DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 2002, n. 2144
Approvazione bando regionale per l'attivazione degli interventi previsti dal Programma regionale attuativo della delibera CIPE 5/8/1998 ai sensi dell'art. 16, comma 1 della Legge 7/8/1997, n. 266 a favore dei Centri di assistenza tecnica
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l'art. 16, comma 1 della Legge 7 agosto 1997, n. 266;
- la delibera CIPE n. 100 del 5 agosto 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 1998, Serie generale, n. 269
recante "Direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel
settore del commercio e del turismo di cui all'art. 16, comma 1 della
Legge 7 agosto 1997, n. 266";
- il DM del 26 maggio 2000 (prot. n. 902481) recante il
rifinanziamento dell'art. 16, comma 1 della Legge 7 agosto 1997, n.
266 concernente il fondo nazionale per il cofinanziamento di
interventi a favore dei Centri di assistenza tecnica previsti
dall'art. 23 del DLgs 114/98, con una dotazione finanziaria di Euro
25.822.844,95 per l'anno 2000;
- la delibera CIPE 14 giugno 2002 concernente modifiche alla suddetta
delibera CIPE 5 agosto 1998, dove al punto 1 prevede la possibilita'
per il suddetto fondo di intervenire nel limite delle risorse messe a
disposizione a cofinanziamento dei Programmi regionali in misura non
superiore al 90% della quota pubblica complessiva di finanziamento
degli interventi previsti;
considerato che in seguito alla ripartizione del suddetto fondo, alla
Regione Emilia-Romagna sono assegnati Euro 1.334.524,63 e che quindi
il Programma attuativo regionale dovra' prevedere un cofinanziamento
di Euro 148.280,51;
vista la delibera della Giunta regionale n. 1427 del 17 luglio 2001,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale e' stato adottato il
Programma attuativo per la concessione dei contributi di cui all'art.
16, comma 1 della Legge 7 agosto 1997, n. 266;
considerato che il suddetto Programma e' soggetto, ai sensi di quanto
disposto al punto 6 della precitata delibera CIPE 5 agosto 1998, ad
approvazione da parte del Ministero delle Attivita' produttive;
visti:
- l'ulteriore delibera della Giunta regionale n. 289 del 25 febbraio
2002, con la quale sono state apportate modifiche al suddetto
Programma attuativo su espresse indicazioni del succitato Ministero;
- il DM del 18 giugno 2002 (prot. n. 1055169) con il quale e' stato
approvato il citato Programma attuativo ed e' stato concesso alla
Regione Emilia-Romagna un contributo di Euro 1.334.524,63, cosi' come
inizialmente assegnati dal decreto del 26 maggio 2000;
- la delibera della Giunta regionale n. 2008 del 4 novembre 2002 con
la quale sono state apportate ulteriori modifiche al suddetto
Programma attuativo regionale in seguito alla diversa posizione
assunta dalla Commissione Europea circa la compatibilita' delle
misure concernenti i Centri di assistenza tecnica con le regole del
trattato in materia di aiuti di Stato ed in attesa della definizione
della problematica connessa all'istituzione degli stessi con i
competenti Servizi comunitari;
- il punto 5 della citata delibera di Giunta regionale n. 1427 del 17
luglio 2001, il quale prevede che con successivo atto di Giunta si
specifichi le modalita' per la presentazione dei progetti, per la
realizzazione degli interventi e per la rendicontazione delle spese;
ritenuto di procedere alla definizione del bando contenente i
succitati criteri;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle
Attivita' produttive, Commercio, Turismo, dr. Uber Fontanesi, in
merito alla legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 37,
comma 4 della L.R. 43/01 e della propria delibera 2774/01;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Programmazione della distribuzione commerciale, d.ssa Paola
Castellini, in merito alla regolarita' tecnica, ai sensi dell'art.
37, comma 4 della L.R. 43/01 e della propria delibera 2774/01;
su proposta dell'Assessore regionale al Turismo. Commercio,
a voti unanimi e palesi, delibera:
- di approvare il bando regionale per l'attivazione degli interventi
previsti dal Programma regionale, attuativo della delibera CIPE 5
agosto 1998, ai sensi dell'art. 16 della Legge 7 agosto 1997, n. 266,
a favore dei Centri di assistenza tecnica, specificato nell'Allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare il modulo per la richiesta delle agevolazioni di cui
all'Allegato 1;
- di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Bando regionale per l'attivazione degli interventi previsti dal
Programma regionale attuativo della delibera CIPE 5 agosto 1998, ai
sensi dell'art. 16, comma 1 della Legge 7 agosto 1997, n. 266 a
favore dei Centri di assistenza tecnica
1) Interventi a sostegno dei Centri di assistenza tecnica
La presente azione prevede il sostegno ai Centri di assistenza
tecnica riconosciuti dalla Regione per l'attivita' dei medesimi
svolta in relazione all'attivazione di servizi alle imprese per la
ristrutturazione della rete, al monitoraggio degli interventi
relativi alle azioni del presente programma e al controllo del
rispetto delle convenzioni sottoscritte.
1.1) Soggetti beneficiari
Centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del DLgs 114/98,
autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna.
1.2) Termine e modalita' di presentazione delle domande
Le richieste di concessione del contributo debbono essere inviate al
Presidente della Regione Emilia-Romagna, all'indirizzo indicato sul
modulo di domanda, Allegato 1 entro e non oltre il 15 gennaio 2003,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata
direttamente a mano all'Ufficio Protocollo della Direzione Attivita'
produttive, Commercio, Turismo, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo di trasmissione. Fa fede esclusivamente il timbro a data
dell'Ufficio postale o protocollo accettante.
La domanda, redatta in carta legale secondo il modello di cui
all'Allegato 1 della presente deliberazione, sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario, responsabile
dell'attuazione e della realizzazione del progetto, dovra' essere
corredata da una relazione tecnica contenente:
a) dettagliata descrizione del programma di attivita' per il quale si
richiede il contributo e rientrante nelle tipologie previste al
paragrafo 4.4) della presente deliberazione;
b) indicazione delle risorse finanziarie occorrenti per la
realizzazione dell'attivita'.
1.3) Decorrenza delle iniziative e tempi di attuazione
Possono essere finanziate esclusivamente i progetti la cui
realizzazione abbia avuto inizio a partire dal 10 gennaio 2001 e
comunque successivamente alla data di autorizzazione regionale.
I progetti dei Centri di assistenza tecnica devono concludersi entro
il 17 giugno 2005.
1.4) Attivita' e relative spese ammissibili
I programmi di attivita' dei Centri di assistenza tecnica possono
prevedere:
- l'attivazione di servizi per le imprese per l'informazione e
l'assistenza relativi alle opportunita' previste dal Programma
regionale attuativo;
- costituzione di specifiche banche dati a supporto
dell'operativita';
- organizzazione di seminari rivolti agli imprenditori, ai lavoratori
del settore, ai potenziali consumatori;
Le spese ammissibili possono essere riferite a:
- studi e consulenze (per tale voce di spesa non potra' essere
considerato ammissibile un costo complessivo superiore a Lire 100
milioni e superiore al 20% dell'importo totale dell'intervento);
- spese di personale quantificato e calcolato in termini di
giorni/uomo suddivise per categoria di prestazione strettamente
connesse all'operativita' dei programmi;
- canoni strettamente collegati alle attivita' previste dai
programmi;
- realizzazione, stampa e diffusione di materiale informativo
sull'attivita' dei Centri;
- campagne pubblicitarie/informative sui media classici.
Sono escluse, in ogni caso, le spese relative a materiali di consumo
e a contratti di manutenzione. Le prestazioni di consulenza sono
ammissibili solo se prestate da imprese e societa', anche in forma
cooperativa, iscritte al Registro delle imprese della Camera di
Commercio, Industria e Artigianato, nonche' da professionisti
iscritti ad un Albo professionale legalmente riconosciuto.
1.5) Misura di contributi
Il contributo e' concesso in conto capitale nella misura massima del
70% delle spese ammesse e fino ad un massimo di 100.000 Euro nel
corso di un triennio secondo la normativa comunitaria in materia di
aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) 69/2001.
1.6) Priorita'
Cosi' come stabilito al punto 10 della delibera di Giunta regionale
1800/99 avranno titolo di priorita' i programmi di attivita' o
progetti presentati dai Centri di assistenza tecnica costituiti dalle
organizzazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente
rappresentative secondo criteri di valutazione che terranno conto
della diffusione e dimensione dell'attivita' sul territorio.
1.7) Revoca del contributo
Il diritto al contributo decade qualora i Centri di assistenza
tecnica non provvedano all'invio della documentazione di cui al
paragrafo 4 entro il 17 giugno 2005.
Il contributo decade inoltre qualora sia verificato, anche in corso
d'opera, un palese e sostanziale contrasto con le indicazioni
previste dal progetto approvato. Di tali circostanze la Regione
informa tempestivamente il Ministero e, qualora ne siano accertate le
condizioni di realizzabilita' nei termini di operativita' del
Programma attuativo regionale, la Regione puo' attribuire in tutto o
in parte il contributo gia' assegnato ad altro progetto ritenuto
coerente con il programma attuativo.
2) Istruttoria e valutazione
L'istruttoria dei progetti viene effettuata dal Servizio regionale
competente, che provvedera' ad analizzare e valutare i progetti, a
predisporre la proposta di graduatoria da ammettere a contributo,
nonche' a proporre l'importo dei contributi stessi.
Il termine per la conclusione del procedimento di approvazione e' di
90 giorni, che decorrono dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle richieste di contributo. Detto termine si intende
sospeso per una sola volta e per non piu' di 30 giorni nel caso di
richiesta di documentazione integrativa da parte del Servizio
regionale competente.
3) Concessione del contributo
Terminata la fase istruttoria e tenuto conto della proposta di
graduatoria, la Giunta regionale, subordinatamente all'approvazione
da parte del Ministero competente delle modifiche apportate al
Programma attuativo regionale con delibera della Giunta n. 2008 del 4
novembre 2002, delibera la concessione dei contributi e il relativo
impegno sull'apposito capitolo di bilancio. Qualora risultassero
disponibili nuovi fondi, per revoca o rinuncia o per altre ragioni,
potra' essere deliberata l'ammissione a contributo di altre domande
secondo l'ordine della graduatoria.
Dell'esito dell'istanza presentata verra' data comunicazione a tutti
i soggetti richiedenti.
4) Liquidazione del contributo
La liquidazione del contributo avviene in due soluzioni:
a) la prima, come acconto, pari al 50% del contributo concesso, e'
liquidata a richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione
di una fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a garanzia delle somme erogate, di
importo pari all'acconto richiesto che sara' svincolata a seguito
dell'erogazione del saldo del contributo;
b) la seconda, a saldo, a completamento del progetto, secondo le
modalita' previste al successivo capoverso.
La liquidazione del saldo avviene a seguito dell'invio alla Regione,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata
direttamente a mano all'Ufficio Protocollo della Direzione Attivita'
produttive, Commercio, Turismo, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo, entro 180 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta concessione
o, in caso di interventi ancora da ultimare o da realizzare, entro
180 giorni dal termine della realizzazione del progetto, e comunque
entro e non oltre 17 giugno 2005, della seguente documentazione:
a) relazione tecnica, a firma del legale rappresentante del soggetto
beneficiario, che illustri le modalita' di attuazione del programma,
il raggiungimento degli obiettivi originariamente previsti, il
riepilogo delle spese dettagliate per singole azioni;
b) documentazione comprovante l'effettuazione delle spese ammesse,
costituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
riportante un rendiconto analitico delle voci di spese sostenute.
Tale rendiconto consiste nell'elenco delle fatture pagate con numero
progressivo, data di emissione, causale, ragione sociale del
fornitore, importo (IVA esclusa), data della quietanza di ciascuna
fattura e totale delle spese sostenute;
c) copie delle fatture intestate al soggetto attuatore e riferite
all'iniziativa oggetto del contributo.
La liquidazione a saldo del contributo avviene nel limite massimo di
quello concesso, previa verifica della documentazione di spesa e
della conformita' del progetto realizzato a quello approvato.
L'entita' del contributo sara' proporzionalmente ridotta, qualora la
spesa effettiva risultante dalla documentazione consuntiva presentata
risulti inferiore alla spesa preventivata.
Il termine per la conclusione del procedimento e' di 90 giorni, che
decorrono dalla data di ricevimento della richiesta di erogazione del
contributo. Detto termine si intende sospeso nel caso di richieste di
documentazione integrativa da parte degli uffici.
I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti ad osservare, nei
confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e sui
contratti collettivi di lavoro pena le sanzioni previste dal terzo
comma dell'art. 36 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
La Regione Emilia-Romagna in relazione alle specifiche competenze,
puo' disporre propri accertamenti e chiedere ogni eventuale
integrazione documentale e di dati conoscitivi.
5) Cause di improcedibilita' e motivi di esclusione
Sono motivo di improcedibilita' della domanda di agevolazione:
a) la trasmissione della domanda al di fuori dei termini previsti o
mediante mezzi diversi da quello stabilito;
b) la mancata utilizzazione del facsimile Allegato 1 della presente
deliberazione;
c) la mancata presentazione della relazione generale e descrittiva
del progetto di cui al paragrafo 1.2) della presente deliberazione.
Costituiscono motivo di esclusione:
a) la mancanza dei requisiti di cui al paragrafo 1.1) della presente
deliberazione;
b) il fatto che il soggetto beneficiario si trovi in stato di
liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali.
Dell'accertata improcedibilita' e dei motivi di esclusione verra'
data comunicazione nei termini di cui al paragrafo 2) della presente
deliberazione.
6) Contributi indebitamente percepiti
Nel caso di revoca o recupero di importi gia' erogati, il
beneficiario dovra' restituire tali somme maggiorate degli interessi
legali a decorrere dalla data di erogazione, entro 45 giorni dalla
notifica del provvedimento da parte della Regione.
(segue allegato fotografato)