DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 settembre 2002, n. 41
Variante parziale al PRG per adeguamento tracciato autostradale della CISA A15 in corrispondenza del viadotto Vigne di Roccaprebalza. Approvazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)
con n. 8 voti favorevoli, espressi per alzata di mano e n. 1
contrario (Bettoni), su n. 9 Consiglieri presenti e votanti (n. 8
Consiglieri oltre al Sindaco);
delibera:
1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, in
localita' Roccaprebalza e in localita' Valbona, la variante parziale
al PRG, concernente la variazione di parte dell'area attaualmente
classificata "zona destinata alla viabilita' e relative fasce di
rispetto" in localita' Roccaprebalza in modo da variarne l'ubicazione
a seguito dell'adeguamento del tracciato autostradale, nonche' la
variazione di parte dell'area attualmente classificata "zona agricola
su terreno predisposto al dissesto o dissestato" in localita' Valbona
in modo da destinarla a "zona agricola" normale, estendendo altresi'
nel contempo in tale localita' l'area classificata "zona destinata
alla viabilita' e relative fasce di rispetto", nonche' concernente la
variazione dell'art. 51 delle Norme tecniche di attuazione del PRG
stesso, inserendo dopo il primo capoverso del paragrafo 3 dell'art.
51 medesimo il seguente comma: "In tali zone e' consentito effettuare
il deposito temporaneo o definitivo dell'eventuale materiale
derivante da opere di manutenzione straordinaria del tracciato
autostradale. Nel caso si tratti di deposito definitivo di materiale
inerte non riutilizzabile, l'autorizzazione al deposito dovra' essere
rilasciata previa presentazione di un progetto di ripristino
morfologico ambientale dell'area interessata.", resasi necessaria per
le motivazioni illustrate anch'esse in premessa;
2) di dare atto, infatti, che tale variante parziale non comporta
alcuna modifica delle previsioni insediative del PRG, nonche' che
restano di fatto invariati tutti gli standards urbanistici
precedentemente esistenti, e che pertanto tale variante e' ricompresa
tra le varianti al Piano regolatore generale indicate nell'art. 15,
comma 4, lettera "c" della L.R. 7/12/1978, n. 47, come modificato
dalla L.R. 29/3/1980, n. 23 e dalla L.R. 30/1/1995, n. 6, ed e'
quindi sottoposta all'iter di approvazione ivi previsto come indicato
dall'art. 41, comma 2, letera "b" della L.R. 24 marzo 2000, n. 20
(Norme transitorie);
3) di dare atto che non sono pervenute osservazioni e opposizioni e
che la Provincia di Parma, a cui tale variante e' stata inviata in
data 30/5/2002 con nota prot. 3507, non ha fatto pervenire alcuna
osservazione;
4) di dare atto che non viene prevista alcuna espropriazione da parte
di questo Comune, trattandosi di previsione urbanistica volta a
consentire interventi che verranno eventualmente eseguiti da parte
dell'ente competente in materia di viabilita' stradale interessata,
con le procedure previste ai sensi della normativa vigente in
materia;
5) di dare atto comunque che, per eventuali espropri che si
rendessero necessari, il termine per l'inizio delle eventuali
procedure espropriative e' di tre anni dalla data della presente
deliberazione e che il termine per l'ultimazione delle espropriazioni
medesime e' di anni dieci decorrenti da quello di inizio, ed ancora,
che il termine per l'attuazione dell'intervento e' stabilito in dieci
anni e che, comunque, occorrera' tenere in considerazione le nuove
disposizioni in materia di espropri di cui al DPR 327/01, la cui
entrata in vigore e' stata prorogata al 30/6/2003;
6) di dare atto, infine, che copia di tale variante parziale al PRG,
unitamente alla presente deliberazione, sara' trasmessa alla
Provincia di Parma ed alla Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni
dalla data di approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R.
46/88 e successive modifiche;
7) di dare atto che la presente delibera entro 30 giorni dalla data
dell'esecutivita' dovra' essere ripubblicata all'Albo pretorio del
Comune, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 47/78 e successive modifiche
ed integrazioni (L.R. 30 gennaio 1995, n. 6), nonche' entro lo stesso
termine di 30 giorni dalla data di esecutivita' dovra' essere
notificata a ciascuno dei proprietari degli immobili interessati da
tale variante e pubblicata anche nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna;
8) di dare atto, in ogni caso, che la realizzazione effettiva di
opere inerenti l'utilizzo delle aree interessate dalla variante in
questione sara' attuata solo dopo l'ottenimento dei relativi "Nulla
osta" a seguito di apposita Conferenza di Servizi.