LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2002, n. 27
MODIFICHE ALLA L.R. 30 GENNAIO 2001, N. 1, CONCERNENTE "ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)"
Art. 2
Modifiche all'articolo 4 della L.R. 1/01
1. L'articolo 4 della L.R. 1/01 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4
Incompatibilita'
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le cariche di Presidente e di
componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti
situazioni:
a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
b) componente del Governo nazionale;
c) Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale,
consigliere regionale;
d) Sindaco, Presidente di Amministrazione provinciale o
circoscrizionale, Assessore comunale o provinciale o
circoscrizionale, consigliere comunale o provinciale;
e) Presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti
pubblici anche non economici, o di societa' a prevalente capitale
pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o
comunali;
f) detentore di incarichi esecutivi o di presidenza in partiti e
movimenti politici;
g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche
o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle
telecomunicazioni, della pubblicita', dell'editoria anche
multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della
programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio
risparmiatore delle societa' commerciali e delle societa' cooperative
non versa in situazione di incompatibilita';
h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i
soggetti di cui alla lettera g) e con la Regione Emilia-Romagna;
i) dipendente della Regione Emilia-Romagna.
2. Sussiste in ogni caso incompatibilita' con la funzione di:
a) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra
giurisdizione speciale, nonche' di giudice di pace;
b) avvocato presso l'Avvocatura dello Stato;
c) membro delle Forze armate o di Polizia in servizio.
3. La carica di Presidente o di componente del CORECOM non e'
cumulabile con altre cariche attribuite a seguito di nomine di
competenza regionale.
4. Ciascun componente del Comitato e' tenuto a comunicare
tempestivamente al Presidene del Comitato ed al Presidente del
Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano
configurare cause di incompatibilita'.".
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
Il testo dell'articolo 4 della L.R. n. 1 del 2001, concernente
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale
per le comunicazioni (CORECOM), era il seguente:
"Art. 4 - Incompatibilita'
1. La carica di Presidente e quella di semplice componente del
Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:
a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
b) componente del Governo nazionale;
c) Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale,
consigliere regionale;
d) Sindaco, Presidente di Amministrazione provinciale o
circoscrizionale, Assessore comunale o provinciale o
circoscrizionale, consigliere comunale o provinciale;
e) Presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti
pubblici anche non economici, o di societa' a prevalente capitale
pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o
comunali;
f) detentore di incarichi esecutivi o di presidenza in partiti e
movimenti politici;
g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche
o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle
telecomunicazioni, della pubblicita', dell'editoria anche
multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della
programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio
risparmiatore delle societa' commerciali e delle societa' cooperative
non versa in situazione di incompatibilita';
h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i
soggetti di cui alla lettera g) e con la Regione Emilia-Romagna;
i) dipendente della Regione Emilia-Romagna.
2. Ciascun componente del Comitato e' tenuto a comunicare
tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del
Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano
configurare cause di incompatibilita'.".