REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PROVINCIA DI RAVENNA

COMUNICATO

Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) del progetto di mangimificio ad uso zootecnico in zona portuale "Ovest Piombone" in comune di Ravenna

L'Autorita' competente Settore Ambiente e Suolo della Provincia di              
Ravenna - Piazza Caduti per la Liberta' n. 2/4, Ravenna comunica la             
decisione relativa alla procedura di verifica (sreening) concernente            
il                                                                              
- progetto: mangimificio ad uso zootecnico in zona portuale "Ovest              
Piombone" in comune di Ravenna;                                                 
- localizzato: zona portuale "Ovest Piombone" - angolo Via Muti - Via           
Orioli in comune di Ravenna;                                                    
- presentato da: Societa' Mangimi Valmori Snc con sede legale in                
Predappio (FC), Via S. Lucia n. 13/b.                                           
Il progetto interessa il territorio del comune di Ravenna e della               
provincia di Ravenna.                                                           
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come                    
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente           
Provincia di Ravenna, con provvedimento n. 574 del 14/10/2002 del               
Dirigente del Settore Ambiente e Suolo, ha assunto la seguente                  
decisione:                                                                      
premesso che si e' valutato il progetto preliminare cosi' come si e'            
presentato, in assenza di futuri ampliamenti riguardanti la                     
possibilita' di una terza e quarta linea di produzione, per cui la              
presente decisione di screening deve applicarsi all'impianto previsto           
per due linee di trattamento, ognuna di potenzialita' pari a 30                 
t/ora.                                                                          
Considerato che una serie di valutazioni relative ai potenziali                 
impatti ambientali determinati dall'impianto sono trattati in modo              
piu' che altro qualitativo nella relazione presentata e che in sede             
di valutazione del progetto per la concessione edilizia si ritiene              
opportuno che siano presentati una serie di elementi integrativi                
specificati nelle successive prescrizioni; dato in ogni caso atto che           
in considerazione della localizzazione dell'attivita' e della                   
tipologia della relazione che si intende svolgere non sono da                   
ipotizzare particolari aspetti di impatto ambientale e che le                   
valutazioni presentate, seppure a livello qualitativo, si possono               
considerare sostanzialmente sufficienti per la conclusione della                
procedura di screening;                                                         
si propone di assumere la decisione di non assogettare il progetto              
alla Societa' Mangimi Valmori Snc di Valmori Otello di Predappio (FC)           
per il progetto di mangimificio ad uso zootecnico in zona portuale              
"Ovest Piombone" in comune di Ravenna, ad ulteriore procedura di VIA            
prevista dalla L.R. 9/99 modificata con L.R. 35/00, con le seguenti             
prescrizioni:                                                                   
1) con la domanda di concessione edilizia deve essere presentata                
documentazione integrativa per approfondire i seguenti aspetti: a)              
valutazione previsionale dell'impatto acustico al fine del rispetto             
dei livelli acustici previsti dalla zonizzazione comunale; b)                   
valutazione movimentazione automezzi ed incidenza sulla viabilita'              
locale, l'accesso all'area e le emissioni diffuse generate; c)                  
valutazione delle emissioni diffuse relativamente alla movimentazione           
delle materie prime e dei prodotti finiti, nonche' stima sulle                  
emissioni odorose potenzialmente sgradevoli ed indicazione degli                
interventi di mitigazione che si intendono adottare.                            
2) Predisposizione di un adeguato sistema di pulizia dei mezzi, in              
particolare per le ruote, onde prevenire l'immissione nella sede                
stradale di polveri che possano risultare pericolose per la                     
circolazione e per ridurre le emissioni diffuse. Le acque derivanti             
dal lavaggio dovranno poi essere adeguatamente stoccate prima del               
conferimento a ditta autorizzata al trattamento di rifiuti liquidi.             
3) In ogni caso il progetto definitivo dovra' essere sviluppato con             
riferimento alle miglori tecnologie disponibili (BAT). In particolare           
dovra' essere valutato il dimensionamento dei filtri per il                     
contenimento delle emissioni di polveri, oltre alla realizzazione di            
adeguati sistemi di pulizia dei mezzi di ingresso ed all'uscita                 
dall'impianto.                                                                  
Si ricorda che l'esito positivo della procedura di verifica                     
(screening) non comprende e sostituisce le intese, concessioni,                 
autorizzazioni, licenze, pareri ed i nulla osta comunque denominati,            
necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente                
normativa.                                                                      
L'esercizio dell'impianto in particolare sara' da regolamentare con             
l'autorizzazione integrata ambientale di cui alla Direttiva 96/61               
CEE.                                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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