REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

                  TITOLO IV                                                     
            DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'                                  
               CAPO I                                                           
        Opere conformi alle previsioni urbanistiche                             
          Art. 17                                                               
Disposizioni particolari per l'approvazione dei piani                           
1. Qualora la dichiarazione di pubblica utilita' derivi                         
dall'approvazione di un PUA, o di altro strumento di pianificazione             
secondo quanto indicato dall'articolo 15, comma 1, lettera c), il               
Comune provvede a depositare presso l'ufficio per le espropriazioni             
copia del piano e a pubblicare l'avviso dell'avvenuta adozione del              
piano nel Bollettino Ufficiale della Regione oltre che su almeno un             
quotidiano a diffusione locale secondo quanto disposto dall'articolo            
35, comma 1, della L.R. 20/00. Nell'avviso deve essere esplicitamente           
indicato che l'approvazione del piano comporta dichiarazione di                 
pubblica utilita' e che il piano prevede un allegato che indica le              
aree su cui insiste l'opera e i nominativi di coloro che risultano              
proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.                       
2. L'ufficio per le espropriazioni comunica ai proprietari delle aree           
l'avvenuto deposito del piano adottato, o di altro strumento di                 
pianificazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), nonche'             
il nominativo del responsabile del procedimento, secondo le forme               
previste dall'articolo 16, comma 3.                                             
3. I proprietari delle aree e coloro che, pur non essendo                       
proprietari, possono subire un pregiudizio dall'atto che comporta               
dichiarazione di pubblica utilita', possono presentare osservazioni             
ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della L.R. 20/00.                           
4. In sede di approvazione del PUA, il Comune e' tenuto all'esame               
puntuale delle osservazioni presentate dai soggetti di cui al comma             
3.                                                                              
5. Qualora la dichiarazione di pubblica utilita' derivi                         
dall'approvazione di un POC che assume il valore e gli effetti del              
PUA ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della L.R. 20/00, l'avviso              
dell'avvenuta adozione del piano deve riportare l'esplicita                     
indicazione che il piano e' contemporaneamente preordinato                      
all'apposizione del vincolo espropriativo e che esso comporta                   
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere ivi previste, secondo            
quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2 e dal comma 1 del presente           
articolo.                                                                       
NOTE ALL'ART. 17                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 35 della L.R. n. 20 del 2000,                 
citata alla nota 2) all'art. 8, e' il seguente:                                 
"Art. 35 - Procedimento di approvazione dei PUA                                 
1. Per i PUA che non apportino variante al POC, il Comune procede,              
dopo l'adozione, al loro deposito presso la propria sede per sessanta           
giorni, dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.             
Per i PUA d'iniziativa privata non si procede ad adozione e gli                 
stessi sono presentati per la pubblicazione nei modi definiti dal               
Comune.                                                                         
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
2) Il testo del comma 2 dell'art. 35 della L.R. n. 20 del 2000,                 
citata alla nota 2) all'art. 8, e' il seguente:                                 
"Art. 35 - Procedimento di approvazione dei PUA                                 
omissis                                                                         
2. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma                    
precedente chiunque puo' formulare osservazioni.                                
omissis".                                                                       
Comma 5                                                                         
3) Il testo del comma 4 dell'art. 30 della L.R. n. 20 del 2000,                 
citata alla nota 2) all'art. 8, e' riportato alla nota 4) allo stesso           
articolo.                                                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina