REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 30 luglio 2002, n. 390

Individuazione dei criteri ai sensi del comma 6 dell'art. 25 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" (proposta della Giunta regionale in data 1 luglio 2002, n. 1136)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1136               
dell'1 luglio 2002, recante in oggetto "Proposta al Consiglio                   
regionale. Individuazione dei criteri ai sensi del comma sesto, art.            
25, L.R. 24/01";                                                                
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione               
referente "Territorio Ambiente Trasporti" di questo Consiglio                   
regionale, giusta nota prot. n. 8516 del 18 luglio 2002;                        
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta con            
emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione                   
consiliare;                                                                     
vista la L.R. 8 agosto 2001, n. 24, recante "Disciplina generale                
dell'intervento pubblico nel settore abitativo";                                
visto in particolare il comma 6 dell'art. 25, rubricato "Disciplina             
delle assegnazioni e gestione" ed inserito all'interno del Titolo III           
"Gestione degli alloggi di erp";                                                
premesso che, ai sensi di quanto previsto dal suddetto comma 6,                 
spetta al Consiglio regionale stabilire i criteri sulla base dei                
quali saranno disciplinate ai sensi del comma 1 dell'art. 22 della              
medesima legge, con appositi regolamenti comunali e sentite le parti            
sociali:                                                                        
a) le modalita' d'uso degli alloggi e delle parti comuni;                       
b) la ripartizione degli oneri tra l'ente gestore e gli assegnatari;            
c) l'autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni, la                
convocazione e gestione dell'assemblea annua degli assegnatari;                 
d) la durata e le modalita' di attuazione della ospitalita';                    
e) le modalita' di accertamento e di contestazione delle violazioni             
ai regolamenti;                                                                 
considerato che occorre pertanto procedere all'individuazione dei               
criteri inerenti le materie di cui alle lettere precedenti, al fine             
di consentire ai Comuni di approvarne conseguentemente i relativi               
regolamenti secondo quanto affermato dalla normativa regionale;                 
richiamati:                                                                     
- l'art. 3, L.R. 24/01, il quale stabilisce i fini cui e' diretto il            
riordino della gestione del patrimonio di erp;                                  
- l'art. 5, L.R. 24/01, il quale contempla l'istituzione da parte               
della Provincia di un Tavolo di concertazione con i Comuni del                  
proprio territorio, al quale, secondo quanto previsto dalla medesima            
norma, partecipano altresi' le parti sociali. Il Tavolo di                      
concertazione provvede peraltro alla predisposizione di un contratto            
tipo di locazione degli alloggi di erp;                                         
- l'art. 7, L.R. 24/01, il quale afferma il principio della                     
concertazione istituzionale e della partecipazione dei cittadini                
nonche' delle parti sociali e delle organizzazioni sindacali ai                 
procedimenti amministrativi;                                                    
- l'art. 21, L.R. 24/01, il quale, nell'affermare che il patrimonio             
di erp e' assoggettato alla speciale disciplina dettata in materia              
dalla legge regionale e dagli appositi regolamenti comunali, prevede            
che per quanto non disciplinato dai suddetti provvedimenti siano                
applicati i principi in materia di obbligazioni e le norme sul                  
contratto di locazione;                                                         
- l'art. 22, L.R. 24/01, il quale, nel prevedere la partecipazione              
degli assegnatari alla gestione del patrimonio di erp, in particolare           
al comma 1 in via generale afferma che "I Comuni promuovono il                  
coinvolgimento degli assegnatari, singoli ed associati, nella                   
gestione del patrimonio di alloggi di erp e favoriscono, nelle forme            
stabilite dallo statuto, la loro partecipazione al procedimento di              
approvazione dei regolamenti e degli atti di programmazione previsti            
dalla legge";                                                                   
- il comma 5 dell'art. 22, il quale dispone che "Al fine di favorire            
forme di aggregazione sociale i Comuni concedono, previa apposita               
convenzione, l'uso di spazi comuni del patrimonio di erp alle                   
associazioni di assegnatari nonche' alle loro organizzazioni                    
sindacali";                                                                     
- l'art. 25, comma 8, il quale dispone che "Qualora l'assegnatario o            
altro componente del nucleo avente diritto violi le norme del                   
regolamento d'uso degli alloggi e delle parti comuni, il soggetto               
gestore provvede, previa formale contestazione dell'addebito, ad                
imputare all'assegnatario stesso il rimborso dei costi di ripristino            
dei beni danneggiati e di quelli dei servizi aggiuntivi prestati,               
ferma restando l'applicabilita' delle procedure di decadenza o di               
risoluzione del contratto previste dagli articoli 30 e 31";                     
- l'art. 25, comma 9, il quale afferma che le opere di miglioramento            
realizzate dall'assegnatario con il consenso del Comune o del                   
soggetto gestore a cio' delegato, danno diritto ad indennizzo,                  
secondo quanto previsto dal regolamento comunale;                               
- l'art. 27, comma 3, il quale nell'indicare l'ospitalita' rinvia per           
le sue modalita' d'attuazione al regolamento comunale di cui al                 
predetto comma 6, art. 25;                                                      
- l'art. 30, relativo alla decadenza dall'assegnazione, il quale,               
nell'elencare al comma 1 i casi in cui essa e' dichiarata, menziona             
tra gli altri quelli in cui il nucleo avente diritto nel corso del              
rapporto di locazione:                                                          
- abbia sublocato in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli o ne              
abbia mutato la destinazione d'uso (lett. a);                                   
- abbia gravemente contravvenuto al regolamento d'uso degli alloggi             
(lett. b);                                                                      
- abbia causato gravi danni all'alloggio ed alle parti comuni                   
dell'edificio (lett. c);                                                        
abbia eseguito opere sulle parti comuni del fabbricato in cui e'                
situato l'alloggio assegnato, o nell'area di pertinenza del                     
fabbricato predetto, senza il prescritto titolo abilitativo, fatta              
salva l'eventuale sanatoria nei termini di legge e la rimozione                 
dell'abuso entro il termine disposto dal Comune;                                
- l'art. 31, il quale contempla la possibilita' che nel contratto di            
locazione sia prevista l'immediata risoluzione dello stesso per                 
inadempimento, in caso di violazione di specifici obblighi concordati           
in sede di stipula del contratto medesimo;                                      
- l'art. 32, L.R. 24/01, il quale, nel considerare morosi gli                   
assegnatari che si rendano inadempienti nel pagamento del canone di             
locazione o delle quote di gestione dei servizi, vi equipara a tutti            
gli effetti quegli assegnatari che si rendono morosi nei confronti              
dell'autogestione nel pagamento delle quote relative ai servizi                 
accessori;                                                                      
- l'art. 35, L.R. 24/01, il quale al comma 2 afferma che "Gli                   
assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente al Comune le spese           
sostenute per i servizi ad essi prestati. Tramite la riscossione del            
canone l'Ente gestore puo' incassare dagli assegnatari le quote                 
relative alle spese di manutenzione ordinaria delle parti comuni";              
ritenuto di stabilire i criteri di cui all'Allegato A), che                     
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;                   
dato atto che, fino all'approvazione dei regolamenti comunali di cui            
al comma 6, art. 25, L.R. 24/01, continuano a trovare applicazione i            
seguenti regolamenti regionali:                                                 
- "Regolamento per l'autogestione dei servizi accessori e degli spazi           
comuni da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia                     
residenziale pubblica emanato ai sensi della L.R. 12/84" -                      
Deliberazione di Giunta regionale n. 2579 del 2 maggio 1985;                    
- "Regolamento d'uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica            
assoggettati alla L.R. 12/84" - Deliberazione di Giunta regionale n.            
2579 del 2 maggio 1985;                                                         
- "Regolamento per la ripartizione degli oneri fra ente gestore ed              
assegnatari emanato ai sensi dell'art. 34, L.R. 12/84" -                        
Deliberazione di Giunta regionale n. 2767 del 7 maggio 1985;                    
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
1) l'approvazione del presente atto e dei criteri inerenti alle                 
materie di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 6 dell'art.            
25 della L.R. 24/01, come individuati nell'Allegato A che costituisce           
parte integrante del medesimo;                                                  
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO A                                                                      
Individuazione dei criteri inerenti le materie di cui al comma 6                
dell'art. 25 della L.R. 24/01                                                   
Linee generali                                                                  
Rapporto tra Comune e soggetto gestore                                          
Come noto la L.R. 8 agosto 2001, n. 24, recante "Disciplina generale            
dell'intervento pubblico nel settore pubblico abitativo", in                    
attuazione della normativa statale (Legge 59/97 e DLgs 112/98) e                
regionale (art. 95, L.R. 3/99) e' intervenuta a disciplinare in modo            
organico gli interventi pubblici nel settore abitativo.                         
In tale ambito essa, tra i vari obiettivi, si e' posta quello del               
riordino della gestione del patrimonio di edilizia residenziale                 
pubblica, al fine di razionalizzarne e semplificarne le relative                
procedure amministrative.                                                       
Fondamentale e' al riguardo l'art. 3, il quale contiene i principi              
basilari sottesi al riordino.                                                   
Significativa e' l'unificazione del patrimonio di erp in capo ai                
Comuni ed il conferimento ad essi del compito di disciplinarne la               
gestione con i propri regolamenti ed esercitarne tutte le funzioni              
amministrative che ad essa ineriscono. Il che ha comportato quindi              
una riorganizzazione degli ex IACP, i quali, dalla data di entrata in           
vigore della legge regionale medesima, sono stati trasformati in enti           
pubblici economici, con la denominazione di Aziende Casa                        
Emilia-Romagna (ACER), aventi fra i compiti istituzionali quelli                
della gestione di patrimoni immobiliari e della fornitura di servizi            
tecnici.                                                                        
Rilevante e' pertanto allo stato attuale la ridefinizione delle                 
competenze tra i Comuni e il soggetto gestore.                                  
I Comuni, proprio in considerazione del ruolo delle attuali ACER                
definito dalla legge regionale, per lo svolgimento delle loro                   
funzioni gestionali possono (fatto salvo quanto disposto al comma 1             
dell'art. 52 sul mantenimento da parte delle ACER, per quattro anni,            
della gestione del patrimonio di erp trasferito ai Comuni ai sensi              
del precedente art. 41) avvalersi delle attivita' istituzionali                 
previste per le ACER all'art. 41, anche, come afferma lo stesso                 
articolo, attraverso la stipula di un'apposita convenzione.                     
Pertanto, qualora cio' si verifichi, accanto ai Comuni si pone                  
un'altra figura che e' quella del soggetto gestore, cosi' come                  
specificamente individuata nell'ambito della legge regionale al fine            
di tenerla distinta dai Comuni medesimi, che vengono invece                     
espressamente citati come tali.                                                 
Il soggetto gestore, tra le altre funzioni, relativamente agli                  
alloggi di erp provvede a dare applicazione ai contenuti della L.R.             
24/01 e quindi anche ai regolamenti comunali di cui alle lettere a),            
b), c), d), e), comma 6, art. 25, fermo restando quanto di stretta              
competenza del Comune e comunque entro i limiti previsti dagli                  
accordi intercorsi tra Comune interessato e ACER per l'appunto anche            
mediante convenzione.                                                           
Generalita' dei criteri di cui ai paragrafi successivi                          
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, L.R. 24/01, comma 6, i                
regolamenti comunali di cui alle lettere a), b), c), d), e) sono                
elaborati sulla base dei criteri stabiliti dalla delibera del                   
Consiglio regionale.                                                            
Premesso cio' si reputa opportuno in via preliminare la seguente                
precisazione riguardo ai criteri stabiliti nei paragrafi successivi.            
Si precisa che tali criteri intendono costruire indicazioni di                  
massima in relazione alle quali i Comuni provvederanno a formulare              
gli specifici regolamenti, tenuto conto degli eventuali accordi                 
territoriali.                                                                   
A questi spetta infatti delineare in forma dettagliata il contenuto             
dei regolamenti, specificandone le varie tipologie di situazioni e              
procedure nonche' la previsione di termini per il loro espletamento.            
Parti sociali                                                                   
Ai sensi del comma 6 dell'art. 25, L.R. 24/01, l'approvazione dei               
regolamenti comunali richiede il confronto e il coinvolgimento delle            
parti sociali.                                                                  
Cio' ha un'indubbia rilevanza se si considera che detti regolamenti             
sono destinati a disciplinare materie importanti nell'ambito della              
gestione del rapporto di locazione. La messa in rilievo delle parti             
sociali puo' essere ulteriormente intravista nell'art. 5.                       
Sottolinea il fatto che esse hanno assunto un ruolo ancora piu'                 
significativo all'interno dell'attuale legge regionale del settore              
dell'erp, rispetto al sistema previgente, oltre che, si ribadisce, la           
circostanza imprescindibile che esse siano chiamate a partecipare ed            
a fornire contributi all'approvazione dei suddetti regolamenti                  
comunali, la loro partecipazione secondo le modalita' previste dallo            
stesso art. 5 altresi' al Tavolo di concertazione istituito dalla               
Provincia.                                                                      
necessario osservare in tale sede che il Tavolo di concertazione                
provvede peraltro alla predisposizione di un contratto tipo di                  
locazione degli alloggi di erp. Cio' e' di estremo rilievo se si                
considera che, ai sensi dell'art. 31, il contratto di locazione                 
potrebbe prevedere che, al di fuori dei casi di decadenza, la                   
violazione di specifici obblighi, concordati in sede di stipula del             
contratto, comporti l'immediata risoluzione del contratto per                   
inadempimento.                                                                  
La concertazione istituzionale e' assicurata poi in modo ancora piu'            
pregnante dall'art. 7, il quale, facendo seguito a quanto affermato             
nell'art. 5, dispone che la Regione e gli Enti locali, nell'esercizio           
delle funzioni previste dalla legge regionale, informano la propria             
attivita' al metodo della concertazione istituzionale.                          
Partecipazione degli utenti                                                     
La norma di cui all'art. 7 contiene, oltre ad un richiamo alla                  
concertazione istituzionale, alle parti sociali ed alle                         
organizzazioni sindacali, anche un espresso riferimento al principio            
della partecipazione dei cittadini al procedimento di formazione                
delle decisioni.                                                                
La L.R. 24/01, conformemente agli innovativi principi di diritto                
amministrativo che da piu' di un decennio si sono gradualmente                  
affermati rivoluzionandone il sistema, ha evidenziato la                        
partecipazione in forma singola o associata degli assegnatari.                  
L'art. 22, rubricato specificatamente "partecipazione degli                     
assegnatari alla gestione del patrimonio", in tal senso e'                      
significativo. Esso infatti costituisce la norma cardine per la loro            
partecipazione, come e' dato rilevare soprattutto dal comma 1, il               
quale in via del tutto generale afferma che i Comuni promuovono il              
coinvolgimento degli assegnatari, singoli ed associati, nella                   
gestione del patrimonio di erp e favoriscono, nelle forme stabilite             
dallo statuto la loro partecipazione al procedimento di approvazione            
dei regolamenti.                                                                
Sempre l'art. 22 inoltre prevede la salvaguardia da parte dei Comuni            
e dell'ente gestore dell'esercizio dei diritti sindacali dell'utenza.           
Conclusioni                                                                     
In definitiva dal complesso della L.R. 24/01 ed in particolare dalle            
norme menzionate nella premessa del presente atto, delle quali si e'            
fatto sopra accenno, e' dato pertanto enucleare certuni principi                
essenziali che assurgono a linee guida basilari, a criteri                      
generalissimi che si affiancano a quanto stabilito nei paragrafi che            
seguono, per la redazione dei regolamenti di cui al comma 6 dell'art.           
25.                                                                             
Commissione di conciliazione                                                    
opportuno in questa sede, riguardando la generalita' dei regolamenti            
comunali di cui al comma 6 dell'art. 25, fare cenno di una possibile            
particolare procedura facoltativa per l'accertamento delle loro                 
violazioni configurata nel successivo paragrafo e), la quale e'                 
basata sulla costituzione di un'apposita Commissione di                         
conciliazione, attivata su richiesta dell'interessato, al fine di               
prevenire le controversie o ridurre quelle in atto.                             
A) Modalita' d'uso degli alloggi di erp e delle parti comuni                    
Nel regolamento relativo alla materia di cui alla lett. a) del comma            
6 dell'art. 25 della L.R. 24/01 sono indicate e specificate le                  
circostanze e le condizioni inerenti alle modalita' d'uso degli                 
alloggi di erp e degli spazi comuni.                                            
In particolare sono individuate o specificate le situazioni e le                
singole fattispecie di comportamenti che gli assegnatari devono                 
tenere ovvero devono astenersi dal compiere.                                    
In via indicativa si afferma:                                                   
- gli assegnatari sono tenuti all'osservanza delle norme contenute o            
richiamate nel contratto di locazione e di quelle del regolamento               
comunale che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto           
stesso;                                                                         
- devono utilizzare l'alloggio assegnato ad uso esclusivo                       
d'abitazione, a meno che non sia stabilito diversamente nel contratto           
di locazione o vi sia espressa autorizzazione scritta dell'ente                 
gestore rilasciata secondo le modalita' di cui al regolamento                   
comunale e comunque nel rispetto della normativa vigente;                       
- devono usare la diligenza di cui all'art. 1587 del Codice civile              
nella conduzione dell'alloggio e degli spazi accessori e di                     
pertinenza ad uso esclusivo, provvedendo quindi ad averne la piu'               
ampia cura al fine di mantenerli nello stato medesimo in cui gli sono           
stati consegnati, salvo il naturale deterioramento derivante dall'uso           
corretto e dalla vetusta', ed idoneo alla locazione;                            
- devono provvedere alle riparazioni nonche' alle manutenzioni                  
relative all'alloggio o agli spazi comuni che secondo il regolamento            
comunale per la ripartizione degli oneri risultano essere a loro                
carico;                                                                         
- devono inoltre servirsi correttamente dei locali e degli spazi                
condominiali secondo la loro destinazione, consentendo agli altri               
assegnatari ed eventuali condomini di farne parimenti utilizzo,                 
provvedendo alla loro pulizia, alla cura degli spazi verdi e a                  
quant'altro previsto nel regolamento per l'autogestione;                        
- devono affiggere le comunicazioni di interesse comune negli                   
appositi spazi o bacheche;                                                      
- devono parcheggiare i veicoli negli appositi spazi all'uopo                   
adibiti;                                                                        
- devono corrispondere i danni di qualsiasi specie derivanti dal loro           
comportamento doloso o colposo;                                                 
- devono, oltre al canone di locazione, corrispondere quanto di loro            
spettanza ai sensi del regolamento comunale per la ripartizione degli           
oneri, con le modalita' e nel rispetto dei termini definiti dai                 
regolamenti comunali sull'autogestione e sull'uso degli alloggi di              
erp. Si precisa infatti che fino all'effettivo funzionamento delle              
autogestioni gli assegnatari sono tenuti al rimborso all'ente gestore           
dei costi diretti ed indiretti dei servizi erogati.                             
Inoltre, pur costituita l'autogestione, qualora questa non vi                   
provveda direttamente, l'ente gestore addebita, in base ai dati                 
forniti dalle autogestioni medesime, sulle bollette di riscossione              
del canone di locazione degli assegnatari interessati ma                        
specificandone la voce, le quote relative ai servizi accessori;                 
- devono astenersi dal tenere quei comportamenti che arrechino                  
disturbo o danno o costituiscano pericolo o vadano contro il rispetto           
dell'igiene o del regolamento di polizia urbana o ledano il decoro              
estetico;                                                                       
- devono comunicare tempestivamente all'ente gestore le variazioni              
che avvengono nello stato di famiglia nei termini di cui al                     
regolamento comunale;                                                           
- in caso di rilascio, per qualsiasi ragione, dell'alloggio devono              
essere disponibili a consentire la visita allo stesso da parte di               
eventuali interessati all'assegnazione o alla mobilita'.                        
Inoltre, negli edifici in cui siano presenti persone a cui e' stato             
assegnato l'alloggio in considerazione del loro bisogno di                      
particolare assistenza, o comunque siano seguiti dai relativi servizi           
comunali, il Comune direttamente o tramite delega all'ente gestore,             
anche in attuazione di quanto previsto al comma 7 dell'articolo 25,             
dovra' operare, anche in via preventiva, per evitare situazioni di              
disagio per gli altri utenti.                                                   
B) Ripartizione degli oneri tra l'ente gestore e gli assegnatari                
Il regolamento comunale contiene la ripartizione degli oneri tra ente           
gestore e assegnatari.                                                          
In esso sono elencati la tipologia dei lavori e delle forniture,                
distinte per singole voci, e correlativamente e' indicato il                    
destinatario della spesa o eventualmente la percentuale di                      
suddivisione della stessa tra essi.                                             
Di seguito si riporta uno schema indicativo degli oneri in linea di             
massima a carico dell'ente gestore.                                             
Relativamente alle parti comuni:                                                
B.1) strutture murarie - scale - atrii                                          
- interventi sulle strutture murarie dello stabile, compreso il                 
ripristino delle opere fisse di completamento delle parti comuni                
(cornicioni, balconi, marciapiedi, bancali, cornici intonaci,                   
rivestimenti, tinteggiatura ecc.);                                              
- ispezioni e collaudi periodici e relative tasse di concessione;               
- ricarica degli estintori e mantenimento in efficienza manichette              
antincendio installate nelle parti comuni;                                      
- verniciatura e tinteggiatura delle parti comuni interne (scale,               
corridoi, cantine, lavanderie e infissi di uso comune). Puo' essere             
stabilita una percentuale di spesa a carico dell'assegnatario;                  
B.2) coperti                                                                    
- spese inerenti al ripristino di tetti, terrazzi, camini e                     
sostituzioni di lucernari, agli interventi su tutte le opere da                 
lattoniere e all'installazione di parafulmini;                                  
B.3) fognature e scarichi                                                       
- spese inerenti al rifacimento o ripristino dell'impianto o di sue             
parti nonche' quelle concernenti la disincrostazione delle colonne di           
scarico compresa la rete degli apparecchi;                                      
B.4) cortili e giardini                                                         
- impianto e sostituzione alberi, cespugli, prati e loro grossa                 
potatura;                                                                       
- fornitura e rifacimento asfalti e simili;                                     
- fornitura e sostituzione delle attrezzature di arredo e                       
completamento dello stabile (cartelli indicatori, casellari postali,            
bacheche, plafoniere, ecc.) nonche' delle attrezzature per il                   
mantenimento delle aree a verde condominiale;                                   
- installazione e sostituzione impianto di illuminazione, di prese              
d'acqua, di cancelli e simili compresa la loro verniciatura;                    
- servizio di derattizzazione;                                                  
B.5) ascensore                                                                  
- installazione e sostituzione dell'ascensore o di sue parti;                   
B.6) impianto centrale di riscaldamento/produzione acqua calda                  
corrente/impianto sollevamento acqua/impianto addolcimento                      
acqua/impianto di illuminazione e suoneria parti comuni/impianto                
centralizzato TV                                                                
- installazione e sostituzione dell'impianto o di sue parti;                    
- controllo preventivo periodico. In via indicativa si individua nel            
50% la spesa altresi' a carico dell'assegnatario.                               
Relativamente all'unita' immobiliare:                                           
B.7) spese per l'installazione, il rifacimento o l'adeguamento                  
dell'impianto elettrico, idrico, del gas, delle apparecchiature                 
sanitarie, degli impianti autonomi di riscaldamento a produzione di             
acqua calda. Inoltre spese per l'installazione e sostituzione dei               
contatori dell'acqua calda e fredda, per le riparazioni di tubazioni            
e condotte interne all'alloggio, per la sostituzione delle cassette             
di scarico w.c. comprese le relative opere murarie;                             
B.8) riguardo all'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua            
calda per impianti autonomi, puo' essere stabilita una percentuale di           
spesa a carico dell'assegnatario, dopo un certo numero di anni di               
locazione, per la sostituzione delle apparecchiature e degli impianti           
di riscaldamento e di produzione di acqua calda. In via indicativa si           
richiama al riguardo il regolamento previgente.                                 
Riguardo agli oneri amministrativi:                                             
B.9) spese di amministrazione, fatta eccezione dei costi indiretti              
relativi all'erogazione dei servizi;                                            
B.10) assicurazione dello stabile e degli impianti;                             
B.11) corresponsione di imposte e tasse per occupazione di spazi                
pubblici e tasse in genere ad eccezione di imposte e tasse su passi             
carrai e per nettezza urbana.                                                   
Visto quanto contenuto alla lett. b), comma 6, art. 25, L.R. 24/01,             
per quanto riguarda i rapporti tra ente gestore e Comuni, sono a                
carico dell'ente gestore con diritto di rivalsa nei confronti                   
dell'ente proprietario gli oneri stabiliti nel regolamento comunale,            
qualora siano la conseguenza di attivita' non ricomprese tra quelle             
di cui alla delibera del Consiglio regionale relativa ai massimali              
dei costi di gestione degli alloggi di erp. Infatti se vi                       
rientrassero i rapporti tra ente gestore e Comune avrebbero la loro             
fonte per l'appunto in quella deliberazione e nella relativa                    
convenzione tra essi o atto similare intervenuto.                               
C) Autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni                      
Nel regolamento comunale per l'autogestione dei servizi e degli spazi           
comuni negli edifici di edilizia residenziale pubblica in cui la                
totalita' delle unita' immobiliari siano state assegnate in                     
locazione, sono posti i principi sulla base dei quali gli assegnatari           
provvedono quindi alla realizzazione dell'autogestione.                         
Per i casi in cui sia verificata l'impossibilita' di dare corso                 
all'autogestione dei servizi cosi' come prevista al comma precedente            
il regolamento comunale prevede le modalita' di attivazione e                   
svolgimento di forme alternative di "gestione partecipata assistita"            
tra l'ente gestore e quanti tra gli inquilini sono disponibili alla             
partecipazione diretta.                                                         
Di seguito si afferma in via indicativa quale contenuto dei principi:           
- la struttura essenziale dell'autogestione, pur salvaguardando il              
diritto di autorganizzazione, e conseguente individuazione degli                
organi, della loro composizione e dei loro compiti, tenendo conto che           
al Presidente dell'autogestione spetta la rappresentanza della                  
medesima di fronte all'ente gestore e all'estemo;                               
- la convocazione, le modalita' di svolgimento dell'assemblea                   
costitutiva dell'autogestione con particolare riguardo alla validita'           
delle deliberazioni nonche' gli oggetti principali all'ordine del               
giorno, tra i quali emerge la costituzione degli organi                         
dell'autogestione;                                                              
- l'individuazione dei servizi accessori e degli spazi comuni oggetto           
dell'attivita' di autogestione. Riguardo alla manutenzione spettano             
all'autogestione i compiti previsti nel regolamento per la                      
ripartizione degli oneri a carico degli assegnatari. Al fine di                 
promuovere e favorire la partecipazione degli assegnatari alla                  
gestione degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili, il             
Comune puo' prevedere l'estensione totale o parziale alla                       
manutenzione ordinaria, previo tuttavia accredito a favore                      
dell'autogestione della somma necessaria. Il regolamento comunale per           
l'autogestione, qualora preveda cio', disciplina le modalita' della             
partecipazione;                                                                 
- i diritti e i doveri dell'assegnatario nell'autogestione. II                  
regolamento per l'autogestione, fatto salvo quanto al punto                     
successivo, potra' eventualmente prevedere le modalita' e i tempi per           
l'adempimento da parte degli assegnatari dei rispettivi doveri e le             
forme di tutela dei loro diritti nell'autogestione;                             
- le modalita' e i tempi per la corresponsione all'autogestione da              
parte degli assegnatari della quota di loro spettanza, relativamente            
alle somme riguardanti gli oneri di gestione e di manutenzione dei              
servizi accessori e degli spazi comuni risultanti a carico degli                
assegnatari secondo il regolamento comunale di cui alla lett. b),               
art. 25, L.R. 24/01. Riguardo alla ripartizione tra gli assegnatari             
di tali oneri, la suddetta quota da corrispondersi da parte di                  
ciascun assegnatario e' in misura proporzionale al valore della                 
porzione di immobile loro assegnata in godimento, di norma espressa             
in millesimi. Se i servizi accessori e gli spazi comuni sono                    
destinati ad essere usufruiti dagli assegnatari in misura diversa, le           
spese sono suddivise secondo piani di riparto redatti secondo criteri           
di proporzionalita' dell'uso. Qualora i servizi accessori e le parti            
comuni di un edificio (scale, cortili, lastrici solari, opere o                 
impianti) siano relativi solamente ad una parte del fabbricato, le              
spese suddette sono a carico di quegli assegnatari che ne traggono              
utilita'. In caso di presenza nell'edificio di alloggi sfitti, l'ente           
gestore si fara' carico del 100% delle relative spese. Le spese di              
riscaldamento centralizzato e di produzione di acqua calda potranno             
essere ridotte se l'ente gestore e' in grado di dimostrare, con la              
chiusura della massa radiante o altro, un contenimento delle spese              
medesime.                                                                       
II regolamento comunale per l'autogestione disciplina le modalita' e            
il termine entro il quale l'ente gestore dovra' provvedere per                  
ciascun edificio alla redazione del prospetto del valore                        
proporzionale di ciascun piano e di ciascuna porzione di piano,                 
espressi in millesimi;                                                          
- le modalita' fondamentali per lo svolgimento dell'attivita'                   
dell'autogestione e per la tenuta della documentazione nonche'                  
l'eventuale fissazione di tempi per l'adempimento di procedure;                 
- le fondamentali forme di partecipazione di ciascun assegnatario               
nell'attivita' di autogestione;                                                 
- le forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali                     
nell'autogestione;                                                              
- le modalita' di controllo da parte dell'ente gestore sulle                    
autogestioni.                                                                   
II regolamento comunale di cui alla lett. c), art. 25, L.R. 24/01,              
disciplina le forme e le modalita' di partecipazione degli utenti               
alla gestione dei servizi accessori e degli spazi comuni qualora non            
sia costituita l'autogestione. In particolare esso disciplina le                
modalita' di convocazione e gestione dell'assemblea annua degli                 
assegnatari da tenersi anche negli edifici privi dell'autogestione.             
In tali assemblee gli assegnatari possono esprimere pareri sugli                
interventi da compiere.                                                         
Esso regolamenta inoltre gli interventi sostitutivi dell'ente                   
gestore, con spese a carico degli utenti, relativi a servizi                    
essenziali negli spazi comuni, qualora questi non vi provvedano.                
Nel caso di edifici a proprieta' mista, la' dove ancora non sia                 
attivato quanto previsto all'art. 23 della L.R. 24/01, il regolamento           
comunale prevede le forme di consultazione degli inquilini da parte             
dell'ente gestore prima delle assemblee condominiali relative a                 
problemi non riguardanti questioni di competenza della proprieta' e             
le eventuali modalita' di partecipazione degli assegnatari.                     
D) Durata e modalita' di attuazione dell'ospitalita'                            
Per quanto concerne il regolamento comunale relativo alla lett. d)              
del comma 6 dell'art. 25, L.R. 24/01, esso disciplina le modalita'              
attuative dell'ospitalita' temporanea di cui al comma 3 dell'art. 27            
della L.R. 24/01.                                                               
Si forniscono in particolare le seguenti indicazioni:                           
- come noto l'art. 27 della L.R. 24/01 nel disciplinare il diritto al           
subentro prevede che ne hanno diritto in particolare i componenti del           
nucleo originario nonche' coloro che siano venuti a far parte del               
nucleo per ampliamento dello stesso, a seguito di sopravvenienza di             
figli, matrimonio o convivenza anagrafica o per l'accoglienza                   
nell'abitazione degli ascendenti o degli affini in linea ascendente,            
ovvero per affidamento stabilito con provvedimento giudiziario.                 
Relativamente alla convivenza anagrafica, prevede come condizione che           
essa abbia pero' carattere di stabilita', stabilendo al riguardo che            
essa sia di almeno due anni.                                                    
Cio' detto, indicativamente il regolamento comunale puo' pertanto               
prevedere al suo interno le modalita' di presentazione delle domande            
di ampliamento e della ricorrenza delle suddette condizioni nonche'             
le forme di procedimento per l'accertamento delle stesse. In                    
particolare puo' chiarire le modalita' di accertamento della                    
stabilita' della convivenza anagrafica anche al fine di                         
differenziarla dall'ospitalita' di cui al comma 3).                             
L'ospitalita' temporanea menzionata in quest'ultima norma, la quale             
non da' adito al subentro, proprio in quanto temporanea non puo' dar            
luogo all'ampliamento del nucleo e non puo' pertanto conciliarsi con            
un passaggio di residenza presso l'alloggio dell'assegnatario.                  
Qualora cio' avvenga cessa l'ospitalita';                                       
- il regolamento comunale puo' definire la durata massima                       
dell'ospitalita' (esempio, 12 mesi). In considerazione di                       
giustificate e gravi motivazioni valutate nei casi concreti, puo'               
essere prevista l'autorizzazione di un'ospitalita' di durata                    
superiore ad essa e un limite massimo invalicabile (esempio 2 anni).            
Puo' stabilire altresi' che l'ospitalita' non sia ripetibile se non             
in determinati casi all'uopo previsti e quindi previa autorizzazione            
comunale;                                                                       
- puo' prevedere che in sede contrattuale sia prevista la                       
corresponsione da parte degli assegnatari di quote di spese                     
accessorie dovute all'ospitalita', determinandone la misura;                    
- puo' stabilire il termine entro il quale deve essere data                     
dall'assegnatario comunicazione dell'ospitalita' all'ente gestore               
(esempio, comunicazione entro 1 mese in caso di ospitalita' di durata           
superiore a tre mesi);                                                          
- puo' prevedere che in sede contrattuale sia stabilita la                      
corresponsione da parte dell'assegnatario di un'ulteriore indennita',           
in caso di sua mancata o ritardata comunicazione dell'ospitalita'.              
E) Modalita' di accertamento e di contestazione delle violazioni ai             
regolamenti                                                                     
Il Comune, direttamente o tramite l'ente gestore, curera' la                    
conoscenza e la corretta informazione delle regole, dei diritti e dei           
doveri degli assegnatari.                                                       
Relativamente alla materia di cui alla lett. e) dell'art. 25, L.R.              
24/01, in via indicativa si afferma:                                            
- il Comune individua le forme di accertamento delle violazioni ai              
precedenti regolamenti, ne specifica le procedure, le modalita' di              
svolgimento ed i termini per l'espletamento delle singole fasi,                 
nonche' l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di               
ogni altro adempimento che ad esso si connette. Nello stabilire i               
suddetti termini il regolamento puo' prevedere eccezioni in caso di             
sussistenza di circostanze imprescindibili che rendono difficoltoso             
il rispetto degli stessi;                                                       
- in particolare, accertata la violazione dei regolamenti, l'ente               
gestore o il Comune medesimo, prima di dar avvio alla procedura per i           
provvedimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente contesta             
all'interessato le infrazioni accertate, secondo le modalita' ed                
entro il termine previsti nel regolamento comunale;                             
- nella procedura di contestazione e' garantito il diritto                      
dell'interessato alla sua difesa e salvaguardati i fondamentali                 
principi della trasparenza e del diritto di accesso alla                        
documentazione amministrativa;                                                  
- il Comune puo' prevedere la costituzione di un'apposita Commissione           
di conciliazione composta da rappresentanti del Comune e delle                  
organizzazioni sindacali, aventi il compito di accertare, su                    
richiesta degli interessati, le violazioni ai regolamenti comunali              
previsti al predetto comma 6 dell'art. 25. Il regolamento comunale ne           
disciplina inoltre le modalita' di funzionamento.                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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