LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 42
Modifiche alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3
1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 158 della L.R. 21 aprile
1999, n. 3 e' sostituito dal seguente:
"Tale approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti
urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica utilita'
delle opere. La stessa ha valore di permesso di costruire qualora il
progettista abilitato dichiari la conformita' del progetto rispetto
alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.".
NOTE ALL'ART. 42
Rubrica
1) La L.R. 21 aprile 1999, n. 3 concerne Riforma del sistema
regionale e locale.
2) Il testo del comma 3 dell'art. 158 della L.R. n. 3 del 1999,
citata alla nota alla rubrica del presente articolo, era il seguente:
"Art. 158 - Realizzazione di opere pubbliche
omissis
3. Qualora non si raggiunga il consenso unanime fra tutte le
Amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato ratificato
dagli organi consiliari, l'Amministrazione procedente puo' richiedere
una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio
regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque giorni.
Tale approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti
urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' e d'urgenza delle opere.".