REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2002, n. 1469

Approvazione direttiva per l'erogazione di contributi, a valere sul Fondo regionale di protezione civile ex art. 138, comma 16, Legge 388/00, a favore di soggetti privati e attivita' produttive ubicati nel territorio dei comuni colpiti nel 2000/2001 dagli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), Legge 225/92

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e in particolare l'art. 138,               
comma 16, che ha istituito il "Fondo regionale di protezione civile"            
per finanziare gli interventi delle Regioni, delle Province autonome            
e degli Enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le             
calamita' naturali ex art. 2, comma 1, lett. b) della Legge 24                  
febbraio 1992, n. 225, richiamato dall'art. 108 del DLgs 31 marzo               
1998, n. 112, di seguito denominati, per brevita', eventi di tipo b)            
nonche' per potenziare il sistema di protezione civile delle Regioni            
e degli Enti locali. L'utilizzo delle risorse del Fondo e' disposto             
dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle            
Province autonome, d'intesa con il Dipartimento della Protezione                
civile e con le competenti autorita' di bacino in caso di calamita'             
naturali di carattere idraulico e idrogeologico;                                
- la Legge 225/92, istitutiva del Servizio nazionale di Protezione              
civile, che all'art. 2, comma 1, lettera b), individua la tipologia             
degli eventi ed il relativo ambito di competenza;                               
- il riparto delle risorse del Fondo regionale di protezione civile             
di cui all'art. 138, comma 16 della Legge 388/00 per l'annualita'               
2001, approvato dai Presidenti delle Regioni e delle Province                   
autonome, sulla base dei criteri gia' adottati per il riparto delle             
risorse finanziarie trasferite in attuazione del decentramento                  
amministrativo di cui al DLgs 31 marzo 1998, n. 112, la cui quota per           
la Regione Emilia-Romagna ammonta a Euro 9.967.987,05;                          
- il programma di impiego della quota assegnata alla Regione                    
Emilia-Romagna, trasmesso al Presidente della Conferenza dei                    
Presidenti delle Regioni, con nota del 14 maggio 2002, di prot.                 
AMB/PTC/02/12490, e fatto proprio dalla Giunta regionale con                    
deliberazione 996/02, con il quale si e' stabilito di ripartire la              
predetta quota di Euro 9.967.987,05 nel seguente modo: Euro 7.500.000           
per il finanziamento degli interventi urgenti di ripristino di opere            
e infrastrutture pubbliche e per contributi ai soggetti privati e               
alle attivita' produttive danneggiati da eventi di tipo b),                     
verificatisi nel territorio regionale negli anni 2000 e 2001; Euro              
2.417.987,05 per interventi di potenziamento del sistema regionale di           
protezione civile;                                                              
considerato che:                                                                
- al fine di individuare gli eventi e gli ambiti territoriali                   
ammissibili ai finanziamenti del fondo regionale, il Servizio                   
Protezione civile ha richiesto alle Province di effettuare un                   
censimento dei danni subiti dai beni pubblici e privati in                      
conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2000 e              
2001;                                                                           
- a seguito di tale censimento sono stati segnalati dagli Enti locali           
n. 95 eventi interessanti 110 comuni ed una stima dei danni alle                
opere pubbliche, ai soggetti privati ed alle attivita' produttive,              
ammontante complessivamente a 51,5 milioni di Euro;                             
- il Servizio Protezione civile ha esaminato le suddette segnalazioni           
al fine di individuare quelle riconducibili nell'ambito degli eventi            
di tipo b), escludendo:                                                         
- gli eventi, ex art. 2, comma 1, lett. c) della Legge 225/92, per i            
quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e quindi             
gia' coperti da altre fonti finanziarie;                                        
- gli eventi, ex art. 2, comma 1, lett. a) della Legge 225/92, che              
per le loro caratteristiche e per il limitato impatto sul territorio,           
devono essere fronteggiati da una singola Amministrazione in via                
ordinaria;                                                                      
e tenendo conto dei seguenti criteri e finalita':                               
- somma urgenza dell'intervento;                                                
- assistenza alla popolazione;                                                  
- ripristino funzionale di edifici ed infrastrutture pubbliche                  
danneggiate e distrutte;                                                        
- salvaguardia dell'igiene pubblica;                                            
- ripristino della usabilita' o agibilita' dell'opera;                          
dato atto che:                                                                  
- l'esito dell'attivita' istruttoria effettuata dal Servizio                    
Protezione civile, che ha portato alla individuazione degli eventi              
calamitosi riconducibili a quelli di tipo b), degli ambiti                      
territoriali coinvolti e degli interventi ritenuti ammissibili, e'              
stato condiviso dai rappresentanti delle Province interessate nel               
corso degli incontri convocati dall'Assessore Difesa del suolo e                
della costa. Protezione civile in data 28 maggio 2002 e 11 giugno               
2002;                                                                           
- al fine di predisporre il Piano regionale degli interventi di                 
ripristino delle opere e delle infrastrutture pubbliche danneggiate,            
il Servizio Protezione civile con nota del 28 giugno 2002, di prot.             
AMB/PTC/02/17849, ha chiesto alle Province di individuare per ciascun           
evento l'ordine di priorita' degli interventi medesimi ed il relativo           
importo;                                                                        
- all'approvazione del Piano suindicato, da predisporsi a cura del              
Servizio Protezione civile, si provvedera', sentite le Province                 
interessate, con successivo atto dell'Assessore alla Difesa del suolo           
e della costa. Protezione civile;                                               
ritenuto, alla luce anche di quanto concordato nel corso degli                  
incontri sopraindicati con le Province interessate, di stabilire che            
la complessiva somma di Euro 7.500.000, destinata agli interventi               
connessi agli eventi di tipo b), venga ulteriormente ripartita in due           
quote pari a:                                                                   
- Euro 3.900.000 per il finanziamento degli interventi urgenti                  
finalizzati al ripristino delle opere e delle infrastrutture                    
pubbliche danneggiate;                                                          
- Euro 3.600.000, a copertura dei contributi a favore dei soggetti              
privati e delle attivita' produttive danneggiati;                               
ravvisata peraltro l'opportunita' di stabilire che, all'espletamento            
dell'istruttoria e alla liquidazione dei contributi a favore di                 
soggetti privati e delle attivita' produttive danneggiati, provvedano           
i Comuni colpiti dagli eventi in parola, in conformita' ai criteri,             
parametri e modalita' definiti, anche alla luce di quanto concordato            
con le Province interessate, nell'allegata direttiva, parte                     
integrante e sostanziale del presente atto, cui sono altresi'                   
allegati i moduli di domanda di contributo;                                     
dato atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 37, comma           
4 della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 2774/01:                       
- dal Responsabile del Servizio Protezione civile, ing. Demetrio                
Egidi, in merito alla regolarita' tecnica del presente atto;                    
- dal Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della                
costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimita' del             
presente atto;                                                                  
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.                 
Protezione civile,                                                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che           
qui si intendono integralmente richiamate:                                      
1) di dare atto che i territori dei comuni della regione                        
Emilia-Romagna colpiti negli anni 2000 e 2001 dagli eventi calamitosi           
di tipo b), nell'ambito dei quali possono essere assegnati i                    
finanziamenti a carico del Fondo regionale di protezione civile a               
copertura degli oneri connessi al ripristino di opere e                         
infrastrutture pubbliche e ai contributi ai soggetti privati ed alle            
attivita' produttive danneggiati dagli eventi medesimi, sono quelli             
espressamente individuati nel seguente elenco:                                  
Provincia di Piacenza                                                           
 1) tromba d'aria verificatasi il giorno 28 giugno 2000 in comune di            
Monticelli d'Ongina;                                                            
 2) nubifragio verificatosi il giorno 28 giugno 2001, nei comuni di             
Nibbiano, Pianello Val Tidone, Pecorara, Alseno, Morfasso e Farini;             
 3) nubifragio verificatosi nei giorni 19-20-21 ottobre 2001, nei               
comuni di Bobbio, Coli, Piozzano, Cortebrugnatella, Travo, Ferriere,            
Pecorara e Zerba.                                                               
Provincia di Parma                                                              
 4) tromba d'aria verificatasi il giorno 8 luglio 2000, nei comuni di           
Trecasali, Parma e Torrile.                                                     
Provincia di Reggio Emilia                                                      
 5) tromba d'aria verificatasi il giorno 16 settembre 2001, in comune           
di Campegine.                                                                   
Provincia di Modena                                                             
 6) evento sismico verificatosi il giorno 3 ottobre 2000, nel comune            
di Palagano.                                                                    
Provincia di Bologna                                                            
 7) tromba d'aria verificatasi il giorno 15 aprile 2000, in comune di           
San Pietro in Casale.                                                           
Provincia di Ferrara                                                            
 8) esplosione di un fabbricato saturo di gas verificatasi il giorno            
3 novembre 2000, in comune di Goro;                                             
 9) nubifragio verificatisi nei giorni 4 maggio 2001, 19 luglio 2001            
e 24 luglio 2001, nel comune di Vigarano Mainarda;                              
10) nubifragio verificatosi il giorno 29 luglio 2001, in comune di              
Cento;                                                                          
11) nubifragio verificatosi il giorno 11 agosto 2001, in comune di              
Argenta.                                                                        
Provincia di Ravenna                                                            
12) nubifragio verificatosi il giorno 12 giugno 2000 nei comuni di              
Lugo, Bagnara di Romagna, Cotignola, Massa Lombarda, Sant'Agata sul             
Santerno;                                                                       
13) nubifragio verificatosi il giorno 11 agosto 2001 nei comuni di              
Russi, Ravenna e Bagnacavallo;                                                  
14) evento meteorologico straordinario verificatosi il giorno 27                
dicembre 2001, in comune di Cervia;                                             
2) di stabilire che la somma di Euro 7.500.000, quota parte                     
dell'annualita' 2001 del Fondo regionale di protezione civile                   
assegnata alla Regione Emilia-Romagna, venga destinata per l'importo            
di Euro 3.900.000 al finanziamento degli interventi urgenti                     
finalizzati al ripristino delle opere e delle infrastrutture                    
pubbliche danneggiate e per l'importo di Euro 3.600.000                         
all'erogazione di contributi a favore dei soggetti privati e delle              
attivita' produttive danneggiati;                                               
3) di approvare l'allegata direttiva e annessi moduli di domanda,               
parti integranti e sostanziali del presente atto, disciplinante i               
criteri, i parametri e le modalita', cui dovranno attenersi i Comuni            
individuati al precedente punto 1), per l'erogazione dei contributi             
ai soggetti privati e alle attivita' produttive danneggiati;                    
4) di dare atto che all'approvazione del piano degli interventi di              
ripristino delle opere e delle infrastrutture pubbliche danneggiate             
provvedera', sentite le Province interessate, l'Assessore alla Difesa           
del suolo e della costa. Protezione civile;                                     
5) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A                                                                      
Direttiva per l'erogazione di contributi ai soggetti privati                    
danneggiati dagli eventi calamitosi di tipo b verificatisi negli anni           
2000/2001 nel territorio dei comuni della regione Emilia-Romagna                
individuati con deliberazione di Giunta regionale n. . . . . . del .            
. . . . . . (Fondo regionale di protezione civile, annualita' 2001.             
Art. 138, Legge 23 dicembre 2000, n. 388)                                       
A) Disposizioni generali                                                        
I proprietari di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale            
(prima casa), gli esercenti un'attivita' imprenditoriale o                      
professionale e gli enti non commerciali che svolgono in via non                
principale un'attivita' commerciale, aventi rispettivamente la                  
residenza e la sede legale e/o operativa nei comuni interessati dagli           
eventi calamitosi di tipo b), possono presentare ai Comuni medesimi             
domanda di contributo per i danni subiti in conseguenza degli eventi            
predetti, avvalendosi degli appositi moduli di domanda (Allegati A e            
B alla presente direttiva).                                                     
I danni subiti devono essere in rapporto di causalita' diretta ed               
immediata con gli eventi suddetti. La tipologia dei danni dichiarati            
deve essere pertanto compatibile e congruente con la specificita'               
degli eventi verificatisi.                                                      
Ai fini della liquidazione del contributo, gli aventi titolo devono             
presentare al Comune la documentazione di spesa fiscalmente valida              
(esempio: fatture, ricevute fiscali, parcelle) ovvero dichiarazione             
sostitutiva di atto di notorieta' riportante gli estremi della                  
documentazione medesima. In caso di lavori eseguiti in economia,                
saranno ammesse a contributo solo le spese fiscalmente documentate              
per l'acquisto dei materiali impiegati.                                         
Sono esclusi dal contributo i danni di importo inferiore a Euro 2.600           
(franchigia).                                                                   
Sono esclusi altresi' dal contributo i danni ai beni mobili e ai beni           
mobili registrati ad eccezione di quanto previsto alla lettera C.3).            
Sono infine esclusi dal contributo i danni relativi a immobili o                
porzioni di immobili realizzati in difformita' alle disposizioni                
urbanistiche ed edilizie ove tale difformita' comporti variazioni               
essenziali ai sensi della Legge 28/2/1985, n. 47, e successive                  
modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria.                  
Il contributo e' assegnato al netto degli indennizzi eventualmente              
corrisposti o da corrispondersi allo stesso titolo da compagnie                 
assicuratrici.                                                                  
I Comuni, nel rispetto di quanto disposto dalla presente direttiva,             
istruiscono le domande di contributo, individuando gli aventi titolo            
allo stesso, richiedono alla Regione i finanziamenti necessari e                
provvedono alla liquidazione di quanto dovuto ai beneficiari.                   
La Regione, in caso di richieste di finanziamenti che                           
complessivamente eccedano le disponibilita' finanziarie (Euro                   
3.600.000), provvede a ripartire in misura proporzionale i                      
finanziamenti tra i Comuni interessati, considerando il fabbisogno              
dagli stessi indicato e dando comunque priorita' alla concessione dei           
contributi per le unita' immobiliari distrutte o non ripristinabili,            
adibite ad abitazione principale del proprietario e ad attivita'                
d'impresa, professionale o commerciale.                                         
B) Contributi a favore dei soggetti privati                                     
I contributi sono concessi:                                                     
B.1) a favore del proprietario di unita' immobiliare adibita ad                 
abitazione principale distrutta o non ripristinabile, fino al 75%               
delle spese, IVA inclusa, sostenute per la demolizione, per la                  
ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto di una                 
unita' abitativa nello stesso comune o in comune limitrofo, al netto            
della franchigia di Euro 2.600. La superficie utile abitabile                   
dell'unita' immobiliare di nuova costruzione, da ricostruire o da               
acquistare deve corrispondere a quella dell'unita' immobiliare andata           
distrutta o non ripristinabile fino ad un massimo di 100 metri                  
quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti               
massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia           
residenziale sovvenzionata come determinati dalla Regione ai sensi              
della Legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.  Il              
contributo si calcola moltiplicando Euro 1.032,92, quale limite                 
massimo di costo al mq. di superficie complessiva (Sc) per gli                  
interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale                       
sovvenzionata (stabilito con deliberazione del Consiglio regionale n.           
133 del 21 dicembre 2000), per la superficie complessiva dell'unita'            
immobiliare distrutta o non ripristinabile, con superficie utile                
abitabile (Su) non superiore a 100 mq. e con le limitazioni al                  
massimo fino al 45% della Su, per la Snr (superficie non                        
residenziale) e per la Sp (superficie parcheggi), come stabilito nel            
decreto del Ministro dei Lavori pubblici 5 agosto 1994. I relitti               
delle unita' immobiliari non ricostruite nel medesimo sito sono                 
demoliti a cura del proprietario e l'area di risulta e' acquisita al            
patrimonio indisponibile del Comune;                                            
B.2) a favore del proprietario di unita' immobiliare adibita ad                 
abitazione principale, danneggiata, fino al 75% delle spese, IVA                
inclusa, sostenute per il ripristino dell'unita' medesima e, qualora            
danneggiati, degli annessi impianti tecnologici (di riscaldamento, di           
condizionamento, elettrici, idrici, ecc.), nonche' delle spese                  
sostenute per la rimozione, sia dall'abitazione che dalle aree                  
cortilive, di materiale sovralluvionale e detritico. Il predetto                
contributo, calcolato al netto della franchigia di Euro 2.600, non              
puo' comunque superare l'importo di Euro 26.000. Il contributo in               
parola, qualora il proprietario non ne abbia titolo per la propria              
abitazione principale, e' concesso per i danni all'unita' immobiliare           
(seconda casa) adibita ad abitazione principale di terzi, che ivi               
risiedono a titolo di diritto reale o personale di godimento. Il                
contributo e' concesso limitatamente ad una sola seconda casa;                  
B.3) all'amministratore condominiale o, in mancanza, al condomino               
all'uopo delegato da altri condomini per i danni alle parti comuni di           
un edificio e limitatamente alle tipologie di danno di cui al                   
precedente punto B.2), fino al 75% delle spese, IVA inclusa, di                 
ripristino, al netto della franchigia di Euro 2.600, e comunque non             
oltre l'importo di Euro 26.000;                                                 
B.4) soggetti titolati a presentare la domanda di contributo. La                
domanda di contributo di cui ai precedenti punti B.1) e B.2), e'                
presentata in ogni caso dal proprietario. Avuto riguardo alla seconda           
casa, qualora le spese non siano state sostenute dal proprietario ma            
dal soggetto ivi residente, la domanda dovra' essere controfirmata              
anche da quest'ultimo soggetto, a favore del quale verra'                       
materialmente liquidato il contributo. La domanda di contributo di              
cui al precedente punto B.3), e' presentata dall'amministratore del             
condominio o, in mancanza, dal condomino all'uopo delegato dagli                
altri condomini.                                                                
C) Contributi a favore di imprese, professionisti ed enti non                   
commerciali                                                                     
Le imprese devono appartenere ad uno dei seguenti settori produttivi:           
industriale, artigianale, alberghiero, commerciale e dei servizi,               
agro-industriale e dell'allevamento, per questi ultimi due settori,             
il contributo e' concesso limitatamente alle tipologie di interventi            
non disciplinati dalla Legge 14 febbraio 1992, n. 185.                          
Gli enti non commerciali considerati ai fini della concessione dei              
contributi in parola, sono quelli che svolgono un'attivita'                     
commerciale, ai sensi del TUIR 22 dicembre 1986, n. 817 e successive            
modifiche ed integrazioni, strumentale e sussidiaria rispetto                   
all'attivita' principale.                                                       
I contributi sono concessi per i danni: ai beni immobili adibiti                
all'attivita' imprenditoriale, professionale e commerciale dei                  
soggetti sopraindicati, ai beni mobili e ai beni mobili registrati,             
strumentali all'esercizio dell'attivita' medesima.                              
C.1) Unita' immobiliari distrutte o non ripristinabili: il contributo           
e' concesso per le spese finalizzate alla demolizione, ricostruzione,           
nuova costruzione o acquisto nello stesso comune o in comune                    
limitrofo, di una unita' immobiliare da adibire alla medesima                   
attivita', di superficie utile non superiore a quella dell'unita'               
immobiliare distrutta o non ripristinabile. Qualora la superficie               
utile sia superiore, il contributo sara' comunque rapportato alla               
superficie utile dell'unita' immobiliare distrutta o non                        
ripristinabile. I relitti delle unita' immobiliari non ricostruite              
nel medesimo sito sono demoliti a cura del proprietario e l'area di             
risulta e' acquisita al patrimonio indisponibile del Comune;                    
C.2) unita' immobiliari danneggiate: il contributo e' concesso per le           
spese finalizzate al ripristino delle unita' immobiliari e degli                
annessi impianti tecnologici danneggiati;                                       
C.3) beni mobili e beni mobili registrati: il contributo e' concesso            
per le spese finalizzate all'acquisto o al ripristino dei beni                  
distrutti o danneggiati, a condizione che le stesse siano state                 
sostenute entro il termine di 90 giorni dalla data dell'evento                  
calamitoso;                                                                     
C.4) il contributo e' concesso fino al 75% delle spese (IVA inclusa,            
solo qualora non detraibile) indicate nelle lettere C.1), C.2) e                
C.3), al netto della franchigia di Euro 2.600 e comunque non oltre              
l'importo di Euro 150.000 per impresa, studio professionale o ente              
non commerciale;                                                                
C.5) per l'ammissibilita' a contributo sono richiesti i seguenti                
presupposti: - interruzione dell'attivita' per un periodo uguale o              
superiore ad un giorno; - iscrizione delle imprese, sia alla data               
dell'evento calamitoso che alla data della liquidazione del                     
contributo, nel Registro delle imprese tenuto presso la Camera di               
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e, per gli studi               
professionali, iscrizione dei professionisti negli appositi Albi o              
Elenchi; Per gli enti non commerciali, l'attivita' commerciale                  
esercitata in via sussidiaria e strumentale a quella principale deve            
risultare dallo statuto o dall'atto costitutivo dell'ente medesimo o,           
in mancanza, dalle scritture contabili tenute ai sensi della vigente            
normativa; - assenza di procedure concorsuali sia alla data                     
dell'evento calamitoso che alla data di liquidazione del contributo;            
C.6) soggetti titolati a presentare la domanda di contributo. La                
domanda e' presentata dal legale rappresentante dell'impresa, studio            
professionale o ente non commerciale. Qualora la proprieta'                     
dell'unita' immobiliare non appartenga a questi ultimi, la domanda e'           
presentata dal proprietario dell'unita' immobiliare che si sia fatto            
direttamente carico delle spese e il contributo e' concesso a                   
condizione che venga assicurata la medesima destinazione d'uso a                
favore del medesimo titolare dell'attivita' d'impresa, professionale            
e commerciale.                                                                  
D) Perizia asseverata                                                           
Le domande di cui alle precedenti lettere B.4) e C.6) devono essere             
corredate di perizia asseverata da professionista abilitato, nel solo           
caso di unita' immobiliari danneggiate, il cui valore di danno sia              
superiore a Euro 18.100, e i cui lavori di ripristino non siano                 
ancora iniziati alla data di pubblicazione della presente direttiva             
nel Bollettino Ufficiale regionale della Regione Emilia-Romagna.                
Le spese sostenute per la perizia asseverata sono ammesse a                     
contributo nella stessa misura percentuale applicata sull'importo               
delle spese di ripristino dell'unita' immobiliare danneggiata.                  
In caso di unita' immobiliare distrutta o non ripristinabile, la                
competente struttura tecnica del Comune interessato, accertera'                 
d'ufficio, a seguito della presentazione della domanda di contributo,           
lo stato dell'unita' immobiliare medesima.                                      
E) Presentazione delle domande di contributo e relativo procedimento            
istruttorio                                                                     
Dalla data di pubblicazione della presente direttiva nel Bollettino             
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,                                         
E.1) i cittadini devono entro sessanta giorni, presentare, a pena di            
inammissibilita', la domanda di contributo nel Comune in cui si trova           
l'immobile distrutto o non ripristinabile, o danneggiato. La domanda,           
compilata in carta semplice, utilizzando i moduli di cui agli                   
Allegati A e B alla presente direttiva, e sottoscritta dai soggetti             
tra quelli indicati nelle precedenti lettere B.4) e C.6), deve essere           
corredata, nel caso previsto nella precedente lettera D, di perizia             
asseverata;                                                                     
E.2) i Comuni devono: - entro 10 giorni, affiggere all'Albo pretorio            
un avviso pubblico col quale rendono noto alla cittadinanza la                  
possibilita' di chiedere un contributo per i danni subiti in                    
conseguenza degli eventi calamitosi individuati nella delibera di               
Giunta di approvazione della presente direttiva, e assicurando                  
altresi' la consultazione presso i propri uffici dei predetti atti; -           
provvedere, entro i trenta giorni successivi al termine di                      
presentazione delle domande, alla istruttoria delle stesse, previa              
verifica della loro ammissibilita'. Qualora la domanda non sia                  
integralmente compilata, il Comune ne richiede l'integrazione, dando            
un termine per la regolarizzazione non superiore a 10 giorni, decorso           
inutilmente il quale, la domanda e' dichiarata inammissibile; e'                
comunque sempre ammessa la regolarizzazione effettuata entro il                 
termine di scadenza per la presentazione delle domande; - trasmettere           
alla Regione la richiesta di finanziamento con allegati due distinti            
elenchi degli aventi titolo al contributo, approvati dal competente             
organo comunale. (L'elenco dei soggetti privati e l'elenco delle                
imprese, studi professionali ed enti non commerciali, devono                    
riportare in corrispondenza di ciascun richiedente l'importo del                
danno dichiarato e/o, ove gia' sostenute, l'importo delle spese);               
E.3) assegnazione dei finanziamenti ai Comuni. La Regione, ricevute             
le richieste di finanziamento dei Comuni e tenuto conto delle                   
complessive disponibilita' finanziarie (Euro 3.600.000): - provvede,            
anche al fine di ripartire proporzionalmente i finanziamenti ai                 
Comuni medesimi, alla determinazione delle percentuali di calcolo               
concretamente applicabili entro i limiti percentuali e massimali                
stabiliti nella presente direttiva, dando priorita' alla concessione            
dei contributi per le unita' immobiliari distrutte o non                        
ripristinabili, adibite ad abitazione principale del proprietario e             
ad attivita' d'impresa, professionale o commerciale; - assegna i                
finanziamenti e pubblica l'atto di assegnazione nel Bollettino                  
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
F) Liquidazione da parte dei Comuni dei contributi agli aventi titolo           
I Comuni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'atto regionale           
di assegnazione dei finanziamenti a loro favore:                                
F.1) provvedono a calcolare il contributo massimo erogabile e a darne           
comunicazione ai beneficiari. Il contributo viene cosi' calcolato:              
all'importo del danno dichiarato (ovvero delle spese sostenute), ivi            
compreso il costo della perizia asseverata, al netto di una                     
franchigia di Euro 2.600, viene applicata la percentuale determinata            
dalla Regione. Dall'importo risultante, che non deve inoltre superare           
il massimale previsto nella presente direttiva, devono essere                   
decurtati eventuali indennizzi corrisposti o da corrispondersi allo             
stesso titolo da parte di compagnie assicuratrici, al netto dei premi           
assicurativi versati nel quinquennio antecedente la data dell'evento            
calamitoso;                                                                     
F.2) provvedono a liquidare, anche in piu' soluzioni, i contributi              
agli aventi titolo, dietro presentazione in originale di                        
documentazione valida ai fini fiscali ovvero di dichiarazione                   
sostitutiva di atto di notorieta' riportante gli estremi della                  
documentazione medesima. Se il valore dei danni dichiarato nella                
domanda, sulla base del quale e' stato calcolato il contributo                  
massimo erogabile, non coincide con l'importo delle spese                       
effettivamente sostenute si procedera' nel seguente modo: - qualora             
il valore dei danni dichiarato sia inferiore all'importo delle spese            
sostenute, sara' liquidato il contributo percentualmente applicato              
sul primo importo; - qualora il valore dei danni dichiarato sia                 
superiore all'importo delle spese sostenute, il contributo                      
percentualmente calcolato sul primo importo sara' rideterminato e               
liquidato in rapporto alle spese effettivamente sostenute. In ogni              
caso, il danno dichiarato o la spesa sostenuta deve rientrare tra               
quelle ammesse a contributo.                                                    
La Regione trasferisce, anche in piu' soluzioni, le risorse ai Comuni           
dietro presentazione degli atti comunali di liquidazione dei                    
contributi ai beneficiari.                                                      
G) Termini per l'esecuzione dei lavori                                          
Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione              
Emilia-Romagna dell'atto di assegnazione dei finanziamenti ai Comuni,           
decorrono i seguenti termini per la realizzazione degli interventi              
ammissibili a contributo:                                                       
- gli interventi per la demolizione, per la ricostruzione, per la               
nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune o in comune              
limitrofo di una unita' immobiliare da adibire ad abitazione                    
principale del proprietario o ad attivita' d'impresa, professionale o           
commerciale, devono essere ultimati entro 24 mesi;                              
- gli interventi di ripristino dell'unita' immobiliare danneggiata              
adibita ad abitazione principale del proprietario o, nei casi                   
previsti nella presente direttiva, di un terzo, nonche' ad attivita'            
d'impresa, professionale o commerciale, devono essere ultimati entro            
12 mesi.                                                                        
H) Controlli                                                                    
I Comuni effettueranno, nella misura di almeno il 15% delle domande             
complessivamente accolte, controlli a campione sulla veridicita'                
delle dichiarazioni rese dagli interessati nella domanda di                     
contributo.                                                                     
Ove in sede di controllo venga accertata l'insussistenza dei danni o            
la mancanza del nesso di causalita' tra questi e gli specifici eventi           
calamitosi che hanno colpito i comuni interessati o siano rilevati              
altri elementi di falsita' nelle dichiarazioni rese                             
all'Amministrazione comunale si procedera' alla revoca del                      
contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla              
legge.                                                                          
I) Trasmissione di informazioni alla Regione Emilia-Romagna                     
I Comuni provvederanno, entro l'anno successivo a quello di                     
erogazione dei contributi agli aventi titolo, ad inviare alla Regione           
una relazione in merito all'effettuazione ed all'esito dei controlli            
previsti nella precedente lettera H).                                           
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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