DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2002, n. 1469
Approvazione direttiva per l'erogazione di contributi, a valere sul Fondo regionale di protezione civile ex art. 138, comma 16, Legge 388/00, a favore di soggetti privati e attivita' produttive ubicati nel territorio dei comuni colpiti nel 2000/2001 dagli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), Legge 225/92
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e in particolare l'art. 138,
comma 16, che ha istituito il "Fondo regionale di protezione civile"
per finanziare gli interventi delle Regioni, delle Province autonome
e degli Enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le
calamita' naturali ex art. 2, comma 1, lett. b) della Legge 24
febbraio 1992, n. 225, richiamato dall'art. 108 del DLgs 31 marzo
1998, n. 112, di seguito denominati, per brevita', eventi di tipo b)
nonche' per potenziare il sistema di protezione civile delle Regioni
e degli Enti locali. L'utilizzo delle risorse del Fondo e' disposto
dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome, d'intesa con il Dipartimento della Protezione
civile e con le competenti autorita' di bacino in caso di calamita'
naturali di carattere idraulico e idrogeologico;
- la Legge 225/92, istitutiva del Servizio nazionale di Protezione
civile, che all'art. 2, comma 1, lettera b), individua la tipologia
degli eventi ed il relativo ambito di competenza;
- il riparto delle risorse del Fondo regionale di protezione civile
di cui all'art. 138, comma 16 della Legge 388/00 per l'annualita'
2001, approvato dai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome, sulla base dei criteri gia' adottati per il riparto delle
risorse finanziarie trasferite in attuazione del decentramento
amministrativo di cui al DLgs 31 marzo 1998, n. 112, la cui quota per
la Regione Emilia-Romagna ammonta a Euro 9.967.987,05;
- il programma di impiego della quota assegnata alla Regione
Emilia-Romagna, trasmesso al Presidente della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni, con nota del 14 maggio 2002, di prot.
AMB/PTC/02/12490, e fatto proprio dalla Giunta regionale con
deliberazione 996/02, con il quale si e' stabilito di ripartire la
predetta quota di Euro 9.967.987,05 nel seguente modo: Euro 7.500.000
per il finanziamento degli interventi urgenti di ripristino di opere
e infrastrutture pubbliche e per contributi ai soggetti privati e
alle attivita' produttive danneggiati da eventi di tipo b),
verificatisi nel territorio regionale negli anni 2000 e 2001; Euro
2.417.987,05 per interventi di potenziamento del sistema regionale di
protezione civile;
considerato che:
- al fine di individuare gli eventi e gli ambiti territoriali
ammissibili ai finanziamenti del fondo regionale, il Servizio
Protezione civile ha richiesto alle Province di effettuare un
censimento dei danni subiti dai beni pubblici e privati in
conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2000 e
2001;
- a seguito di tale censimento sono stati segnalati dagli Enti locali
n. 95 eventi interessanti 110 comuni ed una stima dei danni alle
opere pubbliche, ai soggetti privati ed alle attivita' produttive,
ammontante complessivamente a 51,5 milioni di Euro;
- il Servizio Protezione civile ha esaminato le suddette segnalazioni
al fine di individuare quelle riconducibili nell'ambito degli eventi
di tipo b), escludendo:
- gli eventi, ex art. 2, comma 1, lett. c) della Legge 225/92, per i
quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e quindi
gia' coperti da altre fonti finanziarie;
- gli eventi, ex art. 2, comma 1, lett. a) della Legge 225/92, che
per le loro caratteristiche e per il limitato impatto sul territorio,
devono essere fronteggiati da una singola Amministrazione in via
ordinaria;
e tenendo conto dei seguenti criteri e finalita':
- somma urgenza dell'intervento;
- assistenza alla popolazione;
- ripristino funzionale di edifici ed infrastrutture pubbliche
danneggiate e distrutte;
- salvaguardia dell'igiene pubblica;
- ripristino della usabilita' o agibilita' dell'opera;
dato atto che:
- l'esito dell'attivita' istruttoria effettuata dal Servizio
Protezione civile, che ha portato alla individuazione degli eventi
calamitosi riconducibili a quelli di tipo b), degli ambiti
territoriali coinvolti e degli interventi ritenuti ammissibili, e'
stato condiviso dai rappresentanti delle Province interessate nel
corso degli incontri convocati dall'Assessore Difesa del suolo e
della costa. Protezione civile in data 28 maggio 2002 e 11 giugno
2002;
- al fine di predisporre il Piano regionale degli interventi di
ripristino delle opere e delle infrastrutture pubbliche danneggiate,
il Servizio Protezione civile con nota del 28 giugno 2002, di prot.
AMB/PTC/02/17849, ha chiesto alle Province di individuare per ciascun
evento l'ordine di priorita' degli interventi medesimi ed il relativo
importo;
- all'approvazione del Piano suindicato, da predisporsi a cura del
Servizio Protezione civile, si provvedera', sentite le Province
interessate, con successivo atto dell'Assessore alla Difesa del suolo
e della costa. Protezione civile;
ritenuto, alla luce anche di quanto concordato nel corso degli
incontri sopraindicati con le Province interessate, di stabilire che
la complessiva somma di Euro 7.500.000, destinata agli interventi
connessi agli eventi di tipo b), venga ulteriormente ripartita in due
quote pari a:
- Euro 3.900.000 per il finanziamento degli interventi urgenti
finalizzati al ripristino delle opere e delle infrastrutture
pubbliche danneggiate;
- Euro 3.600.000, a copertura dei contributi a favore dei soggetti
privati e delle attivita' produttive danneggiati;
ravvisata peraltro l'opportunita' di stabilire che, all'espletamento
dell'istruttoria e alla liquidazione dei contributi a favore di
soggetti privati e delle attivita' produttive danneggiati, provvedano
i Comuni colpiti dagli eventi in parola, in conformita' ai criteri,
parametri e modalita' definiti, anche alla luce di quanto concordato
con le Province interessate, nell'allegata direttiva, parte
integrante e sostanziale del presente atto, cui sono altresi'
allegati i moduli di domanda di contributo;
dato atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 37, comma
4 della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 2774/01:
- dal Responsabile del Servizio Protezione civile, ing. Demetrio
Egidi, in merito alla regolarita' tecnica del presente atto;
- dal Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della
costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimita' del
presente atto;
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile,
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che
qui si intendono integralmente richiamate:
1) di dare atto che i territori dei comuni della regione
Emilia-Romagna colpiti negli anni 2000 e 2001 dagli eventi calamitosi
di tipo b), nell'ambito dei quali possono essere assegnati i
finanziamenti a carico del Fondo regionale di protezione civile a
copertura degli oneri connessi al ripristino di opere e
infrastrutture pubbliche e ai contributi ai soggetti privati ed alle
attivita' produttive danneggiati dagli eventi medesimi, sono quelli
espressamente individuati nel seguente elenco:
Provincia di Piacenza
1) tromba d'aria verificatasi il giorno 28 giugno 2000 in comune di
Monticelli d'Ongina;
2) nubifragio verificatosi il giorno 28 giugno 2001, nei comuni di
Nibbiano, Pianello Val Tidone, Pecorara, Alseno, Morfasso e Farini;
3) nubifragio verificatosi nei giorni 19-20-21 ottobre 2001, nei
comuni di Bobbio, Coli, Piozzano, Cortebrugnatella, Travo, Ferriere,
Pecorara e Zerba.
Provincia di Parma
4) tromba d'aria verificatasi il giorno 8 luglio 2000, nei comuni di
Trecasali, Parma e Torrile.
Provincia di Reggio Emilia
5) tromba d'aria verificatasi il giorno 16 settembre 2001, in comune
di Campegine.
Provincia di Modena
6) evento sismico verificatosi il giorno 3 ottobre 2000, nel comune
di Palagano.
Provincia di Bologna
7) tromba d'aria verificatasi il giorno 15 aprile 2000, in comune di
San Pietro in Casale.
Provincia di Ferrara
8) esplosione di un fabbricato saturo di gas verificatasi il giorno
3 novembre 2000, in comune di Goro;
9) nubifragio verificatisi nei giorni 4 maggio 2001, 19 luglio 2001
e 24 luglio 2001, nel comune di Vigarano Mainarda;
10) nubifragio verificatosi il giorno 29 luglio 2001, in comune di
Cento;
11) nubifragio verificatosi il giorno 11 agosto 2001, in comune di
Argenta.
Provincia di Ravenna
12) nubifragio verificatosi il giorno 12 giugno 2000 nei comuni di
Lugo, Bagnara di Romagna, Cotignola, Massa Lombarda, Sant'Agata sul
Santerno;
13) nubifragio verificatosi il giorno 11 agosto 2001 nei comuni di
Russi, Ravenna e Bagnacavallo;
14) evento meteorologico straordinario verificatosi il giorno 27
dicembre 2001, in comune di Cervia;
2) di stabilire che la somma di Euro 7.500.000, quota parte
dell'annualita' 2001 del Fondo regionale di protezione civile
assegnata alla Regione Emilia-Romagna, venga destinata per l'importo
di Euro 3.900.000 al finanziamento degli interventi urgenti
finalizzati al ripristino delle opere e delle infrastrutture
pubbliche danneggiate e per l'importo di Euro 3.600.000
all'erogazione di contributi a favore dei soggetti privati e delle
attivita' produttive danneggiati;
3) di approvare l'allegata direttiva e annessi moduli di domanda,
parti integranti e sostanziali del presente atto, disciplinante i
criteri, i parametri e le modalita', cui dovranno attenersi i Comuni
individuati al precedente punto 1), per l'erogazione dei contributi
ai soggetti privati e alle attivita' produttive danneggiati;
4) di dare atto che all'approvazione del piano degli interventi di
ripristino delle opere e delle infrastrutture pubbliche danneggiate
provvedera', sentite le Province interessate, l'Assessore alla Difesa
del suolo e della costa. Protezione civile;
5) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Direttiva per l'erogazione di contributi ai soggetti privati
danneggiati dagli eventi calamitosi di tipo b verificatisi negli anni
2000/2001 nel territorio dei comuni della regione Emilia-Romagna
individuati con deliberazione di Giunta regionale n. . . . . . del .
. . . . . . (Fondo regionale di protezione civile, annualita' 2001.
Art. 138, Legge 23 dicembre 2000, n. 388)
A) Disposizioni generali
I proprietari di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale
(prima casa), gli esercenti un'attivita' imprenditoriale o
professionale e gli enti non commerciali che svolgono in via non
principale un'attivita' commerciale, aventi rispettivamente la
residenza e la sede legale e/o operativa nei comuni interessati dagli
eventi calamitosi di tipo b), possono presentare ai Comuni medesimi
domanda di contributo per i danni subiti in conseguenza degli eventi
predetti, avvalendosi degli appositi moduli di domanda (Allegati A e
B alla presente direttiva).
I danni subiti devono essere in rapporto di causalita' diretta ed
immediata con gli eventi suddetti. La tipologia dei danni dichiarati
deve essere pertanto compatibile e congruente con la specificita'
degli eventi verificatisi.
Ai fini della liquidazione del contributo, gli aventi titolo devono
presentare al Comune la documentazione di spesa fiscalmente valida
(esempio: fatture, ricevute fiscali, parcelle) ovvero dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' riportante gli estremi della
documentazione medesima. In caso di lavori eseguiti in economia,
saranno ammesse a contributo solo le spese fiscalmente documentate
per l'acquisto dei materiali impiegati.
Sono esclusi dal contributo i danni di importo inferiore a Euro 2.600
(franchigia).
Sono esclusi altresi' dal contributo i danni ai beni mobili e ai beni
mobili registrati ad eccezione di quanto previsto alla lettera C.3).
Sono infine esclusi dal contributo i danni relativi a immobili o
porzioni di immobili realizzati in difformita' alle disposizioni
urbanistiche ed edilizie ove tale difformita' comporti variazioni
essenziali ai sensi della Legge 28/2/1985, n. 47, e successive
modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria.
Il contributo e' assegnato al netto degli indennizzi eventualmente
corrisposti o da corrispondersi allo stesso titolo da compagnie
assicuratrici.
I Comuni, nel rispetto di quanto disposto dalla presente direttiva,
istruiscono le domande di contributo, individuando gli aventi titolo
allo stesso, richiedono alla Regione i finanziamenti necessari e
provvedono alla liquidazione di quanto dovuto ai beneficiari.
La Regione, in caso di richieste di finanziamenti che
complessivamente eccedano le disponibilita' finanziarie (Euro
3.600.000), provvede a ripartire in misura proporzionale i
finanziamenti tra i Comuni interessati, considerando il fabbisogno
dagli stessi indicato e dando comunque priorita' alla concessione dei
contributi per le unita' immobiliari distrutte o non ripristinabili,
adibite ad abitazione principale del proprietario e ad attivita'
d'impresa, professionale o commerciale.
B) Contributi a favore dei soggetti privati
I contributi sono concessi:
B.1) a favore del proprietario di unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale distrutta o non ripristinabile, fino al 75%
delle spese, IVA inclusa, sostenute per la demolizione, per la
ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto di una
unita' abitativa nello stesso comune o in comune limitrofo, al netto
della franchigia di Euro 2.600. La superficie utile abitabile
dell'unita' immobiliare di nuova costruzione, da ricostruire o da
acquistare deve corrispondere a quella dell'unita' immobiliare andata
distrutta o non ripristinabile fino ad un massimo di 100 metri
quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti
massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia
residenziale sovvenzionata come determinati dalla Regione ai sensi
della Legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. Il
contributo si calcola moltiplicando Euro 1.032,92, quale limite
massimo di costo al mq. di superficie complessiva (Sc) per gli
interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale
sovvenzionata (stabilito con deliberazione del Consiglio regionale n.
133 del 21 dicembre 2000), per la superficie complessiva dell'unita'
immobiliare distrutta o non ripristinabile, con superficie utile
abitabile (Su) non superiore a 100 mq. e con le limitazioni al
massimo fino al 45% della Su, per la Snr (superficie non
residenziale) e per la Sp (superficie parcheggi), come stabilito nel
decreto del Ministro dei Lavori pubblici 5 agosto 1994. I relitti
delle unita' immobiliari non ricostruite nel medesimo sito sono
demoliti a cura del proprietario e l'area di risulta e' acquisita al
patrimonio indisponibile del Comune;
B.2) a favore del proprietario di unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale, danneggiata, fino al 75% delle spese, IVA
inclusa, sostenute per il ripristino dell'unita' medesima e, qualora
danneggiati, degli annessi impianti tecnologici (di riscaldamento, di
condizionamento, elettrici, idrici, ecc.), nonche' delle spese
sostenute per la rimozione, sia dall'abitazione che dalle aree
cortilive, di materiale sovralluvionale e detritico. Il predetto
contributo, calcolato al netto della franchigia di Euro 2.600, non
puo' comunque superare l'importo di Euro 26.000. Il contributo in
parola, qualora il proprietario non ne abbia titolo per la propria
abitazione principale, e' concesso per i danni all'unita' immobiliare
(seconda casa) adibita ad abitazione principale di terzi, che ivi
risiedono a titolo di diritto reale o personale di godimento. Il
contributo e' concesso limitatamente ad una sola seconda casa;
B.3) all'amministratore condominiale o, in mancanza, al condomino
all'uopo delegato da altri condomini per i danni alle parti comuni di
un edificio e limitatamente alle tipologie di danno di cui al
precedente punto B.2), fino al 75% delle spese, IVA inclusa, di
ripristino, al netto della franchigia di Euro 2.600, e comunque non
oltre l'importo di Euro 26.000;
B.4) soggetti titolati a presentare la domanda di contributo. La
domanda di contributo di cui ai precedenti punti B.1) e B.2), e'
presentata in ogni caso dal proprietario. Avuto riguardo alla seconda
casa, qualora le spese non siano state sostenute dal proprietario ma
dal soggetto ivi residente, la domanda dovra' essere controfirmata
anche da quest'ultimo soggetto, a favore del quale verra'
materialmente liquidato il contributo. La domanda di contributo di
cui al precedente punto B.3), e' presentata dall'amministratore del
condominio o, in mancanza, dal condomino all'uopo delegato dagli
altri condomini.
C) Contributi a favore di imprese, professionisti ed enti non
commerciali
Le imprese devono appartenere ad uno dei seguenti settori produttivi:
industriale, artigianale, alberghiero, commerciale e dei servizi,
agro-industriale e dell'allevamento, per questi ultimi due settori,
il contributo e' concesso limitatamente alle tipologie di interventi
non disciplinati dalla Legge 14 febbraio 1992, n. 185.
Gli enti non commerciali considerati ai fini della concessione dei
contributi in parola, sono quelli che svolgono un'attivita'
commerciale, ai sensi del TUIR 22 dicembre 1986, n. 817 e successive
modifiche ed integrazioni, strumentale e sussidiaria rispetto
all'attivita' principale.
I contributi sono concessi per i danni: ai beni immobili adibiti
all'attivita' imprenditoriale, professionale e commerciale dei
soggetti sopraindicati, ai beni mobili e ai beni mobili registrati,
strumentali all'esercizio dell'attivita' medesima.
C.1) Unita' immobiliari distrutte o non ripristinabili: il contributo
e' concesso per le spese finalizzate alla demolizione, ricostruzione,
nuova costruzione o acquisto nello stesso comune o in comune
limitrofo, di una unita' immobiliare da adibire alla medesima
attivita', di superficie utile non superiore a quella dell'unita'
immobiliare distrutta o non ripristinabile. Qualora la superficie
utile sia superiore, il contributo sara' comunque rapportato alla
superficie utile dell'unita' immobiliare distrutta o non
ripristinabile. I relitti delle unita' immobiliari non ricostruite
nel medesimo sito sono demoliti a cura del proprietario e l'area di
risulta e' acquisita al patrimonio indisponibile del Comune;
C.2) unita' immobiliari danneggiate: il contributo e' concesso per le
spese finalizzate al ripristino delle unita' immobiliari e degli
annessi impianti tecnologici danneggiati;
C.3) beni mobili e beni mobili registrati: il contributo e' concesso
per le spese finalizzate all'acquisto o al ripristino dei beni
distrutti o danneggiati, a condizione che le stesse siano state
sostenute entro il termine di 90 giorni dalla data dell'evento
calamitoso;
C.4) il contributo e' concesso fino al 75% delle spese (IVA inclusa,
solo qualora non detraibile) indicate nelle lettere C.1), C.2) e
C.3), al netto della franchigia di Euro 2.600 e comunque non oltre
l'importo di Euro 150.000 per impresa, studio professionale o ente
non commerciale;
C.5) per l'ammissibilita' a contributo sono richiesti i seguenti
presupposti: - interruzione dell'attivita' per un periodo uguale o
superiore ad un giorno; - iscrizione delle imprese, sia alla data
dell'evento calamitoso che alla data della liquidazione del
contributo, nel Registro delle imprese tenuto presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e, per gli studi
professionali, iscrizione dei professionisti negli appositi Albi o
Elenchi; Per gli enti non commerciali, l'attivita' commerciale
esercitata in via sussidiaria e strumentale a quella principale deve
risultare dallo statuto o dall'atto costitutivo dell'ente medesimo o,
in mancanza, dalle scritture contabili tenute ai sensi della vigente
normativa; - assenza di procedure concorsuali sia alla data
dell'evento calamitoso che alla data di liquidazione del contributo;
C.6) soggetti titolati a presentare la domanda di contributo. La
domanda e' presentata dal legale rappresentante dell'impresa, studio
professionale o ente non commerciale. Qualora la proprieta'
dell'unita' immobiliare non appartenga a questi ultimi, la domanda e'
presentata dal proprietario dell'unita' immobiliare che si sia fatto
direttamente carico delle spese e il contributo e' concesso a
condizione che venga assicurata la medesima destinazione d'uso a
favore del medesimo titolare dell'attivita' d'impresa, professionale
e commerciale.
D) Perizia asseverata
Le domande di cui alle precedenti lettere B.4) e C.6) devono essere
corredate di perizia asseverata da professionista abilitato, nel solo
caso di unita' immobiliari danneggiate, il cui valore di danno sia
superiore a Euro 18.100, e i cui lavori di ripristino non siano
ancora iniziati alla data di pubblicazione della presente direttiva
nel Bollettino Ufficiale regionale della Regione Emilia-Romagna.
Le spese sostenute per la perizia asseverata sono ammesse a
contributo nella stessa misura percentuale applicata sull'importo
delle spese di ripristino dell'unita' immobiliare danneggiata.
In caso di unita' immobiliare distrutta o non ripristinabile, la
competente struttura tecnica del Comune interessato, accertera'
d'ufficio, a seguito della presentazione della domanda di contributo,
lo stato dell'unita' immobiliare medesima.
E) Presentazione delle domande di contributo e relativo procedimento
istruttorio
Dalla data di pubblicazione della presente direttiva nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
E.1) i cittadini devono entro sessanta giorni, presentare, a pena di
inammissibilita', la domanda di contributo nel Comune in cui si trova
l'immobile distrutto o non ripristinabile, o danneggiato. La domanda,
compilata in carta semplice, utilizzando i moduli di cui agli
Allegati A e B alla presente direttiva, e sottoscritta dai soggetti
tra quelli indicati nelle precedenti lettere B.4) e C.6), deve essere
corredata, nel caso previsto nella precedente lettera D, di perizia
asseverata;
E.2) i Comuni devono: - entro 10 giorni, affiggere all'Albo pretorio
un avviso pubblico col quale rendono noto alla cittadinanza la
possibilita' di chiedere un contributo per i danni subiti in
conseguenza degli eventi calamitosi individuati nella delibera di
Giunta di approvazione della presente direttiva, e assicurando
altresi' la consultazione presso i propri uffici dei predetti atti; -
provvedere, entro i trenta giorni successivi al termine di
presentazione delle domande, alla istruttoria delle stesse, previa
verifica della loro ammissibilita'. Qualora la domanda non sia
integralmente compilata, il Comune ne richiede l'integrazione, dando
un termine per la regolarizzazione non superiore a 10 giorni, decorso
inutilmente il quale, la domanda e' dichiarata inammissibile; e'
comunque sempre ammessa la regolarizzazione effettuata entro il
termine di scadenza per la presentazione delle domande; - trasmettere
alla Regione la richiesta di finanziamento con allegati due distinti
elenchi degli aventi titolo al contributo, approvati dal competente
organo comunale. (L'elenco dei soggetti privati e l'elenco delle
imprese, studi professionali ed enti non commerciali, devono
riportare in corrispondenza di ciascun richiedente l'importo del
danno dichiarato e/o, ove gia' sostenute, l'importo delle spese);
E.3) assegnazione dei finanziamenti ai Comuni. La Regione, ricevute
le richieste di finanziamento dei Comuni e tenuto conto delle
complessive disponibilita' finanziarie (Euro 3.600.000): - provvede,
anche al fine di ripartire proporzionalmente i finanziamenti ai
Comuni medesimi, alla determinazione delle percentuali di calcolo
concretamente applicabili entro i limiti percentuali e massimali
stabiliti nella presente direttiva, dando priorita' alla concessione
dei contributi per le unita' immobiliari distrutte o non
ripristinabili, adibite ad abitazione principale del proprietario e
ad attivita' d'impresa, professionale o commerciale; - assegna i
finanziamenti e pubblica l'atto di assegnazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
F) Liquidazione da parte dei Comuni dei contributi agli aventi titolo
I Comuni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'atto regionale
di assegnazione dei finanziamenti a loro favore:
F.1) provvedono a calcolare il contributo massimo erogabile e a darne
comunicazione ai beneficiari. Il contributo viene cosi' calcolato:
all'importo del danno dichiarato (ovvero delle spese sostenute), ivi
compreso il costo della perizia asseverata, al netto di una
franchigia di Euro 2.600, viene applicata la percentuale determinata
dalla Regione. Dall'importo risultante, che non deve inoltre superare
il massimale previsto nella presente direttiva, devono essere
decurtati eventuali indennizzi corrisposti o da corrispondersi allo
stesso titolo da parte di compagnie assicuratrici, al netto dei premi
assicurativi versati nel quinquennio antecedente la data dell'evento
calamitoso;
F.2) provvedono a liquidare, anche in piu' soluzioni, i contributi
agli aventi titolo, dietro presentazione in originale di
documentazione valida ai fini fiscali ovvero di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' riportante gli estremi della
documentazione medesima. Se il valore dei danni dichiarato nella
domanda, sulla base del quale e' stato calcolato il contributo
massimo erogabile, non coincide con l'importo delle spese
effettivamente sostenute si procedera' nel seguente modo: - qualora
il valore dei danni dichiarato sia inferiore all'importo delle spese
sostenute, sara' liquidato il contributo percentualmente applicato
sul primo importo; - qualora il valore dei danni dichiarato sia
superiore all'importo delle spese sostenute, il contributo
percentualmente calcolato sul primo importo sara' rideterminato e
liquidato in rapporto alle spese effettivamente sostenute. In ogni
caso, il danno dichiarato o la spesa sostenuta deve rientrare tra
quelle ammesse a contributo.
La Regione trasferisce, anche in piu' soluzioni, le risorse ai Comuni
dietro presentazione degli atti comunali di liquidazione dei
contributi ai beneficiari.
G) Termini per l'esecuzione dei lavori
Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna dell'atto di assegnazione dei finanziamenti ai Comuni,
decorrono i seguenti termini per la realizzazione degli interventi
ammissibili a contributo:
- gli interventi per la demolizione, per la ricostruzione, per la
nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune o in comune
limitrofo di una unita' immobiliare da adibire ad abitazione
principale del proprietario o ad attivita' d'impresa, professionale o
commerciale, devono essere ultimati entro 24 mesi;
- gli interventi di ripristino dell'unita' immobiliare danneggiata
adibita ad abitazione principale del proprietario o, nei casi
previsti nella presente direttiva, di un terzo, nonche' ad attivita'
d'impresa, professionale o commerciale, devono essere ultimati entro
12 mesi.
H) Controlli
I Comuni effettueranno, nella misura di almeno il 15% delle domande
complessivamente accolte, controlli a campione sulla veridicita'
delle dichiarazioni rese dagli interessati nella domanda di
contributo.
Ove in sede di controllo venga accertata l'insussistenza dei danni o
la mancanza del nesso di causalita' tra questi e gli specifici eventi
calamitosi che hanno colpito i comuni interessati o siano rilevati
altri elementi di falsita' nelle dichiarazioni rese
all'Amministrazione comunale si procedera' alla revoca del
contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla
legge.
I) Trasmissione di informazioni alla Regione Emilia-Romagna
I Comuni provvederanno, entro l'anno successivo a quello di
erogazione dei contributi agli aventi titolo, ad inviare alla Regione
una relazione in merito all'effettuazione ed all'esito dei controlli
previsti nella precedente lettera H).
(segue allegato fotografato)