REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 30 luglio 2002, n. 393

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA'

INDICE                                                                          
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI                                                
          Art.  1 - Autonomia del Consiglio regionale                           
          Art.  2 - Oggetto del regolamento                                     
          Art.  3 - Competenze                                                  
TITOLO II - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE                                           
          Art.  4 - Strumenti della programmazione                              
CAPO I - Bilancio pluriennale                                                   
          Art.  5 - Bilancio pluriennale                                        
          Art.  6 - Quantificazione delle entrate e delle spese                 
          Art.  7 - Struttura del bilancio pluriennale                          
CAPO II - Bilancio annuale di previsione                                        
          Art.  8 - Esercizio finanziario                                       
          Art.  9 - Approvazione del bilancio di previsione                     
          Art.  10 - Formazione del bilancio di previsione                      
          Art.  11 - Struttura del bilancio annuale di previsione               
          Art.  12 - Stanziamenti di competenza e di cassa                      
          Art.  13 - Equilibrio tra entrate e spese                             
          Art.  14 - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria del           
bilancio                                                                        
          Art.  15 - Classificazione delle entrate                              
          Art.  16 - Avanzo di amministrazione                                  
          Art.  17 - Classificazione delle spese                                
          Art.  18 - Specificazione delle spese ai fini della                   
gestione e della rendicontazione                                                
          Art.  19 - Fondo di riserva                                           
          Art.  20 - Assestamento e variazioni di bilancio                      
          Art.  21 - Scritture contabili                                        
CAPO III - Programmi di attivita'                                               
          Art.  22 - Programmi annuali di attivita'                             
          Art.  23 - Modifiche dei programmi                                    
          Art.  24 - Controllo dei programmi                                    
CAPO IV - Gestione del bilancio                                                 
Sezione I - Entrate                                                             
          Art.  25 - Fasi delle entrate                                         
          Art.  26 - Accertamento                                               
          Art.  27 - Riscossione e versamento                                   
          Art.  28 - Contenuto delle reversali                                  
          Art.  29 - Residui attivi                                             
Sezione II - Spese                                                              
          Art.  30 - Fasi della spesa                                           
          Art.  31 - Impegni di spesa                                           
          Art.  32 - Competenza per l'assunzione di impegni                     
          Art.  33 - Procedimento per l'assunzione di impegni                   
          Art.  34 - Cancellazione o riduzione degli impegni di spesa           
          Art.  35 - Liquidazione delle spese                                   
          Art.  36 - Richiesta di emissione del titolo di pagamento             
          Art.  37 - Ordinazione e pagamento delle spese                        
          Art.  38 - Estinzione dei titoli di pagamento                         
          Art.  39 - Modalita' di effettuazione dei pagamenti                   
          Art.  40 - Residui passivi                                            
          Art.  41 - Impegno e liquidazione delle spese in economia             
CAPO V - Spese di rappresentanza e altre iniziative                             
          Art.  42 - Spese di rappresentanza                                    
          Art.  43 - Spese per la partecipazione o l'organizzazione             
di convegni                                                                     
CAPO VI - Tesoreria                                                             
          Art.  44 - Servizio di tesoreria del Consiglio regionale              
          Art.  45 - Controlli sulla gestione della tesoreria                   
CAPO VII - Rendiconto                                                           
          Art.  46 - Rendiconto del Consiglio                                   
          Art.  47 - Conto finanziario                                          
          Art.  48 - Conto del patrimonio                                       
TITOLO III - ATTIVITA' CONTRATTUALE                                             
CAPO I - Norme generali                                                         
          Art.  49 - Ambito di applicazione                                     
          Art.  50 - Scelta del contraente                                      
          Art.  51 - Cause di esclusione dalle gare                             
          Art.  52 - Bandi di gara                                              
          Art.  53 - Documentazione                                             
          Art.  54 - Requisiti di partecipazione                                
          Art.  55 - Criteri di aggiudicazione                                  
          Art.  56 - Attuazione dei programmi per l'acquisizione di             
beni e servizi                                                                  
CAPO II - Svolgimento delle gare e contratti                                    
          Art.  57 - Criterio del prezzo piu' basso                             
          Art.  58 - Criterio dell'offerta economicamente piu'                  
vantaggiosa                                                                     
          Art.  59 - Aggiudicazione definitiva                                  
          Art.  60 - Trattativa privata                                         
          Art.  61 - Gara ufficiosa o informale                                 
          Art.  62 - Indagini di mercato                                        
          Art.  63 - Stipulazione dei contratti                                 
          Art.  64 - Condizioni contrattuali                                    
          Art.  65 - Durata e termini del contratto                             
          Art.  66 - Proroga e rinnovo                                          
          Art.  67 - Verifica di conformita' TITOLO IV - AFFIDAMENTI            
IN ECONOMIA E GESTIONE DEL PATRIMONIO                                           
          Art.  68 - Funzioni della struttura competente                        
CAPO I - Affidamenti in economia                                                
          Art.  69 - Spese in economia                                          
          Art.  70 - Autorizzazione per le spese in economia                    
          Art.  71 - Modalita' di scelta del contraente                         
          Art.  72 - Ordinazione e conclusione dei contratti                    
          Art.  73 - Impegno, liquidazione e pagamento                          
          Art.  74 - Cassa economale                                            
          Art.  75 - Pagamenti ed introiti tramite la cassa economale           
          Art.  76 - Cassa economale periferica della struttura del             
Difensore civico                                                                
          Art.  77 - Modalita' di pagamento tramite la cassa                    
economale                                                                       
          Art.  78 - Quietanza dell'ordine di pagamento                         
          Art.  79 - Anticipazioni di cassa                                     
          Art.  80 - Scritture della cassa economale                            
          Art.  81 - Passaggio di gestione                                      
          Art.  82 - Elenco dei fornitori                                       
          Art.  83 - Iscrizione e aggiornamento                                 
          Art.  84 - Esclusione o cancellazione dall'elenco                     
          Art.  85 - Scelta dei soggetti da interpellare                        
CAPO II - Gestione del patrimonio                                               
          Art.  86 - Beni mobili del Consiglio                                  
          Art.  87 - Classificazione dei beni mobili                            
          Art.  88 - Scritture inventariali comuni                              
          Art.  89 - Registro degli oggetti fragili, di facile                  
consumo e di modico valore                                                      
          Art.  90 - Targhettatura e contrassegno dei beni mobili               
          Art.  91 - Rendiconto annuale                                         
          Art.  92 - Aggiornamento dell'inventario                              
          Art.  93 - Scarico di beni mobili inventariati                        
          Art.  94 - Perdite e deterioramenti                                   
          Art.  95 - Beni di terzi                                              
          Art.  96 - Gestione del magazzino                                     
TITOLO V - CONTROLLI INTERNI                                                    
          Art.  97 - Principi del controllo interno                             
          Art.  98 - Controllo di gestione                                      
          Art.  99 - Controllo di regolarita' amministrativa e                  
contabile                                                                       
          Art.  100 - Vigilanza sulla cassa economale e sulla tenuta            
degli inventari                                                                 
          Art.  101 - Responsabilita'                                           
TITOLO VI - NORME FINALI                                                        
          Art.  102 - Entrata in vigore                                         
TITOLO I                                                                        
DISPOSIZIONI GENERALI                                                           
          Art. 1                                                                
Autonomia del Consiglio regionale                                               
1. Il Consiglio regionale ha autonomia amministrativa e contabile e             
la esercita nei limiti stabiliti dallo Statuto regionale e secondo              
quanto previsto dall'articolo 68 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40,            
recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,                    
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4".             
2. Nell'ambito del bilancio della Regione, il Consiglio regionale               
dispone di un bilancio autonomo che amministra secondo le                       
disposizioni del presente regolamento.                                          
3. I controlli sulla gestione del bilancio del Consiglio si                     
realizzano all'interno del Consiglio stesso.                                    
          Art. 2                                                                
Oggetto del regolamento                                                         
1. Il presente regolamento:                                                     
a) definisce principi e procedure per la gestione e il controllo                
delle risorse finanziarie di spettanza del Consiglio regionale, ai              
sensi della vigente legislazione regionale;                                     
b) stabilisce le regole e le metodologie per l'amministrazione del              
patrimonio e l'esercizio dell'attivita' contrattuale del Consiglio              
regionale, in coerenza con le disposizioni generali nazionali e                 
regionali vigenti;                                                              
c) detta i principi per la disciplina dei controlli interni.                    
          Art. 3                                                                
Competenze                                                                      
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito                 
dell'autonomia stabilita dallo Statuto e secondo le linee di                    
attivita' recate dalla relazione previsionale e programmatica di cui            
all'articolo 9, definisce gli obiettivi ed approva i programmi, detta           
le conseguenti direttive e verifica i risultati della gestione                  
amministrativa, l'attuazione dei programmi e la rispondenza                     
dell'attivita' svolta alle direttive impartite.                                 
2. I provvedimenti relativi alla gestione delle risorse ed                      
all'attuazione dei programmi competono ai dirigenti del Consiglio               
regionale, ai sensi della legislazione vigente ed in conformita' a              
quanto previsto dal presente regolamento.                                       
3. I dirigenti sono direttamente responsabili della realizzazione               
degli obiettivi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza e della                    
rispondenza dell'attivita' svolta alle direttive ricevute.                      
TITOLO II                                                                       
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE                                                       
          Art. 4                                                                
Strumenti della programmazione                                                  
1. Costituiscono strumenti della programmazione finanziaria del                 
Consiglio regionale:                                                            
a) il bilancio pluriennale;                                                     
b) il bilancio annuale di previsione e la relazione previsionale e              
programmatica.                                                                  
2. L'Ufficio di Presidenza da' attuazione al bilancio secondo il                
metodo di programmazione delle attivita'.                                       
CAPO I                                                                          
Bilancio pluriennale                                                            
          Art. 5                                                                
Bilancio pluriennale                                                            
1. Il bilancio pluriennale ha durata non superiore al triennio ed e'            
allegato al bilancio annuale di previsione per l'approvazione da                
parte del Consiglio regionale.                                                  
2. Il bilancio pluriennale e' redatto in termini di competenza. Esso            
rappresenta il quadro delle risorse che il Consiglio prevede di                 
acquisire e di impiegare nel periodo considerato, in base a norme di            
legge e secondo le linee programmatiche stabilite dall'Ufficio di               
Presidenza.                                                                     
3. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a            
riscuotere le entrate ne' ad eseguire le spese in esso contemplate.             
Il bilancio pluriennale e' aggiornato annualmente.                              
          Art. 6                                                                
Quantificazione delle entrate e delle spese                                     
1. Nel bilancio pluriennale le entrate sono quantificate sulla base             
delle risorse di spettanza del Consiglio, ai sensi dell'articolo 68,            
comma 3 della L.R. n. 40 del 2001.                                              
2. Nel bilancio pluriennale sono indicate le spese conseguenti                  
all'applicazione di norme vigenti, tenendo conto per le spese del               
personale dell'applicazione degli accordi sindacali raggiunti. Sono             
altresi' indicate le spese necessarie per l'ordinario funzionamento             
degli organi e delle strutture consiliari, nonche' le spese                     
dipendenti da nuovi interventi legislativi o da iniziative previste             
nella relazione programmatica, con riferimento ad esigenze funzionali           
e ad obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si                    
riferisce il bilancio.                                                          
          Art. 7                                                                
Struttura del bilancio pluriennale                                              
1. Il bilancio pluriennale e' composto:                                         
a) dallo stato di previsione delle entrate;                                     
b) dallo stato di previsione delle spese;                                       
c) dal quadro riassuntivo.                                                      
2. Le entrate e le spese sono classificate nel rispettivo stato di              
previsione secondo lo schema adottato per la classificazione nel                
bilancio annuale di previsione, a norma dell'articolo 11.                       
3. Per ogni ripartizione della entrata e della spesa e' distintamente           
indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale,             
la quota di ogni entrata e di ogni spesa relativa al primo esercizio            
e, anche globalmente, la quota relativa ai successivi esercizi del              
periodo considerato.                                                            
4. Il quadro riassuntivo di cui alla lettera c) del comma 1                     
rappresenta per le entrate e per le spese il riepilogo per titoli.              
CPO II                                                                          
Bilancio annuale di previsione                                                  
          Art. 8                                                                
Esercizio finanziario                                                           
1. L'esercizio finanziario del Consiglio ha la durata di un anno e              
coincide con l'anno solare.                                                     
          Art. 9                                                                
Approvazione del bilancio di previsione                                         
1. Il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale del             
Consiglio regionale sono approvati dal Consiglio, almeno trenta                 
giorni prima del termine stabilito per la presentazione al Consiglio            
del bilancio di previsione della Regione.                                       
2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio                     
preventivo e di bilancio pluriennale, unitamente al documento di cui            
all'articolo 11, comma 6 ed alla relazione previsionale e                       
programmatica, e lo presenta al Consiglio per l'approvazione.                   
3. La relazione previsionale e programmatica individua le linee di              
attivita' per l'esercizio di riferimento, illustra le iniziative da             
sviluppare e gli obiettivi da raggiungere, anche con riferimento alle           
finalita' del bilancio pluriennale, e definisce i criteri per la                
formulazione delle previsioni di spesa.                                         
          Art. 10                                                               
Formazione del bilancio di previsione                                           
1. Ai fini della predisposizione del bilancio, della relazione                  
programmatica e dei programmi di cui all'articolo 22, i dirigenti               
responsabili delle strutture consiliari, ciascuno per il proprio                
ambito di competenza, elaborano e trasmettono al direttore generale,            
entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione in cui sono                
proposte le iniziative di spesa previste per l'anno di riferimento              
del bilancio e stimati i relativi fabbisogni finanziari, anche con              
riferimento alla durata del bilancio pluriennale.                               
2. Il direttore generale coordina le proposte pervenute e le presenta           
all'Ufficio di Presidenza per l'adozione della deliberazione di cui             
all'articolo 9, comma 2.                                                        
3. Ai fini dell'iscrizione nel bilancio della Regione del                       
trasferimento di cui all'articolo 68, comma 3, lettera a) della L.R.            
n. 40 del 2001, entro i dieci giorni successivi alla deliberazione              
del bilancio del Consiglio, il Presidente del Consiglio comunica alla           
Giunta l'ammontare del fabbisogno occorrente per l'esercizio di                 
riferimento, pari all'importo iscritto nel bilancio di previsione del           
Consiglio, parte entrata.                                                       
          Art. 11                                                               
Struttura del bilancio annuale di previsione                                    
1. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di              
competenza ed in termini di cassa.                                              
2. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la            
spesa, in unita' previsionali di base. Le contabilita' speciali, sia            
nell'entrata sia nella spesa, sono articolate in capitoli e                     
rappresentate in un'unica unita' previsionale di base.                          
3. Per ogni unita' previsionale di base il bilancio indica:                     
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura              
dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;                
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle                
spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio a cui il bilancio            
si riferisce;                                                                   
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle               
spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza            
distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto             
competenza.                                                                     
4. Tra le entrate di cui alla lettera b) del comma 3 e' iscritto                
l'eventuale saldo finanziario presunto al termine dell'esercizio                
precedente.                                                                     
5. Tra le entrate di cui alla lettera c) del comma 3 e' iscritto                
l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio                         
dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.                                    
6. Al bilancio e' allegato un apposito documento nel quale le unita'            
previsionali di base debbono essere distinte in capitoli ed eventuali           
articoli ai fini della gestione e della rendicontazione.                        
7. Formano oggetto di specifica approvazione del Consiglio regionale            
le previsioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5. Le contabilita'                   
speciali sono approvate nel loro complesso.                                     
8. Il bilancio annuale e' composto:                                             
a) dallo stato di previsione delle entrate;                                     
b) dallo stato di previsione delle spese;                                       
c) dal quadro riassuntivo e documenti allegati.                                 
          Art. 12                                                               
Stanziamenti di competenza e di cassa                                           
1. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio           
nella misura necessaria per lo svolgimento delle attivita' e degli              
interventi che si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio di             
competenza ad impegni di spesa a carico del medesimo.                           
2. Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella           
misura necessaria per far fronte ai pagamenti che il Consiglio                  
prevede di dover effettuare nell'esercizio a seguito degli impegni              
gia' assunti e dei nuovi impegni autorizzati per l'esercizio                    
medesimo.                                                                       
          Art. 13                                                               
Equilibrio tra entrate e spese                                                  
1. Il totale delle spese di cui e' autorizzato l'impegno                        
nell'esercizio di competenza deve coincidere con il totale delle                
entrate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio.           
2. Il totale dei pagamenti autorizzati non puo' essere superiore al             
totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommato alla             
presunta giacenza iniziale di cassa.                                            
3. Tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle           
spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.               
Tutte le spese devono essere iscritte integralmente, senza essere               
ridotte delle entrate correlative.                                              
4. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio.                  
          Art. 14                                                               
Esercizio provvisorio                                                           
e gestione provvisoria del bilancio                                             
1. Gli impegni ed i pagamenti delle spese nel corso dell'esercizio              
provvisorio e della gestione provvisoria del bilancio sono effettuati           
secondo quanto disposto dagli articoli 17 e 18 della L.R. n. 40 del             
2001.                                                                           
          Art. 15                                                               
Classificazione delle entrate                                                   
1. Le entrate del bilancio del Consiglio sono individuate                       
dall'articolo 68, comma 3 della L.R. n. 40 del 2001.                            
2. Le entrate di cui al comma 1 sono rappresentate in unita'                    
previsionali di base ai fini dell'approvazione del bilancio da parte            
del Consiglio regionale.                                                        
3. Le entrate indicate nel documento di cui all'articolo 11, comma 6            
possono essere ripartite in titoli, funzioni e capitoli ai fini della           
gestione e della rendicontazione. I capitoli costituiscono l'unita'             
elementare del bilancio. Possono tuttavia essere suddivisi in                   
articoli in relazione all'esigenza di rappresentazioni piu'                     
analitiche.                                                                     
4. Per ciascuna unita' previsionale di base, nonche' per ciascun                
capitolo dell'entrata, devono essere indicati, oltre agli elementi di           
cui all'articolo 11, comma 3, la numerazione progressiva, anche                 
discontinua, e la denominazione analitica.                                      
          Art. 16                                                               
Avanzo di amministrazione                                                       
1. L'Ufficio di Presidenza, in sede di bilancio di previsione e/o di            
assestamento di bilancio, delibera sull'impiego della somma                     
costituente l'eventuale avanzo di amministrazione proveniente                   
dall'esercizio precedente.                                                      
          Art. 17                                                               
Classificazione delle spese                                                     
1. L'unita' previsionale di base costituisce l'unita' elementare di             
classificazione delle spese ed e' articolata nell'allegato di cui               
all'articolo 11, comma 6.                                                       
2. Per ciascuna unita' previsionale di base di spesa devono essere              
indicati, oltre agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, la               
numerazione progressiva anche discontinua e la denominazione.                   
          Art. 18                                                               
Specificazione delle spese                                                      
ai fini della gestione e della rendicontazione                                  
1. Nell'ambito della classificazione di cui all'articolo 17, le spese           
possono essere ripartite in titoli, funzioni e capitoli ai fini della           
gestione e della rendicontazione. I capitoli costituiscono l'unita'             
elementare di gestione della spesa. Possono tuttavia essere suddivisi           
in articoli in relazione all'esigenza di rappresentazioni piu'                  
analitiche.                                                                     
2. Per ciascun capitolo ed eventuale articolo di spesa debbono essere           
indicati, oltre agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, la               
numerazione progressiva anche discontinua e la denominazione                    
analitica degli oggetti.                                                        
          Art. 19                                                               
Fondo di riserva                                                                
1. In bilancio e' iscritto il fondo di riserva per spese obbligatorie           
e per l'eventuale integrazione degli stanziamenti per far fronte a              
spese impreviste, aventi carattere di imprescindibilita' e di                   
improrogabilita'. Fra le spese obbligatorie figurano, comunque,                 
quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione                         
amministrativa a norma dell'articolo 60 della L.R. n. 40 del 2001 e             
reclamati dai creditori.                                                        
2. L'ammontare del fondo di riserva e' determinato con riferimento              
agli articoli 25, 26 e 27 della L.R. n. 40 del 2001.                            
3. Per le spese relative ai residui passivi perenti di cui al comma 1           
puo' essere istituito per ogni capitolo apposito articolo.                      
          Art. 20                                                               
Assestamento e variazioni di bilancio                                           
1. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Ufficio di Presidenza delibera             
il progetto di assestamento del bilancio e lo presenta al Consiglio             
per l'approvazione, secondo le modalita' previste per l'approvazione            
del bilancio di previsione. L'approvazione dell'assestamento di                 
bilancio non e' subordinata alla approvazione del rendiconto di cui             
all'articolo 46.                                                                
2. L'Ufficio di Presidenza puo' effettuare con proprie deliberazioni            
variazioni compensative tra capitoli della stessa unita' previsionale           
di base, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza sia             
per quanto concerne quelli di cassa.                                            
          Art. 21                                                               
Scritture contabili                                                             
1. Il sistema delle scritture contabili e' strutturato in modo da               
consentire la rilevazione dell'attivita' amministrativa e gestionale            
del Consiglio regionale, sotto l'aspetto finanziario, economico e               
patrimoniale.                                                                   
2. Le scritture finanziarie, tenute con sistemi informatici, devono             
essere cronologiche e sistematiche e sono:                                      
a) registro cronologico delle reversali e dei mandati di pagamento,             
sul quale sono riportate tutte le operazioni di entrata e di uscita             
del giorno in cui sono disposte;                                                
b) partitario delle entrate e delle spese, sul quale si aprono tanti            
conti quanti sono i capitoli di bilancio e quanti sono gli articoli             
di uno stesso capitolo e si annotano tutte le operazioni di                     
prenotazione, di impegno, di spesa e di incasso.                                
3. La tenuta della contabilita' economica ed analitica e' finalizzata           
alle rilevazioni dei costi per centri di responsabilita' e per centri           
di costo, cosi' come individuati ad inizio di anno secondo le                   
necessita' evidenziate.                                                         
4. Le scritture contabili consistono in rilevazioni di partita doppia           
per costi e ricavi, con utilizzo di un piano dei conti e di eventuali           
rilevazioni extra contabili necessarie per l'attuazione del controllo           
di gestione.                                                                    
CAPO III                                                                        
Programmi di attivita'                                                          
          Art. 22                                                               
Programmi annuali di attivita'                                                  
1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'Ufficio di Presidenza                 
delibera i programmi di attivita' delle strutture consiliari per                
l'esercizio successivo.                                                         
2. La deliberazione di cui al comma 1 e' predisposta dalla direzione            
generale del Consiglio, sulla base delle proposte formulate dai                 
dirigenti responsabili delle strutture consiliari, ciascuno per il              
proprio ambito di competenza.                                                   
3. I dirigenti dei servizi competenti in materia di bilancio e in               
materia di contratti collaborano, ciascuno per la propria competenza,           
con i dirigenti responsabili delle strutture consiliari per la                  
definizione del rispettivo programma di attivita'.                              
4. I programmi di attivita' indicano, per ciascun servizio, le                  
finalita' e gli obiettivi che si intendono perseguire, le azioni                
richieste per il loro raggiungimento, le risorse finanziarie a tal              
fine necessarie, determinate sulla base del bilancio di previsione              
deliberato dal Consiglio.                                                       
5. I programmi sono predisposti con riferimento alle unita'                     
previsionali di base e ai capitoli ed eventuali articoli di bilancio.           
Gli importi indicati devono essere determinati in relazione agli                
stanziamenti, tenendo conto della necessita' di soddisfare eventuali            
esigenze straordinarie, non prevedibili in fase di programmazione,              
nonche' dei contratti in essere.                                                
6. I programmi che prevedano l'acquisizione di beni e servizi                   
indicano le modalita' o la procedura di affidamento del contratto,              
gli elementi quali-quantitativi e la stima degli importi nonche' i              
tempi previsti per acquisire la disponibilita' del bene o servizio.             
          Art. 23                                                               
Modifiche dei programmi                                                         
1. L'Ufficio di Presidenza integra e modifica i programmi di cui al             
precedente articolo, ogniqualvolta se ne presenti la necessita'.                
2. Qualora sia necessario procedere ad acquisizioni non previste nei            
programmi ma urgenti, necessarie al fine di non pregiudicare la                 
funzionalita' dei servizi, il direttore generale, su proposta del               
dirigente del settore interessato, provvede motivatamente all'avvio             
della procedura.                                                                
3. Nei casi di cui al comma 2, dell'avvio della procedura e' data               
tempestiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza per la ratifica da           
effettuare in occasione del primo atto successivo finalizzato                   
all'adeguamento dei programmi e, in mancanza, entro la fine                     
dell'esercizio finanziario.                                                     
          Art. 24                                                               
Controllo dei programmi                                                         
1. I dirigenti responsabili delle strutture consiliari effettuano il            
controllo dei rispettivi programmi, fornendo alla direzione generale,           
con periodicita' almeno quadrimestrale, una relazione in merito allo            
stato di attuazione degli stessi, segnalando eventuali scostamenti              
rispetto ai tempi, agli obiettivi e agli indicatori definiti in sede            
di predisposizione dei programmi.                                               
2. Al fine dell'effettuazione del monitoraggio, i dirigenti si                  
avvalgono dei dati elaborati e forniti dalla struttura preposta al              
controllo di gestione.                                                          
3. Periodicamente, e comunque entro il 30 settembre di ciascun anno,            
i dirigenti responsabili delle strutture consiliari effettuano la               
ricognizione delle somme assegnate e non utilizzate o non                       
utilizzabili per la realizzazione delle iniziative programmate, e               
trasmettono le relative risultanze, opportunamente motivate, alla               
direzione generale.                                                             
4. Entro il successivo 15 ottobre, il direttore generale sulla base             
delle motivazioni fornite dai dirigenti responsabili, provvede alla             
destinazione delle somme residue.                                               
CAPO IV                                                                         
Gestione del bilancio                                                           
Sezione I - Entrate                                                             
          Art. 25                                                               
Fasi delle entrate                                                              
1. Le fasi di gestione delle entrate sono, nell'ordine,                         
l'accertamento, la riscossione e il versamento. Tali fasi possono               
essere simultanee.                                                              
          Art. 26                                                               
Accertamento                                                                    
1. Le entrate sono accertate quando, in base alla legge, contratto o            
altro titolo giuridicamente idoneo, sussista la certezza del credito            
o della assegnazione, sia individuato il debitore e sia quantificata            
la somma dovuta al Consiglio.                                                   
          Art. 27                                                               
Riscossione e versamento                                                        
1. L'entrata e' riscossa quando il soggetto che vi e' tenuto ha                 
effettuato il pagamento del relativo importo, tramite il tesoriere od           
altro ufficio a cio' autorizzato per legge o regolamento, e la                  
struttura competente in materia di bilancio ne ha avuto                         
comunicazione.                                                                  
2. La riscossione delle entrate e' disposta mediante ordinativi                 
d'incasso a firma del dirigente responsabile della struttura                    
organizzativa competente in materia di bilancio o di un suo delegato,           
secondo le disposizioni inerenti il servizio di tesoreria contenute             
nel presente regolamento.                                                       
          Art. 28                                                               
Contenuto delle reversali                                                       
1. La reversale emessa sui capitoli ed articoli in entrata, deve                
contenere le seguenti indicazioni:                                              
a) numero progressivo;                                                          
b) esercizio al quale si riferisce;                                             
c) numero dell'unita' previsionale di base;                                     
d) numero del capitolo di cassa;                                                
e) numero del capitolo e dell'eventuale articolo di competenza o del            
capitolo e dell'eventuale articolo dal quale proviene il residuo;               
f) estremi di riferimento alla competenza o ai residui, con                     
l'indicazione dell'esercizio di provenienza;                                    
g) indicazione del debitore e della causale del versamento;                     
h) importo della reversale in cifre e lettere;                                  
i) data di emissione della reversale.                                           
2. Con la stessa reversale non possono essere disposti versamenti               
inerenti a piu' capitoli o articoli di bilancio o a piu' esercizi.              
          Art. 29                                                               
Residui attivi                                                                  
1. Alla determinazione, al mantenimento ed alla eliminazione dei                
residui attivi si provvede in conformita' con le norme di cui                   
all'articolo 45 della L.R. n. 40 del 2001.                                      
Sezione II - Spese                                                              
          Art. 30                                                               
Fasi della spesa                                                                
1. Sono spese del Consiglio regionale quelle cui si deve provvedere a           
carico del bilancio del Consiglio regionale a norma di leggi,                   
decreti, regolamenti od altri atti, costituenti titolo valido di                
impegno, ai sensi del presente regolamento.                                     
2. Le fasi di gestione delle spese sono, nell'ordine: l'impegno, la             
liquidazione, l'ordinazione e il pagamento. Tali fasi possono essere,           
anche parzialmente, simultanee.                                                 
          Art. 31                                                               
Impegni di spesa                                                                
1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le           
somme dovute dal Consiglio, in base alla legge, a contratto o ad                
altro titolo, a creditori determinati o determinabili sempre che la             
relativa obbligazione si perfezioni entro il termine dell'esercizio.            
2. L'accertamento di somme in entrata sui capitoli delle contabilita'           
speciali genera un impegno, per pari importo, nei corrispondenti                
capitoli della spesa.                                                           
3. Con l'approvazione del bilancio annuale di previsione e delle                
successive variazioni e senza la necessita' di ulteriori atti,                  
costituiscono impegni di spesa le somme stanziate sui capitoli                  
relativi:                                                                       
a) alle indennita' dei componenti il Consiglio regionale;                       
b) alle spese per il trattamento economico e per gli oneri accessori            
per il personale dipendente.                                                    
          Art. 32                                                               
Competenza per l'assunzione di impegni                                          
1. Gli impegni di spesa sono assunti con atti dell'Ufficio di                   
Presidenza, nei casi stabiliti dalla legge e dal presente                       
regolamento, o dei dirigenti, nei limiti degli stanziamenti di                  
bilancio e in base ai provvedimenti di organizzazione e di                      
attribuzione delle funzioni.                                                    
2. I dirigenti esprimono parere preventivo di regolarita'                       
amministrativa e contabile sulle proposte di atti dell'Ufficio di               
Presidenza.                                                                     
3. Il direttore generale del Consiglio attribuisce ai dirigenti                 
responsabili delle strutture organizzative la gestione dei programmi            
di competenza, determina l'ammontare delle risorse loro assegnate al            
fine dell'attuazione dei programmi stessi e conferisce il connesso              
esercizio dei poteri di spesa.                                                  
4. I dirigenti, in relazione ai propri atti di impegno e a quelli               
assunti direttamente dall'Ufficio di Presidenza, sono responsabili,             
secondo le rispettive attribuzioni:                                             
a) della legalita' della spesa e dei criteri economici di buona                 
gestione della spesa;                                                           
b) della completezza, regolarita' e sussistenza della documentazione            
richiamata nell'atto amministrativo o ad esso allegata;                         
c) delle procedure disposte in ottemperanza alle disposizioni                   
legislative.                                                                    
          Art. 33                                                               
Procedimento per l'assunzione di impegni                                        
1. L'atto di impegno deve indicare:                                             
a) il soggetto creditore o gli elementi idonei ad identificarlo;                
b) l'ammontare della somma dovuta;                                              
c) la scadenza dell'obbligazione;                                               
d) il capitolo ed eventuale articolo di spesa al quale la stessa e'             
da imputare, nonche' il numero dell'azione del piano programma.                 
2. Gli atti di cui al comma 1, prima della loro formale adozione,               
devono essere trasmessi alla struttura organizzativa competente in              
materia di bilancio, con l'eventuale relativa documentazione, per la            
registrazione del relativo impegno.                                             
3. La struttura organizzativa di cui al comma 2 effettua le verifiche           
di cui al comma 5, provvede alla registrazione della prenotazione               
d'impegno e restituisce l'atto al dirigente proponente, ai fini della           
formale adozione.                                                               
4. Qualora la struttura organizzativa di cui al comma 2 riscontri               
irregolarita' od errori negli atti sottoposti a verifica, provvede,             
ove possibile, d'ufficio alla rimozione delle irregolarita' ed alla             
correzione degli errori, dandone comunicazione al dirigente                     
proponente. In ogni altro caso essa indica alla struttura proponente            
le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto.                         
5. Gli atti sono restituiti senza la registrazione dell'impegno e con           
l'indicazione delle iniziative da assumere per la regolarizzazione,             
nei seguenti casi:                                                              
a) quando si rileva l'insufficienza di disponibilita' finanziaria a             
copertura della spesa;                                                          
b) quando si rileva erronea imputazione della spesa;                            
c) quando si rileva la mancata corrispondenza all'azione del                    
programma di attivita';                                                         
d) quando si rileva l'assenza dei requisiti idonei per l'assunzione             
dell'impegno;                                                                   
e) quando si rileva la non corretta applicazione della normativa in             
materia fiscale e tributaria.                                                   
6. Alla struttura organizzativa di cui al comma 2 e' data tempestiva            
comunicazione dell'adozione dell'atto di impegno per la                         
trasformazione della prenotazione di impegno in impegno definitivo              
nonche' dell'eventuale mancata adozione per la cancellazione della              
registrazione.                                                                  
7. I dirigenti sono tenuti a trasmettere alla struttura organizzativa           
di cui al comma 2, per le occorrenti annotazioni contabili, qualsiasi           
atto successivo che abbia attinenza con gli impegni assunti.                    
8. Gli impegni relativi a spese derivanti da procedure di gara sono             
contabilmente assunti in sede di aggiudicazione dal dirigente che               
approva l'esito della gara, nei limiti dell'importo autorizzato.                
          Art. 34                                                               
Cancellazione o riduzione degli impegni di spesa                                
1. Quando l'obbligazione in base alla quale e' stato assunto                    
l'impegno venga a cessare o a ridursi per qualsiasi causa, il                   
direttore generale o il dirigente competente per materia provvede con           
proprio atto alla cancellazione o alla riduzione dell'impegno                   
medesimo. Il provvedimento e' trasmesso tempestivamente alla                    
struttura organizzativa di cui all'articolo 33, comma 2 per la                  
registrazione nelle scritture contabili.                                        
          Art. 35                                                               
Liquidazione delle spese                                                        
1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di           
spesa e consiste nella determinazione del creditore e dell'esatto               
ammontare della somma da pagare ed e' disposta sulla base di                    
documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore.                    
2. L'atto di liquidazione deve in ogni caso riportare:                          
a) l'esatta e completa indicazione del creditore o dei creditori;               
b) la somma dovuta;                                                             
c) gli estremi del provvedimento di impegno e l'attestazione della              
sua esecutivita';                                                               
d) il capitolo ed articolo al quale la spesa e' da imputare;                    
e) l'eventuale differenza in meno rispetto alla somma impegnata e la            
disposizione della riduzione dell'impegno per somme eccedenti quelle            
liquidate.                                                                      
3. La liquidazione e' effettuata dai dirigenti con atti formali,                
formati in collaborazione con la struttura organizzativa competente             
in materia di bilancio, fermo restando quanto previsto dall'articolo            
37.                                                                             
4. Il dirigente che effettua la liquidazione si assume la                       
responsabilita' in ordine:                                                      
a) all'accertamento delle condizioni che rendono certa, liquida ed              
esigibile la spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei presupposti            
necessari alla liquidazione in base alla legge, all'atto di impegno,            
al contratto ed agli atti successivi all'impegno medesimo;                      
b) alla congruita' della spesa da liquidare con la somma impegnata;             
c) alla corretta applicazione della normativa fiscale e                         
previdenziale;                                                                  
d) all'accertamento della disponibilita' della somma impegnata;                 
e) alla completezza, sussistenza e regolarita' della documentazione             
richiamata nell'atto di liquidazione o ad esso allegata.                        
          Art. 36                                                               
Richiesta di emissione del titolo di pagamento                                  
1. L'emissione del titolo di pagamento e' richiesta alla struttura              
organizzativa competente in materia di bilancio dai soggetti                    
competenti sulla base dell'atto di liquidazione. Alla richiesta deve            
essere unita la documentazione giustificativa della spesa.                      
          Art. 37                                                               
Ordinazione e pagamento delle spese                                             
1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita al tesoriere             
di provvedere al pagamento delle spese ed e' disposta a mezzo di                
mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento                   
erogabili con assegni, ordinativi o buoni di prelievo, nonche' di               
ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti.                          
2. I titoli di spesa di cui al comma 1 sono firmati dal dirigente               
della struttura organizzativa competente in materia di bilancio o da            
suo delegato.                                                                   
3. Prima di emettere i titoli di spesa di cui al comma 1, deve essere           
verificata dalla struttura organizzativa preposta al bilancio la                
causa legale del pagamento e l'intervenuta liquidazione a norma                 
dell'articolo 35. Deve essere altresi' riscontrato che la somma da              
pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa e                   
dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia                      
correttamente ascritta al conto della competenza od al conto dei                
residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.                     
4. Sul mandato dovranno essere indicati:                                        
a) numero progressivo;                                                          
b) esercizio al quale si riferisce;                                             
c) numero dell'unita' previsionale di base;                                     
d) numero del capitolo di cassa;                                                
e) numero del capitolo e dell'eventuale articolo di competenza o del            
capitolo e dell'eventuale articolo dal quale proviene il residuo;               
f) estremi di riferimento alla competenza o ai residui, con                     
l'indicazione dell'esercizio di provenienza;                                    
g) indicazione del beneficiario, delle modalita' e della causale del            
pagamento. Nel caso di mandato collettivo tali elementi potranno                
essere indicati in un apposito intercalare allegato al mandato stesso           
unitamente all'indicazione, per ogni beneficiario, dei singoli                  
pagamenti;                                                                      
h) importo del mandato in cifre e lettere;                                      
i) riferimento agli atti amministrativi che hanno dato origine al               
mandato;                                                                        
l) data di emissione del mandato.                                               
5. Con lo stesso mandato non possono essere disposti pagamenti                  
inerenti a piu' capitoli o articoli di bilancio o a piu' esercizi.              
          Art. 38                                                               
Estinzione dei titoli di pagamento                                              
1. Il tesoriere del Consiglio estingue i mandati e provvede alla loro           
restituzione alla struttura organizzativa competente in materia di              
bilancio in conformita' alle disposizioni della convenzione per                 
l'affidamento del servizio medesimo.                                            
          Art. 39                                                               
Modalita' di effettuazione dei pagamenti                                        
1. I pagamenti di qualsiasi spesa, fatto salvi quelli effettuati                
dalla cassa economale, devono essere eseguiti esclusivamente dal                
tesoriere regionale sulla base dei titoli di spesa previsti                     
dall'articolo 37.                                                               
          Art. 40                                                               
Residui passivi                                                                 
1. Alla determinazione, al mantenimento ed alla eliminazione dei                
residui passivi si provvede in conformita' con le norme di cui agli             
articoli 60 e 61 della L.R. n. 40 del 2001.                                     
          Art. 41                                                               
Impegno e liquidazione delle spese in economia                                  
1. L'impegno e la liquidazione delle spese in economia disciplinate             
dal presente regolamento vengono effettuati secondo le disposizioni             
recate dall'articolo 73.                                                        
CAPO V                                                                          
Spese di rappresentanza e altre iniziative                                      
          Art. 42                                                               
Spese di rappresentanza                                                         
1. Sono da considerarsi spese di rappresentanza tutte le spese                  
funzionali all'immagine esterna del Consiglio regionale, come                   
definite dall'articolo 1, comma 1 della L.R. 22 gennaio 1997, n. 5.             
2. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza spese              
estranee alle esigenze inerenti la carica rivestita e comunque non              
attinenti alle funzioni istituzionali e rappresentative del Consiglio           
e dei suoi organi.                                                              
3. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, ripartisce ed            
impegna importi di spesa globale per l'intero esercizio, da riservare           
alle spese di rappresentanza dei membri dell'Ufficio di Presidenza e            
dei Presidenti delle Commissioni consiliari.                                    
4. I pagamenti su tali importi avvengono sulla base della richiesta             
dell'interessato, cui compete curare e conservare la documentazione             
concernente le spese sostenute.                                                 
5. Le spese di rappresentanza del Consiglio sono deliberate                     
dall'Ufficio di Presidenza ed impegnate dal dirigente competente. Le            
spese sono gestite, di norma, con procedure in economia e sono                  
ordinate per mezzo di buoni di ordinazione a firma del dirigente                
competente per materia. La liquidazione e il pagamento avvengono con            
le modalita' di cui all'articolo 73, comma 3, lettera a) del presente           
regolamento.                                                                    
          Art. 43                                                               
Spese per la partecipazione                                                     
o l'organizzazione di convegni                                                  
1. Le spese per la partecipazione o l'organizzazione di convegni,               
congressi, seminari e manifestazioni varie sono deliberate                      
dall'Ufficio di Presidenza ed impegnate dai dirigenti competenti.               
Esse sono gestite mediante procedure in economia senza limiti di                
importo e sono ordinate per mezzo di buoni di ordinazione a firma del           
dirigente competente per materia. La liquidazione e il pagamento                
avvengono con le modalita' di cui all'articolo 73, comma 3, in                  
relazione all'ammontare delle spese stesse.                                     
2. Nel caso in cui le spese di cui al comma 1 risultino                         
complessivamente superiori all'importo autorizzato dall'Ufficio di              
Presidenza, per le singole manifestazioni, il direttore generale                
impegna la maggiore spesa, dandone informazione all'Ufficio di                  
Presidenza.                                                                     
CAPO VI                                                                         
Tesoreria                                                                       
          Art. 44                                                               
Servizio di tesoreria del Consiglio regionale                                   
1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni             
riguardanti la gestione finanziaria del Consiglio regionale con                 
riferimento alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese            
e ad altri adempimenti previsti da disposizioni legislative e                   
convenzionali.                                                                  
2. L'Ufficio di Presidenza puo' affidare il servizio di tesoreria del           
Consiglio regionale allo stesso istituto individuato dalla Giunta, ai           
sensi dell'articolo 62 della L.R.  n.40 del 2001.                               
3. Qualora non intenda avvalersi della facolta' di cui al comma 2,              
l'Ufficio di Presidenza affida il servizio medesimo mediante                    
licitazione privata, approvando il bando di gara, il capitolato                 
d'oneri e, dopo l'espletamento della gara, la convenzione da                    
stipulare con l'istituto di credito affidatario.                                
4. L'istituto di credito selezionato, oltre alla propria                        
denominazione ufficiale e per gli atti e i rapporti attinenti al                
servizio, assume l'appellativo di "tesoriere del Consiglio                      
regionale".                                                                     
5. I fondi di cui all'articolo 68, comma 3, lettera a) della L.R. n.            
40 del 2001, iscritti nel bilancio, sono messi a disposizione del               
Consiglio regionale globalmente, attraverso ordini di pagamento                 
estinguibili mediante accreditamento in apposito conto corrente                 
aperto presso il tesoriere del Consiglio regionale.                             
6. Gli interessi maturati sul conto di tesoreria sono introitati sul            
bilancio del Consiglio regionale, parte entrata, e costituiscono                
entrata propria del Consiglio.                                                  
7. La durata della convenzione di tesoreria non puo' superare il                
termine di un anno oltre la normale scadenza della legislatura in               
corso alla data di stipulazione. La convenzione puo' tuttavia essere            
rinnovata.                                                                      
          Art. 45                                                               
Controlli sulla gestione della tesoreria                                        
1. La convenzione che disciplina il servizio di tesoreria detta norme           
atte a consentire alla struttura preposta il controllo sulla                    
gestione. La convenzione regola inoltre la responsabilita' del                  
tesoriere del Consiglio regionale.                                              
CAPO VII                                                                        
Rendiconto                                                                      
          Art. 46                                                               
Rendiconto del Consiglio                                                        
1. I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono                
dimostrati nel rendiconto generale del Consiglio.                               
2. Il rendiconto generale, predisposto dalla struttura organizzativa            
competente in materia di bilancio, e' presentato dall'Ufficio di                
Presidenza al riscontro della competente Commissione consiliare entro           
il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario           
cui si riferisce.                                                               
3. Il rendiconto, corredato dal parere della Commissione di cui al              
comma 2, e' presentato dall'Ufficio di Presidenza all'approvazione              
del Consiglio. Al rendiconto sono allegati gli elenchi di cui                   
all'articolo 4 della L.R. n. 5 del 1997.                                        
4. Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo               
alla gestione del bilancio ed il conto del patrimonio.                          
5. Al rendiconto generale e' premessa una relazione generale                    
illustrativa dei dati consuntivi, relativi sia al conto finanziario             
che al conto del patrimonio. Alla relazione sono allegate le                    
risultanze economiche e analitiche derivate dal controllo di gestione           
ed il rapporto annuale elaborato dalla struttura incaricata del                 
controllo di regolarita' amministrativa e contabile, di cui al Titolo           
V del presente regolamento.                                                     
          Art. 47                                                               
Conto finanziario                                                               
1. Il conto finanziario espone le risultanze della gestione delle               
entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di               
previsione.                                                                     
2. Per ciascuna unita' previsionale di base e per ciascun capitolo ed           
articolo di entrata del bilancio il conto finanziario espone                    
nell'ordine:                                                                    
a) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio           
cui il conto si riferisce;                                                      
b) le previsioni finali di competenza;                                          
c) le previsioni finali di cassa;                                               
d) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;               
e) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;               
f) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;            
g) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate                     
nell'esercizio;                                                                 
h) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;                          
i) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle           
previsioni di competenza;                                                       
l) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate               
rispetto alle previsioni di cassa;                                              
m) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio                         
dell'esercizio, ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonche' dei              
residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;                             
n) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi                    
precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle                
cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo           
esercizio;                                                                      
o) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;           
p) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine                        
dell'esercizio.                                                                 
3. Per ciascuna unita' previsionale di base e per ciascun capitolo ed           
articolo di spesa del bilancio il conto finanziario espone                      
nell'ordine:                                                                    
a) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio                         
dell'esercizio cui il conto si riferisce;                                       
b) le previsioni finali di competenza;                                          
c) le previsioni finali di cassa;                                               
d) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;                       
e) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;                    
f) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;             
g) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;                            
h) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti             
di competenza;                                                                  
i) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti           
di cassa;                                                                       
l) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio                         
dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo,                  
nonche' dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;                
m) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi                   
precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle                
cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo           
esercizio;                                                                      
n) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso                          
dell'esercizio;                                                                 
o) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine                       
dell'esercizio.                                                                 
          Art. 48                                                               
Conto del patrimonio                                                            
1. Il conto del patrimonio deve indicare, in termini di valori                  
aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si                 
riferisce, i beni di proprieta'.                                                
2. Il conto del patrimonio e' trasmesso alla Giunta regionale.                  
TITOLO III                                                                      
ATTIVITA' CONTRATTUALE                                                          
CAPO I                                                                          
Norme generali                                                                  
          Art. 49                                                               
Ambito di applicazione                                                          
1. Le disposizioni del presente Titolo disciplinano le procedure per            
l'esercizio dell'attivita' contrattuale del Consiglio regionale                 
finalizzata all'acquisizione di beni e servizi, di cui all'articolo 2           
della L.R. 25 febbraio 2000, n. 9.                                              
2. Le disposizioni si applicano:                                                
a) alle forniture e servizi il cui valore di stima sia inferiore a              
quello previsto per l'applicazione delle disposizioni dell'Unione               
Europea;                                                                        
b) alle forniture e servizi di valore pari o superiore a quello di              
cui alla lettera a), relativamente a fattispecie non regolate da                
disposizioni dell'Unione Europea o alle quali tali disposizioni non             
si applichino;                                                                  
c) alle fattispecie regolate da disposizioni dell'Unione Europea                
purche' non siano in contrasto con esse.                                        
3. Tutti gli importi indicati nel presente Titolo si intendono al               
netto di imposte ed oneri fiscali.                                              
          Art. 50                                                               
Scelta del contraente                                                           
1. I contratti per l'acquisizione di beni e servizi sono affidati con           
una delle seguenti procedure:                                                   
a) asta pubblica (procedura aperta);                                            
b) licitazione privata e appalto-concorso (procedure ristrette);                
c) trattativa privata (procedura negoziata), con o senza                        
pubblicazione di un bando;                                                      
d) in economia, nei casi previsti all'articolo 69 del presente                  
regolamento.                                                                    
2. Si intende per:                                                              
a) asta pubblica, la procedura in cui ogni soggetto in possesso dei             
requisiti richiesti dal bando di gara puo' presentare offerta;                  
b) licitazione privata, la procedura a cui partecipano soltanto i               
soggetti invitati dall'Amministrazione, previa pubblicazione di un              
bando di gara;                                                                  
c) appalto concorso, la procedura a cui partecipano soltanto i                  
soggetti invitati dall'Amministrazione per forniture o servizi di               
particolare complessita' tecnica, scientifica o di particolare pregio           
artistico ed in cui il progetto tecnico della fornitura o del                   
servizio e' redatto dalle imprese concorrenti in base alle                      
caratteristiche di massima prestabilite nel capitolato speciale;                
d) trattativa privata, la procedura in cui l'Amministrazione consulta           
soggetti di propria scelta e negozia con uno o piu' di essi i termini           
del contratto.                                                                  
          Art. 51                                                               
Cause di esclusione dalle gare                                                  
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti che si                
trovino in una delle situazioni previste dall'articolo 12 del DLgs 17           
marzo 1995, n. 157 e dall'articolo 11 del DLgs 24 luglio 1992, n.               
358, e loro successive modifiche.                                               
2. Sono inoltre esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti:              
a) che non sono in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei           
disabili;                                                                       
b) che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di           
cui all'articolo 2359 del Codice civile;                                        
c) che si trovino in qualsiasi altra situazione prevista dalla legge            
come causa ostativa alla conclusione di contratti con la pubblica               
Amministrazione.                                                                
3. Possono inoltre essere esclusi dalla partecipazione alle gare i              
soggetti che abbiano commesso gravi inadempienze contrattuali nei               
confronti dell'Amministrazione, nel corso dei tre anni precedenti               
l'avvio della procedura, accertate con atto motivato del dirigente              
responsabile dell'esecuzione del contratto al termine del                       
procedimento in contraddittorio con il contraente inadempiente.                 
          Art. 52                                                               
Bandi di gara                                                                   
1. I bandi di gara e gli avvisi di aggiudicazione sono pubblicati con           
le modalita' previste dall'articolo 13 della L.R. n. 9 del 2000.                
2. I bandi di gara relativi ad appalti di importo inferiore alla                
soglia comunitaria e superiore a 100.000 Euro sono pubblicati nel               
Bollettino Ufficiale della Regione e della loro pubblicazione e' dato           
avviso su due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale ed uno a             
diffusione regionale.                                                           
3. I bandi di gara contengono gli elementi essenziali previsti dalla            
normativa vigente per le diverse procedure di aggiudicazione. Quando            
si procede ad asta pubblica, il termine di presentazione delle                  
offerte non puo' essere inferiore a 20 giorni dalla data di                     
pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale.                               
4. Nel caso di licitazione privata, appalto concorso, trattativa                
privata previa pubblicazione di un bando:                                       
a) il termine entro il quale devono pervenire le domande di                     
partecipazione non puo' essere inferiore a 20 giorni dalla data di              
pubblicazione del bando;                                                        
b) il termine per la spedizione degli inviti a presentare offerta non           
puo' essere superiore a 60 giorni dalla data stabilita per la                   
presentazione delle domande di partecipazione;                                  
c) il termine entro il quale presentare le offerte non puo' essere              
inferiore a 20 giorni dalla data di spedizione della lettera invito.            
5. Nei casi di motivata urgenza, i termini di cui al comma 4 possono            
essere ridotti in misura non inferiore alla meta'.                              
          Art. 53                                                               
Documentazione                                                                  
1. La documentazione di gara e' costituita dal bando di gara, dal               
capitolato speciale, dal disciplinare di gara integrativo del bando,            
nel caso di asta pubblica, e dalla lettera invito, nel caso di                  
licitazione privata o appalto concorso.                                         
2. Il capitolato speciale determina l'oggetto del servizio o della              
fornitura, le caratteristiche tecnico-merceologiche, il termine e il            
luogo della prestazione, le modalita' di esecuzione del contratto,              
gli oneri a carico del fornitore ed ogni altra clausola contrattuale            
necessaria.                                                                     
3. Il disciplinare di gara e la lettera invito indicano il termine e            
le modalita' di presentazione e di formazione dell'offerta, la                  
documentazione eventualmente richiesta a corredo dell'offerta, le               
irregolarita' comportanti l'esclusione dalla procedura di                       
affidamento, le modalita' di svolgimento della gara, i criteri di               
aggiudicazione, gli adempimenti propedeutici alla stipulazione del              
contratto, l'indicazione degli uffici dell'ente e delle persone a cui           
richiedere informazioni.                                                        
4. La struttura organizzativa competente puo' predisporre ed allegare           
alla documentazione di gara schemi di offerta, al fine di                       
semplificare e uniformare la predisposizione dell'offerta stessa, nel           
rispetto dei principi di imparzialita' e di buon andamento                      
dell'azione amministrativa.                                                     
5. Le istanze di partecipazione e le offerte dei concorrenti devono             
pervenire alla struttura consiliare competente, con le modalita'                
precisate nella lettera invito o nel disciplinare di gara. Per le               
offerte inoltrate attraverso il servizio postale, per il termine di             
arrivo si fa riferimento alla data di partenza del plico                        
raccomandato.                                                                   
6. La documentazione di gara puo' contenere o fare riferimento a                
norme recate dalla L.R. n. 9 del 2000 e dalla legge statale                     
relativamente ad istituti non disciplinati nel presente Titolo.                 
          Art. 54                                                               
Requisiti di partecipazione                                                     
1. Il bando di gara puo' definire requisiti minimi di capacita'                 
tecnica ed economico-finanziaria necessari per la partecipazione alla           
gara, in relazione all'oggetto del contratto.                                   
2. Alla documentazione di gara possono essere allegati schede di                
rilevazione, anche sotto forma di dichiarazioni sostitutive, in                 
conformita' alla vigente normativa in materia di semplificazione                
della documentazione amministrativa, utilizzabili dai concorrenti per           
l'attestazione della mancanza di cause di esclusione dalle procedure            
di gara e del possesso dei requisiti d'ordine giuridico, di capacita'           
tecnica ed economico-finanziaria eventualmente richiesti dall'ente.             
3. La verifica dei requisiti dichiarati viene effettuata nei                    
confronti del concorrente aggiudicatario provvisorio della gara che,            
nel termine fissato, deve produrre i documenti che non possono essere           
acquisiti d'ufficio.                                                            
4. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta                      
economicamente piu' vantaggiosa, la documentazione di gara puo'                 
prevedere, per motivate esigenze di economia procedimentale, la                 
facolta' di effettuare le verifiche di cui al comma 3 prima della               
valutazione delle offerte.                                                      
5. L'Amministrazione si riserva la facolta', in qualsiasi fase delle            
procedure, di richiedere chiarimenti e integrazioni sul contenuto di            
documenti, certificati e dichiarazioni presentate, nonche' di                   
disporre accertamenti d'ufficio in merito al possesso dei requisiti             
dichiarati.                                                                     
          Art. 55                                                               
Criteri di aggiudicazione                                                       
1. I contratti conclusi a seguito di asta pubblica, licitazione                 
privata, trattativa privata sono aggiudicati con il criterio del                
prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,               
qualora siano valutati altri elementi, oltre al prezzo.                         
2. I contratti conclusi a seguito di appalto concorso sono sempre               
aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente piu'                    
vantaggiosa.                                                                    
3. I contratti in economia sono affidati, di norma, con il criterio             
del prezzo piu' basso. Qualora, per la specialita' della fornitura o            
del servizio, si tenga conto anche di altri elementi, il soggetto che           
ordina l'affidamento deve motivare in ordine alla convenienza e alla            
congruita' dell'offerta prescelta.                                              
4. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta                      
economicamente piu' vantaggiosa il bando di gara e il disciplinare di           
gara o la lettera invito precisano gli elementi oggetto di                      
valutazione in ordine decrescente di importanza ed eventualmente i              
rispettivi punteggi, qualora tale competenza non sia attribuita alla            
commissione di valutazione.                                                     
          Art. 56                                                               
Attuazione dei programmi                                                        
per l'acquisizione di beni e servizi                                            
1. Il dirigente competente in materia di contratti, sulla base dei              
programmi definiti ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento           
e su formale richiesta del dirigente responsabile dell'iniziativa di            
spesa, nella cui competenza ricade per materia l'oggetto del                    
contratto, provvede:                                                            
a) all'indizione della gara pubblica, approvando il relativo bando,             
il disciplinare di gara o la lettera invito e il capitolato speciale            
d'appalto, o all'espletamento della trattativa privata, nel caso di             
gara ufficiosa di cui all'articolo 61;                                          
b) all'ammissione delle imprese a partecipare alla gara, quando si              
procede tramite licitazione privata, appalto concorso, trattativa               
privata con pubblicazione del bando;                                            
c) all'approvazione dei risultati della gara;                                   
d) alla eventuale registrazione del contratto, quando stipulato,                
secondo le vigenti disposizioni in materia di imposta di registro.              
2. Il dirigente competente in materia di contratti e' responsabile              
del procedimento relativamente alla fase di formazione del contratto.           
3. Il direttore generale, per particolari oggetti contrattuali, puo'            
direttamente assumere le competenze indicate al comma 1, lettere a),            
b) e c).                                                                        
4. Il dirigente responsabile dell'iniziativa di spesa nella cui                 
competenza ricade, per materia, l'oggetto del contratto, e'                     
qualificato, ai fini del presente regolamento, responsabile                     
dell'esecuzione del contratto.                                                  
5. Il dirigente di cui al comma 4 provvede:                                     
a) ad avanzare formale richiesta di attivazione della procedura                 
precisando: 1) le caratteristiche dei beni o delle prestazioni                  
oggetto del contratto e la sua disciplina nonche', eventualmente, i             
particolari requisiti di professionalita' e di capacita' tecnica che            
le imprese concorrenti debbono possedere, ai fini della formazione              
del bando di gara e del capitolato speciale; 2) l'importo previsto              
dell'iniziativa di spesa, il corrispondente numero di azione                    
attribuito nel programma, il capitolo ed eventuale articolo di                  
bilancio, al fine dell'assunzione dell'impegno in sede di                       
approvazione dell'esito della gara;                                             
b) a verificare l'esattezza e la puntualita' degli adempimenti                  
contrattuali;                                                                   
c) ad adottare i provvedimenti necessari qualora siano emersi difetti           
o irregolarita' nell'esecuzione delle prestazioni;                              
d) a liquidare la spesa contrattualmente impegnata, ai sensi                    
dell'articolo 35 del presente regolamento;                                      
e) a segnalare al dirigente di cui al comma 1, allo scadere del                 
contratto, il regolare adempimento delle prestazioni, al fine dello             
svincolo della cauzione definitiva, ove richiesta.                              
6. Qualora, ai sensi della normativa vigente, sia consentito                    
l'affidamento diretto delle forniture o dei servizi ad un determinato           
fornitore, il dirigente nella cui competenza ricade, per materia,               
l'oggetto del contratto, provvede direttamente all'adozione degli               
atti, con l'assistenza, ove necessario, della struttura competente in           
materia di contratti.                                                           
CAPO II                                                                         
Svolgimento delle gare e contratti                                              
          Art. 57                                                               
Criterio del prezzo piu' basso                                                  
1. Nell'asta pubblica e nella licitazione privata con aggiudicazione            
al prezzo piu' basso, il dirigente nella cui competenza ricade, per             
materia, l'oggetto del contratto o altro dirigente designato dal                
direttore generale, in qualita' di autorita' di gara, assistito da              
due dipendenti del Consiglio regionale e da un funzionario in                   
qualita' di verbalizzante, procede, nel giorno e all'ora indicati nel           
bando di gara o nella lettera invito, ad assumere la presidenza della           
gara ed all'apertura delle buste in seduta pubblica.                            
2. In particolare, l'autorita' di gara procede:                                 
a) all'esame dei plichi contenenti le offerte e la documentazione,              
accertando la data di presentazione ed escludendo le offerte                    
pervenute oltre il termine stabilito nel bando di gara o nella                  
lettera invito;                                                                 
b) alla loro apertura e alla verifica della validita' e completezza             
dei documenti presentati;                                                       
c) all'apertura dei plichi contenenti le offerte delle imprese                  
ammesse e alla verifica della validita' e congruita' delle stesse;              
d) alla individuazione dell'aggiudicatario provvisorio della gara,              
mediante la formazione della graduatoria delle offerte, in ordine di            
convenienza. A parita' di prezzo, la collocazione in graduatoria e'             
decisa mediante sorteggio.                                                      
3. L'autorita' di gara appone la propria firma sulle offerte e su               
tutti i documenti contenuti nei plichi pervenuti.                               
          Art. 58                                                               
Criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa                           
1. Nell'asta pubblica e nella licitazione privata con aggiudicazione            
all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, nonche' nel caso di                
appalto concorso, l'esame delle offerte e' effettuato da una                    
commissione di valutazione nominata dal direttore generale.                     
2. La commissione e' composta da tre a cinque membri, tra cui un                
dirigente designato quale presidente, ed e' assistita da un                     
dipendente in qualita' di verbalizzante. Il ricorso ad esperti                  
esterni e' consentito esclusivamente in mancanza di personale interno           
idoneo.                                                                         
3. La commissione, in prima seduta, effettua le operazioni di cui               
all'articolo 57, comma 2, lettere a) e b). Nel caso di asta pubblica            
o licitazione privata, le operazioni si svolgono in seduta pubblica,            
aperta ai rappresentanti delle imprese concorrenti. Tale modalita'              
puo' applicarsi anche nel caso di appalto concorso.                             
4. I lavori della commissione si svolgono in seduta riservata.                  
Qualora nel bando o nella lettera invito non siano stabiliti i                  
punteggi o i giudizi attribuibili ai singoli elementi di valutazione,           
vi provvede la commissione prima dell'apertura dei plichi contenenti            
le offerte.                                                                     
5. La commissione puo' delegare l'istruttoria delle offerte tecniche            
a singoli suoi componenti, fermo restando che la valutazione ed il              
giudizio dovranno essere effettuati in seduta plenaria. Puo' inoltre,           
se necessario, richiedere alle imprese concorrenti chiarimenti o                
specificazioni.                                                                 
6. L'esito della valutazione delle offerte tecniche e' riportato in             
apposito verbale, contenente una graduatoria di merito delle offerte            
esaminate opportunamente motivata, sottoscritto da tutti i componenti           
della commissione.                                                              
7. Nel caso di asta pubblica o di licitazione privata la commissione            
procede in seduta pubblica alla lettura del verbale contenente la               
graduatoria delle offerte tecniche e all'apertura delle offerte                 
economiche, attribuendo all'elemento prezzo il relativo punteggio,              
determinato con i criteri indicati nella documentazione di gara.                
8. Per l'appalto concorso, la commissione effettua in seduta                    
riservata una valutazione comparativa dei progetti presentati, sia              
sotto l'aspetto tecnico funzionale sia sotto l'aspetto economico. Nel           
verbale conclusivo dei lavori la Commissione propone all'organo                 
competente l'aggiudicazione a favore del progetto-offerta ritenuto              
piu' rispondente alle finalita' della gara.                                     
9. L'aggiudicazione provvisoria viene dichiarata nei confronti del              
concorrente che consegue il maggior punteggio complessivo. In                   
presenza di offerte con identico punteggio, prevale l'offerta con il            
punteggio tecnico piu' elevato.                                                 
          Art. 59                                                               
Aggiudicazione definitiva                                                       
1. L'aggiudicazione definitiva interviene con l'atto di approvazione            
dei risultati della gara da parte dell'organo competente.                       
L'approvazione puo' essere negata per vizi di legittimita' nelle                
procedure di affidamento o per rilevanti motivi di interesse                    
pubblico.                                                                       
2. Per le gare indette dal direttore generale, ai sensi dell'articolo           
56, comma 3, dell'esito della procedura e' data preventiva                      
informazione all'Ufficio di Presidenza.                                         
3. Nel caso di appalto concorso l'aggiudicazione non conforme alla              
proposta della Commissione deve essere compiutamente motivata.                  
4. L'atto di approvazione e' subordinato all'accertamento del                   
possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento, dichiarati dal              
soggetto aggiudicatario ai fini della partecipazione alla gara ai               
sensi dell'articolo 54, e all'assolvimento degli adempimenti                    
propedeutici alla stipulazione del contratto, previsti nella                    
documentazione di gara.                                                         
5. Qualora, nei casi urgenti debitamente motivati, sia necessario               
pervenire alla stipulazione prima della conclusione del procedimento            
di verifica dei requisiti, il contratto e' sottoposto a condizione              
risolutiva in dipendenza dell'esito di detti accertamenti.                      
6. Nel caso di esito negativo degli accertamenti si puo' procedere              
con le medesime modalita' nei confronti del concorrente che segue               
nella graduatoria risultante dall'espletamento della gara.                      
7. In caso di mancata approvazione nulla e' dovuto all'aggiudicatario           
provvisorio a titolo di indennizzo. Intervenuta l'approvazione, si              
procede alla formale stipulazione del contratto.                                
          Art. 60                                                               
Trattativa privata                                                              
1. Puo' procedersi a trattativa privata nei seguenti casi:                      
a) per forniture e servizi di importo non superiore a 100.000 Euro              
ferma restando la disciplina delle spese in economia di cui                     
all'articolo 69 del presente regolamento;                                       
b) quando non siano pervenute offerte o offerte appropriate a seguito           
di asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso, purche' le            
condizioni iniziali della fornitura o del servizio non siano                    
sostanzialmente modificate;                                                     
c) quando per ragioni di natura tecnica, culturale o artistica o                
attinenti alla tutela di diritti di esclusiva, rappresentate dal                
dirigente competente per la materia oggetto del contratto, la                   
fornitura del bene o l'esecuzione del servizio possa essere affidata            
unicamente ad un soggetto determinato;                                          
d) quando per ragioni d'urgenza, determinate da eventi imprevedibili            
e non imputabili all'Amministrazione, non sia possibile il rispetto             
dei termini previsti per le procedure ad evidenza pubblica;                     
e) per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e            
destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti di uso corrente           
o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il                 
cambiamento del fornitore comporti l'acquisto di materiale di tecnica           
differente, il cui impiego o manutenzione determini per                         
l'Amministrazione incompatibilita' o difficolta' tecniche rilevanti;            
f) per servizi complementari non compresi nell'appalto inizialmente             
aggiudicato ma che, a causa di circostanze impreviste, sono diventati           
necessari per la prestazione del servizio principale, purche' siano             
affidati allo stesso soggetto che tale servizio fornisce. Sono                  
considerati complementari i servizi, di valore non superiore al 50              
per cento dell'appalto iniziale, che non possono essere separati                
sotto il profilo tecnico o economico dal servizio principale, senza             
recare gravi inconvenienti all'Amministrazione, ovvero, pur essendo             
separabili dal servizio principale, sono strettamente necessari al              
suo perfezionamento;                                                            
g) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi                   
analoghi gia' affidati allo stesso prestatore di servizi in forza di            
un precedente appalto purche' tale possibilita' sia indicata in                 
occasione del primo appalto ed il costo complessivo stimato dei                 
servizi successivi sia preso in considerazione dall'Amministrazione             
per la determinazione del valore globale dell'appalto;                          
h) per la locazione di immobili destinati a sede degli organi e degli           
uffici del Consiglio regionale;                                                 
i) in occasione di appalti in cui la natura della fornitura o del               
servizio non consenta la fissazione preliminare di un prezzo o la               
definizione con sufficiente precisione delle specifiche tecniche                
dell'appalto;                                                                   
l) per appalti aventi ad oggetto le componenti ideativo-progettuali             
dei servizi di programmazione e pianificazione, editoriali, di                  
informazione e promozione pubblicitaria, qualora tali componenti                
siano scindibili dalle attivita' strumentali e connesse, anche                  
propedeutiche.                                                                  
2. Gli atti con i quali si ricorre alla trattativa privata devono               
essere motivati in relazione alle fattispecie elencate al comma 1.              
3. La trattativa privata puo' essere preceduta dalla pubblicazione di           
un bando di gara ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunita', in                 
relazione alla tipologia del bene o servizio da acquisire o alla                
individuazione delle ditte da interpellare.                                     
          Art. 61                                                               
Gara ufficiosa o informale                                                      
1. Nei casi di cui all'articolo 60, comma 1, lettere a), d) ed i), la           
trattativa privata e' preceduta da gara ufficiosa. Negli altri casi             
si puo' procedere senza interpellare alcun numero minimo di soggetti.           
2. Le ditte da invitare alla gara ufficiosa vengono scelte, di norma,           
tra quelle iscritte nell'elenco fornitori del Consiglio, di cui                 
all'articolo 82, in numero non inferiore a cinque, salvo che                    
nell'elenco non ne esistano in tale numero. In questo caso gli atti             
relativi alla gara ufficiosa precisano tale circostanza.                        
3. L'invito alla gara ufficiosa puo' essere inviato anche tramite fax           
e deve indicare le modalita' e il termine, di norma non inferiore a             
quindici giorni, per la presentazione delle offerte, l'oggetto del              
contratto, le eventuali specifiche tecniche, le condizioni di                   
esecuzione, le eventuali penali in caso di inadempimento, i criteri             
di affidamento, le modalita' del pagamento ed ogni altro elemento               
necessario in relazione alla natura del bene o servizio richiesto.              
4. Qualora non sia possibile definire con sufficiente precisione le             
specifiche dell'appalto, l'invito a presentare l'offerta puo'                   
stabilire che l'offerta piu' conveniente, esaminate le proposte                 
pervenute, verra' scelta dopo trattative con le singole imprese                 
offerenti.                                                                      
5. In ogni caso, l'affidamento ad un partecipante che abbia offerto             
di eseguire forniture o servizi a condizioni parzialmente                       
migliorative rispetto a quelle richieste dall'Amministrazione, puo'             
essere disposto dopo aver invitato anche gli altri partecipanti a               
fare un'offerta sull'oggetto come ridefinito.                                   
6. Le buste contenenti le offerte vengono aperte in seduta riservata            
e delle operazioni compiute, del procedimento seguito e dell'esito              
della gara viene redatto un verbale firmato dal dirigente competente            
in materia di contratti, o suo delegato, e dal dirigente del settore            
interessato, o suo delegato.                                                    
7. Qualora sia previsto l'affidamento a favore dell'offerta                     
economicamente piu' vantaggiosa, all'esame delle offerte provvede una           
commissione appositamente nominata dal direttore generale.                      
8. Nel caso di gara ufficiosa andata deserta, il dirigente competente           
in materia di contratti, sentito il dirigente del settore interessato           
e tenuto conto della natura del bene o servizio richiesto, puo'                 
decidere di ripetere l'esperimento di gara, ampliando il numero delle           
ditte da invitare, oppure di procedere alla pubblicazione di un bando           
di gara.                                                                        
          Art. 62                                                               
Indagini di mercato                                                             
1. Prima di procedere alla gara pubblica, alla trattativa privata o             
al rinnovo contrattuale possono essere effettuate, anche in via                 
informale, indagini di mercato, al fine di acquisire informazioni ed            
elementi circa le caratteristiche e i modi di esecuzione delle                  
prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti e ogni altro             
elemento utile per stabilire i termini della gara o del contratto.              
L'indagine e' svolta, di norma, dal dirigente competente in materia             
di gestione risorse strumentali e patrimonio.                                   
          Art. 63                                                               
Stipulazione dei contratti                                                      
1. I contratti possono stipularsi:                                              
a) in forma pubblica amministrativa, ricevuti da un funzionario                 
designato quale ufficiale rogante;                                              
b) per mezzo di scrittura privata, anche mediante sottoscrizione                
dello schema contrattuale proposto dalla controparte;                           
c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;                    
d) per mezzo di sottoscrizione apposta dal fornitore in separati atti           
di obbligazione o in calce al capitolato.                                       
2. I contratti sono stipulati dai dirigenti competenti, in base alle            
rispettive attribuzioni. Il direttore generale puo' intervenire nella           
stipulazione di convenzioni o contratti che per il contenuto della              
prestazione o per la natura della controparte hanno un rilievo che              
trascende l'ordinaria gestione.                                                 
3. La stipulazione dei contratti avviene di norma entro trenta giorni           
dall'approvazione dei risultati della gara.                                     
          Art. 64                                                               
Condizioni contrattuali                                                         
1. Il contratto deve indicare il contraente, l'oggetto del contratto,           
i tempi e le modalita' di esecuzione, l'importo e le modalita' del              
pagamento.                                                                      
2. In relazione alla natura della fornitura o della prestazione, il             
contratto deve inoltre disciplinare particolari condizioni od                   
obblighi, anche con richiamo o rinvio a leggi e ad atti regolamentari           
statali o regionali.                                                            
3. I contratti conclusi a seguito di gara pubblica riportano le                 
clausole e condizioni previste nel capitolato speciale e nell'offerta           
presentata dall'aggiudicatario, a meno che tali documenti non siano             
allegati al contratto stesso quali parti integranti. Le condizioni              
contenute nel capitolato speciale possono essere precisate o                    
integrate, al fine di chiarire ogni aspetto del contratto, fatta                
salva la sostanza del negozio.                                                  
4. Le imprese fornitrici sono obbligate ad accettare, nel corso                 
dell'esecuzione del contratto, alle stesse condizioni contrattuali,             
un aumento o una diminuzione delle forniture o prestazioni che                  
formano oggetto del contratto sino alla concorrenza di un quinto del            
prezzo concordato. Tale aliquota puo' essere elevata fino alla                  
concorrenza del terzo, purche' tale possibilita' sia espressamente              
prevista nel capitolato speciale o nella lettera invito.                        
          Art. 65                                                               
Durata e termini del contratto                                                  
1. I contratti devono avere durata e termini certi e non possono, di            
norma, avere una durata che ecceda di oltre un anno la normale                  
scadenza della legislatura in corso alla data della stipulazione.               
2. La controparte e' tenuta all'impegno contrattuale dal momento                
dell'aggiudicazione, in caso di gara pubblica, o dalla data                     
dell'ordine formale, nel caso di trattativa privata.                            
          Art. 66                                                               
Proroga e rinnovo                                                               
1. Il rinnovo dei contratti e' consentito se previsto nel contratto             
originario. L'eventuale rinnovo non previsto nel contratto originario           
e' ammesso se preceduto, entro tre mesi dalla scadenza del contratto,           
dall'accertamento della sussistenza delle ragioni di convenienza e              
pubblico interesse che giustificano il rinnovo stesso.                          
2. Il rinnovo e' consentito alle medesime condizioni del contratto              
originario, salva la revisione dei prezzi secondo la normativa                  
vigente.                                                                        
3. La proroga contrattuale, ove non sia prevista nel contratto                  
originario, deve essere debitamente motivata ed e' ammessa alle                 
condizioni contrattuali originarie, compreso il prezzo, per il tempo            
strettamente necessario a pervenire ad una nuova aggiudicazione.                
4. I dirigenti nel cui ambito di competenza rientra, per materia,               
l'oggetto del contratto prorogato o rinnovato, assumono le relative             
determinazioni, con l'assistenza, ove necessario, della struttura               
competente in materia di contratti.                                             
          Art. 67                                                               
Verifica di conformita'                                                         
1. Al fine dell'accertamento della conformita' della prestazione alle           
prescrizioni contrattuali, i dirigenti responsabili dell'esecuzione             
del contratto, attestano la corrispondenza qualitativa e quantitativa           
dei materiali forniti o dei servizi resi con quelli ordinati e la               
loro regolare consegna o esecuzione, provvedendo a contestare                   
tempestivamente ogni irregolarita' o difetto riscontrato.                       
2. Per le forniture di particolare importanza o di speciale carattere           
tecnico, il direttore generale puo' affidare la verifica di                     
conformita' ad uno o piu' tecnici anche estranei all'Amministrazione.           
3. Il certificato di conformita' e' redatto, di norma, nel termine di           
trenta giorni dall'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o             
del servizio.                                                                   
4. Per le spese in economia di cui all'articolo 69 la verifica di               
conformita' si intende assolta con l'apposizione dell'attestazione di           
regolare esecuzione direttamente sulla fattura.                                 
TITOLO IV                                                                       
AFFIDAMENTI IN ECONOMIA                                                         
E GESTIONE DEL PATRIMONIO                                                       
          Art. 68                                                               
Funzioni della struttura competente                                             
1. La struttura competente in materia di gestione risorse strumentali           
e patrimonio cura tutte le attivita' dirette al funzionamento delle             
strutture consiliari, fornendo alle stesse i beni e servizi di                  
contenuto standardizzato e di uso comune alla generalita' degli                 
uffici, nonche' provvedendo alle acquisizioni in economia di cui ai             
successivi articoli del presente regolamento. Provvede altresi' alle            
attivita' di manutenzione degli immobili, delle attrezzature, dei               
beni strumentali, curando la tenuta e la gestione dei registri di               
inventario.                                                                     
2. Il dirigente responsabile della struttura di cui al comma 1 e' di            
seguito denominato dirigente competente.                                        
CAPO I                                                                          
Affidamenti in economia                                                         
          Art. 69                                                               
Spese in economia                                                               
1. I contratti aventi ad oggetto forniture e/o servizi di importo               
stimato non superiore a 5.000 Euro necessari per il funzionamento               
della struttura consiliare sono affidati in economia.                           
2. Possono inoltre essere affidati in economia le seguenti tipologie            
di forniture e servizi il cui importo stimato, in relazione al                  
singolo contratto, non sia superiore a 25.000 Euro:                             
a) acquisto, riparazioni e manutenzioni di veicoli ed acquisti                  
necessari per il loro funzionamento;                                            
b) acquisto, manutenzione e riparazioni di beni mobili e                        
apparecchiature, di prodotti e strumenti, anche informatici;                    
c) acquisti di materiale di cancelleria, carta per fotocopiatrice,              
stampati in genere;                                                             
d) manutenzione ordinaria di locali e impianti destinati agli uffici            
e servizi del Consiglio, compresi quelli assunti in locazione;                  
e) acquisto e manutenzione di piante d'arredo e giardinaggio;                   
f) locazione di immobili e noleggio di beni mobili e strumenti per il           
soddisfacimento di esigenze temporanee e di breve durata, relative              
utenze e oneri condominiali;                                                    
g) acquisto di libri, pubblicazioni varie e materiale documentario;             
h) servizi di rilegatura, riproduzione, correzione bozze, stampa di             
materiale documentario e di pubblicazioni;                                      
i) servizi di deregistrazione delle udienze conoscitive, di convegni            
e seminari e di altre iniziative promosse dal Consiglio regionale;              
l) servizi di interpretariato e traduzione;                                     
m) trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio,                     
facchinaggio e relative attrezzature;                                           
n) noleggio autovetture;                                                        
o) pulizia e interventi per l'igiene e la salubrita' dei locali in              
uso agli uffici, per interventi occasionali non compresi in contratti           
di appalto gia' stipulati;                                                      
p) assicurazione dei beni di proprieta' o in uso a qualsiasi titolo             
dal Consiglio e dai gruppi consiliari, nonche' delle persone                    
impiegate in determinati servizi;                                               
q) materiali e interventi occorrenti per la sicurezza degli immobili,           
degli impianti, dei beni artistici e per la protezione del personale;           
r) acquisto o confezione di capi di vestiario per il personale che ne           
ha diritto;                                                                     
s) servizi di assistenza per gli impianti del Consiglio;                        
t) divulgazione e pubblicazione di bandi, avvisi e trasmissione delle           
informazioni.                                                                   
          Art. 70                                                               
Autorizzazione per le spese in economia                                         
1. Le spese in economia sono autorizzate dal dirigente competente,              
entro i limiti di importo definiti nella delibera di programma di cui           
all'articolo 22.                                                                
2. Per le acquisizioni in economia riguardanti beni o servizi                   
funzionali ad attivita' ricadenti nella competenza di altra                     
struttura, il dirigente competente avvia la procedura dietro                    
richiesta scritta del dirigente della struttura interessata.                    
          Art. 71                                                               
Modalita' di scelta del contraente                                              
1. Agli affidamenti di cui all'articolo 69, comma 1 si procede previo           
sondaggio esplorativo sulle condizioni di mercato, salvo che la                 
specialita' o l'urgenza rendano necessario il ricorso o l'affidamento           
ad un esecutore determinato.                                                    
2. Gli affidamenti di cui all'articolo 69, comma 2 sono preceduti da            
indagini di mercato richiedendo almeno tre preventivi-offerta                   
formulati sulla base degli elementi essenziali della prestazione                
richiesta. L'affidamento diretto, previa richiesta di un solo                   
preventivo-offerta, e' consentito qualora sussistano ragioni di                 
motivata specialita' o urgenza.                                                 
3. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente                     
approssimazione l'entita' delle prestazioni da ordinare nel corso di            
un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno                
finanziario, si procede previa acquisizione di almeno tre                       
preventivi-offerta validi per il periodo di tempo previsto.                     
L'affidatario da' esecuzione al contratto in conformita' a singole              
ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, nel rispetto              
dei limiti di spesa.                                                            
          Art. 72                                                               
Ordinazione e conclusione dei contratti                                         
1. L'ordinazione delle forniture e dei servizi a seguito degli                  
affidamenti con procedura in economia di cui all'articolo 69, comma 1           
e' predisposta a mezzo di appositi buoni, firmati dal dirigente                 
competente.                                                                     
2. L'ordinazione delle forniture e dei servizi a seguito degli                  
affidamenti con procedura in economia di cui all'articolo 69, comma             
2, e' effettuata dal dirigente competente sulla base di atti                    
sottoscritti per accettazione dal fornitore, e contenenti le                    
condizioni di esecuzione delle forniture e dei servizi, i relativi              
prezzi, le eventuali penali in caso di inadempienza, le modalita' di            
pagamento.                                                                      
3. Le spese in economia devono riguardare contratti riferiti a beni e           
servizi ordinati entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di             
riferimento.                                                                    
          Art. 73                                                               
Impegno, liquidazione e pagamento                                               
1. L'impegno per le spese in economia e' assunto dal dirigente                  
competente, in sede di affidamento del contratto. Per le spese in               
economia di cui all'articolo 69, comma 1, l'impegno e' assunto in               
sede di approvazione del rendiconto economale di cui all'articolo 74,           
comma 8.                                                                        
2. Le fatture, note o altri documenti fiscali relative alle spese               
derivanti da affidamenti in economia sono ammesse al pagamento                  
corredate, di norma, dall'autorizzazione di spesa, dall'attestazione            
di regolare esecuzione, salvo il caso di documenti di spesa relativi            
ad utenze, dal visto di liquidazione attestante la corrispondenza dei           
prezzi e, ove necessario, dalla dichiarazione di presa in carico dei            
beni acquisiti.                                                                 
3. Alla liquidazione e al pagamento delle spese in economia si                  
provvede con le seguenti modalita':                                             
a) la documentazione delle spese in economia di cui all'articolo 69,            
comma 1 e' trasmessa al cassiere-economo per il pagamento tramite la            
cassa economale;                                                                
b) la liquidazione e il pagamento delle spese in economia di cui                
all'articolo 69, comma 2 avvengono, in via ordinaria, ai sensi                  
dell'articolo 35 e successivi del presente regolamento. Per                     
particolari fattispecie o in caso di urgenza il pagamento puo' essere           
effettuato, su disposizione del dirigente competente, con le                    
modalita' di cui alla lettera a).                                               
4. Le spese pagate tramite la cassa economale vengono periodicamente            
rendicontate ai sensi dell'articolo 74, comma 7.                                
          Art. 74                                                               
Cassa economale                                                                 
1. Presso la struttura indicata all'articolo 68 opera un servizio di            
cassa economale, dotata di un fondo la cui misura e' stabilita con              
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.                                       
2. Il direttore generale nomina il cassiere-economo del Consiglio e             
gli incaricati del servizio di cassa.                                           
3. Il fondo economale viene costituito mediante la emissione di un              
mandato di pagamento a favore del cassiere economo, sull'apposito               
capitolo delle partite di giro - parte spesa, dell'esercizio di                 
competenza e si estingue ogni anno per l'intero importo, con                    
emissione di reversale sull'apposito capitolo in partite di giro -              
parte entrata. Il fondo viene restituito con emissione di mandato               
sull'analogo capitolo in partite di giro della competenza                       
dell'esercizio successivo. Tale mandato viene quietanzato con la                
ricevuta di versamento del fondo dell'anno precedente, senza dar                
corso a movimenti di denaro.                                                    
4. Il fondo economale deve essere depositato in apposito conto                  
corrente bancario presso l'istituto tesoriere del Consiglio regionale           
dell'Emilia-Romagna. Da tale conto il cassiere-economo effettua                 
prelievi per operare direttamente i pagamenti ai fornitori o per                
dotarsi di mezzi liquidi.                                                       
5. Il denaro e i valori custoditi dagli incaricati sulla base del               
presente regolamento sono assicurati per i rischi derivanti da furto,           
incendio, rapina. E' altresi' assicurato il rischio per l'attivita'             
di portavalori. La liquidita' in denaro conservata presso la cassa              
economale deve essere limitata alle necessita' funzionali e comunque            
contenuta nel limite delle somme assicurate.                                    
6. Gli interessi netti maturati sul conto corrente di cui al comma 4            
sono versati sul bilancio del Consiglio regionale.                              
7. Nel corso dell'anno, in periodi non superiori al bimestre, tenendo           
presente l'esigenza di conservare una disponibilita' sul fondo di               
cassa congrua rispetto alle necessita', e comunque alla fine                    
dell'esercizio, viene predisposto il rendiconto analitico delle spese           
economali, corredato degli ordini di pagamento e della relativa                 
documentazione.                                                                 
8. Il dirigente competente provvede ad approvare il rendiconto ed a             
disporre il reintegro del fondo secondo le procedure previste                   
all'articolo 33. Il reintegro avviene mediante emissione dei mandati            
per un importo pari al totale del rendiconto approvato.                         
          Art. 75                                                               
Pagamenti ed introiti tramite la cassa economale                                
1. Con i fondi della cassa economale si provvede ai pagamenti                   
concernenti le spese di cui all'articolo 69, comma 1, alle spese di             
rappresentanza di cui all'articolo 42, alle spese per le                        
manifestazioni di cui all'articolo 43, nel limite ivi previsto, e               
alle anticipazioni di cui all'articolo 79 del presente regolamento.             
Si provvede inoltre al rimborso di spese di modica entita' sostenute            
per comprovate esigenze di servizio e preventivamente autorizzate.              
2. Possono in ogni caso essere pagate attraverso la cassa economale,            
senza limiti di importo, le seguenti spese:                                     
a) spese di allacciamento e fornitura di pubblici servizi (acqua,               
energia elettrica e gas);                                                       
b) oneri di riscaldamento e spese condominiali, non comprese nei                
canoni d'affitto;                                                               
c) canoni radiofonici e televisivi;                                             
d) canoni telefonici e spese di allacciamento;                                  
e) spese postali e di telecomunicazione;                                        
f) spese per manutenzione con carattere di estrema urgenza;                     
g) carte e valori bollati;                                                      
h) spese di registro e contrattuali;                                            
i) tasse, imposte, oneri tributari ed altri diritti erariali;                   
l) premi di assicurazione;                                                      
m) abbonamenti ed acquisti di quotidiani e di riviste periodiche;               
n) inserzioni nella stampa e nella Gazzetta Ufficiale;                          
o) pedaggi autostradali;                                                        
p) spese autorizzate dal dirigente competente per le quali sono                 
necessarie procedure piu' tempestive o comunque idonee a garantire la           
loro puntuale effettuazione entro scadenze predeterminate.                      
3. Le spese di cui alle lettere m) e n) sono ordinate con le                    
modalita' di cui all'articolo 72, comma 1.                                      
4. In casi eccezionali, per il periodo strettamente necessario                  
all'espletamento della funzione, le somme necessarie ai pagamenti               
possono essere affidate ad agenti contabili individuati con atto del            
direttore generale, dal quale risultino le tipologie di spesa da                
pagare e l'ammontare complessivo. L'agente contabile, effettuato il             
pagamento, ha l'obbligo di consegnare al cassiere economo la                    
documentazione di spesa regolarmente quietanzata.                               
5. La cassa economale e' autorizzata ad introitare e gestire in                 
appositi conti economali di partite di giro le somme anticipate dai             
fornitori del Consiglio a titolo di spese contrattuali, per il tempo            
strettamente necessario alla conclusione del procedimento                       
contrattuale.                                                                   
6. La cassa economale puo' altresi' introitare e gestire con le                 
modalita' di cui al comma 5, su autorizzazione del direttore                    
generale, somme di modesta entita', da versare sul bilancio del                 
Consiglio tramite il tesoriere.                                                 
          Art. 76                                                               
Cassa economale periferica                                                      
della struttura del Difensore civico                                            
1. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, d'intesa con il                
Difensore civico, puo' essere istituita una cassa economale                     
periferica per le minute spese della struttura del Difensore civico,            
ivi comprese le spese di rappresentanza inerenti alla carica.                   
2. La natura del relativo fondo, e le modalita' di accensione e                 
chiusura dello stesso, sono analoghe a quelle del fondo economale di            
cui all'articolo 74. La costituzione del fondo avviene attraverso la            
cassa economale del Consiglio regionale. I movimenti fra la cassa               
economale centrale e la cassa economale periferica sono registrati              
separatamente dagli altri.                                                      
3. Il fondo economale deve essere depositato in apposito conto                  
corrente bancario presso uno sportello dell'istituto tesoriere del              
Consiglio regionale. Da tale conto l'incaricato della cassa economale           
periferica effettua i prelievi per operare direttamente i pagamenti,            
o per dotarsi di mezzi liquidi.                                                 
4. Gli interessi netti maturati sul conto corrente di cui al comma 3            
sono versati sul bilancio del Consiglio regionale.                              
5. Spetta in ogni caso all'Ufficio di Presidenza stabilire:                     
a) la misura del fondo di cui e' dotata la cassa economale                      
periferica;                                                                     
b) i tipi di spese per il cui pagamento si attinge dal relativo                 
fondo, nonche', per ciascun tipo di spesa, i limiti di importo e le             
modalita' per le iniziative e le ordinazioni di spesa, e per le                 
eventuali autorizzazioni;                                                       
c) l'ammontare massimo della liquidita' in denaro conservata presso             
la cassa economale periferica.                                                  
6. L'incaricato della tenuta della cassa redige almeno                          
trimestralmente, o ad intervalli piu' brevi, secondo le necessita',             
un rendiconto in cui le spese eseguite vengono raggruppate in ordine            
cronologico, per capitoli ed eventuali articoli di spesa di bilancio,           
con l'esclusione delle anticipazioni per le quali e' tenuto un                  
partitario a parte.                                                             
7. Il cassiere economo del Consiglio regionale esegue il riscontro              
del rendiconto e lo presenta al dirigente competente per                        
l'approvazione ed il reintegro. Una volta ottenuto il reintegro il              
cassiere economo versera' gli importi all'incaricato del fondo                  
economale periferico.                                                           
          Art. 77                                                               
Modalita' di pagamento                                                          
tramite la cassa economale                                                      
1. I pagamenti vengono effettuati attraverso l'emissione di ordini di           
pagamento, a firma del cassiere economo. Per le spese di cui                    
all'articolo 75, comma 2, l'ordine di pagamento costituisce anche               
buono di ordinazione.                                                           
2. Per l'estinzione dei titoli di pagamento possono essere applicate            
le seguenti modalita' e procedure, secondo le scelte operate dal                
creditore:                                                                      
a) in contanti;                                                                 
b) con assegno bancario a firma del cassiere economo;                           
c) con assegno circolare non trasferibile intestato al creditore da             
inviarsi con avviso di raccomandata o assicurata e spese a carico del           
richiedente;                                                                    
d) con bonifico bancario, anche elettronico con gestione tramite                
"remote banking";                                                               
e) con versamento postale mediante apposito bollettino con spese di             
norma a carico del richiedente;                                                 
f) con vaglia postale ordinario o vaglia internazionale con tassa e             
spesa a carico del richiedente;                                                 
g) con carta di credito aziendale nei casi in cui e' ammessa e con le           
modalita' definite dal direttore generale.                                      
3. Puo' essere altresi' consentita l'estinzione dei titoli di                   
pagamento mediante addebito diretto sul conto corrente bancario dove            
sono conservati i fondi della cassa economale.                                  
          Art. 78                                                               
Quietanza dell'ordine di pagamento                                              
1. Nei casi di cui all'articolo 77, comma 2, lettere a) e b), il                
creditore firma per quietanza l'originale dell'ordine di pagamento              
emesso dalla cassa economale. Il cassiere economo unira' l'ordine               
quietanzato al rendiconto come documentazione di prova. La firma di             
quietanza puo' essere eccezionalmente apposta sull'originale della              
fattura. In questo caso sull'ordine dovra' essere fatta espressa                
menzione della quietanza.                                                       
2. Nel caso di cui all'articolo 77, comma 2, lettera c) fara' fede la           
matrice dell'assegno circolare e l'avviso di ricevuta della                     
raccomandata-assicurata.                                                        
3. Nei casi di cui all'articolo 77, comma 2, lettera d), e comma 3              
fara' fede la ricevuta bancaria per i bonifici manuali, e la                    
registrazione del movimento a mezzo "on-banking" per i bonifici                 
elettronici e per l'addebito diretto.                                           
4. Nei casi di cui all'articolo 77, comma 2, lettere e) ed f) e'                
sufficiente, a prova del pagamento, la cedola di versamento postale,            
che dovra' essere unita all'originale dell'ordine di pagamento.                 
5. Nel caso di cui all'articolo 77, comma 2, lettera g) fara' fede              
l'estratto conto periodico della societa' emittente la carta di                 
credito (SI).                                                                   
          Art. 79                                                               
Anticipazioni di cassa                                                          
1. La cassa economale e' autorizzata ad anticipare le spese di                  
trasporto, vitto e alloggio dei consiglieri regionali, quando siano             
in missione per conto del Consiglio regionale.                                  
2. La cassa economale e' inoltre autorizzata:                                   
a) ad anticipare le spese che il personale assegnato al Consiglio               
deve sostenere quando sia comandato in trasferta per conto del                  
Consiglio stesso, nei limiti delle norme vigenti;                               
b) ad anticipare acconti sullo stipendio mensile, con richieste                 
motivate a firma del dirigente competente in materia di personale,              
limitatamente al caso in cui l'assunzione in servizio del dipendente            
avvenga in data non compatibile con i tempi tecnici di determinazione           
degli stipendi per il mese di riferimento.                                      
3. Il versamento degli anticipi avviene previa emissione di un ordine           
di pagamento, che deve essere regolarmente quietanzato.                         
4. Le spese anticipate come sopra vengono recuperate direttamente               
dalla cassa economale o mediante trattenuta sui compensi liquidati a            
favore degli interessati.                                                       
5. Le operazioni concernenti le anticipazioni della cassa economale             
sono registrate nel partitario di cassa, distintamente dalle altre.             
Esse non sono comprese nel rendiconto amministrativo di cui                     
all'articolo 74, comma 7.                                                       
          Art. 80                                                               
Scritture della cassa economale                                                 
1. Il responsabile della cassa economale deve tenere un giornale di             
cassa nel quale registra cronologicamente, anche con sistemi                    
informatici, tutte le operazioni effettuate.                                    
2. Lo stesso responsabile deve altresi' tenere un partitario nel                
quale registra le anticipazioni effettuate.                                     
3. Dalle scritture contabili deve sempre potersi desumere,                      
distintamente per contanti e somme disponibili sul conto corrente, la           
disponibilita' del fondo inizialmente costituito.                               
4. Sul giornale di cassa sono registrati i reintegri del fondo,                 
l'incasso ed il relativo versamento degli interessi netti maturati.             
          Art. 81                                                               
Passaggio di gestione                                                           
1. I responsabili delle casse economali che cessano dalle relative              
funzioni compilano il rendiconto delle spese effettuate,                        
raggruppandole in ordine cronologico, per capitolo ed eventuale                 
articolo di spesa del bilancio, con esclusione delle anticipazioni,             
da registrarsi separatamente.                                                   
2. Provvedono inoltre a consegnare, redigendone verbale, i contanti             
ed i valori al responsabile subentrante.                                        
3. Del passaggio di gestione e' data comunicazione alla struttura               
competente in materia di bilancio e all'istituto di credito presso il           
quale e' acceso il conto corrente ai sensi dell'articolo 74, comma 4.           
4. Nel caso di passaggio di gestione della cassa periferica del                 
Difensore civico i documenti di cui ai commi 1 e 2 vengono trasmessi            
al cassiere economo del Consiglio per i necessari riscontri e                   
adempimenti.                                                                    
          Art. 82                                                               
Elenco dei fornitori                                                            
1. La struttura di cui all'articolo 68 conserva ed aggiorna l'elenco            
dei fornitori del Consiglio, quale strumento idoneo                             
all'individuazione di soggetti qualificati per l'acquisizione di beni           
e servizi mediante le procedure della trattativa privata o in                   
economia.                                                                       
2. L'elenco e' gestito anche tramite procedure informatizzate ed e'             
ripartito, nell'ambito dei settori delle forniture e dei servizi, in            
categorie merceologiche all'interno delle quali, ove necessario, sono           
individuate sottocategorie merceologiche.                                       
3. Nell'elenco sono iscritti i soggetti ritenuti idonei, per                    
specializzazione, capacita' e affidabilita', a concorrere alle varie            
forniture di beni e servizi occorrenti per il funzionamento degli               
uffici del Consiglio. L'accertamento dell'idoneita' ai fini                     
dell'iscrizione e' effettuata dal dirigente competente sulla base               
della documentazione acquisita e assunte, se necessario, ulteriori              
informazioni in merito.                                                         
          Art. 83                                                               
Iscrizione e aggiornamento                                                      
1. Il dirigente competente individua i requisiti per l'iscrizione e             
la documentazione idonea a comprovarli.                                         
2. L'iscrizione nell'elenco e' effettuata sulla base della domanda              
presentata dal soggetto interessato o per iniziativa del dirigente              
competente, previa acquisizione della documentazione di cui al comma            
1. Possono essere iscritte d'ufficio nell'elenco le ditte                       
aggiudicatarie delle gare pubbliche indette dal Consiglio.                      
3. L'identificazione e la scelta delle categorie e sottocategorie               
merceologiche alle quali i soggetti intendono essere iscritti deve              
essere coerente con l'attivita' svolta secondo quanto desumibile dal            
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,                  
Artigianato, Agricoltura (CCIAA) o da altra idonea documentazione.              
4. Il dirigente competente provvede con periodicita' semestrale                 
all'inserimento delle nuove iscrizioni e alla cancellazione dei                 
soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 84,            
assumendo apposito atto.                                                        
5. Le variazioni o le integrazioni relative a soggetti gia' iscritti            
che non comportano un cambiamento tale da configurarsi come nuova               
iscrizione devono essere effettuate tempestivamente a seguito di                
comunicazioni pervenute dai soggetti iscritti o, d'ufficio, su                  
segnalazioni da parte delle strutture del Consiglio regionale.                  
6. I soggetti iscritti nell'elenco devono comunicare entro trenta               
giorni dal suo verificarsi ogni variazione dei requisiti e dei dati             
comunicati ai fini dell'iscrizione.                                             
          Art. 84                                                               
Esclusione o cancellazione dall'elenco                                          
1. Non possono essere iscritti all'elenco o, se iscritti, devono                
essere cancellati i soggetti:                                                   
a) che si trovano in una delle situazioni comportanti l'esclusione              
dalle gare di cui all'articolo 51, commi 1 e 2;                                 
b) che non possiedano o abbiano perduto i requisiti necessari per               
l'iscrizione;                                                                   
c) che, a seguito di gravi inadempienze contrattuali nel corso dei              
tre anni precedenti, siano stati esclusi dalle procedure di gara                
secondo quanto disposto dall'articolo 51, comma 3.                              
2. Sono cancellati dall'elenco:                                                 
a) i soggetti che non abbiano, per tre volte consecutive, risposto              
all'invito a presentare offerta all'Amministrazione. In questo caso             
la cancellazione avviene limitatamente alle categorie e                         
sottocategorie relative e non si procede ad una nuova iscrizione se             
non dopo un anno;                                                               
b) i soggetti che presentano istanza scritta di cancellazione.                  
          Art. 85                                                               
Scelta dei soggetti da interpellare                                             
1. Per la scelta dei soggetti da invitare alle procedure di                     
affidamento si applica, di norma, il criterio della rotazione.                  
2. Per particolari forniture o servizi oppure nel caso di un numero             
insufficiente di iscritti per la categoria merceologica interessata             
alla procedura di affidamento, possono essere interpellati soggetti             
non iscritti, purche' in possesso dei prescritti requisiti.                     
CAPO II                                                                         
Gestione del patrimonio                                                         
          Art. 86                                                               
Beni mobili del Consiglio                                                       
1. I beni mobili del Consiglio sono quelli acquisiti e amministrati             
dal Consiglio per il funzionamento della struttura consiliare,                  
compreso il materiale bibliografico e documentario.                             
2. I beni di cui al precedente comma sono amministrati dal dirigente            
competente, che ne diviene consegnatario. Il dirigente responsabile             
del settore documentazione e biblioteca e' consegnatario del                    
materiale bibliografico e documentario.                                         
3. La responsabilita' di custodia dei beni inventariati e' demandata            
ai dirigenti responsabili delle strutture alle quali i beni sono                
assegnati.                                                                      
          Art. 87                                                               
Classificazione dei beni mobili                                                 
1. I beni mobili di cui all'articolo 86 si distinguono in:                      
a) beni durevoli, comprendenti: 1) arredi per uffici, oggetti                   
artistici, elaboratori elettronici e attrezzature informatiche,                 
impianti, autovetture e altre attrezzature necessarie al                        
funzionamento delle strutture consiliari, 2) materiale bibliografico            
e documentario;                                                                 
b) oggetti fragili, di facile consumo e di modico valore,                       
comprendenti: 1) oggetti di cancelleria, oggetti fragili qualunque              
sia il loro valore, prodotti di consumo, vestiario del personale                
avente titolo, tende, tappeti o stuoie di passaggio, complementi                
d'arredo e oggetti di modico valore per importi non superiori a 250             
Euro, 2) pubblicazioni varie, sia cartacee che su altri supporti                
destinati all'ordinario funzionamento degli uffici, 3) prodotti                 
software in licenza d'uso, qualunque sia il valore, in considerazione           
della loro natura, rapida obsolescenza e del titolo di acquisizione.            
          Art. 88                                                               
Scritture inventariali comuni                                                   
1. L'inventario dei beni mobili di uso durevole e' costituito da:               
a) registro di inventario, tenuto con sistemi informatici, distinto             
per categoria, determinante la situazione del patrimonio mobiliare e            
costantemente aggiornato con nuove acquisizioni e discarichi;                   
b) registro di inventario del materiale bibliografico e documentario.           
Il regolamento per il funzionamento della biblioteca disciplina le              
modalita' e le procedure per la tenuta del registro.                            
2. La consistenza del patrimonio mobiliare e' data dagli inventari              
relativi ai beni iscritti nei registri di cui al comma 1.                       
3. Dalle scritture inventariali deve risultare la esatta                        
denominazione e qualita' dell'oggetto, il numero progressivo                    
d'inventario, la sua ubicazione, la data di acquisto, la ditta                  
fornitrice, l'importo di acquisto comprensivo degli oneri fiscali con           
gli estremi della fattura, o, in mancanza, il valore di stima. Per il           
materiale bibliografico e documentario viene indicato il prezzo di              
copertina o il prezzo di stima.                                                 
4. I beni mobili di uso durevole, ai fini della iscrizione in                   
inventario, sono classificati in due categorie:                                 
- prima categoria: beni durevoli di cui all'articolo 87, comma 1,               
lettera a), punto 1);                                                           
- seconda categoria: materiale bibliografico e documentario, di cui             
all'articolo 87, comma 1, lettera a), punto 2).                                 
5. I registri di cui al comma 1 devono essere tenuti dai rispettivi             
consegnatari a disposizione della struttura preposta alla vigilanza.            
          Art. 89                                                               
Registro degli oggetti fragili, di facile consumo                               
e di modico valore                                                              
1. Gli oggetti fragili, di facile consumo e di modico valore di cui             
all'articolo 87, comma 1, lettera b), ad eccezione di quelli di                 
consumo minuto ed immediato, sono annotati su appositi registri di              
carico e scarico, distintamente per tipo di materiale.                          
2. Per ogni operazione di carico e scarico vengono effettuate le                
seguenti annotazioni:                                                           
a) numero progressivo di ordine;                                                
b) data dell'operazione;                                                        
c) quantita' del materiale caricato e scaricato;                                
d) rimanenza.                                                                   
3. Per le divise e gli altri oggetti di vestiario deve essere tenuta            
una scheda riportante le date di consegna e di scadenza delle stesse            
e la firma per ricevuta del personale interessato.                              
4. I registri dei beni di cui all'articolo 87, comma 1, lettera b),             
punti 2) e 3) sono tenuti, rispettivamente, dalla biblioteca e dalla            
struttura preposta alle acquisizioni informatiche.                              
5. Il consegnatario dei beni di cui al presente articolo e'                     
individuato nel responsabile della struttura cui e' assegnato il                
bene.                                                                           
          Art. 90                                                               
Targhettatura e contrassegno dei beni mobili                                    
1. Sui beni inventariati deve essere apposta una targhetta                      
riflettente il numero progressivo di inventario. Sul materiale                  
bibliografico e documentario viene invece apposto un timbro                     
riportante detto numero progressivo di inventario.                              
2. Sulla fattura d'acquisto deve essere apposto il numero od i numeri           
d'inventario con i quali sono stati presi in carico gli oggetti in              
essa descritti.                                                                 
          Art. 91                                                               
Rendiconto annuale                                                              
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente competente              
trasmette al direttore generale, anche ai fini di cui all'articolo 48           
del presente regolamento, un prospetto dal quale risultano tutte le             
variazioni avvenute durante l'anno finanziario precedente nella                 
consistenza dei beni inventariati e la loro situazione finale.                  
          Art. 92                                                               
Aggiornamento dell'inventario                                                   
1. Periodicamente, secondo criteri e modalita' stabilite con atto del           
direttore generale, puo' procedersi all'aggiornamento del valore dei            
beni inventariati.                                                              
2. La revisione e aggiornamento generale dell'inventario viene                  
comunque effettuata ogni dieci anni, o anche in tempi piu' brevi                
qualora se ne ravvisi la necessita'.                                            
          Art. 93                                                               
Scarico di beni mobili inventariati                                             
1. Il dirigente competente accerta periodicamente lo stato dei beni             
mobili inventariati, ai fini della dichiarazione di fuori uso.                  
2. I dirigenti delle strutture consiliari, qualora ravvisino la                 
necessita' di alienare dei beni inventariati ad essi assegnati in               
uso, devono inoltrarne richiesta al dirigente di cui al comma 1,                
descrivendo gli oggetti da scaricare e il relativo numero di                    
inventario.                                                                     
3. Il dirigente di cui al comma 1 redige la dichiarazione di fuori              
uso e sottopone al direttore generale la proposta di alienazione dei            
beni mobili da scaricare dai registri di inventario e la relativa               
destinazione.                                                                   
4. I beni dichiarati fuori uso devono essere alienati tramite permuta           
o cessione gratuita ad istituzioni, enti pubblici, persone giuridiche           
ed associazioni operanti sul territorio regionale senza finalita' di            
lucro. Qualora non siano in altro modo collocabili i beni possono               
essere avviati alla rottamazione.                                               
5. Il dirigente responsabile del settore documentazione e biblioteca            
procede agli adempimenti di cui ai precedenti commi per il materiale            
bibliografico e documentario.                                                   
6. Il direttore generale determina i criteri per la cessione gratuita           
dei beni dichiarati fuori uso ai soggetti di cui al comma 4. L'elenco           
dei beni fuori uso che si intendono cedere gratuitamente e'                     
preventivamente reso noto mediante pubblicazione nel Bollettino                 
Ufficiale della Regione.                                                        
          Art. 94                                                               
Perdite e deterioramenti                                                        
1. Il dirigente competente provvede affinche' i beni durevoli di                
proprieta' o in uso a qualsiasi titolo dal Consiglio e dai gruppi               
consiliari siano coperti da polizza assicurativa per i rischi                   
derivanti da furto, rapina e incendio.                                          
2. Il deterioramento o la perdita di beni in carico devono essere               
immediatamente segnalati al dirigente competente dai responsabili               
delle strutture interessate, i quali provvedono contestualmente, nel            
caso di furto o rapina, a presentare denuncia alla competente                   
autorita'. Il dirigente competente promuove i provvedimenti necessari           
per le conseguenti variazioni alle scritture inventariali e, per i              
casi coperti dalla polizza di cui al comma 1, all'attivazione                   
dell'assicurazione.                                                             
          Art. 95                                                               
Beni di terzi                                                                   
1. Per i beni di terzi consegnati in uso al Consiglio regionale sono            
tenuti appositi registri di carico e scarico. I beni di terzi non               
fanno parte del patrimonio.                                                     
          Art. 96                                                               
Gestione del magazzino                                                          
1. Per gli oggetti costituenti le dotazioni di magazzino la struttura           
di cui all'articolo 68 registra su appositi stampati, per singole               
voci e in ordine cronologico:                                                   
a) il carico iniziale di magazzino;                                             
b) le successive introduzioni;                                                  
c) i prelevamenti;                                                              
d) le rimanenze risultanti da ciascuna operazione.                              
2. Alla fine di ogni anno viene determinato l'inventario delle                  
rimanenze.                                                                      
3. I prelevamenti dal magazzino possono essere fatti solo in base a             
richiesta scritta dei dirigenti interessati, o loro delegati, e                 
dietro rilascio di ricevuta.                                                    
4. La struttura cura, inoltre, la compilazione di un catalogo                   
generale di magazzino da distribuire a tutte le strutture                       
organizzative per le loro occorrenze.                                           
TITOLO V                                                                        
CONTROLLI INTERNI                                                               
          Art. 97                                                               
Principi del controllo interno                                                  
1. Le norme del presente Titolo disciplinano i controlli sugli atti e           
sulla gestione, in attuazione dell'articolo 68, comma 12, lettera c)            
della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 e dell'articolo 53, comma 3 della            
L.R. 26 novembre 2001, n. 43, al fine di:                                       
a) garantire la legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione             
amministrativa;                                                                 
b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione               
amministrativa per ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi            
correttivi, il rapporto tra costi e risultati;                                  
c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione           
dei programmi annuali di attivita' delle strutture.                             
2. Sono strumenti del controllo interno:                                        
a) il controllo di gestione;                                                    
b) il controllo di regolarita' amministrativa e contabile.                      
          Art. 98                                                               
Controllo di gestione                                                           
1. Il controllo di gestione e' il sistema di controllo interno                  
attivato per misurare la funzionalita' dell'organizzazione dell'ente,           
attraverso:                                                                     
a) la verifica dell'efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione           
amministrativa e la corretta gestione delle risorse;                            
b) l'accertamento della rispondenza dei risultati dell'attivita'                
amministrativa in relazione agli obiettivi programmati.                         
2. La struttura preposta al controllo di gestione procede                       
periodicamente alla rilevazione:                                                
a) dei costi sostenuti ripartiti per i centri di costo individuati              
dalla direzione generale all'inizio dell'esercizio, anche in coerenza           
con i programmi approvati dall'Ufficio di Presidenza;                           
b) dello stato di avanzamento dei programmi delle strutture, per                
l'analisi degli scostamenti tra azioni programmate e interventi                 
realizzati;                                                                     
c) degli indicatori contabili ed extra contabili individuati in sede            
di approvazione dei programmi.                                                  
3. Le predette rilevazioni sono effettuate attraverso l'elaborazione            
dei dati rilevabili dal sistema di contabilita' generale                        
economico-analitico e attraverso altri strumenti idonei a rilevazioni           
di carattere quantitativo/qualitativo.                                          
4. Al termine dell'esercizio finanziario, la struttura preposta                 
fornisce alla direzione generale l'analisi delle risultanze del                 
controllo di gestione, per la valutazione dei risultati di ogni                 
struttura in termini finanziari ed economici. La direzione generale             
provvede ad informare l'Ufficio di Presidenza e la Commissione                  
consiliare competente in merito a quanto rilevato, anche ai fini                
della predisposizione del bilancio e della relazione previsionale e             
programmatica.                                                                  
          Art. 99                                                               
Controllo di regolarita' amministrativa e contabile                             
1. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile si esercita           
in via successiva sugli atti e sulle procedure ad essi inerenti                 
comportanti assunzioni di spesa e obblighi a carico del Consiglio,              
secondo le forme individuate con delibera dell'Ufficio di Presidenza.           
2. L'Ufficio di Presidenza, con lo stesso atto di cui al comma 1,               
individua la struttura o apposito gruppo di lavoro cui e' affidato il           
controllo previsto dal presente articolo. La struttura o il gruppo di           
lavoro puo' avvalersi di esperti esterni in materia di revisione                
contabile.                                                                      
3. La struttura di controllo redige, a cadenza semestrale ed annuale            
in forma riepilogativa, un rapporto sui risultati dei controlli                 
effettuati e lo sottopone alla direzione generale per gli adempimenti           
conseguenti. Il rapporto e' trasmesso all'Ufficio di Presidenza e al            
nucleo di supporto alla valutazione dei dirigenti.                              
          Art. 100                                                              
Vigilanza sulla cassa economale                                                 
e sulla tenuta degli inventari                                                  
1. La struttura competente in materia di bilancio dispone verifiche             
periodiche di cassa ed ispezioni volte ad accertare l'esistenza                 
presso gli incaricati delle somme conferite, la regolarita' dei                 
pagamenti disposti od effettuati, la regolare tenuta dei registri di            
inventario.                                                                     
          Art. 101                                                              
Responsabilita'                                                                 
1. Gli amministratori e i dipendenti del Consiglio sono soggetti, per           
la violazione delle norme del presente regolamento e in genere per i            
danni derivati al Consiglio da violazioni di obblighi di funzioni o             
di servizio, al regime di responsabilita' disciplinato dalle vigenti            
leggi statali e regionali in materia.                                           
TITOLO VI                                                                       
NORME FINALI                                                                    
          Art. 102                                                              
Entrata in vigore                                                               
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese             
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale            
della Regione.                                                                  
2. A decorrere da tale data e' abrogato il regolamento interno per              
l'amministrazione e la contabilita' approvato con deliberazione                 
consiliare n. 3040 del 19 dicembre 1984.                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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