LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
Sportello unico per l'edilizia
1. I Comuni, attraverso gli strumenti di pianificazione, disciplinano
l'attivita' urbanistica ed edilizia ed affidano la responsabilita'
dei procedimenti relativi alla trasformazione del territorio ad
un'unica struttura, lo Sportello unico per l'edilizia, da costituire
anche in forma associata.
2. I Comuni, attraverso lo Sportello unico per l'edilizia, forniscono
una adeguata e continua informazione ai cittadini sui contenuti degli
strumenti urbanistici ed edilizi.
3. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa,
possono svolgere attraverso un'unica struttura sia i compiti e le
funzioni dello Sportello unico per le attivita' produttive, di cui al
DPR 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, sia i compiti
e le funzioni dello sportello unico per l'edilizia.
4. La Giunta regionale concede contributi per incentivare la
costituzione delle strutture di cui al comma 3 e l'istituzione di
sportelli unici per l'edilizia in forma associata, stabilendo i
criteri e le modalita' per la concessione.
NOTA ALL'ART. 2
Comma 3
Il DPR 20 ottobre 1998, n. 447 concerne Regolamento recante norme di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la
realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione
di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai
fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli
insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8 della
Legge 15 marzo 1997, n. 59.