REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 settembre 2002, n. 23

DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2002 CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE E L'INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Concessione di contributi di cui all'art. 17                                    
della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8                                               
1. Per l'anno 2002 si applicano l'art. 18 ed il comma 3 dell'art. 64            
della L.R. n. 8 del 1994 nel testo vigente prima dell'entrata in                
vigore della L.R. 12 luglio 2002, n. 15.                                        
NOTA ALLA RUBRICA                                                               
Il testo dell'art. 17 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, concernente            
Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per                      
l'esercizio dell'attivita' venatoria, e' il seguente:                           
"Art. 17 - Danni alle attivita' agricole                                        
1. Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle                   
produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed            
a pascolo dalle specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti           
nel corso dell'attivita' venatoria sono a carico:                               
a) degli ambiti territoriali di caccia qualora si siano verificati              
nei fondi ivi ricompresi;                                                       
b) dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di           
cui all'art. 41 e delle aziende venatorie di cui all'art. 43, qualora           
si siano prodotti, ad opera delle specie cacciabili ammesse nei                 
rispettivi piani produttivi o di gestione, nei fondi inclusi nelle              
rispettive strutture;                                                           
c) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e           
8 dell'art. 15 della legge statale, nonche' dei titolari delle altre            
strutture territoriali private di cui al Capo V, qualora si siano               
verificati nei rispettivi fondi;                                                
d) delle Province, qualora siano provocati nelle zone di protezione             
di cui all'art. 19 e nei parchi e nelle riserve naturali regionali,             
comprese quelle aree contigue ai parchi dove non e' consentito                  
l'esercizio venatorio.                                                          
2. Le Province concedono contributi per gli interventi di prevenzione           
e per l'indennizzo dei danni:                                                   
a) provocati da specie cacciabili ai sensi del comma 1, lettera d);             
b) provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie              
protette, dal piccione di citta' (Columba livia, forma domestica) o             
da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche                          
temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse.                             
3. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilita' delle            
risorse previste dall'art. 18, comma 1.".                                       
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 18 della L.R. n. 8 del 1994, citata alla nota             
alla rubrica, e' il seguente:                                                   
"Art. 18 - Fondo per i danni                                                    
1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a)           
e b) del comma 2 dell'art. 17 gravano sul fondo regionale istituito             
ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge statale. La loro                  
entita' e' determinata con legge regionale di approvazione del                  
bilancio di previsione.                                                         
2. La quota delle risorse previste dal comma 1, da destinare ai                 
contributi per la prevenzione dei danni a carico delle Province ai              
sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita fra le Province in              
proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla               
superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle attivita'               
agricole ivi esercitate. La quota di dette risorse da destinare ai              
contributi per l'indennizzo dei danni a carico delle Province ai                
sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita alle Province sulla             
base dei danni accertati, entro i limiti di disponibilita' di cui al            
comma 3 dell'art. 17 e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta                 
regionale.".                                                                    
2) Il testo del comma 3 dell'art. 64 della L.R. n. 8 del 1994, citata           
alla nota alla rubrica, e' il seguente:                                         
"Art. 64 - Disposizioni finanziarie                                             
omissis                                                                         
3. Per far fronte all'onere derivante alle Province dall'art. 17,               
comma 2, escluse le zone di protezione di cui all'art. 19, e'                   
istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale                  
"Contributi per la prevenzione e per i danni arrecati alle produzioni           
agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo             
dalle specie di fauna selvatica protetta, dal piccione di citta',               
nonche' dalla fauna cacciabile nei parchi e nelle riserve naturali              
regionali".".                                                                   
3) La L.R. 12 luglio 2002, n. 15 concerne Disciplina dell'esercizio             
delle deroghe previste dalla direttiva 70/409/CEE. Modifiche alla               
L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della               
fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria".                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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