REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 30 luglio 2002, n. 140

Modalita' di utilizzo delle autovetture di servizio da parte dei Consiglieri regionali. Approvazione del regolamento per il servizio automezzi (proposta n. 137)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA                                                         
Visto l'articolo 10, comma 1, della L.R. 14/4/1995, n. 42 come                  
modificata e integrata dalle LL.RR. 19/8/1996, n. 33, 26/7/1997, n.             
24, 8/9/1997, n. 32 e 18/2/2002, n. 3, secondo il quale i Consiglieri           
regionali possono usufruire di autovetture di servizio nei casi in              
cui si rechino in missione per conto del Consiglio regionale o                  
svolgano attivita' di rappresentanza ufficiale;                                 
atteso che ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 10 e' stato               
adottato, con delibera dell'Ufficio di Presidenza, il regolamento n.            
253 del 5/12/1995 "Modalita' di utilizzo delle autovetture di                   
servizio da parte dei Consiglieri regionali. Approvazione del                   
regolamento per il servizio automezzi" con il quale sono stati                  
indicati i criteri e le modalita' per lo svolgimento del servizio               
automobilistico;                                                                
viste le modifiche apportate alla suddetta deliberazione con                    
successivi atti, in particolare con la delibera dell'Ufficio di                 
Presidenza n. 237 del 21/10/1997 - laddove al punto a) del                      
dispositivo prevede, tra gli altri, la cessazione dal 1/10/1997 del             
pagamento delle autovetture a noleggio richieste direttamente dai               
Consiglieri conducendo tali oneri nell'ambito piu' generale delle               
disponibilita' finanziarie erogate ai Gruppi ed ai Consiglieri                  
rispettivamente in attuazione dell'art. 3 della L.R. 32/97 e                    
dell'art. 6 della L.R. 42/95 e le successive modifiche e integrazioni           
gia' citate - e con la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 49 del            
16/3/1999 laddove, al punto 6b "autovetture di servizio", stabilisce            
i servizi erogati direttamente dall'Amministrazione;                            
preso atto che, ai sensi dell'ultimo capoverso della lettera b) del             
comma 1, dell'art. 6 della L.R. n. 42 del 1995 e succ. mod. e intr.,            
i Consiglieri, in considerazione della particolare funzione svolta              
possono fruire in via permanente di una vettura di servizio o di una            
vettura a guida libera di proprieta' dell'Amministrazione regionale;            
ritenuto necessario procedere ad una revisione organica del servizio            
di cui si tratta, che tenga conto delle modifiche apportate nonche'             
della necessita' di regolamentare ulteriori servizi di cui si e'                
manifestata l'esigenza e dell'opportunita', inoltre, di meglio                  
precisare i criteri per l'utilizzo degli automezzi di servizio, anche           
in relazione alle piu' generali esigenze di contenimento della spesa            
pubblica;                                                                       
ravvisata non di meno la necessita' di stabilire ulteriori criteri e            
modalita' che offrano maggiori garanzie agli autisti stessi nella               
guida e nel contempo offrano ai fruitori del servizio le garanzie per           
una migliore qualita' nello svolgimento del medesimo;                           
richiamato infine il DLgs 19/9/1994, n. 626 e successive modifiche              
recanti l'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il                 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo           
di lavoro;                                                                      
dato atto del rispetto delle vigenti normative in materia di                    
relazioni sindacali;                                                            
dato atto dei pareri favorevoli espressi in merito al presente atto,            
ai sensi del punto 2 della deliberazione del 12/12/2001, n. 194,                
adottata, in via transitoria, in attuazione dell'articolo 52, comma             
1, lettera d) della L.R. 26/11/2001, n. 43:                                     
- di legittimita' dal Direttore generale del Consiglio regionale,               
dott. Pietro Curzio;                                                            
- di regolarita' tecnica dal Responsabile Servizio Gestione e                   
Sviluppo, dott. Franco Degli Esposti;                                           
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di adottare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 della L.R.                
42/95 e successive modifiche e integrazioni, il "Regolamento degli              
autisti e del servizio di trasporto del Consiglio regionale" allegato           
alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale;           
b) di stabilire che eventuali, ulteriori servizi di trasporto, non              
previsti dal presente regolamento, ritenuti indispensabili per il               
regolare svolgimento delle attivita' consiliari, possono essere                 
individuati con atto del Direttore generale che ne stabilisce i                 
criteri e le modalita';                                                         
c) di abrogare:                                                                 
- la delibera dell'Ufficio di Presidenza del 5/12/1995, n. 253, il              
punto 6 b) "autovetture di servizio" di cui alla delibera                       
dell'Ufficio di Presidenza del 16/3/1999, n. 49,                                
- e le precedenti disposizioni in materia qualora in contrasto con              
quanto previsto con il presente atto;                                           
d) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione ai sensi di quanto disposto all'art. 44, comma 3 della            
L.R. 26/11/2001, n. 43.                                                         
REGOLAMENTO DEGLI AUTISTI E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL CONSIGLIO             
REGIONALE                                                                       
Art. 1                                                                          
Gestione del servizio e degli automezzi                                         
1. La gestione del servizio automobilistico del Consiglio regionale,            
viene affidata, con atto del Direttore generale, alla struttura                 
organizzativa del Consiglio ritenuta piu' idonea funzionalmente che             
provvedera', in particolare, alla assegnazione delle autovetture                
secondo le richieste pervenute, alla assegnazione dei turni, degli              
eventuali recuperi compensativi e delle ferie, al controllo del monte           
ore straordinario attribuito agli autisti.                                      
2. Ai fini dell'esercizio del trasporto, sono definiti automezzi di             
servizio sia quelli di proprieta' del Consiglio regionale, in                   
noleggio o in uso al Consiglio regionale, sia le autovetture a                  
noleggio con conducente che integrano le disponibilita' interne.                
3. Non fanno parte del servizio automobilistico gli autisti assegnati           
ai Consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, -             
ai sensi dell'ultimo capoverso, della lettera b), comma 1 dell'art. 6           
della L.R. 14/4/1995, n. 42 e successive modifiche e integrazioni,-             
optano per la disponibilita' in via permanente di una autovettura di            
servizio.                                                                       
Art. 2                                                                          
Servizi di trasporto                                                            
1. Le autovetture di servizio sono adibite al trasporto dei                     
Consiglieri regionali ed ai servizi di rappresentanza - ai sensi                
della L.R. n. 5 del 22/1/1997, art. 1, comma 2 e della L.R. n. 3 del            
19/2/2002, art. 2 - e nel rispetto del presente regolamento.                    
2. I Consiglieri regionali utilizzano le autovetture di servizio per            
il trasporto dalla stazione alla sede del Consiglio regionale e                 
viceversa.                                                                      
3. In occasione delle sedute consilari che si concludono dopo le ore            
19,45 e' assicurato ai Consiglieri regionali un servizio di rientro             
presso le proprie abitazioni, mediante autovetture di servizio.                 
4. Al Difensore civico e al Presidente del Co.Re.Com. spetta l'uso              
delle autovetture di servizio secondo le stesse modalita' previste              
per i Consiglieri regionali.                                                    
5. Le autovetture di servizio possono essere adibite, inoltre, al               
trasporto autorizzato di personale dipendente del Consiglio regionale           
e di terzi, al recapito od al ritiro urgente ed indilazionabile di              
lettere, plichi, pacchi, e documenti in genere. A richiesta della               
struttura competente e attraverso l'utilizzo di idoneo automezzo,               
possono essere trasportate cose e materiali vari.                               
6. Per lo svolgimento dei servizi sopra indicati e' previsto                    
prioritariamente l'utilizzo delle autovetture di proprieta' del                 
Consiglio regionale - comprese le auto a guida libera - e, solo se              
indisponibili, e' possibile il ricorso al servizio di autonoleggio.             
7. Le auto a guida libera possono essere condotte, su autorizzazione,           
oltre che dagli autisti, anche dal personale dipendente del Consiglio           
regionale.                                                                      
8. Il Direttore generale puo', con proprio atto, individuare                    
ulteriori servizi ritenuti indispensabili per il regolare svolgimento           
delle attivita' consiliari stabilendone i criteri e le modalita'.               
Art. 3                                                                          
Compiti degli autisti                                                           
1. Gli autisti:                                                                 
a) prestano un servizio svolto, di norma, in due turni giornalieri e            
comunque osservando scrupolosamente gli orari di servizio stabiliti             
dalla struttura competente, che assegna anche il monte ore                      
straordinario annuale nel rispetto delle norme contrattuali vigenti             
nel tempo;                                                                      
b) sono responsabili della custodia dei beni acquistati per la                  
manutenzione delle autovetture e loro accessori;                                
c) quando non sono impegnati nei servizi di trasporto di cui all'art.           
2, rimangono a disposizione nell'apposito spazio di attesa loro                 
attribuito;                                                                     
d) annotano giornalmente, sull'apposito "libretto autovettura", la              
data, l'ora di partenza e di arrivo, la denominazione della localita'           
o delle localita' raggiunte, la motivazione, i chilometri percorsi, i           
rifornimenti di carburante ed eventualmente di lubrificanti;                    
compilano a cadenza periodica i moduli predisposti per i consumi di             
carburante ed eventualmente per i lubrificanti e quanto altro                   
richiesto dalla struttura competente ai fini dei normali controlli              
del servizio;                                                                   
e) provvedono alla ordinaria manutenzione dei mezzi utilizzati                  
(comprese le auto a guida libera) avendo cura di tenerli in                     
condizioni di funzionamento e di pulizia, e, durante l'orario di                
servizio ad essi assegnato, nei momenti di minore fabbisogno e                  
secondo le disposizioni della struttura competente, provvedono al               
rifornimento di carburante e di lubrificante;                                   
f) curano, durante la guida, di mantenere una velocita' moderata ed             
in ogni caso compatibile col tipo di auto ed il suo carico, con le              
condizioni della strada e della situazione meteorologica, nonche' con           
l'intensita' e la natura del traffico, nel pieno rispetto delle norme           
del vigente codice della strada;                                                
g) sono responsabili delle contravvenzioni alle norme dettate in                
materia di guida degli autoveicoli come previsto nel codice della               
strada;                                                                         
h) non possono ammettere sugli automezzi persone in numero superiore            
alla normale capienza ne' ammettere persone non autorizzate a                   
salirvi;                                                                        
i) durante le soste fuori dall'autorimessa regionale hanno cura                 
dell'automezzo ed hanno l'obbligo di usare tutte le precauzioni                 
necessarie al fine di non fare subire allo stesso danneggiamenti ne'            
asportazioni di materiale;                                                      
j) sono tenuti ad indossare, in servizio, la divisa regolamentare,              
completa, loro assegnata;                                                       
k) attraverso apposita relazione scritta, informano immediatamente la           
struttura competente, per i conseguenti adempimenti, dei sinistri in            
cui fossero incorsi durante l'espletamento del loro servizio.                   
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento in ordine a             
orario di lavoro, congedi e permessi, si fa rimando alla normativa              
regionale e contrattuale vigente in materia, per il personale                   
regionale.                                                                      
Art. 4                                                                          
Norme per la sicurezza del servizio con autista                                 
1. Per i servizi da effettuarsi su distanze, dalla sede regionale,              
superiori ai 350 Km. che prevedono l'andata ed il ritorno nella                 
stessa giornata, deve essere garantito all'autista, salvo casi                  
motivati ed eccezionali, un adeguato riposo intermedio; pertanto                
l'inizio del ritorno deve prevedere almeno due ore di sosta                     
dall'arrivo a destinazione. Il rientro alla sede, quale ultima meta             
dell'autista, deve comunque avvenire non oltre la mezzanotte, salvo             
casi eccezionali.                                                               
2. Per i viaggi da effettuarsi nell'arco della giornata, salvo                  
motivati casi eccezionali, dovranno essere evitate partenze dalla               
sede prima delle ore 5,30.                                                      
3. Si deve evitare all'autista il supero di otto ore di guida                   
giornaliera nelle missioni della durata di 24 ore o superiori. Viene            
fatta salva la possibilita', per il completamento del servizio ed ai            
fini del raggiungimento della sede luogo della missione o del rientro           
presso la sede regionale, di un ulteriore periodo di guida che non              
deve comunque superare il tempo di un'ora.                                      
4. Il numero massimo di ore continuative di guida viene fissato in              
quattro ore e mezza.                                                            
Prima di riprendere la guida l'autista deve osservare una                       
interruzione di 45 minuti.                                                      
5. Per le missioni di cui al precedente comma 3, all'autista va                 
assicurato un periodo di interruzione dal lavoro di almeno un'ora per           
ognuno dei pasti principali e di 7 ore per il pernottamento e la                
prima colazione; il restante periodo di sosta in missione deve essere           
adibito a funzioni di custodia e manutenzione del mezzo.                        
6. Il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la                 
diretta sorveglianza e custodia del mezzo assegnato, viene                      
considerato attivita' lavorativa.                                               
7. All'autista e' consentito prelevare l'auto dal garage della sede             
la sera del giorno precedente, quando il servizio ha inizio prima               
delle ore 7,00; analogamente riconsegna l'auto la mattina del giorno            
successivo, quando il servizio ha termine oltre le ore 23,00. In                
entrambi i casi, l'autista si fa carico di ricoverare l'auto stessa,            
in box chiuso, e rimane in ogni caso personalmente responsabile di              
eventuali danni comunque causati all'auto da terzi o per danni                  
eventualmente e per qualsiasi motivo causati dall'auto stessa a                 
persone cose o animali.                                                         
Art. 5                                                                          
Verifiche e garanzie                                                            
1. La struttura competente esercita, durante l'anno, apposite                   
verifiche al fine di garantire:                                                 
a) l'osservanza di tutte le disposizioni impartite;                             
b) la corrispondenza tra il numero dei chilometri percorsi dagli                
automezzi ed il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, lo stato             
di usura dei mezzi e la loro eventuale sostituzione anche sulla base            
dei resoconti manutentivi;                                                      
c) la corrispondenza tra la relazione di cui alla lett. m) dell'art.            
3 e l'effettiva dinamica dei sinistri e dei danni conseguenti.                  
2. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza degli autisti,           
in considerazione dei rischi connessi al servizio ai quali sono                 
adibiti, che diventano ancor piu' rilevanti se non svolti in buone              
condizioni di salute psico-fisica, al medico competente nominato                
dalla Regione, ai sensi del DLgs 626/94, art. 4, comma 4, lettera c),           
verra' richiesto di definire un programma di accertamenti sanitari              
preventivi e periodici per gli autisti stessi.                                  
L'autista che a seguito dei suddetti accertamenti sanitari non fosse            
ritenuto idoneo a svolgere il servizio, verra' destinato ad altra               
mansione nel rispetto della categoria di appartenenza.                          

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina