REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 13 marzo 2001, n. 2007

Prescrizioni fitosanitarie ai sensi della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Visti:                                                                          
- la direttiva 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente le misure di           
protezione contro l'introduzione nella comunita', di organismi nocivi           
ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella            
comunita';                                                                      
- il DLgs 30 dicembre 1992, n.  536 concernente le misure di                    
protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi                
nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;                                         
- il DM 31 gennaio 1996 "Misure  di protezione contro l'introduzione            
e la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi           
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";                                     
- il decreto del Ministero delle Risorse agricole alimentari e                  
forestali del 14 aprile 1997, concernente  la commercializzazione dei           
materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da           
frutto destinate alla produzione di frutto;                                     
- la L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 "Norme sulla produzione vivaistica e            
la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali ai fini             
della protezione fitosanitaria. Abrogazione della L.R. 28 luglio                
1982, n. 34";                                                                   
- il DM 29 novembre 1996 "Lotta obbligatoria contro il virus della              
ôVaiolatura delle drupacee' (Sharka)";                                          
- il DM 10 settembre 1999 "Regolamento recante misure per la lotta              
obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora)             
nel territorio della Repubblica";                                               
considerata:                                                                    
- la necessita' di conoscere l'esatta ubicazione dei vivai di piante            
da frutto e di piante ornamentali (pomoidee e prunoidee) contemplate            
nella normativa fitosanitaria al fine di poter espletare puntualmente           
i  controlli fitosanitari obbligatori;                                          
- la necessita' di vietare l'utilizzo di gemme o marze per la                   
costituzione di astoni di piante da frutto non provenienti da campi             
di piante madri ufficialmente dichiarati, al fine di ridurre il                 
rischio fitosanitario;                                                          
viste le deliberazioni della Giunta regionale:                                  
- n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante: "Direttive della               
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                  
- n. 1396 del 31 luglio 1998, esecutiva ai sensi di legge;                      
dato atto della regolarita' tecnica e della legittimita' del presente           
provvedimento, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19                  
novembre 1992, n. 41 e della delibera 2541/95;                                  
determina:                                                                      
che le aziende vivaistiche, iscritte al Registro ufficiale dei                  
produttori che producono piante da frutto e ornamentali (pomoidee e             
prunoidee), hanno l'obbligo di:                                                 
a) comunicare al Servizio Fitosanitario regionale entro il 30 aprile            
2001 l'ubicazione degli impianti vivaistici esistenti;                          
b) comunicare al Servizio Fitosanitario regionale entro 30 giorni               
dalla messa a dimora delle piante, l'ubicazione di nuovi impianti               
vivaistici;                                                                     
c) allegare, alle citate comunicazioni, copia della Carta tecnica               
regionale (CTR) nonche' l'estratto della mappa catastale in cui siano           
evidenziati gli appezzamenti di terreno nei quali sono stati                    
costituiti i vivai;                                                             
d) allegare mappa degli appezzamenti riproducenti le file, il numero            
di piante per fila, distinto per specie e tipologia (astoni,                    
portinnesti, varieta');                                                         
e) utilizzare, per la costituzione di astoni di piante da frutto                
(pomoidee e prunoidee), gemme o marze provenienti da campi di piante            
madri ufficialmente dichiarati;                                                 
f) richiedere la preventiva autorizzazione del  Servizio                        
Fitosanitario regionale per prelevare gemme o marze da piante non               
presenti in campi di piante  madri ufficialmente dichiarati per la              
costituzione di astoni di piante da frutto (pomoidee e prunoidee).              
La mancata ottemperanza delle suddette prescrizioni e' punita con la            
sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000 a Lire 6.000.000           
(da 516,46 a 3.098,74 Euro), prevista dall'art. 11, comma 8 della               
L.R. 19 gennaio 1998, n. 3.                                                     
Il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Ivan Ponti                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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