LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO V
EDIFICABILITA' LEGALE E DI FATTO
E COMMISSIONI PROVINCIALI
PER LA DETERMINAZIONE
DEL VALORE AGRICOLO MEDIO
CAPO II
Commissioni provinciali
per la determinazione del valore agricolo medio
Art. 24
Commissioni provinciali
1. Per le finalita' derivanti dall'applicazione della normativa in
materia di espropriazioni per pubblica utilita', la Regione
istituisce presso ogni Provincia la Commissione per la determinazione
del valore agricolo medio, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione e' composta:
a) dal Presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la
presiede;
b) dall'ingegnere capo dell'Agenzia del territorio, o da un suo
delegato;
c) dal Responsabile del servizio tecnico regionale in materia di
difesa del suolo territorialmente competente, o da un suo delegato;
d) dal Presidente dell'Agenzia casa Emilia-Romagna (ACER) della
Provincia, o da un suo delegato;
e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla
Regione;
f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati
dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
3. Con apposito regolamento la Provincia disciplina, in particolare,
la designazione e nomina dei componenti e le modalita' di
funzionamento della Commissione, e integra il numero degli esperti
fino ad un massimo di tre, scelti anche fra le categorie
professionali.