REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

            TITOLO VI                                                           
           DISPOSIZIONI SUI REQUISITI                                           
        DELLE OPERE EDILIZIE                                                    
          Art. 34                                                               
Atti di indirizzo e coordinamento tecnico                                       
1. Per assicurare una omogenea applicazione da parte dei Comuni dei             
requisiti tecnici delle opere edilizie e per garantire il livello               
minimo di prestazione delle stesse, il Consiglio regionale adotta               
atti di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16 della           
L.R. n. 20 del 2000.                                                            
2. In fase di prima applicazione hanno valore di atto di indirizzo e            
coordinamento tecnico le disposizioni sui requisiti obbligatori e               
volontari contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 593           
del 28 febbraio 1995, n. 268 del 22 febbraio 2000 e n. 21 del 16                
gennaio 2001.                                                                   
3. I Comuni adeguano il RUE a quanto previsto dall'atto di indirizzo            
e coordinamento di cui al comma 1 in merito ai requisiti cogenti,               
entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino                
Ufficiale della Regione. Trascorso tale termine i requisiti                     
obbligatori trovano diretta applicazione. In via di prima                       
applicazione, i Comuni adeguano il regolamento edilizio vigente ai              
requisiti obbligatori, come definiti dalle deliberazioni della Giunta           
regionale di cui al comma 2, entro sei mesi dall'entrata in vigore              
della presente legge. Trascorso detto termine le disposizioni sui               
requisiti obbligatori trovano diretta applicazione.                             
NOTE ALL'ART. 34                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 16 della L.R. n. 20 del 2000, citata alla nota            
1) all'art. 5, e' riportato alla nota 3) all'art. 6.                            
2) Le deliberazioni della Giunta regionale n. 593 del 28 febbraio               
1995, n. 268 del 22 febbraio 2000 e n. 21 del 16 gennaio 2001,                  
concernono rispettivamente Approvazione dello schema di regolamento             
edilizio tipo (art. 2, L.R. 26 aprile 1990, n. 33 e successive                  
modificazioni ed integrazioni), Schema di Regolamento edilizio tipo -           
Aggiornamento dei requisiti cogenti (Allegato A) e della parte                  
quinta, ai sensi comma 2, art. 2, L.R. 33/90 e Requisiti volontari              
per le opere edilizie. Modifica ed integrazione dei requisiti                   
raccomandati di cui all'Allegato B) al vigente Regolamento edilizio             
tipo (delibera Giunta regionale 593/95).                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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