LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO IV
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'
CAPO I
Opere conformi alle previsioni urbanistiche
Art. 17
Disposizioni particolari per l'approvazione dei piani
1. Qualora la dichiarazione di pubblica utilita' derivi
dall'approvazione di un PUA, o di altro strumento di pianificazione
secondo quanto indicato dall'articolo 15, comma 1, lettera c), il
Comune provvede a depositare presso l'ufficio per le espropriazioni
copia del piano e a pubblicare l'avviso dell'avvenuta adozione del
piano nel Bollettino Ufficiale della Regione oltre che su almeno un
quotidiano a diffusione locale secondo quanto disposto dall'articolo
35, comma 1, della L.R. 20/00. Nell'avviso deve essere esplicitamente
indicato che l'approvazione del piano comporta dichiarazione di
pubblica utilita' e che il piano prevede un allegato che indica le
aree su cui insiste l'opera e i nominativi di coloro che risultano
proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.
2. L'ufficio per le espropriazioni comunica ai proprietari delle aree
l'avvenuto deposito del piano adottato, o di altro strumento di
pianificazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), nonche'
il nominativo del responsabile del procedimento, secondo le forme
previste dall'articolo 16, comma 3.
3. I proprietari delle aree e coloro che, pur non essendo
proprietari, possono subire un pregiudizio dall'atto che comporta
dichiarazione di pubblica utilita', possono presentare osservazioni
ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della L.R. 20/00.
4. In sede di approvazione del PUA, il Comune e' tenuto all'esame
puntuale delle osservazioni presentate dai soggetti di cui al comma
3.
5. Qualora la dichiarazione di pubblica utilita' derivi
dall'approvazione di un POC che assume il valore e gli effetti del
PUA ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della L.R. 20/00, l'avviso
dell'avvenuta adozione del piano deve riportare l'esplicita
indicazione che il piano e' contemporaneamente preordinato
all'apposizione del vincolo espropriativo e che esso comporta
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere ivi previste, secondo
quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2 e dal comma 1 del presente
articolo.
NOTE ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'art. 35 della L.R. n. 20 del 2000,
citata alla nota 2) all'art. 8, e' il seguente:
"Art. 35 - Procedimento di approvazione dei PUA
1. Per i PUA che non apportino variante al POC, il Comune procede,
dopo l'adozione, al loro deposito presso la propria sede per sessanta
giorni, dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.
Per i PUA d'iniziativa privata non si procede ad adozione e gli
stessi sono presentati per la pubblicazione nei modi definiti dal
Comune.
omissis".
Comma 3
2) Il testo del comma 2 dell'art. 35 della L.R. n. 20 del 2000,
citata alla nota 2) all'art. 8, e' il seguente:
"Art. 35 - Procedimento di approvazione dei PUA
omissis
2. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma
precedente chiunque puo' formulare osservazioni.
omissis".
Comma 5
3) Il testo del comma 4 dell'art. 30 della L.R. n. 20 del 2000,
citata alla nota 2) all'art. 8, e' riportato alla nota 4) allo stesso
articolo.