REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

           TITOLO VIII                                                          
      DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                         
          Art. 44                                                               
Modifiche alla L.R. 9 maggio 2001, n. 15                                        
1. Il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 e'                    
sostituito dal seguente:                                                        
"2. La classificazione acustica e' adottata dal Consiglio comunale e            
depositata per la durata di sessanta giorni. Entro la scadenza del              
termine per il deposito chiunque puo' presentare osservazioni. Il               
Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute e                 
acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e                 
l'ambiente (ARPA), espresso con le modalita' previste all'art. 17               
della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, approva la classificazione acustica           
e nei successivi trenta giorni la trasmette alla Provincia per gli              
adempimenti di cui all'art. 2, comma 5.".                                       
NOTE ALL'ART. 44                                                                
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 9 maggio 2001, n. 15 concerne Disposizioni in materia di             
inquinamento acustico.                                                          
Comma 1                                                                         
2) Il testo del comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 2001, citata           
alla nota alla rubrica del presente articolo, era il seguente:                  
"Art. 3 - Procedura per l'approvazione della classificazione acustica           
omissis                                                                         
2. La classificazione acustica, corredata del preventivo parere                 
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA),                  
espresso con le modalita' previste dall'art. 17 della L.R. 19 aprile            
1995, n. 44 recante "Riorganizzazione dei controlli ambientali e                
istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente              
(ARPA) dell'Emilia-Romagna", e' adottata dal Consiglio comunale e               
depositata per la durata di sessanta giorni. Entro la scadenza del              
termine per il deposito chiunque puo' presentare osservazioni. Il               
Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute,                  
approva la classificazione acustica e nei successivi trenta giorni la           
trasmette alla Provincia per gli adempimenti di cui al comma 5                  
dell'art. 2.                                                                    
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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