REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2002, n. 1365

Individuazione dei criteri di erogazione delle tipologie di prestazioni previste dall'Allegato 2B del DPCM 29/11/2001 - Definizione dei livelli essenziali di assistenza

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 295 del 25/2/2002             
avente ad oggetto "Recepimento del DPCM 29 novembre 2001 definizione            
dei livelli essenziali di assistenza", ratificato da Consiglio                  
regionale con atto n. 349 del 27/3/2002, con cui, tra l'altro al                
punto 5 del dispositivo si era rinviato ad un successivo                        
provvedimento "l'individuazione dei criteri di erogazione delle                 
prestazioni previste dall'Allegato 2B e 2C al DPCM";                            
dato atto che nel frattempo il competente Assessorato alla Sanita' ha           
provveduto a porre in essere una serie di approfondimenti destinati a           
chiarire la portata delle limitazioni riguardanti le tipologie di               
prestazioni di cui all'Allegato 2B del DPCM sopracitato, acquisendo             
gli elementi necessari per individuare le condizioni cliniche ed i              
criteri cui subordinare l'erogazione delle prestazioni stesse e che             
tali elementi hanno formato oggetto di confronto con le categorie               
professionali interessate e con le organizzazioni sindacali                     
maggiormente rappresentative a livello regionale e che la loro                  
applicabilita' e' stata verificata con le Aziende sanitarie della               
regione;                                                                        
valutato che nell'ambito del Servizio sanitario regionale, gia' in              
passato erano state impartite istruzioni dal competente Assessorato             
alla Sanita', espressamente richiamate negli allegati al presente               
provvedimento, circa la erogabilita', secondo criteri di                        
appropriatezza, di ciascuna tipologia di prestazioni di cui                     
all'Allegato 2B e che in particolare per l'assistenza odontoiatrica,            
con deliberazione 309/00, si erano individuate 5 diverse priorita' di           
erogazione della stessa;                                                        
valutato necessario, stante la complessita' della tipologia di                  
assistenza, acquisire piu' precisi elementi informativi relativi alle           
effettive possibilita' di accesso alle prestazioni di assistenza                
odontoiatrica, che risultano disomogenee in ambito regionale, nonche'           
ulteriori approfondimenti tecnici relativi alle condizioni sanitarie            
che possono determinare priorita' di accesso alle prestazioni;                  
considerato inoltre che a livello nazionale sono previste indicazioni           
specifiche in merito alle condizioni di vulnerabilita' sociale e                
sanitaria che caratterizzano i soggetti in condizioni di "particolare           
vulnerabilita'" tali da garantire tale livello di assistenza                    
odontoiatrica;                                                                  
valutato pertanto opportuno, in attesa degli approfondimenti                    
regionali e nazionali sopra indicati, mantenere per l'assistenza                
odontoiatrica le attuali modalita' di erogazione e le priorita' a suo           
tempo individuate;                                                              
ritenuto di meglio puntualizzare le condizioni ed i criteri cui                 
subordinare l'erogazione delle altre 3 tipologie di prestazioni di              
cui all'Allegato 2B (Densitometria ossea, Medicina fisica e                     
riabilitativa, Chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri), come                
risulta dalle schede allegate al presente provvedimento, quali sua              
parte sostanziale ed integrante;                                                
considerato che l'attuazione di tali indicazioni e' finalizzata al              
miglioramento dell'appropriatezza d'uso delle tre tipologie di                  
prestazioni e al contenimento dei tempi di attesa;                              
valutato opportuno far riserva di procedere ad eventuali                        
integrazioni, anche sulla base dell'esperienza nel frattempo                    
acquisita e delle eventuali risultanze degli approfondimenti che                
saranno formulati a livello nazionale;stabilito di dare decorrenza              
all'applicazione delle modalita' di erogazione relative a ciascuna              
delle 3 tipologie di prestazioni di cui alle schede allegate, dalla             
data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino                 
Ufficiale della Regione, fatta salva l'erogazione delle prestazioni             
gia' prenotate secondo le modalita' vigenti all'atto della                      
prenotazione stessa;                                                            
rilevato inoltre che:                                                           
- le indicazioni contenute nell'Allegato 2C del DPCM su criteri e               
modalita' per contenere l'erogazione di prestazioni che non                     
soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di                    
economicita' nella utilizzazione delle risorse si pongono in                    
sostanziale continuita' con il percorso gia' avviato in questa                  
regione in tema di appropriatezza dei ricoveri;                                 
- la maggior parte dei DRG elencati in tale allegato e' gia' stata              
infatti oggetto di specifiche azioni finalizzate al miglioramento               
dell'appropriatezza organizzativa da parte delle Aziende, a partire             
dal 1999, sia attraverso l'individuazione dei 27 DRG oggetto                    
dell'accordo con i MMG per i quali si sono realizzati importanti                
riduzioni del numero dei casi trattati in regime di ricovero                    
ordinario, anche in relazione a disposizioni tariffarie specifiche,             
sia attraverso l'individuazione dell'attivita' chirurgica elettiva              
trasferibile in DH;                                                             
- anche relativamente alle attivita' di controllo, le indicazioni               
fornite alle Aziende a partire dall'anno 1999 indicano un elenco di             
DRG a rischio di inappropriatezza che comprende tutti i 43 DRG                  
riportati nell'Allegato 2C stesso;                                              
preso atto che saranno adottati successivamente ulteriori e specifici           
provvedimenti finalizzati a ridurre i margini di inappropriatezza, in           
particolare per la casistica medica con la riduzione di ricoveri                
ordinari ed in day-hospital e, per quella chirurgica con il                     
trasferimento di parte dell'attivita' verso il regime diurno ed                 
ambulatoriale; che e' altresi' previsto un trasferimento a livello              
ambulatoriale di alcune attivita' chirurgiche quali cataratta e                 
tunnel carpale, per le quali si sta provvedendo all'inserimento nel             
Nomenclatore tariffario ambulatoriale della corrispondente tariffa;             
dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e               
della delibera di Giunta regionale n. 2774 del 10 dicembre 2001:                
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Assistenza distrettuale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi                  
sanitari, dott.ssa Maria Lazzarato, in merito alla regolarita'                  
tecnica della presente deliberazione;                                           
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' e               
Politiche sociali, dottor Franco Rossi, in merito alla legittimita'             
della presente deliberazione;                                                   
sentita la Commissione consiliare Sicurezza sociale che ha espresso             
parere favorevole nella seduta del 25 luglio 2002;                              
su proposta dell'Assessore alla Sanita',                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
per le motivazioni espresse in premessa:                                        
1) in attesa degli approfondimenti regionali in atto relativi alla              
ricognizione degli attuali livelli di accesso e alle condizioni                 
cliniche che richiedono una priorita' di intervento, nonche' delle              
previste indicazioni nazionali che definiscano le condizioni di                 
particolare vulnerabilita', l'assistenza odontoiatrica continua ad              
essere erogata secondo le modalita' in atto, tenendo conto delle                
priorita' stabilite con deliberazione 309/00;                                   
2) l'erogazione delle rimanenti tre tipologie di prestazioni previste           
dall'Allegato 2B del DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli             
essenziali di assistenza", e' disciplinata secondo quanto indicato              
nelle schede che fanno parte integrante e sostanziale del presente              
provvedimento;                                                                  
3) la decorrenza delle modalita' di erogazione di cui al precedente             
punto 2), fatta salva l'erogazione delle prestazioni gia' prenotate             
secondo le modalita' vigenti all'atto della prenotazione stessa, e'             
stabilita a far tempo dalla data di pubblicazione del presente                  
provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione;                           
4) il presente provvedimento dovra' essere pubblicato nel Bollettino            
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
ALLEGATO 2B                                                                     
Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo               
secondo specifiche cliniche di seguito indicate                                 
1) Densitometria ossea                                                          
2) Medicina fisica e riabilitativa                                              
Tabella che riporta presupposti     e specifiche modalita' di                   
erogazione                                                                      
3) Chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri                                   
1) Densitometria ossea (MOC)                                                    
Fonti normative                                                                 
Il DPCM 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"           
include la Densitometria ossea tra le prestazioni parzialmente                  
escluse dai livelli essenziali di assistenza, nel senso che tale                
esame diagnostico vada erogato solo in presenza delle condizioni per            
le quali vi siano "evidenze di efficacia clinica".                              
La Regione in presenza di un non sempre motivato incremento del                 
volume delle prestazioni richieste, anche alla luce delle risultanze            
di gruppo pluridisciplinare di esperti che ha posto alla base del               
proprio lavoro un'analisi comparata delle linee guida e dei rapporti            
di technology assessment disponibili a livello internazionale                   
sull'uso appropriato della Densitometria ossea, ha dato indicazioni             
in ordine alla individuazione delle condizioni cliniche e delle                 
priorita' di accesso alla MOC con circolare n. 21 del 31/10/2001                
"Controllo dei tempi di attesa per le prestazioni di Densitometria              
ossea".                                                                         
L'entrata in vigore del DPCM 29/11/2001 rende necessario intervenire            
su tale regolamentazione puntualizzando una serie di aspetti al fine            
di individuare le condizioni che presentano le "evidenze di efficacia           
clinica" alla cui presenza la norma subordina il diritto alla                   
prestazione, ferme restando le altre indicazioni generali contenute             
nella citata circolare n. 21, e relativo allegato.                              
In via preliminare, va precisato che:                                           
- la Densitometria ossea non e' raccomandata come screening                     
universale di popolazione, in particolare in donne in peri-menopausa.           
Non e' infatti documentata l'efficacia di controlli a periodicita'              
regolare e su chiamata attiva, rivolti a donne "sane";                          
- la Densitometria ossea e' da effettuarsi solo quando il risultato             
dell'esame puo' modificare i successivi comportamenti assistenziali             
e/o la qualita' di vita del paziente.                                           
Categorie degli aventi diritto: indicazioni cliniche per l'erogazione           
della Densitometria ossea                                                       
La Densitometria ossea e' l'esame strumentale piu' utile per la                 
misurazione della massa ossea, ma la diagnosi di osteoporosi e'                 
soltanto uno dei fattori che devono essere presi in considerazione              
per definire il rischio di frattura e per decidere se istituire un              
trattamento farmacologico.                                                      
Le categorie di pazienti che presentano fattori di rischio per la               
riduzione della massa ossea, per le quali sono presenti le "evidenze            
di efficacia clinica" per l'effettuazione dell'esame sono:                      
1) donne e uomini con sospetta osteoporosi secondaria derivanti da              
patologie quali:  - morbo di Cushing,  - malassorbimenti intestinali            
(celiachia),  - malattie infiammatorie intestinali (M. di Crohn),  -            
ipogonadismo primitivo, - ipertiroidismo e iperparatiroidismo                   
primitivo, - epatopatie colestatiche, - insufficienza renale cronica,           
sindrome nefrosica, nefropatie croniche, - soggetti sottoposti a                
trapianto;                                                                      
2) soggetti che iniziano terapie prolungate (>> 6 mesi) con: -                  
corticosteroidi sistemici (>> 5mg/die di prednisone-equivalenti), -             
tiroxina (ad alte dosi soppressive),  - antiepilettici (fenitoina,              
fenobarbital), - farmaci antiretrovirali, - farmaci che inducono                
ipogonadismo, - eparina;                                                        
3) donne in condizioni ginecologiche suggestive di carenza                      
estrogenica:  - amenorrea primaria non trattata,  - ovariectomia                
bilaterale precoce,  - amenorrea secondaria di durata oltre 2 aa.,  -           
menopausa precoce (45 anni);                                                    
4) donne in menopausa da almeno sei mesi, con fattori di rischio                
accertati, per le quali l'esecuzione dell'esame e' a supporto della             
decisione terapeutica verso una terapia ormonale sostitutiva o altro            
trattamento per l'osteoporosi di lunga durata. I fattori di rischio             
considerati sono quelli legati all'anamnesi familiare, agli stili di            
vita e all'assunzione cronica di farmaci: a) nutrizione: inadeguata             
assunzione di calcio e vitamina D; peso corporeo estremamente basso             
(ovvero indice di massa corporea 19 kg/mq.); b) stili di vita                   
riferiti a scarso esercizio fisico o immobilita' prolungata; fumo (>>           
20 sig/die); abuso di alcool (etilismo);  c) assunzione di farmaci:             
vedi quelli indicati al precedente punto;                                       
5) soggetti con evidenza radiologica di osteoporosi o con storia di             
pregresse fratture di tipo osteoporotico.                                       
Modalita' di erogazione                                                         
Tenuto conto delle condizioni cliniche presentate, le categorie di              
pazienti prima individuate hanno diritto a ricevere la prestazione di           
Densitometria ossea con oneri a carico del Servizio sanitario                   
regionale tranne, se dovuto, il pagamento del ticket, entro il limite           
temporale indicato per la generalita' degli esami diagnostici (60               
giorni).                                                                        
Tenuto conto che le variazioni della massa ossea si verificano in un            
intervallo di tempo elevato, in quanto il metabolismo naturale                  
dell'osso necessita di tempi lunghi per poter registrare cambiamenti            
rilevanti ai fini diagnostici, si stabilisce che le Densitometrie               
ossee di controllo successive al primo esame sono erogabili a carico            
del Servizio sanitario regionale solo se eseguite con scansione                 
temporale non inferiore ai 24 mesi.                                             
2) Medicina fisica e riabilitativa ambulatoriale                                
Fonti normative                                                                 
Il DPCM 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"           
include le prestazioni di Medicina fisica e riabilitativa                       
ambulatoriale tra quelle che l'Allegato 2B definisce quali                      
prestazioni parzialmente escluse dai livelli essenziali di                      
assistenza, nel senso che le stesse sono erogabili solo in presenza             
di particolari condizioni cliniche.                                             
Il medesimo provvedimento, all'Allegato 2A, lettera f), elenca,                 
nell'ambito della Medicina fisica e riabilitativa, le prestazioni               
totalmente escluse dai LEA, recepite con la deliberazione regionale             
n. 295 del 25 febbraio 2002.                                                    
In ambito regionale l'assistenza ambulatoriale di Medicina fisica e             
riabilitativa ha trovato finora la sua regolamentazione nella                   
direttiva emanata con Circolare n. 24 del 22/7/1997 che, in sede di             
individuazione di priorita' nell'erogazione delle prestazioni, le               
suddivideva in 3 classi di erogabilita'.                                        
Il DPCM 29/11/2001, per l'Allegato 2B, conferma le opzioni gia'                 
espresse dalla citata circolare, rendendo comunque necessaria una               
serie di puntualizzazioni, concernenti le condizioni cliniche ed i              
presupposti organizzativi cui subordinare la loro erogazione.                   
Programma riabilitativo e presa in carico                                       
L'individuazione di specifiche indicazioni cliniche per alcune                  
prestazioni riabilitative e di terapia fisica e' finalizzato a                  
favorire modalita' di accesso legate ad una valutazione preventiva              
del problema presentato dal paziente, necessaria per impostare il               
percorso terapeutico piu' idoneo.                                               
Presupposto per l'accesso alle prestazioni terapeutiche diventa                 
quindi la presa in carico, che comporta la valutazione del grado di             
disabilita' o di ridotta funzionalita' neuromotoria della persona e             
che normalmente si concretizza nella formulazione di un programma               
riabilitativo, eventualmente inserito in un progetto riabilitativo              
individuale.                                                                    
In questo contesto la valutazione che determina il programma                    
riabilitativo deve essere riferita a criteri di tempestivita', di               
continuita' e di appropriatezza:                                                
- rispetto dei tempi necessari per l'avvio del percorso terapeutico,            
in funzione del tipo di bisogno e delle fasi biologiche del recupero,           
- coerente successione ed integrazione dei diversi interventi e                 
tipologie di setting in funzione delle fasi del processo morboso,               
- priorita' della presa in carico connessa alla tipologia di                    
menomazione e disabilita', con riferimento anche alla loro                      
modificabilita' con l'intervento riabilitativo.                                 
La presenza di un programma riabilitativo, visto eventualmente come             
parte di un progetto riabilitativo individuale, consente di orientare           
il progetto stesso al raggiungimento di obiettivi predefiniti e                 
misurabili, secondo il criterio di presa in carico omnicomprensiva,             
prevedendo cadenza e modalita' di verifica dell'efficacia                       
dell'intervento stesso.                                                         
Criteri di accesso e modalita' di erogazione                                    
La Tabella allegata riporta le prestazioni terapeutiche di Medicina             
fisica e riabilitativa incluse nei LEA, suddivise in 3 gruppi:                  
"Recupero e rieducazione funzionale", "Terapia fisica", "Altre",                
includendo sotto quest'ultima dizione quelle non attribuibili alle              
due precedenti categorie.                                                       
Per ciascuna prestazione l'Allegato, con riferimento a quanto                   
previsto dal DPCM, provvede ad evidenziare le specifiche modalita' di           
erogazione (durata minima della prestazione, non associabilita' tra             
prestazioni, cadenza temporale cui subordinare la ripetizione della             
prestazione), i presupposti clinici cui subordinare l'erogazione                
(quadri patologici definiti, eta' dell'assistito) e caratteristiche             
erogative e/o documentali della prestazione.                                    
Si ribadisce l'esclusione dai LEA di tutte le prestazioni indicate al           
punto f) dell'Allegato 2A, in quanto e' stata evidenziata in sede               
tecnica la non appropriatezza di tali prestazioni quando erogate                
singolarmente.                                                                  
Allegata di seguito: Tabella che riporta, per le prestazioni                    
individuate, i presupposti e le specifiche modalita' di erogazione.             
(segue allegato fotografato)                                                    
- Per le restanti prestazioni della branca specialistica Medicina               
fisica e riabilitazione (prestazioni diagnostiche e le seguenti                 
prestazioni terapeutiche: Training prenatale, Riabilitazione del                
cieco, Training condizionamento audiometrico infantile) presenti nel            
nomenclatore tariffario regionale, non sono previste al momento                 
indicazioni specifiche, in quanto minore e' il rischio di                       
inappropriatezza.                                                               
3) Chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri                                   
Fonti normative                                                                 
Il DPCM 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"           
include la Chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri tra le                    
prestazioni parzialmente escluse dai LEA, in quanto erogabile                   
limitatamente a casi particolari di pazienti con anisometropia grave            
o che non possono portare lenti a contatto o occhiali.                          
Attualmente in ambito regionale l'assistenza di cui si tratta trova             
la sua regolamentazione nella deliberazione regionale 593/00                    
"Aggiornamento del Nomenclatore tariffario delle prestazioni di                 
assistenza specialistica ambulatoriale". In sede di aggiornamento del           
nomenclatore, infatti, si e' tra l'altro provveduto, relativamente              
alla correzione dei vizi di refrazione, a ridefinire la prestazione             
gia' presente e ad inserire una nuova voce, come sotto riportato:               
1) "Correzione dei vizi di refrazione" (codice 11.99.2), con laser ad           
eccimeri (PRK) con tecnica di ablazione standard o superficiale;                
2) "Correzione dei vizi di refrazione" (codice 119904) con laser ad             
eccimeri con tecnica LASIK o lamellare che richiede l'utilizzo, oltre           
che del laser ad eccimeri, anche del microcheratomo e di lamelle.               
Nella deliberazione sono state inoltre definite le indicazioni e le             
condizioni di erogabilita' delle due prestazioni, precisando gia' in            
quella sede che la correzione dei vizi di refrazione per motivi                 
estetici non puo' essere ricompresa tra le prestazioni erogabili dal            
Servizio sanitario regionale.                                                   
Categorie degli aventi diritto: indicazioni cliniche per l'erogazione           
della Chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri                                
Con il presente provvedimento vengono ribadite le indicazioni gia'              
fornite con la delibera 593/00 tenuto conto che la Chirurgia                    
refrattiva, effettuata sia con tecnica PRK che con tecnica LASIK,               
rappresenta una tecnica irreversibile, associata ad un certo rischio            
di complicanze, ed e' effettuata nella maggioranza dei casi per                 
motivi estetici per evitare l'utilizzo degli occhiali o di lenti a              
contatto. Se eseguite per motivi estetici queste prestazioni non                
possono essere ricomprese nei livelli essenziali di assistenza e non            
sono quindi erogabili dal Servizio sanitario regionale.                         
Hanno invece diritto a fruire di questa tipologia di prestazione, con           
oneri a carico del Servizio sanitario regionale (tranne, se dovuto,             
il pagamento del ticket), i casi sotto indicati, in cui la chirurgia            
refrattiva assume finalita' terapeutiche:                                       
1) pazienti con anisometropia grave (superiore a 4-5 diottrie) non              
indotta da Chirurgia refrattiva monolaterale e con visione binoculare           
normale e stereopsi;                                                            
2) pazienti portatori di vizio refrattivo di tipo miopico che hanno             
sviluppato intolleranza grave alle lenti a contatto e la cui                    
occupazione lavorativa e' assolutamente incompatibile con l'utilizzo            
di lenti tradizionali.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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