REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PROVINCIA DI RAVENNA

COMUNICATO

Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) del progetto di modifica dell'eletrodotto da 132 kV a 380 kV per l'interconnessione della centrale termoelettrica EniPower dello stabilimento di Ravenna con la rete nazionale

L'Autorita' competente: Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la             
Liberta' n. 2/4 - Ravenna comunica la decisione relativa alla                   
procedura di verifica (screening) concernente il progetto di modifica           
dell'elettrodotto da 132 kV a 380 kV per l'interconnessione della               
centrale termoelettrica EniPower dello stabilimento di Ravenna con la           
rete nazionale.                                                                 
Il progetto e' presentato da: EniPower Trasmissione SpA con sede                
legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini n. 1, sede                   
amministrativa in Piazza Vanoni n. 1.                                           
Il progetto e' localizzato in comune di Ravenna e collega la stazione           
elettrica EniPower, sita nello stabilimento Petrolchimico di Ravenna            
con la stazione elettrica Terna di Ravenna Canala, sita a nord-ovest            
della citta' di Ravenna.                                                        
Il progetto interessa il territorio del comune di Ravenna e della               
provincia di Ravenna.                                                           
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come                    
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente           
Provincia di Ravenna con provvedimento n. 195 del 18/4/2002 del                 
Dirigente del Settore Ambiente e Suolo, ha assunto la seguente                  
decisione: di confermare la decisione di non assoggettare il progetto           
della Societa' EniPower Trasmissione SpA all'ulteriore procedura di             
VIA prevista dalla L.R. 9/99, modificata con L.R. 35/00, apportando             
al provvedimento n. 323 del 2/8/2001 le seguenti integrazioni:                  
a)  Prima della frase: "Cio' premesso si indicano le ulteriori                  
seguenti prescrizioni" viene aggiunta la frase: "Per il sito                    
"sensibile" denominato Capannone "Bezzi", la distanza di 40 metri               
dalla linea elettrica di progetto risulta comunque compatibile dal              
punto di vista sanitario ed ambientale, posto che le valutazioni del            
campo elettromagnetico permettono di affermare il rispetto del valore           
di attenzione di 0,5 mT nei pressi del ricettore indicato".                     
b)  Dopo il punto 4 vengono aggiunte le seguenti prescrizioni:  "5)             
La Societa' EniPower Trasmissione SpA dovra' configurare le fasi                
della linea di cui al progetto in oggetto in modo da compensare i               
campi magnetici generati dalla nuova linea TERNA, secondo le                    
modalita' concordate con ARPA; 6) il sostegno n. 7 bis indicato in              
progetto dovra' essere innalzato fino ad avere i conduttori della               
linea ad un'altezza non inferiore a metri 30 dal terreno".                      
Di dare atto che restano confermate tutte le altre disposizioni e               
prescrizioni contenute nel provvedimento n. 323 del 2/8/2001, il                
quale riportava (parte solo richiamata nel dispositivo del                      
provvedimento n. 195 ma che si riporta in questa comunicazione):" di            
non assoggettare alla ulteriore procedura di VIA, ai sensi                      
dell'articolo 10, comma 1, lettera b) della L.R. 18 maggio 1999, n. 9           
modificata con L.R. 35/00, il progetto presentato dalla Societa'                
EniPower Trasmissione SpA di S. Donato Milanese (MI) per                        
l'interconnessione della centrale termoelettrica EniPower dello                 
stabilimento di Ravenna con la rete nazionale, ubicato interamente              
nel comune di Ravenna, con prescrizioni.                                        
Premesso che il potenziamento della linea comporta l'ampliamento                
della fascia di rispetto ai sensi del DPCM 23 aprile 1992 da 10 a 28            
metri e che la L.R. 30/00 e la direttiva regionale 197/01 hanno                 
stabilito inoltre, il perseguimento dell'obiettivo di qualita' di 0,2           
mT e il rispetto del valore di attenzione di 0,5 mT su alcuni                   
ricettori definiti "sensibili" (insediamenti destinati alla                     
permanenza della popolazione per almeno 4 ore/giorno o destinate ad             
asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali) e' necessario sia              
garantita la fascia di rispetto di almeno 55 metri dalla linea                  
elettrica.                                                                      
Entro tale fascia, riguardo alla realta' urbanistica e territoriale             
esistente, risulta rispettata sia la normativa statale sia gli                  
obiettivi "cautelativi" regionali, in virtu' dei miglioramenti                  
tecnologici e costruttivi apportati e pertanto l'opera risulta                  
compatibile sotto l'aspetto ambientale e sanitario.                             
Cio' premesso, si indicano le ulteriori seguenti prescrizioni:                  
1) la Societa' EniPower Trasmissione SpA dovra' impegnarsi nella                
formalizzazione della "convenzione" per regolamentare ed attuare                
l'interramento della linea ENEL Distribuzione Bologna, indispensabile           
per lo spostamento della linea in oggetto ad una distanza di 55 metri           
dal capannone artigianale "Bezzi";                                              
2) dovranno essere intrapresi tutti gli interventi di ripristino                
ambientale sulle aree oggetto dei lavori di demolizione e                       
costruzione, fino a ricostruire un ambiente del tutto analogo a                 
quello preesistente;                                                            
3) le operazioni di trivellazione per le nuove fondazioni dovranno              
essere svolte ponendo la massima cura a non interessare la falda                
freatica;                                                                       
4) sotto l'aspetto urbanistico il progetto dovra' essere realizzato             
nel rispetto delle previsioni per i nuovi insediamenti considerati              
ricettori "sensibili", in relazione alla fascia di rispetto cosi'               
come definita dalla L.R. 30/00 e direttiva 197/01. Cio' in quanto il            
presente atto non esclude ne' ricomprende altre intese, concessioni,            
autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque                   
denominati e necessari per la realizzazione del progetto in base alla           
vigente normativa.                                                              
In ogni caso, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la                  
realizzazione dell'opera, vale quanto previsto dall'articolo 10, IV             
comma della L.R. 9/99, per cui la ditta deve rapportarsi direttamente           
con gli uffici comunali competenti".                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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