REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2001, n. 1449

Modifiche per l'inserimento di alcuni elementi di semplificazione alla deliberazione 20 febbraio 2001, n.197 "Direttive per l'applicazione della L.R. 31/10/2000, n. 30 recante norme per la tutela e la salvaguardia dall'inquinamento elettromagnetico"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamata la propria deliberazione n. 197 del 20 febbraio 2001 con             
la quale si e' approvata la direttiva per l'applicazione della L.R.             
31/10/2000, n. 30;considerato che:                                              
- e' emersa l'esigenza, in particolare per quanto attiene alla                  
disciplina degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, di            
introdurre alcuni elementi di semplificazione per il rilascio delle             
autorizzazioni sia degli impianti esistenti che di quelli nuovi                 
nonche' di esonerare dal pagamento delle spese istruttorie gli                  
impianti esistenti, dotati di un titolo abilitativo, gia' in regola             
con le prescrizioni della L.R. 30/00;                                           
- di apportare lievi modifiche alla disciplina degli impianti di                
trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per rendere piu'            
chiara l'interpretazione dell'articolato;                                       
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Promozione, Indirizzo e Controllo ambientale, in merito alla                    
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.            
4, sesto comma della L.R. 41/92;                                                
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente,           
alla Difesa del suolo e della costa, in merito alla legittimita'                
della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della           
L.R. 41/92;                                                                     
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di adottare le modifiche per l'inserimento di elementi di                    
semplificazione alla deliberazione 20 febbraio 2001, n. 197                     
"Direttiva inerente l'applicazione della L.R. 31 ottobre 2000,  n.30            
recante 'Norme per la tutela della salute e la salvaguardia                     
dell'ambiente dall'inquinamento elettromagneticoô", allegate quali              
parte integrante del presente atto;                                             
2) di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel            
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
Modifiche per l'inserimento di alcuni elementi di semplificazione               
alla deliberazione 20 febbraio 2001, n. 197 "Direttive per                      
l'applicazione della L.R. 31/10/2000, n. 30 recante ôNorme per  la              
tutela e la  salvaguardia dall'inquinamento elettromagnetico'"                  
Le lettere a), b) ed h) del punto 6.1) dell'art. 6 "Funzione dei                
Comuni" sono cosi' sostituite:                                                  
"a) Scheda tecnica dell'impianto con l'indicazione di: - frequenza,             
larghezza di banda e canali di trasmissione utilizzati; - massima               
potenza immessa in antenna; - idoneita' radioelettrica rilasciata               
dall'Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni;                
ovvero Copia delle schede tecniche dell'impianto allegate alla                  
comunicazione di cui all'art. 2 del DM 13 dicembre 1984 specificando            
chiaramente se il guadagno, da inserire al campo 87 di scheda C, e'             
riferito al dipolo a mezz'onda o al radiatore isotropico;                       
 b) diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del              
sistema irradiante forniti eventualmente su supporto informatico. In            
tali diagrammi deve essere riportata l'attenuazione in dB del campo             
con risoluzione di almeno 5 gradi per il diagramma verticale e 10               
gradi per quello orizzontale;                                                   
 h) valutazione del campo elettrico, in prossimita' di edifici a                
permanenza superiore a quattro ore giornaliere, generato                        
dall'impianto in condizione di massimo esercizio, tenuto                        
eventualmente conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza            
di altre installazioni.".                                                       
Il secondo capoverso del punto 1) dell'art. 7 "Risanamenti degli                
impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva" e' cosi'                 
modificato:                                                                     
"la domanda deve essere corredata della documentazione di cui al                
punto 6.1) lettere a), b) ed h).                                                
Il Comune sulla base della documentazione presentata e con le                   
procedure di cui al comma 2 dell'art. 6 rilascia, per gli impianti a            
norma, la prescritta autorizzazione che potra' anche essere unica per           
tutti gli impianti di ogni singolo gestore, ovvero invita i gestori a           
presentare, nel rispetto dei termini di legge, il previsto Piano di             
risanamento relativo alla delocalizzazione.".                                   
Dopo il punto 2) dell'art. 7 e' aggiunto il punto 3):                           
"3) Per gli impianti di telecomunicazione fino ad una potenza massima           
di 7 watt che effettuano servizio di collegamento radiotelevisivo, in           
deroga a quanto stabilito al precedente punto 6.1), la domanda di               
autorizzazione al Comune e' corredata esclusivamente dalla seguente             
documentazione: a) ubicazione, b) frequenza, c) potenza                         
dell'impianto.".                                                                
Dopo il nuovo punto 3) dell'art. 7 e' aggiunto il punto 4):                     
"4) Per gli impianti esistenti gia' dotati di un qualsiasi titolo               
abilitativo e conformi alle disposizioni della presente legge il                
rilascio dell'autorizzazione non comporta oneri istruttori a carico             
dei richiedenti.".                                                              
Al secondo capoverso del punto 13.3) "Procedure per l'individuazione            
della fascia di rispetto" e' eliminata la seguente frase:                       
"per le aree di sviluppo urbanistico di cui al punto 13.1).".                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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