ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 agosto 2002, n. 227
Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 13 del DLgs 22/97 relativa alla prosecuzione delle attivita' di smaltimento dei rifiuti in discarica controllata
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Premesso che ai sensi dell'art. 5, comma 6 del DLgs 5 febbraio 1997,
n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dall'1
gennaio 2000 e' consentito smaltire in discarica solo i rifiuti
inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i
rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e
di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 dell'Allegato B
del medesimo DLgs 22/97;
dato atto che il citato termine dell'1 gennaio 2000 e' stato
prorogato dall'art. 1, comma 1 del DLgs 16/7/2001, n. 286, convertito
dalla Legge 20/8/2001, n. 335, sino all'adozione di specifiche norme
tecniche e regolamentari in materia e comunque non oltre il 22 agosto
2002;
preso atto che:
- le sopracitate norme tecniche e regolamentari sono contenute nello
schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva
comunitaria in materia di discariche, su cui si e' gia' espressa la
Conferenza Stato-Regioni, che sara' oggetto di esame da parte delle
competenti Commissioni alla ripresa dei lavori parlamentari;
- il termine del 22 agosto 2002, fissato dal predetto DL 286/01 come
convertito dalla Legge 335/01, non coincidera' con l'entrata in
vigore delle nuove norme tecniche e regolamentari piu' volte citate;
considerato che:
- allo stato attuale, nell'ambito del sistema impiantistico regionale
per lo smaltimento dei rifiuti, lo stoccaggio definitivo mediante
discarica controllata rappresenta ancora la forma di smaltimento
prevalente;
- le discariche controllate in attivita' nel territorio regionale
sono gestite sulla base di specifici atti autorizzativi provinciali
che individuano prescrizioni ed obblighi determinati sulla base della
vigente normativa tecnica di settore;
- a fronte di tale situazione, la mancata emanazione delle nuove
norme tecniche e il contestuale divieto di smaltimento in discarica
di cui sopra, potranno determinare sul territorio regionale una
situazione di emergenza, con conseguenti ripercussioni di carattere
igienico-sanitario e di tutela della salute e dell'ambiente;
ravvisata pertanto la sussistenza delle condizioni per l'adozione di
una ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 13 del DLgs
22/97, che disponga la prosecuzione delle attivita' di smaltimento
dei rifiuti in discarica controllata fino all'entrata in vigore del
decreto legislativo per l'attuazione della direttiva comunitaria e
comunque per un periodo non superiore a tre mesi eventualmente
rinnovabile;
visto l'art. 13 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22;
dato atto, ai sensi dell'art. 37, IV comma della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 2774/01:
- del parere favorevole in merito alla regolarita' tecnica del
presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Rifiuti e
Bonifica siti, dott. Diego Cinelli;
- del parere favorevole in merito alla legittimita' del presente atto
espresso dall'ing. Giuseppe Sassi, Responsabile del Sevizio
Programmazione operativa e Gestione finanziaria in sostituzione del
Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa,
dott.sa Leopolda Boschetti, giusta nota n. AMB/DAM/02/21522 del
31/7/2002;
ordina:
e' disposta fino alla entrata in vigore del decreto legislativo per
l'attuazione della direttiva comunitaria in materia di discariche e
comunque per un periodo non superiore a tre mesi, eventualmente
rinnovabile, la prosecuzione dello smaltimento dei rifiuti in
discarica controllata, secondo quanto previsto nei singoli
provvedimenti autorizzativi rilasciati dalle Amministrazioni
provinciali, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6 del
DLgs 22/97 come modificato dall'art. 1, comma 1 del DL 16/7/2001, n.
286, convertito dalla Legge 20/8/2001, n. 335.
Il presente provvedimento sara' notificato alle Amministrazioni
provinciali della regione e trasmesso al Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del territorio e al Ministro della Salute.
La presente ordinanza sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani