REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2002, n. 1

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 "DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE"

          Art. 2                                                                
Sostituzione dell'art. 33 della L.R. n. 30 del 1998                             
1. L'art. 33 della L.R. n. 30 del 1998 e' sostituito dal seguente:              
"Art. 33                                                                        
Contributi per iniziative di incremento e qualificazione   dei                  
servizi di trasporto pubblico                                                   
1. La Regione puo' concedere agli Enti locali o alle loro Agenzie,              
costituite ai sensi dell'art. 19, contributi per i servizi di                   
trasporto pubblico finalizzati a:                                               
a) aumentare la quantita' di offerta di servizi rispetto a quanto               
definito negli accordi di programma di cui all'art. 12;                         
b) migliorare qualitativamente l'offerta di servizi attraverso                  
innovazioni organizzative, gestionali e tecnologiche.                           
2. La Giunta regionale determina annualmente i criteri di                       
assegnazione dei contributi di cui al comma 1, anche sulla base delle           
intese raggiunte in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali ai            
sensi dell'art. 31 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del                 
sistema regionale e locale".                                                    
3. La Giunta regionale stabilisce altresi', con propria                         
deliberazione, le modalita' di presentazione delle domande, di                  
erogazione dei contributi, di controllo successivo nonche' le                   
fattispecie e le modalita' di revoca.".                                         
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 33 della L.R. n. 30 del 1998, citata alla nota               
all'art. 1, era il seguente:                                                    
"Art. 33 - Contributi per il riequilibrio e la riorganizzazione dei             
servizi di trasporto pubblico regionale e locale                                
1. La Regione concede contributi per il riequilibrio finalizzati a:             
a) riequilibrio degli standard dei servizi di trasporto pubblico                
regionale e locale;                                                             
b) maggiori oneri di esercizio derivanti dall'integrazione modale;              
c) maggiori oneri eventualmente derivanti dall'esercizio di trasporti           
in contesti specifici aventi carattere di eccezionalita' e                      
temporaneita'.                                                                  
2. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi             
ai soggetti previsti ai commi 2 e 3 dell'art. 32.                               
3. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli Enti locali,            
determina i criteri di attribuzione dei contributi di cui alle                  
lettere a) e b) del comma 1 tenendo conto:                                      
a) delle caratteristiche della domanda di mobilita', con riferimento            
al contesto urbano e territoriale in cui viene svolto il servizio;              
b) della individuazione di standard di offerta correlati alle                   
caratteristiche territoriali, insediative e socio-economiche dei                
singoli bacini di traffico;                                                     
c) della necessita' di dare adeguato riconoscimento delle soluzioni             
innovative;                                                                     
d) dell'adozione da parte degli Enti locali di provvedimenti                    
organizzativi o finanziari concorrenti con quelli regionali;                    
e) della limitazione temporale dell'intervento.                                 
4. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1, la Giunta             
regionale determina i criteri di attribuzione, tenuto conto delle               
caratteristiche di eccezionalita' dell'intervento e della durata                
delle condizioni che lo motivano.                                               
5. Con le deliberazioni di cui ai commi 3 e 4, la Giunta regionale              
stabilisce altresi' le modalita' di presentazione delle domande, di             
erogazione dei contributi, di controllo successivo nonche' le                   
fattispecie e le modalita' di revoca.".                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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