REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2002, n. 1459

Approvazione schemi di convenzioni, appendici C ed E, della convenzione-quadro di cui alla deliberazione 573/00 tra Regione Emilia-Romagna e Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile - Ispettorato regionale Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di richiamare integralmente le ragioni espresse in premessa;                 
2) di approvare lo schema di convenzione (costituente appendice C               
della convenzione-quadro di cui alla deliberazione della Giunta                 
regionale 573/00) allegato al presente atto quale parte integrante e            
sostanziale dello stesso, tra la Regione Emilia-Romagna e il                    
Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso           
pubblico e della Difesa civile - Ispettorato regionale                          
Emilia-Romagna, che definisce le modalita' di utilizzo, ricovero,               
manutenzione e gli obblighi giuridici che le parti assumono                     
relativamente ai beni di cui in premessa gia' consegnati a titolo di            
comodato e a quelli che potranno essere successivamente consegnati              
allo stesso titolo;                                                             
3) di approvare lo schema di convenzione (costituente appendice E               
della convenzione-quadro di cui alla deliberazione della Giunta                 
regionale 573/00) allegato al presente atto, quale parte integrante e           
sostanziale dello stesso, tra la Regione Emilia-Romagna e il                    
Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso           
pubblico e della Difesa civile - Ispettorato regionale                          
Emilia-Romagna, che definisce le modalita' di utilizzo e manutenzione           
nonche' gli obblighi giuridici che le parti assumono relativamente ai           
beni e alle attrezzature informatiche di cui in premessa gia'                   
consegnati a titolo di comodato e a quelli che potranno essere                  
successivamente consegnati allo stesso titolo;                                  
4) di dare atto che il Responsabile del Servizio Protezione civile              
provvedera' a sottoscrivere le convezioni, indicate ai punti 2) e 3)            
del presente dispositivo;                                                       
5) di dare atto che le appendici "C" e "E", sopra indicate, hanno               
efficacia dalla data della loro sottoscrizione e la medesima durata             
della convenzione-quadro e che, come quest'ultima, potranno                     
presentare necessita' di future integrazioni;                                   
6) di dare atto che gli oneri finanziari derivanti da eventuali spese           
straordinarie troveranno copertura, verificata la necessaria                    
disponibilita' di bilancio, sul Capitolo 47103 "Spese per le                    
attivita' di protezione civile come definite dall'articolo 3, L.R.              
45/95 svolte direttamente o in convenzione (artt. 3, 16, L.R. 19                
aprile 1995, n. 45)" di cui UPB 1.4.4.2.17100;                                  
7) di dare atto che all'assunzione del relativo impegno di spesa                
provvedera' il Direttore generale all'Ambiente, ai sensi della                  
vigente normativa.                                                              
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero              
dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico            
e della Difesa civile - Ispettorato regionale Emilia-Romagna per                
l'uso a titolo di comodato di automezzi ed attrezzature costituente             
appendice "C" della convenzione-quadro approvata con delibera di                
Giunta regionale 573/00                                                         
L'anno 2002 il giorno . . . . . . . . . . . . presso la sede della              
Regione Emilia-Romagna - in esecuzione della deliberazione di Giunta            
n. . . . . . del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . .                                                             
visti:                                                                          
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio                   
nazionale della Protezione civile" che individua il Corpo nazionale             
dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale della protezione             
civile;                                                                         
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 45 recante "Disciplina delle attivita' e           
degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di                     
protezione civile" la quale prevede la possibilita' di stipulare                
apposite convenzioni con enti di natura pubblica per il conseguimento           
delle finalita' di protezione civile;                                           
- l'articolo 7 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 recante "Disciplina           
dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11" il           
quale prevede che i beni appartenenti al patrimonio disponibile                 
regionale possano essere dati, a titolo gratuito in comodato o in uso           
ad Enti pubblici e ad altre persone giuridiche pubbliche e private              
che, senza scopo di lucro, perseguano finalita' statutarie di                   
interesse collettivo e generale;                                                
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 recante il conferimento di funzioni e           
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,            
il cui articolo 108, comma 1, punto a), n. 2) prevede che, in materia           
di protezione civile, la Regione, in attuazione di interventi urgenti           
in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di                
eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 24                
febbraio 1992, n. 225 del 1992, si avvalga anche del Corpo nazionale            
dei Vigili del Fuoco;                                                           
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna (che in seguito, per brevita', verra'                 
denominata Regione), rappresentata dal Responsabile del Servizio                
Protezione civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,              
nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . .           
e domiciliato per la carica in Bologna, Viale Silvani n. 6                      
il Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del                 
Soccorso pubblico e della Difesa civile - Ispettorato regionale                 
Emilia-Romagna (che in seguito, per brevita', verra' denominato                 
Ispettorato regionale VVF), rappresentato dall'Ispettore . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . ., nato a . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . il . . . . . . . . . . . . - domiciliato per la carica in             
Via Aposazza n. 3 - Bologna;                                                    
si conviene e si stipula                                                        
Articolo 1                                                                      
Finalita' della convenzione                                                     
La presente convenzione ha come obiettivo lo sviluppo dei rapporti              
tra l'Amministrazione regionale e l'Ispettorato regionale dei VVF, al           
fine di rendere sempre piu' moderno ed efficiente il sistema di                 
protezione civile nella Regione.                                                
La Regione e l'Ispettorato regionale dei VVF attribuiscono il massimo           
interesse al raggiungimento di tale obiettivo, in relazione al ruolo            
ed alla presenza qualificata, sul territorio regionale, delle forze             
istituzionalmente preposte agli interventi conseguenti alle pubbliche           
calamita' di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) della Legge 225/92.              
Articolo 2                                                                      
Oggetto della convenzione                                                       
La presente convenzione ha ad oggetto la concessione da parte della             
Regione (comodante), a titolo di comodato gratuito, di beni, mezzi ed           
attrezzature all'Ispettorato regionale VVF (comodatario) il quale ne            
disporra' la dislocazione sul territorio regionale ai sensi del                 
successivo articolo 5.                                                          
Le parti si danno altresi' reciprocamente atto che i beni di cui                
sopra e specificamente descritti nell'Allegato "A", parte integrante            
e sostanziale della presente convenzione, sono gia' nella                       
disponibilita' materiale dell'Ispettorato regionale VVF.                        
In esecuzione della presente convenzione, e per la durata della                 
stessa, la Regione potra' effettuare, a favore dell'Ispettorato                 
regionale VVF, la consegna di ulteriori beni, mezzi ed attrezzature,            
sempre a titolo di comodato gratuito, mediante la sottoscrizione dei            
relativi verbali di consegna, che costituiranno parte integrante e              
sostanziale della presente convenzione, e che dovranno essere                   
conservati agli atti del Servizio Protezione civile.                            
Articolo 3                                                                      
Proprieta' dei beni                                                             
Il comodatario riconosce e dichiara che la proprieta' dei beni                  
indicati nell'Allegato "A" della presente convenzione, rimangono in             
capo alla Regione.                                                              
Articolo 4                                                                      
Diligenza nell'uso dei beni                                                     
Le parti si danno reciprocamente atto che i beni, oggetto della                 
presente convenzione, sono in buone condizioni di funzionamento, e il           
comodatario assume l'impegno a mantenerli tali relativamente allo               
stato d'uso e ad utilizzarli unicamente per le finalita' di                     
protezione civile, osservando la massima diligenza e prudenza                   
nell'uso e nella custodia dei medesimi.Il comodatario si impegna                
inoltre a trasmettere periodicamente al comodante informazioni sullo            
stato di conservazione dei beni, nonche' a comunicare tempestivamente           
l'indisponibilita' operativa dei beni medesimi, dovuta ad esigenze              
manutentive o  ad altre cause.                                                  
Articolo 5                                                                      
Dislocazione dei beni                                                           
Il comodatario si impegna a mettere in uso i beni comodati, presso le           
sedi concordate preventivamente con il comodante.                               
Tali sedi vengono fissate presso i distaccamenti dei Vigili del Fuoco           
volontari di Borgo Val di Taro (PR), Fanano (MO), Gaggio Montano                
(BO), Castiglione dei Pepoli (BO), Savignano sul Rubicone (FC).                 
Eventuali modifiche potranno essere preventivamente ed espressamente            
autorizzate dal comodante.                                                      
Articolo 6                                                                      
Spese                                                                           
Le parti convengono che le spese ordinarie sostenute dal comodatario,           
per l'uso dei beni, sono a carico del comodatario medesimo, secondo             
quanto stabilito dall'art. 1808 Codice civile.                                  
Le spese straordinarie, necessarie ed urgenti, sostenute dal                    
comodatario per la conservazione dei beni comodati sono a carico del            
comodante il quale provvede al relativo rimborso, in un'unica                   
soluzione, dietro presentazione di documentazione contabile, in                 
originale o copia conforme, attestante l'avvenuto pagamento nonche'             
rendicontazione delle spese sostenute.                                          
Il comodatario si fa carico degli obblighi assicurativi e fiscali               
previsti dalla legge, nonche' di ogni altro eventuale onere derivante           
dall'uso e dalla detenzione dei mezzi oggetto della presente                    
convenzione.                                                                    
Eventuali spese per inadempimento sono a carico esclusivo del                   
comodatario.                                                                    
Articolo 7                                                                      
Esonero dalla responsabilita'                                                   
Le parti si danno reciprocamente atto che sono a carico del                     
comodatario tutti i danni che possano derivare allo stesso, ai suoi             
beni, al personale utilizzatore o ai terzi dall'uso dei beni oggetto            
della presente convenzione, sollevando il comodante da ogni                     
responsabilita' e da qualsiasi molestia o chiamata in giudizio                  
conseguente.                                                                    
Qualora nell'utilizzazione dei beni comodati vengano riscontrati                
vizi, difetti e difformita' in genere, il comodatario si obbliga a              
darne immediata comunicazione scritta al Servizio Protezione civile e           
comunque non oltre due giorni dalla loro scoperta.                              
Articolo 8                                                                      
Divieto di cessione dei beni                                                    
fatto assoluto divieto al comodatario di cedere a qualsiasi titolo a            
terzi l'uso dei beni comodati e di apportarvi modifiche strutturali             
senza espressa autorizzazione scritta del comodante con eccezione               
della caratterizzazione VF (allarmi ottico ed acustico di tipo                  
omologato predisposizioni impianti radioveicolari, colorazione rosso            
RAL 3000 tipo CEE con relativa banda di colore bianco).                         
Articolo 9                                                                      
Immatricolazione dei veicoli                                                    
Gli automezzi oggetto della convenzione saranno immatricolati nel               
Registro automobilistico del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e,            
quindi, porteranno la targa VF.                                                 
Articolo 10                                                                     
Responsabilita' del programma                                                   
Il responsabile del programma, oggetto della presente convenzione,              
per la Regione e' il Responsabile del Servizio Protezione civile                
mentre per l'Ispettorato regionale dei VVF e' l'Ispettore regionale.            
Articolo 11                                                                     
Durata e risoluzione della convenzione                                          
La presente convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione               
della stessa e ha la medesima durata della convenzione- quadro,                 
sottoscritta il 31/3/2000 in attuazione della delibera di Giunta                
regionale 573/00, e potra', come quest'ultima presentare necessita'             
di future integrazioni.                                                         
Ciascuna delle parti avra' diritto di risolvere il presente contratto           
in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, con il semplice             
preavviso di un mese, da darsi con lettera raccomandata a.r.                    
La Regione si riserva altresi' il diritto di chiedere l'immediata               
restituzione del bene qualora riscontri carenza di manutenzione o               
diligenza nella conservazione.                                                  
Alla scadenza o alla risoluzione della convenzione il comodatario si            
impegna a restituire al comodante i beni oggetto della presente                 
convenzione nelle normali condizioni di deterioramento derivanti dal            
solo effetto dell'uso per cui sono stati consegnati, e senza colpa              
del comodatario.                                                                
Articolo 12                                                                     
Arbitrato                                                                       
Eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente               
convenzione sono decise da un Collegio arbitrale composto da tre                
membri, uno nominato dalla Regione, uno dall'Ispettorato regionale              
dei VVF e il terzo concordemente dagli altri due arbitri.                       
La sede esclusiva dell'arbitrato e' Bologna.                                    
Articolo 13                                                                     
Registrazione                                                                   
La presente convenzione e' soggetta a registrazione in caso d'uso con           
spese a carico della parte richiedente.                                         
Bologna, il . . . . . . . . . . .                                               
per LA REGIONE  per IL MINISTERO DELL'INTERNO                                   
EMILIA-ROMAGNA  DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO                               
IL RESPONSABILE  DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA                                  
DEL SERVIZIO  DIFESA CIVILE                                                     
PROTEZIONE CIVILE  ISPETTORATO REGIONALE                                        
  EMILIA-ROMAGNA                                                                
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . .                                                                 
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero              
dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico            
e della Difesa civile - Ispettorato regionale Emilia-Romagna per                
l'uso a titolo di comodato di mezzi ed attrezzature costituente                 
appendice "E" della convenzione-quadro approvata con delibera di                
Giunta regionale 573/00                                                         
L'anno 2002 il giorno . . . . . . . . . . . . presso la sede della              
Regione Emilia-Romagna - in esecuzione della deliberazione di Giunta            
n. . . . . . del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . .                                                             
visti:                                                                          
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio                   
nazionale della Protezione civile" che individua il Corpo nazionale             
dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale della protezione             
civile;                                                                         
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 45 recante "Disciplina delle attivita' e           
degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di                     
protezione civile" la quale prevede la possibilita' di stipulare                
apposite convenzioni con Enti di natura pubblica per il conseguimento           
delle finalita' di protezione civile;                                           
- l'articolo 7 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 recante "Disciplina           
dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11" il           
quale prevede che i beni appartenenti al patrimonio disponibile                 
regionale possano essere dati, a titolo gratuito in comodato o in uso           
ad Enti pubblici e ad altre persone giuridiche pubbliche e private              
che, senza scopo di lucro, perseguano finalita' statutarie di                   
interesse collettivo e generale;                                                
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 recante il conferimento di funzioni e           
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,            
il cui articolo 108, comma 1, punto a), n. 2) prevede che, in materia           
di protezione civile, la Regione, in attuazione di interventi urgenti           
in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di                
eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 24                
febbraio 1992, n. 225 del 1992, si avvalga anche del Corpo nazionale            
dei Vigili del Fuoco;                                                           
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna (che in seguito, per brevita', verra'                 
denominata Regione), rappresentata dal Responsabile del Servizio                
Protezione civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,              
nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . .             
., domiciliato per la carica in Bologna, Viale Silvani n. 6                     
il Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del                 
Soccorso pubblico e della Difesa civile - Ispettorato regionale                 
Emilia-Romagna (che in seguito, per brevita', verra' denominato                 
Ispettorato regionale VVF), rappresentato dal suo Ispettore . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nato a . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . il . . . . . . . . . . . . e domiciliato per la carica in           
Via Aposazza n. 3 - Bologna;                                                    
si conviene e si stipula                                                        
Articolo 1                                                                      
Finalita' della convenzione                                                     
La presente convenzione ha come obiettivo lo sviluppo dei rapporti              
tra l'Amministrazione regionale e l'Ispettorato regionale VVF, al               
fine di rendere sempre piu' moderno ed efficiente il sistema di                 
protezione civile nella Regione.                                                
La Regione e il Dipartimento dei VVF attribuiscono il massimo                   
interesse al raggiungimento di tale obiettivo, in relazione al ruolo            
ed alla presenza qualificata, sul territorio regionale, delle forze             
istituzionalmente preposte agli interventi conseguenti alle pubbliche           
calamita' di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) della Legge 225/92.              
Articolo 2                                                                      
Oggetto della convenzione                                                       
La presente convenzione ha ad oggetto la messa a disposizione da                
parte della Regione (comodante) a favore dell'Ispettorato regionale             
VVF (comodatario) e il successivo impiego dei dati riguardanti la               
gestione informatizzata delle principali tipologie di rischio                   
elaborate dal Servizio regionale di Protezione civile, nonche' la               
concessione a titolo di comodato gratuito di attrezzature                       
informatiche e licenze software descritte nell'Allegato "B", parte              
integrante e sostanziale della convenzione medesima.                            
Le parti si danno altresi' reciprocamente atto che, i beni indicati             
nell'Allegato "B" sono gia' nella disponibilita' materiale del                  
comodatario, e che, in esecuzione della presente convenzione e per la           
durata di essa, la Regione potra' effettuare, a favore                          
dell'Ispettorato regionale VVF la consegna di ulteriori attrezzature            
informatiche, sempre a titolo di comodato gratuito, mediante la                 
sottoscrizione dei relativi verbali di consegna, che costituiranno              
parte integranti e sostanziali della presente convenzione, e che                
dovranno essere conservati agli atti del Servizio Protezione civile.            
Articolo 3                                                                      
Accesso al sistema informativo digitalizzato                                    
di protezione civile                                                            
La Regione, nell'ambito della convenzione, realizza un sistema                  
informativo digitalizzato di protezione civile, attraverso il quale             
mette a disposizione anche dell'Ispettorato regionale VVF dati                  
territoriali e demografici, nonche' carte di pericolosita' e                    
vulnerabilita'.                                                                 
Con le attrezzature e le licenze software di cui al precedente                  
articolo 2 si rende possibile la condivisione informatizzata,                   
mediante collegamento in rete, dei dati conoscitivi riguardanti le              
principali tipologie di rischio e le risorse umane e materiali                  
disponibili.                                                                    
Articolo 4                                                                      
Proprieta' dei beni                                                             
Il comodatario riconosce e dichiara che la proprieta' dei beni,                 
indicati nell'Allegato "B", rimane in capo alla Regione.                        
Articolo 5                                                                      
Diligenza nell'uso dei beni                                                     
Le parti si danno reciprocamente atto che i beni, oggetto della                 
presente convenzione, sono in buone condizioni di funzionamento, e il           
comodatario assume l'impegno a mantenerli tali relativamente allo               
stato d'uso e ad utilizzarli unicamente per le finalita' di                     
protezione civile, osservando la massima diligenza e prudenza                   
nell'uso e nella custodia dei medesimi.                                         
Articolo 6                                                                      
Dislocazione dei beni                                                           
Il comodatario si impegna a mettere in uso i beni presso le sedi                
concordate preventivamente con il comodante.                                    
Tali sedi vengono fissate presso l'Ispettorato regionale dei Vigili             
del Fuoco nonche' presso i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco             
aventi sede in ogni capoluogo di provincia.                                     
Eventuali modifiche potranno essere preventivamente ed espressamente            
autorizzate dal comodante.                                                      
Articolo 7                                                                      
Spese                                                                           
Le parti convengono che le spese ordinarie sostenute dal comodatario            
per l'uso dei beni sono a carico del comodatario medesimo, secondo              
quanto stabilito dall'art. 1808 Codice civile.                                  
Le spese straordinarie, necessarie ed urgenti, sostenute dal                    
comodatario per la conservazione dei beni comodati sono a carico                
della Regione la quale provvede al relativo rimborso, in un'unica               
soluzione, dietro presentazione di documentazione contabile, in                 
originale o copia conforme, attestante l'avvenuto pagamento nonche'             
rendicontazione delle spese sostenute.                                          
Articolo 8                                                                      
Esonero dalla responsabilita'                                                   
Le parti si danno reciprocamente atto che sono a carico del                     
comodatario tutti i danni che possono derivare allo stesso, ai suoi             
beni, al personale utilizzatore o ai terzi dall'uso dei beni oggetto            
della presente convenzione, sollevando il comodante da ogni                     
responsabilita' e da qualsiasi molestia o chiamata in giudizio                  
conseguente.                                                                    
Qualora nell'utilizzazione dei beni comodati vengano riscontrati                
vizi, difetti e difformita' in genere, il comodatario si obbliga a              
darne immediata comunicazione scritta al Servizio Protezione civile e           
comunque non oltre due giorni dalla loro scoperta.                              
Articolo 9                                                                      
Divieto di cessione dei beni                                                    
E' fatto assoluto divieto al comodatario di cedere a qualsiasi titolo           
a terzi l'uso dei beni comodati e di apportarvi modifiche strutturali           
senza espressa autorizzazione scritta della Regione.                            
Articolo 10                                                                     
Responsabilita' del programma                                                   
Il responsabile del programma, oggetto della presente convenzione,              
per la Regione e' il Responsabile del Servizio Protezione civile                
mentre per l'Ispettorato regionale VVF e' l'Ispettore regionale.                
Articolo 11                                                                     
Durata della convenzione                                                        
La presente convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione               
della stessa e ha la medesima durata della convenzione- quadro,                 
sottoscritta il 31/3/2000 in attuazione della delibera di Giunta                
regionale 573/00 e potra', come quest'ultima, presentare necessita'             
di future integrazioni.                                                         
Ciascuna delle parti avra' diritto di risolvere il presente contratto           
in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, con il semplice             
preavviso di un mese, da darsi con lettera raccomandata a.r.                    
La Regione si riserva altresi' il diritto di chiedere l'immediata               
restituzione del bene qualora riscontri carenza di manutenzione o               
diligenza nella conservazione.                                                  
Alla scadenza o alla risoluzione della convenzione il comodatario si            
impegna a restituire al comodante i beni comodati nelle normali                 
condizioni di deterioramento derivanti dal solo effetto dell'uso per            
cui sono stati consegnati, e senza colpa del comodatario.                       
Articolo 12                                                                     
Arbitrato                                                                       
Eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente               
convenzione verranno decise da un Collegio arbitrale composto da tre            
membri, uno nominato dalla Regione, uno dall'Ispettorato regionale              
VVF e il terzo concordemente dagli altri due arbitri.                           
La sede esclusiva dell'arbitrato e' Bologna.                                    
Articolo 13                                                                     
Registrazione                                                                   
La presente convenzione e' soggetta a registrazione in caso d'uso con           
spese a carico della parte richiedente.                                         
Bologna, il . . . . . . . . . . .                                               
per LA REGIONE  per IL MINISTERO DELL'INTERNO                                   
EMILIA-ROMAGNA  DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO                               
IL RESPONSABILE  DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA                                  
DEL SERVIZIO  DIFESA CIVILE                                                     
PROTEZIONE CIVILE  ISPETTORATO REGIONALE                                        
  EMILIA-ROMAGNA                                                                
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . .                                                                 
ALLEGATO "A"                                                                    
- 5 fuoristrada Lander Rover Defender cc. 130:                                  
- n. di targa ZA 303 PN, ZA 304 PN, ZA 302 PN, ZA 305 PN, ZA 306 PN,            
ZA 313 EY                                                                       
- cilindrata 2500                                                               
- lunghezza m. 5,24                                                             
- larghezza m. 1,79                                                             
- peso kg. 2.120                                                                
- note: dotati di modulo antincendio attrezzato per interventi di               
antincendio boschivo e rischio idraulico (tipo 270600, n. matricola:            
1910011, 1910012, 1910013, 1910014, 1910015 - motore Robin H36D, n.             
matricola: 1032236, 1032666, 1032665, 1032667, 1032674 - pompa AR               
503, n. matricola: 13018015139, 13013015309, 13020015216,                       
13018015152, 13018015151);                                                      
- 5 carrelli stradali DOCAMAIA:                                                 
- n. targa AB 99748, AB 99747, AB 99746, AB 99745, AB 99744,                    
- lunghezza m. 3,46                                                             
- larghezza 1,9                                                                 
- peso kg. 200                                                                  
- portata kg. 1.300;                                                            
- 1 motopompa autoadescante VIESSE silenziata:                                  
- lunghezza m. 3,17                                                             
- larghezza m. 1,6                                                              
- peso kg. 1.190                                                                
- portata l/sec. 80                                                             
- potenza hp 40                                                                 
- note: munita di carrello stradale targato AB 19254, attacchi                  
maschio da 150, 3 tubi da aspirazione da ml. 2 con filtro da 150, 3             
tubi di scarico da ml. 10 con raccordi m/f, faretto alogeno 12 V con            
prolunga e arrotolatore, tanica da 20 l;                                        
- 2 elettropompe sommergibili FLYGT 50:                                         
- portata l/sec. 60                                                             
- potenza hp 11                                                                 
- peso kg. 83                                                                   
- note: attacco varisco femmina 150;                                            
- 5 torri faro GENSET mod. TL6:                                                 
- potenza Kw/h 4                                                                
- n. fari 4                                                                     
- potenza per faro W 500                                                        
- peso kg. 80                                                                   
- note: motore Suzuki mg. 5000, benzina verde;                                  
- 1 torre faro:                                                                 
- potenza Kw/h 12                                                               
- n. fari 6                                                                     
- potenza per faro W1000                                                        
- lunghezza m. 3,4                                                              
- larghezza m. 1,5                                                              
- altezza m. 1,8                                                                
- peso kg. 1.470                                                                
- note: alternatore meccalte esecuzione supersilenziata;                        
- 1 generatore GENSET:                                                          
- potenza Kw/h 5                                                                
- autonomia h 4                                                                 
- lunghezza m. 1,51                                                             
- larghezza m. 0,72                                                             
- peso kg. 270                                                                  
- note: carrello non silenziato;                                                
- 1 generatore Rossi:                                                           
- potenza kw/h 64                                                               
- lunghezza m. 3                                                                
- larghezza m. 1,5                                                              
- altezza m. 2,5                                                                
- peso kg. 2.200                                                                
- note: carrellato e cabinato, faretto di emergenza a 12 Volt con               
attacco magnetico;                                                              
- 1 motopompa autoadescante Varisco J250:                                       
- portata l/sec. 200                                                            
- potenza hp 50                                                                 
- lunghezza m. 2,8                                                              
- larghezza m. 1,8                                                              
- altezza m. 2,2                                                                
- peso kg. 1.800                                                                
- note: silenziata su carrello cantiere, attacchi maschio da 250,               
tubo aspirazione da ml. 6 con filtro da 250 curva 90 gradi con                  
raccordi m/f motore matr. 11BO4285 VM;                                          
- 1 motopompa autoadescante Varisco J156:                                       
- portata l/sec. 80                                                             
- potenza hp 30                                                                 
- lunghezza m. 1,9                                                              
- larghezza m. 1,4                                                              
- altezza m. 1,7                                                                
- peso kg. 1.000                                                                
- note: silenziata e munita di carrello cantiere, raccordi maschio              
150, tubazione aspirazione da ml. 6 con filtro 150 curva a 90 gradi             
con raccordi m/f motore matr. 67A19268 VM.                                      
ALLEGATO "B"                                                                    
10 personal computer Win, PIII/700, HD 20GB video 17''                          
cosi' assegnati:                                                                
N. Inventario: 90,024 Ispettorato regionale Vigili del Fuoco Bologna            
N. Inventario: 90,025 Comando provinciale Vigili del Fuoco Bologna              
N. Inventario: 90,026 Comando provinciale Vigili del Fuoco Modena               
N. Inventario: 90,027 Comando provinciale Vigili del Fuoco Reggio               
Emilia                                                                          
N. Inventario: 90,028 Comando provinciale Vigili del Fuoco Parma                
N. Inventario: 90,029 Comando provinciale Vigili del Fuoco Piacenza             
N. Inventario: 90,030 Comando provinciale Vigili del Fuoco Ferrara              
N. Inventario: 90,031 Comando provinciale Vigili del Fuoco Forli'               
N. Inventario: 90,032 Comando provinciale Vigili del Fuoco Ravenna              
N. Inventario: 90,033 Comando provinciale Vigili del Fuoco Rimini.              
10 stampanti laser Minolta QMS                                                  
N. Inventario: 90,034 Ispettorato regionale Vigili del Fuoco Bologna            
N. Inventario: 90,035 Comando provinciale Vigili del Fuoco Bologna              
N. Inventario: 90,036 Comando provinciale Vigili del Fuoco Modena               
N. Inventario: 90,037 Comando provinciale Vigili del Fuoco Reggio               
Emilia                                                                          
N. Inventario: 90,038 Comando provinciale Vigili del Fuoco Parma                
N. Inventario: 90,039 Comando provinciale Vigili del Fuoco Piacenza             
N. Inventario: 90,040 Comando provinciale Vigili del Fuoco Ferrara              
N. Inventario: 90,041 Comando provinciale Vigili del Fuoco Forli'               
N. Inventario: 90,042 Comando provinciale Vigili del Fuoco Ravenna              
N. Inventario: 90,043 Comando provinciale Vigili del Fuoco Rimini.              
10 licenze software per videoscrittura, foglio elettronico                      
10 licenze software antivirus.                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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