LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2002, n. 1
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 "DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE"
Art. 2
Sostituzione dell'art. 33 della L.R. n. 30 del 1998
1. L'art. 33 della L.R. n. 30 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 33
Contributi per iniziative di incremento e qualificazione dei
servizi di trasporto pubblico
1. La Regione puo' concedere agli Enti locali o alle loro Agenzie,
costituite ai sensi dell'art. 19, contributi per i servizi di
trasporto pubblico finalizzati a:
a) aumentare la quantita' di offerta di servizi rispetto a quanto
definito negli accordi di programma di cui all'art. 12;
b) migliorare qualitativamente l'offerta di servizi attraverso
innovazioni organizzative, gestionali e tecnologiche.
2. La Giunta regionale determina annualmente i criteri di
assegnazione dei contributi di cui al comma 1, anche sulla base delle
intese raggiunte in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali ai
sensi dell'art. 31 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del
sistema regionale e locale".
3. La Giunta regionale stabilisce altresi', con propria
deliberazione, le modalita' di presentazione delle domande, di
erogazione dei contributi, di controllo successivo nonche' le
fattispecie e le modalita' di revoca.".
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
Il testo dell'art. 33 della L.R. n. 30 del 1998, citata alla nota
all'art. 1, era il seguente:
"Art. 33 - Contributi per il riequilibrio e la riorganizzazione dei
servizi di trasporto pubblico regionale e locale
1. La Regione concede contributi per il riequilibrio finalizzati a:
a) riequilibrio degli standard dei servizi di trasporto pubblico
regionale e locale;
b) maggiori oneri di esercizio derivanti dall'integrazione modale;
c) maggiori oneri eventualmente derivanti dall'esercizio di trasporti
in contesti specifici aventi carattere di eccezionalita' e
temporaneita'.
2. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi
ai soggetti previsti ai commi 2 e 3 dell'art. 32.
3. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli Enti locali,
determina i criteri di attribuzione dei contributi di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 tenendo conto:
a) delle caratteristiche della domanda di mobilita', con riferimento
al contesto urbano e territoriale in cui viene svolto il servizio;
b) della individuazione di standard di offerta correlati alle
caratteristiche territoriali, insediative e socio-economiche dei
singoli bacini di traffico;
c) della necessita' di dare adeguato riconoscimento delle soluzioni
innovative;
d) dell'adozione da parte degli Enti locali di provvedimenti
organizzativi o finanziari concorrenti con quelli regionali;
e) della limitazione temporale dell'intervento.
4. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1, la Giunta
regionale determina i criteri di attribuzione, tenuto conto delle
caratteristiche di eccezionalita' dell'intervento e della durata
delle condizioni che lo motivano.
5. Con le deliberazioni di cui ai commi 3 e 4, la Giunta regionale
stabilisce altresi' le modalita' di presentazione delle domande, di
erogazione dei contributi, di controllo successivo nonche' le
fattispecie e le modalita' di revoca.".