LEGGE REGIONALE 20 settembre 2002, n. 23
DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2002 CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE E L'INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Concessione di contributi di cui all'art. 17
della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8
1. Per l'anno 2002 si applicano l'art. 18 ed il comma 3 dell'art. 64
della L.R. n. 8 del 1994 nel testo vigente prima dell'entrata in
vigore della L.R. 12 luglio 2002, n. 15.
NOTA ALLA RUBRICA
Il testo dell'art. 17 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, concernente
Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio dell'attivita' venatoria, e' il seguente:
"Art. 17 - Danni alle attivita' agricole
1. Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle
produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed
a pascolo dalle specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti
nel corso dell'attivita' venatoria sono a carico:
a) degli ambiti territoriali di caccia qualora si siano verificati
nei fondi ivi ricompresi;
b) dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di
cui all'art. 41 e delle aziende venatorie di cui all'art. 43, qualora
si siano prodotti, ad opera delle specie cacciabili ammesse nei
rispettivi piani produttivi o di gestione, nei fondi inclusi nelle
rispettive strutture;
c) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e
8 dell'art. 15 della legge statale, nonche' dei titolari delle altre
strutture territoriali private di cui al Capo V, qualora si siano
verificati nei rispettivi fondi;
d) delle Province, qualora siano provocati nelle zone di protezione
di cui all'art. 19 e nei parchi e nelle riserve naturali regionali,
comprese quelle aree contigue ai parchi dove non e' consentito
l'esercizio venatorio.
2. Le Province concedono contributi per gli interventi di prevenzione
e per l'indennizzo dei danni:
a) provocati da specie cacciabili ai sensi del comma 1, lettera d);
b) provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie
protette, dal piccione di citta' (Columba livia, forma domestica) o
da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche
temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse.
3. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilita' delle
risorse previste dall'art. 18, comma 1.".
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'art. 18 della L.R. n. 8 del 1994, citata alla nota
alla rubrica, e' il seguente:
"Art. 18 - Fondo per i danni
1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a)
e b) del comma 2 dell'art. 17 gravano sul fondo regionale istituito
ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge statale. La loro
entita' e' determinata con legge regionale di approvazione del
bilancio di previsione.
2. La quota delle risorse previste dal comma 1, da destinare ai
contributi per la prevenzione dei danni a carico delle Province ai
sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita fra le Province in
proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla
superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle attivita'
agricole ivi esercitate. La quota di dette risorse da destinare ai
contributi per l'indennizzo dei danni a carico delle Province ai
sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita alle Province sulla
base dei danni accertati, entro i limiti di disponibilita' di cui al
comma 3 dell'art. 17 e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta
regionale.".
2) Il testo del comma 3 dell'art. 64 della L.R. n. 8 del 1994, citata
alla nota alla rubrica, e' il seguente:
"Art. 64 - Disposizioni finanziarie
omissis
3. Per far fronte all'onere derivante alle Province dall'art. 17,
comma 2, escluse le zone di protezione di cui all'art. 19, e'
istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale
"Contributi per la prevenzione e per i danni arrecati alle produzioni
agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo
dalle specie di fauna selvatica protetta, dal piccione di citta',
nonche' dalla fauna cacciabile nei parchi e nelle riserve naturali
regionali".".
3) La L.R. 12 luglio 2002, n. 15 concerne Disciplina dell'esercizio
delle deroghe previste dalla direttiva 70/409/CEE. Modifiche alla
L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della
fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria".