DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 2966
Direttive relative al recupero della fauna selvatica ai sensi degli artt. 26, comma 6 bis e 62, comma 1, lett. g) della L.R. 8/94 e successive modifiche
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed in particolare l'art. 4, comma
6 che prevede l'emanazione da parte delle Regioni di norme in ordine
al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione
di fauna selvatica in difficolta';
- la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 come modificata dalla L.R. 16
febbraio 2000, n. 6;
richiamato in particolare il comma 6 bis dell'art. 26 che prevede
l'emanazione da parte della Regione di specifiche direttive in ordine
al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva
liberazione di fauna selvatica in difficolta', nonche' al
funzionamento degli appositi centri per il recupero degli animali
selvatici. Tali direttive devono inoltre disciplinare le modalita' di
consegna e/o segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti
morti, feriti o debilitati, nonche' di carcasse di ungulati ancora
dotate di palchi o corna, o di soli palchi o corna;
valutata, pertanto, l'opportunita' di procedere, con l'approvazione
del presente atto, all'attuazione di quanto previsto dall'articolo di
legge sopra richiamato, secondo il testo che si allega alla presente
deliberazione quale parte integrante "Direttive relative al recupero
della fauna selvatica ai sensi degli artt. 26, comma 6 bis e 62,
comma 1, lett. g) della L.R. 8/94 e successive modifiche";
sentite le Province, le Organizzazioni professionali agricole, le
Associazioni veterinarie, le Associazioni di protezione ambientale
riconosciute e acquisito il parere dell'INFS di cui alla nota prot.
7406/T-A1 del 12 novembre 2001;
richiamate le proprie deliberazioni n. 2774 del 10 dicembre 2001 e n.
1396 del 31 luglio 1998, entrambi esecutive;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Territorio e Ambiente rurale, dott. Rocco Bagnato, in merito alla
regolarita' tecnica della presente deliberazione ai sensi dell'art.
37, quarto comma, della L.R. 26/11/2001, n. 43 e della citata
deliberazione 2774/01;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Agricoltura,
dott. Dario Manghi, in merito alla legittimita' della presente
deliberazione ai sensi dei medesimi articoli di legge e
deliberazione;
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare le direttive in ordine a quanto previsto dalla L.R.
8/94 e successive modifiche, art. 26, comma 6 bis e art. 62, comma 2,
lett. g) secondo il testo che si allega alla presente deliberazione
quale parte integrante, comprensivo degli Allegati A, B e C;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Direttive relative al recupero della fauna selvatica ai sensi degli
artt. 26, comma 6 bis e 62, comma 1, lett. g) della L.R. 8/94 e
successive modifiche
1) Finalita'
Con le presenti direttive la Regione disciplina il soccorso, la
detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica
in difficolta', nonche' il funzionamento degli appositi centri per il
recupero degli animali selvatici. Disciplina altresi' le modalita' di
consegna e/o di segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti
morti, feriti o debilitati, nonche' di carcasse di ungulati o di soli
palchi o corna.
2) Segnalazione
Il ritrovamento di capi di specie selvatiche, morti, feriti o
debilitati, di carcasse di ungulati, o di soli palchi o corna, deve
essere segnalato alla Provincia territorialmente competente.
La Provincia, in accordo con il Servizio Veterinario della Azienda
Unita' sanitaria locale competente, individua:
a) le modalita' operative di segnalazione e di comportamento, dandone
adeguata pubblicita';
b) le modalita' per la destinazione delle carcasse ai fini
dell'accertamento delle cause di morte, ai competenti enti sanitari e
di ricerca, i quali devono inviare copia del referto alla Provincia
stessa.
In caso di rinvenimento di carcasse appartenenti alle seguenti
specie: Lupo; Lince; Aquila; Gufo reale; Falco pescatore; Grifone;
Lanario, la Provincia e' tenuta a segnalarne il ritrovamento anche
all'Istituto nazionale per la Fauna selvatica.
3) Centri di recupero animali selvatici (CRAS)
I Centri di recupero animali selvatici (CRAS) sono strutture
destinate al recupero, rieducazione, studio e successivo
reinserimento in natura di specie appartenenti esclusivamente alla
fauna selvatica autoctona.
altresi' consentito lo svolgimento di attivita' didattiche per
promuovere e divulgare la conoscenza della fauna selvatica e del suo
habitat. A tal fine possono essere utilizzati esclusivamente animali
non piu' restituibili alla natura.
In relazione al valore biologico delle specie e alle finalita'
perseguite, i CRAS sono distinti in due livelli operativi di
classificazione:
Livello A:
- CRAS autorizzati al recupero, alla rieducazione e al reinserimento
di specie di fauna selvatica autoctona particolarmente protette,
individuate al comma 1 dell'art. 2 della Legge 157/92, nonche' delle
specie di cui al livello B.
Liello B:
- CRAS autorizzati al recupero, alla rieducazione e al reinserimento
di specie di fauna selvatica autoctona, sia protette che soggette a
prelievo veterinario, non ricomprese in quelle elencate all'art. 2,
comma 1 della Legge 157/92, individuabili nell'elenco allegato alle
presenti direttive (Allegato A).
I CRAS devono possedere caratteristiche strutturali adeguate alle
esigenze delle specie che possono esservi ricoverate.
4) Autorizzazione
Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, la Provincia
competente per territorio autorizza l'istituzione del CRAS.
La Provincia ha la facolta' di rilasciare le autorizzazioni assumendo
come eventuale limite il raggiungimento di una organizzazione
gestionale idonea a soddisfare le esigenze di cui al punto 1). Detta
limitazione e' soggetta alla previa definizione del quadro delle
esigenze e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni, dando
priorita' alle associazioni, riconosciute o iscritte nei Registri del
volontariato, che nel loro statuto prevedano lo svolgimento delle
attivita' di cui al punto 1), ed in particolare alle organizzazioni
che da tempo operino con affidabilita' sul territorio di competenza.
La domanda deve essere corredata da:
- generalita' del richiedente,
- titolo di disponibilita' dei beni e delle strutture,
- ubicazione e planimetria del CRAS,
- elenco delle specie di cui il CRAS intende occuparsi,
- individuazione del responsabile del CRAS,
- individuazione del direttore sanitario del CRAS,
- individuazione dell'ambulatorio veterinario a cui fare riferimento,
- documentazione attestante la conformita' delle strutture alle
vigenti dipsosizioni sanitarie ed edilizie,
- documentazione attestante il possesso dell'autorizzazione alla
detenzione di specie potenzialmente pericolose per la salute e
l'incolumita' pubblica, se necessaria,
- documentazione attestante il rispetto dei requisiti funzionali e
dimensionali previsti dalle presenti direttive relativi al livello di
CRAS prescelto (Allegato B).
L'autorizzazione indica la denominazione e l'ubicazione del Centro,
il Livello operativo (A o B) di classificazione, il numero
progressivo che lo identifica, le specie che possono essere
ricoverate, le attivita' per le quali l'autorizzazione e' rilasciata
e gli adempimenti da osservare. Ha durata quinquennale e puo' essere
rinnovata anche per periodi inferiori.
5) Anagrafe dei CRAS
Presso ogni Provincia e' istituita l'anagrafe dei CRAS. La Provinca
redige l'elenco dei CRAS indicando, per ognuno di essi, l'ubicazione,
le specie ricoverabili e le attivita' autorizzate e ne da' adeugata
pubblicita'.
L'elenco dei CRAS, con l'indicazione dell'attivita' svolta da ognuno
di essi nell'anno precedente, e' trasmesso alla Regione entro il mese
di febbraio di ogni anno.
La Regione promuove annualmente un momento di confronto delle
esperienze svolte tra i soggetti interessati.
6) Registrazione dei capi
All'atto dell'istituzione del CRAS la Provincia consegna un registro
di carico e scarico vidimato per il controllo della detenzione e
della mobilita' degli animali nel quale deve essere riportato per
ogni animale ricoverato:
- data arrivo,
- dati anagrafici della persona che consegna l'animale,
- localita' di ritrovamento,
- numero di identificazione del soggetto,
- dati di identificazione del soggetto (specie, sesso, eta', peso),
- motivo del ricovero,
- destino dell'animale (riabilitazione, trasferimento, eutanasia),
- motivo del trasferimento e tempi,
- dati sulla degenza
- data, localita' e modalita' di liberazione,
- soggetto abilitato alla liberazione ed eventuale numero
identificazione INFS,
- data decesso,
- causa decesso.
7) Prescrizioni
Il responsabile del centro e' tenuto a:
- provvedere alla tenuta e aggiornamento giornaliero del registro di
carico e scarico;
- comunicare alla Provincia l'avvenuta consegna degli animali
deceduti agli Enti individuati dalla Provincia stessa tra quelli
previsti al punto 9);
- concordare con la Provincia, nel rispetto dei limiti e delle
condizioni di cui all'Allegato C, un protocollo delle modalita' e dei
termini di rilascio per tipologia di specie;
- comunicare alla Provincia tempi, modi e localita' dei rilasci;
- redigere e trasmettere alla Provincia entro il mese di gennaio una
relazione sull'attivita' svolta dal Centro nel corso dell'anno
precedente;
- vietare ad estranei l'accesso alle aree ove siano presenti animali
in recupero; le visite guidate possono interessare voliere o recinti
ove siano custoditi animali non piu' restituibili alla natura,
garantendo comunque condizioni di tranquillita' e benessere per gli
stessi;
- assicurare, agli animali e al personale, adeguati standard igienici
per le strutture, gli accessori, gli alimenti e per la gestione dei
rifiuti;
- rispettare le disposizioni previste dall'autorizzazione e dalle
presenti direttive.
8) Controllo sanitario
I CRAS sono soggetti alle norme sanitarie vigenti e devono garantire
il controllo veterinario degli animali ricoverati, o dotandosi di un
ambulaborio veterinario interno, o avvalendosi di un ambulatorio
veterinario convenzionato.
9) Animali deceduti
Ogni animale deceduto deve essere identificabile tramite una
targhetta di riconoscimento dove sono riportati:
- localita' di ritrovamento,
- data del decesso,
- numero di identificazione.
La Provincia, in accordo con il Servizio Veterinario della Azienda
Unita' sanitaria locale, puo' disporre la cessione e la consegna
degli animali deceduti all'INFS, ad Istituti universitari, ad
Istituti Zooprofilattici sperimentali, alle Aziende Unita' sanitarie
locali, ai Musei ed agli Enti parco per i loro scopi istituzionali.
10) Vigilanza
La vigilanza sull'applicazione delle presenti direttive e' affidata
alla Provincia competente per territorio e, per gli aspetti sanitari,
alla Azienda Unita' sanitaria locale competente.
In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al punto 7) o di
mancato rispetto dei requisiti funzionali e dimensionali previsti
dall'Allegato B o di violazione delle norme vigenti in materia di
sanita', igiene, protezione della fauna o degli animali, la Provincia
diffida il CRAS ad adempiere. Se l'obbligo di adempiere rimane
inosservato, o se la natura della violazione non consenta
l'adempimento previa diffida oppure comprometta il benessere degli
animali, la Provincia dispone la sospensione temporanea
dell'autorizzazione.
In caso di reiterata inosservanza, o di reiterata violazione, o
qualora la violazione delle norme vigenti in materia di sanita',
igiene, protezione della fauna o degli animali sia sanzionata
penalmente, la Provincia dispone la revoca dell'autorizzazione.
11) Tempo di sosta
La cura e la degenza degli animali sono finalizzate alla loro
reimmissione in natura, che dovra' aver luogo in condizioni di
benessere fisiologico ed etologico, nel rispetto dei tempi
eventualmente necessari per la muta o la riabilitazione alla vita
selvatica.
Entro sei mesi dalla data del ricovero e' formulata, con
certificazione veterinaria, una valutazione in ordine alle
possibilita' di recupero dell'animale. In caso di irrecuperabilita',
qualora non siano praticabili soluzioni alternative, puo' essere
prevista l'eutanasia nel rispetto della normativa vigente, previa
autorizzazione della Provincia e, nel caso di specie particolarmente
protette (art. 2, Legge 157/92), sentito l'INFS.
L'autorizzazione non e' richiesta nei casi in cui la prognosi
infausta sia accompagnata da sofferenze intollerabili e non
alleviabili.
Gli animali irrecuperabili, per i quali non venga prevista
l'eutanasia, possono essere utilizzati per lo svolgimento di
attivita' didattiche di cui al punto 3), purche' in idonee strutture
che garantiscano loro condizioni di tranquillita' e benessere
psichico-fisico.
Il numero degli animali irrecuperabili da utilizzare per finalita'
didattiche non puo' superare il 10% dell'intero ammontare annuo dei
ricoveri. A tal fine, la pecentuale e' calcolata prendendo in
considerazione il maggior numero dei ricoveri effettuati in uno dei
tre anni precedenti o nell'anno in corso.
La scelta dei soggetti da impiegare nelle attivita' didattiche e'
effettuata valutandone il valore biologico e l'assenza di condizioni
che ne pregiudichino sia il benessere fisiologico (movimento) che
etologico (stres-sensibilita'). Sono da preferire soggetti con sole
patologie del comportamento (imprintati) e privi di menomazioni
fisiche.
12) Disposizioni transitorie
Coloro che, al momento dell'adozione delle presenti direttive,
detengono a norma di legge specie appartenenti a fauna selvatica a
scopo di recupero, rieducazione e reinserimento in natura, devono
inoltrare alla Provincia la domanda di autorizzazione, corredata
della descrizione dello stato di fatto, entro 90 giorni dall'adozione
delle presenti direttive.
Entro i due anni successivi alla scadenza di tale termine, le
strutture esistenti devono essere adeguate alle prescrizioni previste
dalle presenti direttive.
ALLEGATO A
Elenco delle specie selvatiche autoctone sia protette, non ricomprese
in quelle elencate all'art. 2, comma 1 della Legge 157/92, che
soggette a prelievo venatorio
a) Mammiferi
Ordine:
Insettivori
Chirotteri
Lagomorfi
Roditori
Specie:
Volpe
Tasso
Donnola
Faina
Cinghiale
Capriolo
Cervo
Daino
Muflone
b) Uccelli
Ordine:
Anseriformi (con esclusione di Cigno reale, Cigno selvatico, Volpoca,
Fischione turco, Gobbo rugginoso)
Apodiformi
Caprimugiformi
Caradriformi (con esclusione di Avocetta, Cavaliere d'Italia,
Occhione, Pernice di mare, Gabbiano corso, Gabbiano corallino,
Gabbiano roseo, Sterna maggiore, Sterna zampe nere)
Columbiformi
Coraciformi (con esclusione della Ghiandaia marina)
Cuculiformi
Galliformi
Gaviformi
Gruiformi (con esclusione di Pollo sultano, Gru, Otarda, Gallina
prataiola)
Passeriformi (con esclusione del Gracchio corallino)
Podicipediformi
Procellariformi
Pterocliformi
Specie:
Sula
Cormorano
Nitticora
Tarabusino
Sgarza ciuffetto
Airone guardabuoi
Garzetta
Airone bianco maggiore
Airone cenerino
Airone rosso
ALLEGATO B
Requisiti funzionali e dimensionali
Struttura di prima degenza: almeno un locale attrezzato con appositi
box adibiti alla stabulazione finalizzata alla terapia quotidiana o
all'allevamento dei giovani. I box devono garantire una efficace
routine di manutenzione e pulizia.
Struttura di riabilitazione: ambiente destinato ad accogliere i
soggetti provenienti dalle strutture di prima degenza per consentire
i comportamenti e i movimenti tipici della specie, atti a favorire il
successo del rilascio.
La rete che costituisce le voliere, quando non specificato
altrimenti, si intende del tipo antigrandine o simile, in materiale
elastico e maglia di diametro adeguato alla specie.
I CRAS che non siano dotati di strutture di riabilitazione devono
individuare ed indicare a quali strutture provinciali, regionali o
nazionali, fare riferimento per la fase di riabilitazione.
Strutture di isolamento sanitario: almeno un locale, preferibilmente
in muratura o separato dagli altri locali, rivestito con materiale
lavabile e disinfettabile, in cui sia possibile stabulare, in attesa
diagnostica, soggetti sospetti di malattie soggette a denuncia
obbligatoria o pericolose per gli altri animali ricoverati.
Le strutture di prima degenza e quelle di riabilitazione devono
possedere le caratteristiche riportate di seguito. Per i requisiti
dimensionali espressamente indicati nel presente allegato e'
tollerato un range pari al 10%.
Livello A
1) Per le specie ricomprese ai punti a) e c), comma 1, dell'art. 2
della Legge 157/92, l'autorizzazione e' subordinata alla presenza nel
CRAS di strutture costruite su indicazione specifica fornita
dall'INFS.
2) Per le specie ricomprese al punto b), comma 1, del sopracitato
articolo valgono i seguenti requisiti tecnici:
Marangone minore, Marangone dal ciuffo
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- struttura di riabilitazione: voliera 10mx5mx2,5m con vasca di
2,5mx2m, profondita' dell'acqua 1m (massimo 6 soggetti per voliera)
tutte le specie di Pellicani
- struttura di prima degenza: box schermato 2mx2mx2m per soggetto
- struttura di riabilitazione: voliera 5mx4mx2,5m con vasca di
2,5mx2m, profondita' dell'acqua 1m (massimo 2 soggetti per voliera)
Tarabuso
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- struttura di riabilitazione: voliera 5mx4mx2,5m con vasca di
2,5mx2m, profondita' dell'acqua 20cm, canneto (massimo 3 soggetti per
voliera)
Spatola, Mignattaio
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- struttura di riabilitazione: voliera 10mx5mx2,5m con vasca di
2,5mx2m, profondita' dell'acqua 20cm, canneto (massimo 5 soggetti per
voliera)
Cicogne, Gru
- struttura di prima degenza: box schermato 2mx2mx2m per soggetto
(Cicogne bianche e Cicogne nere non devono stare insieme)
- struttura di riabilitazione: voliera 15mx5mx2,5m oppure contattare
un Centro recupero Cicogne riconosciuto
Fenicottero rosa
- struttura di prima degenza: voliera 5mx4mx2,5m schermata sui lati,
con vasca di 5mx4m, profondita' dell'acqua 40 cm
- struttura di riabilitazione: nessuna. La riabilitazione deve essere
eseguita in natura (oasi idonea) con monitoraggio e/o assistenza dei
soggetti post-rilascio
Cigno reale, Cigno selvatico
- struttura di prima degenza: box schermato 2mx2mx2m per soggetto
- struttura di riabilitazione: nessuna. La riabilitazione deve essere
eseguita in natura (oasi idonea) con monitoraggio e/o assistenza dei
soggetti post-rilascio
Volpoca, Fischione turco
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- struttura di riabilitazione: voliera 5mx4mx2,5m con vasca di
2,5mx2m, profondita' dell'acqua 20cm, (massimo 6 soggetti per
voliera)
Gobbo rugginoso
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- struttura di riabilitazione: voliera 5mx4mx2,5m con vasca di
2,5mx2m, profondita' dell'acqua 1m, (massimo 2 soggetti per voliera)
Pollo sultano
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- struttura di riabilitazione: voliera 5mx4mx2,5m con vasca di
2,5mx2m, profondita' dell'acqua 20cm, canneto (massimo 3 soggetti per
voliera)
Otarda
- struttura di prima degenza: box 2mx2mx2m per soggetto
- struttura di riabilitazione: voliera di 15mx5mx2,5m (massimo 3
soggetti per voliera)
Gallina prataiola
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- struttura di riabilitazione: voliera di 15mx5mx2,5m (massimo 3
soggetti per voliera)
Piviere tortolino, Occhione
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- struttura di riabilitazione: voliera di 5mx4mx2,5m (massimo 3
soggetti per voliera)
Cavaliere d'Italia, Avocetta
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- struttura di riabilitazione: voliera 5mx4mx2,5m con vasca di
2,5mx2m, profondita' dell'acqua 20cm, (massimo 6 soggetti per
voliera)
Gabbiano corso, Gabbiano corallino, Gabbiano roseo
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- struttura di riabilitazione: voliera 10mx5mx2,5m con vasca di
2,5mx2m, profondita' dell'acqua 20cm, (massimo 5 soggetti per
voliera)
Sterna zampe nere, Sterna maggiore, Pernice di mare
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- struttura di riabilitazione: nessuna. Rilascio in natura
Ghiandaia marina
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- struttura di riabilitazione: voliera di 5mx4mx2,5m (massimo 3
soggetti per voliera)
Tutte le specie di Picchi
- struttura di prima degenza: box schermato a sviluppo verticale
1mx1mx3m per soggetto (picchio nero), 1mx1mx2m per soggetto (altri
picchi)
- struttura di riabilitazione: voliera di 5mx4mx2.5m (massimo 3
soggetti per voliera)
Gracchio corallino
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- struttura di riabilitazione: voliera di 5mx4mx2,5m (massimo 3
soggetti per voliera)
Rapaci notturni (ad esclusione del Gufo reale)
giovani
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m con feritoia per
gruppi di 5-6 soggetti, con uso di madri artificiali
specie-specifiche
- struttura di riabilitazione: voliera di 10mx5mx2,5m costruita nel
luogo del rilascio
adulti
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- struttura di riabilitazione: voliera di 5mx4mx2,5m con nido
artificiale a cassetta (massimo 2-3 soggetti per voliera)
Gufo reale
- struttura di prima degenza: box schermato 2mx2mx2m con cassetta
nido/nido/ricovero per soggetto
- struttura di riabilitazione: voliera di 15mx5mx2,5m con nido
artificiale a cassetta (massimo 2-3 soggetti per voliera)
Rapaci diurni
Per i giovani di tutte le specie che arrivano in eta' critica per
l'imprinting, il rilascio deve essere eseguito impiegando la tecnica
dell'hack (immissione di nidiacei gia' in grado di alimentarsi da
soli, in casse d'ambientamento collocate in natura nel sito di
rilascio. Queste vengono aperte prima dell'involo consentendo ai
rapaci di esplorare il territorio circostante. Il cibo viene fornito
una volta al giorno per tutto il tempo necessario al raggiungimento
dell'autosufficienza.
Per gli adulti valgono le indicazioni seguenti
Sacro, Lanario, Falco della Regina, Pellegrino, Smeriglio, Lodolaio
- struttura di prima degenza: box schermato 2mx2mx2m, con posatoio
centrale idoneo e di altezza superiore al doppio della lunghezza
dell'animale
- struttura di riabilitazione: voliera di rete metallica plastificata
doppia di 10mx5mx2,5m, con posatoi idonei (massimo 2 soggetti per
voliera); successivamente applicare tecniche di falconeria (e'
auspicabile la presenza di un falconiere)
Gheppio, Grillaio, Falco cuculo
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m, con posatoio
centrale idoneo e di altezza superiore al doppio della lunghezza
dell'animale
- struttura di riabilitazione: voliera di rete metallica plastificata
doppia di 10mx5mx2,5m (massimo 10 soggetti per voliera); meglio se si
dispone di voliere di ambientamento sul luogo del rilascio.
Sparviere
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m
- struttura di riabilitazione: voliera con pareti elastiche di
10mx5mx2,5m (1 soggetto per voliera)
Nibbi, Poiane, Falco pecchiaiolo, Falco di palude, Albanelle, Astore
- struttura di prima degenza: box schermato 2mx2mx2m
- struttura di riabilitazione: voliera di 10mx5mx2,5m (massimo 3
soggetti per voliera)
Astore
- struttura di prima degenza: box schermato 2mx2mx2m
- struttura di riabilitazione: voliera di 10mx5mx2,5m (1 soggetto per
voliera)
Falco pescatore
- struttura di prima degenza: box schermato 2mx2mx2m
- struttura di riabilitazione: voliera di 20mx5mx3,5m con vasca
centrale di 5mx4m, profondita' dell'acqua 50cm (massimo 3 soggetti
per voliera)
Aquile, Biancone
- struttura di prima degenza: box schermato 2mx2mx2m
- struttura di riabilitazione: voliera di rete metallica plastificata
doppia di 20mx5mx3,5m (1 soggetto per voliera). Successivamente
applicare tecniche di falconeria (e' auspicabile la presenza di un
falconiere)
Avvoltoi
- struttura di prima degenza: box schermato di 2mx2mx2m
- struttura di riabilitazione: voliera di rete metallica plastificata
di 20mx5mx3,5m (massimo 5 soggetti per voliera) e successivamente
voliere di ambientamento sul luogo del rilascio.
Nidiacei di specie a prole inetta
L'allevamento fino al momento dell'abbandono del nido deve avvenire
in contenitori lavabili di dimensioni adeguate e sotto controllo
termico.
Livello B
a) Mammiferi
Insettivori
- struttura di prima degenza: box schermato di 1mx1mx1m per piu'
soggetti
- struttura di riabilitazione: nessuna. Rilascio in natura
Chirotteri
- struttura di prima degenza: box schermato di 1mx1mx1m per piu'
soggetti
- struttura di riabilitazione: nessuna. Rilascio in natura
Piccoli roditori
- struttura di prima degenza: box schermato di 1mx1mx1m per piu'
soggetti
- struttura di riabilitazione: nessuna. Rilascio in natura
Grandi roditori
- struttura di prima degenza: box con pavimento e pareti
preferibilmente in muratura rivestito con materiale lavabile e
disinfettabile di 1,5mx1,5mx1,5m per soggetto
- struttura di riabilitazione: recinti di 10mx5m con rete alta 2m e
bordo superiore ripiegato all'interno e verso il basso per 30cm. La
base deve essere interrata per almeno 50cm per tutto il perimetro
Lagomorfi
- struttura di prima degenza: box schermato di 1mx1mx1m per soggetto
- struttura di riabilitazione: per gli adulti nessuna. Rilascio in
natura
- per i giovani vanno impiegati recinti di 10 m x 5 m con rete alta 2
m e bordo superiore ripiegato all'interno e verso il basso per 30 cm.
La base deve essere interrata per almeno 50 cm. per tutto il
perimetro
Volpe, Tasso, Faina
- struttura di prima degenza: box schermato di 1mx1mx1m per soggetto
- struttura di riabilitazione: per gli adulti nessuna. Rilascio in
natura.
Per i giovani la riabilitazione viene eseguita in natura con
monitoraggio e/o assistenza degli individui post-rilascio
Donnola
- struttura di prima degenza: box schermato di 1mx1mx1m per soggetto
- struttura di riabilitazione: nessuna. Rilascio in natura
Chinghiale
- struttura di prima degenza: box con pavimento e pareti
preferibilmente in muratura rivestito con materiale lavabile e
disinfettabile di 1,5 m. x 1,5 m. x 1,5 m. per 6 soggetti
- struttura di riabilitazione: nessuna. Rilascio in natura
Capriolo, Muflone
- struttura di prima degenza: box con pavimento e pareti
preferibilmente in muratura rivestito con materiale lavabile e
disinfettabile di 1,5 m x 1,5 m x 2 m per 2 soggetti
- struttura di riabilitazione: recinto di 10 m x 5 m x 3 m (massimo 2
soggetti giovani o un adulto). Per i soggetti imprintati sull'uomo e'
obbligatorio il rilascio in aree faunistiche recintate
Cervo, Daino
- struttura di prima degenza: box con pavimento e pareti
preferibilmente in muratura rivestito con materiale lavabile e
disinfettabile di 3 m x 1,5 m x 2 m per 1 soggetto
- struttura di riabilitazione: recinto di 10 m x 5 m x 3 m (massimo 2
soggetti giovani o un adulto). Per i soggetti imprintati sull'uomo e'
obbligatorio il rilascio in aree faunistiche recintate
Cuccioli di specie a prole inetta
L'allevamento fino allo svezzamento deve avvenire in contenitori
lavabili di dimensioni adeguate e sotto controllo termico.
b) Uccelli
Anseriformi
- struttura di prima degenza: box schermato 1 m x 1 m x 1 m per
soggetto
- struttura di riabilitazione: voliera 5 m x 4 m x 2,5 m con vasca di
2,5 m x 2 m, profondita' dell'acqua 20 cm, (massimo 5 soggetti per
voliera)
Apodiformi
- struttura di prima degenza: contenitore in plexiglas 60 cm x 40 cm
x 20 cm per soggetto
- struttura di riabilitazione: nessuna. Rilascio in natura
Caprimugiformi
- struttura di prima degenza: box schermato 1 m x 1 m x 1 m per
soggetto
- struttura di riabilitazione: nessuna. Rilascio in natura
Caradriformi
- struttura di prima degenza: box schermato 1 m x 1 m x 1 m per
soggetto
- struttura di riabilitazione: piccole dimensioni: voliera 5 m x 4 m
x 2,5 m con vasca di 2,5 m x 2 m, profondita' dell'acqua 20 cm,
(massimo 5 soggetti per voliera). Grandi dimensioni: voliera 5 m x
4 m x 2,5 m con vasca di 2,5 m x 2 m, profondita' dell'acqua 20 cm,
(massimo 5 soggetti per voliera)
Columbiformi, Coraciformi, Cuculiformi, Galliformi, Passeriformi,
Pterocliformi
- struttura di prima degenza: box schermato 1 m x 1 m x 1 m (numero
variabile di soggetti in relazione a taglia e socialita' della
specie)
- struttura di riabilitazione: piccole dimensioni: voliera 5 m x 4 m
x 2,5 m (massimo 2-15 soggetti - numero variabile di soggetti in
relazione a taglia e socialita' della specie)
Gaviformi, Podicipediformi
- struttura di prima degenza: box schermato 1 m x 1 m x 1 m con vasca
1 m x 1 m per soggetto
- struttura di riabilitazione: voliera 5 m x 4 m x 2,5 m con vasca di
2,5 m x 2 m, profondita' dell'acqua 1 m, (massimo 5 soggetti per
voliera)
Gruiformi
- struttura di prima degenza: box schermato 1 m x 1 m x 1 m per
soggetto
- struttura di riabilitazione: voliera 5 m x 4 m x 2,5 m con vasca di
struttura 2,5 m x 2 m, profondita' dell'acqua 20 cm, (massimo 5
soggetti per voliera)
Procellariformi
- struttura di prima degenza: box schermato 1 m x 1 m x 1 m per
soggetto
- struttura di riabilitazione: piccole dimensioni: voliera 5 m x 4 m
x 2,5 m con vasca di 2,5 m x 2 m, profondita' dell'acqua 20 cm,
(massimo 5 soggetti per voliera)
Sula, Cormorano
- struttura di prima degenza: box schermato 1 m x 1 m x 1 m per
soggetto
- struttura di riabilitazione: voliera 5 m x 4 m x 2,5 m con vasca di
2,5 m x 2 m, profondita' dell'acqua 1 m, (massimo 5 soggetti per
voliera)
Nitticora, Tarabuso; Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone guardabuoi
- struttura di prima degenza: box schermato 1m x 1m x 1m per soggetto
- struttura di riabilitazione: voliera 5m x 4m x 2,5m con vasca di
2,5m x 2m, profondita' dell'acqua 20 cm, canneto, (massimo 5 soggetti
per voliera)
Airone cenerino, Airone rosso, Airone bianco maggiore
- struttura di prima degenza: box schermato 1m x 1m x 1m per soggetto
- struttura di riabilitazione: voliera 10m x 5m x 2,5 m con vasca di
2,5 m x 2m, profondita' dell'acqua 20 cm, canneto, (massimo 5
soggetti per voliera)
Nidiacei di specie a prole inetta
L'allevamento fino al momento dell'abbandono del nido deve avvenire
in contenitori lavabili di dimensioni adeguate e sotto controllo
termico.
ALLEGATO C
Protocollo delle modalita' di rilascio per tipologia di specie
I soggetti da reintrodurre devono essere completamente recuperati dal
punto di vista sanitario, fisico e comportamentale ed in grado di
condurre vita libera.
Per tutte le specie di fauna selvatica autoctona particolarmente
protette, individuate al comma 1 dell'art. 2 della Legge 157/92 e
recuperate in CRAS di Livello A non possono essere effettuati rilasci
durante il periodo riproduttivo della specie, tranne per i soggetti
giovani (un anno).
Tale limitazione non sussiste per tutte le specie di fauna selvatica
autoctona, sia protette che soggette a prelievo venatorio,
individuate all'Allegato A delle presenti direttive.
Il rilascio di soggetti appartenenti a specie migratrici deve essere
effettuato quanto la specie in oggetto e' presente sul territorio.
I soggetti di provenienza nota sono rilasciati nella localita' di
ritrovamento o, qualora cio' non fosse possibile, nell'habitat della
specie.