REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

            TITOLO V                                                            
       CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE                                                
          Art. 28                                                               
Oneri di urbanizzazione                                                         
1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli                    
interventi di ristrutturazione edilizia o agli interventi che                   
comportano nuova edificazione o che determinano un incremento del               
carico urbanistico in funzione di:                                              
a)  un aumento delle superfici utili degli edifici;                             
b)  un mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili con                    
variazione delle dotazioni territoriali;                                        
c)  un aumento delle unita' immobiliari.                                        
2. Gli oneri di urbanizzazione sono destinati alla realizzazione e              
alla manutenzione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli               
insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli             
spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, anche             
con riferimento agli accordi territoriali di cui all'art. 15 della              
L.R. n. 20 del 2000, ferma restando ogni diversa disposizione in                
materia tributaria e contabile.                                                 
3. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di                   
urbanizzazione, il Consiglio regionale provvede a definire ed                   
aggiornare almeno ogni cinque anni le tabelle parametriche. Le                  
tabelle sono articolate tenendo conto della possibilita' per i piani            
territoriali di coordinamento provinciali di individuare diversi                
ambiti sub-provinciali, ai sensi degli artt. 13 e A-4 dell'Allegato             
alla L.R. n. 20 del 2000, ed in relazione:                                      
a)  all'ampiezza ed all'andamento demografico dei Comuni;                       
b)  alle caratteristiche geografiche e socio-economiche dei Comuni;             
c)  ai diversi ambiti e zone previsti negli strumenti urbanistici;              
d)  alle quote di dotazioni per attrezzature e spazi collettivi                 
fissate dall'art. A-24 dell'Allegato alla L.R. n. 20 del 2000 ovvero            
stabilite dai piani territoriali di coordinamento provinciali.                  
4. Fino alla ridefinizione delle tabelle parametriche ai sensi del              
comma 3 continuano a trovare applicazione le deliberazioni del                  
Consiglio regionale 4 marzo 1998, n. 849 e n. 850.                              
NOTE ALL'ART. 28                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 15 della L.R. n. 20 del 2000, citata alla nota            
1) all'art. 5, e' il seguente:                                                  
"Art. 15 - Accordi territoriali                                                 
1. I Comuni e la Provincia possono promuovere accordi territoriali              
per concordare obiettivi e scelte strategiche comuni ovvero per                 
coordinare l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici, in              
ragione della sostanziale omogeneita' delle caratteristiche e del               
valore naturale, ambientale e paesaggistico dei territori comunali              
ovvero della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti               
insediativi, economici e sociali. I Comuni possono altresi' stipulare           
accordi territoriali per lo svolgimento in collaborazione di tutte o            
parte delle funzioni di pianificazione urbanistica, nonche' per                 
l'elaborazione in forma associata degli strumenti urbanistici e la              
costituzione di un apposito ufficio di piano o di altre strutture per           
la redazione e gestione degli stessi.                                           
2. Per l'attuazione del PTCP la Provincia puo' promuovere accordi               
territoriali diretti a definire, anche con riguardo alle risorse                
finanziarie disponibili, gli interventi di livello sovracomunale da             
realizzare in un arco temporale definito e che attengono:                       
a) alla realizzazione delle infrastrutture di interesse generale                
previste dal Piano nonche' delle infrastrutture, opere o servizi cui            
e' subordinata l'attuazione dei piani urbanistici comunali, a norma             
del comma 4 dell'art. 26;                                                       
b) a interventi di rinaturazione e di riequilibrio ecologico ovvero             
alla realizzazione di dotazioni ecologiche ed ambientali;                       
c) a progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle risorse                
paesaggistiche e ambientali del territorio.                                     
3. Gli accordi territoriali di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere             
forme di perequazione territoriale, anche attraverso la costituzione            
di un fondo finaziato dagli Enti locali con risorse proprie o con               
quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle entrate                
fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati.             
4. Agli accordi territoriali si applica, per quanto non previsto                
dalla presente legge, la disciplina propria degli accordi tra                   
Amministrazioni di cui all'art. 15 della Legge n. 241 del 1990.".               
Comma 3                                                                         
2) Il testo degli articoli 13 e 14 della L.R. 20 del 2000, citata               
alla nota 1) all'art. 5, e' il seguente:                                        
"Art. 13 - Metodo della concertazione istituzionale                             
1. La Regione, le Province e i Comuni, nella formazione degli                   
strumenti di pianificazine territoriale e urbanistica, conformano la            
propria attivita' al metodo della concertazione con gli altri Enti              
pubblici territoriali e con le altre Amministrazioni preposte alla              
cura degli interessi pubblici coinvolti.                                        
2. Sono strumenti della concertazione istituzionale la Conferenza e             
gli accordi di pianificazione e gli accordi territoriali.                       
3. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) puo'               
prevedere particolari forme di cooperazione tra Comuni negli ambiti             
che presentano una elevata continuita' insediativa, ovvero nei casi             
in cui le scelte pianificatorie comunali comportano significativi               
effetti di rilievo sovracomunale.".                                             
"Articolo A-4 - Sistema insediativo                                             
1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica                   
individuano il sistema insediativo:                                             
a) per definire l'asstto fisico e funzionale, con riguardo alle                 
diverse destinazioni in essere ed alle opportunita' di sviluppo                 
previste;                                                                       
b) per migliorarne la funzionalita' complessiva, garantendo una                 
razionale distribuzione del peso insediativo della popolazione e                
delle diverse attivita'.                                                        
2. Il PTCP indica gli ambiti territoriali sub-provinciali entro cui             
si renda opportuno sviluppare forme di coordinamento, degli strumenti           
di pianificazione e programmazione comunali e politiche di                      
integrazione funzionale.                                                        
3. Il PSC delimita gli ambiti di territorio comunale caratterizzati             
da differenti politiche di intervento e valorizzazione e da diversi             
assetti funzionali ed urbanistici, anche in attuazione delle                    
direttive e degli indirizzi del PTCP. Il Piano stabilisce il                    
dimensionamento delle nuove previsioni per ciascun ambito con                   
riferimento a fabbisogni locali ed alle previsioni del PTCP.".                  
3) Il testo dell'art. A-24 della L.R. n. 20 del 2000, citata alla               
nota 1) all'art. 5, e' il seguente:                                             
"Art. A-24 - Attrezzature e spazi collettivi                                    
1. Costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complesso degli             
impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di             
carattere collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo               
della comunita' e per elevare la qualita' della vita individuale e              
collettiva.                                                                     
2. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale                 
riguardano in particolare:                                                      
a) l'istruzione;                                                                
b) l'assistenza e i servizi sociali e igienico-sanitari;                        
c) la pubblica Amministrazione, la sicurezza pubblica e le protezione           
civile;                                                                         
d) le attivita' culturali, associative e politiche;                             
e) il culto;                                                                    
f) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione,            
il tempo libero e le attivita' sportive;                                        
g) gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici                  
collettivi;                                                                     
h) i parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio                   
dell'insediamento, di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. A-23            
dell'allegato.                                                                  
3. Sono stabilite le seguenti quote di dotazioni minime di aree                 
pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, oltre alle aree                  
destinate alla viabilita', riferite al dimensionamento complessivo              
degli insediamenti esistenti e previsti dalla pianificazione comuale:           
a) per l'insieme degli insediamenti residenziali, 30 mq. per ogni               
abitante effettivo e potenziale del comune determinati ai sensi dei             
commi 8 e 9;                                                                    
b) per l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi,                      
direzionali e commerciali, 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie               
lorda di pavimento;                                                             
c) per l'insieme degli insediamenti produttivi, industriali,                    
artigianali e per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore            
al 15% della superficie complessiva destinata a tali insediamenti.              
4. Il PTCP, in conformita' agli indirizzi del PTR e gli atti                    
regionali di indirizzo e coordinamento, puo' motivatamente ampliare o           
ridurre la dotazione minima complessiva di aree per attrezzature e              
spazi collettivi di cui al comma 3 per adeguarla alle specifiche                
situazioni locali, in ragione: del ruolo del Comune rispetto al                 
sistema insediativo provinciale e del conseguente bacino di utenza              
dei servizi ivi localizzati; delle caratteristiche dimensionali del             
comune e delle caratteristiche fisiche e ambientali del suo                     
territorio.                                                                     
5. Il PTCP provvede inoltre, in coerenza con la programmazione                  
settoriale, ad individuare i centri urbani nei quali realizzare spazi           
e attrezzature pubbliche di interesse sovracomunale, in quanto                  
destinati a soddisfare un bacino di utenza che esubera dai confini              
amministrativi del Comune, quali: le attrezzature sanitarie e                   
ospedaliere, gli edifici per l'istruzione superiore all'obbligo, i              
parchi pubblici urbani e territoriali e gli impianti per le attivita'           
e manifestazioni a grande concorso di pubblico. L'attuazione di                 
queste previsioni del PTCP e' disciplinata attraverso accordi                   
territoriali stipulati ai sensi del comma 2 dell'art. 15.                       
6. Il PSC stabilisce per ciascun ambito di territorio comunale il               
fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare e i                 
relativi requisiti funzionali di accessibilita' e fruibilita'                   
sociale, articolati per bacini di uenza, in conformita' a quanto                
disposto dai commi 3, 4 e 5. Il PSC provvede inoltre alla definizione           
di massima delle aree piu' idonee alla localizzazione delle strutture           
di interesse sovracomunale di cui al comma 5.                                   
7. E' compito del POC:                                                          
a) articolare e specificare la dotazione complessiva fissata dal PSC            
avendo riguardo alle diverse tipologie si cui al comma 2;                       
b) programmare la contemporanea realizzazione e attivazione, assieme            
agli interventi di trasformazione previsti, delle attrezzature e                
spazi collettivi ad essi connessi;                                              
c) individuare gli spazi e le attrezzature collettive che dovranno              
essere realizzate, nel corso dell'arco di tempo della propria                   
validita'.                                                                      
8. Per abitanti effettivi e potenziali si intende l'insieme:                    
a) della popolazione effettiva del comune all'atto dell'elaborazione            
del Piano, costituita dai cittadini residenti e dalla popolazione che           
gravita stabilmente sul comune, per motivi di studio, lavoro, o                 
turismo ovvero per fruire dei servizi pubblici e collettivi ivi                 
disponibili; nonche'                                                            
b) della popolazione potenziale, costituita dall'incremento della               
popolazione di cui alla lettera a) che e' prevedibile si realizzi a             
seguito dell'attuazione delle previsioni del piano.                             
9. Gli abitanti effettivi e potenziali sono definiti dal PSC tenendo            
conto delle previsioni del PTCP di cui ai commi 4 e 5 ed in                     
conformita' ai criteri definiti con atto di indirizzo e coordinamento           
ai sensi dell'art. 16.                                                          
10. Il rinvio al previgente art. 46 della L.R. n. 47 del 1978,                  
disposto dal comma 4 dell'art. 2 della L.R. 27 aprile 1990, n. 35, e'           
sostituito con il rinvio alla lettera b) del comma 3 del presente               
articolo.".                                                                     
Comma 4                                                                         
4) Le delibere del Consiglio regionale 4 marzo 1998, n. 849 e n. 850            
concernono rispettivamente Aggiornamento delle indicazioni                      
procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui             
agli articoli 5 e 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 e                       
Aggiornamento delle tabelle paramatriche di definizione degli oneri             
di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della Legge 28 gennaio            
1977, n. 10.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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