REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2002, n. 27

MODIFICHE ALLA L.R. 30 GENNAIO 2001, N. 1, CONCERNENTE "ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)"

          Art. 2                                                                
Modifiche all'articolo 4 della L.R. 1/01                                        
1. L'articolo 4 della L.R. 1/01 e' sostituito dal seguente:                     
"Art. 4                                                                         
Incompatibilita'                                                                
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le cariche di Presidente e di             
componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti                      
situazioni:                                                                     
a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;                    
b) componente del Governo nazionale;                                            
c) Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale,              
consigliere regionale;                                                          
d) Sindaco, Presidente di Amministrazione provinciale o                         
circoscrizionale, Assessore comunale o provinciale o                            
circoscrizionale, consigliere comunale o provinciale;                           
e) Presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti           
pubblici anche non economici, o di societa' a prevalente capitale               
pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o              
comunali;                                                                       
f) detentore di incarichi esecutivi o di presidenza in partiti e                
movimenti politici;                                                             
g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche           
o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle                          
telecomunicazioni, della pubblicita', dell'editoria anche                       
multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della           
programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio                    
risparmiatore delle societa' commerciali e delle societa' cooperative           
non versa in situazione di incompatibilita';                                    
h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i            
soggetti di cui alla lettera g) e con la Regione Emilia-Romagna;                
i) dipendente della Regione Emilia-Romagna.                                     
2. Sussiste in ogni caso incompatibilita' con la funzione di:                   
a) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra              
giurisdizione speciale, nonche' di giudice di pace;                             
b) avvocato presso l'Avvocatura dello Stato;                                    
c) membro delle Forze armate o di Polizia in servizio.                          
3. La carica di Presidente o di componente del CORECOM non e'                   
cumulabile con altre cariche attribuite a seguito di nomine di                  
competenza regionale.                                                           
4. Ciascun componente del Comitato e' tenuto a comunicare                       
tempestivamente al Presidene del Comitato ed al Presidente del                  
Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano                   
configurare cause di incompatibilita'.".                                        
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'articolo 4 della L.R. n. 1 del 2001, concernente                  
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale              
per le comunicazioni (CORECOM), era il seguente:                                
"Art. 4 - Incompatibilita'                                                      
1. La carica di Presidente e quella di semplice componente del                  
Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:                         
a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;                    
b) componente del Governo nazionale;                                            
c) Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale,              
consigliere regionale;                                                          
d) Sindaco, Presidente di Amministrazione provinciale o                         
circoscrizionale, Assessore comunale o provinciale o                            
circoscrizionale, consigliere comunale o provinciale;                           
e) Presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti           
pubblici anche non economici, o di societa' a prevalente capitale               
pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o              
comunali;                                                                       
f) detentore di incarichi esecutivi o di presidenza in partiti e                
movimenti politici;                                                             
g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche           
o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle                          
telecomunicazioni, della pubblicita', dell'editoria anche                       
multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della           
programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio                    
risparmiatore delle societa' commerciali e delle societa' cooperative           
non versa in situazione di incompatibilita';                                    
h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i            
soggetti di cui alla lettera g) e con la Regione Emilia-Romagna;                
i) dipendente della Regione Emilia-Romagna.                                     
2. Ciascun componente del Comitato e' tenuto a comunicare                       
tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del                 
Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano                   
configurare cause di incompatibilita'.".                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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