LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 18
Opere acquedottistiche e fognarie
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni e loro
consorzi, per la esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai
sensi dell'articolo 3, comma 2 della L.R. 15 novembre 1976, n. 47
(Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di
opere idroigieniche nel territorio regionale), nell'ambito dei
capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 - Opere
acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione e' disposto
quanto segue:
a) alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi
regionali e' apportata la seguente integrazione: Cap. 35305
"Contributi in capitale a favore di Comuni e loro consorzi per
l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2,
L.R. 15 novembre 1976, n. 47)". Esercizio 2003: Euro 1.800.000,00
b) e' disposta la seguente autorizzazione a valere sul capitolo
sottoindicato: Cap. 35720 "Contributi in conto capitale a favore di
Comuni e loro consorzi per l'esecuzione di opere acquedottistiche
(art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47)" Esercizio 2003: Euro
150.000,00.
NOTA ALL'ART. 18
Comma 1
Il testo del comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 47 del 1976 e' il
seguente:
"Art. 3
omissis
I contributi regionali in conto capitale sono ragguagliati al costo
preventivato dei lavori da finanziare e possono essere concessi fino
a copertura totale di detto costo.
omissis