui
all'art. 3 "Tipologia degli interventi" della legge citata;
- all'art. 7, comma 3, impegna la Giunta regionale ad approvare, in
coerenza con gli indirizzi triennali, il riparto dei fondi a favore
delle Province e le relative modalita' di attuazione;
considerato opportuno procedere sollecitamente all'approvazione del
documento degli indirizzi triennali, allegato quale parte integrante
del presente atto, al fine di consentire la realizzazione degli
interventi previsti dalla legge a valere per l'anno scolastico
2001/2002;
sentita la Conferenza Regioni-Autonomie locali in merito alla
presente proposta in data 10 dicembre 2001;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) di approvare gli indirizzi triennali per il diritto allo studio,
allegato parte integrante del presente atto, ai sensi dell'art. 7,
comma 1 della L.R. 8 agosto 2001, n. 26;
2) di pubblicare l'atto consiliare nel Bollettino Ufficiale della
Regione, al fine di garantirne la piu' ampia diffusione.
ALLEGATO
L.R. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed all'apprendimento
per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10" -
Indirizzi triennali per gli anni scolastici 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004
Premessa
Il sistema italiano dell'istruzione e della formazione, a seguito
delle riforme, in parte compiute, in parte sospese, sta attraversando
una fase critica, che tocca in profondita' gli interessi delle
famiglie, degli allievi, dei docenti e degli operatori del sistema.
In considerazione della riconosciuta rilevanza degli esiti formativi
delle persone, sia sotto il profilo della capacita' di esercitare
autonomia per orientarsi in un contesto sempre piu' mutevole e
complicato, sia in termini di aumento del potenziale di inserimento
nel mondo del lavoro, risulta particolarmente importante dare
risposte di qualita' alla domanda di istruzione e formazione, facendo
convergere le politiche e gli strumenti verso obiettivi coerenti ed
interrelati.
Per dare valore aggiunto alle azioni da svolgere, aumentandone
l'impatto e l'efficacia, e nel quadro della finalita' generale di
ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa, anche gli
interventi per il diritto allo studio, che rappresentano uno
strumento fondamentale per assicurare il rispetto dei principi di
qualita' didattico-formativa, di equita' sociale e di uguaglianza di
opportunita', vanno pertanto indirizzati verso una maggiore
conoscenza e reciproca collaborazione fra i soggetti ai quali il
vigente impianto normativo assegna funzioni di programmazione e di
gestione del sistema formativo.
A tale proposito va altresi' sottolineato che la recente revisione
del Titolo V della Costituzione conferma, non modificandola, la
competenza esclusiva delle Regioni in materia di diritto allo studio,
a differenza della legislazione in tema di parita' scolastica che,
rientrando appieno nelle norme generali sull'istruzione, rimane
competenza esclusiva dello Stato.
Vale inoltre ricordare l'Accordo interistituzionale siglato l'8
maggio 2001 fra la Regione Emilia-Romagna, l'Ufficio Scolastico
regionale e le Province ed i Comuni dell'Emilia-Romagna per il
coordinamento ed il governo integrato dell'istruzione, della
formazione professionale e della transizione al lavoro in
Emilia-Romagna, che sancisce la volonta' da parte di istituzioni
appartenenti a diversi sistemi formativi e a differenti livelli di
governo di collaborare secondo un approccio complessivo che, nel
rispetto delle reciproche attribuzioni, consenta la realizzazione di
interventi mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai
diversi contesti, alla domanda delle famiglie ed alle caratteristiche
specifiche dei soggetti coinvolti e conseguentemente esamini i
problemi ed imposti le soluzioni facendo interagire competenze,
risorse e risultati.
Senza voler caricare la portata degli interventi per il diritto allo
studio di qualita' taumaturgiche e risolutive delle tante questioni
che affliggono il sistema formativo italiano, e' tuttavia
significativo dell'approccio regionale, caratterizzato
dall'attenzione e dall'ascolto, l'impegno ad interpretare il diritto
allo studio in accezione ampia, che innova la tradizionale
impostazione di sostegno all'accesso ed alla frequenza per rivolgersi
ad una finalita' di maggior spessore qualitativo, ovvero il diritto
al successo formativo.
In tale direzione sono stati disegnati gli obiettivi della nuova
legge che, nel dare risposte chiare ed esaustive al quesito
referendario - come testimoniato dalla decisione assunta in tal senso
della apposita Commissione -, si prefigge di estendere il diritto
allo studio al maggior numero di beneficiari sia attraverso
l'ampliamento della rosa degli interventi, sia meglio definendo e
semplificando le competenze istituzionali dei diversi enti coinvolti
e le procedure per la fruizione di servizi e benefici.
L'obiettivo di estendere il diritto allo studio si collega
strettamente alla possibilita' che esso possa essere effettivamente
goduto; la condizione per fruirne e' che gli interventi nei quali si
sostanzia, con particolare riferimento alla concessione delle borse
di studio, siano portati alla conoscenza dei potenziali utenti. Si
rende a tal fine opportuno organizzare un'ampia azione di
pubblicizzazione sul territorio, concordata con gli Enti locali
interessati e mirata a diffondere informazioni corrette ed utili al
conseguimento dei benefici.
La L.R. 26/01 prevede una serie di interventi per il diritto allo
studio riconducibili per omogeneita' a tre macrotipologie:
- i servizi per l'accesso e la frequenza;
- le borse di studio;
- i progetti di qualificazione dell'offerta educativa e formativa.Ai
fini di disciplinarne l'applicazione per il triennio 2001/2004,
corrispondente agli anni scolastici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004,
si forniscono i seguenti indirizzi mirati, oltre che ad offrire
riferimenti chiari e definiti alle famiglie, agli operatori della
scuola ed al sistema degli Enti locali nella situazione di profonda
incertezza che avvolge il mondo dell'education nel nostro Paese, a
sviluppare sul territorio nuove forme di interazione degli Enti
locali, fra loro e con le istituzioni scolastiche e formative
dell'ambito di competenza, nonche' a semplificare le procedure di
realizzazione degli interventi per il diritto allo studio
nell'interesse dei destinatari finali.
1. Il ruolo degli Enti locali
L'art. 7 della L.R. 26/01, al comma 3, stabilisce che la Giunta
regionale provvede al riparto delle risorse per la realizzazione di
tutti gli interventi elencati all'art. 3 "Tipologie degli interventi"
a favore delle Province, attribuendo loro un ruolo di coordinamento
generale e di programmazione.
La funzione di programmazione, peraltro, deve essere svolta, secondo
quanto disposto al successivo art. 8, comma 2, con il concorso dei
Comuni e delle scuole del territorio di riferimento.
Si sancisce cosi' una scelta volta alla semplificazione delle
procedure gestionali ed amministrative che, oltre a costituire un
valore in se', si e' resa necessaria al fine di rimettere in fila i
diversi provvedimenti normativi intervenuti negli ultimi anni in tema
di diritto allo studio, ricomponendo in un quadro ordinato e
funzionale lo svolgimento di interventi che, pur se riconducibili a
competenze di Enti diversi, spesso riguardano le medesime famiglie.
Al tempo stesso, cio' consente di rendere meno onerosi gli
adempimenti derivanti dalla delega in capo al sistema degli Enti
locali, nonche' di ottimizzare le risorse regionali, che si sommano
con quelle messe a disposizione dallo Stato e dagli Enti locali per
la realizzazione degli interventi, in un'ottica di coordinamento che
non deve risultare in meccanismi di sostituzione delle une alle
altre.
L'attribuzione della delega alle Province si pone in coerenza con le
competenze loro gia' attribuite in materia di formazione
professionale e di transizione al lavoro, nonche' con quanto sancito
nell'Accordo interistituzionale citato in materia di istruzione. La
L.R. 26/01 porta a sistema gli interventi nazionali e regionali, in
parte precedentemente gestiti anche dai Comuni: al fine di
valorizzare sia le competenze loro proprie, sia le esperienze
maturate nello scorso biennio, si stabilisce che la regolazione delle
relazioni fra Province e Comuni venga concordata a livello
territoriale, nel rispetto delle attribuzioni di legge e dei principi
di uniformita' di trattamento e delle pari opportunita' per i
destinatari del diritto allo studio.
Tale autonoma definizione delle modalita' gestionali fra gli Enti
locali competenti, che si inquadra appieno nei principi espressi dal
DLgs 112/98 in merito all'attribuzione di funzioni amministrative
dallo Stato alle Regioni ed alle Autonomie locali e dalla L.R. 3/99
"Riforma del sistema regionale e locale", rappresenta altresi'
l'ambito nel quale far emergere le caratteristiche territoriali e far
sviluppare forme e modalita' di rapporti, specifiche ed originali.
Poiche' la L.R. 26/01 riconosce come destinatari dei benefici del
diritto allo studio i residenti sul territorio regionale, e'
indispensabile ricordare che alcuni studenti frequentano le
istituzioni formative emiliano-romagnole, senza essere residenti.
In tali casi, ed esclusivamente per quanto attiene a benefici
finanziati con risorse statali (ad esempio, la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo e la concessione di borse di studio),
che per tale natura devono essere attribuiti a tutti gli aventi
diritto, si stabilisce che qualora lo studente destinatario di tali
benefici sia residente in regioni diverse dall'Emilia-Romagna, che
nel quadro della propria legislazione in materia di diritto allo
studio applichino il criterio della frequenza (con la conseguenza che
lo studente rimarrebbe escluso sia in Emilia-Romagna sia nella
regione di residenza), competente allo svolgimento di tutta la
procedura relativa all'erogazione e' l'Ente locale nel cui territorio
insiste la scuola frequentata dallo studente.
Gli accordi raggiunti sul territorio fra gli Enti locali in merito
alla gestione dei vari interventi dovranno pertanto tenere conto
anche di tali fattispecie.
Per quanto attiene infine agli interventi per il supporto
all'inserimento scolastico di soggetti in situazioni di handicap, si
ribadisce che essi vanno realizzati nel quadro degli accordi di
programma di cui alla legislazione vigente, come stabilito dall'art.
5 della L.R. 26/01, tenendo a riferimento la logica della continuita'
didattica ed educativa per garantire alle famiglie ed ai soggetti
medesimi lo svolgimento di percorsi didattici significativi in
termini di raggiungimento di obiettivi sia formativi che di
inserimento sociale. Vanno a tal fine individuate ed esperite tutte
le modalita' che, nel processo di condivisione e compartecipazione
delineato dalle leggi citate, possono contribuire al conseguimento
degli obiettivi suddetti. In particolare, sotto il profilo
finanziario, e' evidente che oltre alle risorse che le Province
destineranno ai Comuni in base ai finanziamenti regionali della L.R.
26/01, i Comuni potranno utilizzare risorse del Fondo nazionale del
piano sociale di cui alla Legge 328/00.
2. I progetti di qualificazione
Al fine di sostenere lo sviluppo dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche anche sul versante della qualificazione dell'offerta
formativa, considerato elemento portante della politica di diritto
allo studio ed al successo formativo, va favorito il rafforzamento
delle relazioni fra le scuole ed il territorio, fra le scuole e gli
Enti locali, cosi' portando a sinergia gli interventi e le risorse di
vari soggetti, valorizzando le progettualita' ed inquadrandone le
proposte in un contesto ampio di esigenze, opportunita' e
compatibilita'.
Tale impostazione sviluppa, in coerenza, quanto previsto all'art. 1,
comma 4 della L.R. 26/01, ove si afferma che il principio della ampia
partecipazione dei soggetti interessati e' posto alla base della
funzione di programmazione degli interventi per il diritto allo
studio; al tempo stesso, rafforza l'esigenza di elaborare i programmi
provinciali, di cui all'art. 8, comma 2 della legge citata,
attraverso il coinvolgimento dei Comuni e delle scuole del territorio
di riferimento.
Alla luce di tali considerazioni, per i progetti di qualificazione
vanno prioritariamente favoriti:
a) il legame con il territorio, attraverso l'individuazione di ambiti
locali, nonche' di strumenti e modalita' funzionali alla migliore
fruizione del diritto allo studio, nell'eccezione di miglioramento
qualitativo dell'offerta;
b) il sostegno ad azioni proposte da reti di scuole (o comunque a
favore di piu' scuole, sia dello stesso grado, sia con il
coinvolgimento di diversi ordini e gradi, a vantaggio della
continuita' didattica o di particolari target di alunni), nel
rispetto del quadro di riferimento delineato dagli indirizzi
regionali e dalla programmazione territoriale, al fine di perseguire
la massima produttivita' della spesa, dare visibilita' agli
interventi, assicurare le piu' ampie ricadute;
c) la progettazione in tema di inserimento scolastico di ragazzi in
situazione di handicap e di ragazzi stranieri, di lotta alla
dispersione ed all'abbandono scolastico, nonche' in tema di
educazione alla tolleranza ed alla cittadinanza europea.
L'autonomia delle istituzioni scolastiche deve essere riconosciuta in
particolare per quanto riguarda le modalita' per l'accesso, che
riguardano le scuole singole o in aggregazione, alle risorse
destinate ai progetti di qualificazione. L'esercizio dell'autonomia
implica infatti un processo di assunzione di responsabilita' nei
confronti delle materie di competenza e delle opportunita' ad esse
collegate: si invitano pertanto gli Enti locali nell'assegnazione dei
fondi per i progetti di qualificazione, ad individuare criteri che,
coerentemente con i principi di snellimento e di semplificazione
espressi nel presente documento e nel rispetto delle priorita'
suelencate, consentono alle istituzioni scolastiche interessate di
progettare e realizzare le iniziative di qualificazione senza
eccessivi vincoli e burocratismi. Risulta peraltro evidente che, in
sede di rendicontazione e di valutazione dei risultati, le
istituzioni scolastiche saranno chiamate a produrre ogni
documentazione inerente il finanziamento ricevuto che l'Ente
assegnatario riterra' utile allo scopo.
3. Determinazione delle risorse e criteri per la relativa
ripartizione alle Province
Si determina di seguito l'insieme delle risorse, regionali e statali,
destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla L.R. 26/01
e disponibili per l'esercizio finanziario 2001. Le annualita' 2002 e
2003 saranno gestite nell'ambito dei presenti indirizzi secondo le
disponibilita' che risulteranno dai relativi stanziamenti del
bilancio dello Stato e della Regione Emilia-Romagna.
L'attribuzione delle risorse alle Province per la realizzazione degli
interventi di cui alla L.R. 26/01 tiene conto:
a) in riferimento all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 3, della
tipologia del territorio provinciale in relazione alle
caratteristiche orografiche, nonche' del numero di alunni trasportati
e del costo medio regionale del servizio per alunno, per uno
stanziamento di risorse regionali, relativamente all'esercizio
finanziario 2001, pari a Lire 6 miliardi (Euro 3.098.741,39) - spesa
corrente - a valere per l'anno scolastico 2001/2002;
b) in riferimento all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 1, della
spesa ammissibile, come risultante dal consuntivo dei Comuni dei
diversi territori provinciali e del rapporto fra fabbisogno
complessivo e disponibilita', per uno stanziamento di risorse
statali, relativamente all'esercizio finanziario 2001, pari a Lire
5.822.850.370 (Euro 3.007.251,25) - spesa corrente -, a valere per
l'anno scolastico 2001/2002;
c) in riferimento all'art. 3, comma 1, lettera b), della popolazione
scolastica, del numero degli alunni con deficit, del numero di alunni
stranieri e dell'indicatore sintetico di organizzazione territoriale
ISOT, per uno stanziamento di risorse regionali, relativamente
all'esercizio finanziario 2001, pari a Lire 8 miliardi e 500 milioni
(Euro 4.389.883,64) - spesa corrente -, a valere per l'anno
scolastico 2001/2002;
d) in riferimento all'art. 3, comma 1, lettera a), numeri 2, 3, 4 e
5, del numero degli alunni con deficit e dell'indicatore sintetico di
organizzazione territoriale ISOT, per uno stanziamento di risorse
regionali, relativamente all'esercizio finanziario 2001, pari a Lire
3 miliardi (Euro 1.549.370,70) - spesa di investimento - riservato
prioritariamente all'acquisto di mezzi, ausili didattici ed
attrezzature fisse, specificamente finalizzati ad agevolare
l'inserimento di soggetti in situazioni di handicap;
e) in riferimento all'art. 4, della spesa ammissibile riferita
all'anno precedente, come risultante dal fabbisogno a consuntivo
comunicato dagli Enti locali, per uno stanziamento di risorse
statali, relativamente all'esercizio finanziario 2001, pari a Lire
8.753.298.647 (Euro 4.520.701,48) - spesa corrente -, ai sensi della
Legge 62/00 e successivi atti applicativi, al quale si aggiungono
Lire 11.371.000.000 (Euro 5.872.631,40) - spesa corrente - di risorse
regionali relativamente al medesimo esercizio finanziario, a valere
per l'anno scolastico 2001/2002.
4. Criteri per la concessione di contributi agli Enti locali per la
realizzazione di interventi di rilevanza regionale
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, la Regione realizza interventi di
rilevanza regionale, direttamente o mediante la concessione di
contributi a favore degli Enti locali.
In considerazione della centralita' riconosciuta dalla legge alle
Province in merito al coordinamento della programmazione locale per
gli interventi di diritto allo studio ed al fine di supportare
l'esercizio di tale funzione, i contributi di cui all'articolo 7,
comma 2 della L.R. 26/01 sono concessi alle Province per la
realizzazione di interventi di dimensione interprovinciale o di
valenza innovativa sia per la natura del progetto sia per la
tipologia dei soggetti proponenti.
Lo stanziamento sul Bilancio regionale per l'anno 2001 relativo alla
concessione di tali contributi e' di Lire 600.000.000 (Euro
309.874,14) ed i criteri per il riparto delle risorse alle Province
sono rappresentati da:
- popolazione scolastica, numero degli alunni con deficit, numero di
alunni stranieri e indicatore sintetico di organizzazione
territoriale ISOT.
Le progettazioni, riferite agli obiettivi ritenuti piu' significativi
e mirati a sostenere e valorizzare iniziative di qualificazione
dell'offerta formativa, vanno realizzate con particolare riferimento
ai seguenti ambiti:
- azioni di sostegno all'inserimento dei soggetti in situazioni di
handicap e degli studenti stranieri;
- iniziative di raccordo fra Enti locali, istituzioni scolastiche e
famiglie, finalizzate a migliorare i livelli di reciproca
collaborazione;
- progetti di interazione fra istituzioni scolastiche, enti di
formazione professionale accreditati ed imprese del territorio,
finalizzate ad elevare il grado di conoscenza del mondo del lavoro,
anche in raccordo con la programmazione delle risorse del FSE.
5. Borse di studio
L'articolo 4 della L.R. 26/01 introduce il beneficio della borsa di
studio a favore dei frequentanti le scuole del sistema nazionale di
istruzione e dei frequentanti i corsi di formazione professionale
organizzati da enti accreditati ai sensi della legislazione vigente.
Al fine di svolgere un monitoraggio efficace della concessione di
tale beneficio, in ragione delle nuove condizioni di accesso e di
fruizione introdotte dalla L.R. 26/01 rispetto a quanto previsto
dalla precedente L.R. 10/99, si stabilisce che per il triennio
considerato le borse di studio vengano attribuite agli alunni delle
scuole del sistema nazionale di istruzione cosi' come specificato
dall'intero punto a) dell'articolo 2 della L.R. 26/01, anche in
ragione dell'esigenza di utilizzare, secondo criteri e modalita'
coerenti, le risorse dello Stato e della Regione destinate a tale
intervento.
Tale scelta e' altresi' conseguente alla considerazione che per i
frequentanti i corsi di formazione professionale tutte le spese
relative all'accesso ed alla frequenza a tale sistema formativo sono
a carico delle risorse del Fondo sociale europeo, le cui regole
stabiliscono la gratuita' a favore degli allievi, non potendosi
pertanto prefigurare "spese per la formazione" a carico delle
famiglie. Sara' peraltro oggetto di successiva valutazione la
possibilita' di fare ricorso alle risorse del FSE per sostenere il
diritto allo studio ed alla formazione a favore dei frequentanti i
corsi integrati fra istruzione e formazione, con particolare
riferimento al segmento dell'obbligo formativo e della formazione
superiore.
Al fine di garantire condizioni di equita' di trattamento agli aventi
diritto alla borsa di studio su tutto il territorio regionale, si
stabilisce che le modalita' e le procedure relative alla concessione
di tale beneficio siano il piu' possibile semplici ed uniformi, a
partire dai requisiti per la domanda di borsa di studio, presentata
attraverso l'autocertificazione, contenuti nei bandi da emanarsi a
livello locale. Le condizioni per raggiungere standard di uniformita'
saranno preventivamente concordate con gli Enti locali e deliberate
dalla Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto all'articolo
4, comma 5 della L.R. 26/01.
6. Criteri per la determinazione delle condizioni economiche
Ai fini dell'attribuzione della borsa di studio, le condizioni
economiche delle famiglie vengono determinate facento riferimento
alle disposizioni di cui al DLgs 109/98 e successive modificazioni ed
integrazioni e al DPCM 106/01, di attuazione della Legge 62/00.
In particolare, in analogia con quanto disposto dall'art. 3 del
citato DPCM 106/01, le soglie di reddito netto per un nucleo
familiare di tre persone stabilite ai commi 2 e 3 dell'art. 4 della
L.R. 26/01 sono incrementate del quaranta per cento al fine della
corrispondenza dell'Indicatore della situazione economica di un
nucleo familiare di identica numerosita'.
In tale logica, pertanto, la situazione economica annua non superiore
a Lit. 30 milioni netti per un nucleo familiare di tre persone
corrisponde ad un Indicatore della situazione economica (ISE) pari a
Lit. 42 milioni (Euro 21.691,19) e la situazione economica annua non
superiore a Lit. 60 milioni netti per un nucleo familiare di tre
persone corrisponde ad un ISE pari a Lit. 84 milioni (Euro
43.382,38).
Pertanto, per accedere ai benefici di cui all'art. 4, comma 2 della
L.R. 26/01, l'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) del nucleo familiare del richiedente non potra' essere
superiore a Lit. 20.588.235 (Euro 10.632,94), mentre per accedere ai
benefici di cui all'art. 4, comma 3 della L.R. 26/01, l'ISEE del
nucleo familiare del richiedente non potra' essere superiore a Lit.
41.176.471 (Euro 21.265,87).
Dove ISE ed ISEE sono calcolati come segue:
- ISE (Indicatore della situazione economica) = reddito complessivo
ai fini IRPEF dei membri del nucleo familiare + reddito delle
attivita' finanziarie (ISR) + 20% indicatore della situazione
patrimoniale (ISP);
- ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) =
ISE/Parametro tratto dalla scala di equivalenza sottoindicata che
tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare e delle
condizioni particolari che rendono il calcolo piu' vantaggioso.
Scala di equivalenza
N. componenti Parametro
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85
Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni:
- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori
e di un solo genitore;
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico
permanente di cui all'art. 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n.
104 o di invalidita' superiore al 66%;
- maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui
entrambi i genitori abbiano svolto attivita' di lavoro e di impresa
per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della
dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche a
nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un
unico genitore che ha svolto attivita' di lavoro e di impresa nei
termini suddetti.
Per istruzioni piu' dettagliate circa il calcolo di ISR, ISP, ISE e
della composizione del nucleo familiare si rimanda in ogni caso alle
disposizioni di cui al DLgs 109/98 e successive modificazioni,
integrazioni e disposizioni attuative ed in particolare alla "Guida
alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica" pubblicata
in allegato al DPCM 18 maggio 2001 nella Gazzetta Ufficiale n. 155
del 6 luglio 2001.
Gli Enti erogatori del beneficio sono tenuti a svolgere la funzione
di controllo sulle domande presentate dai beneficiari. Tali
controlli, che dovranno essere rivolti ad un campione non inferiore
al 5% delle domande ammesse, potranno essere svolti in accordo con
l'Amministrazione finanziaria. Al fine di rendere omogenei ed
efficaci tali adempimenti su tutto il territorio, la Regione
assumera' apposite iniziative nei confronti dell'Agenzia regionale
delle entrate volte ad assicurare ampia collaborazione in tali
operazioni di controllo per la parte di rispettiva competenza. Lo
svolgimento della funzione di controllo assume particolare rilevanza
in considerazione delle innovazioni e delle semplificazioni
introdotte dalla L.R. 26/01 nella procedura di concessione delle
borse di studio rispetto a quanto precedentemente attuato.