LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 26
Interventi volti alla tutela
e al controllo della popolazione canina e felina
1. Per il finanziamento di contributi alle Province finalizzati alla
costruzione e alla ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti
volti alla prevenzione del randagismo in attuazione dell'articolo 5,
comma 3 e dell'articolo 31, comma 2 della L.R. 7 aprile 2000, n. 27
(Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e
felina), e' disposta per l'esercizio 2003, un'autorizzazione di spesa
pari ad Euro 516.456,00 a valere sul Cap. 64400 nell'ambito della
U.P.B. 1.5.1.3.19100 - Costruzione e ristrutturazione di ricoveri per
animali.
2. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la
perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali
predatori in attuazione dell'articolo 26 della L.R. n. 27 del 2000 e'
disposta, per l'esercizio 2003, un'autorizzazione di spesa pari ad
Euro 61.974,83 a valere sul Cap. 64410 nell'ambito della U.P.B.
1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da
animali predatori.
NOTE ALL'ART. 26
Comma 1
1) Il testo del comma 3 dell'art. 5 e del comma 2 dell'art. 31 della
L.R. n. 27 del 2000 e' il seguente:
"Art. 5 - Competenze della Regione
omissis
3. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, la Regione
trasferisce alle Province, sulla base di specifici piani attuativi,
le risorse definite dal bilancio regionale e quelle ad essa
attribuite dallo Stato.".
"Art. 31 - Norme finanziarie
omissis
2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero
per cani e gatti, al servizio di piu' Comuni, la Giunta regionale e'
autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del
cinquanta per cento della spesa sostenuta.
omissis".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 26 della L.R. 7 aprile 2000 n. 27, concernente:
Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e
felina e' il seguente:
"Art. 26 - Contributi
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione
indennizzera' gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di
bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali
predatori, se accertate dalla Azienda Unita' sanitaria locale
competente per territorio.
2. La misura del contributo e le modalita' per l'erogazione sono
definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio
regionale.".