REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

             TITOLO I                                                           
          DISPOSIZIONI GENERALI                                                 
 Art. 2                                                                         
Sportello unico per l'edilizia                                                  
1. I Comuni, attraverso gli strumenti di pianificazione, disciplinano           
l'attivita' urbanistica ed edilizia ed affidano la responsabilita'              
dei procedimenti relativi alla trasformazione del territorio ad                 
un'unica struttura, lo Sportello unico per l'edilizia, da costituire            
anche in forma associata.                                                       
2. I Comuni, attraverso lo Sportello unico per l'edilizia, forniscono           
una adeguata e continua informazione ai cittadini sui contenuti degli           
strumenti urbanistici ed edilizi.                                               
3. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa,                 
possono svolgere attraverso un'unica struttura sia i compiti e le               
funzioni dello Sportello unico per le attivita' produttive, di cui al           
DPR 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, sia i compiti           
e le funzioni dello sportello unico per l'edilizia.                             
4. La Giunta regionale concede contributi per incentivare la                    
costituzione delle strutture di cui al comma 3 e l'istituzione di               
sportelli unici per l'edilizia in forma associata, stabilendo i                 
criteri e le modalita' per la concessione.                                      
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 3                                                                         
Il DPR 20 ottobre 1998, n. 447 concerne Regolamento recante norme di            
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la                       
realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione            
di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai                    
fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli             
insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8 della                
Legge 15 marzo 1997, n. 59.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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