PROVINCIA DI RAVENNA

COMUNICATO

Statuto adeguato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma della Legge 3 agosto 1999, n. 265, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale dell'8 febbraio 2000, n. 11

Testo coordinato dell'articolo 24 con le modificazioni apportate con            
la presente deliberazione                                                       
Art. 24                                                                         
Giunta - Composizione                                                           
1. La Giunta provinciale e' composta dal Presidente della Provincia             
che la presiede e da un numero massimo di dieci Assessori.                      
2. Gli Assessori sono nominati dal Presidente della Provincia anche             
al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini in possesso            
dei requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di               
consigliere.                                                                    
3. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta tra           
cui un Vicepresidente e ne da' comunicazione al Consiglio nella prima           
seduta successiva all'elezione.                                                 
4. La carica di Assessore provinciale e' incompatibile con la carica            
di Consigliere provinciale.                                                     
5. Qualora un Consigliere provinciale assuma la carica di Assessore             
nella Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto di                     
accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non              
eletti.                                                                         
6. Agli Assessori provinciali e' vietato ricoprire incarichi o                  
assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque            
sottoposti al controllo e alla vigilanza della Provincia.                       
7. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i             
discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente             
della Provincia. Gli stessi non possono essere nominati                         
rappresentanti della Provincia.                                                 
8. Il Presidente della Provincia puo' revocare uno o piu' Assessori,            
dandone motivata comunicazione al Consiglio.                                    
IL DIRIGENTE                                                                    
Francesca Zaghi                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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