LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO V
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Art. 28
Oneri di urbanizzazione
1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli
interventi di ristrutturazione edilizia o agli interventi che
comportano nuova edificazione o che determinano un incremento del
carico urbanistico in funzione di:
a) un aumento delle superfici utili degli edifici;
b) un mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili con
variazione delle dotazioni territoriali;
c) un aumento delle unita' immobiliari.
2. Gli oneri di urbanizzazione sono destinati alla realizzazione e
alla manutenzione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli
insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli
spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, anche
con riferimento agli accordi territoriali di cui all'art. 15 della
L.R. n. 20 del 2000, ferma restando ogni diversa disposizione in
materia tributaria e contabile.
3. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di
urbanizzazione, il Consiglio regionale provvede a definire ed
aggiornare almeno ogni cinque anni le tabelle parametriche. Le
tabelle sono articolate tenendo conto della possibilita' per i piani
territoriali di coordinamento provinciali di individuare diversi
ambiti sub-provinciali, ai sensi degli artt. 13 e A-4 dell'Allegato
alla L.R. n. 20 del 2000, ed in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei Comuni;
b) alle caratteristiche geografiche e socio-economiche dei Comuni;
c) ai diversi ambiti e zone previsti negli strumenti urbanistici;
d) alle quote di dotazioni per attrezzature e spazi collettivi
fissate dall'art. A-24 dell'Allegato alla L.R. n. 20 del 2000 ovvero
stabilite dai piani territoriali di coordinamento provinciali.
4. Fino alla ridefinizione delle tabelle parametriche ai sensi del
comma 3 continuano a trovare applicazione le deliberazioni del
Consiglio regionale 4 marzo 1998, n. 849 e n. 850.
NOTE ALL'ART. 28
Comma 2
1) Il testo dell'art. 15 della L.R. n. 20 del 2000, citata alla nota
1) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 15 - Accordi territoriali
1. I Comuni e la Provincia possono promuovere accordi territoriali
per concordare obiettivi e scelte strategiche comuni ovvero per
coordinare l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici, in
ragione della sostanziale omogeneita' delle caratteristiche e del
valore naturale, ambientale e paesaggistico dei territori comunali
ovvero della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti
insediativi, economici e sociali. I Comuni possono altresi' stipulare
accordi territoriali per lo svolgimento in collaborazione di tutte o
parte delle funzioni di pianificazione urbanistica, nonche' per
l'elaborazione in forma associata degli strumenti urbanistici e la
costituzione di un apposito ufficio di piano o di altre strutture per
la redazione e gestione degli stessi.
2. Per l'attuazione del PTCP la Provincia puo' promuovere accordi
territoriali diretti a definire, anche con riguardo alle risorse
finanziarie disponibili, gli interventi di livello sovracomunale da
realizzare in un arco temporale definito e che attengono:
a) alla realizzazione delle infrastrutture di interesse generale
previste dal Piano nonche' delle infrastrutture, opere o servizi cui
e' subordinata l'attuazione dei piani urbanistici comunali, a norma
del comma 4 dell'art. 26;
b) a interventi di rinaturazione e di riequilibrio ecologico ovvero
alla realizzazione di dotazioni ecologiche ed ambientali;
c) a progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle risorse
paesaggistiche e ambientali del territorio.
3. Gli accordi territoriali di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere
forme di perequazione territoriale, anche attraverso la costituzione
di un fondo finaziato dagli Enti locali con risorse proprie o con
quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle entrate
fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati.
4. Agli accordi territoriali si applica, per quanto non previsto
dalla presente legge, la disciplina propria degli accordi tra
Amministrazioni di cui all'art. 15 della Legge n. 241 del 1990.".
Comma 3
2) Il testo degli articoli 13 e 14 della L.R. 20 del 2000, citata
alla nota 1) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 13 - Metodo della concertazione istituzionale
1. La Regione, le Province e i Comuni, nella formazione degli
strumenti di pianificazine territoriale e urbanistica, conformano la
propria attivita' al metodo della concertazione con gli altri Enti
pubblici territoriali e con le altre Amministrazioni preposte alla
cura degli interessi pubblici coinvolti.
2. Sono strumenti della concertazione istituzionale la Conferenza e
gli accordi di pianificazione e gli accordi territoriali.
3. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) puo'
prevedere particolari forme di cooperazione tra Comuni negli ambiti
che presentano una elevata continuita' insediativa, ovvero nei casi
in cui le scelte pianificatorie comunali comportano significativi
effetti di rilievo sovracomunale.".
"Articolo A-4 - Sistema insediativo
1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
individuano il sistema insediativo:
a) per definire l'asstto fisico e funzionale, con riguardo alle
diverse destinazioni in essere ed alle opportunita' di sviluppo
previste;
b) per migliorarne la funzionalita' complessiva, garantendo una
razionale distribuzione del peso insediativo della popolazione e
delle diverse attivita'.
2. Il PTCP indica gli ambiti territoriali sub-provinciali entro cui
si renda opportuno sviluppare forme di coordinamento, degli strumenti
di pianificazione e programmazione comunali e politiche di
integrazione funzionale.
3. Il PSC delimita gli ambiti di territorio comunale caratterizzati
da differenti politiche di intervento e valorizzazione e da diversi
assetti funzionali ed urbanistici, anche in attuazione delle
direttive e degli indirizzi del PTCP. Il Piano stabilisce il
dimensionamento delle nuove previsioni per ciascun ambito con
riferimento a fabbisogni locali ed alle previsioni del PTCP.".
3) Il testo dell'art. A-24 della L.R. n. 20 del 2000, citata alla
nota 1) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. A-24 - Attrezzature e spazi collettivi
1. Costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complesso degli
impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di
carattere collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo
della comunita' e per elevare la qualita' della vita individuale e
collettiva.
2. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale
riguardano in particolare:
a) l'istruzione;
b) l'assistenza e i servizi sociali e igienico-sanitari;
c) la pubblica Amministrazione, la sicurezza pubblica e le protezione
civile;
d) le attivita' culturali, associative e politiche;
e) il culto;
f) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione,
il tempo libero e le attivita' sportive;
g) gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici
collettivi;
h) i parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio
dell'insediamento, di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. A-23
dell'allegato.
3. Sono stabilite le seguenti quote di dotazioni minime di aree
pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, oltre alle aree
destinate alla viabilita', riferite al dimensionamento complessivo
degli insediamenti esistenti e previsti dalla pianificazione comuale:
a) per l'insieme degli insediamenti residenziali, 30 mq. per ogni
abitante effettivo e potenziale del comune determinati ai sensi dei
commi 8 e 9;
b) per l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi,
direzionali e commerciali, 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie
lorda di pavimento;
c) per l'insieme degli insediamenti produttivi, industriali,
artigianali e per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore
al 15% della superficie complessiva destinata a tali insediamenti.
4. Il PTCP, in conformita' agli indirizzi del PTR e gli atti
regionali di indirizzo e coordinamento, puo' motivatamente ampliare o
ridurre la dotazione minima complessiva di aree per attrezzature e
spazi collettivi di cui al comma 3 per adeguarla alle specifiche
situazioni locali, in ragione: del ruolo del Comune rispetto al
sistema insediativo provinciale e del conseguente bacino di utenza
dei servizi ivi localizzati; delle caratteristiche dimensionali del
comune e delle caratteristiche fisiche e ambientali del suo
territorio.
5. Il PTCP provvede inoltre, in coerenza con la programmazione
settoriale, ad individuare i centri urbani nei quali realizzare spazi
e attrezzature pubbliche di interesse sovracomunale, in quanto
destinati a soddisfare un bacino di utenza che esubera dai confini
amministrativi del Comune, quali: le attrezzature sanitarie e
ospedaliere, gli edifici per l'istruzione superiore all'obbligo, i
parchi pubblici urbani e territoriali e gli impianti per le attivita'
e manifestazioni a grande concorso di pubblico. L'attuazione di
queste previsioni del PTCP e' disciplinata attraverso accordi
territoriali stipulati ai sensi del comma 2 dell'art. 15.
6. Il PSC stabilisce per ciascun ambito di territorio comunale il
fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare e i
relativi requisiti funzionali di accessibilita' e fruibilita'
sociale, articolati per bacini di uenza, in conformita' a quanto
disposto dai commi 3, 4 e 5. Il PSC provvede inoltre alla definizione
di massima delle aree piu' idonee alla localizzazione delle strutture
di interesse sovracomunale di cui al comma 5.
7. E' compito del POC:
a) articolare e specificare la dotazione complessiva fissata dal PSC
avendo riguardo alle diverse tipologie si cui al comma 2;
b) programmare la contemporanea realizzazione e attivazione, assieme
agli interventi di trasformazione previsti, delle attrezzature e
spazi collettivi ad essi connessi;
c) individuare gli spazi e le attrezzature collettive che dovranno
essere realizzate, nel corso dell'arco di tempo della propria
validita'.
8. Per abitanti effettivi e potenziali si intende l'insieme:
a) della popolazione effettiva del comune all'atto dell'elaborazione
del Piano, costituita dai cittadini residenti e dalla popolazione che
gravita stabilmente sul comune, per motivi di studio, lavoro, o
turismo ovvero per fruire dei servizi pubblici e collettivi ivi
disponibili; nonche'
b) della popolazione potenziale, costituita dall'incremento della
popolazione di cui alla lettera a) che e' prevedibile si realizzi a
seguito dell'attuazione delle previsioni del piano.
9. Gli abitanti effettivi e potenziali sono definiti dal PSC tenendo
conto delle previsioni del PTCP di cui ai commi 4 e 5 ed in
conformita' ai criteri definiti con atto di indirizzo e coordinamento
ai sensi dell'art. 16.
10. Il rinvio al previgente art. 46 della L.R. n. 47 del 1978,
disposto dal comma 4 dell'art. 2 della L.R. 27 aprile 1990, n. 35, e'
sostituito con il rinvio alla lettera b) del comma 3 del presente
articolo.".
Comma 4
4) Le delibere del Consiglio regionale 4 marzo 1998, n. 849 e n. 850
concernono rispettivamente Aggiornamento delle indicazioni
procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui
agli articoli 5 e 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 e
Aggiornamento delle tabelle paramatriche di definizione degli oneri
di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della Legge 28 gennaio
1977, n. 10.