DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 30 luglio 2002, n. 393
REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA'
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Autonomia del Consiglio regionale
Art. 2 - Oggetto del regolamento
Art. 3 - Competenze
TITOLO II - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Art. 4 - Strumenti della programmazione
CAPO I - Bilancio pluriennale
Art. 5 - Bilancio pluriennale
Art. 6 - Quantificazione delle entrate e delle spese
Art. 7 - Struttura del bilancio pluriennale
CAPO II - Bilancio annuale di previsione
Art. 8 - Esercizio finanziario
Art. 9 - Approvazione del bilancio di previsione
Art. 10 - Formazione del bilancio di previsione
Art. 11 - Struttura del bilancio annuale di previsione
Art. 12 - Stanziamenti di competenza e di cassa
Art. 13 - Equilibrio tra entrate e spese
Art. 14 - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria del
bilancio
Art. 15 - Classificazione delle entrate
Art. 16 - Avanzo di amministrazione
Art. 17 - Classificazione delle spese
Art. 18 - Specificazione delle spese ai fini della
gestione e della rendicontazione
Art. 19 - Fondo di riserva
Art. 20 - Assestamento e variazioni di bilancio
Art. 21 - Scritture contabili
CAPO III - Programmi di attivita'
Art. 22 - Programmi annuali di attivita'
Art. 23 - Modifiche dei programmi
Art. 24 - Controllo dei programmi
CAPO IV - Gestione del bilancio
Sezione I - Entrate
Art. 25 - Fasi delle entrate
Art. 26 - Accertamento
Art. 27 - Riscossione e versamento
Art. 28 - Contenuto delle reversali
Art. 29 - Residui attivi
Sezione II - Spese
Art. 30 - Fasi della spesa
Art. 31 - Impegni di spesa
Art. 32 - Competenza per l'assunzione di impegni
Art. 33 - Procedimento per l'assunzione di impegni
Art. 34 - Cancellazione o riduzione degli impegni di spesa
Art. 35 - Liquidazione delle spese
Art. 36 - Richiesta di emissione del titolo di pagamento
Art. 37 - Ordinazione e pagamento delle spese
Art. 38 - Estinzione dei titoli di pagamento
Art. 39 - Modalita' di effettuazione dei pagamenti
Art. 40 - Residui passivi
Art. 41 - Impegno e liquidazione delle spese in economia
CAPO V - Spese di rappresentanza e altre iniziative
Art. 42 - Spese di rappresentanza
Art. 43 - Spese per la partecipazione o l'organizzazione
di convegni
CAPO VI - Tesoreria
Art. 44 - Servizio di tesoreria del Consiglio regionale
Art. 45 - Controlli sulla gestione della tesoreria
CAPO VII - Rendiconto
Art. 46 - Rendiconto del Consiglio
Art. 47 - Conto finanziario
Art. 48 - Conto del patrimonio
TITOLO III - ATTIVITA' CONTRATTUALE
CAPO I - Norme generali
Art. 49 - Ambito di applicazione
Art. 50 - Scelta del contraente
Art. 51 - Cause di esclusione dalle gare
Art. 52 - Bandi di gara
Art. 53 - Documentazione
Art. 54 - Requisiti di partecipazione
Art. 55 - Criteri di aggiudicazione
Art. 56 - Attuazione dei programmi per l'acquisizione di
beni e servizi
CAPO II - Svolgimento delle gare e contratti
Art. 57 - Criterio del prezzo piu' basso
Art. 58 - Criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa
Art. 59 - Aggiudicazione definitiva
Art. 60 - Trattativa privata
Art. 61 - Gara ufficiosa o informale
Art. 62 - Indagini di mercato
Art. 63 - Stipulazione dei contratti
Art. 64 - Condizioni contrattuali
Art. 65 - Durata e termini del contratto
Art. 66 - Proroga e rinnovo
Art. 67 - Verifica di conformita' TITOLO IV - AFFIDAMENTI
IN ECONOMIA E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Art. 68 - Funzioni della struttura competente
CAPO I - Affidamenti in economia
Art. 69 - Spese in economia
Art. 70 - Autorizzazione per le spese in economia
Art. 71 - Modalita' di scelta del contraente
Art. 72 - Ordinazione e conclusione dei contratti
Art. 73 - Impegno, liquidazione e pagamento
Art. 74 - Cassa economale
Art. 75 - Pagamenti ed introiti tramite la cassa economale
Art. 76 - Cassa economale periferica della struttura del
Difensore civico
Art. 77 - Modalita' di pagamento tramite la cassa
economale
Art. 78 - Quietanza dell'ordine di pagamento
Art. 79 - Anticipazioni di cassa
Art. 80 - Scritture della cassa economale
Art. 81 - Passaggio di gestione
Art. 82 - Elenco dei fornitori
Art. 83 - Iscrizione e aggiornamento
Art. 84 - Esclusione o cancellazione dall'elenco
Art. 85 - Scelta dei soggetti da interpellare
CAPO II - Gestione del patrimonio
Art. 86 - Beni mobili del Consiglio
Art. 87 - Classificazione dei beni mobili
Art. 88 - Scritture inventariali comuni
Art. 89 - Registro degli oggetti fragili, di facile
consumo e di modico valore
Art. 90 - Targhettatura e contrassegno dei beni mobili
Art. 91 - Rendiconto annuale
Art. 92 - Aggiornamento dell'inventario
Art. 93 - Scarico di beni mobili inventariati
Art. 94 - Perdite e deterioramenti
Art. 95 - Beni di terzi
Art. 96 - Gestione del magazzino
TITOLO V - CONTROLLI INTERNI
Art. 97 - Principi del controllo interno
Art. 98 - Controllo di gestione
Art. 99 - Controllo di regolarita' amministrativa e
contabile
Art. 100 - Vigilanza sulla cassa economale e sulla tenuta
degli inventari
Art. 101 - Responsabilita'
TITOLO VI - NORME FINALI
Art. 102 - Entrata in vigore
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Autonomia del Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale ha autonomia amministrativa e contabile e
la esercita nei limiti stabiliti dallo Statuto regionale e secondo
quanto previsto dall'articolo 68 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40,
recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4".
2. Nell'ambito del bilancio della Regione, il Consiglio regionale
dispone di un bilancio autonomo che amministra secondo le
disposizioni del presente regolamento.
3. I controlli sulla gestione del bilancio del Consiglio si
realizzano all'interno del Consiglio stesso.
Art. 2
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento:
a) definisce principi e procedure per la gestione e il controllo
delle risorse finanziarie di spettanza del Consiglio regionale, ai
sensi della vigente legislazione regionale;
b) stabilisce le regole e le metodologie per l'amministrazione del
patrimonio e l'esercizio dell'attivita' contrattuale del Consiglio
regionale, in coerenza con le disposizioni generali nazionali e
regionali vigenti;
c) detta i principi per la disciplina dei controlli interni.
Art. 3
Competenze
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito
dell'autonomia stabilita dallo Statuto e secondo le linee di
attivita' recate dalla relazione previsionale e programmatica di cui
all'articolo 9, definisce gli obiettivi ed approva i programmi, detta
le conseguenti direttive e verifica i risultati della gestione
amministrativa, l'attuazione dei programmi e la rispondenza
dell'attivita' svolta alle direttive impartite.
2. I provvedimenti relativi alla gestione delle risorse ed
all'attuazione dei programmi competono ai dirigenti del Consiglio
regionale, ai sensi della legislazione vigente ed in conformita' a
quanto previsto dal presente regolamento.
3. I dirigenti sono direttamente responsabili della realizzazione
degli obiettivi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza e della
rispondenza dell'attivita' svolta alle direttive ricevute.
TITOLO II
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Art. 4
Strumenti della programmazione
1. Costituiscono strumenti della programmazione finanziaria del
Consiglio regionale:
a) il bilancio pluriennale;
b) il bilancio annuale di previsione e la relazione previsionale e
programmatica.
2. L'Ufficio di Presidenza da' attuazione al bilancio secondo il
metodo di programmazione delle attivita'.
CAPO I
Bilancio pluriennale
Art. 5
Bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale ha durata non superiore al triennio ed e'
allegato al bilancio annuale di previsione per l'approvazione da
parte del Consiglio regionale.
2. Il bilancio pluriennale e' redatto in termini di competenza. Esso
rappresenta il quadro delle risorse che il Consiglio prevede di
acquisire e di impiegare nel periodo considerato, in base a norme di
legge e secondo le linee programmatiche stabilite dall'Ufficio di
Presidenza.
3. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a
riscuotere le entrate ne' ad eseguire le spese in esso contemplate.
Il bilancio pluriennale e' aggiornato annualmente.
Art. 6
Quantificazione delle entrate e delle spese
1. Nel bilancio pluriennale le entrate sono quantificate sulla base
delle risorse di spettanza del Consiglio, ai sensi dell'articolo 68,
comma 3 della L.R. n. 40 del 2001.
2. Nel bilancio pluriennale sono indicate le spese conseguenti
all'applicazione di norme vigenti, tenendo conto per le spese del
personale dell'applicazione degli accordi sindacali raggiunti. Sono
altresi' indicate le spese necessarie per l'ordinario funzionamento
degli organi e delle strutture consiliari, nonche' le spese
dipendenti da nuovi interventi legislativi o da iniziative previste
nella relazione programmatica, con riferimento ad esigenze funzionali
e ad obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si
riferisce il bilancio.
Art. 7
Struttura del bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale e' composto:
a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle spese;
c) dal quadro riassuntivo.
2. Le entrate e le spese sono classificate nel rispettivo stato di
previsione secondo lo schema adottato per la classificazione nel
bilancio annuale di previsione, a norma dell'articolo 11.
3. Per ogni ripartizione della entrata e della spesa e' distintamente
indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale,
la quota di ogni entrata e di ogni spesa relativa al primo esercizio
e, anche globalmente, la quota relativa ai successivi esercizi del
periodo considerato.
4. Il quadro riassuntivo di cui alla lettera c) del comma 1
rappresenta per le entrate e per le spese il riepilogo per titoli.
CPO II
Bilancio annuale di previsione
Art. 8
Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario del Consiglio ha la durata di un anno e
coincide con l'anno solare.
Art. 9
Approvazione del bilancio di previsione
1. Il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale del
Consiglio regionale sono approvati dal Consiglio, almeno trenta
giorni prima del termine stabilito per la presentazione al Consiglio
del bilancio di previsione della Regione.
2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio
preventivo e di bilancio pluriennale, unitamente al documento di cui
all'articolo 11, comma 6 ed alla relazione previsionale e
programmatica, e lo presenta al Consiglio per l'approvazione.
3. La relazione previsionale e programmatica individua le linee di
attivita' per l'esercizio di riferimento, illustra le iniziative da
sviluppare e gli obiettivi da raggiungere, anche con riferimento alle
finalita' del bilancio pluriennale, e definisce i criteri per la
formulazione delle previsioni di spesa.
Art. 10
Formazione del bilancio di previsione
1. Ai fini della predisposizione del bilancio, della relazione
programmatica e dei programmi di cui all'articolo 22, i dirigenti
responsabili delle strutture consiliari, ciascuno per il proprio
ambito di competenza, elaborano e trasmettono al direttore generale,
entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione in cui sono
proposte le iniziative di spesa previste per l'anno di riferimento
del bilancio e stimati i relativi fabbisogni finanziari, anche con
riferimento alla durata del bilancio pluriennale.
2. Il direttore generale coordina le proposte pervenute e le presenta
all'Ufficio di Presidenza per l'adozione della deliberazione di cui
all'articolo 9, comma 2.
3. Ai fini dell'iscrizione nel bilancio della Regione del
trasferimento di cui all'articolo 68, comma 3, lettera a) della L.R.
n. 40 del 2001, entro i dieci giorni successivi alla deliberazione
del bilancio del Consiglio, il Presidente del Consiglio comunica alla
Giunta l'ammontare del fabbisogno occorrente per l'esercizio di
riferimento, pari all'importo iscritto nel bilancio di previsione del
Consiglio, parte entrata.
Art. 11
Struttura del bilancio annuale di previsione
1. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di
competenza ed in termini di cassa.
2. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la
spesa, in unita' previsionali di base. Le contabilita' speciali, sia
nell'entrata sia nella spesa, sono articolate in capitoli e
rappresentate in un'unica unita' previsionale di base.
3. Per ogni unita' previsionale di base il bilancio indica:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura
dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle
spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio a cui il bilancio
si riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle
spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza
distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto
competenza.
4. Tra le entrate di cui alla lettera b) del comma 3 e' iscritto
l'eventuale saldo finanziario presunto al termine dell'esercizio
precedente.
5. Tra le entrate di cui alla lettera c) del comma 3 e' iscritto
l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio
dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
6. Al bilancio e' allegato un apposito documento nel quale le unita'
previsionali di base debbono essere distinte in capitoli ed eventuali
articoli ai fini della gestione e della rendicontazione.
7. Formano oggetto di specifica approvazione del Consiglio regionale
le previsioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5. Le contabilita'
speciali sono approvate nel loro complesso.
8. Il bilancio annuale e' composto:
a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle spese;
c) dal quadro riassuntivo e documenti allegati.
Art. 12
Stanziamenti di competenza e di cassa
1. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio
nella misura necessaria per lo svolgimento delle attivita' e degli
interventi che si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio di
competenza ad impegni di spesa a carico del medesimo.
2. Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella
misura necessaria per far fronte ai pagamenti che il Consiglio
prevede di dover effettuare nell'esercizio a seguito degli impegni
gia' assunti e dei nuovi impegni autorizzati per l'esercizio
medesimo.
Art. 13
Equilibrio tra entrate e spese
1. Il totale delle spese di cui e' autorizzato l'impegno
nell'esercizio di competenza deve coincidere con il totale delle
entrate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio.
2. Il totale dei pagamenti autorizzati non puo' essere superiore al
totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommato alla
presunta giacenza iniziale di cassa.
3. Tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle
spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.
Tutte le spese devono essere iscritte integralmente, senza essere
ridotte delle entrate correlative.
4. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio.
Art. 14
Esercizio provvisorio
e gestione provvisoria del bilancio
1. Gli impegni ed i pagamenti delle spese nel corso dell'esercizio
provvisorio e della gestione provvisoria del bilancio sono effettuati
secondo quanto disposto dagli articoli 17 e 18 della L.R. n. 40 del
2001.
Art. 15
Classificazione delle entrate
1. Le entrate del bilancio del Consiglio sono individuate
dall'articolo 68, comma 3 della L.R. n. 40 del 2001.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono rappresentate in unita'
previsionali di base ai fini dell'approvazione del bilancio da parte
del Consiglio regionale.
3. Le entrate indicate nel documento di cui all'articolo 11, comma 6
possono essere ripartite in titoli, funzioni e capitoli ai fini della
gestione e della rendicontazione. I capitoli costituiscono l'unita'
elementare del bilancio. Possono tuttavia essere suddivisi in
articoli in relazione all'esigenza di rappresentazioni piu'
analitiche.
4. Per ciascuna unita' previsionale di base, nonche' per ciascun
capitolo dell'entrata, devono essere indicati, oltre agli elementi di
cui all'articolo 11, comma 3, la numerazione progressiva, anche
discontinua, e la denominazione analitica.
Art. 16
Avanzo di amministrazione
1. L'Ufficio di Presidenza, in sede di bilancio di previsione e/o di
assestamento di bilancio, delibera sull'impiego della somma
costituente l'eventuale avanzo di amministrazione proveniente
dall'esercizio precedente.
Art. 17
Classificazione delle spese
1. L'unita' previsionale di base costituisce l'unita' elementare di
classificazione delle spese ed e' articolata nell'allegato di cui
all'articolo 11, comma 6.
2. Per ciascuna unita' previsionale di base di spesa devono essere
indicati, oltre agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, la
numerazione progressiva anche discontinua e la denominazione.
Art. 18
Specificazione delle spese
ai fini della gestione e della rendicontazione
1. Nell'ambito della classificazione di cui all'articolo 17, le spese
possono essere ripartite in titoli, funzioni e capitoli ai fini della
gestione e della rendicontazione. I capitoli costituiscono l'unita'
elementare di gestione della spesa. Possono tuttavia essere suddivisi
in articoli in relazione all'esigenza di rappresentazioni piu'
analitiche.
2. Per ciascun capitolo ed eventuale articolo di spesa debbono essere
indicati, oltre agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, la
numerazione progressiva anche discontinua e la denominazione
analitica degli oggetti.
Art. 19
Fondo di riserva
1. In bilancio e' iscritto il fondo di riserva per spese obbligatorie
e per l'eventuale integrazione degli stanziamenti per far fronte a
spese impreviste, aventi carattere di imprescindibilita' e di
improrogabilita'. Fra le spese obbligatorie figurano, comunque,
quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione
amministrativa a norma dell'articolo 60 della L.R. n. 40 del 2001 e
reclamati dai creditori.
2. L'ammontare del fondo di riserva e' determinato con riferimento
agli articoli 25, 26 e 27 della L.R. n. 40 del 2001.
3. Per le spese relative ai residui passivi perenti di cui al comma 1
puo' essere istituito per ogni capitolo apposito articolo.
Art. 20
Assestamento e variazioni di bilancio
1. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Ufficio di Presidenza delibera
il progetto di assestamento del bilancio e lo presenta al Consiglio
per l'approvazione, secondo le modalita' previste per l'approvazione
del bilancio di previsione. L'approvazione dell'assestamento di
bilancio non e' subordinata alla approvazione del rendiconto di cui
all'articolo 46.
2. L'Ufficio di Presidenza puo' effettuare con proprie deliberazioni
variazioni compensative tra capitoli della stessa unita' previsionale
di base, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza sia
per quanto concerne quelli di cassa.
Art. 21
Scritture contabili
1. Il sistema delle scritture contabili e' strutturato in modo da
consentire la rilevazione dell'attivita' amministrativa e gestionale
del Consiglio regionale, sotto l'aspetto finanziario, economico e
patrimoniale.
2. Le scritture finanziarie, tenute con sistemi informatici, devono
essere cronologiche e sistematiche e sono:
a) registro cronologico delle reversali e dei mandati di pagamento,
sul quale sono riportate tutte le operazioni di entrata e di uscita
del giorno in cui sono disposte;
b) partitario delle entrate e delle spese, sul quale si aprono tanti
conti quanti sono i capitoli di bilancio e quanti sono gli articoli
di uno stesso capitolo e si annotano tutte le operazioni di
prenotazione, di impegno, di spesa e di incasso.
3. La tenuta della contabilita' economica ed analitica e' finalizzata
alle rilevazioni dei costi per centri di responsabilita' e per centri
di costo, cosi' come individuati ad inizio di anno secondo le
necessita' evidenziate.
4. Le scritture contabili consistono in rilevazioni di partita doppia
per costi e ricavi, con utilizzo di un piano dei conti e di eventuali
rilevazioni extra contabili necessarie per l'attuazione del controllo
di gestione.
CAPO III
Programmi di attivita'
Art. 22
Programmi annuali di attivita'
1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'Ufficio di Presidenza
delibera i programmi di attivita' delle strutture consiliari per
l'esercizio successivo.
2. La deliberazione di cui al comma 1 e' predisposta dalla direzione
generale del Consiglio, sulla base delle proposte formulate dai
dirigenti responsabili delle strutture consiliari, ciascuno per il
proprio ambito di competenza.
3. I dirigenti dei servizi competenti in materia di bilancio e in
materia di contratti collaborano, ciascuno per la propria competenza,
con i dirigenti responsabili delle strutture consiliari per la
definizione del rispettivo programma di attivita'.
4. I programmi di attivita' indicano, per ciascun servizio, le
finalita' e gli obiettivi che si intendono perseguire, le azioni
richieste per il loro raggiungimento, le risorse finanziarie a tal
fine necessarie, determinate sulla base del bilancio di previsione
deliberato dal Consiglio.
5. I programmi sono predisposti con riferimento alle unita'
previsionali di base e ai capitoli ed eventuali articoli di bilancio.
Gli importi indicati devono essere determinati in relazione agli
stanziamenti, tenendo conto della necessita' di soddisfare eventuali
esigenze straordinarie, non prevedibili in fase di programmazione,
nonche' dei contratti in essere.
6. I programmi che prevedano l'acquisizione di beni e servizi
indicano le modalita' o la procedura di affidamento del contratto,
gli elementi quali-quantitativi e la stima degli importi nonche' i
tempi previsti per acquisire la disponibilita' del bene o servizio.
Art. 23
Modifiche dei programmi
1. L'Ufficio di Presidenza integra e modifica i programmi di cui al
precedente articolo, ogniqualvolta se ne presenti la necessita'.
2. Qualora sia necessario procedere ad acquisizioni non previste nei
programmi ma urgenti, necessarie al fine di non pregiudicare la
funzionalita' dei servizi, il direttore generale, su proposta del
dirigente del settore interessato, provvede motivatamente all'avvio
della procedura.
3. Nei casi di cui al comma 2, dell'avvio della procedura e' data
tempestiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza per la ratifica da
effettuare in occasione del primo atto successivo finalizzato
all'adeguamento dei programmi e, in mancanza, entro la fine
dell'esercizio finanziario.
Art. 24
Controllo dei programmi
1. I dirigenti responsabili delle strutture consiliari effettuano il
controllo dei rispettivi programmi, fornendo alla direzione generale,
con periodicita' almeno quadrimestrale, una relazione in merito allo
stato di attuazione degli stessi, segnalando eventuali scostamenti
rispetto ai tempi, agli obiettivi e agli indicatori definiti in sede
di predisposizione dei programmi.
2. Al fine dell'effettuazione del monitoraggio, i dirigenti si
avvalgono dei dati elaborati e forniti dalla struttura preposta al
controllo di gestione.
3. Periodicamente, e comunque entro il 30 settembre di ciascun anno,
i dirigenti responsabili delle strutture consiliari effettuano la
ricognizione delle somme assegnate e non utilizzate o non
utilizzabili per la realizzazione delle iniziative programmate, e
trasmettono le relative risultanze, opportunamente motivate, alla
direzione generale.
4. Entro il successivo 15 ottobre, il direttore generale sulla base
delle motivazioni fornite dai dirigenti responsabili, provvede alla
destinazione delle somme residue.
CAPO IV
Gestione del bilancio
Sezione I - Entrate
Art. 25
Fasi delle entrate
1. Le fasi di gestione delle entrate sono, nell'ordine,
l'accertamento, la riscossione e il versamento. Tali fasi possono
essere simultanee.
Art. 26
Accertamento
1. Le entrate sono accertate quando, in base alla legge, contratto o
altro titolo giuridicamente idoneo, sussista la certezza del credito
o della assegnazione, sia individuato il debitore e sia quantificata
la somma dovuta al Consiglio.
Art. 27
Riscossione e versamento
1. L'entrata e' riscossa quando il soggetto che vi e' tenuto ha
effettuato il pagamento del relativo importo, tramite il tesoriere od
altro ufficio a cio' autorizzato per legge o regolamento, e la
struttura competente in materia di bilancio ne ha avuto
comunicazione.
2. La riscossione delle entrate e' disposta mediante ordinativi
d'incasso a firma del dirigente responsabile della struttura
organizzativa competente in materia di bilancio o di un suo delegato,
secondo le disposizioni inerenti il servizio di tesoreria contenute
nel presente regolamento.
Art. 28
Contenuto delle reversali
1. La reversale emessa sui capitoli ed articoli in entrata, deve
contenere le seguenti indicazioni:
a) numero progressivo;
b) esercizio al quale si riferisce;
c) numero dell'unita' previsionale di base;
d) numero del capitolo di cassa;
e) numero del capitolo e dell'eventuale articolo di competenza o del
capitolo e dell'eventuale articolo dal quale proviene il residuo;
f) estremi di riferimento alla competenza o ai residui, con
l'indicazione dell'esercizio di provenienza;
g) indicazione del debitore e della causale del versamento;
h) importo della reversale in cifre e lettere;
i) data di emissione della reversale.
2. Con la stessa reversale non possono essere disposti versamenti
inerenti a piu' capitoli o articoli di bilancio o a piu' esercizi.
Art. 29
Residui attivi
1. Alla determinazione, al mantenimento ed alla eliminazione dei
residui attivi si provvede in conformita' con le norme di cui
all'articolo 45 della L.R. n. 40 del 2001.
Sezione II - Spese
Art. 30
Fasi della spesa
1. Sono spese del Consiglio regionale quelle cui si deve provvedere a
carico del bilancio del Consiglio regionale a norma di leggi,
decreti, regolamenti od altri atti, costituenti titolo valido di
impegno, ai sensi del presente regolamento.
2. Le fasi di gestione delle spese sono, nell'ordine: l'impegno, la
liquidazione, l'ordinazione e il pagamento. Tali fasi possono essere,
anche parzialmente, simultanee.
Art. 31
Impegni di spesa
1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le
somme dovute dal Consiglio, in base alla legge, a contratto o ad
altro titolo, a creditori determinati o determinabili sempre che la
relativa obbligazione si perfezioni entro il termine dell'esercizio.
2. L'accertamento di somme in entrata sui capitoli delle contabilita'
speciali genera un impegno, per pari importo, nei corrispondenti
capitoli della spesa.
3. Con l'approvazione del bilancio annuale di previsione e delle
successive variazioni e senza la necessita' di ulteriori atti,
costituiscono impegni di spesa le somme stanziate sui capitoli
relativi:
a) alle indennita' dei componenti il Consiglio regionale;
b) alle spese per il trattamento economico e per gli oneri accessori
per il personale dipendente.
Art. 32
Competenza per l'assunzione di impegni
1. Gli impegni di spesa sono assunti con atti dell'Ufficio di
Presidenza, nei casi stabiliti dalla legge e dal presente
regolamento, o dei dirigenti, nei limiti degli stanziamenti di
bilancio e in base ai provvedimenti di organizzazione e di
attribuzione delle funzioni.
2. I dirigenti esprimono parere preventivo di regolarita'
amministrativa e contabile sulle proposte di atti dell'Ufficio di
Presidenza.
3. Il direttore generale del Consiglio attribuisce ai dirigenti
responsabili delle strutture organizzative la gestione dei programmi
di competenza, determina l'ammontare delle risorse loro assegnate al
fine dell'attuazione dei programmi stessi e conferisce il connesso
esercizio dei poteri di spesa.
4. I dirigenti, in relazione ai propri atti di impegno e a quelli
assunti direttamente dall'Ufficio di Presidenza, sono responsabili,
secondo le rispettive attribuzioni:
a) della legalita' della spesa e dei criteri economici di buona
gestione della spesa;
b) della completezza, regolarita' e sussistenza della documentazione
richiamata nell'atto amministrativo o ad esso allegata;
c) delle procedure disposte in ottemperanza alle disposizioni
legislative.
Art. 33
Procedimento per l'assunzione di impegni
1. L'atto di impegno deve indicare:
a) il soggetto creditore o gli elementi idonei ad identificarlo;
b) l'ammontare della somma dovuta;
c) la scadenza dell'obbligazione;
d) il capitolo ed eventuale articolo di spesa al quale la stessa e'
da imputare, nonche' il numero dell'azione del piano programma.
2. Gli atti di cui al comma 1, prima della loro formale adozione,
devono essere trasmessi alla struttura organizzativa competente in
materia di bilancio, con l'eventuale relativa documentazione, per la
registrazione del relativo impegno.
3. La struttura organizzativa di cui al comma 2 effettua le verifiche
di cui al comma 5, provvede alla registrazione della prenotazione
d'impegno e restituisce l'atto al dirigente proponente, ai fini della
formale adozione.
4. Qualora la struttura organizzativa di cui al comma 2 riscontri
irregolarita' od errori negli atti sottoposti a verifica, provvede,
ove possibile, d'ufficio alla rimozione delle irregolarita' ed alla
correzione degli errori, dandone comunicazione al dirigente
proponente. In ogni altro caso essa indica alla struttura proponente
le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto.
5. Gli atti sono restituiti senza la registrazione dell'impegno e con
l'indicazione delle iniziative da assumere per la regolarizzazione,
nei seguenti casi:
a) quando si rileva l'insufficienza di disponibilita' finanziaria a
copertura della spesa;
b) quando si rileva erronea imputazione della spesa;
c) quando si rileva la mancata corrispondenza all'azione del
programma di attivita';
d) quando si rileva l'assenza dei requisiti idonei per l'assunzione
dell'impegno;
e) quando si rileva la non corretta applicazione della normativa in
materia fiscale e tributaria.
6. Alla struttura organizzativa di cui al comma 2 e' data tempestiva
comunicazione dell'adozione dell'atto di impegno per la
trasformazione della prenotazione di impegno in impegno definitivo
nonche' dell'eventuale mancata adozione per la cancellazione della
registrazione.
7. I dirigenti sono tenuti a trasmettere alla struttura organizzativa
di cui al comma 2, per le occorrenti annotazioni contabili, qualsiasi
atto successivo che abbia attinenza con gli impegni assunti.
8. Gli impegni relativi a spese derivanti da procedure di gara sono
contabilmente assunti in sede di aggiudicazione dal dirigente che
approva l'esito della gara, nei limiti dell'importo autorizzato.
Art. 34
Cancellazione o riduzione degli impegni di spesa
1. Quando l'obbligazione in base alla quale e' stato assunto
l'impegno venga a cessare o a ridursi per qualsiasi causa, il
direttore generale o il dirigente competente per materia provvede con
proprio atto alla cancellazione o alla riduzione dell'impegno
medesimo. Il provvedimento e' trasmesso tempestivamente alla
struttura organizzativa di cui all'articolo 33, comma 2 per la
registrazione nelle scritture contabili.
Art. 35
Liquidazione delle spese
1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di
spesa e consiste nella determinazione del creditore e dell'esatto
ammontare della somma da pagare ed e' disposta sulla base di
documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore.
2. L'atto di liquidazione deve in ogni caso riportare:
a) l'esatta e completa indicazione del creditore o dei creditori;
b) la somma dovuta;
c) gli estremi del provvedimento di impegno e l'attestazione della
sua esecutivita';
d) il capitolo ed articolo al quale la spesa e' da imputare;
e) l'eventuale differenza in meno rispetto alla somma impegnata e la
disposizione della riduzione dell'impegno per somme eccedenti quelle
liquidate.
3. La liquidazione e' effettuata dai dirigenti con atti formali,
formati in collaborazione con la struttura organizzativa competente
in materia di bilancio, fermo restando quanto previsto dall'articolo
37.
4. Il dirigente che effettua la liquidazione si assume la
responsabilita' in ordine:
a) all'accertamento delle condizioni che rendono certa, liquida ed
esigibile la spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei presupposti
necessari alla liquidazione in base alla legge, all'atto di impegno,
al contratto ed agli atti successivi all'impegno medesimo;
b) alla congruita' della spesa da liquidare con la somma impegnata;
c) alla corretta applicazione della normativa fiscale e
previdenziale;
d) all'accertamento della disponibilita' della somma impegnata;
e) alla completezza, sussistenza e regolarita' della documentazione
richiamata nell'atto di liquidazione o ad esso allegata.
Art. 36
Richiesta di emissione del titolo di pagamento
1. L'emissione del titolo di pagamento e' richiesta alla struttura
organizzativa competente in materia di bilancio dai soggetti
competenti sulla base dell'atto di liquidazione. Alla richiesta deve
essere unita la documentazione giustificativa della spesa.
Art. 37
Ordinazione e pagamento delle spese
1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita al tesoriere
di provvedere al pagamento delle spese ed e' disposta a mezzo di
mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento
erogabili con assegni, ordinativi o buoni di prelievo, nonche' di
ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti.
2. I titoli di spesa di cui al comma 1 sono firmati dal dirigente
della struttura organizzativa competente in materia di bilancio o da
suo delegato.
3. Prima di emettere i titoli di spesa di cui al comma 1, deve essere
verificata dalla struttura organizzativa preposta al bilancio la
causa legale del pagamento e l'intervenuta liquidazione a norma
dell'articolo 35. Deve essere altresi' riscontrato che la somma da
pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa e
dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia
correttamente ascritta al conto della competenza od al conto dei
residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.
4. Sul mandato dovranno essere indicati:
a) numero progressivo;
b) esercizio al quale si riferisce;
c) numero dell'unita' previsionale di base;
d) numero del capitolo di cassa;
e) numero del capitolo e dell'eventuale articolo di competenza o del
capitolo e dell'eventuale articolo dal quale proviene il residuo;
f) estremi di riferimento alla competenza o ai residui, con
l'indicazione dell'esercizio di provenienza;
g) indicazione del beneficiario, delle modalita' e della causale del
pagamento. Nel caso di mandato collettivo tali elementi potranno
essere indicati in un apposito intercalare allegato al mandato stesso
unitamente all'indicazione, per ogni beneficiario, dei singoli
pagamenti;
h) importo del mandato in cifre e lettere;
i) riferimento agli atti amministrativi che hanno dato origine al
mandato;
l) data di emissione del mandato.
5. Con lo stesso mandato non possono essere disposti pagamenti
inerenti a piu' capitoli o articoli di bilancio o a piu' esercizi.
Art. 38
Estinzione dei titoli di pagamento
1. Il tesoriere del Consiglio estingue i mandati e provvede alla loro
restituzione alla struttura organizzativa competente in materia di
bilancio in conformita' alle disposizioni della convenzione per
l'affidamento del servizio medesimo.
Art. 39
Modalita' di effettuazione dei pagamenti
1. I pagamenti di qualsiasi spesa, fatto salvi quelli effettuati
dalla cassa economale, devono essere eseguiti esclusivamente dal
tesoriere regionale sulla base dei titoli di spesa previsti
dall'articolo 37.
Art. 40
Residui passivi
1. Alla determinazione, al mantenimento ed alla eliminazione dei
residui passivi si provvede in conformita' con le norme di cui agli
articoli 60 e 61 della L.R. n. 40 del 2001.
Art. 41
Impegno e liquidazione delle spese in economia
1. L'impegno e la liquidazione delle spese in economia disciplinate
dal presente regolamento vengono effettuati secondo le disposizioni
recate dall'articolo 73.
CAPO V
Spese di rappresentanza e altre iniziative
Art. 42
Spese di rappresentanza
1. Sono da considerarsi spese di rappresentanza tutte le spese
funzionali all'immagine esterna del Consiglio regionale, come
definite dall'articolo 1, comma 1 della L.R. 22 gennaio 1997, n. 5.
2. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza spese
estranee alle esigenze inerenti la carica rivestita e comunque non
attinenti alle funzioni istituzionali e rappresentative del Consiglio
e dei suoi organi.
3. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, ripartisce ed
impegna importi di spesa globale per l'intero esercizio, da riservare
alle spese di rappresentanza dei membri dell'Ufficio di Presidenza e
dei Presidenti delle Commissioni consiliari.
4. I pagamenti su tali importi avvengono sulla base della richiesta
dell'interessato, cui compete curare e conservare la documentazione
concernente le spese sostenute.
5. Le spese di rappresentanza del Consiglio sono deliberate
dall'Ufficio di Presidenza ed impegnate dal dirigente competente. Le
spese sono gestite, di norma, con procedure in economia e sono
ordinate per mezzo di buoni di ordinazione a firma del dirigente
competente per materia. La liquidazione e il pagamento avvengono con
le modalita' di cui all'articolo 73, comma 3, lettera a) del presente
regolamento.
Art. 43
Spese per la partecipazione
o l'organizzazione di convegni
1. Le spese per la partecipazione o l'organizzazione di convegni,
congressi, seminari e manifestazioni varie sono deliberate
dall'Ufficio di Presidenza ed impegnate dai dirigenti competenti.
Esse sono gestite mediante procedure in economia senza limiti di
importo e sono ordinate per mezzo di buoni di ordinazione a firma del
dirigente competente per materia. La liquidazione e il pagamento
avvengono con le modalita' di cui all'articolo 73, comma 3, in
relazione all'ammontare delle spese stesse.
2. Nel caso in cui le spese di cui al comma 1 risultino
complessivamente superiori all'importo autorizzato dall'Ufficio di
Presidenza, per le singole manifestazioni, il direttore generale
impegna la maggiore spesa, dandone informazione all'Ufficio di
Presidenza.
CAPO VI
Tesoreria
Art. 44
Servizio di tesoreria del Consiglio regionale
1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni
riguardanti la gestione finanziaria del Consiglio regionale con
riferimento alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese
e ad altri adempimenti previsti da disposizioni legislative e
convenzionali.
2. L'Ufficio di Presidenza puo' affidare il servizio di tesoreria del
Consiglio regionale allo stesso istituto individuato dalla Giunta, ai
sensi dell'articolo 62 della L.R. n.40 del 2001.
3. Qualora non intenda avvalersi della facolta' di cui al comma 2,
l'Ufficio di Presidenza affida il servizio medesimo mediante
licitazione privata, approvando il bando di gara, il capitolato
d'oneri e, dopo l'espletamento della gara, la convenzione da
stipulare con l'istituto di credito affidatario.
4. L'istituto di credito selezionato, oltre alla propria
denominazione ufficiale e per gli atti e i rapporti attinenti al
servizio, assume l'appellativo di "tesoriere del Consiglio
regionale".
5. I fondi di cui all'articolo 68, comma 3, lettera a) della L.R. n.
40 del 2001, iscritti nel bilancio, sono messi a disposizione del
Consiglio regionale globalmente, attraverso ordini di pagamento
estinguibili mediante accreditamento in apposito conto corrente
aperto presso il tesoriere del Consiglio regionale.
6. Gli interessi maturati sul conto di tesoreria sono introitati sul
bilancio del Consiglio regionale, parte entrata, e costituiscono
entrata propria del Consiglio.
7. La durata della convenzione di tesoreria non puo' superare il
termine di un anno oltre la normale scadenza della legislatura in
corso alla data di stipulazione. La convenzione puo' tuttavia essere
rinnovata.
Art. 45
Controlli sulla gestione della tesoreria
1. La convenzione che disciplina il servizio di tesoreria detta norme
atte a consentire alla struttura preposta il controllo sulla
gestione. La convenzione regola inoltre la responsabilita' del
tesoriere del Consiglio regionale.
CAPO VII
Rendiconto
Art. 46
Rendiconto del Consiglio
1. I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono
dimostrati nel rendiconto generale del Consiglio.
2. Il rendiconto generale, predisposto dalla struttura organizzativa
competente in materia di bilancio, e' presentato dall'Ufficio di
Presidenza al riscontro della competente Commissione consiliare entro
il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario
cui si riferisce.
3. Il rendiconto, corredato dal parere della Commissione di cui al
comma 2, e' presentato dall'Ufficio di Presidenza all'approvazione
del Consiglio. Al rendiconto sono allegati gli elenchi di cui
all'articolo 4 della L.R. n. 5 del 1997.
4. Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo
alla gestione del bilancio ed il conto del patrimonio.
5. Al rendiconto generale e' premessa una relazione generale
illustrativa dei dati consuntivi, relativi sia al conto finanziario
che al conto del patrimonio. Alla relazione sono allegate le
risultanze economiche e analitiche derivate dal controllo di gestione
ed il rapporto annuale elaborato dalla struttura incaricata del
controllo di regolarita' amministrativa e contabile, di cui al Titolo
V del presente regolamento.
Art. 47
Conto finanziario
1. Il conto finanziario espone le risultanze della gestione delle
entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di
previsione.
2. Per ciascuna unita' previsionale di base e per ciascun capitolo ed
articolo di entrata del bilancio il conto finanziario espone
nell'ordine:
a) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio
cui il conto si riferisce;
b) le previsioni finali di competenza;
c) le previsioni finali di cassa;
d) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;
e) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
f) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
g) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate
nell'esercizio;
h) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;
i) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle
previsioni di competenza;
l) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate
rispetto alle previsioni di cassa;
m) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio
dell'esercizio, ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonche' dei
residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;
n) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi
precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle
cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo
esercizio;
o) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;
p) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine
dell'esercizio.
3. Per ciascuna unita' previsionale di base e per ciascun capitolo ed
articolo di spesa del bilancio il conto finanziario espone
nell'ordine:
a) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio
dell'esercizio cui il conto si riferisce;
b) le previsioni finali di competenza;
c) le previsioni finali di cassa;
d) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
e) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
f) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;
g) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;
h) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti
di competenza;
i) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti
di cassa;
l) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio
dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo,
nonche' dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;
m) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi
precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle
cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo
esercizio;
n) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso
dell'esercizio;
o) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine
dell'esercizio.
Art. 48
Conto del patrimonio
1. Il conto del patrimonio deve indicare, in termini di valori
aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si
riferisce, i beni di proprieta'.
2. Il conto del patrimonio e' trasmesso alla Giunta regionale.
TITOLO III
ATTIVITA' CONTRATTUALE
CAPO I
Norme generali
Art. 49
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente Titolo disciplinano le procedure per
l'esercizio dell'attivita' contrattuale del Consiglio regionale
finalizzata all'acquisizione di beni e servizi, di cui all'articolo 2
della L.R. 25 febbraio 2000, n. 9.
2. Le disposizioni si applicano:
a) alle forniture e servizi il cui valore di stima sia inferiore a
quello previsto per l'applicazione delle disposizioni dell'Unione
Europea;
b) alle forniture e servizi di valore pari o superiore a quello di
cui alla lettera a), relativamente a fattispecie non regolate da
disposizioni dell'Unione Europea o alle quali tali disposizioni non
si applichino;
c) alle fattispecie regolate da disposizioni dell'Unione Europea
purche' non siano in contrasto con esse.
3. Tutti gli importi indicati nel presente Titolo si intendono al
netto di imposte ed oneri fiscali.
Art. 50
Scelta del contraente
1. I contratti per l'acquisizione di beni e servizi sono affidati con
una delle seguenti procedure:
a) asta pubblica (procedura aperta);
b) licitazione privata e appalto-concorso (procedure ristrette);
c) trattativa privata (procedura negoziata), con o senza
pubblicazione di un bando;
d) in economia, nei casi previsti all'articolo 69 del presente
regolamento.
2. Si intende per:
a) asta pubblica, la procedura in cui ogni soggetto in possesso dei
requisiti richiesti dal bando di gara puo' presentare offerta;
b) licitazione privata, la procedura a cui partecipano soltanto i
soggetti invitati dall'Amministrazione, previa pubblicazione di un
bando di gara;
c) appalto concorso, la procedura a cui partecipano soltanto i
soggetti invitati dall'Amministrazione per forniture o servizi di
particolare complessita' tecnica, scientifica o di particolare pregio
artistico ed in cui il progetto tecnico della fornitura o del
servizio e' redatto dalle imprese concorrenti in base alle
caratteristiche di massima prestabilite nel capitolato speciale;
d) trattativa privata, la procedura in cui l'Amministrazione consulta
soggetti di propria scelta e negozia con uno o piu' di essi i termini
del contratto.
Art. 51
Cause di esclusione dalle gare
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti che si
trovino in una delle situazioni previste dall'articolo 12 del DLgs 17
marzo 1995, n. 157 e dall'articolo 11 del DLgs 24 luglio 1992, n.
358, e loro successive modifiche.
2. Sono inoltre esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti:
a) che non sono in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei
disabili;
b) che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di
cui all'articolo 2359 del Codice civile;
c) che si trovino in qualsiasi altra situazione prevista dalla legge
come causa ostativa alla conclusione di contratti con la pubblica
Amministrazione.
3. Possono inoltre essere esclusi dalla partecipazione alle gare i
soggetti che abbiano commesso gravi inadempienze contrattuali nei
confronti dell'Amministrazione, nel corso dei tre anni precedenti
l'avvio della procedura, accertate con atto motivato del dirigente
responsabile dell'esecuzione del contratto al termine del
procedimento in contraddittorio con il contraente inadempiente.
Art. 52
Bandi di gara
1. I bandi di gara e gli avvisi di aggiudicazione sono pubblicati con
le modalita' previste dall'articolo 13 della L.R. n. 9 del 2000.
2. I bandi di gara relativi ad appalti di importo inferiore alla
soglia comunitaria e superiore a 100.000 Euro sono pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione e della loro pubblicazione e' dato
avviso su due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale ed uno a
diffusione regionale.
3. I bandi di gara contengono gli elementi essenziali previsti dalla
normativa vigente per le diverse procedure di aggiudicazione. Quando
si procede ad asta pubblica, il termine di presentazione delle
offerte non puo' essere inferiore a 20 giorni dalla data di
pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale.
4. Nel caso di licitazione privata, appalto concorso, trattativa
privata previa pubblicazione di un bando:
a) il termine entro il quale devono pervenire le domande di
partecipazione non puo' essere inferiore a 20 giorni dalla data di
pubblicazione del bando;
b) il termine per la spedizione degli inviti a presentare offerta non
puo' essere superiore a 60 giorni dalla data stabilita per la
presentazione delle domande di partecipazione;
c) il termine entro il quale presentare le offerte non puo' essere
inferiore a 20 giorni dalla data di spedizione della lettera invito.
5. Nei casi di motivata urgenza, i termini di cui al comma 4 possono
essere ridotti in misura non inferiore alla meta'.
Art. 53
Documentazione
1. La documentazione di gara e' costituita dal bando di gara, dal
capitolato speciale, dal disciplinare di gara integrativo del bando,
nel caso di asta pubblica, e dalla lettera invito, nel caso di
licitazione privata o appalto concorso.
2. Il capitolato speciale determina l'oggetto del servizio o della
fornitura, le caratteristiche tecnico-merceologiche, il termine e il
luogo della prestazione, le modalita' di esecuzione del contratto,
gli oneri a carico del fornitore ed ogni altra clausola contrattuale
necessaria.
3. Il disciplinare di gara e la lettera invito indicano il termine e
le modalita' di presentazione e di formazione dell'offerta, la
documentazione eventualmente richiesta a corredo dell'offerta, le
irregolarita' comportanti l'esclusione dalla procedura di
affidamento, le modalita' di svolgimento della gara, i criteri di
aggiudicazione, gli adempimenti propedeutici alla stipulazione del
contratto, l'indicazione degli uffici dell'ente e delle persone a cui
richiedere informazioni.
4. La struttura organizzativa competente puo' predisporre ed allegare
alla documentazione di gara schemi di offerta, al fine di
semplificare e uniformare la predisposizione dell'offerta stessa, nel
rispetto dei principi di imparzialita' e di buon andamento
dell'azione amministrativa.
5. Le istanze di partecipazione e le offerte dei concorrenti devono
pervenire alla struttura consiliare competente, con le modalita'
precisate nella lettera invito o nel disciplinare di gara. Per le
offerte inoltrate attraverso il servizio postale, per il termine di
arrivo si fa riferimento alla data di partenza del plico
raccomandato.
6. La documentazione di gara puo' contenere o fare riferimento a
norme recate dalla L.R. n. 9 del 2000 e dalla legge statale
relativamente ad istituti non disciplinati nel presente Titolo.
Art. 54
Requisiti di partecipazione
1. Il bando di gara puo' definire requisiti minimi di capacita'
tecnica ed economico-finanziaria necessari per la partecipazione alla
gara, in relazione all'oggetto del contratto.
2. Alla documentazione di gara possono essere allegati schede di
rilevazione, anche sotto forma di dichiarazioni sostitutive, in
conformita' alla vigente normativa in materia di semplificazione
della documentazione amministrativa, utilizzabili dai concorrenti per
l'attestazione della mancanza di cause di esclusione dalle procedure
di gara e del possesso dei requisiti d'ordine giuridico, di capacita'
tecnica ed economico-finanziaria eventualmente richiesti dall'ente.
3. La verifica dei requisiti dichiarati viene effettuata nei
confronti del concorrente aggiudicatario provvisorio della gara che,
nel termine fissato, deve produrre i documenti che non possono essere
acquisiti d'ufficio.
4. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, la documentazione di gara puo'
prevedere, per motivate esigenze di economia procedimentale, la
facolta' di effettuare le verifiche di cui al comma 3 prima della
valutazione delle offerte.
5. L'Amministrazione si riserva la facolta', in qualsiasi fase delle
procedure, di richiedere chiarimenti e integrazioni sul contenuto di
documenti, certificati e dichiarazioni presentate, nonche' di
disporre accertamenti d'ufficio in merito al possesso dei requisiti
dichiarati.
Art. 55
Criteri di aggiudicazione
1. I contratti conclusi a seguito di asta pubblica, licitazione
privata, trattativa privata sono aggiudicati con il criterio del
prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
qualora siano valutati altri elementi, oltre al prezzo.
2. I contratti conclusi a seguito di appalto concorso sono sempre
aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa.
3. I contratti in economia sono affidati, di norma, con il criterio
del prezzo piu' basso. Qualora, per la specialita' della fornitura o
del servizio, si tenga conto anche di altri elementi, il soggetto che
ordina l'affidamento deve motivare in ordine alla convenienza e alla
congruita' dell'offerta prescelta.
4. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa il bando di gara e il disciplinare di
gara o la lettera invito precisano gli elementi oggetto di
valutazione in ordine decrescente di importanza ed eventualmente i
rispettivi punteggi, qualora tale competenza non sia attribuita alla
commissione di valutazione.
Art. 56
Attuazione dei programmi
per l'acquisizione di beni e servizi
1. Il dirigente competente in materia di contratti, sulla base dei
programmi definiti ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento
e su formale richiesta del dirigente responsabile dell'iniziativa di
spesa, nella cui competenza ricade per materia l'oggetto del
contratto, provvede:
a) all'indizione della gara pubblica, approvando il relativo bando,
il disciplinare di gara o la lettera invito e il capitolato speciale
d'appalto, o all'espletamento della trattativa privata, nel caso di
gara ufficiosa di cui all'articolo 61;
b) all'ammissione delle imprese a partecipare alla gara, quando si
procede tramite licitazione privata, appalto concorso, trattativa
privata con pubblicazione del bando;
c) all'approvazione dei risultati della gara;
d) alla eventuale registrazione del contratto, quando stipulato,
secondo le vigenti disposizioni in materia di imposta di registro.
2. Il dirigente competente in materia di contratti e' responsabile
del procedimento relativamente alla fase di formazione del contratto.
3. Il direttore generale, per particolari oggetti contrattuali, puo'
direttamente assumere le competenze indicate al comma 1, lettere a),
b) e c).
4. Il dirigente responsabile dell'iniziativa di spesa nella cui
competenza ricade, per materia, l'oggetto del contratto, e'
qualificato, ai fini del presente regolamento, responsabile
dell'esecuzione del contratto.
5. Il dirigente di cui al comma 4 provvede:
a) ad avanzare formale richiesta di attivazione della procedura
precisando: 1) le caratteristiche dei beni o delle prestazioni
oggetto del contratto e la sua disciplina nonche', eventualmente, i
particolari requisiti di professionalita' e di capacita' tecnica che
le imprese concorrenti debbono possedere, ai fini della formazione
del bando di gara e del capitolato speciale; 2) l'importo previsto
dell'iniziativa di spesa, il corrispondente numero di azione
attribuito nel programma, il capitolo ed eventuale articolo di
bilancio, al fine dell'assunzione dell'impegno in sede di
approvazione dell'esito della gara;
b) a verificare l'esattezza e la puntualita' degli adempimenti
contrattuali;
c) ad adottare i provvedimenti necessari qualora siano emersi difetti
o irregolarita' nell'esecuzione delle prestazioni;
d) a liquidare la spesa contrattualmente impegnata, ai sensi
dell'articolo 35 del presente regolamento;
e) a segnalare al dirigente di cui al comma 1, allo scadere del
contratto, il regolare adempimento delle prestazioni, al fine dello
svincolo della cauzione definitiva, ove richiesta.
6. Qualora, ai sensi della normativa vigente, sia consentito
l'affidamento diretto delle forniture o dei servizi ad un determinato
fornitore, il dirigente nella cui competenza ricade, per materia,
l'oggetto del contratto, provvede direttamente all'adozione degli
atti, con l'assistenza, ove necessario, della struttura competente in
materia di contratti.
CAPO II
Svolgimento delle gare e contratti
Art. 57
Criterio del prezzo piu' basso
1. Nell'asta pubblica e nella licitazione privata con aggiudicazione
al prezzo piu' basso, il dirigente nella cui competenza ricade, per
materia, l'oggetto del contratto o altro dirigente designato dal
direttore generale, in qualita' di autorita' di gara, assistito da
due dipendenti del Consiglio regionale e da un funzionario in
qualita' di verbalizzante, procede, nel giorno e all'ora indicati nel
bando di gara o nella lettera invito, ad assumere la presidenza della
gara ed all'apertura delle buste in seduta pubblica.
2. In particolare, l'autorita' di gara procede:
a) all'esame dei plichi contenenti le offerte e la documentazione,
accertando la data di presentazione ed escludendo le offerte
pervenute oltre il termine stabilito nel bando di gara o nella
lettera invito;
b) alla loro apertura e alla verifica della validita' e completezza
dei documenti presentati;
c) all'apertura dei plichi contenenti le offerte delle imprese
ammesse e alla verifica della validita' e congruita' delle stesse;
d) alla individuazione dell'aggiudicatario provvisorio della gara,
mediante la formazione della graduatoria delle offerte, in ordine di
convenienza. A parita' di prezzo, la collocazione in graduatoria e'
decisa mediante sorteggio.
3. L'autorita' di gara appone la propria firma sulle offerte e su
tutti i documenti contenuti nei plichi pervenuti.
Art. 58
Criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
1. Nell'asta pubblica e nella licitazione privata con aggiudicazione
all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, nonche' nel caso di
appalto concorso, l'esame delle offerte e' effettuato da una
commissione di valutazione nominata dal direttore generale.
2. La commissione e' composta da tre a cinque membri, tra cui un
dirigente designato quale presidente, ed e' assistita da un
dipendente in qualita' di verbalizzante. Il ricorso ad esperti
esterni e' consentito esclusivamente in mancanza di personale interno
idoneo.
3. La commissione, in prima seduta, effettua le operazioni di cui
all'articolo 57, comma 2, lettere a) e b). Nel caso di asta pubblica
o licitazione privata, le operazioni si svolgono in seduta pubblica,
aperta ai rappresentanti delle imprese concorrenti. Tale modalita'
puo' applicarsi anche nel caso di appalto concorso.
4. I lavori della commissione si svolgono in seduta riservata.
Qualora nel bando o nella lettera invito non siano stabiliti i
punteggi o i giudizi attribuibili ai singoli elementi di valutazione,
vi provvede la commissione prima dell'apertura dei plichi contenenti
le offerte.
5. La commissione puo' delegare l'istruttoria delle offerte tecniche
a singoli suoi componenti, fermo restando che la valutazione ed il
giudizio dovranno essere effettuati in seduta plenaria. Puo' inoltre,
se necessario, richiedere alle imprese concorrenti chiarimenti o
specificazioni.
6. L'esito della valutazione delle offerte tecniche e' riportato in
apposito verbale, contenente una graduatoria di merito delle offerte
esaminate opportunamente motivata, sottoscritto da tutti i componenti
della commissione.
7. Nel caso di asta pubblica o di licitazione privata la commissione
procede in seduta pubblica alla lettura del verbale contenente la
graduatoria delle offerte tecniche e all'apertura delle offerte
economiche, attribuendo all'elemento prezzo il relativo punteggio,
determinato con i criteri indicati nella documentazione di gara.
8. Per l'appalto concorso, la commissione effettua in seduta
riservata una valutazione comparativa dei progetti presentati, sia
sotto l'aspetto tecnico funzionale sia sotto l'aspetto economico. Nel
verbale conclusivo dei lavori la Commissione propone all'organo
competente l'aggiudicazione a favore del progetto-offerta ritenuto
piu' rispondente alle finalita' della gara.
9. L'aggiudicazione provvisoria viene dichiarata nei confronti del
concorrente che consegue il maggior punteggio complessivo. In
presenza di offerte con identico punteggio, prevale l'offerta con il
punteggio tecnico piu' elevato.
Art. 59
Aggiudicazione definitiva
1. L'aggiudicazione definitiva interviene con l'atto di approvazione
dei risultati della gara da parte dell'organo competente.
L'approvazione puo' essere negata per vizi di legittimita' nelle
procedure di affidamento o per rilevanti motivi di interesse
pubblico.
2. Per le gare indette dal direttore generale, ai sensi dell'articolo
56, comma 3, dell'esito della procedura e' data preventiva
informazione all'Ufficio di Presidenza.
3. Nel caso di appalto concorso l'aggiudicazione non conforme alla
proposta della Commissione deve essere compiutamente motivata.
4. L'atto di approvazione e' subordinato all'accertamento del
possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento, dichiarati dal
soggetto aggiudicatario ai fini della partecipazione alla gara ai
sensi dell'articolo 54, e all'assolvimento degli adempimenti
propedeutici alla stipulazione del contratto, previsti nella
documentazione di gara.
5. Qualora, nei casi urgenti debitamente motivati, sia necessario
pervenire alla stipulazione prima della conclusione del procedimento
di verifica dei requisiti, il contratto e' sottoposto a condizione
risolutiva in dipendenza dell'esito di detti accertamenti.
6. Nel caso di esito negativo degli accertamenti si puo' procedere
con le medesime modalita' nei confronti del concorrente che segue
nella graduatoria risultante dall'espletamento della gara.
7. In caso di mancata approvazione nulla e' dovuto all'aggiudicatario
provvisorio a titolo di indennizzo. Intervenuta l'approvazione, si
procede alla formale stipulazione del contratto.
Art. 60
Trattativa privata
1. Puo' procedersi a trattativa privata nei seguenti casi:
a) per forniture e servizi di importo non superiore a 100.000 Euro
ferma restando la disciplina delle spese in economia di cui
all'articolo 69 del presente regolamento;
b) quando non siano pervenute offerte o offerte appropriate a seguito
di asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso, purche' le
condizioni iniziali della fornitura o del servizio non siano
sostanzialmente modificate;
c) quando per ragioni di natura tecnica, culturale o artistica o
attinenti alla tutela di diritti di esclusiva, rappresentate dal
dirigente competente per la materia oggetto del contratto, la
fornitura del bene o l'esecuzione del servizio possa essere affidata
unicamente ad un soggetto determinato;
d) quando per ragioni d'urgenza, determinate da eventi imprevedibili
e non imputabili all'Amministrazione, non sia possibile il rispetto
dei termini previsti per le procedure ad evidenza pubblica;
e) per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e
destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti di uso corrente
o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il
cambiamento del fornitore comporti l'acquisto di materiale di tecnica
differente, il cui impiego o manutenzione determini per
l'Amministrazione incompatibilita' o difficolta' tecniche rilevanti;
f) per servizi complementari non compresi nell'appalto inizialmente
aggiudicato ma che, a causa di circostanze impreviste, sono diventati
necessari per la prestazione del servizio principale, purche' siano
affidati allo stesso soggetto che tale servizio fornisce. Sono
considerati complementari i servizi, di valore non superiore al 50
per cento dell'appalto iniziale, che non possono essere separati
sotto il profilo tecnico o economico dal servizio principale, senza
recare gravi inconvenienti all'Amministrazione, ovvero, pur essendo
separabili dal servizio principale, sono strettamente necessari al
suo perfezionamento;
g) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi gia' affidati allo stesso prestatore di servizi in forza di
un precedente appalto purche' tale possibilita' sia indicata in
occasione del primo appalto ed il costo complessivo stimato dei
servizi successivi sia preso in considerazione dall'Amministrazione
per la determinazione del valore globale dell'appalto;
h) per la locazione di immobili destinati a sede degli organi e degli
uffici del Consiglio regionale;
i) in occasione di appalti in cui la natura della fornitura o del
servizio non consenta la fissazione preliminare di un prezzo o la
definizione con sufficiente precisione delle specifiche tecniche
dell'appalto;
l) per appalti aventi ad oggetto le componenti ideativo-progettuali
dei servizi di programmazione e pianificazione, editoriali, di
informazione e promozione pubblicitaria, qualora tali componenti
siano scindibili dalle attivita' strumentali e connesse, anche
propedeutiche.
2. Gli atti con i quali si ricorre alla trattativa privata devono
essere motivati in relazione alle fattispecie elencate al comma 1.
3. La trattativa privata puo' essere preceduta dalla pubblicazione di
un bando di gara ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunita', in
relazione alla tipologia del bene o servizio da acquisire o alla
individuazione delle ditte da interpellare.
Art. 61
Gara ufficiosa o informale
1. Nei casi di cui all'articolo 60, comma 1, lettere a), d) ed i), la
trattativa privata e' preceduta da gara ufficiosa. Negli altri casi
si puo' procedere senza interpellare alcun numero minimo di soggetti.
2. Le ditte da invitare alla gara ufficiosa vengono scelte, di norma,
tra quelle iscritte nell'elenco fornitori del Consiglio, di cui
all'articolo 82, in numero non inferiore a cinque, salvo che
nell'elenco non ne esistano in tale numero. In questo caso gli atti
relativi alla gara ufficiosa precisano tale circostanza.
3. L'invito alla gara ufficiosa puo' essere inviato anche tramite fax
e deve indicare le modalita' e il termine, di norma non inferiore a
quindici giorni, per la presentazione delle offerte, l'oggetto del
contratto, le eventuali specifiche tecniche, le condizioni di
esecuzione, le eventuali penali in caso di inadempimento, i criteri
di affidamento, le modalita' del pagamento ed ogni altro elemento
necessario in relazione alla natura del bene o servizio richiesto.
4. Qualora non sia possibile definire con sufficiente precisione le
specifiche dell'appalto, l'invito a presentare l'offerta puo'
stabilire che l'offerta piu' conveniente, esaminate le proposte
pervenute, verra' scelta dopo trattative con le singole imprese
offerenti.
5. In ogni caso, l'affidamento ad un partecipante che abbia offerto
di eseguire forniture o servizi a condizioni parzialmente
migliorative rispetto a quelle richieste dall'Amministrazione, puo'
essere disposto dopo aver invitato anche gli altri partecipanti a
fare un'offerta sull'oggetto come ridefinito.
6. Le buste contenenti le offerte vengono aperte in seduta riservata
e delle operazioni compiute, del procedimento seguito e dell'esito
della gara viene redatto un verbale firmato dal dirigente competente
in materia di contratti, o suo delegato, e dal dirigente del settore
interessato, o suo delegato.
7. Qualora sia previsto l'affidamento a favore dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, all'esame delle offerte provvede una
commissione appositamente nominata dal direttore generale.
8. Nel caso di gara ufficiosa andata deserta, il dirigente competente
in materia di contratti, sentito il dirigente del settore interessato
e tenuto conto della natura del bene o servizio richiesto, puo'
decidere di ripetere l'esperimento di gara, ampliando il numero delle
ditte da invitare, oppure di procedere alla pubblicazione di un bando
di gara.
Art. 62
Indagini di mercato
1. Prima di procedere alla gara pubblica, alla trattativa privata o
al rinnovo contrattuale possono essere effettuate, anche in via
informale, indagini di mercato, al fine di acquisire informazioni ed
elementi circa le caratteristiche e i modi di esecuzione delle
prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti e ogni altro
elemento utile per stabilire i termini della gara o del contratto.
L'indagine e' svolta, di norma, dal dirigente competente in materia
di gestione risorse strumentali e patrimonio.
Art. 63
Stipulazione dei contratti
1. I contratti possono stipularsi:
a) in forma pubblica amministrativa, ricevuti da un funzionario
designato quale ufficiale rogante;
b) per mezzo di scrittura privata, anche mediante sottoscrizione
dello schema contrattuale proposto dalla controparte;
c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
d) per mezzo di sottoscrizione apposta dal fornitore in separati atti
di obbligazione o in calce al capitolato.
2. I contratti sono stipulati dai dirigenti competenti, in base alle
rispettive attribuzioni. Il direttore generale puo' intervenire nella
stipulazione di convenzioni o contratti che per il contenuto della
prestazione o per la natura della controparte hanno un rilievo che
trascende l'ordinaria gestione.
3. La stipulazione dei contratti avviene di norma entro trenta giorni
dall'approvazione dei risultati della gara.
Art. 64
Condizioni contrattuali
1. Il contratto deve indicare il contraente, l'oggetto del contratto,
i tempi e le modalita' di esecuzione, l'importo e le modalita' del
pagamento.
2. In relazione alla natura della fornitura o della prestazione, il
contratto deve inoltre disciplinare particolari condizioni od
obblighi, anche con richiamo o rinvio a leggi e ad atti regolamentari
statali o regionali.
3. I contratti conclusi a seguito di gara pubblica riportano le
clausole e condizioni previste nel capitolato speciale e nell'offerta
presentata dall'aggiudicatario, a meno che tali documenti non siano
allegati al contratto stesso quali parti integranti. Le condizioni
contenute nel capitolato speciale possono essere precisate o
integrate, al fine di chiarire ogni aspetto del contratto, fatta
salva la sostanza del negozio.
4. Le imprese fornitrici sono obbligate ad accettare, nel corso
dell'esecuzione del contratto, alle stesse condizioni contrattuali,
un aumento o una diminuzione delle forniture o prestazioni che
formano oggetto del contratto sino alla concorrenza di un quinto del
prezzo concordato. Tale aliquota puo' essere elevata fino alla
concorrenza del terzo, purche' tale possibilita' sia espressamente
prevista nel capitolato speciale o nella lettera invito.
Art. 65
Durata e termini del contratto
1. I contratti devono avere durata e termini certi e non possono, di
norma, avere una durata che ecceda di oltre un anno la normale
scadenza della legislatura in corso alla data della stipulazione.
2. La controparte e' tenuta all'impegno contrattuale dal momento
dell'aggiudicazione, in caso di gara pubblica, o dalla data
dell'ordine formale, nel caso di trattativa privata.
Art. 66
Proroga e rinnovo
1. Il rinnovo dei contratti e' consentito se previsto nel contratto
originario. L'eventuale rinnovo non previsto nel contratto originario
e' ammesso se preceduto, entro tre mesi dalla scadenza del contratto,
dall'accertamento della sussistenza delle ragioni di convenienza e
pubblico interesse che giustificano il rinnovo stesso.
2. Il rinnovo e' consentito alle medesime condizioni del contratto
originario, salva la revisione dei prezzi secondo la normativa
vigente.
3. La proroga contrattuale, ove non sia prevista nel contratto
originario, deve essere debitamente motivata ed e' ammessa alle
condizioni contrattuali originarie, compreso il prezzo, per il tempo
strettamente necessario a pervenire ad una nuova aggiudicazione.
4. I dirigenti nel cui ambito di competenza rientra, per materia,
l'oggetto del contratto prorogato o rinnovato, assumono le relative
determinazioni, con l'assistenza, ove necessario, della struttura
competente in materia di contratti.
Art. 67
Verifica di conformita'
1. Al fine dell'accertamento della conformita' della prestazione alle
prescrizioni contrattuali, i dirigenti responsabili dell'esecuzione
del contratto, attestano la corrispondenza qualitativa e quantitativa
dei materiali forniti o dei servizi resi con quelli ordinati e la
loro regolare consegna o esecuzione, provvedendo a contestare
tempestivamente ogni irregolarita' o difetto riscontrato.
2. Per le forniture di particolare importanza o di speciale carattere
tecnico, il direttore generale puo' affidare la verifica di
conformita' ad uno o piu' tecnici anche estranei all'Amministrazione.
3. Il certificato di conformita' e' redatto, di norma, nel termine di
trenta giorni dall'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o
del servizio.
4. Per le spese in economia di cui all'articolo 69 la verifica di
conformita' si intende assolta con l'apposizione dell'attestazione di
regolare esecuzione direttamente sulla fattura.
TITOLO IV
AFFIDAMENTI IN ECONOMIA
E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Art. 68
Funzioni della struttura competente
1. La struttura competente in materia di gestione risorse strumentali
e patrimonio cura tutte le attivita' dirette al funzionamento delle
strutture consiliari, fornendo alle stesse i beni e servizi di
contenuto standardizzato e di uso comune alla generalita' degli
uffici, nonche' provvedendo alle acquisizioni in economia di cui ai
successivi articoli del presente regolamento. Provvede altresi' alle
attivita' di manutenzione degli immobili, delle attrezzature, dei
beni strumentali, curando la tenuta e la gestione dei registri di
inventario.
2. Il dirigente responsabile della struttura di cui al comma 1 e' di
seguito denominato dirigente competente.
CAPO I
Affidamenti in economia
Art. 69
Spese in economia
1. I contratti aventi ad oggetto forniture e/o servizi di importo
stimato non superiore a 5.000 Euro necessari per il funzionamento
della struttura consiliare sono affidati in economia.
2. Possono inoltre essere affidati in economia le seguenti tipologie
di forniture e servizi il cui importo stimato, in relazione al
singolo contratto, non sia superiore a 25.000 Euro:
a) acquisto, riparazioni e manutenzioni di veicoli ed acquisti
necessari per il loro funzionamento;
b) acquisto, manutenzione e riparazioni di beni mobili e
apparecchiature, di prodotti e strumenti, anche informatici;
c) acquisti di materiale di cancelleria, carta per fotocopiatrice,
stampati in genere;
d) manutenzione ordinaria di locali e impianti destinati agli uffici
e servizi del Consiglio, compresi quelli assunti in locazione;
e) acquisto e manutenzione di piante d'arredo e giardinaggio;
f) locazione di immobili e noleggio di beni mobili e strumenti per il
soddisfacimento di esigenze temporanee e di breve durata, relative
utenze e oneri condominiali;
g) acquisto di libri, pubblicazioni varie e materiale documentario;
h) servizi di rilegatura, riproduzione, correzione bozze, stampa di
materiale documentario e di pubblicazioni;
i) servizi di deregistrazione delle udienze conoscitive, di convegni
e seminari e di altre iniziative promosse dal Consiglio regionale;
l) servizi di interpretariato e traduzione;
m) trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio,
facchinaggio e relative attrezzature;
n) noleggio autovetture;
o) pulizia e interventi per l'igiene e la salubrita' dei locali in
uso agli uffici, per interventi occasionali non compresi in contratti
di appalto gia' stipulati;
p) assicurazione dei beni di proprieta' o in uso a qualsiasi titolo
dal Consiglio e dai gruppi consiliari, nonche' delle persone
impiegate in determinati servizi;
q) materiali e interventi occorrenti per la sicurezza degli immobili,
degli impianti, dei beni artistici e per la protezione del personale;
r) acquisto o confezione di capi di vestiario per il personale che ne
ha diritto;
s) servizi di assistenza per gli impianti del Consiglio;
t) divulgazione e pubblicazione di bandi, avvisi e trasmissione delle
informazioni.
Art. 70
Autorizzazione per le spese in economia
1. Le spese in economia sono autorizzate dal dirigente competente,
entro i limiti di importo definiti nella delibera di programma di cui
all'articolo 22.
2. Per le acquisizioni in economia riguardanti beni o servizi
funzionali ad attivita' ricadenti nella competenza di altra
struttura, il dirigente competente avvia la procedura dietro
richiesta scritta del dirigente della struttura interessata.
Art. 71
Modalita' di scelta del contraente
1. Agli affidamenti di cui all'articolo 69, comma 1 si procede previo
sondaggio esplorativo sulle condizioni di mercato, salvo che la
specialita' o l'urgenza rendano necessario il ricorso o l'affidamento
ad un esecutore determinato.
2. Gli affidamenti di cui all'articolo 69, comma 2 sono preceduti da
indagini di mercato richiedendo almeno tre preventivi-offerta
formulati sulla base degli elementi essenziali della prestazione
richiesta. L'affidamento diretto, previa richiesta di un solo
preventivo-offerta, e' consentito qualora sussistano ragioni di
motivata specialita' o urgenza.
3. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente
approssimazione l'entita' delle prestazioni da ordinare nel corso di
un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno
finanziario, si procede previa acquisizione di almeno tre
preventivi-offerta validi per il periodo di tempo previsto.
L'affidatario da' esecuzione al contratto in conformita' a singole
ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, nel rispetto
dei limiti di spesa.
Art. 72
Ordinazione e conclusione dei contratti
1. L'ordinazione delle forniture e dei servizi a seguito degli
affidamenti con procedura in economia di cui all'articolo 69, comma 1
e' predisposta a mezzo di appositi buoni, firmati dal dirigente
competente.
2. L'ordinazione delle forniture e dei servizi a seguito degli
affidamenti con procedura in economia di cui all'articolo 69, comma
2, e' effettuata dal dirigente competente sulla base di atti
sottoscritti per accettazione dal fornitore, e contenenti le
condizioni di esecuzione delle forniture e dei servizi, i relativi
prezzi, le eventuali penali in caso di inadempienza, le modalita' di
pagamento.
3. Le spese in economia devono riguardare contratti riferiti a beni e
servizi ordinati entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di
riferimento.
Art. 73
Impegno, liquidazione e pagamento
1. L'impegno per le spese in economia e' assunto dal dirigente
competente, in sede di affidamento del contratto. Per le spese in
economia di cui all'articolo 69, comma 1, l'impegno e' assunto in
sede di approvazione del rendiconto economale di cui all'articolo 74,
comma 8.
2. Le fatture, note o altri documenti fiscali relative alle spese
derivanti da affidamenti in economia sono ammesse al pagamento
corredate, di norma, dall'autorizzazione di spesa, dall'attestazione
di regolare esecuzione, salvo il caso di documenti di spesa relativi
ad utenze, dal visto di liquidazione attestante la corrispondenza dei
prezzi e, ove necessario, dalla dichiarazione di presa in carico dei
beni acquisiti.
3. Alla liquidazione e al pagamento delle spese in economia si
provvede con le seguenti modalita':
a) la documentazione delle spese in economia di cui all'articolo 69,
comma 1 e' trasmessa al cassiere-economo per il pagamento tramite la
cassa economale;
b) la liquidazione e il pagamento delle spese in economia di cui
all'articolo 69, comma 2 avvengono, in via ordinaria, ai sensi
dell'articolo 35 e successivi del presente regolamento. Per
particolari fattispecie o in caso di urgenza il pagamento puo' essere
effettuato, su disposizione del dirigente competente, con le
modalita' di cui alla lettera a).
4. Le spese pagate tramite la cassa economale vengono periodicamente
rendicontate ai sensi dell'articolo 74, comma 7.
Art. 74
Cassa economale
1. Presso la struttura indicata all'articolo 68 opera un servizio di
cassa economale, dotata di un fondo la cui misura e' stabilita con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
2. Il direttore generale nomina il cassiere-economo del Consiglio e
gli incaricati del servizio di cassa.
3. Il fondo economale viene costituito mediante la emissione di un
mandato di pagamento a favore del cassiere economo, sull'apposito
capitolo delle partite di giro - parte spesa, dell'esercizio di
competenza e si estingue ogni anno per l'intero importo, con
emissione di reversale sull'apposito capitolo in partite di giro -
parte entrata. Il fondo viene restituito con emissione di mandato
sull'analogo capitolo in partite di giro della competenza
dell'esercizio successivo. Tale mandato viene quietanzato con la
ricevuta di versamento del fondo dell'anno precedente, senza dar
corso a movimenti di denaro.
4. Il fondo economale deve essere depositato in apposito conto
corrente bancario presso l'istituto tesoriere del Consiglio regionale
dell'Emilia-Romagna. Da tale conto il cassiere-economo effettua
prelievi per operare direttamente i pagamenti ai fornitori o per
dotarsi di mezzi liquidi.
5. Il denaro e i valori custoditi dagli incaricati sulla base del
presente regolamento sono assicurati per i rischi derivanti da furto,
incendio, rapina. E' altresi' assicurato il rischio per l'attivita'
di portavalori. La liquidita' in denaro conservata presso la cassa
economale deve essere limitata alle necessita' funzionali e comunque
contenuta nel limite delle somme assicurate.
6. Gli interessi netti maturati sul conto corrente di cui al comma 4
sono versati sul bilancio del Consiglio regionale.
7. Nel corso dell'anno, in periodi non superiori al bimestre, tenendo
presente l'esigenza di conservare una disponibilita' sul fondo di
cassa congrua rispetto alle necessita', e comunque alla fine
dell'esercizio, viene predisposto il rendiconto analitico delle spese
economali, corredato degli ordini di pagamento e della relativa
documentazione.
8. Il dirigente competente provvede ad approvare il rendiconto ed a
disporre il reintegro del fondo secondo le procedure previste
all'articolo 33. Il reintegro avviene mediante emissione dei mandati
per un importo pari al totale del rendiconto approvato.
Art. 75
Pagamenti ed introiti tramite la cassa economale
1. Con i fondi della cassa economale si provvede ai pagamenti
concernenti le spese di cui all'articolo 69, comma 1, alle spese di
rappresentanza di cui all'articolo 42, alle spese per le
manifestazioni di cui all'articolo 43, nel limite ivi previsto, e
alle anticipazioni di cui all'articolo 79 del presente regolamento.
Si provvede inoltre al rimborso di spese di modica entita' sostenute
per comprovate esigenze di servizio e preventivamente autorizzate.
2. Possono in ogni caso essere pagate attraverso la cassa economale,
senza limiti di importo, le seguenti spese:
a) spese di allacciamento e fornitura di pubblici servizi (acqua,
energia elettrica e gas);
b) oneri di riscaldamento e spese condominiali, non comprese nei
canoni d'affitto;
c) canoni radiofonici e televisivi;
d) canoni telefonici e spese di allacciamento;
e) spese postali e di telecomunicazione;
f) spese per manutenzione con carattere di estrema urgenza;
g) carte e valori bollati;
h) spese di registro e contrattuali;
i) tasse, imposte, oneri tributari ed altri diritti erariali;
l) premi di assicurazione;
m) abbonamenti ed acquisti di quotidiani e di riviste periodiche;
n) inserzioni nella stampa e nella Gazzetta Ufficiale;
o) pedaggi autostradali;
p) spese autorizzate dal dirigente competente per le quali sono
necessarie procedure piu' tempestive o comunque idonee a garantire la
loro puntuale effettuazione entro scadenze predeterminate.
3. Le spese di cui alle lettere m) e n) sono ordinate con le
modalita' di cui all'articolo 72, comma 1.
4. In casi eccezionali, per il periodo strettamente necessario
all'espletamento della funzione, le somme necessarie ai pagamenti
possono essere affidate ad agenti contabili individuati con atto del
direttore generale, dal quale risultino le tipologie di spesa da
pagare e l'ammontare complessivo. L'agente contabile, effettuato il
pagamento, ha l'obbligo di consegnare al cassiere economo la
documentazione di spesa regolarmente quietanzata.
5. La cassa economale e' autorizzata ad introitare e gestire in
appositi conti economali di partite di giro le somme anticipate dai
fornitori del Consiglio a titolo di spese contrattuali, per il tempo
strettamente necessario alla conclusione del procedimento
contrattuale.
6. La cassa economale puo' altresi' introitare e gestire con le
modalita' di cui al comma 5, su autorizzazione del direttore
generale, somme di modesta entita', da versare sul bilancio del
Consiglio tramite il tesoriere.
Art. 76
Cassa economale periferica
della struttura del Difensore civico
1. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, d'intesa con il
Difensore civico, puo' essere istituita una cassa economale
periferica per le minute spese della struttura del Difensore civico,
ivi comprese le spese di rappresentanza inerenti alla carica.
2. La natura del relativo fondo, e le modalita' di accensione e
chiusura dello stesso, sono analoghe a quelle del fondo economale di
cui all'articolo 74. La costituzione del fondo avviene attraverso la
cassa economale del Consiglio regionale. I movimenti fra la cassa
economale centrale e la cassa economale periferica sono registrati
separatamente dagli altri.
3. Il fondo economale deve essere depositato in apposito conto
corrente bancario presso uno sportello dell'istituto tesoriere del
Consiglio regionale. Da tale conto l'incaricato della cassa economale
periferica effettua i prelievi per operare direttamente i pagamenti,
o per dotarsi di mezzi liquidi.
4. Gli interessi netti maturati sul conto corrente di cui al comma 3
sono versati sul bilancio del Consiglio regionale.
5. Spetta in ogni caso all'Ufficio di Presidenza stabilire:
a) la misura del fondo di cui e' dotata la cassa economale
periferica;
b) i tipi di spese per il cui pagamento si attinge dal relativo
fondo, nonche', per ciascun tipo di spesa, i limiti di importo e le
modalita' per le iniziative e le ordinazioni di spesa, e per le
eventuali autorizzazioni;
c) l'ammontare massimo della liquidita' in denaro conservata presso
la cassa economale periferica.
6. L'incaricato della tenuta della cassa redige almeno
trimestralmente, o ad intervalli piu' brevi, secondo le necessita',
un rendiconto in cui le spese eseguite vengono raggruppate in ordine
cronologico, per capitoli ed eventuali articoli di spesa di bilancio,
con l'esclusione delle anticipazioni per le quali e' tenuto un
partitario a parte.
7. Il cassiere economo del Consiglio regionale esegue il riscontro
del rendiconto e lo presenta al dirigente competente per
l'approvazione ed il reintegro. Una volta ottenuto il reintegro il
cassiere economo versera' gli importi all'incaricato del fondo
economale periferico.
Art. 77
Modalita' di pagamento
tramite la cassa economale
1. I pagamenti vengono effettuati attraverso l'emissione di ordini di
pagamento, a firma del cassiere economo. Per le spese di cui
all'articolo 75, comma 2, l'ordine di pagamento costituisce anche
buono di ordinazione.
2. Per l'estinzione dei titoli di pagamento possono essere applicate
le seguenti modalita' e procedure, secondo le scelte operate dal
creditore:
a) in contanti;
b) con assegno bancario a firma del cassiere economo;
c) con assegno circolare non trasferibile intestato al creditore da
inviarsi con avviso di raccomandata o assicurata e spese a carico del
richiedente;
d) con bonifico bancario, anche elettronico con gestione tramite
"remote banking";
e) con versamento postale mediante apposito bollettino con spese di
norma a carico del richiedente;
f) con vaglia postale ordinario o vaglia internazionale con tassa e
spesa a carico del richiedente;
g) con carta di credito aziendale nei casi in cui e' ammessa e con le
modalita' definite dal direttore generale.
3. Puo' essere altresi' consentita l'estinzione dei titoli di
pagamento mediante addebito diretto sul conto corrente bancario dove
sono conservati i fondi della cassa economale.
Art. 78
Quietanza dell'ordine di pagamento
1. Nei casi di cui all'articolo 77, comma 2, lettere a) e b), il
creditore firma per quietanza l'originale dell'ordine di pagamento
emesso dalla cassa economale. Il cassiere economo unira' l'ordine
quietanzato al rendiconto come documentazione di prova. La firma di
quietanza puo' essere eccezionalmente apposta sull'originale della
fattura. In questo caso sull'ordine dovra' essere fatta espressa
menzione della quietanza.
2. Nel caso di cui all'articolo 77, comma 2, lettera c) fara' fede la
matrice dell'assegno circolare e l'avviso di ricevuta della
raccomandata-assicurata.
3. Nei casi di cui all'articolo 77, comma 2, lettera d), e comma 3
fara' fede la ricevuta bancaria per i bonifici manuali, e la
registrazione del movimento a mezzo "on-banking" per i bonifici
elettronici e per l'addebito diretto.
4. Nei casi di cui all'articolo 77, comma 2, lettere e) ed f) e'
sufficiente, a prova del pagamento, la cedola di versamento postale,
che dovra' essere unita all'originale dell'ordine di pagamento.
5. Nel caso di cui all'articolo 77, comma 2, lettera g) fara' fede
l'estratto conto periodico della societa' emittente la carta di
credito (SI).
Art. 79
Anticipazioni di cassa
1. La cassa economale e' autorizzata ad anticipare le spese di
trasporto, vitto e alloggio dei consiglieri regionali, quando siano
in missione per conto del Consiglio regionale.
2. La cassa economale e' inoltre autorizzata:
a) ad anticipare le spese che il personale assegnato al Consiglio
deve sostenere quando sia comandato in trasferta per conto del
Consiglio stesso, nei limiti delle norme vigenti;
b) ad anticipare acconti sullo stipendio mensile, con richieste
motivate a firma del dirigente competente in materia di personale,
limitatamente al caso in cui l'assunzione in servizio del dipendente
avvenga in data non compatibile con i tempi tecnici di determinazione
degli stipendi per il mese di riferimento.
3. Il versamento degli anticipi avviene previa emissione di un ordine
di pagamento, che deve essere regolarmente quietanzato.
4. Le spese anticipate come sopra vengono recuperate direttamente
dalla cassa economale o mediante trattenuta sui compensi liquidati a
favore degli interessati.
5. Le operazioni concernenti le anticipazioni della cassa economale
sono registrate nel partitario di cassa, distintamente dalle altre.
Esse non sono comprese nel rendiconto amministrativo di cui
all'articolo 74, comma 7.
Art. 80
Scritture della cassa economale
1. Il responsabile della cassa economale deve tenere un giornale di
cassa nel quale registra cronologicamente, anche con sistemi
informatici, tutte le operazioni effettuate.
2. Lo stesso responsabile deve altresi' tenere un partitario nel
quale registra le anticipazioni effettuate.
3. Dalle scritture contabili deve sempre potersi desumere,
distintamente per contanti e somme disponibili sul conto corrente, la
disponibilita' del fondo inizialmente costituito.
4. Sul giornale di cassa sono registrati i reintegri del fondo,
l'incasso ed il relativo versamento degli interessi netti maturati.
Art. 81
Passaggio di gestione
1. I responsabili delle casse economali che cessano dalle relative
funzioni compilano il rendiconto delle spese effettuate,
raggruppandole in ordine cronologico, per capitolo ed eventuale
articolo di spesa del bilancio, con esclusione delle anticipazioni,
da registrarsi separatamente.
2. Provvedono inoltre a consegnare, redigendone verbale, i contanti
ed i valori al responsabile subentrante.
3. Del passaggio di gestione e' data comunicazione alla struttura
competente in materia di bilancio e all'istituto di credito presso il
quale e' acceso il conto corrente ai sensi dell'articolo 74, comma 4.
4. Nel caso di passaggio di gestione della cassa periferica del
Difensore civico i documenti di cui ai commi 1 e 2 vengono trasmessi
al cassiere economo del Consiglio per i necessari riscontri e
adempimenti.
Art. 82
Elenco dei fornitori
1. La struttura di cui all'articolo 68 conserva ed aggiorna l'elenco
dei fornitori del Consiglio, quale strumento idoneo
all'individuazione di soggetti qualificati per l'acquisizione di beni
e servizi mediante le procedure della trattativa privata o in
economia.
2. L'elenco e' gestito anche tramite procedure informatizzate ed e'
ripartito, nell'ambito dei settori delle forniture e dei servizi, in
categorie merceologiche all'interno delle quali, ove necessario, sono
individuate sottocategorie merceologiche.
3. Nell'elenco sono iscritti i soggetti ritenuti idonei, per
specializzazione, capacita' e affidabilita', a concorrere alle varie
forniture di beni e servizi occorrenti per il funzionamento degli
uffici del Consiglio. L'accertamento dell'idoneita' ai fini
dell'iscrizione e' effettuata dal dirigente competente sulla base
della documentazione acquisita e assunte, se necessario, ulteriori
informazioni in merito.
Art. 83
Iscrizione e aggiornamento
1. Il dirigente competente individua i requisiti per l'iscrizione e
la documentazione idonea a comprovarli.
2. L'iscrizione nell'elenco e' effettuata sulla base della domanda
presentata dal soggetto interessato o per iniziativa del dirigente
competente, previa acquisizione della documentazione di cui al comma
1. Possono essere iscritte d'ufficio nell'elenco le ditte
aggiudicatarie delle gare pubbliche indette dal Consiglio.
3. L'identificazione e la scelta delle categorie e sottocategorie
merceologiche alle quali i soggetti intendono essere iscritti deve
essere coerente con l'attivita' svolta secondo quanto desumibile dal
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura (CCIAA) o da altra idonea documentazione.
4. Il dirigente competente provvede con periodicita' semestrale
all'inserimento delle nuove iscrizioni e alla cancellazione dei
soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 84,
assumendo apposito atto.
5. Le variazioni o le integrazioni relative a soggetti gia' iscritti
che non comportano un cambiamento tale da configurarsi come nuova
iscrizione devono essere effettuate tempestivamente a seguito di
comunicazioni pervenute dai soggetti iscritti o, d'ufficio, su
segnalazioni da parte delle strutture del Consiglio regionale.
6. I soggetti iscritti nell'elenco devono comunicare entro trenta
giorni dal suo verificarsi ogni variazione dei requisiti e dei dati
comunicati ai fini dell'iscrizione.
Art. 84
Esclusione o cancellazione dall'elenco
1. Non possono essere iscritti all'elenco o, se iscritti, devono
essere cancellati i soggetti:
a) che si trovano in una delle situazioni comportanti l'esclusione
dalle gare di cui all'articolo 51, commi 1 e 2;
b) che non possiedano o abbiano perduto i requisiti necessari per
l'iscrizione;
c) che, a seguito di gravi inadempienze contrattuali nel corso dei
tre anni precedenti, siano stati esclusi dalle procedure di gara
secondo quanto disposto dall'articolo 51, comma 3.
2. Sono cancellati dall'elenco:
a) i soggetti che non abbiano, per tre volte consecutive, risposto
all'invito a presentare offerta all'Amministrazione. In questo caso
la cancellazione avviene limitatamente alle categorie e
sottocategorie relative e non si procede ad una nuova iscrizione se
non dopo un anno;
b) i soggetti che presentano istanza scritta di cancellazione.
Art. 85
Scelta dei soggetti da interpellare
1. Per la scelta dei soggetti da invitare alle procedure di
affidamento si applica, di norma, il criterio della rotazione.
2. Per particolari forniture o servizi oppure nel caso di un numero
insufficiente di iscritti per la categoria merceologica interessata
alla procedura di affidamento, possono essere interpellati soggetti
non iscritti, purche' in possesso dei prescritti requisiti.
CAPO II
Gestione del patrimonio
Art. 86
Beni mobili del Consiglio
1. I beni mobili del Consiglio sono quelli acquisiti e amministrati
dal Consiglio per il funzionamento della struttura consiliare,
compreso il materiale bibliografico e documentario.
2. I beni di cui al precedente comma sono amministrati dal dirigente
competente, che ne diviene consegnatario. Il dirigente responsabile
del settore documentazione e biblioteca e' consegnatario del
materiale bibliografico e documentario.
3. La responsabilita' di custodia dei beni inventariati e' demandata
ai dirigenti responsabili delle strutture alle quali i beni sono
assegnati.
Art. 87
Classificazione dei beni mobili
1. I beni mobili di cui all'articolo 86 si distinguono in:
a) beni durevoli, comprendenti: 1) arredi per uffici, oggetti
artistici, elaboratori elettronici e attrezzature informatiche,
impianti, autovetture e altre attrezzature necessarie al
funzionamento delle strutture consiliari, 2) materiale bibliografico
e documentario;
b) oggetti fragili, di facile consumo e di modico valore,
comprendenti: 1) oggetti di cancelleria, oggetti fragili qualunque
sia il loro valore, prodotti di consumo, vestiario del personale
avente titolo, tende, tappeti o stuoie di passaggio, complementi
d'arredo e oggetti di modico valore per importi non superiori a 250
Euro, 2) pubblicazioni varie, sia cartacee che su altri supporti
destinati all'ordinario funzionamento degli uffici, 3) prodotti
software in licenza d'uso, qualunque sia il valore, in considerazione
della loro natura, rapida obsolescenza e del titolo di acquisizione.
Art. 88
Scritture inventariali comuni
1. L'inventario dei beni mobili di uso durevole e' costituito da:
a) registro di inventario, tenuto con sistemi informatici, distinto
per categoria, determinante la situazione del patrimonio mobiliare e
costantemente aggiornato con nuove acquisizioni e discarichi;
b) registro di inventario del materiale bibliografico e documentario.
Il regolamento per il funzionamento della biblioteca disciplina le
modalita' e le procedure per la tenuta del registro.
2. La consistenza del patrimonio mobiliare e' data dagli inventari
relativi ai beni iscritti nei registri di cui al comma 1.
3. Dalle scritture inventariali deve risultare la esatta
denominazione e qualita' dell'oggetto, il numero progressivo
d'inventario, la sua ubicazione, la data di acquisto, la ditta
fornitrice, l'importo di acquisto comprensivo degli oneri fiscali con
gli estremi della fattura, o, in mancanza, il valore di stima. Per il
materiale bibliografico e documentario viene indicato il prezzo di
copertina o il prezzo di stima.
4. I beni mobili di uso durevole, ai fini della iscrizione in
inventario, sono classificati in due categorie:
- prima categoria: beni durevoli di cui all'articolo 87, comma 1,
lettera a), punto 1);
- seconda categoria: materiale bibliografico e documentario, di cui
all'articolo 87, comma 1, lettera a), punto 2).
5. I registri di cui al comma 1 devono essere tenuti dai rispettivi
consegnatari a disposizione della struttura preposta alla vigilanza.
Art. 89
Registro degli oggetti fragili, di facile consumo
e di modico valore
1. Gli oggetti fragili, di facile consumo e di modico valore di cui
all'articolo 87, comma 1, lettera b), ad eccezione di quelli di
consumo minuto ed immediato, sono annotati su appositi registri di
carico e scarico, distintamente per tipo di materiale.
2. Per ogni operazione di carico e scarico vengono effettuate le
seguenti annotazioni:
a) numero progressivo di ordine;
b) data dell'operazione;
c) quantita' del materiale caricato e scaricato;
d) rimanenza.
3. Per le divise e gli altri oggetti di vestiario deve essere tenuta
una scheda riportante le date di consegna e di scadenza delle stesse
e la firma per ricevuta del personale interessato.
4. I registri dei beni di cui all'articolo 87, comma 1, lettera b),
punti 2) e 3) sono tenuti, rispettivamente, dalla biblioteca e dalla
struttura preposta alle acquisizioni informatiche.
5. Il consegnatario dei beni di cui al presente articolo e'
individuato nel responsabile della struttura cui e' assegnato il
bene.
Art. 90
Targhettatura e contrassegno dei beni mobili
1. Sui beni inventariati deve essere apposta una targhetta
riflettente il numero progressivo di inventario. Sul materiale
bibliografico e documentario viene invece apposto un timbro
riportante detto numero progressivo di inventario.
2. Sulla fattura d'acquisto deve essere apposto il numero od i numeri
d'inventario con i quali sono stati presi in carico gli oggetti in
essa descritti.
Art. 91
Rendiconto annuale
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente competente
trasmette al direttore generale, anche ai fini di cui all'articolo 48
del presente regolamento, un prospetto dal quale risultano tutte le
variazioni avvenute durante l'anno finanziario precedente nella
consistenza dei beni inventariati e la loro situazione finale.
Art. 92
Aggiornamento dell'inventario
1. Periodicamente, secondo criteri e modalita' stabilite con atto del
direttore generale, puo' procedersi all'aggiornamento del valore dei
beni inventariati.
2. La revisione e aggiornamento generale dell'inventario viene
comunque effettuata ogni dieci anni, o anche in tempi piu' brevi
qualora se ne ravvisi la necessita'.
Art. 93
Scarico di beni mobili inventariati
1. Il dirigente competente accerta periodicamente lo stato dei beni
mobili inventariati, ai fini della dichiarazione di fuori uso.
2. I dirigenti delle strutture consiliari, qualora ravvisino la
necessita' di alienare dei beni inventariati ad essi assegnati in
uso, devono inoltrarne richiesta al dirigente di cui al comma 1,
descrivendo gli oggetti da scaricare e il relativo numero di
inventario.
3. Il dirigente di cui al comma 1 redige la dichiarazione di fuori
uso e sottopone al direttore generale la proposta di alienazione dei
beni mobili da scaricare dai registri di inventario e la relativa
destinazione.
4. I beni dichiarati fuori uso devono essere alienati tramite permuta
o cessione gratuita ad istituzioni, enti pubblici, persone giuridiche
ed associazioni operanti sul territorio regionale senza finalita' di
lucro. Qualora non siano in altro modo collocabili i beni possono
essere avviati alla rottamazione.
5. Il dirigente responsabile del settore documentazione e biblioteca
procede agli adempimenti di cui ai precedenti commi per il materiale
bibliografico e documentario.
6. Il direttore generale determina i criteri per la cessione gratuita
dei beni dichiarati fuori uso ai soggetti di cui al comma 4. L'elenco
dei beni fuori uso che si intendono cedere gratuitamente e'
preventivamente reso noto mediante pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Art. 94
Perdite e deterioramenti
1. Il dirigente competente provvede affinche' i beni durevoli di
proprieta' o in uso a qualsiasi titolo dal Consiglio e dai gruppi
consiliari siano coperti da polizza assicurativa per i rischi
derivanti da furto, rapina e incendio.
2. Il deterioramento o la perdita di beni in carico devono essere
immediatamente segnalati al dirigente competente dai responsabili
delle strutture interessate, i quali provvedono contestualmente, nel
caso di furto o rapina, a presentare denuncia alla competente
autorita'. Il dirigente competente promuove i provvedimenti necessari
per le conseguenti variazioni alle scritture inventariali e, per i
casi coperti dalla polizza di cui al comma 1, all'attivazione
dell'assicurazione.
Art. 95
Beni di terzi
1. Per i beni di terzi consegnati in uso al Consiglio regionale sono
tenuti appositi registri di carico e scarico. I beni di terzi non
fanno parte del patrimonio.
Art. 96
Gestione del magazzino
1. Per gli oggetti costituenti le dotazioni di magazzino la struttura
di cui all'articolo 68 registra su appositi stampati, per singole
voci e in ordine cronologico:
a) il carico iniziale di magazzino;
b) le successive introduzioni;
c) i prelevamenti;
d) le rimanenze risultanti da ciascuna operazione.
2. Alla fine di ogni anno viene determinato l'inventario delle
rimanenze.
3. I prelevamenti dal magazzino possono essere fatti solo in base a
richiesta scritta dei dirigenti interessati, o loro delegati, e
dietro rilascio di ricevuta.
4. La struttura cura, inoltre, la compilazione di un catalogo
generale di magazzino da distribuire a tutte le strutture
organizzative per le loro occorrenze.
TITOLO V
CONTROLLI INTERNI
Art. 97
Principi del controllo interno
1. Le norme del presente Titolo disciplinano i controlli sugli atti e
sulla gestione, in attuazione dell'articolo 68, comma 12, lettera c)
della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 e dell'articolo 53, comma 3 della
L.R. 26 novembre 2001, n. 43, al fine di:
a) garantire la legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione
amministrativa;
b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione
amministrativa per ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi
correttivi, il rapporto tra costi e risultati;
c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione
dei programmi annuali di attivita' delle strutture.
2. Sono strumenti del controllo interno:
a) il controllo di gestione;
b) il controllo di regolarita' amministrativa e contabile.
Art. 98
Controllo di gestione
1. Il controllo di gestione e' il sistema di controllo interno
attivato per misurare la funzionalita' dell'organizzazione dell'ente,
attraverso:
a) la verifica dell'efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione
amministrativa e la corretta gestione delle risorse;
b) l'accertamento della rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa in relazione agli obiettivi programmati.
2. La struttura preposta al controllo di gestione procede
periodicamente alla rilevazione:
a) dei costi sostenuti ripartiti per i centri di costo individuati
dalla direzione generale all'inizio dell'esercizio, anche in coerenza
con i programmi approvati dall'Ufficio di Presidenza;
b) dello stato di avanzamento dei programmi delle strutture, per
l'analisi degli scostamenti tra azioni programmate e interventi
realizzati;
c) degli indicatori contabili ed extra contabili individuati in sede
di approvazione dei programmi.
3. Le predette rilevazioni sono effettuate attraverso l'elaborazione
dei dati rilevabili dal sistema di contabilita' generale
economico-analitico e attraverso altri strumenti idonei a rilevazioni
di carattere quantitativo/qualitativo.
4. Al termine dell'esercizio finanziario, la struttura preposta
fornisce alla direzione generale l'analisi delle risultanze del
controllo di gestione, per la valutazione dei risultati di ogni
struttura in termini finanziari ed economici. La direzione generale
provvede ad informare l'Ufficio di Presidenza e la Commissione
consiliare competente in merito a quanto rilevato, anche ai fini
della predisposizione del bilancio e della relazione previsionale e
programmatica.
Art. 99
Controllo di regolarita' amministrativa e contabile
1. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile si esercita
in via successiva sugli atti e sulle procedure ad essi inerenti
comportanti assunzioni di spesa e obblighi a carico del Consiglio,
secondo le forme individuate con delibera dell'Ufficio di Presidenza.
2. L'Ufficio di Presidenza, con lo stesso atto di cui al comma 1,
individua la struttura o apposito gruppo di lavoro cui e' affidato il
controllo previsto dal presente articolo. La struttura o il gruppo di
lavoro puo' avvalersi di esperti esterni in materia di revisione
contabile.
3. La struttura di controllo redige, a cadenza semestrale ed annuale
in forma riepilogativa, un rapporto sui risultati dei controlli
effettuati e lo sottopone alla direzione generale per gli adempimenti
conseguenti. Il rapporto e' trasmesso all'Ufficio di Presidenza e al
nucleo di supporto alla valutazione dei dirigenti.
Art. 100
Vigilanza sulla cassa economale
e sulla tenuta degli inventari
1. La struttura competente in materia di bilancio dispone verifiche
periodiche di cassa ed ispezioni volte ad accertare l'esistenza
presso gli incaricati delle somme conferite, la regolarita' dei
pagamenti disposti od effettuati, la regolare tenuta dei registri di
inventario.
Art. 101
Responsabilita'
1. Gli amministratori e i dipendenti del Consiglio sono soggetti, per
la violazione delle norme del presente regolamento e in genere per i
danni derivati al Consiglio da violazioni di obblighi di funzioni o
di servizio, al regime di responsabilita' disciplinato dalle vigenti
leggi statali e regionali in materia.
TITOLO VI
NORME FINALI
Art. 102
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
2. A decorrere da tale data e' abrogato il regolamento interno per
l'amministrazione e la contabilita' approvato con deliberazione
consiliare n. 3040 del 19 dicembre 1984.