REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 2966

Direttive relative al recupero della fauna selvatica ai sensi degli artt. 26, comma 6 bis e 62, comma 1, lett. g) della L.R. 8/94 e successive modifiche

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed in particolare l'art. 4, comma           
6 che prevede l'emanazione da parte delle Regioni di norme in ordine            
al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione           
di fauna selvatica in difficolta';                                              
- la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 come modificata dalla L.R. 16                  
febbraio 2000, n. 6;                                                            
richiamato in particolare il comma 6 bis dell'art. 26 che prevede               
l'emanazione da parte della Regione di specifiche direttive in ordine           
al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva                      
liberazione di fauna selvatica in difficolta', nonche' al                       
funzionamento degli appositi centri per il recupero degli animali               
selvatici. Tali direttive devono inoltre disciplinare le modalita' di           
consegna e/o segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti                
morti, feriti o debilitati, nonche' di carcasse di ungulati ancora              
dotate di palchi o corna, o di soli palchi o corna;                             
valutata, pertanto, l'opportunita' di procedere, con l'approvazione             
del presente atto, all'attuazione di quanto previsto dall'articolo di           
legge sopra richiamato, secondo il testo che si allega alla presente            
deliberazione quale parte integrante "Direttive relative al recupero            
della fauna selvatica ai sensi degli artt. 26, comma 6 bis e 62,                
comma 1, lett. g) della L.R. 8/94 e successive modifiche";                      
sentite le Province, le Organizzazioni professionali agricole, le               
Associazioni veterinarie, le Associazioni di protezione ambientale              
riconosciute e acquisito il parere dell'INFS di cui alla nota prot.             
7406/T-A1 del 12 novembre 2001;                                                 
richiamate le proprie deliberazioni n. 2774 del 10 dicembre 2001 e n.           
1396 del 31 luglio 1998, entrambi esecutive;                                    
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Territorio e Ambiente rurale, dott. Rocco Bagnato, in merito alla               
regolarita' tecnica della presente deliberazione ai sensi dell'art.             
37, quarto comma, della L.R. 26/11/2001, n. 43 e della citata                   
deliberazione 2774/01;                                                          
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Agricoltura,            
dott. Dario Manghi, in merito alla legittimita' della presente                  
deliberazione ai sensi dei medesimi articoli di legge e                         
deliberazione;                                                                  
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.                 
Protezione civile,                                                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare le direttive in ordine a quanto previsto dalla L.R.             
8/94 e successive modifiche, art. 26, comma 6 bis e art. 62, comma 2,           
lett. g) secondo il testo che si allega alla presente deliberazione             
quale parte integrante, comprensivo degli Allegati A, B e C;                    
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Direttive relative al recupero della fauna selvatica ai sensi degli             
artt. 26, comma 6 bis e 62, comma 1, lett. g) della L.R. 8/94 e                 
successive modifiche                                                            
1) Finalita'                                                                    
Con le presenti direttive la Regione disciplina il soccorso, la                 
detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica            
in difficolta', nonche' il funzionamento degli appositi centri per il           
recupero degli animali selvatici. Disciplina altresi' le modalita' di           
consegna e/o di segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti             
morti, feriti o debilitati, nonche' di carcasse di ungulati o di soli           
palchi o corna.                                                                 
2) Segnalazione                                                                 
Il ritrovamento di capi di specie selvatiche, morti, feriti o                   
debilitati, di carcasse di ungulati, o di soli palchi o corna, deve             
essere segnalato alla Provincia territorialmente competente.                    
La Provincia, in accordo con il Servizio Veterinario della Azienda              
Unita' sanitaria locale competente, individua:                                  
a) le modalita' operative di segnalazione e di comportamento, dandone           
adeguata pubblicita';                                                           
b) le modalita' per la destinazione delle carcasse ai fini                      
dell'accertamento delle cause di morte, ai competenti enti sanitari e           
di ricerca, i quali devono inviare copia del referto alla Provincia             
stessa.                                                                         
In caso di rinvenimento di carcasse appartenenti alle seguenti                  
specie: Lupo; Lince; Aquila; Gufo reale; Falco pescatore; Grifone;              
Lanario, la Provincia e' tenuta a segnalarne il ritrovamento anche              
all'Istituto nazionale per la Fauna selvatica.                                  
3) Centri di recupero animali selvatici (CRAS)                                  
I Centri di recupero animali selvatici (CRAS) sono strutture                    
destinate al recupero, rieducazione, studio e successivo                        
reinserimento in natura di specie appartenenti esclusivamente alla              
fauna selvatica autoctona.                                                      
altresi' consentito lo svolgimento di attivita' didattiche per                  
promuovere e divulgare la conoscenza della fauna selvatica e del suo            
habitat. A tal fine possono essere utilizzati esclusivamente animali            
non piu' restituibili alla natura.                                              
In relazione al valore biologico delle specie e alle finalita'                  
perseguite, i CRAS sono distinti in due livelli operativi di                    
classificazione:                                                                
Livello A:                                                                      
- CRAS autorizzati al recupero, alla rieducazione e al reinserimento            
di specie di fauna selvatica autoctona particolarmente protette,                
individuate al comma 1 dell'art. 2 della Legge 157/92, nonche' delle            
specie di cui al livello B.                                                     
Liello B:                                                                       
- CRAS autorizzati al recupero, alla rieducazione e al reinserimento            
di specie di fauna selvatica autoctona, sia protette che soggette a             
prelievo veterinario, non ricomprese in quelle elencate all'art. 2,             
comma 1 della Legge 157/92, individuabili nell'elenco allegato alle             
presenti direttive (Allegato A).                                                
I CRAS devono possedere caratteristiche strutturali adeguate alle               
esigenze delle specie che possono esservi ricoverate.                           
4) Autorizzazione                                                               
Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, la Provincia                     
competente per territorio autorizza l'istituzione del CRAS.                     
La Provincia ha la facolta' di rilasciare le autorizzazioni assumendo           
come eventuale limite il raggiungimento di una organizzazione                   
gestionale idonea a soddisfare le esigenze di cui al punto 1). Detta            
limitazione e' soggetta alla previa definizione del quadro delle                
esigenze e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni, dando              
priorita' alle associazioni, riconosciute o iscritte nei Registri del           
volontariato, che nel loro statuto prevedano lo svolgimento delle               
attivita' di cui al punto 1), ed in particolare alle organizzazioni             
che da tempo operino con affidabilita' sul territorio di competenza.            
La domanda deve essere corredata da:                                            
- generalita' del richiedente,                                                  
- titolo di disponibilita' dei beni e delle strutture,                          
- ubicazione e planimetria del CRAS,                                            
- elenco delle specie di cui il CRAS intende occuparsi,                         
- individuazione del responsabile del CRAS,                                     
- individuazione del direttore sanitario del CRAS,                              
- individuazione dell'ambulatorio veterinario a cui fare riferimento,           
- documentazione attestante la conformita' delle strutture alle                 
vigenti dipsosizioni sanitarie ed edilizie,                                     
- documentazione attestante il possesso dell'autorizzazione alla                
detenzione di specie potenzialmente pericolose per la salute e                  
l'incolumita' pubblica, se necessaria,                                          
- documentazione attestante il rispetto dei requisiti funzionali e              
dimensionali previsti dalle presenti direttive relativi al livello di           
CRAS prescelto (Allegato B).                                                    
L'autorizzazione indica la denominazione e l'ubicazione del Centro,             
il Livello operativo (A o B) di classificazione, il numero                      
progressivo che lo identifica, le specie che possono essere                     
ricoverate, le attivita' per le quali l'autorizzazione e' rilasciata            
e gli adempimenti da osservare. Ha durata quinquennale e puo' essere            
rinnovata anche per periodi inferiori.                                          
5) Anagrafe dei CRAS                                                            
Presso ogni Provincia e' istituita l'anagrafe dei CRAS. La Provinca             
redige l'elenco dei CRAS indicando, per ognuno di essi, l'ubicazione,           
le specie ricoverabili e le attivita' autorizzate e ne da' adeugata             
pubblicita'.                                                                    
L'elenco dei CRAS, con l'indicazione dell'attivita' svolta da ognuno            
di essi nell'anno precedente, e' trasmesso alla Regione entro il mese           
di febbraio di ogni anno.                                                       
La Regione promuove annualmente un momento di confronto delle                   
esperienze svolte tra i soggetti interessati.                                   
6) Registrazione dei capi                                                       
All'atto dell'istituzione del CRAS la Provincia consegna un registro            
di carico e scarico vidimato per il controllo della detenzione e                
della mobilita' degli animali nel quale deve essere riportato per               
ogni animale ricoverato:                                                        
- data arrivo,                                                                  
- dati anagrafici della persona che consegna l'animale,                         
- localita' di ritrovamento,                                                    
- numero di identificazione del soggetto,                                       
- dati di identificazione del soggetto (specie, sesso, eta', peso),             
- motivo del ricovero,                                                          
- destino dell'animale (riabilitazione, trasferimento, eutanasia),              
- motivo del trasferimento e tempi,                                             
- dati sulla degenza                                                            
- data, localita' e modalita' di liberazione,                                   
- soggetto abilitato alla liberazione ed eventuale numero                       
identificazione INFS,                                                           
- data decesso,                                                                 
- causa decesso.                                                                
7) Prescrizioni                                                                 
Il responsabile del centro e' tenuto a:                                         
- provvedere alla tenuta e aggiornamento giornaliero del registro di            
carico e scarico;                                                               
- comunicare alla Provincia l'avvenuta consegna degli animali                   
deceduti agli Enti individuati dalla Provincia stessa tra quelli                
previsti al punto 9);                                                           
- concordare con la Provincia, nel rispetto dei limiti e delle                  
condizioni di cui all'Allegato C, un protocollo delle modalita' e dei           
termini di rilascio per tipologia di specie;                                    
- comunicare alla Provincia tempi, modi e localita' dei rilasci;                
- redigere e trasmettere alla Provincia entro il mese di gennaio una            
relazione sull'attivita' svolta dal Centro nel corso dell'anno                  
precedente;                                                                     
- vietare ad estranei l'accesso alle aree ove siano presenti animali            
in recupero; le visite guidate possono interessare voliere o recinti            
ove siano custoditi animali non piu' restituibili alla natura,                  
garantendo comunque condizioni di tranquillita' e benessere per gli             
stessi;                                                                         
- assicurare, agli animali e al personale, adeguati standard igienici           
per le strutture, gli accessori, gli alimenti e per la gestione dei             
rifiuti;                                                                        
- rispettare le disposizioni previste dall'autorizzazione e dalle               
presenti direttive.                                                             
8) Controllo sanitario                                                          
I CRAS sono soggetti alle norme sanitarie vigenti e devono garantire            
il controllo veterinario degli animali ricoverati, o dotandosi di un            
ambulaborio veterinario interno, o avvalendosi di un ambulatorio                
veterinario convenzionato.                                                      
9) Animali deceduti                                                             
Ogni animale deceduto deve essere identificabile tramite una                    
targhetta di riconoscimento dove sono riportati:                                
- localita' di ritrovamento,                                                    
- data del decesso,                                                             
- numero di identificazione.                                                    
La Provincia, in accordo con il Servizio Veterinario della Azienda              
Unita' sanitaria locale, puo' disporre la cessione e la consegna                
degli animali deceduti all'INFS, ad Istituti universitari, ad                   
Istituti Zooprofilattici sperimentali, alle Aziende Unita' sanitarie            
locali, ai Musei ed agli Enti parco per i loro scopi istituzionali.             
10) Vigilanza                                                                   
La vigilanza sull'applicazione delle presenti direttive e' affidata             
alla Provincia competente per territorio e, per gli aspetti sanitari,           
alla Azienda Unita' sanitaria locale competente.                                
In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al punto 7) o di              
mancato rispetto dei requisiti funzionali e dimensionali previsti               
dall'Allegato B o di violazione delle norme vigenti in materia di               
sanita', igiene, protezione della fauna o degli animali, la Provincia           
diffida il CRAS ad adempiere. Se l'obbligo di adempiere rimane                  
inosservato, o se la natura della violazione non consenta                       
l'adempimento previa diffida oppure comprometta il benessere degli              
animali, la Provincia dispone la sospensione temporanea                         
dell'autorizzazione.                                                            
In caso di reiterata inosservanza, o di reiterata violazione, o                 
qualora la violazione delle norme vigenti in materia di sanita',                
igiene, protezione della fauna o degli animali sia sanzionata                   
penalmente, la Provincia dispone la revoca dell'autorizzazione.                 
11) Tempo di sosta                                                              
La cura e la degenza degli animali sono finalizzate alla loro                   
reimmissione in natura, che dovra' aver luogo in condizioni di                  
benessere fisiologico ed etologico, nel rispetto dei tempi                      
eventualmente necessari per la muta o la riabilitazione alla vita               
selvatica.                                                                      
Entro sei mesi dalla data del ricovero e' formulata, con                        
certificazione veterinaria, una valutazione in ordine alle                      
possibilita' di recupero dell'animale. In caso di irrecuperabilita',            
qualora non siano praticabili soluzioni alternative, puo' essere                
prevista l'eutanasia nel rispetto della normativa vigente, previa               
autorizzazione della Provincia e, nel caso di specie particolarmente            
protette (art. 2, Legge 157/92), sentito l'INFS.                                
L'autorizzazione non e' richiesta nei casi in cui la prognosi                   
infausta sia accompagnata da sofferenze intollerabili e non                     
alleviabili.                                                                    
Gli animali irrecuperabili, per i quali non venga prevista                      
l'eutanasia, possono essere utilizzati per lo svolgimento di                    
attivita' didattiche di cui al punto 3), purche' in idonee strutture            
che garantiscano loro condizioni di tranquillita' e benessere                   
psichico-fisico.                                                                
Il numero degli animali irrecuperabili da utilizzare per finalita'              
didattiche non puo' superare il 10% dell'intero ammontare annuo dei             
ricoveri. A tal fine, la pecentuale e' calcolata prendendo in                   
considerazione il maggior numero dei ricoveri effettuati in uno dei             
tre anni precedenti o nell'anno in corso.                                       
La scelta dei soggetti da impiegare nelle attivita' didattiche e'               
effettuata valutandone il valore biologico e l'assenza di condizioni            
che ne pregiudichino sia il benessere fisiologico (movimento) che               
etologico (stres-sensibilita'). Sono da preferire soggetti con sole             
patologie del comportamento (imprintati) e privi di menomazioni                 
fisiche.                                                                        
12) Disposizioni transitorie                                                    
Coloro che, al momento dell'adozione delle presenti direttive,                  
detengono a norma di legge specie appartenenti a fauna selvatica a              
scopo di recupero, rieducazione e reinserimento in natura, devono               
inoltrare alla Provincia la domanda di autorizzazione, corredata                
della descrizione dello stato di fatto, entro 90 giorni dall'adozione           
delle presenti direttive.                                                       
Entro i due anni successivi alla scadenza di tale termine, le                   
strutture esistenti devono essere adeguate alle prescrizioni previste           
dalle presenti direttive.                                                       
ALLEGATO A                                                                      
Elenco delle specie selvatiche autoctone sia protette, non ricomprese           
in quelle elencate all'art. 2, comma 1 della Legge 157/92, che                  
soggette a prelievo venatorio                                                   
a) Mammiferi                                                                    
Ordine:                                                                         
Insettivori                                                                     
Chirotteri                                                                      
Lagomorfi                                                                       
Roditori                                                                        
Specie:                                                                         
Volpe                                                                           
Tasso                                                                           
Donnola                                                                         
Faina                                                                           
Cinghiale                                                                       
Capriolo                                                                        
Cervo                                                                           
Daino                                                                           
Muflone                                                                         
b) Uccelli                                                                      
Ordine:                                                                         
Anseriformi (con esclusione di Cigno reale, Cigno selvatico, Volpoca,           
Fischione turco, Gobbo rugginoso)                                               
Apodiformi                                                                      
Caprimugiformi                                                                  
Caradriformi (con esclusione di Avocetta, Cavaliere d'Italia,                   
Occhione, Pernice di mare, Gabbiano corso, Gabbiano corallino,                  
Gabbiano roseo, Sterna maggiore, Sterna zampe nere)                             
Columbiformi                                                                    
Coraciformi (con esclusione della Ghiandaia marina)                             
Cuculiformi                                                                     
Galliformi                                                                      
Gaviformi                                                                       
Gruiformi (con esclusione di Pollo sultano, Gru, Otarda, Gallina                
prataiola)                                                                      
Passeriformi (con esclusione del Gracchio corallino)                            
Podicipediformi                                                                 
Procellariformi                                                                 
Pterocliformi                                                                   
Specie:                                                                         
Sula                                                                            
Cormorano                                                                       
Nitticora                                                                       
Tarabusino                                                                      
Sgarza ciuffetto                                                                
Airone guardabuoi                                                               
Garzetta                                                                        
Airone bianco maggiore                                                          
Airone cenerino                                                                 
Airone rosso                                                                    
ALLEGATO B                                                                      
Requisiti funzionali e dimensionali                                             
Struttura di prima degenza: almeno un locale attrezzato con appositi            
box adibiti alla stabulazione finalizzata alla terapia quotidiana o             
all'allevamento dei giovani. I box devono garantire una efficace                
routine di manutenzione e pulizia.                                              
Struttura di riabilitazione: ambiente destinato ad accogliere i                 
soggetti provenienti dalle strutture di prima degenza per consentire            
i comportamenti e i movimenti tipici della specie, atti a favorire il           
successo del rilascio.                                                          
La rete che costituisce le voliere, quando non specificato                      
altrimenti, si intende del tipo antigrandine o simile, in materiale             
elastico e maglia di diametro adeguato alla specie.                             
I CRAS che non siano dotati di strutture di riabilitazione devono               
individuare ed indicare a quali strutture provinciali, regionali o              
nazionali, fare riferimento per la fase di riabilitazione.                      
Strutture di isolamento sanitario: almeno un locale, preferibilmente            
in muratura o separato dagli altri locali, rivestito con materiale              
lavabile e disinfettabile, in cui sia possibile stabulare, in attesa            
diagnostica, soggetti sospetti di malattie soggette a denuncia                  
obbligatoria o pericolose per gli altri animali ricoverati.                     
Le strutture di prima degenza e quelle di riabilitazione devono                 
possedere le caratteristiche riportate di seguito. Per i requisiti              
dimensionali espressamente indicati nel presente allegato e'                    
tollerato un range pari al 10%.                                                 
Livello A                                                                       
1) Per le specie ricomprese ai punti a) e c), comma 1, dell'art. 2              
della Legge 157/92, l'autorizzazione e' subordinata alla presenza nel           
CRAS di strutture costruite su indicazione specifica fornita                    
dall'INFS.                                                                      
2) Per le specie ricomprese al punto b), comma 1, del sopracitato               
articolo valgono i seguenti requisiti tecnici:                                  
Marangone minore, Marangone dal ciuffo                                          
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto               
- struttura di riabilitazione: voliera 10mx5mx2,5m con vasca di                 
2,5mx2m, profondita' dell'acqua 1m (massimo 6 soggetti per voliera)             
tutte le specie di Pellicani                                                    
- struttura di prima degenza: box schermato 2mx2mx2m per soggetto               
- struttura di riabilitazione: voliera 5mx4mx2,5m con vasca di                  
2,5mx2m, profondita' dell'acqua 1m (massimo 2 soggetti per voliera)             
Tarabuso                                                                        
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto               
- struttura di riabilitazione: voliera 5mx4mx2,5m con vasca di                  
2,5mx2m, profondita' dell'acqua 20cm, canneto (massimo 3 soggetti per           
voliera)                                                                        
Spatola, Mignattaio                                                             
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto               
- struttura di riabilitazione: voliera 10mx5mx2,5m con vasca di                 
2,5mx2m, profondita' dell'acqua 20cm, canneto (massimo 5 soggetti per           
voliera)                                                                        
Cicogne, Gru                                                                    
- struttura di prima degenza: box schermato 2mx2mx2m per soggetto               
(Cicogne bianche e Cicogne nere non devono stare insieme)                       
- struttura di riabilitazione: voliera 15mx5mx2,5m oppure contattare            
un Centro recupero Cicogne riconosciuto                                         
Fenicottero rosa                                                                
- struttura di prima degenza: voliera 5mx4mx2,5m schermata sui lati,            
con vasca di 5mx4m, profondita' dell'acqua 40 cm                                
- struttura di riabilitazione: nessuna. La riabilitazione deve essere           
eseguita in natura (oasi idonea) con monitoraggio e/o assistenza dei            
soggetti post-rilascio                                                          
Cigno reale, Cigno selvatico                                                    
- struttura di prima degenza: box schermato 2mx2mx2m per soggetto               
- struttura di riabilitazione: nessuna. La riabilitazione deve essere           
eseguita in natura (oasi idonea) con monitoraggio e/o assistenza dei            
soggetti post-rilascio                                                          
Volpoca, Fischione turco                                                        
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto               
- struttura di riabilitazione: voliera 5mx4mx2,5m con vasca di                  
2,5mx2m, profondita' dell'acqua 20cm, (massimo 6 soggetti per                   
voliera)                                                                        
Gobbo rugginoso                                                                 
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto               
- struttura di riabilitazione: voliera 5mx4mx2,5m con vasca di                  
2,5mx2m, profondita' dell'acqua 1m, (massimo 2 soggetti per voliera)            
Pollo sultano                                                                   
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto               
- struttura di riabilitazione: voliera 5mx4mx2,5m con vasca di                  
2,5mx2m, profondita' dell'acqua 20cm, canneto (massimo 3 soggetti per           
voliera)                                                                        
Otarda                                                                          
- struttura di prima degenza: box 2mx2mx2m per soggetto                         
- struttura di riabilitazione: voliera di 15mx5mx2,5m (massimo 3                
soggetti per voliera)                                                           
Gallina prataiola                                                               
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto               
- struttura di riabilitazione: voliera di 15mx5mx2,5m (massimo 3                
soggetti per voliera)                                                           
Piviere tortolino, Occhione                                                     
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto               
- struttura di riabilitazione: voliera di 5mx4mx2,5m (massimo 3                 
soggetti per voliera)                                                           
Cavaliere d'Italia, Avocetta                                                    
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto               
- struttura di riabilitazione: voliera 5mx4mx2,5m con vasca di                  
2,5mx2m, profondita' dell'acqua 20cm, (massimo 6 soggetti per                   
voliera)                                                                        
Gabbiano corso, Gabbiano corallino, Gabbiano roseo                              
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto               
- struttura di riabilitazione: voliera 10mx5mx2,5m con vasca di                 
2,5mx2m, profondita' dell'acqua 20cm, (massimo 5 soggetti per                   
voliera)                                                                        
Sterna zampe nere, Sterna maggiore, Pernice di mare                             
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto               
- struttura di riabilitazione: nessuna. Rilascio in natura                      
Ghiandaia marina                                                                
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto               
- struttura di riabilitazione: voliera di 5mx4mx2,5m (massimo 3                 
soggetti per voliera)                                                           
Tutte le specie di Picchi                                                       
- struttura di prima degenza: box schermato a sviluppo verticale                
1mx1mx3m per soggetto (picchio nero), 1mx1mx2m per soggetto (altri              
picchi)                                                                         
- struttura di riabilitazione: voliera di 5mx4mx2.5m (massimo 3                 
soggetti per voliera)                                                           
Gracchio corallino                                                              
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto               
- struttura di riabilitazione: voliera di 5mx4mx2,5m (massimo 3                 
soggetti per voliera)                                                           
Rapaci notturni (ad esclusione del Gufo reale)                                  
giovani                                                                         
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m con feritoia per           
gruppi di 5-6 soggetti, con uso di madri artificiali                            
specie-specifiche                                                               
- struttura di riabilitazione: voliera di 10mx5mx2,5m costruita nel             
luogo del rilascio                                                              
adulti                                                                          
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto               
- struttura di riabilitazione: voliera di 5mx4mx2,5m con nido                   
artificiale a cassetta (massimo 2-3 soggetti per voliera)                       
Gufo reale                                                                      
- struttura di prima degenza: box schermato 2mx2mx2m con cassetta               
nido/nido/ricovero per soggetto                                                 
- struttura di riabilitazione: voliera di 15mx5mx2,5m con nido                  
artificiale a cassetta (massimo 2-3 soggetti per voliera)                       
Rapaci diurni                                                                   
Per i giovani di tutte le specie che arrivano in eta' critica per               
l'imprinting, il rilascio deve essere eseguito impiegando la tecnica            
dell'hack (immissione di nidiacei gia' in grado di alimentarsi da               
soli, in casse d'ambientamento collocate in natura nel sito di                  
rilascio. Queste vengono aperte prima dell'involo consentendo ai                
rapaci di esplorare il territorio circostante. Il cibo viene fornito            
una volta al giorno per tutto il tempo necessario al raggiungimento             
dell'autosufficienza.                                                           
Per gli adulti valgono le indicazioni seguenti                                  
Sacro, Lanario, Falco della Regina, Pellegrino, Smeriglio, Lodolaio             
- struttura di prima degenza: box schermato 2mx2mx2m, con posatoio              
centrale idoneo e di altezza superiore al doppio della lunghezza                
dell'animale                                                                    
- struttura di riabilitazione: voliera di rete metallica plastificata           
doppia di 10mx5mx2,5m, con posatoi idonei (massimo 2 soggetti per               
voliera); successivamente applicare tecniche di falconeria (e'                  
auspicabile la presenza di un falconiere)                                       
Gheppio, Grillaio, Falco cuculo                                                 
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m, con posatoio              
centrale idoneo e di altezza superiore al doppio della lunghezza                
dell'animale                                                                    
- struttura di riabilitazione: voliera di rete metallica plastificata           
doppia di 10mx5mx2,5m (massimo 10 soggetti per voliera); meglio se si           
dispone di voliere di ambientamento sul luogo del rilascio.                     
Sparviere                                                                       
- struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m                            
- struttura di riabilitazione: voliera con pareti elastiche di                  
10mx5mx2,5m (1 soggetto per voliera)                                            
Nibbi, Poiane, Falco pecchiaiolo, Falco di palude, Albanelle, Astore            
- struttura di prima degenza: box schermato 2mx2mx2m                            
- struttura di riabilitazione: voliera di 10mx5mx2,5m (massimo 3                
soggetti per voliera)                                                           
Astore                                                                          
- struttura di prima degenza: box schermato 2mx2mx2m                            
- struttura di riabilitazione: voliera di 10mx5mx2,5m (1 soggetto per           
voliera)                                                                        
Falco pescatore                                                                 
- struttura di prima degenza: box schermato 2mx2mx2m                            
- struttura di riabilitazione: voliera di 20mx5mx3,5m con vasca                 
centrale di 5mx4m, profondita' dell'acqua 50cm (massimo 3 soggetti              
per voliera)                                                                    
Aquile, Biancone                                                                
- struttura di prima degenza: box schermato 2mx2mx2m                            
- struttura di riabilitazione: voliera di rete metallica plastificata           
doppia di 20mx5mx3,5m (1 soggetto per voliera). Successivamente                 
applicare tecniche di falconeria (e' auspicabile la presenza di un              
falconiere)                                                                     
Avvoltoi                                                                        
- struttura di prima degenza: box schermato di 2mx2mx2m                         
- struttura di riabilitazione: voliera di rete metallica plastificata           
di 20mx5mx3,5m (massimo 5 soggetti per voliera) e successivamente               
voliere di ambientamento sul luogo del rilascio.                                
Nidiacei di specie a prole inetta                                               
L'allevamento fino al momento dell'abbandono del nido deve avvenire             
in contenitori lavabili di dimensioni adeguate e sotto controllo                
termico.                                                                        
Livello B                                                                       
a) Mammiferi                                                                    
Insettivori                                                                     
- struttura di prima degenza: box schermato di 1mx1mx1m per piu'                
soggetti                                                                        
- struttura di riabilitazione: nessuna. Rilascio in natura                      
Chirotteri                                                                      
- struttura di prima degenza: box schermato di 1mx1mx1m per piu'                
soggetti                                                                        
- struttura di riabilitazione: nessuna. Rilascio in natura                      
Piccoli roditori                                                                
- struttura di prima degenza: box schermato di 1mx1mx1m per piu'                
soggetti                                                                        
- struttura di riabilitazione: nessuna. Rilascio in natura                      
Grandi roditori                                                                 
- struttura di prima degenza: box con pavimento e pareti                        
preferibilmente in muratura rivestito con materiale lavabile e                  
disinfettabile di 1,5mx1,5mx1,5m per soggetto                                   
- struttura di riabilitazione: recinti di 10mx5m con rete alta 2m e             
bordo superiore ripiegato all'interno e verso il basso per 30cm. La             
base deve essere interrata per almeno 50cm per tutto il perimetro               
Lagomorfi                                                                       
- struttura di prima degenza: box schermato di 1mx1mx1m per soggetto            
- struttura di riabilitazione: per gli adulti nessuna. Rilascio in              
natura                                                                          
- per i giovani vanno impiegati recinti di 10 m x 5 m con rete alta 2           
m e bordo superiore ripiegato all'interno e verso il basso per 30 cm.           
La base deve essere interrata per almeno 50 cm. per tutto il                    
perimetro                                                                       
Volpe, Tasso, Faina                                                             
- struttura di prima degenza: box schermato di 1mx1mx1m per soggetto            
- struttura di riabilitazione: per gli adulti nessuna. Rilascio in              
natura.                                                                         
Per i giovani la riabilitazione viene eseguita in natura con                    
monitoraggio e/o assistenza degli individui post-rilascio                       
Donnola                                                                         
- struttura di prima degenza: box schermato di 1mx1mx1m per soggetto            
- struttura di riabilitazione: nessuna. Rilascio in natura                      
Chinghiale                                                                      
- struttura di prima degenza: box con pavimento e pareti                        
preferibilmente in muratura rivestito con materiale lavabile e                  
disinfettabile di 1,5 m. x 1,5 m. x 1,5 m. per 6 soggetti                       
- struttura di riabilitazione: nessuna. Rilascio in natura                      
Capriolo, Muflone                                                               
- struttura di prima degenza: box con pavimento e pareti                        
preferibilmente in muratura rivestito con materiale lavabile e                  
disinfettabile di 1,5 m x 1,5 m x 2 m per 2 soggetti                            
- struttura di riabilitazione: recinto di 10 m x 5 m x 3 m (massimo 2           
soggetti giovani o un adulto). Per i soggetti imprintati sull'uomo e'           
obbligatorio il rilascio in aree faunistiche recintate                          
Cervo, Daino                                                                    
- struttura di prima degenza: box con pavimento e pareti                        
preferibilmente in muratura rivestito con materiale lavabile e                  
disinfettabile di 3 m x 1,5 m x 2 m per 1 soggetto                              
- struttura di riabilitazione: recinto di 10 m x 5 m x 3 m (massimo 2           
soggetti giovani o un adulto). Per i soggetti imprintati sull'uomo e'           
obbligatorio il rilascio in aree faunistiche recintate                          
Cuccioli di specie a prole inetta                                               
L'allevamento fino allo svezzamento deve avvenire in contenitori                
lavabili di dimensioni adeguate e sotto controllo termico.                      
b) Uccelli                                                                      
Anseriformi                                                                     
- struttura di prima degenza: box schermato 1 m x 1 m x 1 m per                 
soggetto                                                                        
- struttura di riabilitazione: voliera 5 m x 4 m x 2,5 m con vasca di           
2,5 m x 2 m, profondita' dell'acqua 20 cm, (massimo 5 soggetti per              
voliera)                                                                        
Apodiformi                                                                      
- struttura di prima degenza: contenitore in plexiglas 60 cm x 40 cm            
x 20 cm per soggetto                                                            
- struttura di riabilitazione: nessuna. Rilascio in natura                      
Caprimugiformi                                                                  
- struttura di prima degenza: box schermato 1 m x 1 m x 1 m per                 
soggetto                                                                        
- struttura di riabilitazione: nessuna. Rilascio in natura                      
Caradriformi                                                                    
- struttura di prima degenza: box schermato 1 m x 1 m x 1 m per                 
soggetto                                                                        
- struttura di riabilitazione: piccole dimensioni: voliera 5 m x 4 m            
x 2,5 m con vasca di 2,5 m x 2 m, profondita' dell'acqua 20 cm,                 
(massimo 5 soggetti per voliera).   Grandi dimensioni: voliera 5 m x            
4 m x 2,5 m con vasca di 2,5 m x 2 m, profondita' dell'acqua 20 cm,             
(massimo 5 soggetti per voliera)                                                
Columbiformi, Coraciformi, Cuculiformi, Galliformi, Passeriformi,               
Pterocliformi                                                                   
- struttura di prima degenza: box schermato 1 m x 1 m x 1 m (numero             
variabile di soggetti in relazione a taglia e socialita' della                  
specie)                                                                         
- struttura di riabilitazione: piccole dimensioni: voliera 5 m x 4 m            
x 2,5 m (massimo 2-15 soggetti - numero variabile di soggetti in                
relazione a taglia e socialita' della specie)                                   
Gaviformi, Podicipediformi                                                      
- struttura di prima degenza: box schermato 1 m x 1 m x 1 m con vasca           
1 m x 1 m per soggetto                                                          
- struttura di riabilitazione: voliera 5 m x 4 m x 2,5 m con vasca di           
2,5 m x 2 m, profondita' dell'acqua 1 m, (massimo 5 soggetti per                
voliera)                                                                        
Gruiformi                                                                       
- struttura di prima degenza: box schermato 1 m x 1 m x 1 m per                 
soggetto                                                                        
- struttura di riabilitazione: voliera 5 m x 4 m x 2,5 m con vasca di           
struttura 2,5 m x 2 m, profondita' dell'acqua 20 cm, (massimo 5                 
soggetti per voliera)                                                           
Procellariformi                                                                 
- struttura di prima degenza: box schermato 1 m x 1 m x 1 m per                 
soggetto                                                                        
- struttura di riabilitazione: piccole dimensioni: voliera 5 m x 4 m            
x 2,5 m con vasca di 2,5 m x 2 m, profondita' dell'acqua 20 cm,                 
(massimo 5 soggetti per voliera)                                                
Sula, Cormorano                                                                 
- struttura di prima degenza: box schermato 1 m x 1 m x 1 m per                 
soggetto                                                                        
- struttura di riabilitazione: voliera 5 m x 4 m x 2,5 m con vasca di           
2,5 m x 2 m, profondita' dell'acqua 1 m, (massimo 5 soggetti per                
voliera)                                                                        
Nitticora, Tarabuso; Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone guardabuoi              
- struttura di prima degenza: box schermato 1m x 1m x 1m per soggetto           
- struttura di riabilitazione: voliera 5m x 4m x 2,5m con vasca di              
2,5m x 2m, profondita' dell'acqua 20 cm, canneto, (massimo 5 soggetti           
per voliera)                                                                    
Airone cenerino, Airone rosso, Airone bianco maggiore                           
- struttura di prima degenza: box schermato 1m x 1m x 1m per soggetto           
- struttura di riabilitazione: voliera 10m x 5m x 2,5 m con vasca di            
2,5 m x 2m, profondita' dell'acqua 20 cm, canneto, (massimo 5                   
soggetti per voliera)                                                           
Nidiacei di specie a prole inetta                                               
L'allevamento fino al momento dell'abbandono del nido deve avvenire             
in contenitori lavabili di dimensioni adeguate e sotto controllo                
termico.                                                                        
ALLEGATO C                                                                      
Protocollo delle modalita' di rilascio per tipologia di specie                  
I soggetti da reintrodurre devono essere completamente recuperati dal           
punto di vista sanitario, fisico e comportamentale ed in grado di               
condurre vita libera.                                                           
Per tutte le specie di fauna selvatica autoctona particolarmente                
protette, individuate al comma 1 dell'art. 2 della Legge 157/92 e               
recuperate in CRAS di Livello A non possono essere effettuati rilasci           
durante il periodo riproduttivo della specie, tranne per i soggetti             
giovani (un anno).                                                              
Tale limitazione non sussiste per tutte le specie di fauna selvatica            
autoctona, sia protette che soggette a prelievo venatorio,                      
individuate all'Allegato A delle presenti direttive.                            
Il rilascio di soggetti appartenenti a specie migratrici deve essere            
effettuato quanto la specie in oggetto e' presente sul territorio.              
I soggetti di provenienza nota sono rilasciati nella localita' di               
ritrovamento o, qualora cio' non fosse possibile, nell'habitat della            
specie.                                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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